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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/05/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11953/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11953/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE/OPPONENTE
e
CP_1 Controparte_2
CONVENUTO
Oggi 27 maggio 2025 ad ore 12.51 innanzi al dott. Giuseppina Benenati, sono comparsi:
Per l'avv. RITACCO Parte_1 Parte_1
VINCENZO; per l'avv. BOCCHINO ENRICO E l'avv. TESTANI Controparte_3
SA ( DOMICILIATO PRESSO ICA SRL VIALE ITALIA N. 136 19124 LA C.F._1
SPEZIA; , oggi sostituito dall'avv. Fabio Govoni;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice come da memoria n. 1; parte convenuta come da atti difensivi;
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura al termine dell'udienza.
Alle ore 18,40 il Giudice procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione dando atto che al momento della lettura nessuna delle parti è presente pagina 1 di 8 Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11953/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. RITACCO VINCENZO e dell'avv. , elettivamente C.F._2
domiciliato in VIALE A. ORIANI N.42/3 40131 BOLOGNApresso il difensore avv. RITACCO
VINCENZO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_1
BOCCHINO ENRICO e dell'avv. TESTANI SA ( DOMICILIATO C.F._1
PRESSO ICA SRL VIALE ITALIA N. 136 19124 LA SPEZIA;
, elettivamente domiciliato in con domicilio presso ICA SRL VIALE ITALIA 136 - 19124 LA SPEZIA LA SPEZIApresso il difensore avv. BOCCHINO ENRICO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato la società Parte_1
di impugnava l'avviso di accertamento esecutivo per il Canone Unico
[...] Pt_1 Parte_1
pagina 3 di 8 anni 2021-2022- 2023 n. 8306 ID del 7.6.2024, n. 12134 ID del 7.6.2024 e n. 7824 ID del 7.6.2024 , convenendo in giudizio avanti all'intestato Tribunale la società Controparte_4
e rassegnando le seguenti conclusioni: “ accertata e dichiarata l'illegittimità dei provvedimenti
[...]
impugnati, relativi agli anni 2022, e 2023, ovvero n. 16061753 e n. 16061769, per quanto esposto in narrativa, per l'effetto disporne l'annullamento; per qua l'inammissibilità, annullabilità degli accertamenti
-in merito all'accertamento n. 16061596 relativo all'anno 2021, accertare e dichiarare l'illegittimità per quanto esposto in narrativa, e per l'effetto rideterminare l'importo dell'intero accertamento in € 168,30,
o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese ed onorari.”
A sostegno della spiegata opposizione più in dettaglio deduceva che la società ICA negli avvisi di accertamento degli anni 2022 e 2023 indicava i cartelli senza provare la loro rilevazione.
Esponeva che nella scheda di rilevazione le fotografie allegate recavano la data del 22.3.2021 e che mediante richiesta di accesso agli atti non venivano rilasciate altre fotografie o schede di rilevazione degli anni 2022 e 2023;
Deduceva, inoltre, che il regolamento comunale all'art. 21 co 2 esonera il pagamento del canone dei cartelli di 300 cmq;
Si costituiva in giudizio la convenuta I.C.A. contestando le avverse pretese e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare infondata l'opposizione e, per l'effetto, rigettarla confermando gli atti impugnati. Vinte le spese.”
Deduceva che per gli anni successivi al 2021 non era stata redatta alcune rilevazioni dagli agenti accertatori una volta verificata la sussistenza dei mezzi pubblicitari ma alcuni fotogrammi estratti da google maps provano la sussistenza della condotta illegittima.
La causa veniva istruita documentalmente.
Ciò premesso si rileva che i provvedimenti impugnati sono avvisi di intimazione ad adempiere esecutivi, emessi dalla convenuta a norma dell'art. 1, commi dal 797 al 814 della L. n. 160/2019.
Si tratta di un atto che ha valore di titolo esecutivo e di precetto, che contiene un'intimazione ad adempiere ed avverso il quale è ammesso ricorso ex art. 32 D.lgs n 150/2011.
