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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 11/06/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1392/2022
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Antonella Allegra Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. GAMBERINI ROMANO con domicilio eletto in VIA
GARIBALDI 3 40124 BOLOGNA appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. TURCATO CRISTINA e dall'avv. NASSETTI CARLA
( C/O AVV. TURCATO VIA DON OLINTO C.F._3 MARELLA 8 BOLOGNA;
con domicilio eletto in VIA DON OLINTO
MARELLA 8 40137 BOLOGNA appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 15.05.2020 presso il
Tribunale di Bologna chiedeva l'accertamento Parte_1
della non debenza di somme in favore di per quanto pagato Controparte_1
a seguito dell'avviso di liquidazione della Direzione Provinciale di Bologna della Agenzia delle Entrate del 9.11.12, somme chieste della in CP_1
restituzione al 50% (€ 26.463,46), oltre l'accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria effettuata per detto credito con richiesta di cancellazione.
Si costituiva , ribadendo la fondatezza della propria pretesa, Controparte_1
essendosi il indebitamente sottratto all'obbligo solidale di Pt_1
pagamento dell'imposta di registro.
Previa conversione del rito, con sentenza n. 1789/2022 del 30.06.2022, pubblicata il 5.07.2022, il Tribunale di Bologna ha rigettato le domande del con sua condanna alle spese di lite. Pt_1
2.- Avverso detta sentenza il ha proposto appello contestando, con Pt_1
un unico motivo, l'erronea interpretazione dei documenti prodotti, la carenza motivazionale del rigetto della domanda di cancellazione dell'ipoteca e la mancanza di contestazione della domanda da parte della
CP_1
pag. 2/9 L'appellante deduce in primo luogo carenza di motivazione in riferimento alla domanda volta alla dichiarazione di illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, anche in assenza di contestazioni della controparte, ribadendo che l'ipoteca è stata iscritta sulla base di un titolo caducato da anni con evidente abuso del diritto.
Censura infine la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la mancata richiesta di rimborso da parte della all'Agenzia delle Entrate non CP_1
pregiudizievole del suo diritto di regresso ex art. 1299 c.c.
Chiede, dunque, in riforma della sentenza di primo grado, disporsi la cancellazione dell'ipoteca iscritta;
dichiarare non dovute le somme richieste dalla controparte;
condannare al risarcimento dei Controparte_1
danni ai sensi dell'art. 96, co. 2, c.p.c. nonché alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.
3.- Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell' Controparte_1
appello.
A tal fine rileva la correttezza del ragionamento del primo giudice, posto che le ragioni in forza delle quali era da escludere un'ipotesi di abuso di diritto, in quanto assorbenti, avevano reso superfluo in radice l'esame della questione dell'iscrizione ipotecaria contestata, senza necessità per il
Giudice di motivare ulteriormente sul punto;
precisava di aver sempre contestato la pretesa illegittimità di tale iscrizione nel corso del primo grado e ribadiva che, avendo il Tribunale accertato il suo diritto a ricevere dal il rimborso dell'imposta di registro pro quota, essendo egli Pt_1
coobbligato in solido, il giudice aveva poi correttamente rigettato anche la domanda attorea volta alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria.
pag. 3/9 Rilevava inoltre che l'omessa richiesta di rimborso all'Agenzia delle
Entrate non era opponibile da parte appellante e che la riforma della sentenza del primo grado, in quanto evento verificatosi successivamente all'adempimento, non poteva estinguere il debito solidale.
