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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/12/2025, n. 3336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3336 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. n° 627/2025
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza dell'11 dicembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Anna Chiara VIMBORSATI - Ricorrente - contro
« - Controparte_1 [...]
Controparte_2
», in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappr. e dif. ex art. 417bis cpc. da FUNZIONARI - Convenuto –
OGGETTO: “VALUTAZIONE SERVIZIO PRE-RUOLO”
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato in data 21 gennaio 2025 parte ricorrente, premesso di avere lavorato alle dipendenze del , in Controparte_1 qualità di docente in base a vari contratti a tempo determinato, prima della sopravvenuta immissione in ruolo (con decorrenza dal 1° settembre 2008) e di avere ottenuto la ricostruzione della carriera con riconoscimento parziale dei servizi pre-ruolo, deduceva l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera adottato nei propri confronti, essendo i servizi pre-ruolo stati riconosciuti non integralmente ma nei limiti ed in base ai criteri di cui all'art. 485 d.lgs. n° 297/94, in asserita violazione della direttiva CE 1999/70, come interpretata dalle sentenze emanate al riguardo dalla CGUE.
In particolare, deduceva che – sebbene l' avesse emesso Controparte_3 un nuovo decreto di ricostruzione della carriera rettificato (contrassegnato con stesso numero di protocollo e data del precedente, inserendovi il periodo 1 Sentenza R.G. n° 627/25 preruolo mancante) - in data 1° febbraio 2012 la aveva Parte_2 erroneamente apposto il visto non sul secondo decreto inviato dalla scuola, ma sul primo, consolidando pertanto gli effetti del decreto errato.
Chiedeva, quindi, che venisse correttamente effettuata la ricostruzione della propria carriera sia a fini giuridici che economici, attribuendo la corretta fascia stipendiale, con conseguente condanna dell'AMMINISTRAZIONE al pagamento in proprio favore delle dovute differenze retributive risultanti.
Si costituiva in giudizio il convenuto, dando atto dell'errore CP_1 commesso in sede di apposizione del visto dalla RAGIONERIA DELLO STATO (della quale altresì chiedeva la chiamata in causa) e deducendo che sarebbe stato emesso un nuovo decreto di ricostruzione della carriera della ricorrente, con integrale riconoscimento dei periodi richiesti, eccependo comunque la parziale prescrizione delle pretese economiche.
Parte ricorrente ha confermato che – con il sopravvenuto decreto di ricostruzione della carriera n. 5544 del 23 aprile 2025 – il MINISTERO aveva effettivamente provveduto alla corretta ed integrale valutazione del servizio pre-ruolo, precedentemente non contemplato, con pagamento delle conseguenti differenze retributive, ma limitatamente agli ultimi cinque anni, sulla base della eccepita prescrizione quinquennale che, però, nella specie sarebbe inapplicabile: ha insistito, pertanto, affinché parte convenuta fosse condannata a pagare le differenze retributive dovute fin dalla data della sua immissione in ruolo.
La causa (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc. (cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****************
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e Pt_3
CASS. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Devono altresì intendersi integralmente Pt_3
2 Sentenza R.G. n° 627/25 richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 Controparte_4
MAGGIO 2014 N° 12002).
--------------
Premessa la sussistenza della giurisdizione dell'A.G.O., venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (per casi analoghi, cfr. CASS. SS.UU. 23
LUGLIO 2014 N° 16765 e CASS. SS.UU. 8 FEBBRAIO 2011 N° 3032), deve anche darsi atto della competenza per territorio di questo UFFICIO, dovendosi avere riguardo, ai sensi dell'art. 413, comma quinto, cpc. – ai fini della individuazione del foro speciale, avente carattere esclusivo e non concorrente (cfr. CASS. LAV.
6 AGOSTO 2002 N° 11831 e succ. conf.) – alla sede di effettivo servizio al momento della proposizione della domanda in giudizio (cfr. CASS. LAV. 7 AGOSTO
2004 N° 15344, CASS. SEZ. VI-LAV. 8 GIUGNO 2016 N° 11762 e CASS. SEZ. VI-LAV.
21 MAGGIO 2015 N° 10449), nella specie situata in . Controparte_2
Inoltre, quanto alla legittimazione passiva, appare certamente corretta la individuazione in capo all'AMMINISTRAZIONE CENTRALE, cioè al
[...]
”, in quanto datore di lavoro, dovendosi infatti Controparte_1 fare applicazione dei principî di diritto condivisibilmente e ormai costantemente statuiti dalla SUPREMA (cfr. CASS. LAV. 21 MARZO 2011 N° 6372; conforme CP_5 anche CASS. 15 OTTOBRE 2010 N° 21276; si vedano altresì CASS. 10 Pt_3 Pt_4
N. 9752, 28 LUGLIO 2008 N. 20521 e 26 MARZO 2008 N° 7862).
[...]
