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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2234 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1695/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 20.03.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 1695/2023
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Parte_1 C.F._1
Tedeschi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Paola Ciannella, ed elettivamente domiciliato in via Diaz n. 11, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, giusta procura agli atti
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 27.01.2023, il ricorrente esponeva:
- che in data 05.03.2015 presentava istanza di attribuzione dello status di vittima del dovere e soggetti equiparati, ai sensi dell'art. 1 comma 563 e 564 Legge 266/05 e del DPR 243/06, anche con riferimento al danno morale, a termini del DM 181/09, in relazione al danno patito durante un'operazione di soccorso;
- che, nello specifico, il 23.05.2022, veniva regolarmente comandato e impegnato a svolgere un servizio di vigilanza (finalizzato, dunque, alla prevenzione e repressione dei reati) presso l'Ufficio postale di Napoli 51, sito alla via Cupa del Segretario;
- che a tal fine, si portava, unitamente al proprio collega, sul posto provvedendo a bussare il campanello di ingresso della porta blindata per accedere all'interno; - che dopo qualche minuto, non avendo alcuna risposta da quel personale, ripetevano quella operazione e solo a tal punto venivano aperte le porte per accedere all'interno della prima stanza dove gli operanti trovavano i dipendenti dell'Ufficio Postale i quali, con dei piccoli movimenti ed avendo il volto spaventato, facevano capire agli agenti che all''interno dell'altra stanza vi erano dei rapinatori;
- che immediatamente veniva inoltrata la nota d'urgenza e di rapina in atto a mezzo radio alla Squadra mobile della Questura, chiedendo soccorso e mettendo in sicurezza il personale dell'ufficio postale;
- che a tal punto, uno dei rapinatori nascosti nel bagno si faceva notare mostrando le mani da dietro al muro dirigendosi verso uno dei poliziotti per farsi ammanettare e nell'intento di fare ciò si svincolava improvvisamente e dandosi alla fuga aggrediva l'Agente colpendolo Parte_1
ripetutamente;
- che successivamente, il rapinatore veniva ammanettato e controllato sommariamente rinvenendo nella tasca destra del giubbino un coltello debitamente sequestrato con atti a parte della refurtiva;
- che contestualmente il primo rapinatore, dopo la continuata e violenta colluttazione con lui, sferrando dei pugni allo stomaco di quest'ultimo, riusciva a divincolarsi e darsi alla fuga a piedi;
- che prontamente ripresosi si dava all'inseguimento del fuggitivo il quale, nel frattempo, saliva a bordo di un'autovettura modello LANCIA Y di colore rosso;
- che il rapinatore vistosi bloccata la via di fuga dallo stesso (che continuava ad intimare l'ALT, posizionandosi davanti l'auto col rapinatore a bordo ed esplodendo alcuni colpi d'arma da fuoco agli pneumatici anteriori e posteriori sinistro con l'intento di bloccarne la fuga ) lo investiva con la suddetta autovettura col chiaro intento di ferirlo e facendolo rimanere in terra dolorante, in quanto contuso al ginocchio, mentre il rapinatore proseguiva la sua fuga a bordo dell'auto;
- che successivamente portatosi presso il Nosocomio Loreto Mare, gli veniva refertato per:
“Contusioni addominali, Trauma contusivo a spalla sx e ginocchio dx, Trauma contusivo ed escoriazioni mano sx, Trauma contusivo ginocchio destro”.
- che l'infermità veniva, poi, ascritta alla Tabella B ai fini dell'equo indennizzo con processo verbale n. 462 del 27.02.2003 della CMO di Napoli;
Pt_2
- che in considerazione dell'avvenuto accertamento della natura lavorativa di tali infermità, inoltrava istanza di attribuzione dello status di vittima del dovere e/o soggetti equiparati, ai sensi dell'art. 1 comma 563 e 564 Legge 266/05 e del DPR 243/06, anche con riferimento al danno morale, a termini del DM 181/09, in relazione alle patologie insorte a seguito di quanto accaduto;
- che su istanza della Prefettura territorialmente competente, in data 21.09.2017 la Commissione
Medica Ospedaliera di OM (Verbale prot. T51604812 del 21.09.2017), sottoponeva lo stesso a visita per eseguire gli accertamenti sanitari finalizzati all'ottenimento di benefici Vittime del Dovere e della Criminalità Organizzata di cui alle leggi 20/10/1990, n. 302, 23/11/1998, n. 407 e 23/12/2000,
n. 388 e 266/2005 in riferimento alle patologie sopra elencate.
