Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/06/2025, n. 4024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4024 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6538/2021
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 6538/2021 All'udienza collegiale del giorno 25/06/2025 ore 10:20
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1 Avv. DE' MEDICI LEOPOLDO Avv. Trigilia in sostituzione
Appellato/i
IN PROPRIO E N Q DI GENITORE Controparte_1
Avv. ANGELINI FRANCESCO Presente
Avv. BARUCCO FRANCESCO INGROSSO Parte_2
Avv. ANGELINI FRANCESCO
Avv. BARUCCO FRANCESCO
Controparte_2 Avv. ANGELINI FRANCESCO Avv. BARUCCO FRANCESCO
Controparte_3
Avv. ANGELINI FRANCESCO
Avv. BARUCCO FRANCESCO INGROSSO CP_4
Avv. ANGELINI FRANCESCO
Avv. BARUCCO FRANCESCO
Controparte_5 Avv. ERRICO EDOARDO INGROSSO CP_6 Avv. ANGELINI FRANCESCO Avv. BARUCCO FRANCESCO
CP_7 Avv. ANGELINI FRANCESCO pagina 1 di 39
*** La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte
trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE Antonio Perinelli Federica d'Amato Assistente giudiziario pagina 2 di 39 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 25 giugno 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6538 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. e P.I.: , in persona del Presidente del Consiglio di Parte_1 P.IVA_1 amministrazione e legale rappresentante p.t. dott. con sede in Roma, in Via di Val CP_8
Cannuta n. 247, rappresentata e difesa dall'avv. Leopoldo de' Medici (C.F. – C.F._1
PEC: ed elettivamente domiciliata in Roma, in Via Archimede n. Email_1
97, giusta procura in atti
- APPELLANTE -
E
(C.F.: ), in proprio e nella qualità di genitore Controparte_9 C.F._2 esercente la responsabilità genitoriale sui minori (C.F.: Persona_1
) E (C.F.: , C.F._3 CP_10 C.F._4 CP_11
(C.F.: ), (C.F.: ),
[...] C.F._5 CP_7 C.F._6
(C.F.: ), (C.F.: Controparte_2 C.F._7 Controparte_3
), INGROSSO (C.F.: ) E C.F._8 CP_4 CodiceFiscale_9
pagina 3 di 39 (C.F.: ), in proprio e quali congiunti ed eredi di Controparte_12 C.F._10
, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Persona_2
Angelini (C.F.: - PEC: ) e C.F._11 Email_2
Francesco Barucco (C.F.: - PEC: ) C.F._12 Email_3 ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Roma, in Piazza Adriana n. 4, giusta procura in atti
- APPELLATI - APPELLANTI INCIDENTALI –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 3/11/2021, la ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale di Roma n. 12703/2021, pubblicata in data 22/7/2021, resa nel giudizio di primo grado R.G. n.72936/2016, promosso dagli odierni appellati nei confronti della e della . Parte_1 Controparte_5
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato: “la vicenda sanitaria del de cuius – rimasto costantemente ricoverato, senza Persona_2 soluzione di continuità, nelle due strutture sanitarie convenute dal 20.01.2013 al 18.02.2013 – può essere ricostruita e sintetizzata nei seguenti termini, rilevanti ai fini della decisione. Lo stretto congiunto degli attori, (all'epoca del fatto, dell'età di 44 anni), monorene ed affetto da Persona_2 valvola aortica bicuspide dalla nascita (patologia per cui era già stato sottoposto, in età pediatrica, ad un intervento cardiochirurgico di commissurotomia), in data 20.01.2013, a causa del riscontro di una stenosi aortica e dell'aggravarsi della sintomatologia (con angor e dispnea per sforzi di medio/grande entità), si ricoverava presso l' per ivi essere sottoposto ad un intervento Controparte_5 programmato di sostituzione della valvola aortica, del bulbo aortico e dell'aorta ascendente, con reimpianto degli osti coronarici mediante protesi composita con valvola meccanica. Nel corso della degenza, il paziente veniva sottoposto ad accertamenti clinico strumentali (coronarografia selettiva, aortografia, ecocardiogramma-colordoppler, TC dell'aorta toracica con mezzo di contrasto) con cui veniva confermata la presenza di un “aneurisma dell'aorta ascendente ed insufficienza valvolare aortica di grado moderato-severo”. In particolare, il giorno del ricovero (20.01.2013), il
[...]
veniva sottoposto, tra gli altri esami, a tampone nasale che dava il seguente esito: “si Per_2 sviluppa patina di ST aureus, meticillina-sensibile” (cfr. referto del 23.01.2013). Dal momento del ricovero al giorno dell'intervento cardiochirurgico, le condizioni cliniche del paziente si mantenevano buone (cfr. diario clinico 23.01.2013: “paziente stabile, vigile, collaborante. Apiretico asintomatico. Parametri vitali e obiettività soddisfacenti. Domani in sala operatoria”); veniva, inoltre, pagina 4 di 39 somministrata una profilassi antibiotica pre-operatoria con Cefamezin, un antibiotico a base di
Cefazolina. Quindi, il giorno 24.01.2013, veniva sottoposto al programmato Persona_2 intervento cardiochirurgico, al termine del quale veniva trasferito presso il reparto di Terapia
Intensiva del medesimo nosocomio ove rimaneva fino al 26.01.2013. Il decorso post-operatorio non presentava alcuna apparente complicanza, con paziente in condizioni stabili, apiretico e asintomatico ed in buon compenso (cfr. diario clinico dal 24.01.2013 al 29.01.2013); nello specifico, in data
25.01.2013, veniva rimossa la cannula endotracheale e gli esami ematochimici del 28.01.2013 risultavano sostanzialmente nella norma, fatta eccezione per il riscontro di anemia (7,4 g/dl) e per un valore della PCR (proteina C reattiva, uno dei principali indicatori di flogosi) superiore alla norma
(pari a 119,6 mg/l, a fronte valori normali:
0-5 mg/l). Il 29.01.2013, il paziente si presentava vigile, collaborante;
apiretico ed asintomatico, con parametri vitali e obiettività soddisfacenti;
quindi, in data
30.01.2013, veniva dimesso e trasferito presso l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Part (IRCCS) “San Raffaele Pisana” (gestito dalla convenuta “ per la riabilitazione Parte_1 cardiologica, con prescrizione di “assunzione quotidiana di circa 1500-2000 ml di fluidi per os;
rimozione dei punti di sutura tra 7 giorni;
rivalutazione della terapia con il proprio cardiologo;
controllo dei fattori di rischio per patologie vascolari”. Durante i primi giorni del ricovero presso la
Casa di Cura “ , il paziente - apiretico ed in condizione di benessere - seguiva Parte_1 regolarmente il previsto programma di riabilitazione cardiovascolare e di FKT. La ferita sternale si presentava in ordine, gli esami clinico strumentali non rilevavano nulla di anomalo, salva la presenza di un versamento pericardico di discreta entità, in ragione del quale, in data 01.02.2013, veniva prescritta una terapia steroidea endovena a base di ON, finalizzata ad arginare il versamento pericardico (che, infatti, dopo qualche giorno, iniziava a ridursi sensibilmente). In data 02.02.2013, i sanitari del “ ”, a causa del riscontro della carenza di ferro, decidevano di sostituire la Parte_1 terapia per via orale a base di , già in corso durante il ricovero all' con CP_13 Controparte_5 la somministrazione di Ferlixit per via endovenosa. Il successivo 9.02.2013, veniva annotata in cartella clinica l'insorgenza di una flebite al braccio (“… Intensa iperemia e dolore in sede di ago cannula al braccio destro, che si rimuove …”), inizialmente trattata con medicazioni locali;
nei giorni immediatamente seguenti, il paziente rimaneva asintomatico, afebbrile, in buon compenso emodinamico, in uno stato di benessere soggettivo, proseguendo il ciclo di FKT e di TP. A partire dal
13.02.2013, non veniva più somministrata alcuna terapia per via endovenosa ma, per la prima volta, a fronte del rialzo dei valori di flogosi (PCR e VES), i sanitari impostavano una terapia antipiretica
(Tachipirina 500 mg) ed antibiotica empirica (Clavulin 1g x 2), terapia che si protraeva fino al giorno delle dimissioni (“... Tachipirina 500 mg 1 c die ... Inizia Clavulin 1g x 2 per flebite braccio dx”); nei pagina 5 di 39 giorni successivi, il quadro flebitico persisteva, seppure in via di miglioramento, come da annotazioni della cartella clinica in atti. Nella lettera di dimissione datata 18/02/2013, veniva annotato “… nell'ultima parte del ricovero riscontro di flebite al braccio destro trattata con quotidiane medicazioni locali ed antibiotico terapia di copertura con amoxicillina/acido clavulanico, con netto miglioramento, indici di flogosi in dimissione nella norma”; veniva, altresì, prescritta la prosecuzione delle medicazioni locali al braccio e della terapia antibiotica a base di per i successivi nr. 4 giorni. Per_3
Tornato al proprio domicilio, – a seguito dell'aggravamento della sintomatologia Persona_2
(febbre elevata, diarrea persistente da oltre nr. 7 giorni e vomito) – veniva visitato dal proprio cardiologo di fiducia, il quale lo invitava a recarsi, d'urgenza, presso il Pronto Soccorso dell'Azienda
Ospedaliera “San Camillo Forlanini” per il sospetto diagnostico di endocardite infettiva.
[...]
, in data 22.02.2013, si recava quindi presso l'Ospedale “San Camillo Forlanini” ove, Per_2 all'accesso, si presentava in condizioni generali mediocri, febbrile (38° C) e con presenza di ecchimosi della parete addominale;
quindi, ne veniva disposto il ricovero. Il sospetto diagnostico di endocardite batterica veniva confermato da un esame ecocardiografico trans-esofageo del 23.02.2013 che permetteva di rilevare: “…formazione ipoecogena di circa 13 mm ……….vegetazioni a livello della valvola mitrale nativa, mentre risulta indenne la valvola aortica protesica”, nonché dal successivo esame emocolturale, che permetteva di isolare il germe dello ST aureus MRSA
(meticillina-resistente). A seguito del riscontro strumentale e colturale dell'endocardite batterica, a partire dal 24.02.2013, la terapia antibiotica veniva sostituita con quella mirata a base di IN e
“Cubicin”; in data 26.02.2013, una TC dell'encefalo consentiva di evidenziare: “ Si rilevano multipli focolai lesionali con aspetto similnodulare quota necrotico colliquativa intralesionale e netto potenziamento patol………il quadro depone per focolai multipli di cerebrite (nel caso della lesione cerebellare dx e parietoccipitale dx con morfologia di tipo parascessuale) da verosimili localizzazioni multiple emboliche di tipo settico”. Sempre in data 26.02.2013, una TC del torace e dell'addome permetteva di rilevare, tra l'altro: “In addome si osservano multiple ampie e irregolari lesioni ipodense parenchimali che interessano a tratti a tutto spessore la milza. …... Un'ampia lesione ipodensa, verosimilmente di analogo significato delle lesioni spleniche descritte, si rileva in corrispondenza del polo superiore del rene sin. Assenza del rene destro. Reperti di normalità si colgono in corrispondenza del parenchima del fegato, del pancreas, dei surreni e della milza. Colecisti poco distesa ma apparentemente alitiasica”. A fronte di tale quadro, il paziente veniva condotto presso la camera operatoria del DEA del medesimo nosocomio e sottoposto ad intervento chirurgico di splenectomia (previa correzione del deficit coagulativo su base farmacologica), durante il quale era trasfuso con nr. 3 sacche di eritrociti concentrati;
al termine dell'intervento, veniva trasferito presso la pagina 6 di 39 e sedato, in condizioni cliniche stazionarie e gravi. La Controparte_14 mattina del 27.02.2013, risultava apiretico, sveglio e collaborante;
tuttavia, alle ore Persona_2
11:30, si riscontrava un improvviso deficit afasico e plegia destra, da probabile nuova embolizzazione;
la RM dell'encefalo prescritta sempre il 27.02.2013 consentiva di rilevare: “esame in diffusione. Vasta area di alterazione di segnale che coinvolge i lobi frontale, parietale e temporale sinistra, compatibilmente in prima ipotesi con lesione vascolare in fase acuta. … per il resto l'esame è sovrapponibile a quanto già evidenziato alla indagine TAC del 26.02.2013”. Alla luce della RM e della consulenza neurologica, che deponevano per una evoluzione in ischemia del territorio dell'arteria cerebrale media, veniva reimpostata la terapia medica (“Clexane 6000UIx2, Flectadol, cardioaspirina, dobutamina, noradrenalina”) e si procedeva a nuova intubazione oro-tracheale per sottoporre il paziente a ventilazione meccanica. Il giorno successivo, 28.02.2013, l'esame obiettivo rilevava, tra l'altro, pupille midriatiche bilateralmente, non fotoreagenti, …. con assenza di riflessi del tronco encefalico e di attività cerebrale. In data 01.03.2013, alle ore 18:00, veniva constatato il decesso, per embolizzazione settica a carico dell'encefalo con la comparsa di focolai infettivi multipli, in assenza prolungata di attività cerebrale. L'azienda Ospedaliera “San Camillo Forlanini” in sede di dimissione (in assenza di esame autoptico) formulava la seguente diagnosi: “Shock settico da ascessi multipli splenici (splenectomia) e cerebrali da endocardite batterica (ST aureus) in paziente recentemente sottoposto ad intervento di sostituzione valvola aortica (tubo valvolato tipo
Bentall) embolia cerebrale con massimo infarto emisferico. Coma irreversibile. Accertamento di morte”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “Il Tribunale di Roma, - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dagli attori (in proprio e Controparte_9 nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori , CP_10 [...]
