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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/11/2025, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Sezione della Famiglia, della persona e dei Minori
La Corte di appello di Catania- Sezione della famiglia, della persona e die minori-composta da:
1) Dott. Massimo Escher Presidente
2) Dott.ssa Sabrina Lattanzio Consigliere rel.
3) Dott.ssa Viviana Di Gesu Consigliere
4) Dott. Salvatore Davide Ferlito Componente privato
5) Dott.ssa Eleonora Zanti Componente privato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 564/2025 V.G.;
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , e , Parte_1 C.F._1 Parte_2 nata a [...] il [...], c.f. , entrambi rappresentati e difesi di fiducia C.F._2 dall'avv. Maria Rita Ielasi giusta procura in atti;
APPELLANTI
CONTRO
1 , nato a [...] il [...], , rappresentato Controparte_1 CodiceFiscale_3
e difeso dall'avvocato Orietta Gramillano giusta procura in atti;
2) Avv. Marina Gennaro, in qualità di curatore speciale della minore;
Persona_1
APPELLATI
Con l'intervento in causa del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catania.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 6 giugno 2025 il Tribunale per i minorenni di Catania rigettava il ricorso avanzato da e con cui gli stessi chiedevano di dare esecuzione al Parte_1 Parte_2 provvedimento emesso ex art. 317 bis c.c. dal Tribunale per i Minorenni di Messina, con cui si autorizzavano gli incontri tra i ricorrenti e la PO , nata a [...] il [...], Persona_1 stabilendo che detti incontri fossero regolamentati dai servizi sociali competenti tenuto conto del
1 preminente interesse della minore, ivi compresa la sua volontà, con facoltà di sospenderli in caso di pregiudizio per la stessa.
Il T.M. di Catania nella sentenza impugnata evidenziava la contrarietà all'interesse della minore della ripresa del rapporto con i nonni materni prendendo atto del fallimento dei tentativi di mediare tra le le ragioni dei nonni materni e quelle del padre della minore e prendendo atto, altresì, del fatto che la minore non voleva vedere i nonni, anche perché li legava al ricordo doloroso della madre.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello i nonni della minore - e Parte_1
- chiedendo alla Corte di dare attuazione al predetto decreto del Tribunale di Parte_2
Messina, del 21.03.2023 disponendo, in via istruttoria, una consulenza tecnica d'ufficio al fine di indagare circa il rapporto tra la minore e le figure adulte coinvolte nella vicenda nonché l'audizione di alcuni testi chiamati a rispondere sui rapporti intercorrenti tra la minore e i nonni in epoca Per_1 antecedente al trasferimento della stessa presso il comune di Carlentini. Da ultimo, chiedono l'adozione di provvedimenti utili alla tutela della minore, quali l'avvio del percorso di sostegno alla genitorialità e alle capacità di accudimento dei nonni, ovvero la mediazione familiare.
A fondamento delle anzidette richieste, i ricorrenti assumono che il primo giudice avrebbe omesso di valutare l'interesse della minore non avendo disposto alcuna indagine al fine di comprendere Per_1 se vi fosse o meno un rapporto significativo tra la piccola e i nonni, prima del trasferimento a
Carlentini della stessa unitamente al padre. In particolare, gli appellanti assumono che il Tribunale non ha tenuto conto del suggerimento del servizio di ovvero di attuare percorsi di CP_2 mediazione, sostegno alla genitorialità e alle capacità di accudimento dei nonni, ove ritenuti necessari.