- che la suddetta Commissione chiamata, in quella sede, a valutare tre eventi vittimizzanti formulava il seguente giudizio diagnostico: - l'invalidità riportata nell'evento vittimizzante riferito all'episodio del 23.05.2002 è valutabile pari a 0%.
- che tale punteggio veniva riportato nel decreto Prot. n. 559/c/73187/sg/neg (2002) del 31 agosto
2020;
- che la predetta valutazione dello 0% risultava del tutto illegittima, incongrua ed ingiusta, in quanto determinata in misura errata rispetto alle menomazioni effettivamente riportate e, allo stesso tempo, formulata in violazione dei criteri disposti dalla normativa applicabile;
infatti, come confermato dalla perizia medico-legale allegata, in conseguenza delle lesioni determinate dall'infortunio de quo, lo stesso riportava notevoli postumi permanenti;
inoltre, ai sensi dell'art. 2, D.P.R. n. 181/2009, applicabile alle "Vittime del Terrorismo", la valutazione della percentuale d'invalidità di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, doveva essere espressa in un'unica percentuale d'invalidità, comprensiva del riconoscimento sia del danno biologico che del danno morale, secondo la seguente formula: IC = DB + DM + (IP - DB);
- che per quel che attiene alla quantificazione del, danno biologico, presentava, anche a seguito degli esami diagnostico strumentali effettuati presso strutture pubbliche accreditate a livello nazionale, postumi che confermano la permanenza delle patologie e postumi enunciati;
- che sulla base dell'esatta valutazione delle patologie e della corretta applicazione dei criteri menzionati, nonché della relativa incidenza funzionale, le infermità riportate dallo stesso determinavano, quindi, un grado di invalidità complessiva (IC) pari al 14%;
- che, vista la carenza di criteri motivazionale seguiti dalla Commissione nell'attribuzione del punteggio d'invalidità, tale provvedimento era ingiusto, immotivato, infondato ed illegittimo;
- che sussisteva, dunque, l'interesse al gravame impugnando il provvedimento di respingimento, al fine di ottenere la rettifica del provvedimento.
Sulla base di tali permesse il ricorrente conveniva in giudizio il al fine di sentir: Controparte_1
“
1. Accogliere integralmente il ricorso e, previa disapplicazione del provvedimento impugnato, accertare e dichiarare il diritto del sig. alla corretta valutazione dell'invalidità Parte_1
permanente riportata, in conseguenza delle lesioni subite nell'evento danno per cui è già stato riconosciuto "Vittima del Dovere", nella misura del 14% dalla data di presentazione della domanda amministrativa, o in quella misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, anche a mezzo di consulenza tecnica di ufficio che qui espressamente si richiede;
2. conseguentemente, accertare e dichiarare, in misura corrispondente al grado di invalidità riconosciuto, il diritto del ricorrente alla liquidazione della "speciale elargizione" ex lege n. 388/2000, sulla base della percentuale di invalidità pari al 14%;
3. per l'effetto, previa parziale disapplicazione del decreto
Prot. N. 559/C/73187/SG/NEG (2002) condannare il , in persona del Ministro Controparte_1
p.t., con sede in OM, alla Piazza del Viminale n. 1: al pagamento, in favore della ricorrente, della
"speciale elargizione" ex lege n. 388/2000, nella misura del 14%; Con vittoria di spese ed onorari tutti di lite, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario, avv. Enrico Tedeschi”
Si costituiva il , il quale rilevava che, con distinti ricorsi, il ricorrente Controparte_1 aveva già agito per ottenere la valutazione dell'invalidità asseritamente derivante da diversi episodi delittuosi (eventi del 15 giugno 1998, del 21 gennaio 2000 e del 17 marzo 2002), nonché precisava che ai fini del riconoscimento dei benefici in parola la valutazione del grado di invalidità è unica, non potendosi immaginare una sommatoria matematica delle invalidità discendenti da ciascun sinistro. Sulla base di una serie di articolate argomentazioni, concludeva per il rigetto del ricorso con la vittoria delle spese di lite.