e ) nonché da , , ed Per_1 CP_11 Controparte_2 Controparte_3 Parte_3
, in proprio e quali eredi di (nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_12 Persona_2 deceduto il 01.03.2013) nei confronti delle convenute “ e “ Controparte_5 [...] ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta - così provvede: Parte_1 dichiara ed accerta la responsabilità della convenuta “ in ordine al decesso Parte_1 del de cuius;
rigetta la domanda di parte attrice proposta nei confronti della Persona_2 convenuta “ condanna, per l'effetto, la convenuta “ Controparte_5 Pt_1 [...]
l pagamento: in favore dell'attrice , a titolo di risarcimento del Parte_1 Controparte_9 danno non patrimoniale (iure hereditatis e iure proprio), della somma complessiva di € 302.000,00, oltre gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
in favore dell'attore pagina 7 di 39 , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (iure hereditatis e iure proprio) e CP_11 del danno patrimoniale emergente, della somma complessiva di € 332.000,00, oltre al pagamento dell'ulteriore somma di € 33.600,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale futuro;
con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
in favore dell'attore CP_10
, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (iure hereditatis e iure proprio) e del danno
[...] patrimoniale emergente, della somma complessiva di € 332.000,00, oltre al pagamento dell'ulteriore somma di € 51.800,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale futuro;
con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
in favore dell'attore a titolo di Persona_1 risarcimento del danno non patrimoniale (iure hereditatis e iure proprio) e del danno patrimoniale emergente, della somma complessiva di € 332.000,00, oltre al pagamento dell'ulteriore somma di €
73.500,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale futuro;
con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
in favore dell'attrice , a titolo di risarcimento CP_7 del danno non patrimoniale iure proprio, della somma complessiva di € 219.000,00, oltre gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
in favore degli attori , Controparte_2
, ed , a titolo di risarcimento del danno non Controparte_3 Parte_3 Controparte_12 patrimoniale iure proprio, della somma di € 98.800,00 ciascuno, oltre gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
rigetta per il resto;
condanna la convenuta “
[...]
” alla rifusione, in favore degli attori, delle spese processuali che si liquidano nella Pt_1 Pt_1 misura complessiva di € 21.424,00, oltre IVA, CPA spese generali (15%) e rimborso del contributo unificato, come per legge;
condanna gli attori, in solido fra loro, alla rifusione, in favore della convenuta “ delle spese processuali che si liquidano complessivamente Controparte_5 nella misura di € 21.424,00, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge;
pone le spese di
CTU, come liquidate con precedente ordinanza, definitivamente a carico della convenuta
[...]
. Parte_1
§ 4. — Con l'atto di appello, la ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia codesta Ecc.ma Corte, in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto:
Preliminarmente: concedere ai sensi degli artt. 351 e 283 C.p.c. la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 12703/2021, resa dal Tribunale Civile di Roma in data 18.07.2021 a definizione del giudizio recante n. R.G. 72936/2016, pubblicata e comunicata dalla Cancelleria in data 22.07.2021, notificata in uno all'atto di precetto in data 14.10.2021; nel merito: annullare e riformare la sentenza n. 12703/2021, resa dal Tribunale Civile di Roma in data 18.07.2021 a definizione del giudizio recante n. R.G. 72936/2016, pubblicata e comunicata dalla Cancelleria in data 22.07.2021, notificata in uno all'atto di precetto in data 14.10.2021; e per l'effetto, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione pagina 8 di 39 disattesa, accogliere le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito rigettare le domande tutte proposte dalla sig.ra in proprio e nella qualità di genitore esercente la Controparte_9 responsabilità genitoriale sui minori , e , dalla sig.ra CP_11 CP_10 Persona_1
da , , e nei CP_7 Controparte_2 Controparte_3 Parte_3 Controparte_12 confronti della in quanto infondate, tanto in fatto quanto in diritto, per i motivi Parte_1 tutti illustrati nel corpo del presente atto. Il tutto con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio. In via istruttoria: alla luce di quanto rappresentato appare evidente che i CCTTUU hanno certamente errato nella loro valutazione da ciò derivandone l'opportunità che l'adita Corte disponga una nuova consulenza tecnica d'ufficio volta all'accertamento delle reali cause che hanno determinato il decesso di . Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara espressamente Persona_2 che il valore del presente procedimento è superiore ad € 520.000,00, ed è pertanto dovuto un contributo pari ad € 2.529,00”.
§ 5. — Gli appellati , in proprio e nella qualità di genitore esercente la Controparte_9 responsabilità genitoriale sui minori e , e , nella qualità Persona_1 CP_10 CP_11
– rispettivamente – di coniuge e di figli di , nella qualità di madre di Persona_2 CP_7
, , , e , nella Persona_2 Controparte_2 Controparte_3 Parte_3 Controparte_12 qualità di germani di , costituitisi con comparsa di costituzione e risposta depositata in Persona_2 data 7/2/2022, hanno resistito all'impugnazione e spiegato appello incidentale, rassegnando le seguenti conclusioni: “ Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni avversa eccezione, istanza e/o deduzione, per tutti i motivi e le eccezioni di cui in narrativa: nel merito: rigettare l'appello proposto da per manifesta infondatezza in fatto e diritto, confermando i relativi Parte_1 punti (capi) della sentenza impugnata;
appello incidentale: in parziale riforma della sentenza impugnata n. 12703/2021 resa dal Tribunale di Roma, condannare in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere, detratte le somme già riconosciute dalla sentenza impugnata, i seguenti importi a titolo di danno iure proprio: euro 304.007,70 in favore di CP_9
euro 294.201,00 in favore di;
euro 294.201,00 in favore di;
[...] CP_11 CP_10 euro 294.201,00 in favore di;
euro 245.167,50 in favore di euro Persona_1 CP_7
127.487,10 in favore di;
euro 127.487,10 in favore di;
€ Controparte_3 Parte_3
127.487,10 in favore di;
euro 127.487,10 in favore di , ovvero Controparte_12 Controparte_2 quella diversa somma maggiore o minore ritenuta equa e giusta, il tutto oltre interessi sulle somme via via rivalutate dalla data del decesso fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari. In via istruttoria: rigettare la richiesta di rinnovazione pagina 9 di 39 della CTU, trattandosi di un mero tentativo dell'appellante di dibattere ancora una volta sulle medesime osservazioni già ampiamente argomentate dai propri CCTTPP e rigettate nella CTU svoltasi nel giudizio di primo grado”.
§ 6. — L'appellata , costituitasi con comparsa di costituzione e risposta Controparte_5 depositata in data 7/2/2022, ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita dare atto che l'appello ex adverso proposto non indice sulla posizione dell' in caso di appello incidentale da parte degli originari attori, Controparte_5 fissare un termine per consentire alla concludente la proposizione di appello incidentale condizionato tardivo;
disporre sulle spese del grado in base agli artt. 91 e 92 c.p.c., con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
§ 7. — Con ordinanza del 16/2/2022 veniva dichiarata la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata nei confronti di , , , CP_7 Controparte_2 Controparte_3 Parte_3
e ; e la parziale sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza
[...] Controparte_12 appellata, per le somme superiori ad € 100.000,00 ciascuno, nei confronti di , Controparte_9
, e
CP_11 CP_10 Persona_1
Con ordinanza del 28/4/2022, veniva disposta l'estromissione dal giudizio della
[...]
con spese compensate;
inoltre, veniva disposta la rinnovazione della ctu medico legale CP_5 svolta in primo grado.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 8 — L'appello principale formulato dalla si articola in quattro motivi: Parte_1
§ 8.1. —Il primo motivo è rubricato: “A. La responsabilità della convenuta . Controparte_15
L'appellante chiede, al riguardo, che: “la Corte adita, riformi il capo della sentenza impugnata ricostruendo il fatto storico nel seguente modo e assumendo le seguenti statuizioni: non v'è alcuna correlazione, documentalmente e scientificamente provata, tra il decesso del Sig. e l'operato Per_2 dei sanitari del San Raffaele Pisana. Il sig. , durante il ricovero presso il è stato Per_2 Parte_1 sottoposto a tutti i necessari accertamenti e cure del caso ed è stato dimesso dalla struttura allorquando – grazie ai provvedimenti farmacologici, fisioterapici terapeutici – si è assistito ad una stabilizzazione delle condizioni cliniche del paziente. Appare evidente, quindi, che i sanitari del
[...]
hanno correttamente provveduto ad individuare la terapia più idonea rispetto al quadro Pt_1 clinico generale del paziente, con conseguente esclusione di ogni responsabilità rispetto al successivo evento morte”.
pagina 10 di 39 Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “All'esito dell'espletata istruttoria, deve ritenersi pienamente dimostrata la responsabilità dei sanitari della convenuta “ i Parte_1 quali - a fronte di un paziente recentemente sottoposto ad intervento cardiochirurgico, in trattamento cortisonico (e, quindi, immunodepresso), con un quadro infettivo ad un braccio ed indici di flogosi alterati – omettevano di effettuare il doveroso approfondimento diagnostico, limitandosi a somministrare un trattamento antibiotico empirico ed aspecifico (“Clavulin”), senza invece effettuare alcun esame colturale volto alla ricerca ed individuazione del germe patogeno, così ingiustificatamente ritardando la somministrazione di adeguata terapia antibiotica mirata che, con elevate probabilità, avrebbe scongiurato il decesso del paziente (giovane e privo di altre patologie). Al riguardo, occorre rilevare che – al momento del trasferimento presso l'Istituto di Persona_2
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) “San Raffaele Pisana” – non presentava alcun concreto indice di sospetto d'infezione nosocomiale, in quanto: le sue condizioni cliniche generali erano buone, era asintomatico, afebbrile, mostrava uno stato di benessere soggettivo e seguiva regolarmente il percorso riabilitativo con FKT e TP;
la ferita chirurgica conseguente alla sternotomia era sempre rimasta in ordine ed indenne da qualsiasi tipo di processo infiammatorio/infettivo; i ripetuti esami strumentali (ecografia ed ecodoppler), svolti presso la , Controparte_16 non evidenziavano alcun elemento anomalo, salva la presenza di un versamento pericardico
(riscontrato in data 01.02.2013), versamento che, però, dopo qualche giorno, iniziava a ridursi sensibilmente, grazie alla somministrazione di apposita terapia cortisonica;
gli indici di flogosi, durante i primi giorni del ricovero (dal 30.01.2013 al 09.02.2013), pur in assenza di terapia antibiotica, iniziavano a scendere, fino a ritornare – in data 04.02.2013 - sostanzialmente nella norma;
ed infatti, nel corso del ricovero presso la Casa ”, si poteva osservare il Controparte_17 seguente andamento dei valori di VES e di PCR (tra i principali indicatori di flogosi): ……..Dunque, fino alla data del 09.02.2013 (allorquando avveniva il primo riscontro della flebite), Persona_2 non presentava alcun concreto indice di un'infezione batterica in corso. Solo nei giorni immediatamente successivi al 09.02.2013, iniziavano a manifestarsi invece chiari, convergenti ed indicativi segni di una possibile infezione batterica, segni che avrebbero dovuto destare un immediato allarme nei sanitari, trattandosi peraltro di paziente recentemente sottoposto ad un intervento cardiochirurgico complesso nonché immunodepresso (per la terapia cortisonica) e, quindi, maggiormente esposto al rischio di contrarre un'endocardite. Invero, venivano sottovalutati dai sanitari i seguenti convergenti e chiari indici di sospetto dell'infezione: nel punto d'inserimento dell'agocannula (per la somministrazione di Ferlixit per via endovenosa), insorgeva una flebite
(chimica), con dolore, intensa iperemia e gonfiore, con conseguente concreto rischio di esitare in pagina 11 di 39 infezione e di trasformarsi in flebite batterica;
gli indici ematochimici di flogosi, proprio in concomitanza con l'insorgenza della flebite al braccio destro (evidenziata, per la prima volta, in data
09.02.2013), iniziavano a risalire costantemente fino al 13.02.2013 (VES 44 e PCR 10.5), per poi momentaneamente calare, a seguito della terapia farmacologica empirica somministrata dai sanitari della struttura convenuta;
compariva uno stato febbrile, come può desumersi dalla somministrazione di tachipirina 500 mg al giorno riportata in cartella;
a seguito di tale terapia antipiretica, protrattasi per diversi giorni, lo stato febbrile veniva solo momentaneamente tenuto sotto controllo, per poi conclamarsi, in modo virulento, non appena il paziente veniva dimesso (in data 18.02.2013) ed il trattamento veniva sospeso. Ed, infatti, all'atto del successivo accesso presso il Pronto Soccorso dell'ospedale “San Camillo” (avvenuto a distanza di soli nr. 4 giorni dalle precedenti dimissioni), veniva riscontrata, in sede di esame obiettivo, la presenza di condizioni generali mediocri, con paziente febbrile (“38° C”); inoltre, in sede di anamnesi, lo stesso riferiva “da una Persona_2 settimana diarrea, 4 scariche al giorno, da 4 giorni vomito e due giorni febbre con picco di 39,9 C° all'esordio”; nonostante la somministrazione (a partire dal 13.02.2013) di una terapia antibiotica
(aspecifica), il quadro flebitico persisteva, seppure in via di miglioramento, tanto che la terapia in questione, non solo proseguiva fino alle dimissioni del 18.02.2013 (e, quindi, per altri 5 giorni), ma veniva prescritta anche per ulteriori nr. 4 giorni successivi al rientro del paziente al proprio domicilio.
