Articolo 10 della Legge 27 dicembre 1953, n. 967
Articolo 9Articolo 11
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15 gennaio 1954
Art. 10.
Per le infrazioni alle norme contenute nella presente legge si osservano le disposizioni degli articoli 23 e 24 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , intendendosi sostituiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale lo Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e, per quanto concerne l'art. 24, al Comitato esecutivo del primo di detti enti, l'organo che sara' designato a termini del precedente art. 8.
I proventi delle pene pecuniarie previste per le infrazioni alla presente legge a norma del precedente comma, sono devoluti alle entrate dell'Istituto di cui all'art. 5, lettera d), della presente legge.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1954