In definitiva, rilevava che il pagamento dell'imposta effettuato era da ritenersi prestazione dovuta, utile anche per l'altro condebitore solidale, estinguendo il relativo debito anche a suo vantaggio, ragion per cui non poteva configurarsi alcuna ipotesi di abuso di diritto anche con riguardo all'iscrizione ipotecaria, essendo l'unico strumento a sua disposizione per tutelare efficacemente il suo diritto di credito stante l'incapienza del patrimonio del . Pt_1
Rilevava infine l'infondatezza dell'avversa domanda volta alla sua condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, co. 2, c.p.c., non avendo il fornito prova dell'an e del quantum del pregiudizio. Pt_1
Concludeva per il rigetto dell'appello o, in caso contrario, per l'accertamento del suo diritto a rivalersi in via di regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti del per la somma di € 26.463,46, oltre interessi come Pt_1
per legge. In subordine, chiedeva autorizzarsi il sequestro conservativo della somma di cui all'assegno circolare emesso il 4.5.2020 da ICCREA
Banca S.p.a. n. SE 4027443626-11, intestato al notaio dott. Per_1
per l'importo di € 37.500,00 e di compensare qualsiasi somma in
[...]
ipotesi dovuta al con il proprio credito. Pt_1
4.- L'appello va rigettato.
Il primo giudice ha riconosciuto la debenza dell'importo richiesto con precetto e conseguentemente la legittimità dell'iscrizione ipotecaria eseguita a fronte del mancato pagamento (“Privi di fondamento risultano
pag. 4/9 infatti entrambi i motivi di doglianza dedotti da parte ricorrente relativamente alla pretesa illegittimità della iscrizione ipotecaria oggetto di contestazione”… “Infine non pare configurarsi nel caso di specie alcuna ipotesi di abuso del diritto da parte della resistente , Controparte_1
la quale ha iscritto ipoteca giudiziale a garanzia degli importi liquidati e richiesti in pagamento dall'Agenzia delle Entrate e dalla stessa tempestivamente ed integralmente versati a titolo di imposta di registro dovuta”).
Non sussiste quindi alcun vizio di motivazione sul punto.
Peraltro, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la CP_1
aveva chiaramente contestato, fin dall'atto introduttivo, la fondatezza di tutte le domande svolte dalla controparte ed anche espressamente la domanda volta al riconoscimento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria
(“è vero che la sig.ra ha iscritto ipoteca giudiziale a garanzia degli CP_1
importi liquidati per un'imposta di registro di una sentenza che è stata riformata, ma resta fermo il fatto che l'odierna convenuta ha agito a tutela di un diritto di credito che era e che è comunque sussistente. La sig.ra ha infatti pagato un'imposta che era comunque dovuta ed in CP_1
relazione alla quale aveva diritto a rivalersi nei confronti del sig. , Pt_1
in quanto coobbligato in solido … omissis … . La stessa ha iscritto ipoteca giudiziale poiché era l'unico strumento che aveva per poter efficacemente tutelare il proprio credito nei confronti del sig. ” pag. 9 comparsa Pt_1
di risposta ex art. 702 bis, IV co. c.p.c. ).
Nessuna opposizione a precetto è stata a suo tempo proposta per contestare la legittimità del titolo.
pag. 5/9 E' sostanzialmente incontestato che, al momento del pagamento, nel 2013, lo stesso risultava dovuto sia dal sia dalla in solido (l'art. Pt_1 CP_1
37, comma primo, del citato T.U.R. sancisce espressamente che “gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato”) e la ha quindi regolarmente pagato CP_1
per entrambi, agendo legittimamente successivamente con il precetto notificato nel 2019 per il recupero della metà dell'importo, secondo le norme generali sulla responsabilità solidale che regolano il rapporto tra condebitori (a prescindere da eventuali diritti alla restituzione ex art 77
TUR di cui può beneficiare esclusivamente colui che ha pagato).
La giurisprudenza (cass. 6864/2023) ha infatti chiaramente affermato che la previsione di cui all'art. 77 d.P.R. 131/86 ( "Decadenza dell'azione del contribuente.
