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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/04/2025, n. 2113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2113 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta: dr. Nicola Saracino Presidente relatore dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dr. Marco Genna Consigliere all'udienza del 03/04/2025, all'esito della discussione orale, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, mediante lettura in aula del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6216 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
( ) in q. di L.R.P.T. della Parte_1 C.F._1
( ), domiciliato a Frascati (RM) in via Giacomo Matteotti CP_1 P.IVA_1
n. 18, presso lo studio dell'Avv. CASTELLI VALERIO ), che lo C.F._2
rappresenta e difende
APPELLANTE
E
) in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'Avv. CAPPELLA FEDERICO
( ), che lo rappresenta e difende C.F._3
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 515/2021 emessa dal Tribunale di Rieti in data 09.10.2021.
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «Con ricorso del 13.08.2020, il ricorrente adiva il Tribunale di Rieti per ivi sentir dichiarare, previa sospensione della efficacia esecutiva dell'atto impugnato,
l'annullamento della ordinanza ingiunzione n. 5 del 28.07.2020 emessa dal Comune di
Deduceva il ricorrente che l'atto impugnato si fondava sul verbale di CP_2
accertamento n. 34/2015 della , con il quale contestava di aver rilevato Parte_2
parametri chimici fuori dei limiti fissati nella tab. 3, all. 5, parte III del D. Lgs. 152/06 ai sensi dell'art. 133, comma 1, D. L.gs. 152/06 e parametri microbiologici fuori limite rispetto alla Determina Prov.le n. 433 del 28.11.2011 in violazione dell'art. 133 comma
3 del D.lgs. n. 152/2006. Il ricorrente deduceva, inoltre, che il prelievo delle acque a campione non era stato effettuato nel rispetto delle procedure prescritte in quanto al momento del prelievo l'impianto di depurazione era stato appena riattivato dopo il fermo per richiamo fanghi;
che l'operazione di fermo rientrava nella manutenzione corretta dell'impianto; che il valore delle acque reflue non era attendibile in quanto il campione prelevato ha avuto ad oggetto le prime acque fuoriuscite dall'impianto appena riattivato;
che l'impianto necessita di un paio d'ore di funzionamento per andare a regime dopo il fermo;
che, comunque, non era stata menzionata nel Rapporto di Prova l'incertezza di misura come la maggior parte dei laboratori di sistema ARPA effettua a livello nazionale.
Il ricorrente, infine, deduce che nella Determina Provinciale del 28.11.2011 di autorizzazione allo scarico alla era specificato che in caso di superamento CP_1
dei valori limite della Tab. 5, All. 5 doveva essere concesso un congruo termine per eliminare la irregolarità cosa che, al contrario, non è stata. Il si Controparte_2
costituiva contestando nel merito ogni deduzione avversaria ed insistendo per il rigetto del ricorso.».
All'esito del giudizio il tribunale ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono:
1. quanto all'illecito amministrativo sanzionato dall'art. 133 co. 1 D.lgs. 152/2006, ha ritenuto lo stesso accertato attraverso l'esame di laboratorio le cui risultanze sono state notificate al ricorrente;
2. ha ritenuto privo di fondamento l'argomento riguardante l'omessa osservanza delle modalità di campionamento e l'attendibilità dei risultati. Sul punto, il giudicante di prime cure ha osservato che le indicazioni sulle metodiche di prelievo e campionamento del refluo, contenute nell'Allegato 5 del D.lgs. 152/2006, nello specificare che la metodica normale è quella del campionamento medio, non stabiliscono un criterio legale di valutazione della prova, in quanto è consentito all'organo di controllo procedere con modalità diverse di campionamento, anche istantaneo, qualora ciò sia giustificato da particolari esigenze;
3. relativamente alla circostanza denunciata dal ricorrente nel proprio ricorso
(ovvero, che l'impianto era fermo per l'operazione di richiamo dei fanghi e che era stato riattivato su richiesta dell' al fine di eseguire il prelievo dei campioni di acque Pt_2
reflue), ha ritenuto la stessa insussistente e non provata. Ed invero, non emergerebbe nulla al riguardo dal verbale di accertamento dell'illecito, al contrario dalla lettura dell'atto si evincerebbe che l'attività dell'azienda ispezionata, al momento del prelievo, era
“normale” e che il Responsabile presente nulla dichiarava. Sul punto, il tribunale ha altresì ribadito che il verbale di sopralluogo costituisce atto pubblico il quale, a mente dell'art. 2700 c.c. fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e che, pertanto, il ricorrente, per contrastare quanto verbalizzato, avrebbe dovuto impugnare il predetto verbale proponendo querela di falso .
Ha proposto appello CP_1
Il a resistito al gravame. CP_2 CP_2
All'udienza del giorno 03/04/2025 l'appello è stato discusso e deciso mediante lettura del dispositivo sotto riportato ai sensi dell'articolo 437 c.p.c.
L'appello principale contiene il seguente motivo:
I) il motivo è rubricato «Erronea valutazione del giudice di prime cure delle prove allegate dalle parti e richieste dall'odierna appellante. Violazione degli artt. 112, 113,
115 e 116 c.p.c.»; vi si sostiene, che il giudice ha errato nel fondare la propria decisione sulla convinzione che l'omessa osservanza delle regole imposte dalle direttive alla Pt_2
per il campionamento delle acque non è una ragione sufficiente per dubitare
[...] dell'attendibilità dei risultati delle analisi svolte su quei campioni. Parte appellante afferma che il giudice di primo grado ha richiamato un arresto giurisprudenziale non attinente ai fatti oggetto di causa;
più specificatamente, nel caso di specie, non vi sarebbero state, né sarebbero state descritte nei verbali e nelle relazioni agli atti dai tecnici della “particolari esigenze” atte a giustificare un eventuale discostamento Parte_2
dal protocollo di campionamento.
