Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/02/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 7572/2022 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 7572/2022 avente ad oggetto
“lesione personale” e pendente TRA
c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in calce dell'atto di citazione, dall'avv. Agostino Pellegrino e dall'avv. Tommaso Pellegrino, presso il cui studio, sito in Villaricca (NA), alla via G. B. Vico n.57, è elettivamente domiciliato;
ATTORE E IN QUALITÀ DI IMPRESA Controparte_1
DESIGNATA DAL F.G.V.S. PER LA REGIONE CAMPANIA, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Giuseppe Fabozzi, presso il cui studio, sito in San Marcellino, alla via Galatina n.8, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
***
CONCLUSIONI: Come da note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 17.10.2024, e come da comparse conclusionali in atti.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009. 1.Con atto di citazione notificato il 06.07.2022 a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 3bis L.53/94, parte attrice Parte_1 assumeva: di essere stato vittima di un sinistro stradale verificatosi in data 12.7.2020, verso le ore 22:30 circa, in Giugliano in Campania (NA), direzione Circumvallazione esterna, mentre si trovava alla guida del n.7572/2022 r.g.a.c. Pagina 1 di 9
motoveicolo tipo Honda SH tg. DP28178, di sua proprietà e con a bordo quale terzo trasportata;
che, in particolare, giunto Controparte_2 all'altezza dell'incrocio con Via I° Maggio, veniva violentemente tamponato da un veicolo, non identificato, che provenendo dal senso opposto di marcia, ometteva di prestare la dovuta precedenza a destra;
che, in conseguenza di tale urto, il motoveicolo Honda SH aveva impattato contro un'autovettura modello Fiat Punto tg. BA098XG parcheggiata sul lato destro della carreggiata;
che subito dopo il tamponamento, il veicolo investitore si allontanava senza prestare i dovuti soccorsi;
che, a seguito del sinistro, aveva riportato gravi lesioni personali tali da rendere necessario l'immediato trasporto a mezzo servizio del 118 presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero di Giugliano in Campania (NA) dove gli veniva diagnosticata una “frattura di parte non specificata del femore”; che, successivamente, veniva sottoposto ad intervento chirurgico presso l'ospedale “San Giuliano” sito in Giugliano in Campania (NA); che la responsabilità dell'incidente stradale era da imputare, in via esclusiva, alla negligente ed imprudente condotta di guida del conducente dell'autoveicolo rimasto non identificato;
di aver provveduto, in data 6.7.2022, ad inviare a mezzo PEC lettera di messa in mora alla compagnia assicurativa Controparte_1
in qualità di FGVS, unitamente alla Consap S.p.A., affinché
[...] provvedesse al risarcimento dei danni;
che a tali richieste non aveva fatto seguito alcun riscontro da parte della compagnia assicurativa convenuta. Tanto premesso ed esposto, citando in giudizio la Controparte_3 in qualità di FGVS, concludeva affinché la compagnia assicurativa
[...] convenuta venisse condannata a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali a far data dall'evento fin all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento di spese, diritti e competenze di lite da attribuirsi ai procuratori antistatari. Si costituiva la che deduceva, in via preliminare, la Controparte_1 nullità della citazione per la non chiara e lacunosa indicazione dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda risarcitoria;
l'improcedibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli artt. 145 e 148 cod. ass., per inosservanza dei requisiti contenutistici relativi alla costituzione in mora ed alla corretta instaurazione del contraddittorio;
nel merito, che non era stato provato il fatto storico posto a base della pretesa azionata in giudizio;
che non era stata provata la dinamica dell'incidente, nonché l'imputabilità del sinistro alla condotta colpevole del conducente di un autoveicolo rimasto sconosciuto;
che la vittima dell'incidente stradale non aveva dimostrato la responsabilità del presunto veicolo pirata e la sua assenza di colpa nella causazione dell'incidente stradale;
che non era stato dimostrato il nesso eziologico tra le lesioni personali lamentate e l'incidente stradale per come allegato dall'attore; che la vittima del sinistro non aveva dimostrato n. 7572/2022 r.g.a.c. Pagina 2 di 9 N. 7572/2022 R.G.A.C.