Venendo all'esame della materia del contendere, che ha per oggetto il canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari, si osserva che prima dell'entrata in vigore della L. n. 160/2019, comma 816 e pagina 4 di 8 seguenti (legge istitutiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria), per le diffusioni pubblicitarie effettuate lungo le strade o in vista di esse, era previsto, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del Codice della Strada, il rilascio di specifica autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada.
Se gli impianti rientravano all'interno del centro abitato, l'ente proprietario, nel caso di strada statale, regionale o provinciale, rilasciava solo il nulla osta, in quanto il rilascio del provvedimento di autorizzazione era sempre in capo al Comune.
Prima dell'introduzione del CUP, pertanto, la riscossione era inequivocabilmente solo ed esclusivamente a favore del individuato dal Legislatore come unico soggetto attivo su tutto il CP_5
territorio comunale, strade provinciali, regionali e statali comprese. Agli enti proprietari delle strade non rimaneva altro che richiedere, se dai loro regolamenti previsto, il pagamento del canone ex articolo
27, comma 7 C.d.S a fronte del rilascio dell'autorizzazione, e in certi casi anche per il solo rilascio del nulla osta ad installare un impianto pubblicitario lungo la loro strada o in vista di essa.
La Legge 160/2019 ha riformato la materia del “canone” per la pubblicità su aree pubbliche.
Il comma 816 dispone “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati
«enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”
Il successivo comma 817 chiarisce che “Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.”
Ai sensi dell'art. 1 comma 819 della L. 160/2019 il prelievo del Canone Unico Patrimoniale si basa su due distinti presupposti : lett a) l'occupazione del suolo pubblico, lett b) la diffusione dei messaggi pubblicitari, e quest'ultimo presupposto che recita: b) “la diffusione dei messaggi pubblicitari, anche mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su pagina 5 di 8 beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato” Un impianto pubblicitario installato fuori dal centro abitato e su strada provinciale realizza quindi entrambi i presupposti, in quanto concretizza una occupazione di strada pubblica di proprietà provinciale ed allo stesso tempo realizza una diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio comunale.
Il comma 820 dell'art.1 della L. 160/19 stabilisce che “L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lett.b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma”. Dunque, secondo il dettato della normativa citata e vigente, il Canone (CUP) per la diffusione dei messaggi pubblicitari visibili sul territorio del spetta esclusivamente alla società ICA e proprio il “principio di Controparte_6 unicità” del canone stesso (CUP) implica che il canone preteso per la diffusione dei messaggi pubblicitari ( art. 1 comma 819 lett b) L 160/19) escluda di per sé il canone dovuto per le occupazioni del suolo pubblico di cui all'art. 1 comma 819 la lettera a) L 160/19), con divieto di doppia imposizione come imposto dall' 1 comma 820 L.160/19). ( TAR Lazio sent. n. 3248/2022).
La L. n.160/2019 ha inteso semplificare l'aspetto procedimentale, ma non ha spostato la soggettività attiva da un ente all'altro: tant'è che la legge espressamente prevede che anche dopo l'introduzione della nuova disciplina sul CUP ciascun ente conserverà lo stesso gettito che percepiva in precedenza.
In sintesi, l'entrata patrimoniale per l'installazione della pubblicità era e resta di spettanza esclusiva dei comuni;
mentre la quota del prelievo legata alla occupazione di suolo pubblico era e resta di spettanza del comune se la pubblicità viene installata su strada di pertinenza del comune;
era e resta di spettanza della provincia se viene installata su strada di pertinenza della provincia, secondo la definizione contenuta nel Codice della Strada (il comma 818 rimanda all'art.2 comma 7 D.Lg. n.285/1992).
Si evidenzia, inoltre, che il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, in cui devono essere indicati, ad esempio, le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari, nonché l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché' il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie.
Nel caso di specie il Regolamento CUP di “Regolamento per la disciplina del canone CP_6 patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”
(doc. 5 convenuta), specifica che per impianti pubblicitari si intendono “sia quelli così definiti dal
Codice della Strada (art. 47 comma 7 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e pagina 6 di 8 attuazione del nuovo codice della strada) sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, compresi ulteriori impianti pubblicitari di arredo urbano”.
