Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 31/03/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 83/2023 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 12 gennaio
2023
da
(C.F. ) rappresentata e difesa, per mandato in calce al predetto Parte_1 P.IVA_1 atto di citazione, dall'avv. Luciano Mancini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna via Barberia n. 11
- attrice opponente -
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa, per Controparte_1 P.IVA_2 mandato in calce al ricorso per ingiunzione, dall'avv. Pierfrancesco Jelmoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso viale Oberdan n. 25
- convenuta opposta -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 1188/2022.
Causa iscritta a ruolo il 17 gennaio 2023 e trattenuta in decisione all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 15 novembre 2024.
Pagina 1 di 13
Per l'attrice opponente: come da foglio depositato telematicamente il 14 novembre 2024:
“La difesa di insiste in via istruttoria nelle istanze di: Pt_1
a) ammissione di prova per testi sul seguente capitolato:
1) vero che il sig. di Portoferraio, agente di zona della , alla fine Testimone_1 CP_1
del mese di giugno 2021 ha proposto l'acquisto di una cucina completa ad un prezzo di saldo;
2) vero che la proposta non venne accettata dall' a causa della attività stagionale a Pt_1
quel tempo già avviata;
3) vero che il sig. allora, ne ha proposto l'acquisto in base ad una Testimone_1
trattativa personale tra esso ed il teste , garantendo che la Testimone_1 ON
cucina sarebbe rimasta a sua disposizione ed in deposito gratuito sino all'anno successivo per consentirne il montaggio nell'Hotel Barracuda prima della apertura stagionale 2022;
4) vero che l'ordine ITC 25021 37826 del 31/05/2021 (doc. 3 fascicolo ingiunzione che Le si rammostra) reca una firma da Lei mai apposta;
5) vero che la trattativa si concluse tra di persona e non Testimone_1 ON
in veste di rappresentante dell' Pt_1
6) vero che i beni vennero lasciati in deposito presso la società L&R Trasporti di via Aldo
Moro, 10, Portoferraio;
7) vero che i beni vennero ritirati dai locali della società L&R Trasporti direttamente e personalmente dal teste , e suoi incaricati, nel mese di marzo dell'anno ON
2022;
8) vero che la cucina venne montata nell'Hotel Barracuda nell'aprile 2022 dalla ditta
; Parte_2
9) vero che l'incarico per il montaggio venne conferito al sig. direttamente Parte_2
dal teste . ON
Pagina 2 di 13 10) vero che il sig. è deceduto nel maggio 2022; Testimone_1
11) vero che la fattura di vendita n. VA21010219 con data 30.6.2021 (cfr. doc. 4 del fascicolo del procedimento monitorio che Le si rammostra) è stata trasmessa all' il Pt_1
12/09/2022 (doc. 6 costituzione che Le si si rammostra) cioè un anno e oltre 2 CP_1
mesi dopo la sua emissione;
12) vero che il pagamento della fattura di vendita n. VA21010219 con data 30.6.2021 doveva avvenire mediante versamento di un acconto del 22% ed il residuo a saldo mediante ritiro di RI.BA (ricevute bancarie) con scadenze a 45 - 75 - 105 giorni dalla data della fattura;
13) vero che Elecrtolux” [rectius: ] “ha omesso di incassare l'acconto del 22% ed CP_1 ha omesso l'emissione delle Ricevute Bancarie con scadenze a 45 – 75 - 105 giorni dalla data della fattura;
14) vero che nel periodo 01/07/2021 - 12/09/2022 Elecrtolux” [rectius: ] “ha CP_1
omesso l'invio alla soc. di solleciti di pagamento della fattura di vendita n. Pt_1
VA21010219 del 30.6.2021.