Né può essere accolta la tesi di parte convenuta secondo cui sarebbe legittimata passiva (anche) la , id est il Parte_2 [...]
in quanto funzionalmente competente per il Controparte_6 pagamento delle retribuzioni, dovendosi invero rimarcare il ruolo meramente Contr
“contabile” ascrivibile al
Occorre ovviamente premettere che la questione riguarda non la “legitimatio ad causam”, bensì la titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, quale elemento costitutivo della domanda, attinente al merito della decisione (cfr. CASS. SEZ. UN. 16 FEBBRAIO 2016, N. 2951),
3 Sentenza R.G. n° 627/25 dovendosi quindi applicare il principio di diritto, reiteratamente affermato dalla
SUPREMA CORTE, secondo cui: “Quando il convenuto contesti di esser titolare dell'obbligazione dedotta in giudizio indicando un terzo quale esclusivo soggetto passivo della pretesa attrice, non v'è necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di quest'ultimo, in quanto, potendo emettersi la pronunzia di accertamento positivo o negativo della sussistenza di quella titolarità con effetti limitati alle parti in causa, non si versa in situazione di impossibilità di adottare una pronunzia idonea a produrre gli effetti giuridici voluti senza la partecipazione al giudizio di determinati soggetti».
Pertanto, non sussiste una ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr. CASS.
SEZ. III, 30 GENNAIO 2012 N° 1291 nonché CASS. SEZ. I, 10 GIUGNO 2005 N°
12286, CASS. 10 MAGGIO 1995 N. 5082 e 22 MARZO 2002 N. 4129), salva naturalmente la possibilità che sia disposta una chiamata ex art. 107 cpc., con un provvedimento eminentemente discrezionale (sic CASS. SEZ. II, 22
SETTEMBRE 2004 N° 19003 e CASS. SEZ. I, 10 GIUGNO 2005 N° 12286).
Ed allora, nella specie, deve assegnarsi preminente rilievo alla individuazione del sul cui bilancio grava l'onere degli esborsi (cfr. CASS. SEZ. I, 1° CP_8
DICEMBRE 2023 N° 33502), che certamente è solo il Controparte_1
, nella sua qualità di datore di lavoro (trattandosi di somme pretese
[...]
a titolo di retribuzione), in capo al quale, dunque, si configura – in via esclusiva – la titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio (sul punto, si veda anche CASS. LAV. 3 MARZO 2021 N° 5819, in cui ben si precisa che: «… … anche nel caso del collocamento fuori ruolo, tuttavia, permane
l'appartenenza all'ente di provenienza e l'unica differenza rispetto all'ipotesi del comando è che il dipendente collocato fuori ruolo ha diritto ad essere restituito al ruolo di appartenenza ma non anche alla titolarità del posto occupato in precedenza;
2.5. non vi è dubbio, allora, che correttamente il … avesse chiamato in causa il titolare della posizione sostanziale dedotta in CP_9 giudizio, a nulla rilevando che le trattenute di cui si discute fossero state operate dal , deputato al pagamento CP_1 Controparte_6 delle spese dello (secondo un procedimento disciplinato principalmente Pt_2 dal R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, dal R.D. 23 maggio 1924, n. 827, dal
d.P.R. 20 aprile 1994, n. 367); … …».
***********************
4 Sentenza R.G. n° 627/25 Nel merito, alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che il - CP_1 sebbene successivamente alla notifica del ricorso - ha riconosciuto il diritto fatto valere nei suoi confronti, nei limiti del dovuto, avendo provveduto in autotutela alla corretta ed integrale valutazione del servizio pre-ruolo, precedentemente non contemplato nella ricostruzione della carriera della ricorrente, nonché al pagamento delle conseguenti differenze retributive, spettanti negli ultimi cinque anni, sulla base della eccepita prescrizione quinquennale: in riferimento a tali adempimenti sopravvenuti deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
È appena il caso di rilevare, peraltro, che la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza: cfr. ex plurimis CASS. SEZ. V, 4 AGOSTO 2017 N° 19568.
Ed ancora, occorre rimarcare che: “La cessazione della materia del contendere … si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”
(sic CASS. SEZ. I, 7 MAGGIO 2009 N° 10553 e succ. conf., tra cui CASS. SEZ. II, 31
OTTOBRE 2023 N° 30251).
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Appare invece inaccoglibile l'ulteriore richiesta formulata da parte ricorrente, secondo cui parte convenuta avrebbe dovuto corrispondere tutte le differenze retributive dovute fin dalla data della sua immissione in ruolo
5 Sentenza R.G. n° 627/25 (non solo nei limiti della prescrizione quinquennale).
Occorre invero rimarcare che il computo è stato correttamente limitato al periodo a far data dal quinquennio precedente al primo atto interruttivo del termine prescrizionale (tempestivamente eccepito dalla parte convenuta, trattandosi ovviamente di eccezione in senso proprio: cfr. ex plurimis CASS.