Nel caso di specie la società opponente contesta la sussistenza dei presupposti di legge e quindi l'avvenuto accertamento della condotta omissiva per gli anni 2022-2023;
La società ICA non contesta tale circostanza ma deduce che le immagini tratte dal motore di ricerca
Google Maps – Street View sono “prova valida ed efficace ai fini del giudizio”;
Tale assunto non può essere condiviso laddove la produzione delle suddette immagini non paiono idonee a comprovare la violazione accertata;
il verbale avrebbe dovuto accertare la violazione come titolo per fondare la pretesa dell'amministrazione al recupero dell'indennità prevista dal Regolamento comunale, nel senso che costituisce l'atto-documento rilevante nella sua dimensione probatoria di fatto-storico dell'avvenuta violazione, fondante la pretesa di pagamento della relativa indennità.
A tal proposito, occorre ricordare l'orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. appare applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, è la parte che si afferma creditore a dover sopportare le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto
(Cass. Civ., Sez. III, 10 aprile 2024, n. 9706).
Orbene, nel caso di specie, la società ICA non ha provato il fatto costitutivo del suo diritto mediante la produzione del verbale di accertamento relativo agli anni 2022 e 2023, che fa fede sino a querela di falso di quanto attestato dai pubblici ufficiali che lo hanno redatto.
Ne consegue l'annullamento degli avvisi di accertamento n. 12134 ID del 7.6.2024 per l'anno 2022 e n.
7824 ID del 7.6.2024 per l'anno 2023.
Quanto agli ulteriori motivi di opposizione dell'avviso di accertamento per il 2021 sono generici ed infondati.
Premesso che la ICA ha allegato alla comparsa di costituzione e risposta il modello di rilevazione CUP del 22.3.2021 con relativa scheda di verifica delle esposizioni pubblicitarie (in cui sono elencati i mezzi pubblicitari rilevati, con descrizione delle caratteristiche e dimensioni completa di rilievi fotografici), si osserva che le contestazioni dell'opponente sulla quantificazione del canone sono alquanto generiche e comunque smentite dagli atti prodotti dalla convenuta.
pagina 7 di 8 In primo luogo, i tempi di esposizione dei mezzi pubblicitari sono esattamente indicati negli avvisi di accertamento che si presumono utilizzati per 12 mesi, ed in relazione ad essi il canone deve ritenersi quantificato.
Nel regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale e prodotto in atti, infatti, è stabilito che per le esposizioni pubblicitarie permanenti aventi inizio nel corso dell'anno l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. (v. art. 24 comma 2 del regolamento).
Sulla generica eccezione in merito alla determinazione delle superfici impegnate dal messaggio pubblicitario, si rileva che l'art. 21 del regolamento citato - contenente i criteri per la determinazione delle tariffe del canone per le esposizioni pubblicitarie - stabilisce che “Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato superiore;
non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.”
Per le ragioni esposte l'opposizione relativa all'avviso di accertamento esecutivo n. 8306 ID del
7.6.2024 per l'anno 2021 deve essere rigettata.
Le spese di giudizio possono essere però compensate in ragione della novità delle questioni trattate atteso che, l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale è avvenuta solo nel 2021 (lo stesso anno cui si riferisce il primo degli avvisi di accertamento opposti).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- ANNULLA, in accoglimento dell'opposizione presentata da parte ricorrente gli avvisi di accertamento esecutivo N. 12134 ID del 7.6.2024 per l'anno 2022 e n. 7824 ID del 7.6.2024 per l'anno 2023 emessi da parte resistente;
- RIGETTA l'opposizione limitatamente all'avviso di accertamento esecutivo n. 8306 ID del
7.6.2024 per l'anno 2021 e lo conferma;
- COMPENSA le spese di lite;
sentenza esecutiva ex lege
Sentenza resa ex articolo 281 sexies cpc ed allegazione al verbale.
