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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 30/01/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo n. 3537/2021 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa in Parte_1 C.F._1 giudizio dall'Avv. Gregorio Tino (C.F. , giusta procura rilasciata C.F._2 in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-ATTRICE/OPPONENTE-
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso in PA C.F._3 giudizio dall'Avv. Luciano La Valle (C.F. ), giusta procura rilasciata C.F._4 in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n. 764/2021 (R.G. n. 2508/2021);
-CONVENUTO/OPPOSTO-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 764/2021, emesso in data 20/07/2021 dal
Tribunale di Catanzaro (R.G. n. 2508/2021).
Conclusioni delle parti: all'udienza del 19/09/2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 764/2021, emesso in data 20/07/2021 dal Tribunale di
Catanzaro nel procedimento monitorio avente R.G. n. 2508/2021, con il quale le è stato 1 ingiunto il pagamento in favore dell'arch. della somma di € 6.680.00, PA oltre interessi legali e spese e competenze della procedura monitoria, liquidate in complessivi € 685,50, di cui € 540,00 per compensi professionale ed € 145,50 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
, a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, ha premesso quanto PA di seguito:
- di aver stipulato, in data 28/06/2016, unitamente all'arch. con Persona_1 Parte_1
un contratto di incarico professionale per l'espletamento delle pratiche per la
[...] messa a norma del locale denominato “Sophia”, ubicato nel comune di Soverato (CZ);
-che le prestazioni oggetto del contratto prevedevano la progettazione relativa alle opere strutturali esistenti, la richiesta di autorizzazione urbanistica, la richiesta di parere paesaggistico nonché l'istanza relativa all'art. 55 Codice della Navigazione e sono state espletate nei tempi concordati;
-che il corrispettivo per l'attività tecnica dei due professionisti veniva stabilita in complessivi € 12.500,00 oltre accessori ed IVA, suddivisa pro quota al 50% sulla base dell'accordo fra i suddetti professionisti;
- di aver ricevuto, a distanza di un notevole lasso di tempo dall'espletamento dell'incarico, dalla committente soltanto un anticipo pari ad € 1.250,00 su una somma complessiva pari ad € 7.930,00 (corrispondente alla metà della parcella concordata e pertanto spettante pro quota al ricorrente);
- di essere, dunque, ancora creditore nei confronti della committente Parte_1 della somma di €. 6.680,00 per l'attività professionale svolta e, nonostante la diffida al pagamento del 15/02/2021, la suddetta somma di denaro non è stata mai corrisposta.
Pertanto, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, l'arch. ha PA chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Catanzaro in data 20/07/2021, il decreto ingiuntivo n. 764/2021, oggetto di opposizione nel presente giudizio.
ha proposta tempestiva opposizione, chiedendo al Tribunale di Parte_1
Catanzaro di: “1) In via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione della pretesa creditoria fatta vale da parte ricorrente mediante la procedura monitoria, con ogni successiva statuizione in riferimento alla revoca e nullità del decreto ingiuntivo opposto.; 2) In subordine, ribadendo sempre per il caso, molto improbabile, in cui la precedente eccezione preliminare non abbia colto nel segno ma senza che quanto
2 segue valga ammissione alcuna, interruzione della prescrizione, inversione dell'onere della prova ed in particolare neppure ammissione del debito: 3) Revocare e dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto, per incertezza ed inesigibilità del credito Iva ed e per avvenuto pagamento CP_2 delle prestazioni contrattuali;
4) Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art.
93.c.p.c. in favore del procuratore antistatario”.
L'opposizione è fondata sui seguenti motivi: 1) l'intervenuta prescrizione presuntiva del credito ai sensi dell'art. 2956 c.c.; 2) l'inesigibilità della quota per i.v.a. e inarcassa;
3)
l'avvenuto pagamento delle prestazioni professionali, così come riportate nel contratto stipulato tra le parti.
Si è costituito il quale ha contestato quanto ex adverso dedotto ed PA eccepito, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante produzione documentale nonché prova per testi.
Espletata l'attività istruttoria, all'udienza del 19/09/2024 la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante deposito di note scritte, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di intervenuta prescrizione presuntiva triennale del credito, ai sensi dell'art. 2956 c.c., sollevata dall'opponente.