1. Il rimborso dell'imposta, della soprattassa, della pena pecuniaria e degli interessi di mora deve essere richiesto, a pena di decadenza, dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione”) costituisce una previsione che muove dall'individuazione nel contribuente del soggetto passivamente legittimato alla prestazione tributaria e, con ciò, nel soggetto titolato a chiedere il rimborso dell'imposta non dovuta e dei relativi accessori "in quanto adempiente all'obbligazione impositiva ed esecutore
pag. 6/9 del pagamento", aggiungendosi poi che questa conclusione "si colloca armonicamente, a ben vedere, nell'ancor più generale disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo ex art.2033 cod. civ., in ordine alla quale
è indirizzo pacifico e consolidato (v. Cass. nn.
7871/11, 13829/04, 13357/04, 2087/78 ed altre) quello per cui: 'la ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il 'solvens' ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante'".
E' stato quindi rimarcato che occorre, in proposito, tenere distinti i diversi piani (della legittimazione tributaria passiva al versamento dell'imposta liquidata - certamente gravante in via solidale sia sull'appellante sia sull'appellato - con quello della legittimazione attiva ad ottenere il rimborso, quest'ultimo invece correlato al regime dell'indebito ed all'effettivo versamento (definitorio dell'intera posizione creditoria dell'Amministrazione) dell'imposta chiesta in restituzione. (Cassazione civile sez. trib., 19/02/2024, (ud. 13/02/2024, dep. 19/02/2024), n.4302)
Peraltro, il condebitore convenuto nell'azione di regresso può eccepire i fatti estintivi, impeditivi o limitativi del debito comune, ma solo se precedenti alla data dell'adempimento e concretamente opponibili al creditore al momento dello stesso (Cassazione civile sez. III, 28/11/2019,
n.31062) e, nel caso di specie, la riforma della sentenza è avvenuta successivamente al pagamento.
pag. 7/9 Il rigetto delle domande dell'originario ricorrente non poteva peraltro portare ad una condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. e le doglianze dell'appellante sul punto appaiono infondate.
Per tutti tali motivi l'appello proposto va rigettato, con conseguente condanna dell'appellante alle spese del grado liquidate come in dispositivo per la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
costituita, avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 1789/2022 ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alle spese del grado che liquida in € 6.946,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15% come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
pag. 8/9 Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 10.6.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1392/2022
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Antonella Allegra Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. GAMBERINI ROMANO con domicilio eletto in VIA
GARIBALDI 3 40124 BOLOGNA appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. TURCATO CRISTINA e dall'avv. NASSETTI CARLA
( C/O AVV. TURCATO VIA DON OLINTO C.F._3 MARELLA 8 BOLOGNA;
con domicilio eletto in VIA DON OLINTO
MARELLA 8 40137 BOLOGNA appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 15.05.2020 presso il
Tribunale di Bologna chiedeva l'accertamento Parte_1
della non debenza di somme in favore di per quanto pagato Controparte_1
a seguito dell'avviso di liquidazione della Direzione Provinciale di Bologna della Agenzia delle Entrate del 9.11.12, somme chieste della in CP_1
restituzione al 50% (€ 26.463,46), oltre l'accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria effettuata per detto credito con richiesta di cancellazione.
Si costituiva , ribadendo la fondatezza della propria pretesa, Controparte_1
essendosi il indebitamente sottratto all'obbligo solidale di Pt_1
pagamento dell'imposta di registro.
Previa conversione del rito, con sentenza n. 1789/2022 del 30.06.2022, pubblicata il 5.07.2022, il Tribunale di Bologna ha rigettato le domande del con sua condanna alle spese di lite. Pt_1
2.- Avverso detta sentenza il ha proposto appello contestando, con Pt_1
un unico motivo, l'erronea interpretazione dei documenti prodotti, la carenza motivazionale del rigetto della domanda di cancellazione dell'ipoteca e la mancanza di contestazione della domanda da parte della
CP_1
pag. 2/9 L'appellante deduce in primo luogo carenza di motivazione in riferimento alla domanda volta alla dichiarazione di illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, anche in assenza di contestazioni della controparte, ribadendo che l'ipoteca è stata iscritta sulla base di un titolo caducato da anni con evidente abuso del diritto.