Bologna, 27 maggio 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11953/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE/OPPONENTE
e
CP_1 Controparte_2
CONVENUTO
Oggi 27 maggio 2025 ad ore 12.51 innanzi al dott. Giuseppina Benenati, sono comparsi:
Per l'avv. RITACCO Parte_1 Parte_1
VINCENZO; per l'avv. BOCCHINO ENRICO E l'avv. TESTANI Controparte_3
SA ( DOMICILIATO PRESSO ICA SRL VIALE ITALIA N. 136 19124 LA C.F._1
SPEZIA; , oggi sostituito dall'avv. Fabio Govoni;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice come da memoria n. 1; parte convenuta come da atti difensivi;
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura al termine dell'udienza.
Alle ore 18,40 il Giudice procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione dando atto che al momento della lettura nessuna delle parti è presente pagina 1 di 8 Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11953/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. RITACCO VINCENZO e dell'avv. , elettivamente C.F._2
domiciliato in VIALE A. ORIANI N.42/3 40131 BOLOGNApresso il difensore avv. RITACCO
VINCENZO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_1
BOCCHINO ENRICO e dell'avv. TESTANI SA ( DOMICILIATO C.F._1
PRESSO ICA SRL VIALE ITALIA N. 136 19124 LA SPEZIA;
, elettivamente domiciliato in con domicilio presso ICA SRL VIALE ITALIA 136 - 19124 LA SPEZIA LA SPEZIApresso il difensore avv. BOCCHINO ENRICO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato la società Parte_1
di impugnava l'avviso di accertamento esecutivo per il Canone Unico
[...] Pt_1 Parte_1
pagina 3 di 8 anni 2021-2022- 2023 n. 8306 ID del 7.6.2024, n. 12134 ID del 7.6.2024 e n. 7824 ID del 7.6.2024 , convenendo in giudizio avanti all'intestato Tribunale la società Controparte_4
e rassegnando le seguenti conclusioni: “ accertata e dichiarata l'illegittimità dei provvedimenti
[...]
impugnati, relativi agli anni 2022, e 2023, ovvero n. 16061753 e n. 16061769, per quanto esposto in narrativa, per l'effetto disporne l'annullamento; per qua l'inammissibilità, annullabilità degli accertamenti
-in merito all'accertamento n. 16061596 relativo all'anno 2021, accertare e dichiarare l'illegittimità per quanto esposto in narrativa, e per l'effetto rideterminare l'importo dell'intero accertamento in € 168,30,
o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese ed onorari.”
A sostegno della spiegata opposizione più in dettaglio deduceva che la società ICA negli avvisi di accertamento degli anni 2022 e 2023 indicava i cartelli senza provare la loro rilevazione.
Esponeva che nella scheda di rilevazione le fotografie allegate recavano la data del 22.3.2021 e che mediante richiesta di accesso agli atti non venivano rilasciate altre fotografie o schede di rilevazione degli anni 2022 e 2023;
Deduceva, inoltre, che il regolamento comunale all'art. 21 co 2 esonera il pagamento del canone dei cartelli di 300 cmq;
Si costituiva in giudizio la convenuta I.C.A. contestando le avverse pretese e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare infondata l'opposizione e, per l'effetto, rigettarla confermando gli atti impugnati. Vinte le spese.”
Deduceva che per gli anni successivi al 2021 non era stata redatta alcune rilevazioni dagli agenti accertatori una volta verificata la sussistenza dei mezzi pubblicitari ma alcuni fotogrammi estratti da google maps provano la sussistenza della condotta illegittima.
La causa veniva istruita documentalmente.
Ciò premesso si rileva che i provvedimenti impugnati sono avvisi di intimazione ad adempiere esecutivi, emessi dalla convenuta a norma dell'art. 1, commi dal 797 al 814 della L. n. 160/2019.
Si tratta di un atto che ha valore di titolo esecutivo e di precetto, che contiene un'intimazione ad adempiere ed avverso il quale è ammesso ricorso ex art. 32 D.lgs n 150/2011.