Si indicano a testi:
- dr. , viale Elba, 1 – Marina di Campo nell'Elba sui capitoli da n. 1) a n. 10) ON
12) 13) e 14)
- di Porto Azzurro sui capitoli nn. 8) 9) e 10) Parte_2
con delega per l'assunzione della testimonianza di entrambi al Tribunale di Portoferraio,
Sezione Distaccata del Tribunale di Livorno
- il Legale rappresentante pro tempore della sui capitoli 11) e 12) 13) e 14). CP_1
b) di esibizione ex art. 210 cpc:
alla ed al sig. di Porto Azzurro, dell'ordine di lavoro e relativa CP_1 Parte_2
fattura per la prestazione di montaggio presso l'Hotel Barracuda di Marina di Campo di cui alla fattura di vendita n. VA21010219 del 30.6.2021 (cfr. doc. 4 del fascicolo del CP_1
procedimento monitorio);
Pagina 3 di 13 al sig. del libro IVA fatture emesse periodo 2° trimestre 2022. Parte_2
c) Si oppone all'ammissione della prova orale ex adverso articolata perchè:
capitolo 2): circostanze contrarie a quanto risulta dai documenti in atti;
lo scontrino
21006103 del 07/07/2021 di € 562,08 (doc. 15 fascicolo ) non riguarda la CP_1
prestazione relativa all' che è contraddistinta dallo scontrino n. 21010216 del Pt_1
30/06/2021 di € 296,04 (doc. 13 fascicolo ) CP_1
capitolo 3): circostanza contraria a quanto risulta dai documenti in atti: in data 30/08/2021
ha effettuato il pagamento dello scontrino n. 21006103 del 07/07/2021 di € CP_1
562,08 (doc. 15 fascicolo ) e non degli scontrini n. 21780023 (del 31/05/2021 di CP_1
€ 164,68 e n. 21010216 (del 30/06/2021 di € 296,04 - doc. 13 fascicolo ); CP_1
capitolo 4): circostanza risultante da dichiarazione a firma ià in atti;
Pt_2
capitoli 5) 6) e 7): inammissibili perchè i testi sarebbero chiamati a riferire fatti de relato capitoli 8) e 9): qualora ammessi, si chiede ammettersi a prova contraria il sig. Tes_2
con delega per l'assunzione della testimonianza al Tribunale di Portoferraio,
[...]
Sezione Distaccata del Tribunale di Livorno.
d) Si oppone all'ordine a di esibire la documentazione Parte_3
Co attestante gli insoluti delle ri. relative alla fattura n. VA21010219 del 30.6.2021 emessa nei confronti di in primo luogo perchè istanza tardiva e in secondo luogo perchè Parte_1
con l'ordine di esibizione , avendo omesso di produrre in giudizio le Ri.Ba. de CP_1
quibus, tenta di aggirare e superare la intervenuta decadenza mediante maldestra richiesta a di surrogarla in attività processuali, invece, sue proprie. Parte_3
Le Ri.Ba. insolute, infatti, vengono materialmente restitutite” [rectius: restituite] “dalla al cliente (unitamente alle contabili di addebito delle spese) per cui tali documenti, CP_3
se esistenti, si trovano presso la stessa . CP_1
Nel merito chiede accogliersi le seguenti conclusioni:
Piaccia al Tribunale Ill.mo di Pordenone, contrariis reiectis e previa ogni e più opportuna declaratoria:
Pagina 4 di 13 in via preliminare:
autorizzarsi la chiamata in causa degli eredi del sig. di Portoferraio Testimone_1
(Livorno), via del Carburo, 6, dal quale intende essere sollevata, manlevata e Pt_1
garantita dalle richieste della;
CP_1
nel merito:
dichiarare nullo e di nessun effetto ovvero revocare perchè inammissibile il decreto ingiuntivo n. 1188/2022 del 01/12/2022 con cui il Tribunale di Pordenone ha condannato a pagare alla l'importo di € 9.851,98 oltre spese, liquidate in € 567,00 Pt_1 CP_1 per compensi professionali (ivi già comprese pese” [rectius: spese] “generali 15%) ed €
145,50 per esborsi, CPA, IVA ed interessi di mora come da domanda (doc. 1), dichiarando altresì il difetto di legittimazione passiva dell'opponente;
condannare la a restituire all'opponente l'importo di € Controparte_1 Pt_1
11.000,48 in forza della revocanda ingiunzione monitoria provvisoriamente esecutiva, con interessi di mora secondo legge dal dì del versamento alla data di effettiva restituzione.
Con vittoria di spese di lite”.