Censura infine la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la mancata richiesta di rimborso da parte della all'Agenzia delle Entrate non CP_1
pregiudizievole del suo diritto di regresso ex art. 1299 c.c.
Chiede, dunque, in riforma della sentenza di primo grado, disporsi la cancellazione dell'ipoteca iscritta;
dichiarare non dovute le somme richieste dalla controparte;
condannare al risarcimento dei Controparte_1
danni ai sensi dell'art. 96, co. 2, c.p.c. nonché alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.
3.- Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell' Controparte_1
appello.
A tal fine rileva la correttezza del ragionamento del primo giudice, posto che le ragioni in forza delle quali era da escludere un'ipotesi di abuso di diritto, in quanto assorbenti, avevano reso superfluo in radice l'esame della questione dell'iscrizione ipotecaria contestata, senza necessità per il
Giudice di motivare ulteriormente sul punto;
precisava di aver sempre contestato la pretesa illegittimità di tale iscrizione nel corso del primo grado e ribadiva che, avendo il Tribunale accertato il suo diritto a ricevere dal il rimborso dell'imposta di registro pro quota, essendo egli Pt_1
coobbligato in solido, il giudice aveva poi correttamente rigettato anche la domanda attorea volta alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria.
pag. 3/9 Rilevava inoltre che l'omessa richiesta di rimborso all'Agenzia delle
Entrate non era opponibile da parte appellante e che la riforma della sentenza del primo grado, in quanto evento verificatosi successivamente all'adempimento, non poteva estinguere il debito solidale.
In definitiva, rilevava che il pagamento dell'imposta effettuato era da ritenersi prestazione dovuta, utile anche per l'altro condebitore solidale, estinguendo il relativo debito anche a suo vantaggio, ragion per cui non poteva configurarsi alcuna ipotesi di abuso di diritto anche con riguardo all'iscrizione ipotecaria, essendo l'unico strumento a sua disposizione per tutelare efficacemente il suo diritto di credito stante l'incapienza del patrimonio del . Pt_1
Rilevava infine l'infondatezza dell'avversa domanda volta alla sua condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, co. 2, c.p.c., non avendo il fornito prova dell'an e del quantum del pregiudizio. Pt_1
Concludeva per il rigetto dell'appello o, in caso contrario, per l'accertamento del suo diritto a rivalersi in via di regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti del per la somma di € 26.463,46, oltre interessi come Pt_1
per legge. In subordine, chiedeva autorizzarsi il sequestro conservativo della somma di cui all'assegno circolare emesso il 4.5.2020 da ICCREA
Banca S.p.a. n. SE 4027443626-11, intestato al notaio dott. Per_1
per l'importo di € 37.500,00 e di compensare qualsiasi somma in
[...]
ipotesi dovuta al con il proprio credito. Pt_1
4.- L'appello va rigettato.
Il primo giudice ha riconosciuto la debenza dell'importo richiesto con precetto e conseguentemente la legittimità dell'iscrizione ipotecaria eseguita a fronte del mancato pagamento (“Privi di fondamento risultano
pag. 4/9 infatti entrambi i motivi di doglianza dedotti da parte ricorrente relativamente alla pretesa illegittimità della iscrizione ipotecaria oggetto di contestazione”… “Infine non pare configurarsi nel caso di specie alcuna ipotesi di abuso del diritto da parte della resistente , Controparte_1
la quale ha iscritto ipoteca giudiziale a garanzia degli importi liquidati e richiesti in pagamento dall'Agenzia delle Entrate e dalla stessa tempestivamente ed integralmente versati a titolo di imposta di registro dovuta”).
Non sussiste quindi alcun vizio di motivazione sul punto.