Venendo all'esame della materia del contendere, che ha per oggetto il canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari, si osserva che prima dell'entrata in vigore della L. n. 160/2019, comma 816 e pagina 4 di 8 seguenti (legge istitutiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria), per le diffusioni pubblicitarie effettuate lungo le strade o in vista di esse, era previsto, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del Codice della Strada, il rilascio di specifica autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada.
Se gli impianti rientravano all'interno del centro abitato, l'ente proprietario, nel caso di strada statale, regionale o provinciale, rilasciava solo il nulla osta, in quanto il rilascio del provvedimento di autorizzazione era sempre in capo al Comune.
Prima dell'introduzione del CUP, pertanto, la riscossione era inequivocabilmente solo ed esclusivamente a favore del individuato dal Legislatore come unico soggetto attivo su tutto il CP_5
territorio comunale, strade provinciali, regionali e statali comprese. Agli enti proprietari delle strade non rimaneva altro che richiedere, se dai loro regolamenti previsto, il pagamento del canone ex articolo
27, comma 7 C.d.S a fronte del rilascio dell'autorizzazione, e in certi casi anche per il solo rilascio del nulla osta ad installare un impianto pubblicitario lungo la loro strada o in vista di essa.
La Legge 160/2019 ha riformato la materia del “canone” per la pubblicità su aree pubbliche.
Il comma 816 dispone “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati
«enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”
Il successivo comma 817 chiarisce che “Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.”
Ai sensi dell'art. 1 comma 819 della L. 160/2019 il prelievo del Canone Unico Patrimoniale si basa su due distinti presupposti : lett a) l'occupazione del suolo pubblico, lett b) la diffusione dei messaggi pubblicitari, e quest'ultimo presupposto che recita: b) “la diffusione dei messaggi pubblicitari, anche mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su pagina 5 di 8 beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato” Un impianto pubblicitario installato fuori dal centro abitato e su strada provinciale realizza quindi entrambi i presupposti, in quanto concretizza una occupazione di strada pubblica di proprietà provinciale ed allo stesso tempo realizza una diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio comunale.
Il comma 820 dell'art.1 della L. 160/19 stabilisce che “L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lett.b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma”. Dunque, secondo il dettato della normativa citata e vigente, il Canone (CUP) per la diffusione dei messaggi pubblicitari visibili sul territorio del spetta esclusivamente alla società ICA e proprio il “principio di Controparte_6 unicità” del canone stesso (CUP) implica che il canone preteso per la diffusione dei messaggi pubblicitari ( art. 1 comma 819 lett b) L 160/19) escluda di per sé il canone dovuto per le occupazioni del suolo pubblico di cui all'art. 1 comma 819 la lettera a) L 160/19), con divieto di doppia imposizione come imposto dall' 1 comma 820 L.160/19). ( TAR Lazio sent. n. 3248/2022).
La L. n.160/2019 ha inteso semplificare l'aspetto procedimentale, ma non ha spostato la soggettività attiva da un ente all'altro: tant'è che la legge espressamente prevede che anche dopo l'introduzione della nuova disciplina sul CUP ciascun ente conserverà lo stesso gettito che percepiva in precedenza.
In sintesi, l'entrata patrimoniale per l'installazione della pubblicità era e resta di spettanza esclusiva dei comuni;
mentre la quota del prelievo legata alla occupazione di suolo pubblico era e resta di spettanza del comune se la pubblicità viene installata su strada di pertinenza del comune;
era e resta di spettanza della provincia se viene installata su strada di pertinenza della provincia, secondo la definizione contenuta nel Codice della Strada (il comma 818 rimanda all'art.2 comma 7 D.Lg. n.285/1992).
Si evidenzia, inoltre, che il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, in cui devono essere indicati, ad esempio, le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari, nonché l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché' il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie.
Nel caso di specie il Regolamento CUP di “Regolamento per la disciplina del canone CP_6 patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”
(doc. 5 convenuta), specifica che per impianti pubblicitari si intendono “sia quelli così definiti dal
Codice della Strada (art. 47 comma 7 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e pagina 6 di 8 attuazione del nuovo codice della strada) sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, compresi ulteriori impianti pubblicitari di arredo urbano”.
