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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/01/2026, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 475/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SICILIA Sezione 8, GENNARO IGNAZIO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 697/2024 depositato il 12/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1408/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 3 e pubblicata il 11/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301D901389 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301D901389 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301D901389 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301D901389 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1877/2025 depositato il
22/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo l'Avviso di accertamento n. TY01D901389/2018 con il quale venivano determinati maggiori ricavi - in applicazione del cc.dd. “Studi di settore” - quantificati in € 17.707,00 (a fronte di € 32.071,00 dichiarati).
Deduceva l'illegittimità del provvedimento e della relativa pretesa, concludeva per l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo in atti).
L'Agenzia si costituiva e contro deduceva.
Il Giudice di prima istanza, con sentenza n. 1408 del 5 luglio 2023, ha rigettato il ricorso (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il Contribuente ha impugnato la citata sentenza dinnanzi a questa Corte chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate la quale ha contro dedotto.
Il contribuente ha versato in atti memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- L'Avviso di accertamento è stato sottoscritto digitalmente e protocollato il 17 novembre 2020: entro il termine di decadenza del 31 dicembre 2020 (cfr. documentazione in atti).
Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 88314/2021 è stato emanato successivamente al 31.12.2020: pertanto, non si è concretizzata alcuna “proroga” dei termini di decadenza (cfr. provvedimento citato in atti).
L'art. 157 D.L. n. 34/2020 ha “prorogato” i termini di decadenza dell'azione impositiva prevedendo che
“ … In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre
2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1 marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità
e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi…”.
In buona sostanza, è stata prevista una sorta di “scissione”: “data di emissione” dell'atto (entro il termine ordinario di decadenza del 31.12.2020) e “data di notifica” che è stata “differita” ad un momento successivo.
Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 88314/2021 del 06.04.2021, ha (quindi)
“individuato” le modalità di applicazione della proroga dei termini per la notifica di atti già emessi.
2.- Il provvedimento originariamente in contestazione è stato sottoscritto digitalmente con firma di tipo CADES
(recante l'estensione .p7m - cfr. documentazione in atti).
Dal rapporto di verifica della firma (17.11.2020 – cfr. documentazione in atti) è possibile evincere le seguenti informazioni (artt. 24 e 71 del CAD): data di inizio e fine validità del certificato di firma digitale;
identificativo del soggetto che ha apposto la firma digitale;
la tipologia di certificato utilizzato;
l'indicazione temporale del momento di generazione della firma digitale e gli esiti della verifica (integrità della firma digitale); la scadenza del certificato nonché lo stato di revoca dello stesso ed eventuali limiti (cfr. documentazione in atti). La firma, al momento di emissione dell'atto, risultava Banca_1, il certificato era valido ed attendibile, il tipo di busta (p7m CADES) conforme ai requisiti normativi (cfr. documentazione in atti).
La revoca del certificato è avvenuta il 26.04.2021: successivamente all'emissione dell' Avviso di accertamento (cfr. documentazione in atti).
L'accertamento tributario deve ritenersi esistente qualora sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è stato adottato (Cassazione, sentenza n. 220 del
2014).
L'Amministrazione ha provato il possesso dei requisiti legittimanti da parte del Funzionario sottoscrittore
(cfr. documentazione in atti).
3.- Il Contribuente – pur compulsato dall'Agenzia - ha manifestato la volontà di “non aderire” ad alcuna proposta ed inoltre non ha dimostrato quali “ulteriori ragioni” avrebbero potuto offrire al fine di giungere ad una differente rideterminazione della pretesa.
La Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “La procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli Studi di settore costituisce un sistema di “presunzioni semplici” la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente” (Cassazione, SS.UU., sentenze nn. 26635, 26636, 26637, 26638 del 18.12.2009).
La Corte di legittimità ha ritenuto che gli Studi di settore rappresentino una possibile “anomalia” del comportamento fiscale del contribuente e solamente attraverso la successiva “personalizzazione”, da attuarsi con il contraddittorio, si possono avere i requisiti di “gravità precisione e concordanza”.
Nel caso in esame (circostanza rimasta incontroversa) il “contraddittorio preventivo” è stato instaurato (cfr.
Invito n. TY3I1E200589/2017 – in atti).