Peraltro, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la CP_1
aveva chiaramente contestato, fin dall'atto introduttivo, la fondatezza di tutte le domande svolte dalla controparte ed anche espressamente la domanda volta al riconoscimento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria
(“è vero che la sig.ra ha iscritto ipoteca giudiziale a garanzia degli CP_1
importi liquidati per un'imposta di registro di una sentenza che è stata riformata, ma resta fermo il fatto che l'odierna convenuta ha agito a tutela di un diritto di credito che era e che è comunque sussistente. La sig.ra ha infatti pagato un'imposta che era comunque dovuta ed in CP_1
relazione alla quale aveva diritto a rivalersi nei confronti del sig. , Pt_1
in quanto coobbligato in solido … omissis … . La stessa ha iscritto ipoteca giudiziale poiché era l'unico strumento che aveva per poter efficacemente tutelare il proprio credito nei confronti del sig. ” pag. 9 comparsa Pt_1
di risposta ex art. 702 bis, IV co. c.p.c. ).
Nessuna opposizione a precetto è stata a suo tempo proposta per contestare la legittimità del titolo.
pag. 5/9 E' sostanzialmente incontestato che, al momento del pagamento, nel 2013, lo stesso risultava dovuto sia dal sia dalla in solido (l'art. Pt_1 CP_1
37, comma primo, del citato T.U.R. sancisce espressamente che “gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato”) e la ha quindi regolarmente pagato CP_1
per entrambi, agendo legittimamente successivamente con il precetto notificato nel 2019 per il recupero della metà dell'importo, secondo le norme generali sulla responsabilità solidale che regolano il rapporto tra condebitori (a prescindere da eventuali diritti alla restituzione ex art 77
TUR di cui può beneficiare esclusivamente colui che ha pagato).
La giurisprudenza (cass. 6864/2023) ha infatti chiaramente affermato che la previsione di cui all'art. 77 d.P.R. 131/86 ( "Decadenza dell'azione del contribuente.
1. Il rimborso dell'imposta, della soprattassa, della pena pecuniaria e degli interessi di mora deve essere richiesto, a pena di decadenza, dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione”) costituisce una previsione che muove dall'individuazione nel contribuente del soggetto passivamente legittimato alla prestazione tributaria e, con ciò, nel soggetto titolato a chiedere il rimborso dell'imposta non dovuta e dei relativi accessori "in quanto adempiente all'obbligazione impositiva ed esecutore
pag. 6/9 del pagamento", aggiungendosi poi che questa conclusione "si colloca armonicamente, a ben vedere, nell'ancor più generale disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo ex art.2033 cod. civ., in ordine alla quale
è indirizzo pacifico e consolidato (v. Cass. nn.
7871/11, 13829/04, 13357/04, 2087/78 ed altre) quello per cui: 'la ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il 'solvens' ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante'".
E' stato quindi rimarcato che occorre, in proposito, tenere distinti i diversi piani (della legittimazione tributaria passiva al versamento dell'imposta liquidata - certamente gravante in via solidale sia sull'appellante sia sull'appellato - con quello della legittimazione attiva ad ottenere il rimborso, quest'ultimo invece correlato al regime dell'indebito ed all'effettivo versamento (definitorio dell'intera posizione creditoria dell'Amministrazione) dell'imposta chiesta in restituzione. (Cassazione civile sez. trib., 19/02/2024, (ud. 13/02/2024, dep. 19/02/2024), n.4302)
Peraltro, il condebitore convenuto nell'azione di regresso può eccepire i fatti estintivi, impeditivi o limitativi del debito comune, ma solo se precedenti alla data dell'adempimento e concretamente opponibili al creditore al momento dello stesso (Cassazione civile sez. III, 28/11/2019,
n.31062) e, nel caso di specie, la riforma della sentenza è avvenuta successivamente al pagamento.
pag. 7/9 Il rigetto delle domande dell'originario ricorrente non poteva peraltro portare ad una condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. e le doglianze dell'appellante sul punto appaiono infondate.
Per tutti tali motivi l'appello proposto va rigettato, con conseguente condanna dell'appellante alle spese del grado liquidate come in dispositivo per la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
costituita, avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 1789/2022 ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alle spese del grado che liquida in € 6.946,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15% come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
pag. 8/9 Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 10.6.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
pag. 9/9