Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra Italia e San Marino concernente l'aumento del contingente annuo di tabacchi lavorati, firmate a San Marino il 23 luglio 1982.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra Italia e San Marino concernente l'aumento del contingente annuo di tabacchi lavorati, firmate a San Marino il 23 luglio 1982.