di aver tenuto una condotta diligente e rispettosa delle norme del codice della strada, con riferimento al rispetto dei limiti di velocità ed al corretto utilizzo del casco di protezione;
in relazione al quantum, i danni risultano non provati. Ciò posto, concludeva, in via preliminare, affinché fosse accertata e dichiarata la nullità e l'improponibilità della domanda;
nel merito, affinché fosse rigettata la domanda attorea con vittoria di spese;
Incardinato il presente giudizio, all'esito della prima udienza in data 15.12.2022, venivano concessi i termini di cui all'art 183, 6°comma, c.p.c. e rinviata la causa alla data del 10.07.2023 per la valutazione delle eventuali istanze istruttorie. Viste le richieste istruttorie formulate dalle parti, ritenuta l'ammissibilità della prova testimoniale articolata da parte attrice, il giudizio veniva rinviato ai fini del relativo espletamento alla data del 03.10.2024. Alla data da ultimo indicata, compariva e veniva escusso il teste
[...]
al cui esito la controversia veniva poi rinviata per la Tes_1 precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.10.2024 e riservata in decisione con ordinanza di concessione dei termini ex art.190 c.p.c. 2. In via preliminare, va rigettata, in quanto infondata, l' eccezione di nullità dell'atto di citazione per asserita indeterminatezza dell'oggetto: invero, dal contenuto della citazione risultano chiaramente delineati sia il
“petitum” (domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale) che la “causa petendi” (sinistro rientrante nella r.c.a.), con la descrizione delle modalità dell'incidente e del luogo del suo verificarsi, sicché non emerge alcuna violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c. in relazione ai vizi della “editio actionis” di cui all'art. 164 c.p.c., ponendo così la parte convenuta nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese. Va, altresì, rilevata la proponibilità della domanda risarcitoria avanzata, stante l'ottemperanza al disposto degli artt. 145 e 148 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (cosiddetto “Codice delle Assicurazioni Private”), dimostrata mediante la produzione, in atti, di copia della comunicazione del 6.7.2022 inviata a mezzo PEC alla Compagnia assicurativa convenuta e alla Consap s.p.a. con il pieno rispetto del termine previsto dalle disposizioni normative già sopra menzionate ed essendo inutilmente decorso il termine dilatorio previsto quale spatium deliberandi dal legislatore (cfr. produzione di parte attorea). La predetta missiva risulta redatta in piena osservanza dei requisiti contenutistici contemplati dall' art. 148 del Decreto Legislativo 7 settembre 2006, n. 209, con la conseguenza che l'impresa designata è stata posta in condizioni di istruire la richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni avanzata dall'attore (cfr. in tal senso, Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2011, n. 9912).
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Sulla base della documentazione processuale non sussistono poi dubbi con riguardo alla legittimazione attiva dell'attore danneggiato e alla legittimazione passiva della compagnia di assicurazione convenuta in qualità di FGVS. 3. Passando al merito, mette conto evidenziare che l'attore agisce nei confronti della società convenuta, nella qualità di impresa designata ex art. 286 D.L.vo 209/05 per la liquidazione dei sinistri a carico del FGVS, invocando in relazione al sinistro di cui è stato vittima il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 19 lett. a) della legge n. 990/69, in quanto l'autore dell'illecito sarebbe il conducente di un veicolo non identificato. In punto di diritto occorre evidenziare che il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 2054 c.c. e art. 18 e ss L. 990/69, il Fondo di Garanzia – per il tramite della Compagnia di Assicurazione designata –, è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cass. Civ., sez. III, 2.8.2001 n. 10609). Nel caso di specie, appare opportuno evidenziare, che il Piccolo Pt_1 non ha sufficientemente provato la "non identificazione” o, quantomeno, la “non identificabilità” del veicolo investitore attraverso l'utilizzo della media diligenza. Nello specifico, l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta nei confronti dell'impresa designata alla gestione del F.G.V.S. presuppone che emerga la prova chiara ed univoca