Nel corso del giudizio è stato nominato un CTU affinché accertasse, fermo restando la percentuale di invalidità già espressa con giudizio medico legale in data 12.09.2024 dal Collegio
Medico Aziendale ASL NAPOLI 3 SUD dal Collegio Medico Aziendale ASL NAPOLI 3 SUD (per gli eventi del 15.06.1998, del 21.01.2000 e del 17.03.2002) pari al 31%, se - rispetto a tale percentuale
- l'evento del 23.05.2022 avesse inciso e in che misura, nonché la data di stabilizzazione, da quantificarsi secondo i criteri medico legali previsti dagli articoli 3 e 4 del Dpr numero 181 del 2009, in applicazione dei criteri dettati dalle norme in materia di accertamento del danno per la categoria delle Vittime del Dovere, del terrorismo e della Criminalità ( cfr. atti).
Espletata la CTU, la causa veniva trattata in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e lette le note depositate nei termini assegnati, decisa con sentenza.
La domanda è fondata per quanto di ragione.
Deve anzitutto, richiamarsi la normativa dettata in materia, inizialmente destinata alle vittime del terrorismo, poi estesa anche alle vittime del dovere, al fine di verificare se, nel caso di specie, ricorrano i presupposti per l'accesso ai benefici assistenziali richiesti.
La L. 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006), all'art. 1, comma 563, 564, 565 ha previsto che: “563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita'; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumita'; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilita'; 564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative;
565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563
e 564 ovvero ai familiari superstiti”.
Successivamente, con il D.P.R. n. 243 del 2006 è stato emesso il “Regolamento concernente i termini
e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo”.
All'art. 1, comma 1, detto Regolamento prevede che si intendono:
“a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle l. 13 agosto 1980, n. 466,
l. 20 ottobre 1990, n. 302, l. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e l. 3 agosto
2004, n. 206;
b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Nel caso di specie non sono specificamente contestate le circostanze fattuali a seguito delle quali si è determinato l'evento lesivo denunziato, ma oggetto della controversia è la misura della valutazione percentuale d'invalidità indicata dalla parte ricorrente con il gravame 14% rispetto all'evento del 23.05.2002 e che invece il ha valutato pari al 0% ( cfr. atti) CP_1
Ciò posto, al fine di verificare effettivamente le lesione consequenziali al narrato evento del
23.05.2002, risulta prodotta in atti consulenza della dott.ssa specialista in medicina Persona_1 legale e delle assicurazioni, la quale precisava che: “La lesione meniscale documentata che si riflette sulla funzionalità articolare è tabellata secondo le tabelle Inali 2% alla voce 283 che prevede fino a
4 in caso di rottura del menisco mentre non caso in esame si è trattato di una microlesione per cui il 2% ci sembra adeguato..(si tratta di una microlesione al corno posteriore del menisco mediale, senza altre lesioni legamentose). Poiché la gonalgia era preesistente valutiamo tale lesione pari al 1%
L'invalidità permanente che sarebbe stata pari al 4% in ginocchio integro è valutabile nella misura del 2%. Il danno morale inteso come il risultato delle sofferenze patite è pari a 2/3 del danno biologico quindi è valutabile nella misura del 0,6% Applicando la formula IC =DB+ D.M +(IP-DB) si ottiene la percentuale pari al 2,6. Pertanto la percentuale è pari al 2,6% Non si condividono le valutazioni fatte dal CTP che ha inteso valutare anche il danno alla spalla sx già valutato in altra sede. Risposta ai quesiti: ebbe a riportare a seguito infortunio durante lo Parte_1
svolgimento di servizio in data 22/05/2002 : Contusione addominale Trauma contusivo spalla sx
.Trauma contusivo escoriato mano sx.Trauma contusivo ginocchio dx. I postumi derivati si riferiscono alle lesioni riportate e documentate strumentalmente al ginocchio dx comportano
Invalidità complessiva pari al 2,6%”
Il CTU nominato concludeva nel seguente modo: “ ebbe a riportare a seguito Parte_1
infortunio durante lo svolgimento di servizio in data 22/05/2002 : Contusione addominale Trauma contusivo spalla sx .Trauma contusivo escoriato mano sx.Trauma contusivo ginocchio dx. I postumi derivati si riferiscono alle lesioni riportate e documentate strumentalmente al ginocchio dx, peraltro già parzialmente considerati nella valutazione della Commissione ASL Na 3, comportano Invalidità complessiva pari al 2,6% secondo DLGS 38/00 del DGLS del D.M 5/02/92 secondo i criteri medico- legali previsti art.3 e 4 DPR 181 del 2009”.