Al riguardo parte opponente, nel proprio atto di citazione in opposizione, ha dedotto che:
“Il contratto posto a base del decreto ingiuntivo opposto è datato 28/06/2016 e si è concluso con
"l'espletamento delle pratiche di messa a norma del locale “Sophia" per mezzo dei quali
[...]
ha ottenuto il rilascio, da parte del Comune di Soverato, del "Permesso a Costruire" datato Parte_1
31/05/2017, ultima attività eseguita che, pertanto, segna l'inizio della decorrenza del termine prescrizionale”.
Si ritiene, quindi, la data di partenza del termine il 31/05/2017, data oltre la quale nessuna attività può essere stata svolta essendo stato raggiunto l'oggetto dell'incarico.
3 Ebbene, a termine del vigente art. 2956 c.c. “si prescrive in tre anni il diritto … dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative.” La prescrizione, pertanto, si è verificata certamente in data 30 maggio 2020. Il ricorso per l'ingiunzione porta, infatti, la data del 5 luglio 2021, emesso il 20 luglio successivo e notificato il 31 luglio 2021; quindi molto oltre i termini prescrizionali di tre anni” (v. pag.
2-3 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Tale eccezione è infondata, poiché sul punto è intervenuta la giurisprudenza della
Cassazione, la quale ha statuito che “L'art. 2956 c.c., n. 2, infatti, nel prevedere che si prescrive in tre anni il diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative, non esclude affatto, la prescrizione per il caso in cui la prestazione resa dal professionista sia, come per lo più è, complessa e continuativa.
Quanto al resto, le prescrizioni presuntive trovano, in effetti, fondamento e ragione solo in quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazioni né rilascio di quietanza scritta, e, pertanto, non operano quando il credito, del quale si chiede il pagamento, deriva da contratto stipulato in forma scritta, per cui 'la presunzione di pagamento derivante dalle prescrizioni di cui agli artt. 2954, 2955 e 2956 c.c. va applicata limitatamente a quei rapporti tipici della vita quotidiana che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione e senza rilascio di quietanza scritta;
e questa Corte (v. Cass. n. 10379/2018) ha ripetutamente precisato che la prescrizione presuntiva non opera quando il diritto, di cui si chiede il pagamento, scaturisce da un contratto stipulato per iscritto, per il quale il termine prescrizionale è decennale (cfr. in senso conforme Cass. n. 820/2006; Cass. n. 11145/2012; Cass. n.
9930/2014; Cass. n. 36639/2021; Cass. n. 789/2022).
Ciò premesso, nel caso in esame la richiesta di pagamento del corrispettivo per la prestazione professionale svolta da parte dell'arch. trova la sua fonte PA negli artt. 7 e 8 del contratto scritto stipulato tra il suddetto professionista e Parte_1
in data 28/06/2016 in Soverato, nei quali sono indicati la determinazione e la
[...] modalità di corresponsione del pagamento dovuto in favore del professionista (v. artt.
7-8 del contratto per il conferimento di incarico professionale, doc. n. 2 fasc. parte opponente).
Pertanto, la fattispecie in esame non può rientrare tra quelle ipotesi in cui opera la presunzione presuntiva triennale ex art. 2956 c.c., dovendosi invece applicare, sulla scorta della giurisprudenza sopra richiamata, la prescrizione decennale ordinaria del diritto fatto
4 valere in giudizio da parte dell'odierna opposta, in presenza di un contratto scritto avente efficacia vincolante tra le parti, il cui termine non è ancora decorso.
Passando al merito della presente controversia, si premette che in tema di onere della prova, il giudizio di cognizione apertosi in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss.
c.p.c. è governato dalle ordinarie regole di cui all'art. 2697 c.c. e che, pertanto, anche in questo procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito, mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto azionato in sede monitoria.
Al riguardo, si specifica che l'opponente, vale a dire il “debitore”, è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto, cioè il “creditore”, che ha azionato il procedimento per decreto ingiuntivo, è attore in senso sostanziale.
Questo significa che in sede di opposizione è pur sempre il creditore a dover provare la fondatezza nel merito della propria pretesa, in quanto è lui ad aver azionato il procedimento per ingiunzione.
L'opponente ha poi dedotto l'inesigibilità del credito, posto a base del ricorso per decreto ingiuntivo, con riferimento al riconoscimento della quota IVA e INARCASSA così come dovute per legge.