Dunque, come evidenziato dai CTU, deve affermarsi che la situazione d'allarme manifestatasi a partire dal 09.02.2013, caratterizzata dai suddetti univoci e convergenti segni dell'incipiente infezione batterica, avrebbe dovuto certamente indurre i sanitari della a procedere Controparte_16 con opportuni prelievi ed indagini colturali, volti alla ricerca ed all'eventuale individuazione del germe patogeno e, quindi, a somministrare tempestivamente l'adeguata terapia antibiotica specifica mirata, in modo da contrastare, in modo efficace, l'infezione (certamente) in atto ed evitarne il propagarsi;
in particolare, secondo le conclusioni dei CTU, in presenza di febbre (controllata dalla tachipirina) e di una flebite al braccio destro, “era impossibile non considerare una ipotesi infettiva”
(cfr. pag. nr. 38 della relazione tecnica in atti). Al contrario, dal 09.02.2013 (data dell'iniziale riscontro della flebite) e fino alle dimissioni del paziente (avvenute il 18.02.2013), non risultano agli atti né l'invio in laboratorio dell'ago-cannula rimosso, né le richieste e/o l'effettuazione di esami emocolturali, mentre tali approfondimenti diagnostici microbiologici rientravano certamente nelle regole di base della buona pratica clinica, peraltro ribadite nello stesso protocollo operativo della convenuta , versato in atti;
del resto, gli stessi CTP della convenuta Controparte_16 [...]
hanno finito per riconoscere: “Certamente se fosse stata fatta una coltura Controparte_16 dell'agocannula e delle emocolture oggi faremmo dei discorsi differenti….Ma ciò non è stato e ora si pagina 12 di 39 tratta di capire se si sarebbe dovuto, oltre che potuto procedere ad esami colturali e chi nel caso avrebbe dovuto”. Nel caso di specie, ciò che rileva non è solo l'errata/omessa interpretazione dell'innalzamento dei valori della VES e di PCR – i quali, come detto, costituiscono sintomi aspecifici di un'infiammazione in atto – ma la mancata correlazione tra il picco di questi parametri con l'evidenza obiettiva della flebite e dello stato febbrile (controllato dalla tachipirina e dell'antibiotico), in un paziente appena operato “a cuore aperto” e, quindi, particolarmente a rischio di contrarre un'endocardite batterica in caso di batteriemia. In altri termini, la presenza della flebite e di indici di flogosi elevati, in costanza di terapia antibiotica ed antipiretica – circostanze evidentemente sottovalutate dal personale del – avrebbero dovuto indurre i sanitari in questione a Parte_1 ricercare la causa di quei parametri – in primis tramite emocultura, tampone del sito di infezione ed antibiogramma – i quali, invece, non furono assolutamente indagati, preferendosi (erroneamente) somministrare una terapia antibiotica empirica (Clavulin) e antipiretica (Tachipirina 500). In definitiva, sulla base di tutti gli elementi fin qui esaminati, deve ritenersi pienamente dimostrata la condotta colposa dei sanitari della convenuta , in quanto l'errore Controparte_16 diagnostico si ha non solo quando il medico, in presenza di dati sintomi, non riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota o lo inquadra in maniera errata, ma anche quando non esegua tutti i controlli e gli accertamenti per procedere ad una diagnosi corretta, essendo il medico responsabile anche quando la sua omissione contribuisca alla progressione del male. Tale condotta colposa assume poi, nel caso in esame, un maggior rilievo e gravità, tenuto conto del fatto che l'endocardite batterica letale ha avuto origine, del tutto verosimilmente, proprio in occasione della degenza presso l'IRCSS
“San Raffaele Pisana”, per una contaminazione della flebite. In proposito, i CTU hanno chiarito come
“sia secondo la comune clinica, sia secondo i dati statistico epidemiologici, nel caso del Sig. Per_2 il principale sospetto del focolaio di infezione doveva (e deve) necessariamente ricondursi al sito della flebite del braccio destro. Non risultavano, infatti, altri “focolai” direttamente o indirettamente possibili cause di infezione (cicatrice chirurgica in ordine, assenza di infezioni cardiache, alle vie urinarie e ai polmoni, ecc.)”. A conferma delle suddette conclusioni dei CTU, si devono, infatti, evidenziare i seguenti e convergenti criteri di natura medico-legale: il criterio modale, costituito dalla manifestazione morbosa della flebite batterica, così come descritta dal personale sanitario dell'IRCSS; il criterio cronologico relativo sia all'esordio dei sintomi che alla successiva diffusione sistemica dell'infezione batterica. Invero, nel caso di specie, l'esordio dei primi sintomi di flogosi si è avuto proprio in concomitanza con il riscontro della flebite;
la successiva diffusione sistemica dell'infezione
(riscontrata in data 23.02.2013, a distanza di nr. 10 giorni dai primi rilevanti sintomi di un'infezione in atto, manifestatisi a partire dal 13.02.2013) è coerente con un tempo di latenza dell'endocardite che pagina 13 di 39 oscilla, mediamente, tra i 7 ed i 30 giorni, così come affermato dalla stessa convenuta Parte_1
il criterio topografico (riguardante, cioè, la verosimile diffusione dell'infezione tramite la porta
[...]
d'ingresso rappresentata dal torrente ematico) che offre una valida spiegazione alla rapidità della propagazione sistemica dell'infezione, con il riscontro – in un breve lasso di tempo - di multipli focolai infettivi su diversi organi bersaglio (cervello, milza e rene); il criterio di continuità fenomenica, non essendo emersa, dalla comparsa dei primi sintomi (a partire dal 09.02.2013) e fino al decesso,
l'insorgenza di eventuali fattori causali patogeni che si siano sovrapposti all'abituale decorso clinico;
il criterio di esclusione di altre possibili cause alternative. Nello specifico, infatti, - contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta -: deve escludersi l'ipotesi dell'infezione della Controparte_15 protesi intracardiaca, in quanto l'endocardite letale non ha colpito la protesi valvolare aortica inserita nel corso dell'intervento chirurgico eseguito presso la convenuta “ , bensì la Controparte_5 diversa valvola mitralica;
deve parimenti escludersi l'ipotesi dell'infezione propagatasi dalla ferita chirurgica ovvero dal cateterismo cardiaco, dal momento che la ferita conseguente alla sternotomia è sempre risultata pulita ed indenne da qualsivoglia processo infiammatorio, così come riscontrato direttamente dai sanitari della stessa convenuta deve infine escludersi (in base al Parte_1 criterio probabilistico) l'efficacia causale del germe rilevato, in sede di esami pre-operatori del
23.01.2013, eseguiti presso la convenuta “ . Tale germe è stato infatti isolato nelle Controparte_5 vie respiratorie del paziente, poi risultate indenni, nonostante la progressione sistemica dell'infezione; inoltre, quanto alla presenza di indici di infezione già nel decorso post-operatorio presso l' CP_5
occorre rilevare che l'improvviso innalzamento dei valori di PCR e di VES veniva registrato
[...] fin dal giorno successivo all'intervento di sostituzione valvolare e, quindi, in data troppo ravvicinata per poter essere collegato eziologicamente ad un'eventuale contaminazione del campo operatorio e/o della ferita chirurgica (piuttosto, va considerato che la PCR e la VES sono indici di flogosi aspecifici – nel senso che indicano la presenza di un processo infiammatorio o di un trauma nell'organismo, ma non le cause di tale stato – e che il paziente, , era stato appena sottoposto ad un Persona_2 intervento cardiochirurgico di sostituzione valvolare, ossia un evento “traumatico” certamente compatibile con l'improvviso innalzamento di tali valori;
cfr. pagg. 22-23 CTU;
Persona_4 infine, occorre evidenziare che il germe isolato il 23.01.2013 era uno “ST aureus meticillinasensibile,” dotato di scarsa resistenza agli antibiotici, nonché di scarsa virulenza e di modesta carica batterica, a differenza del batterio rilevato dai sanitari del San Camillo in occasione del successivo ricovero del 22.02.2013 (ST aureus MRSA e, cioè, multiresistente alla meticiillina). Dunque, sulla base dei predetti convergenti criteri, deve ritenersi dimostrato come l'endocardite batterica letale abbia avuto origine proprio in occasione della degenza presso l'IRCSS pagina 14 di 39 “San Raffaele Pisana”, per una contaminazione della flebite. In ogni caso, si deve sottolineare e rimarcare che, ai fini dell'affermazione della responsabilità della convenuta non Parte_1 sia rilevante stabilire se la contrazione dell'infezione nosocomiale sia effettivamente avvenuta nel corso del primo ricovero (presso lo “ dal 20.01.2013 al 30.01.2013) ovvero nel Controparte_5 corso del successivo ricovero riabilitativo presso la casa di Cura “ ” (dal 30.01.2013 al Parte_1
18.02.2013), in quanto – a prescindere dal momento e dalla causa dell'insorgenza dell'endocardite – la condotta censurabile dei sanitari della non è tanto quella di non avere Controparte_16 prevenuto l'insorgenza dell'infezione, ma piuttosto quella di non avere proceduto (a fronte della presenza obiettiva di evidenti e convergenti sintomi di allarme) ad effettuare i necessari approfondimenti diagnostici, al fine di cercare di contrastare la progressione dell'infezione (comunque fosse insorta)”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che “Il Tribunale non ha in alcuna forma motivato la statuizione assunta rispetto alla (presunta) responsabilità dei sanitari del per Parte_1
i fatti per cui è causa, essendosi limitato ad aderire alle argomentazioni spese dai CCTTUU, ancorché oggetto di puntuali censure e critiche da parte della scrivente difesa;
censure e critiche in ordine alle quali il Tribunale non ha preso alcuna posizione, arrivando, paradossalmente, a ritenerle fondate. Il presente motivo d'appello, pertanto, non potrà che incentrarsi ed avere ad oggetto le affermazioni e le conclusioni dei CCTTUU. Come detto, il Tribunale ha ritenuto pienamente dimostrata la responsabilità dei sanitari del in quanto, “a fronte di un paziente recentemente Parte_1 sottoposto ad intervento chirurgico, in trattamento cortisonico (e, quindi, immunodepresso), con un quadro infettivo ad un braccio ed indici di flogosi alterati – omettevano di effettuare il doveroso approfondimento diagnostico, limitandosi a somministrare un trattamento antibiotico empirico aspecifico (“AV”), senza invece effettuare alcun esame colturale volto alla ricerca ed individuazione del germe patogeno, così ingiustificatamente ritardando la somministrazione di adeguata terapia antibiotica mirata che, con elevata probabilità, avrebbe scongiurato il decesso del paziente (giovane e privo di altre patologie)”. Orbene tali considerazioni appaiono tanto logiche e convincenti da un punto di vista narrativo, quanto infondate e fuorvianti da un punto di vista scientifico (e quindi medico-legale). I CCTTUU, infatti, partono dalla diagnosi di morte per shock settico secondaria a endocardite batterica da ST Aureus MRSA1 e ricostruiscono i fatti a ritroso, con un giudizio ex post, senza analizzare oggettivamente gli elementi clinico-strumentali a disposizione dei sanitari e senza contestualizzarli nell'epoca storica in cui si sono verificati, portando a favore delle proprie tesi medico-legali delle mere supposizioni scientifiche che, se pur astrattamente corrette, non trovano applicazione nel caso concreto. I CCTTUU ritengono, in sintesi, che “la pagina 15 di 39 condotta censurabile dei sanitari non è tanto quella di non aver prevenuto l'insorgenza dell'infezione, ma piuttosto quella di non aver proceduto (a fronte della presenza obiettiva di evidenti e convergenti sintomi di allarme) ad effettuare i necessari approfondimenti diagnostici, al fine di cercare di contrastare la progressione dell'infezione (comunque fosse insorta)”. In tal senso si ritiene opportuno analizzare la condotta dei sanitari del attraverso l'analisi di quelli che, per gli ausiliari Parte_1 del giudice, vengono considerati evidenti e convergenti indici di sospetto di infezione elencati a pag. 12 della sentenza oggi gravataL'unico dato chiaro della vicenda sanitaria è che “nel punto di inserimento dell'agocannula (per la somministrazione di FERLIXIT2 per via endovenosa) insorgeva una flebite chimica3 con dolore, intensa iperemia e gonfiore”. Giova ricordare, come noto, che le flebiti chimiche siano delle infiammazioni della parete del vaso venoso e rappresentino una complicanza molto comune nei pazienti che ricevono una terapia endovenosa periferica, con una incidenza che oscilla tra il 20% e l'80%. Sulla base delle evidenze scientifiche, dei sintomi riferiti, della ispezione della zona interessata
(gonfiore e dolore [in assenza di secrezione maleodorante] il 14.02.13, miglioramento della flebite il
15.02.13, nettamente migliorata la flebite al braccio destro il 18.03.21) e degli indici di flogosi aspecifici, nonché della mancanza di febbre, i sanitari rafforzavano il loro sospetto diagnostico verso una flebite di natura chimica e trattavano il paziente rimuovendo l'agocannula, prescrivendo una copertura antibiotica, antiinfiammatoria e antidolorifica. Ma, a differenza di quanto sostenuto dai
CCTTUU a pag. 36 dell'elaborato tecnico, lo scopo del trattamento empirico e aspecifico con Per_3 non era certo quello di impostare una terapia antibiotica mirata a trattare la flebite batterica, quanto quello di effettuare una profilassi antibiotica di “copertura” su una flebite chimica e prevenire, così, una possibile complicanza di natura batterica in un soggetto già MSSA positivo. È doveroso sottolineare come, secondo letteratura, i pazienti MSSA carrier abbiano, inoltre, una bassissima probabilità di sviluppare infezioni MRSA, mentre presentino una elevata probabilità di sviluppare una reinfezione da MSSA (germe verso il quale il Clavulin risulta farmaco efficace). Quindi, considerando la buona pratica medica di allora e gli elementi a disposizione del caso, si può sicuramente affermare che il trattamento della flebite chimica sia stato correttamente inquadrato e trattato. Ne è riprova il fatto documentale che al P.S. del San Camillo la flebite non fosse più un problema in atto. Gli indici ematochimici e di flogosi dopo il 13 febbraio, inoltre, mostravano un andamento in discesa, avvalorando la tesi che la rimozione dell'agocannula e la terapia con stessero facendo effetto Per_3
(“coprendo” l'infiammazione da una eventuale sovrainfezione batterica). I CCTTUU sostengono, al contrario, che gli indici ematochimici di flogosi fossero scesi grazie alla terapia farmacologica empirica. Al riguardo, è opportuno ribadire come una ipotetica flebite da MRSA non avrebbe assolutamente risposto ad un trattamento antibiotico empirico mostrando una riduzione degli indici di pagina 16 di 39 flogosi né tantomeno la risoluzione della flebite stessa, essendo appunto lo ST Aureus
MRSA, per sua stessa definizione, resistente alla terapia con antibiotici beta-lattamici come il
AV. I CCTTUU ipotizzano, inoltre, uno stato febbrile solo sulla base del fatto che al paziente fosse stata prescritta la Tachipirina 500 mg (che tra l'altro ha effetto analgesico oltre che antipiretico). Ma tale posologia farmacologia in un soggetto obeso non ha evidentemente alcun effetto antipiretico duraturo;
pertanto, qualora il paziente avesse avuto una flogosi batterica MRSA in corso, come ipotizzato dai Consulenti, di certo avrebbe manifestato un rialzo febbrile importante, quantomeno al termine dell'efficacia del farmaco (circa 6 ore). Ma, come dimostrato inconfutabilmente dalla documentazione medica in atti e da quella riportata nella stessa CTU, mai compare nel carteggio la presenza di uno stato febbrile, durante tutta la degenza presso il
[...]
