Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/06/2025, n. 3553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3553 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
ED ET UN de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 7023 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Andrea Fioretti e Marcello Arbasino che la rappresentano e difendono per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Massimo Confortini e Paolo Longo che la rappresentano e difendono per mandato in atti.
APPELLATA
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di OM n. 7228/2021 resa nel procedimento R.G. n. 68102/2018 cui è stato riunito il procedimento RG n. 82270/2018 – opposizione a decreto ingiuntivo - polizza fideiussoria –
1
A seguito di ricorso del ventisette luglio 2018 chiedeva e otteneva dal Tribunale Controparte_1 di OM nei confronti di decreto ingiuntivo ( 18706/2018 ) per l'importo di Parte_1
€ 135.923,43 oltre interessi e spese in forza di fideiussione rilasciata dall'ingiunta a garanzia dell'obbligazione di pagamento contratta da in favore della ricorrente. Parte_2
A seguito di successivo ricorso chiedeva e otteneva sempre sulla base di una fideiussione, altro decreto ingiuntivo (n. 22378/2018) per l'importo di € 55.506,00 oltre interessi e spese.
Il rapporto sottostante derivava da un contratto stipulato il primo luglio 2009 con cui
[...] aveva affittato a l'azienda “Casa di Riposo Villa Relais” per un CP_1 Parte_2 canone di € 192.000,00 annui oltre tasse da corrispondere in rate mensili di € 16.000,00;
l'affittuaria si era inoltre impegnata a effettuare opere di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo un piano allegato al contratto.
Il ventitrè luglio 2009 per l'obbligazione relativa ai canoni era stata rilasciata fideiussione a prima richiesta fino a € 192.000,00 e per quella relativa alla manutenzione era stata rilasciata altra fideiussione sempre a prima richiesta fino a € 48.000,00.
La ricorrente affermava che l'affittuaria si era resa inadempiente sia rispetto al pagamento dei canoni da marzo ( in parte) fino a tutto agosto 2008 sia rispetto all'obbligo di eseguire i lavori.
proponeva distinte opposizioni. Parte_1
In particolare sosteneva che le fideiussioni erano frutto di una truffa da parte dell'ex direttore delle filiali di OM UR e OM EU ( licenziato a novembre 2013 ) e che tra
[...]
e esisteva un'intesa ai danni della medesima opponente. Parte_2 Controparte_1
A seguito di indagini interne era stato appurato che i contratti di fideiussione, compilati in modo difforme dallo standard aziendale, non erano allegati al fascicolo del cliente ( _2
), in quanto l'ex direttore di filiale si era limitato a inserire a sistema delle semplici
[...] richieste che non erano andate a buon fine;
la fideiussione per € 48.000,00 poi mancava del numero identificativo e mancava la firma del legale rappresentante di Controparte_1
2 Si trattava pertanto, secondo l'opponente, di fideiussioni inesistenti;
veniva comunque eccepita la violazione dell'art. 1956 c.c., la mancata sottoscrizione di clausole vessatorie, il mancato versamento di un corrispettivo da parte del cliente, la mancanza di poteri di firma del direttore di filiale, la piena consapevolezza della situazione da parte di
[...]
la fideiussione e dopo cinque anni nel 2014 aveva chiesto a Parte_3 Parte_1 informazioni in ordine alla esistenza delle garanzie;
affermava poi l'assenza di prova
[...] dell'inadempimento di eccepiva il mancato preventivo esperimento del Parte_2 tentativo di mediazione, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa Parte_2
e l'ex dipendente.
L'opposta si costituiva, sosteneva l'infondatezza dell'opposizione ne chiedeva il rigetto, chiedeva l'emissione di provvedimenti ex art 89 c.p.c. attesa l'offensività di alcune frasi contenute nell'atto di opposizione.
I procedimenti erano riuniti.
Il ventitré maggio 2019 era concessa la provvisoria esecutività dei decreti ingiuntivi.
Sulla base delle produzioni documentali con sentenza 7228/2021 il Tribunale così statuiva:
“rigetta le opposizioni proposte da e, per l'effetto, conferma i decreti Parte_1 ingiuntivi nn. 18706/2018 e 22378/2018; rigetta le domande ex artt. 89 e 96 c.p.c. proposte d condann alla refusione delle spese di lite, che si liquidano Controparte_1 Parte_1 in Euro 8.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA”. proponeva appello e concludeva chiedendo: Parte_1
“annullare e comunque interamente riformare la sentenza n. 7228/2021 resa dal Tribunale di OM Sezione XVII Giudice Unico dott. Fausto Basile nei riuniti giudizi R.G. n. 68102/2018 e RG n. 82270/2018, pubblicata il 28.4.2021, non notificata, previa revoca dei decreti ingiuntivi opposti per cui non risulta avviato, all'esito della provvisoria esecuzione concessa dal Tribunale di OM all'udienza tenutasi il 23 maggio 2018, il procedimento di mediazione obbligatoria ex 5, IV comma, D. Lgs. 28/2010; accogliere, in ogni caso, le conclusioni di seguito trascritte: 1) in via preliminare: previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa, autorizzare la chiamata in causa di Parte_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in OM Via P.IVA_3
Cristoforo Colombo n. 440, nonché d ), residente Controparte_2 C.F._1 in OM, Via della Pineta di Ostia n. 46; 2) nel merito: accertare e dichiarare non dovute le somme richieste d e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 22378/2018 (RG n. 64233/2018) emesso dal Tribunale di OM in data 18.10.2018 e notificato il 7.11.2018; ) in via subordinata: in denegata ipotesi di conferma dell'ingiunzione, dichiarare i terzi chiamati in causa ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede in OM Via Cristoforo Colombo n. 440, CP_3
[..
[...] ), residente in [...], in via
[...] C.F._1 solidale e/o alternativa tra loro, tenuti a manlevare e tenere indenne in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, da qualsiasi pronuncia pregiudizievole conseguente alla presente causa, per tutte le ragioni di fatto di diritto di cui in narrativa;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 336 c.p.c., condannare l alla restituzione in favore CP_1 CP_1 di della somma di complessivi € 197.897,96 corrisposti dalla Banca in data Parte_1
06/08/2019 con riserva di rivalsa, di cui: € 139.038,82 in relazione al D.I. n. 18706 /2018;
€ 58.268,20 in relazione al D.I. n. 22378/2018; € 590,94 per compensi e spese del precetto. Oltre interessi legali dal giorno del pagamento fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
L'appellata si costituiva e concludeva chiedendo:
“in via principale, rigettare – in quanto inammissibile e/o infondato per le ragioni esposte nel presente atto - l'appello propost avverso la sentenza n. 7228/2021 del Parte_1
Tribunale Ordinario di OM, Sezione XVII, G.U. dott. Fausto Basile, pubblicata il 28.4.2021
- non notificata – resa a definizione dei giudizi riuniti RG n. 68102/2018 e RG n. 82270/2018, con ogni consequenziale effetto di legge;
per l'effetto, condannare alla Parte_1 integrale refusione, in favore d delle spese giudiziali del secondo grado”. Controparte_1
La Corte all'esito dell'udienza del cinque maggio 2025, trattata in forma scritta come da decreto del venti marzo 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si sostiene l'erroneità della sentenza laddove è stato escluso che l'oggetto del giudizio rientrasse tra quelli per cui era obbligatorio il preventivo tentativo di mediazione.
Si sostiene che essendo la fideiussione accessoria rispetto a un contratto bancario si tratterebbe di un presupposto necessario a carico di controparte in quanto attrice sostanziale;
il mancato esperimento comporterebbe la revoca dei decreti ingiuntivi.
Il motivo è infondato.
In primo luogo la garanzia rilasciata dalla banca non riguarda le obbligazioni nascenti da un contratto bancario ma da un contratto di affitto di azienda.
In secondo luogo la norma che prevede la mediazione obbligatoria riguardo ai contratti bancari e a quelli affitto di azienda deve essere intesa in senso restrittivo, come del resto evidenziato anche dalla giurisprudenza recente.
4 In terzo luogo come affermato da Cass. 26821/ 2024 in motivazione , deve valorizzarsi la natura autonoma del contratto di fideiussione, che ha la specifica funzione di «garanzia», benché accessorio al contratto il cui adempimento garantisce
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L'appellante reitera l'istanza di chiamata in causa di e dell'ex direttore di Parte_2 filiale L'istanza deve essere respinta poiché non si tratta di ipotesi di litisconsorzio Parte_1 necessario e, a prescindere dall'ammissibilità in appello di detta chiamata comunque sarebbe un eccessivo aggravio per la durata del processo.
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Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza affermando che, riguardo alla dedotta inesistenza delle fideiussioni e a fronte delle compiute argomentazioni a sostegno dell'opposizione il Tribunale si sarebbe limitato a rendere una sentenza “carente e immotivata sull'evidenziate circostanze da cui trarre la consapevolezza di che le CP_1 fideiussioni in questione erano inesistenti”.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha respinto con motivazione analitica tutte le argomentazioni difensive poste a supporto della dedotta inesistenza affermando testualmente :
“In primo luogo, parte opponente ha affermato l'inesistenza dei due contratti di garanzia, non rinvenibili nel fascicolo interno relativo alla posizione della debitrice principale _2
, come sarebbe desumibile dall'assenza di un numero identificativo nell'intestazione
[...] dei contratti e dall'asserita non conformità agli standard di rilascio delle garanzie all'epoca vigenti, vista la mera trascrizione, nei contratti sottoscritti dal direttore di filiale CP_2 del testo predisposto dalla debitrice e dalla beneficiaria Tali Parte_2 CP_1 argomentazioni non sono tuttavia idonee a ritenere inesistenti i contratti di garanzia. Mentre l'inesistenza del contratto, figura dibattuta in dottrina e giurisprudenza, può essere ravvisata soltanto nel caso di assoluta mancanza dei requisiti minimi del negozio, relegandolo all'irrilevanza giuridica in ragione della sua totale abnormità, il numero di pratica del contratto non costituisce in alcun modo elemento di validità del contratto medesimo. Né rileva a tal fine la modalità in cui si è svolta la fase di formazione del contratto, oltre a doversi considerare che la nulla ha provato in merito alle affermate procedure da CP_4 seguire circa la determinazione del contenuto dei contratti di garanzia: non soccorre in tal senso neppure la disciplina interna (doc. 1 memoria 183 n. 1 di parte attrice), essendo
5 questa relativa ai “poteri delegati” e, con particolare riferimento alle fideiussioni/garanzie, ai titolari del potere di firma per il rilascio delle stesse”.
Ebbene, a fronte del ragionamento coerente, logico e idoneo a supportare il rigetto della domanda sotto il profilo dell'inesistenza delle fideiussioni, l'appellante nulla ha dedotto limitandosi a ripetere le argomentazioni di primo grado già disattese, si ribadisce, con idonea motivazione.
Terzo motivo di appello.
Si sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel respingere le eccezioni di nullità delle fideiussioni.
Anche in questo caso peraltro l'appellante si limita a reiterare, in modo pressochè pedissequo, le argomentazioni di primo grado senza attaccare il procedimento logico e ricostruttivo della fattispecie concreta nonché di applicazione delle norme regolanti le nullità dei contratti e nello specifico della fideiussione effettuata dal Tribunale che ha affermato :
“Sotto altro profilo, la opponente ha eccepito la nullità dei contratti di garanzia per CP_4 violazione dell'art. 1341 cc, per l'assenza di un corrispettivo pattuito a proprio favore, per la carenza di poteri di firma singola in capo al direttore della filiale che li ha sottoscritti e per la mancanza di sottoscrizione della società garantita e odierna opposta. Quanto alla violazione dell'art. 1341 cc, in particolare, parte opponente ha lamentato che il testo dei contratti de quibus costituisce una pedissequa riproduzione degli schemi di fideiussione allegati al contratto di affitto d'azienda stipulato in data 01 luglio 2009 tra la debitrice principale e la società garantita (in particolare, allegati E/6 e G/7 al Parte_2 CP_1 contratto prodotto sub doc. 1, comparsa costituzione). Da ciò si desumerebbe la mera adesione della a un contenuto contrattuale imposto ab externo, con conseguente CP_4 necessità di specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie in esso contenute. Al netto del rilievo che parte opponente non ha in alcun modo individuato quali tra le clausole contrattuali ritiene vessatorie, quasi a voler sostenere la vessatorietà dell'intero contratto, va osservato che, per costante elaborazione giurisprudenziale, la mera predisposizione, da parte di uno dei contraenti, del contenuto contrattuale è del tutto insufficiente a giustificare l'automatica applicazione della tutela apprestata dagli artt. 1341 e 1342 cc, poiché tale disciplina può operare soltanto laddove risulti, altresì, che il regolamento negoziale sia stato redatto per disciplinare una serie indefinita di rapporti, sicché il contraente diverso dal predisponente non abbia avuto alcuna possibilità di incidere sul contenuto del contratto al momento della sottoscrizione, potendo egli soltanto scegliere se stipulare o meno (cfr. Cass., ord. 17.07.2013, n. 17073). Più nel dettaglio, è principio consolidato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 1341 c.c., non è sufficiente che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza e senza poter concorrere alla sua formazione, ma è necessario che lo schema sia predisposto per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionato da un contraente che esplichi attività 6 contrattuale verso una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminato nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Di converso, non necessitano di specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo e specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto (così ex multis Cass., ord. 28.09.2020, n. 20461; 19.03.2018, n. 6753; 15.02.2002, n. 2208). Nel caso di specie, non risulta che i contratti di garanzia siano stati predisposti da e per regolare una serie indefinita di rapporti nei CP_1 Parte_2 confronti di una pluralità indifferenziata di potenziali contraenti. Infatti, i modelli di
“fideiussione”, su cui sono basate le garanzie in contestazione, risultano allegati allo specifico contratto di affitto d'azienda intercorso tra la debitrice e la garantita e recano in sé l'espressa menzione della parte debitrice ) e della parte garantita , nonché delle Parte_2 CP_1 previsioni contrattuali al cui inadempimento è funzionale la garanzia (rispettivamente, artt. 7 e 10 del contratto di affitto) e dell'importo massimo garantito (rispettivamente, Euro 192.000 e 48.000). Per tutte tali considerazioni, deve ritenersi inapplicabile la disciplina della vessatorietà di cui all'art. 1341 cc, invocato da parte opponente, non trattandosi di uno schema generale di contratto applicabile a una serie indefinita di negoziazioni. Né a maggior ragione potrebbe essere invocata la vessatorietà di cui all'art. 33 e ss. cod. cons., richiamato nell'atto di citazione, in quanto certamente difetta in capo soggetto che esercita Parte_1 professionalmente l'attività bancaria, la qualità di c re necessaria ai fini dell'applicazione del regime di tutela di cui al Codice del consumo. Ne discende l'infondatezza del motivo di opposizione in esame. Parimenti infondati risultano i rilievi di parte opponente, secondo cui la nullità delle garanzie emergerebbe dal difetto di corrispettivo a favore della e dall'assenza della sottoscrizione della società beneficiaria della garanzia. Al riguardo, CP_4 vale osservare che l'obbligazione di garanzia può essere validamente assunta anche mediante atto unilaterale. Ad avviso della S.C., infatti, nel nostro ordinamento sono validi, in quanto diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela, gli atti con i quali un soggetto si obbliga espressamente, con unilaterale ed autonoma assunzione di garanzia, ad eseguire la prestazione oggetto della garanzia senza poter opporre alcuna eccezione relativa alla validità, all'efficacia ed alle vicende del negozio sottostante (cfr. Cass., 20 dicembre 1995, n. 12979). In tal caso, dunque, si deve ritenere concluso un contratto con obbligazioni a carico di una sola parte, il cui perfezionamento non richiede una dichiarazione espressa di accettazione del creditore, essendo sufficiente che questi, a norma dell'art. 1333, comma secondo, c.c., non rifiuti la proposta entro il termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, reputandosi in tal caso che l'accettazione sia stata implicitamente resa. Né rileva, nei rapporti tra la garante e la beneficiaria della garanzia, la allegata assenza di CP_4 corrispettivo p ottoscrizione dei contratti: profilo che semmai attiene al diverso rapporto tra la e la debitrice principale. Ancora, è infondato il motivo di opposizione CP_4 secondo cui i contratti autonomi di garanzia sarebbero nulli in quanto il quadro CP_2 direttivo a capo della filiale e materiale sottoscrittore dei contratti autonomi di Parte_1 garanzia, non avrebbe avut di firmarli singolarmente. Al riguardo, con la prima memoria ex art. 183, comma sesto, cpc, parte opponente ha integrato le proprie difese deducendo che, ai sensi della disciplina interna alla Banca in materia di poteri delegati, vigente all'epoca del rilascio delle garanzie per cui è causa (doc. 1 allegato alla memoria), i quadri direttivi, come i non avevano potere di firma singola ai fini del rilascio di CP_2 fideiussioni, occorrendo altresì una seconda firma (c.d. firma abbinata). Sul punto, occorre premettere che l'attività bancaria rientra tra le categorie di attività commerciali di cui all'art. 2195 c.c.; dal che discende l'applicabilità del regime di rappresentanza dell'imprenditore
7 commerciale di cui agli artt. 2203 e ss. c.c.. Pertanto, è a tale regime che occorre far riferimento nella fattispecie in esame. In linea generale, l'imprenditore nello svolgimento della propria attività può avvalersi della collaborazione di altri soggetti, i quali fanno parte dell'organizzazione aziendale per effetto di un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione. Tali soggetti hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, che sono destinati a concludere per conto dell'imprenditore. In altri termini, quando l'imprenditore si avvale per la propria attività di un apparato organizzato di mezzi e di personale, l'ausiliare cui sia affidata, per la posizione assegnatagli nell'ambito dell'impresa, la conclusione di affari per l'imprenditore stesso, con implicita contemplatio domini, impegna la responsabilità dell'impresa per gli atti che rientrino nell'esercizio delle sue funzioni. Pertanto, il terzo contraente, indipendentemente dall'effettivo conferimento della rappresentanza, può ritenere concluso nel nome e nell'interesse del titolare dell'impresa il contratto stipulato dall'ausiliare nell'esercizio delle mansioni affidategli. (Cass., 13 giugno 2014, n. 13539). Segnatamente, la S.C. ha a più riprese attribuito la qualifica di institore a colui che dirige una filiale o succursale della banca (Cass., 05 agosto 2016, n. 16532; 19 aprile 2011, n. 8976; 25 luglio 2008, n. 20425; 18 febbraio 2000, n. 1819; 24 settembre 1996, n. 8409; 16 aprile 1996, n. 3319). E l'institore acquista automaticamente i poteri previsti dalla legge in virtù della sua preposizione, da parte dell'imprenditore, all'esercizio dell'impresa commerciale, sia pure presso una sede secondaria dell'impresa, in deroga alla disciplina generale in tema di rappresentanza, senza la necessità del conferimento di alcuna procura o comunque dell'utilizzo di forme solenni (Cass., 27 febbraio 2003, n. 3022; 13 settembre 1997, n. 9131). Fa eccezione la sola ipotesi in cui i poteri del preposto incontrino limitazioni discendenti dalla procura, a patto che questa sia stata iscritta nel registro delle imprese. In difetto di iscrizione, di converso, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, salva la prova che questi le conoscessero al tempo della conclusione dell'affare (art. 2206, comma secondo, c.c.). Nel presente giudizio, la opponente ha prodotto in atti la già citata normativa interna in materia di poteri CP_4 delegati vigente all'epoca del rilascio delle garanzie, che prevedeva la necessità di firma abbinata per i contratti di valore pari a quelli in esame. Tuttavia, non v'è prova che tale disciplina sia stata portata a conoscenza dei terzi mediante iscrizione nel registro delle imprese e, perciò, la stessa non è opponibile all'odierna creditrice opposta, né che la beneficiaria delle garanzie per cui è causa (odierna opposta) fosse a conoscenza di tali limitazioni all'epoca della sottoscrizione. Ne discende che l'attività di rilascio di garanzie svolta dal direttore della filiale, è direttamente imputabile alla Banca. In ogni CP_2 caso, può affermarsi l'affidamento dell'odierna opposta nella condotta della Banca. Difatti, la nota del 03 novembre 2014 (doc. 10, opposizione), con cui ha chiesto CP_1 delucidazioni alla Banca in merito “alla esistenza e quindi all'aute lle garanzie autonome per cui è causa, ben può essere interpretata come una manifestazione della volontà della società beneficiaria di accertarsi che l la tenesse indenne dall'eventuale CP_4 inadempimento delle obbligazioni contenute nel contratto di affitto d'azienda. Tale documento non appare, quindi, sintomatico della malafede dell'odierna opposta, come sostiene l opponente. Del resto, non si vede quale interesse avrebbe la beneficiaria CP_4 delle garanzie al rilascio di contratti invalidi o inesistenti, tali da lasciarla esposta al rischio dell'inadempimento. Di poi, è privo di pregio quanto dedotto con la seconda memoria ex art. 183 da parte opponente, secondo cui l'affidamento di parte opposta in merito alla validità dei contratti sarebbe venuto meno quantomeno a decorrere dal 15 giugno 2016, data di una ulteriore missiva (doc. 3) con cui la aveva rappresentato a che CP_4 CP_1 le fideiussioni medesime erano state rilasciate in assenza di autorizzazione della e CP_4
8 avevano formato oggetto di denuncia presso la Procura della Repubblica di OM. Una simile dichiarazione, pur dando atto di un'irregolarità dal punto di vista interno all è tardiva CP_4 e dunque inidonea a sciogliere unilateralmente la dall'obbligazione di garanzia CP_4
(peraltro, ai sensi dell'art. 2 delle fideiussioni in questi ha rinunciato alla facoltà CP_4 di recedere dal contratto durante il periodo di efficacia delle garanzie). Da ultimo, parte opponente ha dedotto che a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo, non CP_1 avrebbe fornito la prova del quantum dell'inadempimento della debitrice principale
, difettando pertanto la certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, e che Parte_2 tale prova dovrebbe emergere nel giudizio di opposizione. A tal riguardo, occorre considerare che, come osservato in precedenza, i contratti per cui è causa sono qualificabili come garanzia autonoma. Di conseguenza, in deroga all'art. 1945 cc, il garante non è legittimato ad opporre al creditore beneficiario le eccezioni che spettano al debitore principale relative alla validità o alla esigibilità dell'obbligazione principale, fatta salva l'exceptio doli generalis (che è anche l'unica eccezione che lo stesso debitore principale può far valere nei confronti del garante autonomo che agisce contro di lui in via di regresso dopo aver pagato il creditore che ha escusso fraudolentemente la garanzia). Ad avviso della S.C., il garante – assumendo l'impegno di pagare una determinata somma di denaro in favore del beneficiario della garanzia per il solo fatto che tale soggetto ne faccia richiesta, allegando l'inadempimento dell'obbligazione principale – rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite dell'escussione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre l'exceptio doli, e della nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il contratto autonomo di garanzia ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (Cass. 14.12.2007, n. 26262). Secondo il costante orientamento dei Giudici di legittimità, “la exceptio doli generalis seu praesentis ha ad oggetto la condotta abusiva o fraudolenta dell'attore, che ricorre quando questi, nell'avvalersi di un diritto di cui chiede tutela giudiziale, tace, nella prospettazione della fattispecie controversa, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto fatto valere ed aventi forza modificativa o estintiva dello stesso, ovvero esercita tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o, ancora, contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui. Ne consegue che, in materia di contratto autonomo di garanzia, non possono essere addotte a fondamento della exceptio doli circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile nel rapporto principale dal debitore garantito al creditore e beneficiario della garanzia, in quanto elemento fondamentale di tale rapporto è la inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale” (Cass., n. 15216 del 12/09/2012; conformi, Cass., n. 16213 del 31/07/2015; Cass., n. 16345 del 21/06/2018; in precedenza, v. Cass., n. 3552 del 1998; Cass., n.4661 del 2007; Cass., n. 6896 del 2009; Cass., n. 30744 del 2011 Cass., n. 65 del 2012; Cass., n. 7320 del 2012). In particolare, “poiché al garante [autonomo] non è consentito opporre al creditore eccezioni che traggano origine dal rapporto principale, salvo l'exceptio doli, formulabile nel caso in cui la richiesta di pagamento risulti prima facie abusiva o fraudolenta, deve altresì escludersi, se la richiesta nei confronti del garante sia fondata sull'inadempimento dell'obbligazione principale, l'onere del creditore di allegare e provare le specifiche inadempienze del debitore principale;
è invece il garante che per escludere la propria responsabilità deve fornire la prova certa ed incontestata dell'esatto adempimento da parte del garantito” (Cass., 21.04.1999, n. 3964; conformi 18.03.2003, n. 3989 e 12.12.2008, n. 29215). Sicché, affinché ricorrano i presupposti dell'escussione fraudolenta
9 della garanzia che legittima l'exceptio doli “non è sufficiente che sussistano meri dubbi da parte del garante sull'inadempimento e quindi sul diritto di credito del beneficiario della garanzia, ma è necessario che sia liquida la prova che l'inadempimento non sussiste o che il beneficiario abbia richiesto al garante il pagamento della garanzia per un credito che evidentemente non è ricompreso nel suo oggetto, in quanto non è tra quelli per cui la banca ha reso la garanzia” (Trib. Milano, 25.02.2008). In altri termini, l'exceptio doli, benché informata all'ossequio dei canoni di buona fede contrattuale ex artt. 1175 e 1375 c.c., non può, onde non tradire ed inficiare la certezza dell'operazione economica sottesa, utilizzarsi in modo indiscriminato, ma è legittimamente opposta solo in quanto sussistano prove sicure della malafede del beneficiario (cfr., in motivazione, Cass., n. 15216 del 2012): esclusivamente, cioè, in caso di prove liquide ed incontrovertibili dell'abuso e/o della frode che, pertanto, attestino in modo irrecusabile l'inesistenza o l'estinzione del diritto garantito. Una prova siffatta deve, dunque, tradursi in una palese manifestazione che renda agevolmente percepibile l'esistenza della frode e/o dell'abuso, che, non potendo essere presunti o fumosi, necessitano, di contro, di una allegazione documentale. Spetta, pertanto, al garante che voglia dimostrare la natura fraudolenta od abusiva della richiesta di escussione della garanzia, la dimostrazione dell'esatto adempimento del debitore. Nel caso di specie non ha neppure allegato l'avvenuto pagamento dei canoni dell'affitto di Parte_1 azienda, né l'esecuzione delle prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni concessi in affitto, da parte della debitrice principale.”
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In sede di note conclusive l'appellante sostiene che, avendo provveduto nel corso del giudizio di primo grado a pagare la somma ingiunta, sarebbe divenuta legittimata a eccepire l'inesistenza dell'inadempimento posto a base dell'escussione; il Tribunale avrebbe errato quindi nel respingere detta eccezione qualificando la fattispecie come contratto autonomo di garanzia.
Osserva il Collegio come la deduzione sia tardiva in quanto ben avrebbe potuto essere effettuata nella prima difesa successiva alla data del pagamento ( sei agosto 2019 quando ancora il processo in Tribunale era nella fase di pendenza del termine per le memorie ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. ) mentre è stata del tutto omessa in primo grado;
non solo, la deduzione esula anche dalle difese contenute nell'atto introduttivo dell'appello dove viene riproposta l'affermazione dell'assenza di prova solo con riferimento agli obblighi di manutenzione e senza spiegare peraltro perché il Tribunale avrebbe errato su tale ultimo aspetto.
Si rileva ad abundantiam come comunque anche in questo caso non sia stata attaccata l'argomentazione del Giudice di prime cure che, come sopra riportato, ha affermato che
10 non aveva finanche allegato il pagamento dei canoni e l'esecuzione della Parte_1 manutenzione ordinaria e straordinaria da parte di come invece sarebbe Parte_2 stato suo onere per ottenere la restituzione di quanto pagato sulla base dei principi vigenti in materia di ripetizione di indebito.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con valori prossimi ai minimi per la ridotta complessità delle questioni trattate senza fase istruttoria in quanto non tenuta
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna a pagare a le spese del presente grado liquidate in Parte_1 Controparte_1 complessivi € 5.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
11 l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
OM, ventisei maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci ED ET UN de Courtelary
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