In particolare, si osserva che nel procedimento monitorio l'odierno opposto ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 764/2021 con il quale è stato ingiunto a Parte_1 il pagamento della somma di € 6.680,00 comprensivo di IVA (€ 1.430,00) e CP_2
(€ 250,00), sulla sorte capitale di € 12.500.00 (v. art. 7 contratto di incarico professionale, all. n. 2 fasc. parte opponente).
Ebbene, si osserva che nell'art. 7 del suddetto contratto, il pagamento della quota IVA e
INRCASSA come dovute per legge, era espressamente previsto e differito al momento dell'emissione delle fatture.
Nello specifico, nell'accordo sottoscritto tra le parti è stato precisato che: “Il compenso da corrispondere ai professionisti, consensualmente convenuto, ammonta ad € 12.500,00, oltre all'Iva e al contributo Inarcassa nella misura di legge al momento dell'emissione delle fatture (v. art. 7 contratto di incarico professionale, all. n. 2 fasc. parte opponente).
5 Dalla documentazione versata in atti dal non risulta l'emissione di fatture di CP_1 pagamento o di qualsiasi altro atto equipollente di natura fiscale o contabile rilasciato per l'attività professionale svolta in favore della . Pt_1
Diversamente, si osserva che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato azionato esclusivamente sulla base del contratto stipulato tra le parti, nel quale l'ammontare del corrispettivo per l'attività professionale era di importo complessivo pari a € 12.500.00 da dividere al 50% tra i due professionisti.
Dunque, non si ritengono condivisibili le argomentazioni di parte opposta secondo cui:
“Qualsiasi professionista emette fattura nel momento in cui riceve i pagamenti per le prestazioni effettuate” (v. pag. 3 comparsa di costituzione e risposta ), poiché è PA onere del creditore allegare o comunque provare l'emissione e l'esistenza della fattura di pagamento con i dovuti costi accessori ricompresi per legge, a prescindere dall'esatto adempimento o meno del debitore.
Si ritengono infondati quindi gli assunti di parte opposta secondo cui l'ammontare della parcella dei professionisti incaricati ammonterebbe ad € 15.860,00 (€.12.500,00 + IVA e
INARCASSA).
Si ritiene, di conseguenza, fondato il secondo motivo di opposizione in base al quale risulta che il compenso spettante all'arch. da contratto, è pari ad € PA
6.250,00 (12.500,00/2), somma da cui deve essere detratto l'acconto di € 1.250,00 corrisposto in anticipo dalla . Pt_1
Inoltre, si ritiene fondato anche il terzo motivo di opposizione relativo all'avvenuto pagamento delle prestazioni riportate in contratto.
In particolare, alla luce delle risultanze istruttorie è emerso come a fronte di un debito originario da contratto nei confronti dell'arch. dell'importo di € 6.250,00, CP_1
l'odierna opponente abbia già versato al suddetto professionista la somma pro quota a lui dovuta.
Al riguardo, con riferimento alle prestazioni dedotte in contratto, parte opponente ha provato che nell'espletamento della propria prestazione abbia incaricato quali suoi collaboratori, l'ing. e il dott. per svolgere parte Controparte_3 Persona_2 dell'incarico oggetto di contratto, e gli stessi abbiano ricevuto il pagamento per l'attività prestata per un importo complessivo pari ad € 5.200,00.
6 A conferma di tale circostanza, parte opponente ha allegato: 1) le quietanze dei pagamenti effettuati nei confronti dei collaboratori dell'arch. nelle persone PA dell'ing. e del dott. per un ammontare totale pari a € Controparte_3 Persona_2
5.200,00, di cui € 4.600,00 in favore dell'ing. e € 600.00 in favore del dott. CP_3 Per_2
(v. doc. n. 6 fasc. parte opponente); 2) la documentazione attestante la prestazione professionale eseguita dall'ing. come risulta da tutti gli atti che recano la sua firma, Controparte_3 nonché dagli atti a firma del dott. (v. doc. n. 5 fasc. parte opponente). Persona_2
Di contro, parte opposta ha eccepito che gli importi versati dalla parte opponente ai sopra indicati soggetti incaricati proprio dallo stesso arch. non siano opponibili a CP_1 quest'ultimo poiché egli, sempre per contratto, sarebbe l'unico referente cui dover dare conto per l'esecuzione del mandato (cfr. art. 4 comma 2 contratto di incarico professionale, all. in atti).