LAV. 13 GIUGNO 2003 N° 9498 e CASS. SEZ. II, 6 SETTEMBRE 2019 N° 22342), atteso che, nel caso di specie, si tratta dell'attribuzione di una erogazione di natura stricto sensu retributiva, non risarcitoria, con consequenziale applicabilità del termine prescrizionale quinquennale (non decennale).
Inoltre deve osservarsi che - come autorevolmente affermato dalla CORTE DI
CASSAZIONE - l'anzianità di servizio del lavoratore subordinato rappresenta la dimensione temporale del rapporto di lavoro, sicché può costituire il presupposto di fatto di alcuni specifici diritti, come quelli all'indennità di anzianità, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva e va quindi considerata non come uno status né un autonomo diritto, ma un fatto giuridico che costituisce o modifica un rapporto giuridico.
Pertanto, deve ritenersi che: “L'anzianità di servizio del lavoratore subordinato, configura un mero fatto giuridico, insuscettibile di autonoma prescrizione, e, pertanto, può sempre costituire oggetto di accertamento giudiziale, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire, da valutare in riferimento alla azionabilità dei diritti dei quali essa costituisce presupposto, e che, quindi, può essere esclusa soltanto dalla eventuale prescrizione di siffatti diritti” (sic CASS. LAV. 12 MAGGIO 2004 N° 9060: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto un concreto interesse ad agire per l'accertamento giudiziale dell'anzianità di servizio, rilevante ai fini del computo della indennità di fine rapporto e degli scatti di anzianità non ancora prescritti; in senso conforme, si vedano anche CASS. NN° 4076/04, 15893/07 16958/09). Pt_3
Se, come in precedenza osservato, non vi è alcuna prescrizione dell'anzianità di servizio (in quanto costituente un fatto), che dunque va integralmente riconosciuta, per i consequenziali incrementi retributivi vige la prescrizione quinquennale (nella specie tempestivamente eccepita), dovendosi quindi considerare solo gli eventuali aumenti stipendiali maturati, in forza di tale riconoscimento, nei 5 anni precedenti alla formulazione del
6 Sentenza R.G. n° 627/25 primo atto interruttivo.
Del resto, deve ritenersi che: «L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto (come il ritardo dovuto alla necessità di accertamento del diritto) o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione» (sic ex plurimis CASS. LAV.
29 GIUGNO 2025 N° 17451).
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Quanto al dies a quo da assumere ai fini del calcolo del quinquennio, inoltre, deve farsi applicazione del condivisibile principio di diritto, enunciato da
28 MAGGIO 2020 N° 10219, secondo cui: “Nell'impiego pubblico Parte_5 contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per
l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento”.
Da segnalare è altresì CASS. SS.UU. 28 DICEMBRE 2023 N° 36197, di cui si richiamano le principali enunciazioni:
→ quanto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata prima della stabilizzazione, non si pongono problemi di prescrizione, per essere l'anzianità non uno status, né elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né di un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, sicché, l'attribuzione, in sede di assunzione a tempo indeterminato dell'anzianità di servizio maturata nei precedenti rapporti a termine dà diritto al lavoratore alla percezione, dal momento dell'assunzione, di una retribuzione commisurata a tale anzianità;
7 Sentenza R.G. n° 627/25 → quanto alla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore “stabilizzato” dall'amministrazione pubblica, maturati nel corso dei rapporti di lavoro a termine legittimi intercorsi prima della stabilizzazione, deve confermarsi il “diritto vivente”, secondo il quale la prescrizione dei diritti retributivi matura in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), nel lavoro pubblico ancorché contrattualizzato: sia nell'ipotesi di rapporto a tempo indeterminato, sia nell'ipotesi di reiterazione di rapporti a tempo determinato (tanto se legittimi: Cass. S.U.
16 gennaio 2003, n. 575; tanto se illegittimi: Cass. 28 maggio 2020, n.
10219, in motivazione sub p.to 36); e ciò sul presupposto della sua
“stabilità” (individuata in “una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione”: Corte cost. 20 novembre 1969, n. 143,
Considerato in diritto, p.to 1; Cass. S.U. 12 aprile 1976, n. 1268 e succ.);
→ tanto anche a seguito della modulazione attuata dalla legge n. 92/2012 e dal d.lgs. 23/2015, nel rapporto di lavoro privato a tempo indeterminato, dovendo essere negata una piena parificazione dei rapporti di lavoro privato e pubblico contrattualizzato, attesa la inconfigurabilità di una situazione psicologica di soggezione del cittadino verso un potere dello
Stato, quale la pubblica amministrazione, nella fisiologia del sistema che, invero, assicura, a tutela del lavoratore pubblico, un concreto ed efficiente assetto di stabilità del rapporto;
→ in particolare, risulta ininfluente la previsione, quale misura di tutela del lavoratore pubblico, di reintegrazione nel posto di lavoro, ma con limitazione dell'indennità risarcitoria a ventiquattro mensilità retributive
(art. 63, secondo comma d.lgs. 165/2001, come novellato dal d.lgs.