4.- Nell'atto impugnato sono stati puntualmente indicati gli elementi “di fatto” caratterizzanti la fattispecie e le “ragioni di diritto” poste a fondamento dell'azione accertatrice.
Al termine della fase del contraddittorio l' Agenzia, in considerazione delle risultanze, ha rideterminato parzialmente la propria pretesa riducendo i maggiori ricavi in € 17.707,00 in luogo di € 32.071,00 (cfr. documentazione in atti).
Lo Studio di settore - in considerazione delle esigenze di frequenza di un master a Vienna che avevano impedito al Contribuente di dedicarsi all'attività “a tempo pieno” - è stato rielaborato calcolando una quantità inferiore (25 settimane e 25 ore ) di tempo lavorativo (cfr. documentazione in atti).
Nell'anno oggetto di controllo, nonostante sia stato rilevato un aumento dei compensi dichiarati (da
€ 100.000,00 a € 131.000,00), i redditi dichiarati sono rimasti invariati: € 24.000,00/€ 25.000,00 (cfr. documentazione in atti).
Il Contribuente (inoltre) si è avvalso di personale dipendente il cui costo - per il 2015 - è stato di
€ 31.000,00 ed ha sostenuto costi per collaborazioni per € 26.000,00 (cfr. documentazione in atti).
A conclusione del “contraddittorio” dell'Agenzia con il Contribuente sono emersi elementi “gravi, precisi e concordanti” riconducibili alle “presunzioni” degli Studi di settore.
La Giurisprudenza di legittimità, in tema di Studi di settore (Cassazione, SS.UU., sentenze nn. 26635,
26636, 26637, 26638 del 18.12.2009), ha chiarito che l'onere della prova in giudizio risulta così ripartito: a) all'ente impositore fa carico la dimostrazione dell'applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto dell'accertamento; b) al contribuente, che può utilizzare a suo vantaggio anche presunzioni semplici, fa carico la prova della sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possano essere applicati gli standard o della specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo cui l'accertamento si riferisce.
Pertanto, si assiste ad una sorta di “inversione dell'onere della prova” che grava sul contribuente.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna il contribuente alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle entrate appellata, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00). Palermo, 16 ottobre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NA RO US La CA
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SICILIA Sezione 8, GENNARO IGNAZIO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 697/2024 depositato il 12/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1408/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 3 e pubblicata il 11/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301D901389 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301D901389 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301D901389 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301D901389 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1877/2025 depositato il
22/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo l'Avviso di accertamento n. TY01D901389/2018 con il quale venivano determinati maggiori ricavi - in applicazione del cc.dd. “Studi di settore” - quantificati in € 17.707,00 (a fronte di € 32.071,00 dichiarati).
Deduceva l'illegittimità del provvedimento e della relativa pretesa, concludeva per l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo in atti).
L'Agenzia si costituiva e contro deduceva.
Il Giudice di prima istanza, con sentenza n. 1408 del 5 luglio 2023, ha rigettato il ricorso (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il Contribuente ha impugnato la citata sentenza dinnanzi a questa Corte chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate la quale ha contro dedotto.
Il contribuente ha versato in atti memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- L'Avviso di accertamento è stato sottoscritto digitalmente e protocollato il 17 novembre 2020: entro il termine di decadenza del 31 dicembre 2020 (cfr. documentazione in atti).
Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 88314/2021 è stato emanato successivamente al 31.12.2020: pertanto, non si è concretizzata alcuna “proroga” dei termini di decadenza (cfr. provvedimento citato in atti).
L'art. 157 D.L. n. 34/2020 ha “prorogato” i termini di decadenza dell'azione impositiva prevedendo che
“ … In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre
2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1 marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità
e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi…”.
In buona sostanza, è stata prevista una sorta di “scissione”: “data di emissione” dell'atto (entro il termine ordinario di decadenza del 31.12.2020) e “data di notifica” che è stata “differita” ad un momento successivo.
Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 88314/2021 del 06.04.2021, ha (quindi)
“individuato” le modalità di applicazione della proroga dei termini per la notifica di atti già emessi.
2.- Il provvedimento originariamente in contestazione è stato sottoscritto digitalmente con firma di tipo CADES
(recante l'estensione .p7m - cfr. documentazione in atti).