Il servizio di aveva anche evidenziato che era auspicabile un dialogo costruttivo e sereno CP_2 finalizzato a far vivere positivamente a una scelta orientata alla frequentazione dei vari Per_1 componenti della sua famiglia, compresi i nonni materni. Di ciò, invece, secondo gli appellanti, il primo giudice non soltanto non ha tenuto conto ma ha anche sottolineato che i nonni materni sarebbero rimasti fermi nella loro posizione conflittuale verso il padre della minore, circostanza questa in realtà assolutamente non veritiera. I nonni, in particolare, secondo la tesi difensiva, non sono stati mai convocati né sentiti dai S.S. malgrado abbiano dato anche la loro disponibilità ad ogni percorso di mediazione e recupero. Quindi, le conclusioni cui è giunto il T.M. sarebbero basate esclusivamente sul racconto del padre della minore senza che sia stata mai svolta un'indagine dal primo giudice per comprendere effettivamente come si sia passati da un rapporto intenso e un legame forte tra la minore e i nonni al rifiuto della minore vedere i nonni, dopo il decesso della madre di e soprattutto dopo il trasferimento della minore con il padre a Carlentini. Si evidenzia, in Per_1 particolare che i nonni sarebbero sono stati cancellati dalla vita della PO e che i rapporti si sono
2 interrotti sin dal 2022 (in una prima fase vi era stata una messaggistica whatsapp molto limitata e poi, dopo la sentenza impugnata, non vi è stato più alcun rapporto).
Secondo gli appellanti il giudice di prime cure non ha dato rilievo alla circostanza che l'interruzione dei rapporti tra PO e nonni è imputabile al rapporto tra adulti, in un contesto familiare in cui il rapporto padre-figlia è simbiotico, come evidenziato nella relazione dei S.S. di Carlentini del 10 aprile
2024 in cui si faceva riferimento ad un rapporto simbiotico tra la minore e il padre che, CP_1 secondo gli operatori, ostacolerebbe la ripresa dei rapporti nonni-PO e influenzerebbe i ricordi della piccola sul periodo di degenza della madre e il successivo lutto.
Gli appellanti chiedono, pertanto che tutte le parti adulte vengano invitate ad aderire ai percorsi di mediazione per orientare la minore a frequentare tutti i parenti, compresi quelli materni, secondo le indicazioni della Neuropsichiatria di Siracusa e del Consultorio Familiare.
Si e' costituito in giudizio il padre della minore, , che ha sollevato eccezioni Controparte_1 preliminari sull'ammissibilità dell'appello per violazione degli articolo 342 e 345 c.p.c. e, nel merito, ha chiesto il rigetto dello stesso.
Si è costituito altresi la curatrice speciale, avv. Gennaro, chiedendo che venga intrapreso un percorso di mediazione tra le parti in funzione della distensione dei rapporti tra le stesse attese le dichiarazioni di assenza di conflitto reciproco.
All'udienza del 12/11/2025 le parti insistevano nelle rispettive difese. Il P.G. si asscoiava alle richieste del curatore speciale, indi la Corte ha posto la causa in decisione.
La vicenda oggetto del presente procedimento prendeva le mosse dal ricorso depositato in data
30.1.2024 da e , ove gli stessi, in qualità di nonni materni della Parte_1 Parte_2 minore , chiedevano al T.M. di dare attuazione al decreto ex art. 317 bis c.c. del Persona_1
Tribunale di Messina del 21.03.2023, il quale autorizzava la ripresa degli incontri nonni-PO, in quanto tale decreto era nei fatti rimasto inattuato.
Il Tribunale, richiamando giurisprudenza di legittimità sul punto nonché la lettera della norma, qualificava la richiesta dei nonni di frequentare la PO come fondata su una posizione giuridica di interesse legittimo e non di diritto assoluto, poiché pur sempre subordinata al concreto e reale interesse della minore a mantenere con loro un rapporto.
Il T.M., quindi, riteneva contraria all'interesse della minore l'eventuale ripresa dei contatti con i nonni materni, visto il netto rifiuto della minore in tal senso, giustificato dal doloroso ricordo legato alla prematura dipartita della di lei madre. Peraltro, il Tribunale rilevava come i nonni avessero mantenuto un atteggiamento ostile verso il padre della minore, che invece aveva con la figlia un rapporto stabile e sereno.
3 Per tali ragioni, il TM ha rigettato il ricorso.
Ciò posto, vanno preliminarmente rigettate le eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello sollevate dall'appellato . Controparte_1
In ordine all'eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi va rammentato che, in aderenza all'interpretazione della giurisprudenza di legittimità “l'articolo 342 comma 1 c.p.ac., come novellato dall'articolo 54 del decreto legge n. 83 del 2012, non esige lo svolgimento di un progetto alternativo di sentenza né una determinata forma né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata ma impone all'appellante di individuare in modo chiaro ed inequivoco il quantum appellato formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale o della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (Cass. n. 10916 del 5/5/2017 e, in senso analogo Cass. n.