Orbene, tale ultima circostanza è risultata, però, smentita in sede di prova testimoniale, nella quale i testi escussi hanno invece confermato la diretta imputabilità dei pagamenti effettuati dalla ai collaboratori dell'arch. al compenso previsto Pt_1 PA nel contratto.
In particolare, la prima teste di parte attrice, ing. escussa all'udienza del Controparte_3
09/02/2023, rispondendo al capitolo di prova secondo cui: “Vero che l'Arch. CP_1 presentava alla committente l'Ing. ed incaricava direttamente quest'ultima - servendosi CP_3 eventualmente del Dott. Geologo - ad eseguire le opere di messa a norma del locale balneare Per_2 denominato Sophia ed ottenimento delle concessioni autorizzative oggetto di contratto??”, ha così precisato: “E' vero, sarà stato nel 2016 circa e non ricordo se fosse autunno o inverno, la giornata era luminosa e stavamo all'aperto”.
Ancora, sempre la stessa teste, rispondendo alla domanda secondo cui: “Vero che l'Arch. in occasione degli incontri di cui ai capitoli di prova n°1-2-3 e/o anche successivamente, CP_1 richiedeva che il pagamento delle spettanze degli effettivi prestatori d'opera Ing. e Geologo Dott. CP_3
avvenissero direttamente ai suddetti professionisti per mano dalla sig.ra ?? ha Per_2 Parte_1 così dichiarato: È vero, lo so in quanto ero presente alla conversazione”. (v. verbale d'udienza del
09/02/2023, all. in atti).
Anche il secondo teste di parte attrice, ex compagno di Testimone_1 [...]
escusso sempre alla medesima udienza, rispondendo ai capitoli di prova di cui Parte_1
7 sopra, ha così riferito: sul Capitolo sub 3: “È vero, ero presente all'incontro che si è tenuto presso il
Sophia ed eravamo oltre me l'arch. la l'ing. Non ricordo con esattezza l'anno, CP_1 Pt_1 CP_3 forse 2016 o 2017”; Sul Capitolo sub 5: “E' vero, confermo che l'arch. ha detto alla di Per_3 Pt_1 pagare direttamente all'ing. e al dott. le loro competenze, nulla so in ordine all'ammontare CP_3 Per_2 dei compensi” (v. verbale d'udienza del 09/02/2023, all. in atti).
Pertanto, alla luce delle risultanze probatorie è emerso che abbia Parte_1 interamente soddisfatto la pretesa creditoria dell'arch. e, anzi, risulta che la stessa CP_1 abbia versato la somma di € 200,00 in più rispetto al compenso previsto in contratto: a) €
1.250,00 a titolo di acconto come da contratto, circostanza pacifica e incontestata;
b) €
5.200,00 a titolo di somme corrisposte ai collaboratori di ma PA direttamente imputabili alle attività oggetto del contratto e a quest'ultimo riferibili. Quindi
l'importo di € 200,00 deve essere restituito all'opponente . Parte_1
Per tali motivi, si accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
e, conseguentemente, si revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 764/2021 emesso dal
Tribunale di Catanzaro in data 21/07/2021 (R.G. n. 2508/2021).
Si condanna, altresì, alla restituzione della somma di € 200,00 a titolo PA di somme versate in eccedenza, in favore dell'opponente . Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa, individuato in quello da € 5.2001 ad € 26.000, con dimidiazione degli importi per la non complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Accoglie l'opposizione così come proposta da nei confronti Parte_1 dell'arch. e, per l'effetto: PA
- Revoca integralmente il decreto ingiuntivo n. 764/2021 emesso in data 21/07/2021 dal Tribunale di Catanzaro (R.G. n. 2508/2021);
- Condanna l'arch. alla restituzione della somma di € 200,00 per le PA
causali di cui in motivazione, in favore di;
Parte_1
8 - Condanna l'arch. alla rifusione delle spese di lite in favore di PA
, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 oltre rimborso spese generali, Parte_1
IVA e CPA nella misura prevista dalla normativa vigente da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Gregorio Tino.