Trattasi di una consulenza medico legale che non è stata oggetto di alcuna contestazione da parte del resistente per cui le conclusioni ivi indicate, in quanto adeguatamente motivate e CP_1 logicamente articolate, possono senz'altro condividersi e fare proprie dal sottoscritto Giudicante.
In definitiva, alla stregua di tutto quanto sovra esposto, si dichiara il diritto di Parte_1
alla percentuale di invalidità, in conseguenza dell'evento del 22.05.2002, nella misura del
[...]
2,6% e il diritto alla liquidazione della "speciale elargizione" ex lege n. 388/2000, sulla base della percentuale di invalidità pari al 2,6%, con condanna di parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della "speciale elargizione" ex lege n. 388/2000, nella misura del 2,6%
In relazione all'accoglimento parziale le spese possono essere compensate per la metà, mentre per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo e pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti del giudizio nella misura della metà, tenuto conto dell'anticipo già autorizzato.
PQM
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto di alla percentuale di invalidità, in conseguenza Parte_1 dell'evento del 22.05.2002, nella misura del 2,6% e il diritto alla liquidazione della "speciale elargizione" ex lege n. 388/2000, sulla base della percentuale di invalidità pari al 2,6%, con condanna di parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della "speciale elargizione" ex lege n. 388/2000, nella misura del 2,6%
- Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente che tenuto conto della compensazione per la metà, liquida in nella misura di 1348 Euro, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
- Pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura della metà, tenuto conto dell'anticipo già autorizzato.
Si comunichi.
Napoli, il 20.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 20.03.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 1695/2023
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Parte_1 C.F._1
Tedeschi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Paola Ciannella, ed elettivamente domiciliato in via Diaz n. 11, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, giusta procura agli atti
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 27.01.2023, il ricorrente esponeva:
- che in data 05.03.2015 presentava istanza di attribuzione dello status di vittima del dovere e soggetti equiparati, ai sensi dell'art. 1 comma 563 e 564 Legge 266/05 e del DPR 243/06, anche con riferimento al danno morale, a termini del DM 181/09, in relazione al danno patito durante un'operazione di soccorso;
- che, nello specifico, il 23.05.2022, veniva regolarmente comandato e impegnato a svolgere un servizio di vigilanza (finalizzato, dunque, alla prevenzione e repressione dei reati) presso l'Ufficio postale di Napoli 51, sito alla via Cupa del Segretario;
- che a tal fine, si portava, unitamente al proprio collega, sul posto provvedendo a bussare il campanello di ingresso della porta blindata per accedere all'interno; - che dopo qualche minuto, non avendo alcuna risposta da quel personale, ripetevano quella operazione e solo a tal punto venivano aperte le porte per accedere all'interno della prima stanza dove gli operanti trovavano i dipendenti dell'Ufficio Postale i quali, con dei piccoli movimenti ed avendo il volto spaventato, facevano capire agli agenti che all''interno dell'altra stanza vi erano dei rapinatori;
- che immediatamente veniva inoltrata la nota d'urgenza e di rapina in atto a mezzo radio alla Squadra mobile della Questura, chiedendo soccorso e mettendo in sicurezza il personale dell'ufficio postale;
- che a tal punto, uno dei rapinatori nascosti nel bagno si faceva notare mostrando le mani da dietro al muro dirigendosi verso uno dei poliziotti per farsi ammanettare e nell'intento di fare ciò si svincolava improvvisamente e dandosi alla fuga aggrediva l'Agente colpendolo Parte_1
ripetutamente;
- che successivamente, il rapinatore veniva ammanettato e controllato sommariamente rinvenendo nella tasca destra del giubbino un coltello debitamente sequestrato con atti a parte della refurtiva;