Per la convenuta opposta: come da foglio depositato telematicamente il 14 novembre
2024:
“voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione reiette,
nel merito:
- respingere, per i motivi esposti, l'opposizione proposta da e le domande tutte Parte_1 dalla medesima formulate nei confronti dell'opposta e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1188/2022 emesso in data 1.12.2022 dal Tribunale di
Pordenone e depositato in Cancelleria il 5.12.2022;
- nella denegata ipotesi di revoca del decreto opposto, condannare al Parte_1 pagamento, in favore di della somma di € 9.581,98 o di Controparte_1
quella diversa somma, anche maggiore, accertata in corso di causa, oltre agli interessi di mora ex art. 5, D. Lgs. 231/02, dalle scadenze di pagamento di cui alla fattura sino al
Pagina 5 di 13 saldo effettivo;
- condannare ai sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c. al pagamento in favore di Parte_1
di una somma equitativamente determinata;
Controparte_1
in via istruttoria:
- ammettere la prova per testi sui seguenti capitoli:
1. “vero che la cucina di cui è causa (cfr. docc. 3 e 6 del fascicolo monitorio, che si rammostrano al teste) è stata installata dal OR presso Hotel Barracuda Parte_2 su incarico di;
Controparte_1
2. “vero che il OR per il pagamento dell'installazione della cucina di cui Parte_2
è causa presso Hotel Barracuda ha emesso la fattura n. 13 del 7.7.2021 (doc. 13 che si rammostra al teste)”,
3. “vero che ha pagato le prestazioni di installazione della Controparte_1
cucina di cui è causa in data 26.8.2021 con valuta 30.8.2021 (doc. 14 che si rammostra al teste)”;
4. “vero che l'installazione della cucina ad induzione di cui è causa (cfr. docc. 3 e 6 del fascicolo monitorio, che si rammostrano al teste) è avvenuta solo in data 8.4.2022, ad opera del OR , perché non era attrezzata per l'utilizzo della Parte_2 Parte_1 medesima e, in particolare, non disponeva delle pentole necessarie”;
5. “vero che il OR ha promosso la vendita della cucina di cui è causa, Testimone_1 in qualità di agente di;
Controparte_1
6. “vero che il OR ha promosso e concluso la vendita della cucina di Testimone_1 cui è causa nei confronti di e con;
Parte_1
7. “vero che il OR si è sempre presentato, nei rapporti con l'Agenzia ON
, come 'titolare' di;
Testimone_1 Parte_1
8. “vero che in data 15.12.2022 il OR , amministratore unico di Parte_4 Parte_1 si è presentato presso la sede dell' in Portoferraio ed ha motivato Parte_5
al OR il mancato pagamento della fattura, di cui è causa, asserendo di Parte_6
Pagina 6 di 13 aver concordato uno sconto diverso al momento dell'ordine”;
9. “vero che in data 15.12.2022 il OR , amministratore unico di Parte_4 Parte_1 si è presentato presso la sede dell' in Portoferraio ed ha proposto Parte_5 al OR di corrispondere quali” [rectius: quale] “prezzo per la cucina di Parte_6 cui è causa la somma a saldo e stralcio di € 5.200,00, oltre IVA”.
Si indicano a testi:
✓ il OR , presso NT LO Assistenza Tecnica, Porto Azzurro (LI), Parte_2
sui capitoli da 1 a 7;
✓ la ORa , residente in [...], sui capitoli 1 e da 4 a 9; Testimone_3
✓ il OR , residente in [...], sui capitoli 1 e da 4 a 9; Parte_6
- non ammettere i capitoli di prova ex adverso formulati per i motivi tutti dedotti nella terza memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.;
- in denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, si chiede di essere ammessi alla prova contraria:
✓ sui capitoli 2 e 9, con il OR , già indicato a prova diretta;
Parte_2
✓ sui capitoli 3 e 4, con i ORi e , già indicati a prova Testimone_3 Parte_6
diretta;
✓ sul capitolo 12, con la ORa di Tes_4 Controparte_1
✓ sui capitoli 12 e 13, con i ORi e di Testimone_5 Testimone_6 Parte_3
[...]
- non ammettere la testimonianza del OR , socio di nonché ON Parte_1 figlio dell'amministratore unico , stante la sussistenza in capo al medesimo Parte_4
di un evidente interesse in causa;
- rigettare l'istanza avversaria di assunzione testimoniale del legale rappresentante di data l'assoluta inconciliabilità esistente tra la posizione di Controparte_1
Pagina 7 di 13 testimone e quella di parte ex art. 246 c.p.c..
- non ammettere la prova delegata;
- rigettare l'istanza avversaria ex art. 210 c.p.c. per i motivi tutti dedotti nella terza memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.;
- ordinare a ex art. 210 c.p.c., l'esibizione della documentazione Parte_3
Co attestante gli insoluti delle ri. relative alla fattura n. VA21010219 del 30.6.2021 emessa nei confronti di Parte_1
in ogni caso:
con rifusione di spese e compensi professionali di lite”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice opponente ha evocato Parte_1
avanti al Tribunale di Pordenone la convenuta opposta (di Controparte_1
seguito solo convenuta opposta o ) proponendo opposizione contro il decreto CP_1
ingiuntivo n. 1188/2022 emesso il 1°/5 dicembre 2022 e notificatole il 5 dicembre 2022, col quale le era stato intimato il pagamento di € 9.581,98 complessivi (oltre interessi e spese) per la fornitura della merce (attrezzature professionali per cucina) indicata nell'ordine ITC
2021 37826 del 31 maggio 2021 e nella fattura n. VA21010216 del 30 giugno 2021.