18932/2016).
Nel caso di specie, l'appellante ha individuato in maniera esauriente le doglianze formulate esplicitando i passaggi argomentativi che le sorreggono (ha esplicitato critiche specifiche rispetto alla motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, deducendo le ragioni per cui non appare condivisibile la scelta di non dare attuazione al provvedimento del T.M. di Messina) formulando le ragioni del dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice e, dunque, esplicitando le ragioni atte a determinare, a suo avviso, le modifiche della decisione censurata.
Invero, come emerge dalla semplice lettura dell'atto di appello sono stati chiaramente indicati i capi della sentenza impugnata di cui si chiede la riforma, le ragioni dell'impugnazione sono indicate con specificità e sono in correlazione critica con la motivazione contenuta nella sentenza impugnata.
In ordine all'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. va evidenziato che la richiesta degli appellanti di invitare le parti a seguire un percorso di mediazione familiare non costituisce domanda nuova in quanto era già stata formulata innanzi al T.M. nelle note di p.c. del 19.03.2025.
Nel merito l'appello è infondato.
E' indubbio che il paradigma normativo di cui agli artt. 317 bis e e 315 c.c. costituisca l'approdo normativo di un orientamento giurisprudenziale volto a salvaguardare il rapporto tra il minore e gli ascendenti, frutto anche della consapevolezza che tale rapporto costituisca legame familiare tutelato dall'art. 8 della Convenzione EDU.
E' però altresì indubbio, a giudizio della Corte, che la tutela di tale rapporto è stata dal legislatore voluta e sancita guardando in maniera assolutamente preponderante all'interesse del minore, essendo
4 un'acquisizione pacifica (non solo tra tecnici e operatori del diritto) che la frequentazione con i nonni costituisca, in genere, per il minore fonte di benessere.
Il rapporto con i nonni offre al minore piacevoli momenti di svago , ma soprattutto nello stesso è insito un utile- e anzi molto spesso prezioso - raffronto a figure di riferimento diverse dai genitori, con un consequenziale arricchimento del percorso di crescita del minore stesso.
La tutela del rapporto in esame nel preponderante interesse del minore è poi maggiormente evidente ogni qualvolta la frequentazione del minore con i nonni è bruscamente interrotta per fatto di terzi, posto che in tali casi è indubbio il trauma che il minore subisce per l'improvvisa mancanza quotidiana di persone alle quali è affettivamente legato.
Le dette considerazioni, a giudizio della Corte, trovano significative conferme nei dati normativi.
L'art. 317 bis del c.c. , pur prevedendo il “diritto” degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni” prevede che l'esercizio di tale diritto si sostanzia nella richiesta al giudice dell'adozione dei “ provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore” , laddove il diritto del minore di “conservare” rapporti significativi con gli ascendente nell'ipotesi di crisi familiare è in tutta evidenza sancito dall'art. 337 c.c. nell'esclusivo interesse del minore stesso.
Non è poi irrilevante la circostanza che la Corte Costituzionale, nel ritenere non irragionevole la scelta del legislatore di attribuire al Tribunale minorile e cioè al giudice “ naturale” per gli interessi dei minori, la competenza a decidere sulle istanze ex art. 317 bis , ha sottolineato che nei procedimenti sulle dette istanze è necessario valutare come l'interesse materiale e spirituale dei minori possa essere contemperato con l'autonomo diritto dei discendenti ( sentenza n. 194/2015).
Il provvedimento impugnato, lungi dall'integrare una lettura distorta dell'art. 317 bis c.c. così come sostenuto dai reclamanti, nella sua motivazione iniziale è perfettamente in linea con le considerazioni sopra esposte, autorevolmente avvalorate da Cass. n. 752/2015 e, in epoca più recente, da Cass n.