Nel caso di specie la società opponente contesta la sussistenza dei presupposti di legge e quindi l'avvenuto accertamento della condotta omissiva per gli anni 2022-2023;
La società ICA non contesta tale circostanza ma deduce che le immagini tratte dal motore di ricerca
Google Maps – Street View sono “prova valida ed efficace ai fini del giudizio”;
Tale assunto non può essere condiviso laddove la produzione delle suddette immagini non paiono idonee a comprovare la violazione accertata;
il verbale avrebbe dovuto accertare la violazione come titolo per fondare la pretesa dell'amministrazione al recupero dell'indennità prevista dal Regolamento comunale, nel senso che costituisce l'atto-documento rilevante nella sua dimensione probatoria di fatto-storico dell'avvenuta violazione, fondante la pretesa di pagamento della relativa indennità.
A tal proposito, occorre ricordare l'orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. appare applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, è la parte che si afferma creditore a dover sopportare le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto
(Cass. Civ., Sez. III, 10 aprile 2024, n. 9706).
Orbene, nel caso di specie, la società ICA non ha provato il fatto costitutivo del suo diritto mediante la produzione del verbale di accertamento relativo agli anni 2022 e 2023, che fa fede sino a querela di falso di quanto attestato dai pubblici ufficiali che lo hanno redatto.
Ne consegue l'annullamento degli avvisi di accertamento n. 12134 ID del 7.6.2024 per l'anno 2022 e n.
7824 ID del 7.6.2024 per l'anno 2023.
Quanto agli ulteriori motivi di opposizione dell'avviso di accertamento per il 2021 sono generici ed infondati.
Premesso che la ICA ha allegato alla comparsa di costituzione e risposta il modello di rilevazione CUP del 22.3.2021 con relativa scheda di verifica delle esposizioni pubblicitarie (in cui sono elencati i mezzi pubblicitari rilevati, con descrizione delle caratteristiche e dimensioni completa di rilievi fotografici), si osserva che le contestazioni dell'opponente sulla quantificazione del canone sono alquanto generiche e comunque smentite dagli atti prodotti dalla convenuta.
pagina 7 di 8 In primo luogo, i tempi di esposizione dei mezzi pubblicitari sono esattamente indicati negli avvisi di accertamento che si presumono utilizzati per 12 mesi, ed in relazione ad essi il canone deve ritenersi quantificato.
Nel regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale e prodotto in atti, infatti, è stabilito che per le esposizioni pubblicitarie permanenti aventi inizio nel corso dell'anno l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. (v. art. 24 comma 2 del regolamento).
Sulla generica eccezione in merito alla determinazione delle superfici impegnate dal messaggio pubblicitario, si rileva che l'art. 21 del regolamento citato - contenente i criteri per la determinazione delle tariffe del canone per le esposizioni pubblicitarie - stabilisce che “Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato superiore;
non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.”
Per le ragioni esposte l'opposizione relativa all'avviso di accertamento esecutivo n. 8306 ID del
7.6.2024 per l'anno 2021 deve essere rigettata.
Le spese di giudizio possono essere però compensate in ragione della novità delle questioni trattate atteso che, l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale è avvenuta solo nel 2021 (lo stesso anno cui si riferisce il primo degli avvisi di accertamento opposti).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- ANNULLA, in accoglimento dell'opposizione presentata da parte ricorrente gli avvisi di accertamento esecutivo N. 12134 ID del 7.6.2024 per l'anno 2022 e n. 7824 ID del 7.6.2024 per l'anno 2023 emessi da parte resistente;
- RIGETTA l'opposizione limitatamente all'avviso di accertamento esecutivo n. 8306 ID del
7.6.2024 per l'anno 2021 e lo conferma;
- COMPENSA le spese di lite;
sentenza esecutiva ex lege
Sentenza resa ex articolo 281 sexies cpc ed allegazione al verbale.
Bologna, 27 maggio 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati pagina 8 di 8