- che contestualmente il primo rapinatore, dopo la continuata e violenta colluttazione con lui, sferrando dei pugni allo stomaco di quest'ultimo, riusciva a divincolarsi e darsi alla fuga a piedi;
- che prontamente ripresosi si dava all'inseguimento del fuggitivo il quale, nel frattempo, saliva a bordo di un'autovettura modello LANCIA Y di colore rosso;
- che il rapinatore vistosi bloccata la via di fuga dallo stesso (che continuava ad intimare l'ALT, posizionandosi davanti l'auto col rapinatore a bordo ed esplodendo alcuni colpi d'arma da fuoco agli pneumatici anteriori e posteriori sinistro con l'intento di bloccarne la fuga ) lo investiva con la suddetta autovettura col chiaro intento di ferirlo e facendolo rimanere in terra dolorante, in quanto contuso al ginocchio, mentre il rapinatore proseguiva la sua fuga a bordo dell'auto;
- che successivamente portatosi presso il Nosocomio Loreto Mare, gli veniva refertato per:
“Contusioni addominali, Trauma contusivo a spalla sx e ginocchio dx, Trauma contusivo ed escoriazioni mano sx, Trauma contusivo ginocchio destro”.
- che l'infermità veniva, poi, ascritta alla Tabella B ai fini dell'equo indennizzo con processo verbale n. 462 del 27.02.2003 della CMO di Napoli;
Pt_2
- che in considerazione dell'avvenuto accertamento della natura lavorativa di tali infermità, inoltrava istanza di attribuzione dello status di vittima del dovere e/o soggetti equiparati, ai sensi dell'art. 1 comma 563 e 564 Legge 266/05 e del DPR 243/06, anche con riferimento al danno morale, a termini del DM 181/09, in relazione alle patologie insorte a seguito di quanto accaduto;
- che su istanza della Prefettura territorialmente competente, in data 21.09.2017 la Commissione
Medica Ospedaliera di OM (Verbale prot. T51604812 del 21.09.2017), sottoponeva lo stesso a visita per eseguire gli accertamenti sanitari finalizzati all'ottenimento di benefici Vittime del Dovere e della Criminalità Organizzata di cui alle leggi 20/10/1990, n. 302, 23/11/1998, n. 407 e 23/12/2000,
n. 388 e 266/2005 in riferimento alle patologie sopra elencate.
- che la suddetta Commissione chiamata, in quella sede, a valutare tre eventi vittimizzanti formulava il seguente giudizio diagnostico: - l'invalidità riportata nell'evento vittimizzante riferito all'episodio del 23.05.2002 è valutabile pari a 0%.
- che tale punteggio veniva riportato nel decreto Prot. n. 559/c/73187/sg/neg (2002) del 31 agosto
2020;
- che la predetta valutazione dello 0% risultava del tutto illegittima, incongrua ed ingiusta, in quanto determinata in misura errata rispetto alle menomazioni effettivamente riportate e, allo stesso tempo, formulata in violazione dei criteri disposti dalla normativa applicabile;
infatti, come confermato dalla perizia medico-legale allegata, in conseguenza delle lesioni determinate dall'infortunio de quo, lo stesso riportava notevoli postumi permanenti;
inoltre, ai sensi dell'art. 2, D.P.R. n. 181/2009, applicabile alle "Vittime del Terrorismo", la valutazione della percentuale d'invalidità di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, doveva essere espressa in un'unica percentuale d'invalidità, comprensiva del riconoscimento sia del danno biologico che del danno morale, secondo la seguente formula: IC = DB + DM + (IP - DB);
- che per quel che attiene alla quantificazione del, danno biologico, presentava, anche a seguito degli esami diagnostico strumentali effettuati presso strutture pubbliche accreditate a livello nazionale, postumi che confermano la permanenza delle patologie e postumi enunciati;
- che sulla base dell'esatta valutazione delle patologie e della corretta applicazione dei criteri menzionati, nonché della relativa incidenza funzionale, le infermità riportate dallo stesso determinavano, quindi, un grado di invalidità complessiva (IC) pari al 14%;
- che, vista la carenza di criteri motivazionale seguiti dalla Commissione nell'attribuzione del punteggio d'invalidità, tale provvedimento era ingiusto, immotivato, infondato ed illegittimo;
- che sussisteva, dunque, l'interesse al gravame impugnando il provvedimento di respingimento, al fine di ottenere la rettifica del provvedimento.
