Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/02/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 6503/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Alessio Ciaravino,
e
, C.F. , nata a [...], il [...], rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Maria Ciaramella;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 18.12.2024;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 21.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate,
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esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio in Camogli (GE) il 19.5.2019, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi dei minori e (nati dall'unione coniugale rispettivamente il 20.3.2020 e il 15.4.2022), e Per_1 Per_2
non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...], il [...], CP_1 C.F._2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“- Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2 - Affidare i figli minori, ed , congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 Persona_3
con collocamento prevalente degli stessi presso la madre.
- Assegnare la casa coniugale alla SI.ra ove Ella vivrà con i figli minori. Il CP_1
mutuo fondiario contratto per l'acquisto di detto immobile verrà corrisposto a CP_2
nella misura del 50% ciascuno dai SIg.ri ed fino all'estinzione. CP_1 Parte_1
- Attesa l'attuale situazione abitativa del SI. e la tenera età dei minori, il padre Pt_1
accompagnerà ogni giorno a scuola i figli e li terrà con sé ogni sabato mattina, dalle ore
07:20 alle ore 14:00. Egli inoltre potrà vedere e tenere con sé i figli un week end al mese, dal sabato mattina alla domenica sera, con riaccompagnamento presso la casa materna entro le ore 19:00 ed un week end al mese, nei giorni di sabato e domenica, esclusivamente nelle ore diurne, con riaccompagnamento presso la casa materna entro le ore 19:00 di ciascun giorno.
Le maggiori festività verranno trascorse con il padre e la madre secondo il criterio dell'alternanza, salvo diversi accordi tra i genitori in base alle esigenze lavorative di ciascuno.
- Quando i genitori, di comune accordo, riterranno che i minori possano vivere con serenità la prolungata permanenza lontano dalla casa familiare durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno, ad anni alterni, il 25 con il padre ed il 26 con la madre e viceversa così come il capodanno dal 30 dicembre al 2 gennaio e dal 3 al 6 gennaio alternati;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa. Per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
- Dal 2025, nel periodo delle vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori, compatibilmente alle loro esigenze lavorative, 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. Ciascun genitore si impegnerà a comunicare il luogo di villeggiatura con il nominativo del posto ove i minori soggiorneranno garantendo all'altro il contatto telefonico con i figli. I coniugi si rilasciano sin da ora il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio dei figli con la precisazione che eventuali viaggi all'estero del minore dovranno essere comunicati ed approvati con congruo anticipo da ciascun genitore.
- La regolamentazione sopra stabilita dovrà tenere conto dei desideri e delle inclinazioni dei minori. Considerata la loro tenera età, ciascun genitore, nei periodi di rispettiva spettanza,
3 dovrà garantire la massima supervisione e l'affidamento a terzi (nonni compresi) con ogni doverosa cautela. Dovranno essere altresì garantite le comunicazioni con l'altro genitore.
- I ricorrenti garantiranno il graduale inserimento dei nuovi compagni nella vita dei figli minori, al fine del benessere dei medesimi, avendo cura e premura di far comprendere che le nuove figure affettive non si sostituiscono in alcun modo a quelle genitoriali.
- Porre a carico del SI. , un assegno mensile di euro 500,00 (cinquecento), a Parte_1
titolo di concorso al mantenimento dei figli ed (€ 250,00 ciascuno), che Per_1 Per_2
verrà versato, a mezzo bonifico bancario, alla SI.ra , entro il giorno 5 di CP_1
ciascun mese. L'assegno verrà annualmente rivalutato, secondo l'indice Istat.
- L'assegno unico per i figli minori verrà interamente percepito dalla SI.ra Le CP_1
detrazioni fiscali per i figli minori saranno beneficiate dalla SI.ra nella misura CP_1
del 100% (atteso come il SI. fruisca del regime forfettario). Pt_1
- Porre a carico del SI. il pagamento del 50% delle spese straordinarie Parte_1
sostenute per i figli minore, da ripartirsi sulla base del Protocollo del 15/09/2016, redatto dal
Tribunale di Genova, che le parti dichiarano di conoscere ed altresì le spese per la frequenza della scuola dell'infanzia (retta e riscaldamento, esclusa la mensa) detratto dalle medesimo quanto percepito a titolo di bonus asilo.
- I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
- Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 4, parte II, serie A, anno 2019) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 10.1.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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