Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/03/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2299/2013 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Fontanarosa Presidente est.
Dott.ssa Enrica De Sire Giudice
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2299/2013 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 5.12.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA G. OBERDAN 42 SCAFATI, presso lo studio dell'Avv. DE FELICE ANNA (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
RICORRENTE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
VIA PASSANTI N. 500 (C/O STUDIO AVV. GIOVANNA ACANFORA) 84018 SCAFATI, presso lo studio dell'Avv. DE FELICE ANNA (c.f.: ), dal quale è C.F._4
rappresentato e difeso;
RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
INTERVENTORE EX LEGE
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Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da verbale dell'udienza del 06/12/2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva che in corso di causa con sentenza non definitiva (cfr. sentenza n.
1583/2014) è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, per cui alcuna pronuncia sullo status va resa in questa sede dovendo, invece, il Tribunale pronunciarsi sulle domande accessorie alla separazione avanzate in corso di giudizio.
In riferimento alla domanda di mantenimento personale avanzata da parte ricorrente si osserva che ai sensi dell'art. 156 c.c. i presupposti per l'accertamento dell'an rispetto alla percezione dell'assegno di mantenimento vanno rinvenuti nella non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, alla mancanza in capo al medesimo richiedente di redditi propri, e alla disparità economico patrimoniale tra le parti.
In relazione alla mancanza di redditi propri, secondo l'orientamento del tutto prevalente della
Corte di Cassazione, che si ritiene di condividere, l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge - ove tra i due si accerti una disparità economica - un assegno di mantenimento, qualora egli non sia in grado di mantenere, in costanza della separazione, in base alle proprie potenzialità economiche, un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che aveva durante il matrimonio (Cass. n.
3490/1998; Cass. n. 7700/2000).
A tal riguardo si è precisato che la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi e alla prole vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune.
Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro (Cass. n. 9878/2006).
Pagina 2 di 4 In merito al tenore di vita, occorre menzionare l'intervento delle Sezioni Unite (Cass.
S.U. 18287/2018). La pronuncia, seppur dettata in tema di divorzio, si estende anche al mantenimento. Secondo la citata decisione, il parametro del tenore di vita va interpretato in chiave più restrittiva rispetto al passato e non può, da solo, giustificare la corresponsione dell'assegno; occorre, infatti, considerare altri elementi, quali il contributo dato dall'ex coniuge, la durata del matrimonio, le potenzialità reddituali e l'età. Quindi, la valutazione dell'adeguatezza deve riguardare la possibilità, per il coniuge richiedente, di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito nella realizzazione della vita familiare.
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione allegata e delle dichiarazioni rese dal resistente, si evince che quest'ultimo percepisce un reddito mensile di euro 1000,00; che, invece, la ricorrente è casalinga e non risulta percepire redditi.
Pertanto, alla stregua delle risultanze istruttorie, emerge che la ricorrente risulta essere il coniuge economicamente più debole e, tenuto conto della circostanza che il resistente ha un altro figlio (minore) da mantenere, il Collegio ritiene congruo fissare, all'attualità, a carico del resistente, quale contributo per il mantenimento della ricorrente, la somma mensile di euro
100,00 da corrispondersi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Quanto alla domanda di mantenimento dei figli, divenuti maggiorenni in corso di causa ma in relazione ai quali sia stata allegata una situazione di non raggiunta indipendenza economica, si osserva che secondo il costante orientamento della Suprema Corte ( cfr. ex multis Cass.; sentenza 24.2.2006 n. 4188; 27.5.2005 n. 11320; 16.2.2001 n. 2289; 23.10.1996
n. 9238)“Il genitore separato, cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato "iure proprio", in assenza di un'autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all'altro genitore tanto il rimborso,
"pro quota", delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento”.
Ne consegue che, essendo i figli conviventi con la madre, sussiste in capo alla resistente la legittimazione ad agire iure proprio per la determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre.
Nel caso di specie, tenuto conto delle circostanze già sopra evidenziate, il Tribunale ritiene congruo fissare complessivamente in euro 300,00 (150,00 euro in favore di ciascun figlio) il contributo da porsi a carico del resistente per il mantenimento di entrambi figli.
Pagina 3 di 4 Tenuto conto dell'esito della lite e del comportamento processuale del convenuto, il quale non si è opposto al riconoscimento di un contributo per il mantenimento dei propri figli, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando in particolare, sulle domande accessorie alla separazione dei coniugi già pronunciata con sentenza parziale n. 1583/2014, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
1) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
, la somma mensile di € 100,00 a titolo di contributo per il suo
[...]
mantenimento. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
2) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
, la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento
[...]
dei figli ed (euro 150,00 in favore di ciascuno). Detta somma sarà Per_1 Per_2
annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
3) Compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso in Nocera Inferiore, 20/03/2025
IL PRESIDENTE EST.
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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