27/2017), neppure foriera di alcun metus, per il ripristino comunque del rapporto di lavoro, accompagnato da un'indennità risarcitoria di entità non propriamente irrisoria;
→ appare pure ostativa la corretta qualificazione giuridica del metus (non già del licenziamento, ma) del mancato rinnovo del contratto a termine da parte del datore, atteso che - contrariamente al primo, che si colloca all'interno di un rapporto di lavoro fonte (qualora cessato per illegittimo
8 Sentenza R.G. n° 627/25 recesso datoriale) di una posizione giuridica qualificabile alla stregua di diritto soggettivo tutelabile - il mancato rinnovo del contratto a tempo determinato suscita (non tanto un “timore” siffatto, quanto piuttosto) un'apprensione, che, per quanto meritevole di giustificabile comprensione, integra tuttavia una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica;
→ pertanto, nonostante l'evoluzione socio-economica dei rapporti di lavoro e dei significativi mutamenti normativi che hanno interessato la materia del pubblico impiego, per effetto della sua contrattualizzazione, la disciplina del pubblico impiego contrattualizzato non può, tuttavia, che continuare a muoversi nel segno della continuità rispetto alle linee tracciate, in primis, da Cass. S.U. 16 gennaio 2003, n. 575 e successivamente da Cass. 28 maggio 2020, n. 10219 e dalla consolidata giurisprudenza conforme (tra le altre: Cass. 24 giugno 2020, n. 12443; Cass. 30 novembre 2021, n.
37538; Cass. 29 dicembre 2022, n. 38100; Cass. 18 luglio 2023, n.
20793), sulla base del seguente principio di diritto: «La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus. Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela”.
*********************
Le spese, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) come da dispositivo, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., vanno nondimeno poste integralmente a carico del , parte CP_1 virtualmente soccombente, per aver causato in via assolutamente prevalente gli oneri processuali.
E' stato infatti rimarcato che può rilevare – ai fini di un'eventuale compensazione delle spese – solo la condotta del creditore che abbia omesso di attivare "ante causam" i mezzi specifici previsti dall'ordinamento che, pur non costituendo condizioni per la proponibilità del giudizio, hanno
9 Sentenza R.G. n° 627/25 comunque la precisa finalità di soddisfare più celermente la pretesa creditoria evitando il giudizio, sempre che la prestazione sia eseguita solo prendendo atto delle ragioni altrui quali esposte nell'atto introduttivo del giudizio, quindi prima della trattazione del giudizio e dell'istruttoria nel processo, e che non emergano elementi di manifesta colpevolezza nel ritardo a carico del debitore convenuto (cfr. 9 GENNAIO 2023 N° 273). Controparte_4
Nel caso di specie, tuttavia, si rileva che il convenuto non ha addotto alcuna dimostrazione dell'eventualità che il ritardo fosse in alcun modo imputabile alla parte ricorrente, né che fosse richiesta alcuna espressa diffida, trattandosi peraltro di diritto fondato su arresti giurisprudenziali (anche di legittimità) ormai univoci (cfr. ex plurimis CASS. LAV. 28 NOVEMBRE 2019 N°
31149, 12 FEBBRAIO 2020 N° 3474 e 6 MAGGIO 2021 N° 11906), sicché nemmeno può configurarsi alcuna assoluta novità della questione trattata né alcun mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Del resto, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito, circostanza che all'evidenza è in concreto asseverabile solo dopo il pagamento del debito (cfr. CASS. 20 2009 N° 6909). Pt_3 Pt_6
Ed ancora, è stato anche affermato che: « … il riconoscimento della pretesa solo in corso di causa, ma con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di conferma della prestazione, non può costituire una ragione valida per la compensazione integrale delle spese di lite, atteso che detta compensazione (fondata esclusivamente sul mero fatto del riconoscimento della pretesa, senza considerazione di ulteriori elementi, legati ad esempio al tempo intercorso tra lo scadere infruttuoso dei termini del procedimento amministrativo e il successivo esperimento dell'azione giudiziale) non tiene conto del c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite giudiziaria e della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione da parte del convenuto né la necessità dell'attività defensionale svolta nel processo sino al momento del detto riconoscimento della pretesa. …»
(sic CASS. LAV. 21 MAGGIO 2024 N° 14036). Si precisa altresì che nella liquidazione delle spese legali (calcolata in base allo scaglione relativo al valore della causa fino a €.5.200,oo) si è avuto riguardo sia alla semplicità
10 Sentenza R.G. n° 627/25 dell'oggetto (anche con valutazione ex ante), sia alla sostanziale mancanza di attività istruttoria: sull'argomento, si vedano 3 GIUGNO 2010 N° Parte_5
13452 (quanto alla applicazione dell'ART. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere, nei limiti di quanto riconosciuto dal in corso di causa, rigettando il ricorso per il CP_1 residuo;
2. condanna il al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.1.000,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Anna Chiara VIMBORSATI, dichiaratasi anticipataria.
