Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 16/04/2026, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00718/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00092/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 92 del 2023, proposto da CO LA, LU Naclerio, rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Capone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Conca dei Marini, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza di ordinanza di demolizione n. 6/22;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 marzo 2026 il dott. PI RE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- forma oggetto di impugnazione, nel presente giudizio, l’ordinanza di demolizione n. 6/2022 del comune di Conca dei Marini, con la quale è stato contestato l’intervenuto cambio di destinazione d’uso di un manufatto di proprietà dei ricorrenti, da deposito a civile abitazione, e la realizzazione di alcune tettoie, in assenza dei dovuti titoli abilitativi.
- il comune di Conca dei Marini è rimasto intimato;
- parte ricorrente, sul presupposto di aver presentato istanza di accertamento di conformità urbanistica e di compatibilità paesaggistica (depositata in giudizio in data 3 febbraio 2026), ha chiesto, con dichiarazione resa e verbalizzata all’udienza pubblica del 2 marzo 2026, declaratoria di improcedibilità del ricorso;
Ritenuto che:
- la presentazione dell’istanza di sanatoria ha fatto venir meno l’interesse attuale e concreto alla decisione del ricorso avverso la demolizione, essendo quest’ultima sospesa ex lege e potendo l’interessato avversare l’eventuale diniego sull’istanza medesima, mentre l’eventuale definizione positiva della sanatoria è suscettibile di far cessare l’intera materia del contendere (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 12 gennaio 2022, n. 49);
- è evidente, sotto altro profilo, che l’iniziativa spontanea assunta dalla parte privata sul piano sostanziale, volta alla richiesta di un provvedimento di sanatoria, collide con l’assunto attoreo dato dalla legittimità delle opere edilizie concretamente eseguite, ponendo pure un dubbio di ammissibilità della relativa censura, in quanto svolta in violazione del principio per cui nemo potest venire contra factum proprium (Cons. Stato, Sez. II, 9 agosto 2021, n. 5825; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 16 settembre 2022, n. 2387);
- debba essere dichiarata, dunque, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, trasferendosi quest’ultimo, se del caso, sull’eventuale provvedimento di diniego della istanza di sanatoria;
- le spese di giudizio possono essere compensate in ragione dell’esito in rito del gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Paolo Severini, Consigliere
PI RE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PI RE | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO