Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/01/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
Il Tribunale di Napoli Nord, 3^ sezione civile, in persona del giudice monocratico designato GOP dott. Gianluca Actis, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 7422/2022 R.G., introitata in decisione nell'udienza del 22.10.2024 e vertente
T R A
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Aversa (CE), alla Via A. Diaz n. 61, presso lo studio dell'Avv. Antonia
Farinaro (PEC: e del Dott. Augusto Email_1
Bisceglia (PEC: , che lo rappresentano e difendono Email_2
giusta procura in atti,
OPPONENTE
E
(C.F.: , elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2
in Aversa (CE), alla Via G.B. Vico n. 19, presso lo studio dell'Avv. Marcello
Margarita (PEC: , che la rappresenta e Email_3
difende giusta procura in atti,
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.10.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti si riportavano agli scritti difensivi e
Il presente provvedimento è firmato digitalmente dal GE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 04.07.2022 conveniva Parte_1
in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nord Controparte_1
proponendo opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli da quest'ultima il 17.06.2022 in virtù del decreto ingiuntivo n. 4728/2021 emesso il 22.11.2021 dal Tribunale di Napoli Nord ad istanza di
[...]
nei confronti del Condominio in Aversa alla Via Diaz n. 52, CP_1
regolarmente notificato a quest'ultimo il 30.11.2021, non opposto e perciò munito della formula esecutiva il 09.02.2022.
In particolare l'opponente deduceva che il decreto ingiuntivo in questione risultava emesso in base ad un accordo transattivo tra il
Condominio e la sig.ra del 07.05.2021, con cui il Condominio si CP_1
obbligava a pagare a quest'ultima la somma di € 7.027,00 entro il
30.09.2021 e che il Condominio debitore, pagati solo € 1.000,00, null'altro più versava;
per cui la creditrice sig.ra , risultando l'opponente sig. CP_1
un condomino del fabbricato condominiale in Aversa alla Via Parte_1
Diaz n. 52 -nonché proprietario locatore dell'appartamento da ella condotto in locazione e nel quale si erano verificati i danni che il Condominio si era obbligato a risarcire-, notificava al singolo condomino titolo e precetto per il pagamento del totale dovuto, senza però considerare che il condomino era invece obbligato solo per l'importo corrispondente ai millesimi di proprietà relativi al proprio appartamento, pari a 34,135/1000 (nella fattispecie corrispondenti a € 224,35).
Concludeva per la declaratoria di illegittimità, ovvero di inefficacia, ovvero di infondatezza del precetto;
con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva in giudizio , resistendo, impugnando Controparte_1 le avverse deduzioni, documentando il negativo esperimento del preventivo pignoramento presso terzi in danno del Condominio e rilevando che, a seguito della riforma legislativa del 2012, il debito del Condominio sorto per un fatto extracontrattuale e risultante da un titolo esecutivo ottenuto nei confronti del Condominio, costituisce titolo esecutivo altresì nei confronti dei singoli condomini in via solidale tra loro.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze di causa.
Concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c. e depositate dalle parti le relative note, con ordinanza del 14.02.2024 il Tribunale, ritenuta l'irrilevanza e l'inammissibilità delle richieste istruttorie formulate, nonché ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava direttamente per la precisazione delle conclusioni;
all'esito, con ordinanza del 22.05.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge.
Nelle more, con provvedimento del Presidente del Tribunale di
Napoli Nord del 27.05.2024, la causa veniva assegnata sul ruolo del sottoscritto GOP che, con ordinanza del 30/31.05.2024, provvedeva a rimetterla sul ruolo di udienza del 22.10.2024, onde consentire alle parti di rassegnare le conclusioni innanzi a sé.
Svoltasi l'udienza del 22.10.2024 con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c., rassegnate dalle parti le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
L'art. 18, comma 1, L. 11.12.2012 ha modificato l'art. 63 disp. att.
c.c., fissando, al comma 2, un vincolo solidale tra i condomini per le obbligazioni contratte dall'amministratore; perciò, il titolo esecutivo emesso nei confronti del Condominio può essere eseguito anche nei confronti del singolo condomino per l'intero credito in esso riportato.
La giurisprudenza ha, tuttavia, provveduto a regolamentare tale principio sancito dal Legislatore, ponendo alcuni limiti al creditore che agisca per il recupero del suo credito: una volta inutilmente esperita l'esecuzione nei confronti del Condominio, l'atto di precetto non può essere notificato nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti, con onere dell'amministratore del Condominio di comunicare al creditore l'elenco dei condomini morosi (Cass. Civ., 17.02.2023, n. 5043; Cass. Civ., 06.12.2023,
n. 34220).
Nella fattispecie in esame, ha provveduto a Controparte_1
documentare l'inutile esperimento dell'azione esecutiva nei confronti del
Condominio, allegando l'atto di pignoramento presso terzi notificato il
24.03.2022 -oltre che al debitore Condominio- al terzo Controparte_2
per l'importo precettato di € 7.138,86 aumentata della metà ai sensi del primo comma dell'art. 546 c.p.c., nonché la dichiarazione di quantità resa dal terzo pignorato il 18.05.2022 per l'incapiente importo di € 180,60, altresì dichiarando di non avere provveduto, quindi, ad iscrivere a ruolo il pignoramento presso terzi.
Inoltre non risulta che il Condominio abbia posto in essere una qualche attività per il recupero dai condomini delle somme dovute alla sig.ra
, né invero l'opponente ha documentato alcunché al CP_1 Parte_1
riguardo, sebbene condomino, limitandosi semplicemente a dichiarare in atti di essere debitore del Condominio quanto meno dell'importo proporzionalmente in millesimi da egli dovuto per il credito della sig.ra
-dallo stesso quantificato in € 224,35 proporzionali ai suoi 34,135 CP_1
millesimi di proprietà- e così ammettendo di rientrare nell'elenco dei condomini “morosi” relativamente alla partita condominiale di debito in questione. Perciò la creditrice ha correttamente agito nei Controparte_1
confronti di , nel rispetto della norma di cui al 2° comma Parte_1
dell'art. 63 disp. att. c.p.c.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione, perché infondata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, per cui va disposta, ex art. 91 c.p.c., la condanna di al pagamento delle stesse in Parte_1
favore di , che si liquidano nella misura indicata in Controparte_1
dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia -di cui al D.M.
55/2014 e successive integrazioni e modifiche- ed all'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da nei confronti di , disattesa ogni Parte_1 Controparte_1
contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento delle stesse in favore di Parte_1
, delle spese di giudizio, che si liquidano in Controparte_1
complessivi € 2.540,00 per competenze, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 14.01.2025.
Il giudice monocratico