Sulla base di tali permesse il ricorrente conveniva in giudizio il al fine di sentir: Controparte_1
“
1. Accogliere integralmente il ricorso e, previa disapplicazione del provvedimento impugnato, accertare e dichiarare il diritto del sig. alla corretta valutazione dell'invalidità Parte_1
permanente riportata, in conseguenza delle lesioni subite nell'evento danno per cui è già stato riconosciuto "Vittima del Dovere", nella misura del 14% dalla data di presentazione della domanda amministrativa, o in quella misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, anche a mezzo di consulenza tecnica di ufficio che qui espressamente si richiede;
2. conseguentemente, accertare e dichiarare, in misura corrispondente al grado di invalidità riconosciuto, il diritto del ricorrente alla liquidazione della "speciale elargizione" ex lege n. 388/2000, sulla base della percentuale di invalidità pari al 14%;
3. per l'effetto, previa parziale disapplicazione del decreto
Prot. N. 559/C/73187/SG/NEG (2002) condannare il , in persona del Ministro Controparte_1
p.t., con sede in OM, alla Piazza del Viminale n. 1: al pagamento, in favore della ricorrente, della
"speciale elargizione" ex lege n. 388/2000, nella misura del 14%; Con vittoria di spese ed onorari tutti di lite, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario, avv. Enrico Tedeschi”
Si costituiva il , il quale rilevava che, con distinti ricorsi, il ricorrente Controparte_1 aveva già agito per ottenere la valutazione dell'invalidità asseritamente derivante da diversi episodi delittuosi (eventi del 15 giugno 1998, del 21 gennaio 2000 e del 17 marzo 2002), nonché precisava che ai fini del riconoscimento dei benefici in parola la valutazione del grado di invalidità è unica, non potendosi immaginare una sommatoria matematica delle invalidità discendenti da ciascun sinistro. Sulla base di una serie di articolate argomentazioni, concludeva per il rigetto del ricorso con la vittoria delle spese di lite.
Nel corso del giudizio è stato nominato un CTU affinché accertasse, fermo restando la percentuale di invalidità già espressa con giudizio medico legale in data 12.09.2024 dal Collegio
Medico Aziendale ASL NAPOLI 3 SUD dal Collegio Medico Aziendale ASL NAPOLI 3 SUD (per gli eventi del 15.06.1998, del 21.01.2000 e del 17.03.2002) pari al 31%, se - rispetto a tale percentuale
- l'evento del 23.05.2022 avesse inciso e in che misura, nonché la data di stabilizzazione, da quantificarsi secondo i criteri medico legali previsti dagli articoli 3 e 4 del Dpr numero 181 del 2009, in applicazione dei criteri dettati dalle norme in materia di accertamento del danno per la categoria delle Vittime del Dovere, del terrorismo e della Criminalità ( cfr. atti).
Espletata la CTU, la causa veniva trattata in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e lette le note depositate nei termini assegnati, decisa con sentenza.
La domanda è fondata per quanto di ragione.
Deve anzitutto, richiamarsi la normativa dettata in materia, inizialmente destinata alle vittime del terrorismo, poi estesa anche alle vittime del dovere, al fine di verificare se, nel caso di specie, ricorrano i presupposti per l'accesso ai benefici assistenziali richiesti.
La L. 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006), all'art. 1, comma 563, 564, 565 ha previsto che: “563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita'; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumita'; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilita'; 564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative;
565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563
e 564 ovvero ai familiari superstiti”.
Successivamente, con il D.P.R. n. 243 del 2006 è stato emesso il “Regolamento concernente i termini
e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo”.
