Articolo 5 della Legge 21 giugno 1971, n. 515
Articolo 4
Versione
18 agosto 1971
Art. 5.
L'onere conseguente all'applicazione degli articoli 2, primo e secondo comma, 3 e 4 grava sui fondi di cui all' articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431 e di cui all'articolo 1 della presente legge. La corresponsione alle province e agli altri enti da cui dipendono gli ospedali psichiatrici delle somme ad essi assegnate, ha luogo con le modalita' previste dalla predetta legge.

Entrata in vigore il 18 agosto 1971