Catanzaro, lì 30/01/2025 Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
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SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo n. 3537/2021 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa in Parte_1 C.F._1 giudizio dall'Avv. Gregorio Tino (C.F. , giusta procura rilasciata C.F._2 in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-ATTRICE/OPPONENTE-
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso in PA C.F._3 giudizio dall'Avv. Luciano La Valle (C.F. ), giusta procura rilasciata C.F._4 in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n. 764/2021 (R.G. n. 2508/2021);
-CONVENUTO/OPPOSTO-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 764/2021, emesso in data 20/07/2021 dal
Tribunale di Catanzaro (R.G. n. 2508/2021).
Conclusioni delle parti: all'udienza del 19/09/2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 764/2021, emesso in data 20/07/2021 dal Tribunale di
Catanzaro nel procedimento monitorio avente R.G. n. 2508/2021, con il quale le è stato 1 ingiunto il pagamento in favore dell'arch. della somma di € 6.680.00, PA oltre interessi legali e spese e competenze della procedura monitoria, liquidate in complessivi € 685,50, di cui € 540,00 per compensi professionale ed € 145,50 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
, a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, ha premesso quanto PA di seguito:
- di aver stipulato, in data 28/06/2016, unitamente all'arch. con Persona_1 Parte_1
un contratto di incarico professionale per l'espletamento delle pratiche per la
[...] messa a norma del locale denominato “Sophia”, ubicato nel comune di Soverato (CZ);
-che le prestazioni oggetto del contratto prevedevano la progettazione relativa alle opere strutturali esistenti, la richiesta di autorizzazione urbanistica, la richiesta di parere paesaggistico nonché l'istanza relativa all'art. 55 Codice della Navigazione e sono state espletate nei tempi concordati;
-che il corrispettivo per l'attività tecnica dei due professionisti veniva stabilita in complessivi € 12.500,00 oltre accessori ed IVA, suddivisa pro quota al 50% sulla base dell'accordo fra i suddetti professionisti;
- di aver ricevuto, a distanza di un notevole lasso di tempo dall'espletamento dell'incarico, dalla committente soltanto un anticipo pari ad € 1.250,00 su una somma complessiva pari ad € 7.930,00 (corrispondente alla metà della parcella concordata e pertanto spettante pro quota al ricorrente);
- di essere, dunque, ancora creditore nei confronti della committente Parte_1 della somma di €. 6.680,00 per l'attività professionale svolta e, nonostante la diffida al pagamento del 15/02/2021, la suddetta somma di denaro non è stata mai corrisposta.
Pertanto, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, l'arch. ha PA chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Catanzaro in data 20/07/2021, il decreto ingiuntivo n. 764/2021, oggetto di opposizione nel presente giudizio.
ha proposta tempestiva opposizione, chiedendo al Tribunale di Parte_1
Catanzaro di: “1) In via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione della pretesa creditoria fatta vale da parte ricorrente mediante la procedura monitoria, con ogni successiva statuizione in riferimento alla revoca e nullità del decreto ingiuntivo opposto.; 2) In subordine, ribadendo sempre per il caso, molto improbabile, in cui la precedente eccezione preliminare non abbia colto nel segno ma senza che quanto
2 segue valga ammissione alcuna, interruzione della prescrizione, inversione dell'onere della prova ed in particolare neppure ammissione del debito: 3) Revocare e dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto, per incertezza ed inesigibilità del credito Iva ed e per avvenuto pagamento CP_2 delle prestazioni contrattuali;
4) Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art.
93.c.p.c. in favore del procuratore antistatario”.
L'opposizione è fondata sui seguenti motivi: 1) l'intervenuta prescrizione presuntiva del credito ai sensi dell'art. 2956 c.c.; 2) l'inesigibilità della quota per i.v.a. e inarcassa;
3)
l'avvenuto pagamento delle prestazioni professionali, così come riportate nel contratto stipulato tra le parti.
Si è costituito il quale ha contestato quanto ex adverso dedotto ed PA eccepito, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante produzione documentale nonché prova per testi.
Espletata l'attività istruttoria, all'udienza del 19/09/2024 la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante deposito di note scritte, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di intervenuta prescrizione presuntiva triennale del credito, ai sensi dell'art. 2956 c.c., sollevata dall'opponente.