Taranto, 15 dicembre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
11 Sentenza R.G. n° 627/25
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza dell'11 dicembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Anna Chiara VIMBORSATI - Ricorrente - contro
« - Controparte_1 [...]
Controparte_2
», in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappr. e dif. ex art. 417bis cpc. da FUNZIONARI - Convenuto –
OGGETTO: “VALUTAZIONE SERVIZIO PRE-RUOLO”
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato in data 21 gennaio 2025 parte ricorrente, premesso di avere lavorato alle dipendenze del , in Controparte_1 qualità di docente in base a vari contratti a tempo determinato, prima della sopravvenuta immissione in ruolo (con decorrenza dal 1° settembre 2008) e di avere ottenuto la ricostruzione della carriera con riconoscimento parziale dei servizi pre-ruolo, deduceva l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera adottato nei propri confronti, essendo i servizi pre-ruolo stati riconosciuti non integralmente ma nei limiti ed in base ai criteri di cui all'art. 485 d.lgs. n° 297/94, in asserita violazione della direttiva CE 1999/70, come interpretata dalle sentenze emanate al riguardo dalla CGUE.
In particolare, deduceva che – sebbene l' avesse emesso Controparte_3 un nuovo decreto di ricostruzione della carriera rettificato (contrassegnato con stesso numero di protocollo e data del precedente, inserendovi il periodo 1 Sentenza R.G. n° 627/25 preruolo mancante) - in data 1° febbraio 2012 la aveva Parte_2 erroneamente apposto il visto non sul secondo decreto inviato dalla scuola, ma sul primo, consolidando pertanto gli effetti del decreto errato.
Chiedeva, quindi, che venisse correttamente effettuata la ricostruzione della propria carriera sia a fini giuridici che economici, attribuendo la corretta fascia stipendiale, con conseguente condanna dell'AMMINISTRAZIONE al pagamento in proprio favore delle dovute differenze retributive risultanti.
Si costituiva in giudizio il convenuto, dando atto dell'errore CP_1 commesso in sede di apposizione del visto dalla RAGIONERIA DELLO STATO (della quale altresì chiedeva la chiamata in causa) e deducendo che sarebbe stato emesso un nuovo decreto di ricostruzione della carriera della ricorrente, con integrale riconoscimento dei periodi richiesti, eccependo comunque la parziale prescrizione delle pretese economiche.
Parte ricorrente ha confermato che – con il sopravvenuto decreto di ricostruzione della carriera n. 5544 del 23 aprile 2025 – il MINISTERO aveva effettivamente provveduto alla corretta ed integrale valutazione del servizio pre-ruolo, precedentemente non contemplato, con pagamento delle conseguenti differenze retributive, ma limitatamente agli ultimi cinque anni, sulla base della eccepita prescrizione quinquennale che, però, nella specie sarebbe inapplicabile: ha insistito, pertanto, affinché parte convenuta fosse condannata a pagare le differenze retributive dovute fin dalla data della sua immissione in ruolo.
La causa (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc. (cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e Pt_3
CASS. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Devono altresì intendersi integralmente Pt_3
2 Sentenza R.G. n° 627/25 richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 Controparte_4
MAGGIO 2014 N° 12002).
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Premessa la sussistenza della giurisdizione dell'A.G.O., venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (per casi analoghi, cfr. CASS. SS.UU. 23
LUGLIO 2014 N° 16765 e CASS. SS.UU. 8 FEBBRAIO 2011 N° 3032), deve anche darsi atto della competenza per territorio di questo UFFICIO, dovendosi avere riguardo, ai sensi dell'art. 413, comma quinto, cpc. – ai fini della individuazione del foro speciale, avente carattere esclusivo e non concorrente (cfr. CASS. LAV.
6 AGOSTO 2002 N° 11831 e succ. conf.) – alla sede di effettivo servizio al momento della proposizione della domanda in giudizio (cfr. CASS. LAV. 7 AGOSTO
2004 N° 15344, CASS. SEZ. VI-LAV. 8 GIUGNO 2016 N° 11762 e CASS. SEZ. VI-LAV.
21 MAGGIO 2015 N° 10449), nella specie situata in . Controparte_2
Inoltre, quanto alla legittimazione passiva, appare certamente corretta la individuazione in capo all'AMMINISTRAZIONE CENTRALE, cioè al
[...]
”, in quanto datore di lavoro, dovendosi infatti Controparte_1 fare applicazione dei principî di diritto condivisibilmente e ormai costantemente statuiti dalla SUPREMA (cfr. CASS. LAV. 21 MARZO 2011 N° 6372; conforme CP_5 anche CASS. 15 OTTOBRE 2010 N° 21276; si vedano altresì CASS. 10 Pt_3 Pt_4
N. 9752, 28 LUGLIO 2008 N. 20521 e 26 MARZO 2008 N° 7862).
[...]