19779/2018 e Cass. N. 9145/2020 che hanno stabilito il diritto degli ascendenti di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni è subordinato “alla valutazione del giudice avente di mira l'interesse esclusivo del minore e potendo quindi essere escluso o assoggettato a restrizioni qualora non risulti funzionale ad una crescita serena ed equilibrata di quest'ultimo in quanto la frequentazione con i nonni comporti per lui turbamento e disequilibrio affettivo”.
Ebbene, nel caso di specie non può ritenersi che il Tribunale abbia errato nel ritenere che, nella fattispecie de qua, la frequentazione della minore con i nonni non costituisca per la stessa fonte di benessere, ma anzi possibile fonte di pregiudizio.
Invero, nella relazione del 10.04.2024 i S.S. di Carlentini incaricati dal i Catania di organizzare CP_3
e gestire gli incontri tra i nonni e la minore hanno riferito che quest'ultima di fronte alla proposta di
5 incontrare i nonni si è rifiutata categoricamente con la giustificazione che gli stessi le ricordano la mamma (prematuramente scomparsa a soli 27 anni quanto aveva appena cinque anni). Per_1
La minore ha ribadito fermamente di non voler incontrare i nonni anche agli operatori del servizio di
N.P.I. (v. relazione del 9.10.2024) esprimendo tutto il suo disagio per il fatto che i nonni -quando ancora li frequentava- le ricordavano continuamente il periodo della malattia e della sofferenza della genitrice così angustiandola e mantenendo vivo il ricordo di un periodo di sofferenza che la bambina voleva, invece, non pensare più.
La minore ha anche dichiarato apertamente di non voler più sentire i nonni nemmeno telefonicamente.
In tale contesto, la reinstaurazione di un rapporto della minore con i nonni, allo stato, non appare corrispondente al best interest della stessa.
E', infatti, assai dubbio - quanto meno allo stato e in ragione di quanto è avvenuto in passato - che la frequentazione con i nonni possa essere per la minore un arricchimento nel senso sopra indicato, essendo assai dubbio che i nonni vogliano avvicinarsi alla minore con l'esclusivo intento di contribuire alla sua crescita e con la matura consapevolezza di doverne cogliere i bisogni e le esigenze dal momento che ha raccontato che gli stessi le parlavano sempre del periodo della Per_1 malattia della madre, dunque non cogliendo il disagio della bambina e la sofferenza che le provocavano.
Per contro, è facilmente ipotizzabile che l'instaurazione di tale rapporto – sia pur con tutte le cautele del caso – costituisca per la minore, in piena formazione e che per di più ha già affrontato un evento particolarmente significativo quale è quello del decesso della madre, fonte di disagio e turbamento,
a discapito della serenità ormai raggiunta. Va in proposito sottolineato che il servizio di N.P.I. ha suggerito di non indirizzare la minore verso servizi specialistici che possano “medicalizzarla” , non evidenziandosi nella stessa note psicopatologiche.
Va, piuttosto, auspicato che in futuro, ove si accertasse un mutamento della volontà della minore - che il padre ben potrebbe sondare nell'interesse della figlia-, gli adulti ovvero il padre ed i nonni si attivassero per favorire l'incontro senza, che, in questa fase, sia opportuno intervenire con scelte che potrebbero rivelarsi pregiudizievoli per la crescita di e fermo restando che il ed i Per_1 CP_1 suoceri dovrebbero, nelle more, avviare un dialogo sereno e costruttivo per superare ogni contrasto nel loro rapporto nell'esclusivo interesse, rispettivamente, della figlia e della PO, anche tenuto conto della circostanza che negli scritti difensivi non è stata manifestata alcuna contrarietà in tal senso.
L'appello va pertanto rigettato.
Sussistono giusti motivi per la natura delle questioni trattate per compensare le spese tra le parti costituite .
P.Q.M.
6 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 564/2025 V.G., rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza emessa il 6.06.2025 dal Parte_1 Parte_2
Tribunale per i Minorenni di Catania.
Compensa integralmente le spese di lite.