Al riguardo parte opponente, nel proprio atto di citazione in opposizione, ha dedotto che:
“Il contratto posto a base del decreto ingiuntivo opposto è datato 28/06/2016 e si è concluso con
"l'espletamento delle pratiche di messa a norma del locale “Sophia" per mezzo dei quali
[...]
ha ottenuto il rilascio, da parte del Comune di Soverato, del "Permesso a Costruire" datato Parte_1
31/05/2017, ultima attività eseguita che, pertanto, segna l'inizio della decorrenza del termine prescrizionale”.
Si ritiene, quindi, la data di partenza del termine il 31/05/2017, data oltre la quale nessuna attività può essere stata svolta essendo stato raggiunto l'oggetto dell'incarico.
3 Ebbene, a termine del vigente art. 2956 c.c. “si prescrive in tre anni il diritto … dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative.” La prescrizione, pertanto, si è verificata certamente in data 30 maggio 2020. Il ricorso per l'ingiunzione porta, infatti, la data del 5 luglio 2021, emesso il 20 luglio successivo e notificato il 31 luglio 2021; quindi molto oltre i termini prescrizionali di tre anni” (v. pag.
2-3 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Tale eccezione è infondata, poiché sul punto è intervenuta la giurisprudenza della
Cassazione, la quale ha statuito che “L'art. 2956 c.c., n. 2, infatti, nel prevedere che si prescrive in tre anni il diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative, non esclude affatto, la prescrizione per il caso in cui la prestazione resa dal professionista sia, come per lo più è, complessa e continuativa.
Quanto al resto, le prescrizioni presuntive trovano, in effetti, fondamento e ragione solo in quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazioni né rilascio di quietanza scritta, e, pertanto, non operano quando il credito, del quale si chiede il pagamento, deriva da contratto stipulato in forma scritta, per cui 'la presunzione di pagamento derivante dalle prescrizioni di cui agli artt. 2954, 2955 e 2956 c.c. va applicata limitatamente a quei rapporti tipici della vita quotidiana che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione e senza rilascio di quietanza scritta;
e questa Corte (v. Cass. n. 10379/2018) ha ripetutamente precisato che la prescrizione presuntiva non opera quando il diritto, di cui si chiede il pagamento, scaturisce da un contratto stipulato per iscritto, per il quale il termine prescrizionale è decennale (cfr. in senso conforme Cass. n. 820/2006; Cass. n. 11145/2012; Cass. n.
9930/2014; Cass. n. 36639/2021; Cass. n. 789/2022).
Ciò premesso, nel caso in esame la richiesta di pagamento del corrispettivo per la prestazione professionale svolta da parte dell'arch. trova la sua fonte PA negli artt. 7 e 8 del contratto scritto stipulato tra il suddetto professionista e Parte_1
in data 28/06/2016 in Soverato, nei quali sono indicati la determinazione e la
[...] modalità di corresponsione del pagamento dovuto in favore del professionista (v. artt.
7-8 del contratto per il conferimento di incarico professionale, doc. n. 2 fasc. parte opponente).
Pertanto, la fattispecie in esame non può rientrare tra quelle ipotesi in cui opera la presunzione presuntiva triennale ex art. 2956 c.c., dovendosi invece applicare, sulla scorta della giurisprudenza sopra richiamata, la prescrizione decennale ordinaria del diritto fatto
4 valere in giudizio da parte dell'odierna opposta, in presenza di un contratto scritto avente efficacia vincolante tra le parti, il cui termine non è ancora decorso.
Passando al merito della presente controversia, si premette che in tema di onere della prova, il giudizio di cognizione apertosi in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss.
c.p.c. è governato dalle ordinarie regole di cui all'art. 2697 c.c. e che, pertanto, anche in questo procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito, mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto azionato in sede monitoria.
Al riguardo, si specifica che l'opponente, vale a dire il “debitore”, è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto, cioè il “creditore”, che ha azionato il procedimento per decreto ingiuntivo, è attore in senso sostanziale.
Questo significa che in sede di opposizione è pur sempre il creditore a dover provare la fondatezza nel merito della propria pretesa, in quanto è lui ad aver azionato il procedimento per ingiunzione.
L'opponente ha poi dedotto l'inesigibilità del credito, posto a base del ricorso per decreto ingiuntivo, con riferimento al riconoscimento della quota IVA e INARCASSA così come dovute per legge.