L'attrice opponente ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo di Pordenone, contrariis reiectis e previa ogni e più opportuna declaratoria:
in via preliminare autorizzarsi la chiamata in causa del sig. di Portoferraio (Livorno), via del Testimone_1
Carburo, 6, dal quale intende essere sollevata, manlevata e garantita dalle Pt_1
richieste della;
CP_1
nel merito
Pagina 8 di 13 dichiarare nullo e di nessun effetto ovvero revocare perchè inammissibile il decreto ingiuntivo n. 1188/2022 del 01/12/2022 con cui il Tribunale di Pordenone ha condannato a pagare alla l'importo di € 9.851,98 oltre spese, liquidate in € 567,00 Pt_1 CP_1 per compensi professionali (ivi già comprese pese” [rectius: spese] “generali 15%) ed €
145,50 per esborsi, CPA, IVA ed interessi di mora come da domanda (doc. 1), dichiarando altresì il difetto di legittimazione passiva dell'opponente.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
A sostegno di tali domande, ha dedotto: Pt_1
- che “la sottoscrizione apposta in cace” [rectius: calce] “all'ordine ITC 25021” [rectius:
2021] “37826 del 31/05/2021” non apparteneva al proprio legale rappresentante né a soggetti muniti del potere di rappresentarla, per l'effetto contestando la autenticità, la veridicità e la validità di tale sottoscrizione e formalmente disconoscendola;
- che l'emissione della fattura VA 21010216 del 30 giugno 2021 era documento del tutto inidoneo a provare qualunque ipotetico rapporto negoziale sottostante tra essa attrice opponente ed;
CP_1
- che la medesima fattura del 30 giugno 2021 le era stata inoltrata in epoca largamente successiva alla sua emissione, e precisamente il 12 settembre 2022;
- che non esisteva un documento attestante la pretesa consegna ad essa attrice opponente dei beni di cui alla predetta fattura;
- che il DDT B100013058 del 15 giugno 2021 non era stato sottoscritto da essa attrice opponente, mentre il relativo modulo in bianco era stato semplicemente allegato alla suindicata fattura e trasmesso per via elettronica insieme alla fattura stessa;
- che i beni di cui alla ridetta fattura avevano formato oggetto di una negoziazione tra privati, a cui essa era rimasta del tutto estranea, negoziazione che era stata avviata a titolo personale dal signor di Portoferraio, che, per l'effetto, chiedeva di Testimone_1
essere autorizzata a chiamare in causa per essere sollevata, manlevata e garantita dalle richieste di;
CP_1
- che non sussistevano, pertanto, i requisiti e le condizioni per la concessione del decreto
Pagina 9 di 13 ingiuntivo opposto.
1.2 Si è costituita la convenuta opposta, insistendo per l'accoglimento delle seguenti, testuali, domande:
“voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione reiette,
in via preliminare:
- concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo n. 1188/2022 emesso in data
1.12.2022 dal Tribunale di Pordenone e depositato in Cancelleria il 5.12.2022, essendo il credito della ricorrente certo, liquido ed esigibile e non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
nel merito:
- respingere, per i motivi esposti, l'opposizione proposta da e le domande tutte Parte_1 dalla medesima formulate nei confronti dell'opposta e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1188/2022 emesso in data 1.12.2022 dal Tribunale di
Pordenone e depositato in Cancelleria il 5.12.2022;
- nella denegata ipotesi di revoca del decreto opposto, condannare al Parte_1 pagamento, in favore di della somma di € 9.581,98 o di Controparte_1
quella diversa somma, anche maggiore, accertata in corso di causa, oltre agli interessi di mora ex art. 5, D. Lgs. 231/02, dalle scadenze di pagamento di cui alla fattura sino al saldo effettivo;
- condannare ai sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c. al pagamento in favore di Parte_1
di una somma equitativamente determinata;
Controparte_1
in ogni caso:
- con rifusione di spese e compensi professionali di lite”.