Cosi deciso nella camera di Consiglio della Sezione in data 12/11/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Sezione della Famiglia, della persona e dei Minori
La Corte di appello di Catania- Sezione della famiglia, della persona e die minori-composta da:
1) Dott. Massimo Escher Presidente
2) Dott.ssa Sabrina Lattanzio Consigliere rel.
3) Dott.ssa Viviana Di Gesu Consigliere
4) Dott. Salvatore Davide Ferlito Componente privato
5) Dott.ssa Eleonora Zanti Componente privato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 564/2025 V.G.;
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , e , Parte_1 C.F._1 Parte_2 nata a [...] il [...], c.f. , entrambi rappresentati e difesi di fiducia C.F._2 dall'avv. Maria Rita Ielasi giusta procura in atti;
APPELLANTI
CONTRO
1 , nato a [...] il [...], , rappresentato Controparte_1 CodiceFiscale_3
e difeso dall'avvocato Orietta Gramillano giusta procura in atti;
2) Avv. Marina Gennaro, in qualità di curatore speciale della minore;
Persona_1
APPELLATI
Con l'intervento in causa del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catania.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 6 giugno 2025 il Tribunale per i minorenni di Catania rigettava il ricorso avanzato da e con cui gli stessi chiedevano di dare esecuzione al Parte_1 Parte_2 provvedimento emesso ex art. 317 bis c.c. dal Tribunale per i Minorenni di Messina, con cui si autorizzavano gli incontri tra i ricorrenti e la PO , nata a [...] il [...], Persona_1 stabilendo che detti incontri fossero regolamentati dai servizi sociali competenti tenuto conto del
1 preminente interesse della minore, ivi compresa la sua volontà, con facoltà di sospenderli in caso di pregiudizio per la stessa.
Il T.M. di Catania nella sentenza impugnata evidenziava la contrarietà all'interesse della minore della ripresa del rapporto con i nonni materni prendendo atto del fallimento dei tentativi di mediare tra le le ragioni dei nonni materni e quelle del padre della minore e prendendo atto, altresì, del fatto che la minore non voleva vedere i nonni, anche perché li legava al ricordo doloroso della madre.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello i nonni della minore - e Parte_1
- chiedendo alla Corte di dare attuazione al predetto decreto del Tribunale di Parte_2
Messina, del 21.03.2023 disponendo, in via istruttoria, una consulenza tecnica d'ufficio al fine di indagare circa il rapporto tra la minore e le figure adulte coinvolte nella vicenda nonché l'audizione di alcuni testi chiamati a rispondere sui rapporti intercorrenti tra la minore e i nonni in epoca Per_1 antecedente al trasferimento della stessa presso il comune di Carlentini. Da ultimo, chiedono l'adozione di provvedimenti utili alla tutela della minore, quali l'avvio del percorso di sostegno alla genitorialità e alle capacità di accudimento dei nonni, ovvero la mediazione familiare.
A fondamento delle anzidette richieste, i ricorrenti assumono che il primo giudice avrebbe omesso di valutare l'interesse della minore non avendo disposto alcuna indagine al fine di comprendere Per_1 se vi fosse o meno un rapporto significativo tra la piccola e i nonni, prima del trasferimento a
Carlentini della stessa unitamente al padre. In particolare, gli appellanti assumono che il Tribunale non ha tenuto conto del suggerimento del servizio di ovvero di attuare percorsi di CP_2 mediazione, sostegno alla genitorialità e alle capacità di accudimento dei nonni, ove ritenuti necessari.
Il servizio di aveva anche evidenziato che era auspicabile un dialogo costruttivo e sereno CP_2 finalizzato a far vivere positivamente a una scelta orientata alla frequentazione dei vari Per_1 componenti della sua famiglia, compresi i nonni materni. Di ciò, invece, secondo gli appellanti, il primo giudice non soltanto non ha tenuto conto ma ha anche sottolineato che i nonni materni sarebbero rimasti fermi nella loro posizione conflittuale verso il padre della minore, circostanza questa in realtà assolutamente non veritiera. I nonni, in particolare, secondo la tesi difensiva, non sono stati mai convocati né sentiti dai S.S. malgrado abbiano dato anche la loro disponibilità ad ogni percorso di mediazione e recupero. Quindi, le conclusioni cui è giunto il T.M. sarebbero basate esclusivamente sul racconto del padre della minore senza che sia stata mai svolta un'indagine dal primo giudice per comprendere effettivamente come si sia passati da un rapporto intenso e un legame forte tra la minore e i nonni al rifiuto della minore vedere i nonni, dopo il decesso della madre di e soprattutto dopo il trasferimento della minore con il padre a Carlentini. Si evidenzia, in Per_1 particolare che i nonni sarebbero sono stati cancellati dalla vita della PO e che i rapporti si sono
2 interrotti sin dal 2022 (in una prima fase vi era stata una messaggistica whatsapp molto limitata e poi, dopo la sentenza impugnata, non vi è stato più alcun rapporto).
Secondo gli appellanti il giudice di prime cure non ha dato rilievo alla circostanza che l'interruzione dei rapporti tra PO e nonni è imputabile al rapporto tra adulti, in un contesto familiare in cui il rapporto padre-figlia è simbiotico, come evidenziato nella relazione dei S.S. di Carlentini del 10 aprile
2024 in cui si faceva riferimento ad un rapporto simbiotico tra la minore e il padre che, CP_1 secondo gli operatori, ostacolerebbe la ripresa dei rapporti nonni-PO e influenzerebbe i ricordi della piccola sul periodo di degenza della madre e il successivo lutto.
Gli appellanti chiedono, pertanto che tutte le parti adulte vengano invitate ad aderire ai percorsi di mediazione per orientare la minore a frequentare tutti i parenti, compresi quelli materni, secondo le indicazioni della Neuropsichiatria di Siracusa e del Consultorio Familiare.
Si e' costituito in giudizio il padre della minore, , che ha sollevato eccezioni Controparte_1 preliminari sull'ammissibilità dell'appello per violazione degli articolo 342 e 345 c.p.c. e, nel merito, ha chiesto il rigetto dello stesso.
Si è costituito altresi la curatrice speciale, avv. Gennaro, chiedendo che venga intrapreso un percorso di mediazione tra le parti in funzione della distensione dei rapporti tra le stesse attese le dichiarazioni di assenza di conflitto reciproco.
All'udienza del 12/11/2025 le parti insistevano nelle rispettive difese. Il P.G. si asscoiava alle richieste del curatore speciale, indi la Corte ha posto la causa in decisione.
La vicenda oggetto del presente procedimento prendeva le mosse dal ricorso depositato in data
30.1.2024 da e , ove gli stessi, in qualità di nonni materni della Parte_1 Parte_2 minore , chiedevano al T.M. di dare attuazione al decreto ex art. 317 bis c.c. del Persona_1
Tribunale di Messina del 21.03.2023, il quale autorizzava la ripresa degli incontri nonni-PO, in quanto tale decreto era nei fatti rimasto inattuato.
Il Tribunale, richiamando giurisprudenza di legittimità sul punto nonché la lettera della norma, qualificava la richiesta dei nonni di frequentare la PO come fondata su una posizione giuridica di interesse legittimo e non di diritto assoluto, poiché pur sempre subordinata al concreto e reale interesse della minore a mantenere con loro un rapporto.
Il T.M., quindi, riteneva contraria all'interesse della minore l'eventuale ripresa dei contatti con i nonni materni, visto il netto rifiuto della minore in tal senso, giustificato dal doloroso ricordo legato alla prematura dipartita della di lei madre. Peraltro, il Tribunale rilevava come i nonni avessero mantenuto un atteggiamento ostile verso il padre della minore, che invece aveva con la figlia un rapporto stabile e sereno.
3 Per tali ragioni, il TM ha rigettato il ricorso.
Ciò posto, vanno preliminarmente rigettate le eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello sollevate dall'appellato . Controparte_1
In ordine all'eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi va rammentato che, in aderenza all'interpretazione della giurisprudenza di legittimità “l'articolo 342 comma 1 c.p.ac., come novellato dall'articolo 54 del decreto legge n. 83 del 2012, non esige lo svolgimento di un progetto alternativo di sentenza né una determinata forma né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata ma impone all'appellante di individuare in modo chiaro ed inequivoco il quantum appellato formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale o della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (Cass. n. 10916 del 5/5/2017 e, in senso analogo Cass. n.