In particolare, si osserva che nel procedimento monitorio l'odierno opposto ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 764/2021 con il quale è stato ingiunto a Parte_1 il pagamento della somma di € 6.680,00 comprensivo di IVA (€ 1.430,00) e CP_2
(€ 250,00), sulla sorte capitale di € 12.500.00 (v. art. 7 contratto di incarico professionale, all. n. 2 fasc. parte opponente).
Ebbene, si osserva che nell'art. 7 del suddetto contratto, il pagamento della quota IVA e
INRCASSA come dovute per legge, era espressamente previsto e differito al momento dell'emissione delle fatture.
Nello specifico, nell'accordo sottoscritto tra le parti è stato precisato che: “Il compenso da corrispondere ai professionisti, consensualmente convenuto, ammonta ad € 12.500,00, oltre all'Iva e al contributo Inarcassa nella misura di legge al momento dell'emissione delle fatture (v. art. 7 contratto di incarico professionale, all. n. 2 fasc. parte opponente).
5 Dalla documentazione versata in atti dal non risulta l'emissione di fatture di CP_1 pagamento o di qualsiasi altro atto equipollente di natura fiscale o contabile rilasciato per l'attività professionale svolta in favore della . Pt_1
Diversamente, si osserva che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato azionato esclusivamente sulla base del contratto stipulato tra le parti, nel quale l'ammontare del corrispettivo per l'attività professionale era di importo complessivo pari a € 12.500.00 da dividere al 50% tra i due professionisti.
Dunque, non si ritengono condivisibili le argomentazioni di parte opposta secondo cui:
“Qualsiasi professionista emette fattura nel momento in cui riceve i pagamenti per le prestazioni effettuate” (v. pag. 3 comparsa di costituzione e risposta ), poiché è PA onere del creditore allegare o comunque provare l'emissione e l'esistenza della fattura di pagamento con i dovuti costi accessori ricompresi per legge, a prescindere dall'esatto adempimento o meno del debitore.
Si ritengono infondati quindi gli assunti di parte opposta secondo cui l'ammontare della parcella dei professionisti incaricati ammonterebbe ad € 15.860,00 (€.12.500,00 + IVA e
INARCASSA).
Si ritiene, di conseguenza, fondato il secondo motivo di opposizione in base al quale risulta che il compenso spettante all'arch. da contratto, è pari ad € PA
6.250,00 (12.500,00/2), somma da cui deve essere detratto l'acconto di € 1.250,00 corrisposto in anticipo dalla . Pt_1
Inoltre, si ritiene fondato anche il terzo motivo di opposizione relativo all'avvenuto pagamento delle prestazioni riportate in contratto.
In particolare, alla luce delle risultanze istruttorie è emerso come a fronte di un debito originario da contratto nei confronti dell'arch. dell'importo di € 6.250,00, CP_1
l'odierna opponente abbia già versato al suddetto professionista la somma pro quota a lui dovuta.
Al riguardo, con riferimento alle prestazioni dedotte in contratto, parte opponente ha provato che nell'espletamento della propria prestazione abbia incaricato quali suoi collaboratori, l'ing. e il dott. per svolgere parte Controparte_3 Persona_2 dell'incarico oggetto di contratto, e gli stessi abbiano ricevuto il pagamento per l'attività prestata per un importo complessivo pari ad € 5.200,00.
6 A conferma di tale circostanza, parte opponente ha allegato: 1) le quietanze dei pagamenti effettuati nei confronti dei collaboratori dell'arch. nelle persone PA dell'ing. e del dott. per un ammontare totale pari a € Controparte_3 Persona_2
5.200,00, di cui € 4.600,00 in favore dell'ing. e € 600.00 in favore del dott. CP_3 Per_2
(v. doc. n. 6 fasc. parte opponente); 2) la documentazione attestante la prestazione professionale eseguita dall'ing. come risulta da tutti gli atti che recano la sua firma, Controparte_3 nonché dagli atti a firma del dott. (v. doc. n. 5 fasc. parte opponente). Persona_2
Di contro, parte opposta ha eccepito che gli importi versati dalla parte opponente ai sopra indicati soggetti incaricati proprio dallo stesso arch. non siano opponibili a CP_1 quest'ultimo poiché egli, sempre per contratto, sarebbe l'unico referente cui dover dare conto per l'esecuzione del mandato (cfr. art. 4 comma 2 contratto di incarico professionale, all. in atti).