. Il paziente, infatti, si presentava sempre apiretico. Anche gli altri parametri erano Pt_1 assolutamente nella norma. Il 13.02.2013 la PA era, inoltre, 120/80 mmHg con 72 b/min. Ciò dimostra che il paziente fosse asintomatico. Per calcolare la temperatura corporea, di solito, si considera ogni
10 battiti in più a quelli fisiologici (tra 60 e 80) 1 linea di febbre, ma, nel caso di specie, il paziente presentava 72 battiti al minuto, quindi, non aveva alcuna linea di febbre. I CCTTUU, invece, sostengono con fermezza (vds. le conclusioni dell'elaborato a pag. 38 e 39) che “il paziente almeno in data 13 febbraio non presentava solamente i fattori di rischio di endocardite, ma elementi obiettivi di una infezione in atto: febbre e una flebite al braccio destro, per cui era impossibile non considerare una ipotesi infettiva”. Inoltre, quando gli vengono correttamente contestati altri possibili ed importanti fattori di rischio per lo sviluppo di una endocardite (oltre alla flebite) come il precedente esame coronarografico, l'intervento cardiochirurgico, il posizionamento di un catetere di Swan-Ganz, (tutte procedure specificamente indicate dalla letteratura scientifica), gli stessi ausiliari del giudice ribadiscono apoditticamente e fermamente “Ma il sig. presentava per la prima volta il Per_2 sintomo della febbre in data 13 febbraio 2013. In quel momento i citati fattori di rischio di endocardite non erano certamente [sic] più la coronarografia e la cateterizzazione delle camere cardiache, che risalivano rispettivamente al 21 e al 24-25 gennaio” e su ciò fondano tutto il ragionamento logico alla base della condotta omissiva imputata ai sanitari, senza avere alcuna evidenza documentale che il paziente, il 13.02.2013, avesse uno stato febbrile. Mai, infatti, in cartella clinica – giova ripuntualizzarlo – si fa riferimento ad uno stato piretico. Anche nella cartella clinica del San Camillo il paziente riferisce in anamnesi al P.S. di avere la febbre da soli 2 giorni prima del ricovero. E questo è un punto cardine della vicenda sanitaria, sia dal punto di vista clinico, ma soprattutto dal punto di vista medico-legale, perché, se è vero che con il sintomo della febbre i sanitari avrebbero dovuto sospettare una flogosi batterica ed effettuare una coltura della ferita e del catetere venoso (ed pagina 17 di 39 eventualmente una emocoltura nei momenti di picco febbrile), con un paziente apiretico hanno correttamente maturato, invece, la convinzione di trovarsi di fronte ad una flebite chimica (molto frequente nei pazienti in trattamento con terapia marziale endovenosa periferica), e come tale l'hanno trattata, rimuovendo l'agocannula con il farmaco irritante endovena. A maggior tutela del paziente hanno, inoltre, impostato una copertura antibiotica ad ampio spettro che prevenisse eventuali complicanze di natura batterica (vds. nota 7). Il fatto che il paziente abbia risposto alla terapia con
AV avvalora il convincimento scientifico che quella flebite non fosse da MRSA, ma di natura chimica o comunque da batteri sensibili al Alla luce di quanto finora sostenuto si ritiene che Per_3 non esistano univoci e convergenti sintomi di allarme a favore della diagnosi di flebite da MRSA per cui “era impossibile non considerare una ipotesi infettiva” e che la flebite, invero, fosse di natura
“chimica” e non certo causata da MRSA, responsabile della terribile e fulminea infezione che ha condotto il signor all'esito. I sanitari del agivano correttamente eliminando la Per_2 Parte_1 causa della flebite togliendo l'agocannula e impostando diligentemente una profilassi antibiotica “di copertura” che prevenisse eventuali infezioni batteriche, una terapia antiinfiammatoria e analgesica, secondo la buona pratica clinica del tempo, addirittura antesignana dei protocolli risalenti all'anno successivo (2014). In questi ultimi è, infatti, previsto testualmente che “in caso di flebite è necessario interrompere la terapia infusionale, rimuovere l'agocannula e posizionarla in un altro accesso venoso”. Per flebite si intende “l'infiammazione di una vena e in particolare dello strato più interno, la tonaca intima. Esistono tre tipi di flebite: meccanica da instabilità dell'accesso venoso;
chimica, da farmaci, per esempio ferro [come nel caso di specie], cloruro di potassio e farmaci citostatici;
infettiva da contaminazione batterica [come ritenuto dai CCTTUU], per esempio per scorretta gestione dall'accesso venoso”. Pertanto, va stigmatizzato fortemente quanto incolpato ai sanitari dai CCTTUU
a pag. 33, nella parte in cui affermano che “come già rilevato si è contravvenuto in primis ai protocolli forniti dalla stessa struttura San Raffaele Pisana che evidentemente non sono stati osservati”, riferendosi, ancora una volta, al trattamento della infezione sul sito di infezione di una flebite batterica da MRSA che all'epoca dei fatti non poteva essere minimamente sospettata. Solo in caso di sospetta flebite batterica, infatti, il protocollo avrebbe previsto che “si deve fare un esame batteriologico della punta dell'agocannula. Si chiede che la Corte adita, riformi il capo della sentenza impugnata ricostruendo il fatto storico nel seguente modo e assumendo le seguenti statuizioni: non v'è alcuna correlazione, documentalmente e scientificamente provata, tra il decesso del Sig. e Per_2
l'operato dei sanitari del San Raffaele Pisana. Il sig. , durante il ricovero presso il Per_2 [...]
è stato sottoposto a tutti i necessari accertamenti e cure del caso ed è stato dimesso dalla Pt_1 struttura allorquando – grazie ai provvedimenti farmacologici, fisioterapici terapeutici – si è assistito pagina 18 di 39 ad una stabilizzazione delle condizioni cliniche del paziente. Appare evidente, quindi, che i sanitari del hanno correttamente provveduto ad individuare la terapia più idonea rispetto al quadro Parte_1 clinico generale del paziente, con conseguente esclusione di ogni responsabilità rispetto al successivo evento morte”.
§ 8.2 — il secondo motivo di appello è rubricato: “B. Sull'efficacia eziologica del comportamento doveroso omesso”.