18932/2016).
Nel caso di specie, l'appellante ha individuato in maniera esauriente le doglianze formulate esplicitando i passaggi argomentativi che le sorreggono (ha esplicitato critiche specifiche rispetto alla motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, deducendo le ragioni per cui non appare condivisibile la scelta di non dare attuazione al provvedimento del T.M. di Messina) formulando le ragioni del dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice e, dunque, esplicitando le ragioni atte a determinare, a suo avviso, le modifiche della decisione censurata.
Invero, come emerge dalla semplice lettura dell'atto di appello sono stati chiaramente indicati i capi della sentenza impugnata di cui si chiede la riforma, le ragioni dell'impugnazione sono indicate con specificità e sono in correlazione critica con la motivazione contenuta nella sentenza impugnata.
In ordine all'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. va evidenziato che la richiesta degli appellanti di invitare le parti a seguire un percorso di mediazione familiare non costituisce domanda nuova in quanto era già stata formulata innanzi al T.M. nelle note di p.c. del 19.03.2025.
Nel merito l'appello è infondato.
E' indubbio che il paradigma normativo di cui agli artt. 317 bis e e 315 c.c. costituisca l'approdo normativo di un orientamento giurisprudenziale volto a salvaguardare il rapporto tra il minore e gli ascendenti, frutto anche della consapevolezza che tale rapporto costituisca legame familiare tutelato dall'art. 8 della Convenzione EDU.
E' però altresì indubbio, a giudizio della Corte, che la tutela di tale rapporto è stata dal legislatore voluta e sancita guardando in maniera assolutamente preponderante all'interesse del minore, essendo
4 un'acquisizione pacifica (non solo tra tecnici e operatori del diritto) che la frequentazione con i nonni costituisca, in genere, per il minore fonte di benessere.
Il rapporto con i nonni offre al minore piacevoli momenti di svago , ma soprattutto nello stesso è insito un utile- e anzi molto spesso prezioso - raffronto a figure di riferimento diverse dai genitori, con un consequenziale arricchimento del percorso di crescita del minore stesso.
La tutela del rapporto in esame nel preponderante interesse del minore è poi maggiormente evidente ogni qualvolta la frequentazione del minore con i nonni è bruscamente interrotta per fatto di terzi, posto che in tali casi è indubbio il trauma che il minore subisce per l'improvvisa mancanza quotidiana di persone alle quali è affettivamente legato.
Le dette considerazioni, a giudizio della Corte, trovano significative conferme nei dati normativi.
L'art. 317 bis del c.c. , pur prevedendo il “diritto” degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni” prevede che l'esercizio di tale diritto si sostanzia nella richiesta al giudice dell'adozione dei “ provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore” , laddove il diritto del minore di “conservare” rapporti significativi con gli ascendente nell'ipotesi di crisi familiare è in tutta evidenza sancito dall'art. 337 c.c. nell'esclusivo interesse del minore stesso.
Non è poi irrilevante la circostanza che la Corte Costituzionale, nel ritenere non irragionevole la scelta del legislatore di attribuire al Tribunale minorile e cioè al giudice “ naturale” per gli interessi dei minori, la competenza a decidere sulle istanze ex art. 317 bis , ha sottolineato che nei procedimenti sulle dette istanze è necessario valutare come l'interesse materiale e spirituale dei minori possa essere contemperato con l'autonomo diritto dei discendenti ( sentenza n. 194/2015).
Il provvedimento impugnato, lungi dall'integrare una lettura distorta dell'art. 317 bis c.c. così come sostenuto dai reclamanti, nella sua motivazione iniziale è perfettamente in linea con le considerazioni sopra esposte, autorevolmente avvalorate da Cass. n. 752/2015 e, in epoca più recente, da Cass n.