Né può essere accolta la tesi di parte convenuta secondo cui sarebbe legittimata passiva (anche) la , id est il Parte_2 [...]
in quanto funzionalmente competente per il Controparte_6 pagamento delle retribuzioni, dovendosi invero rimarcare il ruolo meramente Contr
“contabile” ascrivibile al
Occorre ovviamente premettere che la questione riguarda non la “legitimatio ad causam”, bensì la titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, quale elemento costitutivo della domanda, attinente al merito della decisione (cfr. CASS. SEZ. UN. 16 FEBBRAIO 2016, N. 2951),
3 Sentenza R.G. n° 627/25 dovendosi quindi applicare il principio di diritto, reiteratamente affermato dalla
SUPREMA CORTE, secondo cui: “Quando il convenuto contesti di esser titolare dell'obbligazione dedotta in giudizio indicando un terzo quale esclusivo soggetto passivo della pretesa attrice, non v'è necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di quest'ultimo, in quanto, potendo emettersi la pronunzia di accertamento positivo o negativo della sussistenza di quella titolarità con effetti limitati alle parti in causa, non si versa in situazione di impossibilità di adottare una pronunzia idonea a produrre gli effetti giuridici voluti senza la partecipazione al giudizio di determinati soggetti».
Pertanto, non sussiste una ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr. CASS.
SEZ. III, 30 GENNAIO 2012 N° 1291 nonché CASS. SEZ. I, 10 GIUGNO 2005 N°
12286, CASS. 10 MAGGIO 1995 N. 5082 e 22 MARZO 2002 N. 4129), salva naturalmente la possibilità che sia disposta una chiamata ex art. 107 cpc., con un provvedimento eminentemente discrezionale (sic CASS. SEZ. II, 22
SETTEMBRE 2004 N° 19003 e CASS. SEZ. I, 10 GIUGNO 2005 N° 12286).
Ed allora, nella specie, deve assegnarsi preminente rilievo alla individuazione del sul cui bilancio grava l'onere degli esborsi (cfr. CASS. SEZ. I, 1° CP_8
DICEMBRE 2023 N° 33502), che certamente è solo il Controparte_1
, nella sua qualità di datore di lavoro (trattandosi di somme pretese
[...]
a titolo di retribuzione), in capo al quale, dunque, si configura – in via esclusiva – la titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio (sul punto, si veda anche CASS. LAV. 3 MARZO 2021 N° 5819, in cui ben si precisa che: «… … anche nel caso del collocamento fuori ruolo, tuttavia, permane
l'appartenenza all'ente di provenienza e l'unica differenza rispetto all'ipotesi del comando è che il dipendente collocato fuori ruolo ha diritto ad essere restituito al ruolo di appartenenza ma non anche alla titolarità del posto occupato in precedenza;
2.5. non vi è dubbio, allora, che correttamente il … avesse chiamato in causa il titolare della posizione sostanziale dedotta in CP_9 giudizio, a nulla rilevando che le trattenute di cui si discute fossero state operate dal , deputato al pagamento CP_1 Controparte_6 delle spese dello (secondo un procedimento disciplinato principalmente Pt_2 dal R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, dal R.D. 23 maggio 1924, n. 827, dal
d.P.R. 20 aprile 1994, n. 367); … …».
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4 Sentenza R.G. n° 627/25 Nel merito, alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che il - CP_1 sebbene successivamente alla notifica del ricorso - ha riconosciuto il diritto fatto valere nei suoi confronti, nei limiti del dovuto, avendo provveduto in autotutela alla corretta ed integrale valutazione del servizio pre-ruolo, precedentemente non contemplato nella ricostruzione della carriera della ricorrente, nonché al pagamento delle conseguenti differenze retributive, spettanti negli ultimi cinque anni, sulla base della eccepita prescrizione quinquennale: in riferimento a tali adempimenti sopravvenuti deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
È appena il caso di rilevare, peraltro, che la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza: cfr. ex plurimis CASS. SEZ. V, 4 AGOSTO 2017 N° 19568.
Ed ancora, occorre rimarcare che: “La cessazione della materia del contendere … si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”
(sic CASS. SEZ. I, 7 MAGGIO 2009 N° 10553 e succ. conf., tra cui CASS. SEZ. II, 31
OTTOBRE 2023 N° 30251).
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Appare invece inaccoglibile l'ulteriore richiesta formulata da parte ricorrente, secondo cui parte convenuta avrebbe dovuto corrispondere tutte le differenze retributive dovute fin dalla data della sua immissione in ruolo
5 Sentenza R.G. n° 627/25 (non solo nei limiti della prescrizione quinquennale).
Occorre invero rimarcare che il computo è stato correttamente limitato al periodo a far data dal quinquennio precedente al primo atto interruttivo del termine prescrizionale (tempestivamente eccepito dalla parte convenuta, trattandosi ovviamente di eccezione in senso proprio: cfr. ex plurimis CASS.