L'appellante chiede, al riguardo, che: “la Corte adita, riformi il capo della sentenza impugnata ricostruendo il fatto storico nel seguente modo e assumendo le seguenti statuizioni: la ricostruzione dell'iter sanitario del sig. , al di là delle considerazione di carattere medico-scientifico deve Per_2 condurre alle seguenti conclusioni;
la prima, che l'operato dei sanitari del è stato Parte_1 connotato da puntualità e professionalità, la seconda che la causa del decesso del Sig. non è Per_2 certamente da ascrivere all'esistenza di una diffusione dell'infezione dall'ago cannula (peraltro diffusione solo ipotizzata e non provata). In sintesi, non vi è alcuna prova che confermi l'esistenza del nesso causale tra l'operato dei medici del e l'exitus del Sig. ”. Parte_1 Per_2
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “Nessun dubbio può sussistere in ordine all'efficacia causale del comportamento doveroso omesso (dai sanitari della convenuta Casa di Cura
“ ) ed il decesso del paziente. Al riguardo, i CTU hanno, infatti, premesso che le CP_15 possibilità di guarigione completa, in caso di tempestiva ed adeguata terapia antibiotica, variano in relazione alle condizioni cliniche del paziente immediatamente dopo l'insorgenza della infezione da
MRSA; che, per quanto attiene all'insorgenza di una flebite ed alla sua evoluzione infettiva da MRSA, le possibilità di guarigione completa sono valutabili approssimativamente come segue: -Tempo 1) infezione locale (flebite): 95 %; -Tempo 2) sepsi (tromboflebite + embolizzazione settica): 50 %; -
Tempo 3) sepsi con localizzazioni multiple, tra le quali la valvola mitrale: < del 10%. Dunque, secondo le valutazioni espresse dai CTU (precise, congrue, prive di vizi logicoargomentativi, non oggetto di alcuna confutazione ad opera delle parti), appare evidente che, nel caso di specie, il tempestivo inizio di una terapia antibiotica mirata ed appropriata sarebbe stato il fattore determinante nello stabilire le probabilità di sopravvivenza del paziente;
che una coltura della ferita e del catetere venoso avrebbero permesso con elevata probabilità di isolare il germe responsabile dell'infezione prima che si sviluppasse l'endocardite; che il paziente, benché convalescente da un intervento cardiochirurgico, era giovane (44 anni), non sofferente per altre patologie concomitanti
(per esempio, diabete o patologie respiratorie), ragione per cui “a fronte di un trattamento farmacologico adeguato avrebbe avuto elevatissime probabilità di sopravvivenza”. In definitiva, nel caso di specie, a fronte della manifestazione locale della flebite e considerando i dati statistici pagina 19 di 39 soprariportati, si deve ritenere dimostrato, in base al criterio probabilistico, che i sanitari della convenuta , avrebbero avuto tutto il tempo d'impostare, in base alle Controparte_16 risposte del laboratorio sul tipo di germe isolato e del relativo antibiogramma, un'adeguata e mirata terapia antibiotica - quando l'infezione era limitata a livello locale, sul sito della flebite (Tempo 1), ovvero, al limite, in fase di sepsi (Tempo 2) ma, in ogni caso, prima della diffusione metastatica dell'infezione (Tempo 3) - così garantendo al paziente elevatissime possibilità di Persona_2 guarigione, tra il 95% ed il 50%. Alla luce di quanto sin qui argomentato, - a fronte dell'acclarata responsabilità dei sanitari per l'omessa tempestiva diagnosi/trattamento dell'infezione nosocomiale nonché dimostrato il nesso causale fra la condotta doverosa omessa ed il decesso del paziente - va certamente affermata la responsabilità della convenuta “ per fatto dell'ausiliario Parte_1
a norma degli artt. 1228 e 2049 cod. civ;
infatti, il danno subito dal paziente costituisce un rischio tipico dell'attività d'impresa svolta dalla struttura sanitaria, la quale compie scelte ed organizza autonomamente le risorse materiali ed umane di cui deve necessariamente dotarsi per poter adempiere le prestazioni oggetto dei contratti di spedalità che conclude con i pazienti;
nel caso di danno alla salute dipeso dalla colpa dei sanitari di cui la struttura si avvale, la concorrente responsabilità di quest'ultima deriva - quale soggetto tenuto alla complessiva gestione ed organizzazione dell'impresa sanitaria - anche dal non avere esercitato un adeguato e preventivo controllo sulla preparazione professionale dei medici che lavorano (a qualsiasi titolo) come suoi ausiliari;
invero, la struttura sanitaria (pubblica o privata) esegue molteplici prestazioni tipicamente sanitarie in favore del paziente, quali: l'utilizzo della sala chirurgica, l'assistenza pre e post operatoria, la messa a disposizione dell'anestesista e di altro personale specializzato durante l'intervento posto in essere dal medicochirurgo. Tali prestazioni sono idonee a fondare il contatto sociale e conseguentemente a ritenere dimostrata la sussistenza del contratto atipico di spedalità, in conformità all'orientamento della Suprema Corte (cfr., per tutte, Cass. Civ., sez. III, nr. 18610/2015); da tale rapporto, deriva la circostanza che la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui la struttura si avvale (cfr. per tutte, Cass. Civ., sez. III, nr. 16720/2012 e nr. 7768/2016) Le risultanze istruttorie consentono, invece, di escludere la pretesa corresponsabilità della convenuta “ CP_5
nel decesso del paziente, sotto un duplice e concorrente profilo. Innanzitutto, come sopra già
[...] osservato, deve negarsi (in base al noto criterio probabilistico) efficacia causale del batterio
“ST aureus meticillina-sensibile,” (isolato nel corso del ricovero pre-operatorio effettuato presso la “ ) nel determinare il decesso di , trattandosi di un germe Controparte_5 Persona_2
pagina 20 di 39 localizzato nelle vie respiratorie del paziente (e, cioè, in un distretto anatomico da cui non risulta essersi diffusa l'infezione sistemica, in quanto rimasto indenne) ed, in ogni caso, appartenente ad un ceppo batterico del tutto diverso da quello che ha poi dato causa all'endocardite. Sotto altro diverso profilo, non risulta possibile muovere alcuna censura alla condotta dei sanitari della convenuta
“ , per non avere asseritamente integrato (come prospettato dagli attori) la Controparte_5 profilassi antibiotica pre-operatoria, a mezzo della somministrazione locale di “mupirocina”, avendo i
CTU chiaramente affermato che, in caso di tampone nasale positivo allo ST aureus meticillina-sensibile, “non è prevista alcuna antibioticoprofilassi specifica”, essendo sufficiente quella preoperatoria prescritta dai sanitari della struttura convenuta;
in particolare, le suddette specifiche conclusioni dei CTU non sono state oggetto di alcuna confutazione da parte degli attori, i quali nulla hanno osservato e contestato sul punto. Ne consegue che. per tali convergenti ragioni, alcuna responsabilità può configurarsi, in capo alla convenuta “ , in ordine al decesso di Controparte_5
”. Persona_2
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che “I CCTTUU hanno affermato che il paziente con una infezione da MRSA “a fronte di un trattamento farmacologico adeguato avrebbe avuto elevatissime probabilità di sopravvivenza”, ma non considerano affatto lo stato anteriore del soggetto che, “benché convalescente da un intervento cardiochirurgico, era giovane (44 anni), non sofferente per altre patologie concomitanti”. Ancora una volta non può condividersi quanto sostenuto dai CCTTUU, in quanto il signor aveva sì 44 anni, ma – oltre al noto intervento del 24 Per_2 gennaio di sostituzione della valvola aortica, del bulbo aortico e dell'aorta ascendente, con reimpianto degli osti coronarici mediante protesi composita con valvola meccanica– era un soggetto che in età pediatrica aveva subito un intervento chirurgico di commissura della valvola aortica, monorene dalla nascita con insufficienza renale acuta, obeso, iperteso e cardiovertito farmacologicamente per un episodio di fibrillazione atriale parossistica post-intervento cardiochirurgico, anemico, con episodio di versamento pericardico per il quale era stato recentemente sottoposto a 13 giorni di terapia steroidea con ON e Deltacortene, tanto da essere considerato immunodepresso, quindi con le difese immunitarie ridotte. Tutti elementi che, in chiave medico legale, costituiscono concause preesistenti, simultanee e sopravvenute. Tali elementi non potevano (rectius: non dovevano) essere ignorati dai
CCTTUU nella valutazione controfattuale del caso, giacché le stesse percentuali di guarigione non possono essere applicate in egual modo a un soggetto sano rispetto ad uno immunodepresso e con polipatologie, considerato, per giunta, a pag. 12 della CTU, fortemente a rischio di sviluppare una endocardite. Tra l'altro, tale considerazione contrasta fortemente con quelle riportate a pag. 11 e a pag. 16 della sentenza in cui il paziente viene, al contrario, definito giovane e privo di altre patologie pagina 21 di 39 dagli stessi consulenti. Paradossalmente, sembrerebbe quasi che l'interessato venga considerato a rischio, quando si deve sottolineare la negligenza dei sanitari, e sano, quando si devono rimarcare le conseguenze della loro condotta omissiva. I CCTTUU, dunque, sostengono in misura perentoria che, se i sanitari del avessero diagnosticato l'infezione da MRSA al momento della flebite, Parte_1 quando di certo di flebite da MRSA non poteva trattarsi, il paziente avrebbe avuto elevatissime probabilità di guarigione, tra il 95% ed il 50 %, esattamente come un soggetto sano. In tal senso si ritiene che il signor , già solo per il fatto di essere immunodepresso (così come sostenuto pure Per_2 dai CCTTUU), senza neanche considerare tutte le altre patologie concomitanti, avesse una possibilità di guarigione dalla malattia notevolmente inferiore al 50% (soglia inferiore della statistica ex adverso prodotta), anche qualora si fosse riusciti a fare una diagnosi tempestiva. Ne discende pertanto che, anche nell'ottica di una improbabile condotta doverosa omessa, questa non avrebbe comunque scongiurato l'evento morte con elevata probabilità scientifica. Si chiede che la Corte adita, riformi il capo della sentenza impugnata ricostruendo il fatto storico nel seguente modo e assumendo le seguenti statuizioni: la ricostruzione dell'iter sanitario del sig. , al di là delle considerazioni di Per_2 carattere medico-scientifico deve condurre alle seguenti conclusioni;
la prima, che l'operato dei sanitari del è stato connotato da puntualità e professionalità, la seconda che la causa del Parte_1 decesso dell' non è certamente da ascrivere all'esistenza di una diffusione dell'infezione Per_2 dall'ago cannula (peraltro diffusione solo ipotizzata e non provata). In sintesi, non vi è alcuna prova che confermi l'esistenza del nesso causale tra l'operato dei medici del e l'exitus del Sig. Parte_1
”. Per_2
I suddetti motivi dell'appello principale attinenti all'an della responsabilità della , Parte_1 possono essere trattati congiuntamente per essere tra loro strettamente connessi.
I motivi sono infondati.
La sentenza impugnata è immune da censure nella parte in cui il Tribunale ha ravvisato la responsabilità dei sanitari della per l'avvenuto decesso di , sulla base Parte_1 Persona_2 delle conclusioni medico-legali cui erano pervenuti i nominati c.t.u., senza confutare le diverse valutazioni espresse dai consulenti di parte della convenuta nelle osservazioni depositate nell'ambito del sub procedimento previsto dall'art. 195 c.p.c..
Va infatti evidenziato che, secondo quanto emerge dalla ctu espletata in primo grado, il collegio peritale ha motivato le proprie conclusioni, con valutazioni pienamente condivisibili ed immuni da vizi logico-giuridici, rispondendo esaurientemente alle critiche avanzate dai ctp dell'attuale appellante.
Si deve ricordare al riguardo che, quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte - come pagina 22 di 39 accaduto nel caso concreto -, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 9/1/2009 n 281; cfr. anche Cass. Civ. Sez.
III, 6/10/2005 n 19475; Cass. Civ. Sez. I, 4/3/2011 n. 5229).
Ad ogni buon conto, aggiunge il Collegio che i consulenti nominati nel presente grado hanno confermato il giudizio già espresso dagli ausiliari nominati dal Tribunale, ravvisando elementi di colpa nell'imperizia dei medici della e nell'imprudente dimissione di da tale Parte_1 Persona_2
Istituto di Ricovero e Cura.
I suddetti ausiliari hanno innanzitutto rilevato che la causa del decesso dell' (avvenuto Per_2 per Shock settico da ascessi multipli splenici (splenectomia) e cerebrali da endocardite batterica
(ST aureus) in paziente recentemente sottoposto ad intervento di sostituzione valvola aortica, embolia cerebrale con infarto emisferico e coma irreversibile) è verosimilmente riconducibile alle gravi complicazioni settiche diffuse soprattutto a livello cerebrale in paziente a rischio in quanto sottoposto ad intervento cardiochirurgico, portatore di valvola aortica protesica e valvola mitralica dismorfica, apparato valvolare che, nel suo complesso, era particolarmente suscettibile a contrarre una endocardite batterica in caso di batteriemia.
I ctu hanno altresì precisato che la via d'ingresso dell'infezione, rappresentata da una flebite a carico di una vena del braccio destro del paziente che era stata riscontrata nell'ultima parte del ricovero presso la , permise una sua rapida diffusione per via ematogena in tutto l'organismo e che Parte_1 la terapia antibiotica empirica orale impostata dai Sanitari della fu inefficace e non idonea Parte_1 perché non furono eseguiti corretti criteri di gestione della suddetta patologia e non furono eseguiti prelievi microbiologici colturali.
Gli ausiliari hanno chiarito in proposito che: i) sussistendo ragionevolmente il rischio elevato di infezione stafilococcica, occorreva compiere una coltura dell'ago cannula ed emocolture da siti periferici, eseguire il tampone cutaneo sul sito di estrazione della ago cannula ed effettuare una terapia empirica non orale, ma per via endovenosa;
ii) “una coltura della ferita e del catetere venoso avrebbero permesso con elevata probabilità di ricercare precocemente il germe responsabile dell'infezione prima che si sviluppasse una endocardite, offrendo elevate chances di sopravvivenza al paziente”; iii) fu invece impostata una terapia sintomatologica e antibiotica empirica orale, con dimissioni frettolose, pur in presenza di flebite del braccio non risolta, che avrebbe invece richiesto una terapia antibiotica specifica e specifiche medicazioni locali.
pagina 23 di 39 Sulla base di tali considerazioni i consulenti nominati nel presente grado hanno ravvisato elementi di imprudenza e imperizia nel comportamento dei sanitari della per la Parte_1
“complessiva gestione inadeguata dell'evento flebitico” e si sono quindi dichiarati concordi con i ctu di prima istanza sul fatto che l' non avrebbe dovuto essere dimesso al proprio domicilio Per_2 dall'Ospedale S. Raffaele - Pisana il 18/02/2013 e che avrebbe dovuto effettuare precocemente esami microbiologici.
Gli ausiliari inoltre, con riferimento allo stato di salute pregresso dell' , hanno Per_2 evidenziato che non possa ipotizzarsi il posizionamento di protesi in pazienti in perfetta salute e senza rischi pregressi e che comunque, con una corretta valutazione clinica e follow up dei pazienti per l'impianto della valvola meccanica: “… si possono aspettare i risultati a lungo termine molto favorevoli sia sulla sopravvivenza a lungo termine sia sulla bassa incidenza di complicazioni valvola- correlati…”.
I consulenti quindi hanno concluso, con valutazioni fondate su una attenta analisi della documentazione sanitaria in atti e i cui esiti appaiono riscontrati da numerosi richiami di letteratura scientifica, dopo aver efficacemente confutato le osservazioni critiche dei consulenti di parte appellante, che “La imperizia dei medici e l'imprudente dimissione (non rilevandosi in questo caso il criterio medico legale di vera e propria negligenza), rappresentarono gli elementi della colpa che condussero al decesso il Sig. per la più tardiva individuazione della malattia infettiva”. Per_2
Alla luce delle suesposte considerazioni, la responsabilità dei sanitari della , già Parte_1 ravvisata in primo grado, deve essere confermata con conseguente rigetto dei suddetti motivi di appello.
§ 8.3 — Il terzo motivo di appello è rubricato: “C. I danni risarcibili”.
L'appellante chiede, al riguardo, che: “la Corte adita, riformi il capo della sentenza impugnata assumendo una statuizione che comporti, in virtù dell'accoglimento dell'appello proposto avverso i capi della sentenza che precedono (sub lett. A e B) l'annullamento integrale del risarcimento del danno per come quantificato”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo: “Alle pagg. 36, 37, 38 e 39 della sentenza in questa sede impugnata, il Tribunale – premessi i criteri per la liquidazione- ha quantificato con riferimento alla relazione di parentela con il de cuius, della sua età e di quella dei congiunti, della convivenza e composizione del nucleo familiare, per ciascuno degli odierni appellanti il danno risarcibile con conseguente condanna in capo al . Si chiede che la Corte adita, riformi il Parte_1 capo della sentenza impugnata assumendo una statuizione che comporti, in virtù dell'accoglimento pagina 24 di 39 dell'appello proposto avverso i capi della sentenza che precedono (sub lett. A e B) l'annullamento integrale del risarcimento del danno per come quantificato”.