dell'effettiva riconducibilità del sinistro alla condotta di un veicolo rimasto non identificato, sebbene non sia richiesto al danneggiato un obbligo di collaborazione eccessivo rispetto alle sue risorse. L'intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nei casi di sinistri causati da veicolo non identificato impone, infatti, all'attore di provare non solo le modalità del sinistro ed il contributo causale del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cass. Civ. sez.III 25.07.1995 n. 8086; Cass. Civ. Sez. III n. 12304 del 10.06.2005). Tale impostazione giurisprudenziale, oltre ad essere in linea con il principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ., risponde, altresì, alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi. Nel giudizio in esame, l'istante non ha adeguatamente assolto all'onere probatorio relativo alla dimostrazione, in termini certi ed inequivoci,
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dell'effettivo verificarsi del sinistro de quo secondo le modalità descritte in citazione quale fatto colposo generatore del pregiudizio allegato. Pertanto, in mancanza di tali elementi non può dirsi perfezionata la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale fatto valere in giudizio. Nel caso di specie, mette conto precisare la mancata presentazione di denuncia o di querela da parte del danneggiato. Invero, l'azione proposta per il risarcimento dei danni nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, prevede in capo al danneggiato il dovere di fornire la prova che il danno sia stato effettivamente causato dal veicolo non identificato e può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità. Tale attività non crea automatismi, sicché - seppur in presenza di una denuncia o di una querela - il giudice di merito può, sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da un veicolo non identificato, sia affermarla, in mancanza della stessa. Sul punto, dalle osservazioni espresse dalla giurisprudenza di merito e di legittimità viene chiarito che: “in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 990 del 1969 ("ratione temporis" applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia
o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9873 del 15/04/2021). È evidente, dunque, che non sussiste un particolare onere a carico del danneggiato di denunciare l'accaduto alle Autorità di polizia né un obbligo di collaborazione "eccessivo" rispetto alle sue "risorse", purché le circostanze che il veicolo sia rimasto sconosciuto possano essere provate anche attraverso altre modalità quali, ad esempio: dichiarazione testimoniale, tracce ambientali, fotografiche o dichiarazioni orali (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 24449 del18/11/2005 e Sez. 3, Sentenza n. 18532 del 03/09/2007). La richiamata giurisprudenza ritiene, dunque, che la denuncia, pur non essendo indispensabile, laddove conduca ad un esito negativo delle indagini di polizia costituisce la piena prova della mancata identificazione. Ne consegue che ciò che conta non è l'esito della ricerca, bensì la diligenza posta nell'individuazione del veicolo pirata.
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In altri termini, laddove manchi la denuncia o la querela, il giudice civile non deve arrestarsi al dato formale ma deve verificare in concreto se, sulla scorta di tutto il materiale istruttorio, possa ritenersi adeguatamente provata la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno, incluso il requisito, che ne costituisce parte integrante, della non identificabilità del veicolo investitore e del suo conducente (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 18532 del 03/09/2007). Venendo al caso oggetto di odierno scrutinio, l'impossibilità di identificare il veicolo investitore – di cui non si indica né il modello né il colore – non può che ascriversi alla mancanza di diligenza di Pt_1
il quale non ha fornito elementi fattuali di riscontro alla sua
[...] prospettazione, risultando del tutto generica e contraddittoria. Oltretutto, la contraddizione tra la ricostruzione dei fatti fornita in citazione e le risultanze istruttorie acquisite in giudizio induce a ritenere inverosimile la vicenda dedotta nell'atto introduttivo e, in particolare, non provato il nesso eziologico tra le lesioni personali subite da Pt_1 ed il presunto investimento determinato dell'autoveicolo Fiat
[...]