Orbene, tale ultima circostanza è risultata, però, smentita in sede di prova testimoniale, nella quale i testi escussi hanno invece confermato la diretta imputabilità dei pagamenti effettuati dalla ai collaboratori dell'arch. al compenso previsto Pt_1 PA nel contratto.
In particolare, la prima teste di parte attrice, ing. escussa all'udienza del Controparte_3
09/02/2023, rispondendo al capitolo di prova secondo cui: “Vero che l'Arch. CP_1 presentava alla committente l'Ing. ed incaricava direttamente quest'ultima - servendosi CP_3 eventualmente del Dott. Geologo - ad eseguire le opere di messa a norma del locale balneare Per_2 denominato Sophia ed ottenimento delle concessioni autorizzative oggetto di contratto??”, ha così precisato: “E' vero, sarà stato nel 2016 circa e non ricordo se fosse autunno o inverno, la giornata era luminosa e stavamo all'aperto”.
Ancora, sempre la stessa teste, rispondendo alla domanda secondo cui: “Vero che l'Arch. in occasione degli incontri di cui ai capitoli di prova n°1-2-3 e/o anche successivamente, CP_1 richiedeva che il pagamento delle spettanze degli effettivi prestatori d'opera Ing. e Geologo Dott. CP_3
avvenissero direttamente ai suddetti professionisti per mano dalla sig.ra ?? ha Per_2 Parte_1 così dichiarato: È vero, lo so in quanto ero presente alla conversazione”. (v. verbale d'udienza del
09/02/2023, all. in atti).
Anche il secondo teste di parte attrice, ex compagno di Testimone_1 [...]
escusso sempre alla medesima udienza, rispondendo ai capitoli di prova di cui Parte_1
7 sopra, ha così riferito: sul Capitolo sub 3: “È vero, ero presente all'incontro che si è tenuto presso il
Sophia ed eravamo oltre me l'arch. la l'ing. Non ricordo con esattezza l'anno, CP_1 Pt_1 CP_3 forse 2016 o 2017”; Sul Capitolo sub 5: “E' vero, confermo che l'arch. ha detto alla di Per_3 Pt_1 pagare direttamente all'ing. e al dott. le loro competenze, nulla so in ordine all'ammontare CP_3 Per_2 dei compensi” (v. verbale d'udienza del 09/02/2023, all. in atti).
Pertanto, alla luce delle risultanze probatorie è emerso che abbia Parte_1 interamente soddisfatto la pretesa creditoria dell'arch. e, anzi, risulta che la stessa CP_1 abbia versato la somma di € 200,00 in più rispetto al compenso previsto in contratto: a) €
1.250,00 a titolo di acconto come da contratto, circostanza pacifica e incontestata;
b) €
5.200,00 a titolo di somme corrisposte ai collaboratori di ma PA direttamente imputabili alle attività oggetto del contratto e a quest'ultimo riferibili. Quindi
l'importo di € 200,00 deve essere restituito all'opponente . Parte_1
Per tali motivi, si accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
e, conseguentemente, si revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 764/2021 emesso dal
Tribunale di Catanzaro in data 21/07/2021 (R.G. n. 2508/2021).
Si condanna, altresì, alla restituzione della somma di € 200,00 a titolo PA di somme versate in eccedenza, in favore dell'opponente . Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa, individuato in quello da € 5.2001 ad € 26.000, con dimidiazione degli importi per la non complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Accoglie l'opposizione così come proposta da nei confronti Parte_1 dell'arch. e, per l'effetto: PA
- Revoca integralmente il decreto ingiuntivo n. 764/2021 emesso in data 21/07/2021 dal Tribunale di Catanzaro (R.G. n. 2508/2021);
- Condanna l'arch. alla restituzione della somma di € 200,00 per le PA
causali di cui in motivazione, in favore di;
Parte_1
8 - Condanna l'arch. alla rifusione delle spese di lite in favore di PA
, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 oltre rimborso spese generali, Parte_1
IVA e CPA nella misura prevista dalla normativa vigente da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Gregorio Tino.
Catanzaro, lì 30/01/2025 Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
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