Parte appellante afferma, inoltre, che il giudice ha errato a ritenere non provato il fatto che l'impianto, al momento del sopralluogo, fosse fermo per l'operazione di richiamo dei fanghi e che sia stato riattivato su richiesta dell' al fine di eseguire il Pt_2
prelievo dei campioni di acque reflue, dal momento che detta circostanza (sebbene non attestata nel verbale di sopralluogo e prelevamento campioni) risulterebbe dal verbale di apertura campione. Nello specifico, si afferma che durante il sopralluogo era presente il
Sig. responsabile di un altro reparto aziendale e, pertanto, privo di idonee Pt_3 competenze;
mentre il giorno successivo, durante l'apertura dei campioni e redazione del relativo verbale, era presente il Dott. , effettivo responsabile dell'impianto, che Per_1
ha immediatamente provveduto a far verbalizzare detta circostanza, nonchè la richiesta di espressione sul rapporto di prova dell'incertezza di misura per i metodi accreditati e il parametro ammoniaca. Quanto richiesto non sarebbe tuttavia stato compiuto dalla Pt_2
, la quale si sarebbe invece limitata ad effettuare delle analisi standard rendendo i
[...] risultati inattendibili, con conseguente illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione di cui si discute.
Da ultimo, l'appellante sostiene che il giudice ha errato a non pronunciarsi su ulteriori questioni sollevate in primo grado, ovvero l'illegittima mancanza di indicazione di un congruo termine per eliminare le presunte irregolarità riscontrare, nonché
l'illegittima applicazione della sanzione dell'aumento di € 1.500,00 ex art. 133 co. 3
D.lgs. 152/2006.
L'appello non è fondato.
Non è provata, innanzi tutto, la circostanza che il prelievo fosse avvenuto subito dopo un fermo dell'impianto; dal verbale di accertamento risulta che le operazioni ebbero inizio alle ore 10,30 del martedì 28 luglio 2015.
Soltanto il giorno successivo un incaricato del titolare dello scarico rappresentò, in sede di svolgimento delle analisi, la circostanza del “fermo per richiamo” dell'impianto, circostanza capace di influire sui risultati. Il fermo dell'impianto di depurazione era un fatto che qualsiasi addetto all'impresa avrebbe dovuto e potuto riferire all'atto del prelevamento del campione, trattandosi di circostanza fattuale che non richiede particolari competenze tecniche;
del resto se si riconoscesse a quell'affermazione - successiva rispetto al prelievo del campione - la capacità di vanificare l'accertamento, risulterebbe frustrata la vigilanza sul rispetto della conformità degli scarichi.
Del resto, non sono state allegate ulteriori circostanze capaci di avvalorare l'ipotesi del fermo impianto a metà mattina di un giorno (il martedì) lavorativo che non precedeva né seguiva un giorno festivo o di interruzione dell'attività produttiva.
Ulteriore motivo di appello riguarda l'omessa indicazione del margine d'incertezza del risultato delle analisi con riferimento all'Azoto, indicazione che avrebbe potuto ricondurre a norma il relativo parametro.
Nulla, tuttavia, deduce l'appellante sul rilievo che l'ingiunzione era stata emessa anche per il superamento del valore dell'Escherichia Coli in relazione al quale nessuna censura è mossa con l'impugnazione: l'illecito si sarebbe configurato ugualmente ed essendo la sanzione stata applicata nel minimo edittale di 20.000 euro (salvo quanto si dirà sull'aumento di euro 1.500) il motivo di appello risulta irrilevante.
Col terzo motivo viene lamentato che non fosse stato concesso il termine per ricondurre a norma lo scarico, termine previsto dalla Determinazione Provinciale di Rieti
n. 433 del 28.11.2011 avente ad oggetto l'autorizzazione allo scarico.
Il motivo, non accompagnato dall'indicazione del documento al quale esso fa riferimento, risulta inammissibile poiché il provvedimento di carattere amministrativo e non normativo è oggetto dell'onere probatorio ricadente sulla parte.
Con l'ultimo motivo di gravame è preso di mira l'aumento della sanzione che nell'ordinanza ingiunzione è così motivato: “appare congruo irrogare il pagamento di una sanzione stabilita nella misura minima edittale di cui all'art. 133 comma 1 D. Lgs.
n. 152/2006 (€ 20.000,00 per la violazione in oggetto effettuata in zone soggette a vincolo) aumentata di € 1.500,00 ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 133, comma 3 del medesimo D. Lgs e di cui all'art. 8 della Legge n. 689/1981”.
Il motivo è fondato perché l'aumento non può essere applicato per le ipotesi previste dal primo comma dell'art. 133, ciò essendo espressamente escluso proprio dal terzo comma. In considerazione dell'accoglimento soltanto parziale del gravame le spese vanno compensate per un terzo.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i nuovi parametri introdotti con d.m. 10 marzo 2014, n. 55, secondo quanto previsto dagli artt. 28 e 29 dello stesso decreto.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello riduce di 1.500,00 euro l'importo della sanzione portata dall' ordinanza ingiunzione n. 5 del 28.07.2020 emessa dal Comune di respinge nel resto;
CP_2
⎯ compensa per un terzo le spese del presente grado e per l'effetto condanna gli appellanti, in solido tra loro, al rimborso in favore del dei restanti Controparte_2
due terzi che si liquidano in euro 2.500,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
Così deciso in Roma il giorno 03/04/2025.
Il Presidente Estensore
Dr. Nicola Saracino