LAV. 13 GIUGNO 2003 N° 9498 e CASS. SEZ. II, 6 SETTEMBRE 2019 N° 22342), atteso che, nel caso di specie, si tratta dell'attribuzione di una erogazione di natura stricto sensu retributiva, non risarcitoria, con consequenziale applicabilità del termine prescrizionale quinquennale (non decennale).
Inoltre deve osservarsi che - come autorevolmente affermato dalla CORTE DI
CASSAZIONE - l'anzianità di servizio del lavoratore subordinato rappresenta la dimensione temporale del rapporto di lavoro, sicché può costituire il presupposto di fatto di alcuni specifici diritti, come quelli all'indennità di anzianità, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva e va quindi considerata non come uno status né un autonomo diritto, ma un fatto giuridico che costituisce o modifica un rapporto giuridico.
Pertanto, deve ritenersi che: “L'anzianità di servizio del lavoratore subordinato, configura un mero fatto giuridico, insuscettibile di autonoma prescrizione, e, pertanto, può sempre costituire oggetto di accertamento giudiziale, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire, da valutare in riferimento alla azionabilità dei diritti dei quali essa costituisce presupposto, e che, quindi, può essere esclusa soltanto dalla eventuale prescrizione di siffatti diritti” (sic CASS. LAV. 12 MAGGIO 2004 N° 9060: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto un concreto interesse ad agire per l'accertamento giudiziale dell'anzianità di servizio, rilevante ai fini del computo della indennità di fine rapporto e degli scatti di anzianità non ancora prescritti; in senso conforme, si vedano anche CASS. NN° 4076/04, 15893/07 16958/09). Pt_3
Se, come in precedenza osservato, non vi è alcuna prescrizione dell'anzianità di servizio (in quanto costituente un fatto), che dunque va integralmente riconosciuta, per i consequenziali incrementi retributivi vige la prescrizione quinquennale (nella specie tempestivamente eccepita), dovendosi quindi considerare solo gli eventuali aumenti stipendiali maturati, in forza di tale riconoscimento, nei 5 anni precedenti alla formulazione del
6 Sentenza R.G. n° 627/25 primo atto interruttivo.
Del resto, deve ritenersi che: «L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto (come il ritardo dovuto alla necessità di accertamento del diritto) o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione» (sic ex plurimis CASS. LAV.
29 GIUGNO 2025 N° 17451).
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Quanto al dies a quo da assumere ai fini del calcolo del quinquennio, inoltre, deve farsi applicazione del condivisibile principio di diritto, enunciato da
28 MAGGIO 2020 N° 10219, secondo cui: “Nell'impiego pubblico Parte_5 contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per
l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento”.
Da segnalare è altresì CASS. SS.UU. 28 DICEMBRE 2023 N° 36197, di cui si richiamano le principali enunciazioni:
→ quanto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata prima della stabilizzazione, non si pongono problemi di prescrizione, per essere l'anzianità non uno status, né elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né di un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, sicché, l'attribuzione, in sede di assunzione a tempo indeterminato dell'anzianità di servizio maturata nei precedenti rapporti a termine dà diritto al lavoratore alla percezione, dal momento dell'assunzione, di una retribuzione commisurata a tale anzianità;
7 Sentenza R.G. n° 627/25 → quanto alla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore “stabilizzato” dall'amministrazione pubblica, maturati nel corso dei rapporti di lavoro a termine legittimi intercorsi prima della stabilizzazione, deve confermarsi il “diritto vivente”, secondo il quale la prescrizione dei diritti retributivi matura in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), nel lavoro pubblico ancorché contrattualizzato: sia nell'ipotesi di rapporto a tempo indeterminato, sia nell'ipotesi di reiterazione di rapporti a tempo determinato (tanto se legittimi: Cass. S.U.
16 gennaio 2003, n. 575; tanto se illegittimi: Cass. 28 maggio 2020, n.
10219, in motivazione sub p.to 36); e ciò sul presupposto della sua
“stabilità” (individuata in “una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione”: Corte cost. 20 novembre 1969, n. 143,
Considerato in diritto, p.to 1; Cass. S.U. 12 aprile 1976, n. 1268 e succ.);
→ tanto anche a seguito della modulazione attuata dalla legge n. 92/2012 e dal d.lgs. 23/2015, nel rapporto di lavoro privato a tempo indeterminato, dovendo essere negata una piena parificazione dei rapporti di lavoro privato e pubblico contrattualizzato, attesa la inconfigurabilità di una situazione psicologica di soggezione del cittadino verso un potere dello
Stato, quale la pubblica amministrazione, nella fisiologia del sistema che, invero, assicura, a tutela del lavoratore pubblico, un concreto ed efficiente assetto di stabilità del rapporto;
→ in particolare, risulta ininfluente la previsione, quale misura di tutela del lavoratore pubblico, di reintegrazione nel posto di lavoro, ma con limitazione dell'indennità risarcitoria a ventiquattro mensilità retributive
(art. 63, secondo comma d.lgs. 165/2001, come novellato dal d.lgs.