Punto tg. BA098XG. Innanzitutto, la prospettazione attorea che individua come causa delle lesioni personali subite dall'attore un sinistro riguardante una caduta da una moto è in contrasto con la documentazione medico-ospedaliera allegata, nella quale si fa riferimento ad un evento dannoso coinvolgente un pedone ed un'autovettura (cfr. referto ospedaliero - produzione di parte convenuta). Ed invero, nel referto di pronto soccorso dell'ospedale “San Giuliano” di Giugliano in Campania n. 150058/20018645 del 12.7.2020 viene indicato nelle note anamnestiche che lo stesso paziente – Parte_1
- riferisce che la dinamica dell'incidente interessa un pedone e un'auto, (“il pz riferisce incidente pedone auto il tutto accade a Giugliano”, cfr. referto ospedaliero allegata al fascicolo della compagnia assicurativa convenuta) mancando qualsiasi riferimento al veicolo menzionato nell'atto di citazione, un ciclomotore su cui l'attore avrebbe marciato al momento dell'investimento (“si trovava alla guida della moto Honda SH tg.SH28178..”, cfr. pag. 1 atto di citazione). La medesima circostanza risulta essere ulteriormente comprovata sulla base del rapporto prodotto dagli organi di polizia intervenuti sul luogo del sinistro, contenente gli esiti degli accertamenti. Infatti, mentre nell'atto di citazione risulta specificata la dinamica dell'incidente che vede coinvolto il motociclo Honda SH come mezzo trasportatore di e nel rapporto Parte_1 Controparte_2 degli agenti intervenuti si rileva che, sul luogo del sinistro, non è stato rinvenuto alcun motoveicolo;
che la moto Honda SH tg.DP28178 è stata poi, ritrovata il giorno seguente all'accadimento dannoso dal fratello dell'attore – – in una traversa privata e urbanisticamente Parte_2
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situata nei pressi del luogo in cui si è consumato il sinistro ma, oltretutto, non ha saputo definire in modo, più o meno, preciso il luogo del rinvenimento né fornire altra indicazione alcuna (“si precisa ancora che sul posto del sinistro non si rinveniva il motoveicolo su cui viaggiavano il e la Pt_1
e poi “alle 15:00 circa del giorno 13 u.s. il fratello del CP_2 Pt_1
tale contattava il centralino di questi Uffici per riferire
[...] Parte_2 di aver rivenuto la moto del fratello e di averla trasportata presso l'abitazione dello stesso in Parete alla via della Pace civico 14”, “questi operatori si riportavano si portavano sul posto e sentivano alle sommari informazioni il il quale riferiva che poco prima di chiamare questi uffici nel Parte_2 transitare al Corso Campano in Giugliano in C., a circa 300 metri dal luogo del sinistro notava in una traversa privata il veicolo di proprietà del fratello, pertanto provvedeva a trasportarlo presso quell'abitazione…”, “..lo stesso specificava non saper meglio indicare la traversa dove aveva rinvenuto il veicolo e non sapeva indicare chi eventualmente lo aveva spostato dal luogo dell'incidente..”, cfr. rapporto Questura di Napoli allegato da parte convenuta). Un'ulteriore discrasia da evidenziare tra l'atto introduttivo del giudizio e le sommarie informazioni ricavate dal rapporto degli organi di polizia attiene alle dichiarazioni fornite dall'attore. L'istante, sebbene nell'atto di citazione riferisce che il veicolo pirata, a seguito dell'investimento si dileguava facendo perdere le proprie tracce, agli organi di polizia riporta che il conducente dell'autovettura fosse sceso dall'auto investitrice e si fosse avvicinato per informarlo di aver contattato il Presidio di soccorso 118 (“il specificava che Parte_1 nonostante i dolori derivanti dalle ferite riportate, si accorgeva che il conducente dell'autovettura che lo aveva urtato era sceso dall'auto e avvicinatosi gli riferiva che avrebbe chiamato il 118, tuttavia a suo dire, aggredito verbalmente dalle persone presenti, si allontanava…” cfr. pag.3 rapporto Questura di Napoli allegato da parte convenuta). Tale contrasto denota, dunque, un'obiettiva incertezza sulla ricostruzione della dinamica dell'incidente di cui è causa. Sul punto, giova precisare che il giudice di legittimità, come da orientamento consolidato, richiama il principio secondo cui l'atto pubblico – come risulta essere, nel caso di specie, il rapporto della Polizia di Stato prodotto in giudizio – fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza, mentre, per le circostanze di fatto che, lo stesso segnala di aver accertato nel corso dell'indagine tramite terzi o in seguito ad accertamenti, queste sono da considerarsi materiale probatorio sottoposto al libero apprezzamento del giudice, unitamente alle risultanze istruttorie acquisite nel corso del processo (cfr. Corte di Cassazione, n. 22629/2008, n. 9251/2010, n. 3787/2012). L'inverosimiglianza del fatto storico posto a fondamento della domanda può inoltre desumersi anche sulla scorta dell'istruttoria processuale, che induce ad escludere una qualunque forma di collegamento causale tra il n. 7572/2022 r.g.a.c. Pagina 7 di 9 N. 7572/2022 R.G.A.C.