19779/2018 e Cass. N. 9145/2020 che hanno stabilito il diritto degli ascendenti di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni è subordinato “alla valutazione del giudice avente di mira l'interesse esclusivo del minore e potendo quindi essere escluso o assoggettato a restrizioni qualora non risulti funzionale ad una crescita serena ed equilibrata di quest'ultimo in quanto la frequentazione con i nonni comporti per lui turbamento e disequilibrio affettivo”.
Ebbene, nel caso di specie non può ritenersi che il Tribunale abbia errato nel ritenere che, nella fattispecie de qua, la frequentazione della minore con i nonni non costituisca per la stessa fonte di benessere, ma anzi possibile fonte di pregiudizio.
Invero, nella relazione del 10.04.2024 i S.S. di Carlentini incaricati dal i Catania di organizzare CP_3
e gestire gli incontri tra i nonni e la minore hanno riferito che quest'ultima di fronte alla proposta di
5 incontrare i nonni si è rifiutata categoricamente con la giustificazione che gli stessi le ricordano la mamma (prematuramente scomparsa a soli 27 anni quanto aveva appena cinque anni). Per_1
La minore ha ribadito fermamente di non voler incontrare i nonni anche agli operatori del servizio di
N.P.I. (v. relazione del 9.10.2024) esprimendo tutto il suo disagio per il fatto che i nonni -quando ancora li frequentava- le ricordavano continuamente il periodo della malattia e della sofferenza della genitrice così angustiandola e mantenendo vivo il ricordo di un periodo di sofferenza che la bambina voleva, invece, non pensare più.
La minore ha anche dichiarato apertamente di non voler più sentire i nonni nemmeno telefonicamente.
In tale contesto, la reinstaurazione di un rapporto della minore con i nonni, allo stato, non appare corrispondente al best interest della stessa.
E', infatti, assai dubbio - quanto meno allo stato e in ragione di quanto è avvenuto in passato - che la frequentazione con i nonni possa essere per la minore un arricchimento nel senso sopra indicato, essendo assai dubbio che i nonni vogliano avvicinarsi alla minore con l'esclusivo intento di contribuire alla sua crescita e con la matura consapevolezza di doverne cogliere i bisogni e le esigenze dal momento che ha raccontato che gli stessi le parlavano sempre del periodo della Per_1 malattia della madre, dunque non cogliendo il disagio della bambina e la sofferenza che le provocavano.
Per contro, è facilmente ipotizzabile che l'instaurazione di tale rapporto – sia pur con tutte le cautele del caso – costituisca per la minore, in piena formazione e che per di più ha già affrontato un evento particolarmente significativo quale è quello del decesso della madre, fonte di disagio e turbamento,
a discapito della serenità ormai raggiunta. Va in proposito sottolineato che il servizio di N.P.I. ha suggerito di non indirizzare la minore verso servizi specialistici che possano “medicalizzarla” , non evidenziandosi nella stessa note psicopatologiche.
Va, piuttosto, auspicato che in futuro, ove si accertasse un mutamento della volontà della minore - che il padre ben potrebbe sondare nell'interesse della figlia-, gli adulti ovvero il padre ed i nonni si attivassero per favorire l'incontro senza, che, in questa fase, sia opportuno intervenire con scelte che potrebbero rivelarsi pregiudizievoli per la crescita di e fermo restando che il ed i Per_1 CP_1 suoceri dovrebbero, nelle more, avviare un dialogo sereno e costruttivo per superare ogni contrasto nel loro rapporto nell'esclusivo interesse, rispettivamente, della figlia e della PO, anche tenuto conto della circostanza che negli scritti difensivi non è stata manifestata alcuna contrarietà in tal senso.
L'appello va pertanto rigettato.
Sussistono giusti motivi per la natura delle questioni trattate per compensare le spese tra le parti costituite .
P.Q.M.
6 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 564/2025 V.G., rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza emessa il 6.06.2025 dal Parte_1 Parte_2
Tribunale per i Minorenni di Catania.
Compensa integralmente le spese di lite.
Cosi deciso nella camera di Consiglio della Sezione in data 12/11/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
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