Art. 10.
Per le infrazioni alle norme contenute nella presente legge si osservano le disposizioni degli articoli 23 e 24 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , intendendosi sostituiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale lo Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e, per quanto concerne l'art. 24, al Comitato esecutivo del primo di detti enti, l'organo che sara' designato a termini del precedente art. 8.
I proventi delle pene pecuniarie previste per le infrazioni alla presente legge a norma del precedente comma, sono devoluti alle entrate dell'Istituto di cui all'art. 5, lettera d), della presente legge.
Per le infrazioni alle norme contenute nella presente legge si osservano le disposizioni degli articoli 23 e 24 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , intendendosi sostituiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale lo Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e, per quanto concerne l'art. 24, al Comitato esecutivo del primo di detti enti, l'organo che sara' designato a termini del precedente art. 8.
I proventi delle pene pecuniarie previste per le infrazioni alla presente legge a norma del precedente comma, sono devoluti alle entrate dell'Istituto di cui all'art. 5, lettera d), della presente legge.