All'art. 1, comma 1, detto Regolamento prevede che si intendono:
“a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle l. 13 agosto 1980, n. 466,
l. 20 ottobre 1990, n. 302, l. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e l. 3 agosto
2004, n. 206;
b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Nel caso di specie non sono specificamente contestate le circostanze fattuali a seguito delle quali si è determinato l'evento lesivo denunziato, ma oggetto della controversia è la misura della valutazione percentuale d'invalidità indicata dalla parte ricorrente con il gravame 14% rispetto all'evento del 23.05.2002 e che invece il ha valutato pari al 0% ( cfr. atti) CP_1
Ciò posto, al fine di verificare effettivamente le lesione consequenziali al narrato evento del
23.05.2002, risulta prodotta in atti consulenza della dott.ssa specialista in medicina Persona_1 legale e delle assicurazioni, la quale precisava che: “La lesione meniscale documentata che si riflette sulla funzionalità articolare è tabellata secondo le tabelle Inali 2% alla voce 283 che prevede fino a
4 in caso di rottura del menisco mentre non caso in esame si è trattato di una microlesione per cui il 2% ci sembra adeguato..(si tratta di una microlesione al corno posteriore del menisco mediale, senza altre lesioni legamentose). Poiché la gonalgia era preesistente valutiamo tale lesione pari al 1%
L'invalidità permanente che sarebbe stata pari al 4% in ginocchio integro è valutabile nella misura del 2%. Il danno morale inteso come il risultato delle sofferenze patite è pari a 2/3 del danno biologico quindi è valutabile nella misura del 0,6% Applicando la formula IC =DB+ D.M +(IP-DB) si ottiene la percentuale pari al 2,6. Pertanto la percentuale è pari al 2,6% Non si condividono le valutazioni fatte dal CTP che ha inteso valutare anche il danno alla spalla sx già valutato in altra sede. Risposta ai quesiti: ebbe a riportare a seguito infortunio durante lo Parte_1
svolgimento di servizio in data 22/05/2002 : Contusione addominale Trauma contusivo spalla sx
.Trauma contusivo escoriato mano sx.Trauma contusivo ginocchio dx. I postumi derivati si riferiscono alle lesioni riportate e documentate strumentalmente al ginocchio dx comportano
Invalidità complessiva pari al 2,6%”
Il CTU nominato concludeva nel seguente modo: “ ebbe a riportare a seguito Parte_1
infortunio durante lo svolgimento di servizio in data 22/05/2002 : Contusione addominale Trauma contusivo spalla sx .Trauma contusivo escoriato mano sx.Trauma contusivo ginocchio dx. I postumi derivati si riferiscono alle lesioni riportate e documentate strumentalmente al ginocchio dx, peraltro già parzialmente considerati nella valutazione della Commissione ASL Na 3, comportano Invalidità complessiva pari al 2,6% secondo DLGS 38/00 del DGLS del D.M 5/02/92 secondo i criteri medico- legali previsti art.3 e 4 DPR 181 del 2009”.
Trattasi di una consulenza medico legale che non è stata oggetto di alcuna contestazione da parte del resistente per cui le conclusioni ivi indicate, in quanto adeguatamente motivate e CP_1 logicamente articolate, possono senz'altro condividersi e fare proprie dal sottoscritto Giudicante.
In definitiva, alla stregua di tutto quanto sovra esposto, si dichiara il diritto di Parte_1
alla percentuale di invalidità, in conseguenza dell'evento del 22.05.2002, nella misura del
[...]
2,6% e il diritto alla liquidazione della "speciale elargizione" ex lege n. 388/2000, sulla base della percentuale di invalidità pari al 2,6%, con condanna di parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della "speciale elargizione" ex lege n. 388/2000, nella misura del 2,6%
In relazione all'accoglimento parziale le spese possono essere compensate per la metà, mentre per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo e pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti del giudizio nella misura della metà, tenuto conto dell'anticipo già autorizzato.
PQM
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto di alla percentuale di invalidità, in conseguenza Parte_1 dell'evento del 22.05.2002, nella misura del 2,6% e il diritto alla liquidazione della "speciale elargizione" ex lege n. 388/2000, sulla base della percentuale di invalidità pari al 2,6%, con condanna di parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della "speciale elargizione" ex lege n. 388/2000, nella misura del 2,6%
- Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente che tenuto conto della compensazione per la metà, liquida in nella misura di 1348 Euro, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
- Pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura della metà, tenuto conto dell'anticipo già autorizzato.
Si comunichi.
Napoli, il 20.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia