Sentenza 27 marzo 1985
Massime • 1
Ai fini dell'accertamento della qualifica spettante al lavoratore il giudice ha l'Obbligo di attenersi ai requisiti d'inquadramento stabiliti dalla disciplina collettiva, senza possibilità di ricorrere a criteri diversi per verificare l'esattezza della qualifica attribuita, con la conseguenza che, nel procedimento logico-giuridico diretto alla Determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè: dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte; dall'individuazione delle categorie qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo applicabile nella specie ed alle singole nomenclature; dal rapporto, infine, tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. (nella specie, l'impugnata sentenza-cassata dalla S.C. - aveva ritenuto l'inidoneità delle declaratorie del C.C.n.L. 1 giugno 1073, per l'industria metalmeccanica a partecipazione statale, ad individuare la categoria di appartenenza dei collaudatori su pista e su rulli, e riconosciuto a lavoratori con tali mansioni la quinta, anziché la quarta categoria operaia). ( V 1936/80, mass n 405558).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/1985, n. 2170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2170 |
| Data del deposito : | 27 marzo 1985 |
Testo completo
Ai fini dell'accertamento della qualifica spettante al lavoratore il giudice ha l'Obbligo di attenersi ai requisiti d'inquadramento stabiliti dalla disciplina collettiva, senza possibilità di ricorrere a criteri diversi per verificare l'esattezza della qualifica attribuita, con la conseguenza che, nel procedimento logico-giuridico diretto alla Determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè: dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte;
dall'individuazione delle categorie qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo applicabile nella specie ed alle singole nomenclature;
dal rapporto, infine, tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. (nella specie, l'impugnata sentenza-cassata dalla S.C. - aveva ritenuto l'inidoneità delle declaratorie del C.C.n.L. 1 giugno 1073, per l'industria metalmeccanica a partecipazione statale, ad individuare la categoria di appartenenza dei collaudatori su pista e su rulli, e riconosciuto a lavoratori con tali mansioni la quinta, anziché la quarta categoria operaia). ( V 1936/80, mass n 405558).*