27/2017), neppure foriera di alcun metus, per il ripristino comunque del rapporto di lavoro, accompagnato da un'indennità risarcitoria di entità non propriamente irrisoria;
→ appare pure ostativa la corretta qualificazione giuridica del metus (non già del licenziamento, ma) del mancato rinnovo del contratto a termine da parte del datore, atteso che - contrariamente al primo, che si colloca all'interno di un rapporto di lavoro fonte (qualora cessato per illegittimo
8 Sentenza R.G. n° 627/25 recesso datoriale) di una posizione giuridica qualificabile alla stregua di diritto soggettivo tutelabile - il mancato rinnovo del contratto a tempo determinato suscita (non tanto un “timore” siffatto, quanto piuttosto) un'apprensione, che, per quanto meritevole di giustificabile comprensione, integra tuttavia una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica;
→ pertanto, nonostante l'evoluzione socio-economica dei rapporti di lavoro e dei significativi mutamenti normativi che hanno interessato la materia del pubblico impiego, per effetto della sua contrattualizzazione, la disciplina del pubblico impiego contrattualizzato non può, tuttavia, che continuare a muoversi nel segno della continuità rispetto alle linee tracciate, in primis, da Cass. S.U. 16 gennaio 2003, n. 575 e successivamente da Cass. 28 maggio 2020, n. 10219 e dalla consolidata giurisprudenza conforme (tra le altre: Cass. 24 giugno 2020, n. 12443; Cass. 30 novembre 2021, n.
37538; Cass. 29 dicembre 2022, n. 38100; Cass. 18 luglio 2023, n.
20793), sulla base del seguente principio di diritto: «La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus. Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela”.
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Le spese, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) come da dispositivo, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., vanno nondimeno poste integralmente a carico del , parte CP_1 virtualmente soccombente, per aver causato in via assolutamente prevalente gli oneri processuali.
E' stato infatti rimarcato che può rilevare – ai fini di un'eventuale compensazione delle spese – solo la condotta del creditore che abbia omesso di attivare "ante causam" i mezzi specifici previsti dall'ordinamento che, pur non costituendo condizioni per la proponibilità del giudizio, hanno
9 Sentenza R.G. n° 627/25 comunque la precisa finalità di soddisfare più celermente la pretesa creditoria evitando il giudizio, sempre che la prestazione sia eseguita solo prendendo atto delle ragioni altrui quali esposte nell'atto introduttivo del giudizio, quindi prima della trattazione del giudizio e dell'istruttoria nel processo, e che non emergano elementi di manifesta colpevolezza nel ritardo a carico del debitore convenuto (cfr. 9 GENNAIO 2023 N° 273). Controparte_4
Nel caso di specie, tuttavia, si rileva che il convenuto non ha addotto alcuna dimostrazione dell'eventualità che il ritardo fosse in alcun modo imputabile alla parte ricorrente, né che fosse richiesta alcuna espressa diffida, trattandosi peraltro di diritto fondato su arresti giurisprudenziali (anche di legittimità) ormai univoci (cfr. ex plurimis CASS. LAV. 28 NOVEMBRE 2019 N°
31149, 12 FEBBRAIO 2020 N° 3474 e 6 MAGGIO 2021 N° 11906), sicché nemmeno può configurarsi alcuna assoluta novità della questione trattata né alcun mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Del resto, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito, circostanza che all'evidenza è in concreto asseverabile solo dopo il pagamento del debito (cfr. CASS. 20 2009 N° 6909). Pt_3 Pt_6
Ed ancora, è stato anche affermato che: « … il riconoscimento della pretesa solo in corso di causa, ma con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di conferma della prestazione, non può costituire una ragione valida per la compensazione integrale delle spese di lite, atteso che detta compensazione (fondata esclusivamente sul mero fatto del riconoscimento della pretesa, senza considerazione di ulteriori elementi, legati ad esempio al tempo intercorso tra lo scadere infruttuoso dei termini del procedimento amministrativo e il successivo esperimento dell'azione giudiziale) non tiene conto del c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite giudiziaria e della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione da parte del convenuto né la necessità dell'attività defensionale svolta nel processo sino al momento del detto riconoscimento della pretesa. …»
(sic CASS. LAV. 21 MAGGIO 2024 N° 14036). Si precisa altresì che nella liquidazione delle spese legali (calcolata in base allo scaglione relativo al valore della causa fino a €.5.200,oo) si è avuto riguardo sia alla semplicità
10 Sentenza R.G. n° 627/25 dell'oggetto (anche con valutazione ex ante), sia alla sostanziale mancanza di attività istruttoria: sull'argomento, si vedano 3 GIUGNO 2010 N° Parte_5
13452 (quanto alla applicazione dell'ART. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere, nei limiti di quanto riconosciuto dal in corso di causa, rigettando il ricorso per il CP_1 residuo;
2. condanna il al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.1.000,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Anna Chiara VIMBORSATI, dichiaratasi anticipataria.
Taranto, 15 dicembre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
11 Sentenza R.G. n° 627/25