§ 8.4 — Il quarto motivo è rubricato: “D. le spese”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata: “Condanna la convenuta “ Parte_1 alla rifusione, in favore degli attori, delle spese processuali che si liquidano nella misura
[...] complessiva di € 21.424,00, oltre IVA, CPA spese generali (15%) e rimborso del contributo unificato, come per legge;
pone le spese di CTU, come liquidate con precedente ordinanza, definitivamente a carico della convenuta “ . Parte_1
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che “Alla pag. 40 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito che le spese processuali liquidate e comprensive di quelle per l'espletamento della CTU medico-legale, siano poste a carico del L'odierna appellante impugna il Parte_1 capo della sentenza con cui il Giudice di prime cure ne ha sancito la condanna alla refusione delle spese di lite, chiedendone la riforma, attraverso la seguente ricostruzione del fatto: “stante l'infondatezza della domanda formulata dalla sig.ra in proprio e nella qualità di Controparte_9 genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori , e CP_11 CP_10 [...]
, dalla sig.ra dal sig. , dal sig. , dalla Per_1 CP_7 Controparte_2 Controparte_3 sig.ra e la sig.ra , alla luce della complessità della vicenda e Parte_3 Controparte_12 dell'attività istruttoria resasi necessaria per dirimere la controversia, si ritiene sussistano gli estremi per la compensazione fra le parti delle spese legali”. Ciò in ragione della circostanza secondo cui in esito all'esame delle argomentazioni e deduzioni tutte sin qui svolte, e al conseguente accoglimento dell'appello proposto nonché del rigetto della domanda formulata dalle odierne appellate nei confronti della non appare in alcuna forma congrua la condanna di quest'ultima al pagamento Parte_1 delle spese legali del primo grado di giudizio che, pertanto, non potranno che essere integralmente compensate fra le predette parti;
ciò alla luce, comunque, della complessità della vicenda oggetto di causa nonché della completa e complessa attività istruttoria posa in essere”.
I suddetti motivi di appello restano assorbiti dal rigetto dell'impugnazione attinente all'an della responsabilità della . Parte_1
In conclusione, l'appello principale va rigettato.
§ 9 — Le parti appellate , in proprio e nella qualità di genitore esercente la Controparte_9 responsabilità genitoriale sui minori e , e (nella qualità Persona_1 CP_10 CP_11
– rispettivamente – di coniuge e figli di ), (nella qualità di madre di Persona_2 CP_7
), , , e (nella Persona_2 Controparte_2 Controparte_3 Parte_3 Controparte_12
pagina 25 di 39 qualità di germani di ), hanno spiegato appello incidentale sostanzialmente formulato in Persona_2 un unico motivo.
§ 9.1 — Con il motivo di appello incidentale viene dedotta la: “illegittimità, erroneità ed ingiustizia della sentenza laddove il giudice del primo grado: 1) ha disposto una riduzione del 20% del danno parentale liquidato in favore della coniuge, 2) ha disposto una riduzione del Controparte_9
20% del danno parentale liquidato in favore dei tre figli di;
3) ha disposto una Persona_2 riduzione del 20% del danno parentale liquidato in favore della madre del de cuius, 4) CP_7 ha disposto una riduzione del 50% del danno parentale liquidato in favore dei germani del de cuius.
Il suddetto motivo di appello incidentale è stato poi articolato in quattro censure differenti, ognuna riferita ai quattro gruppi appellati:
“I. e II. Motivo: illegittimità erroneità ed ingiustizia della valutazione operata dal Tribunale sull'affectio familiaris tra ed il coniuge, , nonché tra quest'ultimo ed Controparte_9 Persona_2
i tre figli minori”.
“III Motivo: illegittimità, erroneità ed ingiustizia della valutazione operata dal Tribunale sull'affectio familiaris tra (madre) ed il de cuius”. CP_7
“IV Motivo: illegittimità erroneità ed ingiustizia della valutazione operata dal Tribunale sull'affectio familiaris tra , , e Controparte_2 Controparte_3 Parte_3 CP_12
, fratelli del de cuius”.
[...]
Si legge in proposito nella sentenza impugnata: “…può passarsi alla valutazione e liquidazione del danno richiesto iure proprio e, quindi, in primo luogo, al danno per la perdita parentale, richiesto da tutti gli attori. Al riguardo, si deve premettere che tale danno “consiste nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito della irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare;
perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto” (cfr. Cass. Civ. nr. 907/2018); e, ancora, tale danno si concreta nel non potere più godere della presenza di chi è venuto meno e del rapporto che si aveva con lui. Di conseguenza, esso attiene allo stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità ditale rapporto. Dunque, il pregiudizio da perdita del rapporto parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste (non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì) nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto: in breve, “il danno da perdita parentale si traduce nel “non poter più fare ciò che per anni si è fatto” (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. pagina 26 di 39 9196/2018)…….. In particolare, costituisce oramai approdo consolidato quello per cui sono ravvisabili due diversi aspetti nel danno non patrimoniale per la perdita parentale: quello relativo alla sofferenza (eventualmente) patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore;
quello che si è (eventualmente) riflesso, in termini dinamico-relazionali, sul percorso della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita. In ogni caso, devono rimanere “fermi i principi che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, sì che, ad esempio, nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale (rigorosamente comprovata) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare;
tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, nr. 28989/2019). Pur ritenuto che la mera relazione di consanguineità, da un punto di vista generale, non sia da sola sufficiente ad integrare il danno risarcibile, occorre però considerare, quantomeno con riferimento ai parenti più stretti (certamente i figli, i genitori e/o il coniuge della vittima), che la sofferenza morale patita dal prossimo congiunto può essere dimostrata anche “con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta”(cfr. Cass. Civ., sez. 3, nr. 11212/2019, nr.2788/2019, 17058/2017); che, infatti, non appare conforme a diritto addossare ad una madre ovvero ai figli l'onere di provare di avere sofferto per la morte del loro stretto congiunto;
che la prova dell'esistenza di tale danno non patrimoniale
“può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, ovvero invocando massime di esperienza e l'id quod plerumque accidit. Naturalmente si tratterà pur sempre di una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite....Nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza, per comune esperienza, è, di norma, connaturale all'essere umano ..........
L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno pagina 27 di 39 essere valutate ai fini del quantum debeatur). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (cfr. Cass. Civ., sez. III, nr.
3767/2018; e, conformi, Cass. Civ. sez L., nr. 29784/2018, Cass. Civ., sez. III, nr. 12146/2016 e nr.
4253/2012)……. In definitiva, la perdita o la lesione della persona cara può provocare nei congiunti sia una sofferenza d'animo sia una perdita vera e propria di salute, come una incidenza sulle abitudini di vita. Non v'è motivo di ritenere questi pregiudizi soggetti ad una prova più rigorosa degli altri, e dunque insuscettibili di essere dimostrati per presunzioni. E tra le presunzioni assume ovviamente rilievo il rapporto di stretta parentela tra la vittima in primis, per così dire, ed i suoi congiunti. Il rapporto di stretta parentela esistente fa presumere, secondo un criterio di normalità sociale (ossia ciò che solitamente accade) che genitori e fratelli soffrano per le gravissime permanenti lesioni riportate dal congiunto prossimo. Non v'è bisogno che queste sofferenze si traducano in uno "sconvolgimento delle abitudini di vita", in quanto si tratta di conseguenze estranee al danno morale, che è piuttosto la soggettiva perturbazione dello stato d'animo, il patema, la sofferenza interiore della vittima, a prescindere dalla circostanza che influisca o meno sulle abitudini di vita (cfr. Cass. Civ., sez. III, ordinanza nr. 7748/2020). Ciò detto, occorre osservare che, nel caso di specie, gli attori si sono limitati ad affermare di aver vissuto la morte di con profonda sofferenza, essendo stati Persona_2 privati, così prematuramente, del rapporto affettivo e familiare con il loro congiunto (deceduto all'età di 44 anni), senza tuttavia offrire alcun elemento di prova in relazione alle loro concrete situazioni familiari, ai legami con il congiunto ed allo stravolgimento delle abitudini quotidiane e di vita. Invero,
è stato unicamente prodotto un certificato di famiglia dell'01.03.2013 da cui risulta che, alla data del decesso, conviveva con la moglie, e con i tre figli minori , Persona_2 Controparte_9 CP_11
CP_1
e nella medesima abitazione sita in Roma, via di Macchia Saponara n. 34. Persona_1
Nessuna allegazione è provenuta dagli altri attori circa un'eventuale convivenza con il de cuius, essendosi limitati a produrre la documentazione anagrafica attestante il vincolo di parentela con il loro congiunto, . Orbene, pur non avendo gli attori offerto elementi precisi e Persona_2 circostanziati idonei a definire il rapporto tra ciascuno di essi ed il loro congiunto , Persona_2 non può tuttavia essere trascurato il profondo legame che normalmente unisce un genitore al figlio, una moglie al proprio marito e un fratello (o una sorella) ad un altro fratello, e che consente di presumere che la perdita del congiunto abbia prodotto una profonda sofferenza negli attori. Né vi sono ragioni, peraltro neppure allegate, per dubitare che gli attori abbiano sofferto per la perdita rispettivamente del marito, del padre, del figlio e del fratello e che questo dolore costituisca una duratura e tragica privazione del venir meno della persona cara, peraltro convivente con alcuni degli pagina 28 di 39 attori. Per la liquidazione equitativa del danno in questione, appare opportuno ricorrere alle Tabelle in uso presso questo Tribunale, in quanto tali Tabelle (a differenza di quelle in uso presso il Tribunale di Milano, ove è previsto uno spazio molto rilevante della liquidazione rimesso alla valutazione libera del Giudice), - oltre a consentire sia la personalizzazione del danno sia la possibilità di diminuirlo fino alla metà in relazione alla situazione concreta, correlata all'effettiva esistenza di un serio rapporto affettivo (ovvero anche di annullarlo, in caso di prova di assenza di un vincolo effettivo) - individuano, preventivamente, la valenza di diversi aspetti che devono essere tenuti in considerazione dal giudice
(età del danneggiato, convivenza o meno, presenza di altri eredi, etc..), in modo da consentire alle parti una valutazione omogenea in presenza di condizioni simili. la liquidazione del danno da perdita parentale, occorre procedere ad una valutazione equitativa che deve tenere conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quale la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti e di ogni ulteriore circostanza di rilievo (cfr. Cass. Sez. 3, 11/11/2003, nr. 16946; Cass. Sez.
3, 06/09/2012 nr. 14931). La liquidazione del danno in questione, non avendo la funzione di reintegrazione patrimoniale mediante la corresponsione di un equivalente pecuniario del bene perduto, non può essere effettuata che con valutazione equitativa, rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Essa però deve ispirarsi alla considerazione di tutte le concrete circostanze individuali, in modo da adeguare l'indennizzo al caso particolare e da renderlo il più possibile rispondente a criteri di equità e deve, comunque, rispettare l'esigenza di una ragionevole correlazione tra gravità effettiva del danno ed ammontare dell'indennizzo….. In particolare, secondo quanto stabilito dalle stessa
Tabella di Roma, il risarcimento del danno da perdita parentale “può essere ridotto fino alla metà o annullato in situazioni in cui ciò non si desuma (si pensi ad una separazione con addebito al coniuge superstite, o una mancata frequentazione pluriannuale con un familiare trasferitosi altrove etc.)”.