Dal rapporto di verifica della firma (17.11.2020 – cfr. documentazione in atti) è possibile evincere le seguenti informazioni (artt. 24 e 71 del CAD): data di inizio e fine validità del certificato di firma digitale;
identificativo del soggetto che ha apposto la firma digitale;
la tipologia di certificato utilizzato;
l'indicazione temporale del momento di generazione della firma digitale e gli esiti della verifica (integrità della firma digitale); la scadenza del certificato nonché lo stato di revoca dello stesso ed eventuali limiti (cfr. documentazione in atti). La firma, al momento di emissione dell'atto, risultava Banca_1, il certificato era valido ed attendibile, il tipo di busta (p7m CADES) conforme ai requisiti normativi (cfr. documentazione in atti).
La revoca del certificato è avvenuta il 26.04.2021: successivamente all'emissione dell' Avviso di accertamento (cfr. documentazione in atti).
L'accertamento tributario deve ritenersi esistente qualora sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è stato adottato (Cassazione, sentenza n. 220 del
2014).
L'Amministrazione ha provato il possesso dei requisiti legittimanti da parte del Funzionario sottoscrittore
(cfr. documentazione in atti).
3.- Il Contribuente – pur compulsato dall'Agenzia - ha manifestato la volontà di “non aderire” ad alcuna proposta ed inoltre non ha dimostrato quali “ulteriori ragioni” avrebbero potuto offrire al fine di giungere ad una differente rideterminazione della pretesa.
La Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “La procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli Studi di settore costituisce un sistema di “presunzioni semplici” la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente” (Cassazione, SS.UU., sentenze nn. 26635, 26636, 26637, 26638 del 18.12.2009).
La Corte di legittimità ha ritenuto che gli Studi di settore rappresentino una possibile “anomalia” del comportamento fiscale del contribuente e solamente attraverso la successiva “personalizzazione”, da attuarsi con il contraddittorio, si possono avere i requisiti di “gravità precisione e concordanza”.
Nel caso in esame (circostanza rimasta incontroversa) il “contraddittorio preventivo” è stato instaurato (cfr.
Invito n. TY3I1E200589/2017 – in atti).
4.- Nell'atto impugnato sono stati puntualmente indicati gli elementi “di fatto” caratterizzanti la fattispecie e le “ragioni di diritto” poste a fondamento dell'azione accertatrice.
Al termine della fase del contraddittorio l' Agenzia, in considerazione delle risultanze, ha rideterminato parzialmente la propria pretesa riducendo i maggiori ricavi in € 17.707,00 in luogo di € 32.071,00 (cfr. documentazione in atti).
Lo Studio di settore - in considerazione delle esigenze di frequenza di un master a Vienna che avevano impedito al Contribuente di dedicarsi all'attività “a tempo pieno” - è stato rielaborato calcolando una quantità inferiore (25 settimane e 25 ore ) di tempo lavorativo (cfr. documentazione in atti).
Nell'anno oggetto di controllo, nonostante sia stato rilevato un aumento dei compensi dichiarati (da
€ 100.000,00 a € 131.000,00), i redditi dichiarati sono rimasti invariati: € 24.000,00/€ 25.000,00 (cfr. documentazione in atti).
Il Contribuente (inoltre) si è avvalso di personale dipendente il cui costo - per il 2015 - è stato di
€ 31.000,00 ed ha sostenuto costi per collaborazioni per € 26.000,00 (cfr. documentazione in atti).
A conclusione del “contraddittorio” dell'Agenzia con il Contribuente sono emersi elementi “gravi, precisi e concordanti” riconducibili alle “presunzioni” degli Studi di settore.
La Giurisprudenza di legittimità, in tema di Studi di settore (Cassazione, SS.UU., sentenze nn. 26635,
26636, 26637, 26638 del 18.12.2009), ha chiarito che l'onere della prova in giudizio risulta così ripartito: a) all'ente impositore fa carico la dimostrazione dell'applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto dell'accertamento; b) al contribuente, che può utilizzare a suo vantaggio anche presunzioni semplici, fa carico la prova della sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possano essere applicati gli standard o della specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo cui l'accertamento si riferisce.
Pertanto, si assiste ad una sorta di “inversione dell'onere della prova” che grava sul contribuente.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna il contribuente alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle entrate appellata, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00). Palermo, 16 ottobre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NA RO US La CA