Nel rilevare il carattere dilatorio, pretestuoso e temerario dell'opposizione proposta da ha, in estrema sintesi, osservato: Controparte_4
- che il 31 maggio 2021 l'attrice opponente, nella persona del signor , socio ON
Pagina 10 di 13 al 33,34% della medesima attrice opponente e figlio dell'amministratore unico, aveva sottoscritto l'ordine ITC 2021 37826;
- che le contestazioni mosse da si rivelavano tutte infondate, poiché le attrezzature di Pt_1
cui alla fattura monitoriamente azionata erano state regolarmente consegnate alla stessa e da quest'ultima continuavano ad essere utilizzate presso l'Hotel Barracuda;
Pt_1
- che il signor , nel frattempo deceduto, altri non era che il proprio agente, Testimone_1
il quale in tale veste aveva promosso la vendita dei beni in contestazione;
- che l'opposizione, oltre a non essere fondata su prova scritta o di pronta soluzione, appariva temeraria.
1.3 All'udienza del 12 maggio 2023 il Giudice, sentite le parti, ha rigettato l'istanza dell'attrice opponente di autorizzazione alla chiamata in manleva degli eredi di Tes_1
ha concesso ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del provvedimento
[...] impugnato e ha assegnato alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c..
1.4 Indi, la causa, acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'udienza cartolare del 15 novembre 2024 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, l'opposizione va rigettata.
al fine di sottrarsi al pagamento della fattura n. VA21010216 del 30 giugno Pt_1
2021, ha, infatti, sostenuto (vedasi la citazione introduttiva del presente giudizio di opposizione):
- che l'ordine ITC 2021 37826 del 31 maggio 2021 non era stato sottoscritto né dal proprio legale rappresentante né da altro soggetto munito del potere di rappresentarla;
- che la summenzionata fattura, peraltro inoltratale solo il 12 settembre 2022, era inidonea a provare l'ipotetico rapporto negoziale sottostante tra essa ed;
CP_1
Pagina 11 di 13 - che nessun documento attestava che i beni in questione le fossero stati consegnati, in quanto il documento di trasporto B100013058 del 15 giugno 2021 era privo della propria sottoscrizione, mentre il relativo modulo in bianco era stato semplicemente allegato alla fattura e trasmesso per via elettronica insieme alla stessa;
- che i beni di cui alla fattura in contestazione avevano formato oggetto di una negoziazione tra privati avviata a titolo personale dal signor , negoziazione Testimone_1
a cui essa era rimasta del tutto estranea.
Quanto ai primi tre rilievi, gli stessi si rivelano, tuttavia, totalmente inconferenti, poiché l'attrice opponente non si è in alcun modo curata di negare di aver, in ogni caso, ricevuto le attrezzatture per cui è causa.
Il quarto rilievo, invece, risulta totalmente generico per come formulato e, dunque, non calzante.
Né colgono nel segno le tesi difensive sviluppate, a tale ultimo proposito, nei successivi scritti da che dapprima sostiene che i beni de quibus erano stati venduti da Pt_1
a “a titolo esclusivamente personale” (così nell'allegato a Testimone_1 ON
verbale depositato il 9 maggio 2023), che in seguito argomenta di aver utilizzato tale attrezzatura “a titolo di comodato”, avendola acquistata direttamente da ON
(così nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.), che infine precisa Testimone_1 che la cucina, acquistata “a titolo esclusivamente personale” (e non in nome e per conto di da ed a costui ceduta da a titolo personale (e non in Pt_1 ON Testimone_1
veste di agente commerciale di ), era stata poi ceduta dal ridetto CP_1 ON in possesso alla società CAE, proprietaria dell'Hotel Barracuda, che a sua volta ne aveva ceduto la materiale disponibilità ad di quell'albergo mera affittuaria (così nella Pt_1
comparsa conclusionale).
Ora, anche tali chiarimenti non giovano alla prospettazione dell'attrice opponente, non emergendo dalla documentazione versata in atti (vedasi, per tutti, il documento 2 del fascicolo monitorio) quale azienda CAE abbia affittato ad nel 1999 e non potendosi, in Pt_1
definitiva, univocamente ricavare che la compravendita in questione, risalente al 2021, possa effettivamente rientrare nel complesso dei beni strumentali di tale non meglio indicata azienda.
Pagina 12 di 13 Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, l'opposizione va, come detto, respinta, dovendo, per l'effetto, essere integralmente confermato il decreto ingiuntivo impugnato, che andrà, conseguentemente, dichiarato definitivamente esecutivo.
2.2 Le spese, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi suggeriti dai vigenti parametri forensi, seguono la soccombenza, mentre non ricorrono i presupposti per l'ulteriore condanna ex art. 96 comma 3° c.p.c., sollecitata dalla convenuta opposta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo impugnato, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna l'attrice opponente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla convenuta opposta, che liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario
15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 31 marzo 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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