Ebbene, la circostanza che, nel caso di specie, gli attori non abbiano fornito alcuna concreta prova circa l'irripetibile singolarità del legame familiare con il loro congiunto, ovvero a proposito delle specifiche dinamiche relazionali e di vita che intercorrevano con esso, costituisce motivo per operare tale “personalizzazione” in riduzione del danno da perdita del congiunto. Al riguardo, la Suprema
Corte ha, infatti, più volte evidenziato come, al fine di consentire un'adeguata personalizzazione del danno, sull'attore incombe la ricostruzione, in maniera specifica, degli elementi circostanziali espressivi di una sofferenza soggettiva straordinariamente differente e irriducibile a quella ordinariamente connessa a un evento simile (cfr. Cass. sez. III, 17/01/2018, n. 913). Dunque, nel caso in esame, sulla base dei principi sopra indicati (oramai consolidati), si deve evidenziare come, a fronte della natura e dello stretto legame di parentale esistente con la vittima (coniuge, figli, madre e pagina 29 di 39 germani) nonché del rapporto di convivenza (per il coniuge ed i figli, tutti minori) - pur in mancanza dell'allegazione, da parte degli attori medesimi, di qualsiasi utile circostanza volta a dimostrare la qualità ed intensità di tale rapporto – si possa comunque (sulla base del criterio del quod plerumque accidit ed in mancanza di elementi di segno contrario, non dedotti dai convenuti) fondatamente presumere che gli attori suddetti abbiano subito un pregiudizio non patrimoniale di natura morale in conseguenza della morte di , per la irreversibile perdita del godimento del congiunto e Persona_2 della definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, stante l'innegabile dolore e sofferenza provati in conseguenza della scomparsa del caro a loro legato da vincoli di affetto. Non può invece, in mancanza di qualsiasi allegazione da parte degli attori, ritenersi dimostrata l'esistenza di un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale e riguardante la c.d. componente dinamico-relazionale, aspetto quest'ultimo che richiede, infatti, la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare. In definitiva, sulla base della Tabella in uso presso il Tribunale di Roma (aggiornata al 2019/2020), il danno non patrimoniale per la perdita parentale, nel caso di specie, può essere liquidato nei seguenti termini, tenendo conto che il punto base del 2019/2020 è pari ad € 9.806,70: in favore del coniuge
: rapporto di parentela con il de cuius (coniuge): punti nr. 20, previsti in Tabella. Controparte_9
Invero, - alla luce di tutte le circostanze concrete del caso in esame (ed, in particolare, tenuto conto della mancata allegazione, da parte dell'attrice, di qualsivoglia circostanza utile, volta a dimostrare:
a) la qualità, intensità e frequenza del rapporto;
b) la reazione al trauma;
c) lo stravolgimento delle proprie abitudini di vita;
ma valorizzati la convivenza, lo stretto legame di parentale esistente e la circostanza per cui il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, hanno una valenza progressiva in base al tipo di rapporto parentale) - appare equo procedere ad una riduzione del 20% rispetto al predetto punteggio generale di nr. 20 e, quindi, partire da 16 punti (in altri termini, vi è la prova presuntiva della sofferenza sul piano morale soggettivo, mancando invece una concreta e piena dimostrazione della qualità ed intensità del rapporto nonché di come la perdita dello stretto congiunto si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sul percorso della vita quotidiana attiva dell'attrice suddetta), età della vittima (anni 44) = punti 3; età del danneggiato al momento del fatto (tra 21-40) = punti nr. 4; convivenza: punti 4 (cfr. certificato storico di famiglia al momento del decesso). Per un totale complessivo di punti: 27, corrispondenti all'importo di € 265.000,00 (arrotondato ai fini equitativi e per comodità di calcolo). In favore di ciascuno dei nr. 3 figli ed CP_11 CP_10
: rapporto di parentela con il de cuius (figli): punti nr. 18, previsti in Tabella. CP_10
Invero, - alla luce di tutte le circostanze concrete del caso in esame (ed, in particolare, tenuto conto pagina 30 di 39 della mancata allegazione, da parte degli attori, di qualsivoglia circostanza utile, volta a dimostrare:
a) la qualità, intensità e frequenza del rapporto;
b) la reazione al trauma;
c) lo stravolgimento delle proprie abitudini di vita;
ma valorizzati la convivenza, la giovanissima età dei figli e la circostanza per cui il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, hanno una valenza progressiva in base al tipo di rapporto parentale) - appare equo procedere ad una riduzione del 20% rispetto al predetto punteggio generale di nr. 18 e, quindi, partire da nr. 14,4. (In altri termini, vi è la sola prova presuntiva della sofferenza sul piano morale soggettivo, mancando invece una concreta e piena dimostrazione della qualità ed intensità del rapporto e di come la perdita dello stretto congiunto si sia riflessa, in termini dinamico relazionali, sul percorso della vita quotidiana attiva degli attori suddetti); età della vittima (anni 44) = punti 3; età del danneggiato al momento del fatto (tra 0-20) = punti nr. 5; convivenza: punti 4 (cfr. certificato storico di famiglia al momento del decesso). Per un totale complessivo di punti: 26,4 corrispondenti ad €
259.000,00 ciascuno (importo così arrotondato in via equitativa e per mera comodità di calcolo). In favore della madre : rapporto di parentela con il de cuius (madre): punti nr. 20, CP_7 previsti in Tabella. Invero, - alla luce di tutte le circostanze concrete del caso in esame (ed, in particolare, tenuto conto della mancata allegazione, da parte dell'attrice, di qualsivoglia circostanza utile, volta a dimostrare: a) la qualità, intensità e frequenza del rapporto;
b) la reazione al trauma;
c) lo stravolgimento delle proprie abitudini di vita;
ma considerato che il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, hanno una valenza progressiva in base al tipo di rapporto parentale ) - appare equo procedere ad una riduzione del 20% rispetto al predetto punteggio generale di nr. 20 e, quindi, partire da 16 punti (in altri termini, vi è la prova presuntiva della sofferenza sul piano morale soggettivo, mancando invece una concreta e piena dimostrazione della qualità ed intensità del rapporto nonché di come la perdita dello stretto congiunto si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sul percorso della vita quotidiana attiva dell'attrice suddetta); età della vittima (anni 44) = punti 3; età del danneggiato al momento del fatto (tra 61-80) = punti nr. 2; Per un totale complessivo di punti: 21, corrispondenti all'importo di € 206.000,00 (arrotondato ai fini equitativi e per comodità di calcolo). In favore dei germani: ed Controparte_2 Controparte_3 Parte_3 Controparte_12
- rapporto di parentela con il de cuius fratello): punti nr. 7, previsti in Tabella. Invero, - alla luce di tutte le circostanze concrete del caso in esame (ed, in particolare, tenuto conto della mancata allegazione, da parte degli attori, di qualsivoglia circostanza utile, volta a dimostrare: a) la qualità, intensità e frequenza del rapporto;
b) la reazione al trauma;
c) lo stravolgimento delle proprie abitudini di vita;
considerato altresì che il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi pagina 31 di 39 presuntivi, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, hanno una valenza progressiva in base al tipo di rapporto parentale) - appare equo procedere ad una riduzione del 50% rispetto al predetto punteggio generale di nr. 7 e, quindi, partire da 3,5 punti (in altri termini, vi è la prova presuntiva della sofferenza sul piano morale soggettivo, mancando invece una concreta e piena dimostrazione della qualità ed intensità del rapporto nonché di come la perdita dello stretto congiunto si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sul percorso della vita quotidiana attiva dell'attrice suddetta). - età della vittima (anni 44) = punti 3; età del danneggiato (tra 41-60) = punti nr. 3; assenza della convivenza = punti 0; assenza di prova circa l'esistenza o meno di altri familiari conviventi = punti 0. Per un totale complessivo di punti: 9,5 corrispondenti all'importo di €93.000,00
(arrotondato ai fini equitativi e per comodità di calcolo).
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che: “Si ritiene, infatti, che le decurtazioni operate dal Tribunale per ogni avente diritto al risarcimento del danno iure proprio, siano palesemente ingiuste, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto ed ai principi giurisprudenziali dettati in materia. In verità, ciò che si chiede in questa sede, è che venga riconosciuto il punteggio di base pieno previsto in Tabella per ogni congiunto, così come indicato dal Tribunale al netto della iniqua riduzione (20 punti per la coniuge;
18 punti per ciascuno dei tre figli;
20 punti per la madre e 7 punti per ogni fratello). … La questione attiene alla natura giuridica del danno non patrimoniale – in particolare quello relativo alla perdita del congiunto – ed il relativo regime probatorio. Appare utile, a questo punto, prendere la mosse da una recente pronuncia della Suprema
Corte (Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 12681 del 12.05.2021) e di cui si riportano i passi salienti. …
La signora è rimasta vedova a 39 anni, né ha avuto nuovi e solidi legami Controparte_9 sentimentali che abbiano mitigato nel tempo gli effetti della perdita del marito;
sta crescendo da sola i CP_1 tre figli. Due di loro ( e ) alla morte del padre avevano rispettivamente 12 ed 8 anni, sicché CP_11 la figura paterna venne a mancare ancor prima dell'adolescenza; mentre il piccolo di appena Per_1 tre anni, fu privato del padre già in età molto infantile, in un delicatissimo momento di formazione della personalità dell'individuo. Tali elementi avrebbero dovuto ragionevolmente costituire il supporto fattuale della prova presuntiva relativa a ciò che, nella normalità dei casi, avviene nei rapporti di convivenza, in considerazione della gravità delle ricadute di una condotta che ha determinato la perdita di una persona cara. Le massime di esperienza avrebbero dovuto convincere il Giudice che in una fattispecie simile non si può non ritenere provata la qualità e l'intensità del rapporto, la reazione al trauma e lo stravolgimento della vita. Quale evento più doloroso può condizionare negativamente una famiglia e la crescita dei figli se non la perdita del coniuge o del padre ancora giovane? Ciò avrebbe dovuto, quantomeno, determinare il riconoscimento del danno secondo il punteggio generale pagina 32 di 39 di 20 punti previsto dalla Tabella, in luogo dei 16 assegnati all'esito della decurtazione del 20% operata dal Tribunale, ritenendo erroneamente ed ingiustamente (considerato il dato della convivenza) che mancasse la prova della qualità ed intensità del rapporto e di come la perdita dello stretto congiunto si fosse riflessa, in termini dinamico-relazionali, sul percorso della vita quotidiana attiva degli attori suddetti. Francamente non si comprende come il Tribunale, considerata la peculiarità dell'evento che ha colpito tutti soggetti giovanissimi e nel pieno della loro esistenza, abbia operato tale ingiusta riduzione del risarcimento. Per, quanto sopra, in riforma dei punti della sentenza impugnata, si chiede alla Corte, applicando i principi in tema di prova presuntiva relativa al danno morale fondata sulla massima di esperienza per la quale, ad un certo tipo di lesione corrispondono, secondo l'id quod plerumque accidit, determinate menomazioni dinamico-relazionali, alla luce della puntuale allegazione delle circostanze di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale morale ed esistenziale subito dalla coniuge e dai figli del signor
[...]
, l'accoglimento della medesima da liquidarsi secondo i seguenti importi, piuttosto che Per_2 secondo le minor somme liquidate in euro 265.000,00 per la coniuge ed in euro 259.000,00 per ciascuno dei tre figli: in euro 304.007,70 per il danno iure proprio di in euro Controparte_9
294.201,00 per il danno iure proprio di;
in euro 294.201,00 per il danno iure proprio CP_11 di;
in euro 294.201,00 per il danno iure proprio di , da porsi a carico CP_10 Persona_1 del .Il principio espresso dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza appena Controparte_18 richiamata trova applicazione anche per la valutazione e liquidazione del danno non patrimoniale della madre del signor , anch'esso decurtato nella misura del 20% sulla base delle medesime Per_2 considerazioni svolte dal Tribunale per la moglie ed i figli. In virtù della prova presuntiva fondata sulla massima di esperienza secondo cui il rapporto tra una madre ed il proprio figlio è intenso ed indissolubile e che, alla morte di quest'ultimo, corrisponde, ordinariamente, uno sconvolgimento nella vita dei genitori, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere presumibile e ragionevole la sussistenza di un profondo legame, a cui assegnare, in fase di valutazione e liquidazione, i 20 punti previsti dalla Tabella senza operare diminuzioni. In ogni caso, il Tribunale non ha tenuto conto del profondo ed inconsolabile dolore allegato dagli attori (cfr. doc. 17 del fascicolo di primo grado) che ha afflitto ed affligge tuttora la signora per la premorienza del figlio, tale per cui la medesima CP_7
è ricorsa alle sedute di psicoterapia per trovare conforto e sostegno. Peraltro, nel giudizio di primo grado l'attrice aveva chiesto anche il risarcimento per il danno biologico patito per la perdita del figlio, conseguente ad un disturbo ansioso depressivo reattivo determinato dal dolore per il trauma vissuto. Allo scopo, all'udienza del 22.01.2019, prestava giuramento di rito il CTU nominato, dott.ssa
(medico legale), al fine di rispondere al seguente quesito del Giudice: “verificare Persona_5
pagina 33 di 39 l'effettiva sussistenza del danno biologico iure proprio lamentato dall'attrice (madre del CP_7 defunto) nonché l'esistenza del nesso causale con la morte del figlio e, quindi, possa – se ritenuto configurabile il danno biologico suddetto – procedere alla quantificazione dello stesso”. Fissate le operazioni peritali la signora in ragione dell'età (79 anni), delle difficoltà fisiche in CP_7 generale e deambulatorie in particolare (invalida al 100%), e del fatto che dalla morte del figlio risiede a Terni, non sentendosi in grado di recarsi presso il predetto studio medico al fine di essere visitata dal CTU, ha chiesto al Giudice di autorizzarne la visita presso il proprio domicilio. Visita domiciliare autorizzata con provvedimento del 13.02.2019. Il CTU, dott.ssa Persona_5 tuttavia, si è dichiarata indisponibile per motivi familiari ed organizzativi, rinunciando all'incarico. A seguito di attenta riflessione sulle operazioni che avrebbero dovuto ritenersi necessarie per l'esame e la valutazione delle proprie condizioni psicofisiche in relazione ai dolorosi ricordi ed ai momenti vissuti per la perdita del figlio, che tali incombenti avrebbero suscitato, la signora non si era CP_7 più sentita in grado, non solo di recarsi alla visita medica, ma altresì di esservi sottoposta. Per tale ragione, rinunciava alla domanda risarcitoria per il danno biologico patito per la perdita del figlio. Ci
si è concessi tale ultima digressione al solo scopo di dare conto degli elementi presuntivi a disposizione del Giudice di primo grado al fine di valutare e liquidare correttamente il danno iure proprio sofferto dalla madre del de cuius. Per, quanto sopra, in riforma dei punti della sentenza impugnata, si chiede alla Corte, applicando i principi in tema di prova presuntiva relativa al danno morale fondata sulla massima di esperienza per la quale, ad un certo tipo di lesione corrispondono, secondo l'id quod plerumque accidit, determinate menomazioni dinamico-relazionali, alla luce della puntuale allegazione delle circostanze di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale morale ed esistenziale subito dalla madre del signor
[...]