pregiudizio alla salute subito dall'attore ed il sinistro come descritto in citazione. Infatti, ulteriori elementi di perplessità sulla fedele ricostruzione del fatto storico dedotto in citazione derivano altresì dall'esame delle dichiarazioni testimoniali rese dal teste escusso all'udienza del Testimone_1
3.10.2024. Una prima evidente incongruenza attiene all'indicazione del mezzo di trasporto. Infatti, sebbene dalle risultanze documentali prodotte in giudizio (referto ospedaliero e rapporto di accertamento della polizia di stato allegati in atti) la moto Honda SH non risulta rinvenuta sul luogo del sinistro, appare poco plausibile che dalle dichiarazioni testimoniali rese, il teste riesca a fornire informazioni così ben dettagliate in merito alla presenza del motoveicolo sul posto, specificando addirittura, che entrambi i trasportati indossavano il casco di protezione. (“il ragazzo intorno ai 20 anni conduceva il mezzo e dietro vi era ragazza, entrambi indossavano il casco”, cfr. testimonianza di ). Testimone_1
Ulteriore contraddizione tra la ricostruzione dei fatti fornita in citazione e la testimonianza resa attiene al comportamento dell'auto investitrice. Sebbene nell'atto introduttivo, l'attore ha precisato che, subito dopo l'investimento, il veicolo pirata, prontamente, si dileguava, il teste riferisce che il conducente dell'auto si è fermato alcuni metri dopo l'impatto lesivo ed è sceso per pochi istanti (“si è fermata poco più avanti l'incrocio, il conducente dell'auto è sceso per pochi istanti” cfr. testimonianza
). Testimone_1
Le discrasie nella ricostruzione dello svolgimento della vicenda e le evidenziate incongruenze inducono a fornire un giudizio di palese inattendibilità del teste escusso, non consentendo di ritenere dimostrata la dinamica dell'accadimento dannoso ed il coinvolgimento della moto Honda SH nella causazione delle lesioni occorse all' attore. Pertanto, all'esito dell'istruttoria non è stata adeguatamente dimostrata l'effettiva sussistenza di un contributo causale fornito da un'autovettura rimasta sconosciuta rispetto al prodursi dell'evento lesivo subito dall'attore, emergendo invece palesi incongruenze e contraddizioni nelle risultanze probatorie acquisite, tali da rendere razionalmente non credibile lo svolgimento del sinistro secondo le modalità descritte in citazione. Tale ordine di considerazioni sono sufficienti per affermare che i fatti costitutivi allegati e posti a base dell'azione risarcitoria sono rimasti privi di adeguato riscontro istruttorio all'esito del giudizio. In conclusione, alla luce della lacunosità e contraddittorietà del quadro probatorio delineatosi, non può dirsi provata la verità del fatto storico così come allegato nell'atto introduttivo del giudizio e, quindi, che la causa delle lesioni personali lamentate dal sia ascrivibile all'urto Pt_1 avvenuto con un autoveicolo non identificato.
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La domanda va pertanto integralmente reietta. Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13.08.2022, in relazione al valore della domanda per come indicato dalla parte attrice in sede di citazione ed all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte convenuta.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile iscritta al numero R.G. 7572/2022, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta la domanda risarcitoria proposta da;
e per Parte_1
l'effetto
• condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 in qualità di impresa designata dal F.G.V.S. per la regione
[...]
Campania, in persona del l.r.p.t., delle spese processuali che si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato.
Così deciso in Aversa, 10/02/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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