, l'accoglimento della medesima da liquidarsi secondo il seguente importo, piuttosto che Per_2 secondo la minor somma liquidata di euro 206.000,00: euro 245.167,50 per il danno iure proprio di da porsi a carico del . Valgano le stesse considerazioni espresse CP_7 Controparte_18 sulla base dei principi giurisprudenziali richiamati per la valutazione del danno iure proprio degli altri congiunti del signor (moglie, figli e madre). Nel caso specifico, il Tribunale ha Persona_2 dimezzato i punti previsti in Tabella, assegnando, di base, 3,5 punti per ogni fratello e liquidando il danno iure proprio in Euro 93.000,00 ciascuno, al netto degli interessi legali. La riduzione è iniqua ed eccessiva. Seppure il punteggio può essere ridotto fino alla metà, in relazione alla situazione concreta correlata alla effettiva esistenza di un serio rapporto affettivo, o annullato, in caso di prova di assenza di un vincolo effettivo, nel caso di specie si è operata la riduzione massima (50%), pur essendovi elementi da cui desumere che i fratelli fossero legati, almeno secondo il principio della prova pagina 34 di 39 presuntiva basata sulla massima di esperienza “id quod plerumque accidit”. Sulla scorta di ciò, di base, i punti riconosciuti dal Tribunale avrebbero dovuti essere 7, elaborati proprio perché si può ragionevolmente ritenere che “Nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza, di norma, connaturale all'essere umano…” (cfr. Cass. Civ. Ord. 3767/18). Ed ancora: “In termini generali”, rileva la Suprema Corte, “il fatto illecito costituito dalla uccisione di uno stretto congiunto appartenente al ristretto nucleo familiare (genitore, coniuge, fratello) dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella sofferenza morale, che solitamente si accompagna alla morte di una persona cara, e nella perdita del rapporto parentale, conseguente alla lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che ordinariamente caratterizza la vita familiare. Si tratta, pertanto, di un danno presunto, dovendosi ordinariamente ritenere sussistente tra detti stretti congiunti un intenso vincolo affettivo ed un progetto di vita in comune;
nella normalità dei casi, pertanto, in virtù di detta presunzione, il soggetto danneggiato non ha l'onere di provare di avere effettivamente subito il dedotto danno non patrimoniale” (Cass. Civ.
31950/18). Per, quanto sopra, in riforma dei punti della sentenza impugnata, si chiede alla Corte, applicando i principi in tema di prova presuntiva relativa al danno morale fondata sulla massima di esperienza per la quale, ad un certo tipo di lesione corrispondono, secondo l'id quod plerumque accidit, determinate menomazioni dinamico-relazionali, alla luce della puntuale allegazione delle circostanze di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale morale ed esistenziale subito dai fratelli di , l'accoglimento della Persona_2 medesima da liquidarsi secondo i seguenti importi, piuttosto che secondo la minor somma liquidata di euro 93.000,00 ciascuno: euro 127.487,10 per il danno iure proprio di;
euro Controparte_3
127.487,10 per il danno iure proprio di;
euro 127.487,10 per il danno iure proprio Parte_3 di;
euro 127.487,10 per il danno iure proprio di da porsi a Controparte_12 Controparte_2 carico del . Parte_1
L'appello incidentale merita di essere accolto limitatamente a e a Controparte_9 Per_1
e , rispettivamente moglie e figli di .
[...] CP_10 CP_11 Persona_2
Correttamente il Tribunale ha esaminato il danno da perdita del rapporto parentale lamentato dagli attori nelle due componenti in cui la giurisprudenza suddivide tale tipologia di danno non patrimoniale ovvero la sofferenza morale patita a causa della perdita del congiunto e le ripercussioni determinate da tale perdita nella sfera dinamico-relazionale del danneggiato.
pagina 35 di 39 La Suprema Corte ha chiarito, al riguardo, che il danno derivante dalla perdita di un rapporto parentale può essere “identificato nell'insieme di quelle specifiche conseguenze dannose di natura non patrimoniale che discendono dalla definitiva cancellazione di una relazione personale caratterizzata dalla particolare pregnanza emotiva e implicazione affettiva (come, nella specie, nel rapporto tra genitore e figlio) destinato a tradursi, sul piano dei pregiudizi alla persona, nella duplice dimensione del c.d. danno morale - ossia della sofferenza puramente interiore patita per la perdita affettiva riscontrabile sul piano dell'afflizione e della compromissione dell'ordinario equilibrio emotivo (senza tuttavia alcuna degenerazione patologica suscettibile di accertamento medico-legale) - e, sotto altro profilo, del danno rappresentato dalla modificazione delle attività della vita quotidiana e degli eventuali aspetti dinamico- relazionali in conseguenza di tale perdita affettiva;
si tratta, in relazione a questa duplice lettura del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale, sempre e comunque di conseguenze dannose riferibili alla compromissione di quello specifico interesse legato alla conservazione dell'integrità del proprio nucleo familiare e/o affettivo (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza
n. 9857 del 2022).
La Suprema Corte ha altresì precisato che, in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio – configurabile per i membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli) – si estende ai membri della famiglia
“originaria” (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova (cfr. Cass. Civ., n.
5769 del 4/3/2024).
Ebbene, valorizzando proprio il dato della convivenza - indicato dalla Cassazione tra gli elementi la cui ricorrenza consente di ravvisare l'esistenza di tale tipologia di danno - tra il de cuius e i membri della sua famiglia cd. successiva, ossia la moglie e i figli, per come emerge pacificamente dal certificato di famiglia (cfr. doc. n. 2 allegato al fascicolo di parte di primo grado, dal quale si evince che il nucleo familiare di , alla data del suo decesso, era composto dalla moglie Persona_2 [...]
CP_1
e dai loro tre figli, all'epoca minorenni, , e tutti abitanti a Roma, in via CP_9 CP_11 Per_1 di Macchia Saponara n. 34), non può non ritenersi che vi fosse un'effettiva comunanza di vita e una particolare intensità della relazione affettiva che legasse i suddetti familiari alla figura del defunto, pagina 36 di 39 quale coniuge e padre di costoro, e che siano state conseguentemente modificate in termini ampiamente peggiorativi le loro condizioni e stili di vita.
Non appare giustificata, dunque, la riduzione del 20 % che ha operato il Giudice a quo, applicando le tabelle del Tribunale di Roma, nel calcolare il risarcimento previsto da tali parametri equitativi per il danno parentale patito dalla moglie e dai figli del de cuius.
Ne deriva che, in accoglimento dell'appello incidentale promosso da in Controparte_9 proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori e Persona_1
e da , deve procedersi alla rideterminazione del risarcimento del danno CP_10 CP_11 parentale liquidato ai medesimi dal Giudice a quo, applicando le tabelle del Tribunale di Roma (non essendo stata impugnata la sentenza in esame nella parte in cui sono state utilizzate le suddette tabelle), vigenti al momento della suddetta liquidazione, e riconoscendo anche il danno parentale riguardante la c.d. componente dinamico-relazionale, nel modo seguente:
A) In favore della coniuge : Controparte_9
Valore del Punto Base € 9.806,70
Punti riconosciuti per il grado di parentela 20
Punti in base all'età del coniuge 4
Punti in base all'età della vittima 3
Punti per la convivenza tra il coniuge e la vittima 4
Punti totali riconosciuti 31 importo del risarcimento € 304.007,70
B) In favore di ciascuno dei tre figli all'epoca minorenni , e CP_11 CP_10
: CP_10
Valore del Punto Base € 9.806,70
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18
Punti in base all'età del figlio 5
Punti in base all'età della vittima 3
Punti per la convivenza tra il figlio e la vittima 4
Punti totali riconosciuti 30 importo del risarcimento € 294.201,00.
Pertanto, considerato che il Tribunale aveva liquidato a titolo di danno parentale a
[...]
l'importo di € 265.000,00 e ai figli della coppia l'importo di € 259.000,00 ciascuno, CP_9
l'importo residuo spettante ai medesimi (al netto quindi di quanto già liquidato in precedenza per il risarcimento del danno parentale) è pari, per , a € 39.007,00 (304.007,00 Controparte_9
pagina 37 di 39 - 265.000,00) e, per i figli, a € 35.201,00 (294.201,00 - 259.000,00) ciascuno, oltre ad interessi così come liquidati nella sentenza impugnata.
Deve essere condivisa, invece, la decisione del Giudice a quo che ha ritenuto che nessun concreto elemento di prova fosse stato offerto dalla madre di , e dai Persona_2 CP_7 suoi fratelli, , , e , con Controparte_2 Controparte_3 Parte_3 Controparte_12 riferimento alle loro concrete situazioni familiari e di vita, ai legami con il parente deceduto e all'ipotesi di cambiamento delle abitudini di vita a seguito della sua scomparsa.
Da tanto consegue che, non essendo stata fornita alcuna dimostrazione sulla qualità e intensità del rapporto parentale, nonché di come la perdita dell' si sia riflessa in termini dinamico Per_2 relazionali sulla vita quotidiana dei suddetti attori in primo grado, debba ritenersi corretta la valutazione del Giudice a quo, che, sempre applicando le tabelle del Tribunale di Roma, ha ridotto del
20 % il risarcimento massimo previsto da tali parametri equitativi per il danno parentale calcolato per la madre del de cuius e del 50 % - attesa la minore intensità del rapporto - per i suoi fratelli.
Ne deriva che l'appello incidentale promosso da , CP_7 Controparte_2 CP_3
, e debba essere disatteso.
[...] Parte_3 Controparte_12
§ 10 — In conclusione solo l'appello incidentale avanzato da , in proprio e Controparte_9 nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori e Persona_1 CP_10
e da merita di essere accolto mentre sia l'appello principale proposto dalla
[...] CP_11 [...]
che l'appello incidentale proposto da , Parte_1 CP_7 Controparte_2 CP_3
, e devono essere rigettati.
[...] Parte_3 Controparte_12
§ 11 — In considerazione del parziale rigetto dell'appello incidentale, sussistono ragioni ex art. 92 c.p.c., per la parziale compensazione delle spese di giudizio, in ragione della metà, ponendo a carico dell'appellante principale complessivamente soccombente la restante metà (valore della causa oltre €
520.000,00: valori medi); tuttavia le spese della CTU, stante la soccombenza dell'appellante principale in relazione all'impugnazione attinente all'an della responsabilità, vanno poste in via esclusiva a carico della stessa.
§ 12 — Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/2002, deve darsi comunque atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla e Parte_1 sull'appello incidentale proposto da , in proprio e nella qualità di genitore esercente Controparte_9 pagina 38 di 39 la responsabilità genitoriale sui minori e , , Persona_1 CP_10 CP_11 CP_7
, , , e , avverso la
[...] Controparte_2 Controparte_3 Parte_3 Controparte_12 sentenza definitiva del Tribunale di Roma n. 72936/2016, così provvede:
1. Accoglie l'appello incidentale avanzato da , in proprio e nella qualità di genitore Controparte_9 esercente la responsabilità genitoriale sui minori e e da Persona_1 CP_10 CP_11
e, in parziale riforma della sentenza impugnata che, per il resto conferma, accerta che il
[...] danno da perdita del rapporto parentale complessivamente subito da è pari a € Controparte_9
304.007,00 e da , e è pari a € 294.201,00 ciascuno CP_11 CP_10 Persona_1
e, per l'effetto, condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale riguardante la c.d. componente dinamico-relazionale, dell'ulteriore somma di € 39.007,00 in favore di e delle Controparte_9 ulteriori somme di € 35.201,00 ciascuno in favore di , e CP_11 CP_10 Per_1
oltre ad interessi così come liquidati nella sentenza impugnata;
[...]
2. Rigetta l'appello principale proposto dalla;
Parte_1
3. Rigetta l'appello incidentale proposto da , , CP_7 Controparte_2 Controparte_3
e , Parte_3 Controparte_12
4. Compensa per metà le spese di secondo grado e condanna la , in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento della restante metà in favore di Francesco Angelini e Francesco
Barucco, avvocati dichiaratisi antistatari degli appellanti incidentali, che si liquidano in € 13.077,5 per compensi, oltre spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
5. Pone a carico dell'appellante principale le spese della CTU, liquidate come in atti, Parte_1 con i conseguenti effetti restitutori;
6. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/2002 a carico della , in persona del legale rappresentante pro tempore. Parte_1
Così deciso in Roma il 25 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Raffaele Miele Dott. Antonio Perinelli
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