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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/03/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3545/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3545/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NERI Parte_1 P.IVA_1
DIONIGI
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CAMILLERI VITTORIO
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
Cont
(di seguito ) ha chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione a carico Controparte_1 di per il pagamento della somma complessiva di euro 36.800,43 a titolo di Parte_1 corrispettivo della fornitura di energia elettrica erogata presso la sede della stessa società nell'intero periodo compreso tra gennaio 2015 e giugno 2019, come da fattura di ricostruzione dei consumi per prelievi irregolari n. 071533210021184A del 9.8.2019.
La società ingiunta ha proposto la presente opposizione deducendo ed eccependo l'inidoneità Cont probatoria dell'estratto autentico del libro giornale prodotto da nella fase monitoria e l'incongruità dei consumi addebitati rispetto a quelli reali.
ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Orbene, rileva questo giudicante che il credito azionato nel presente giudizio si fonda sul verbale di verifica redatto dai tecnici di Enel Distribuzione in data 5.6.2019 e sulla tabella di ricostruzione dei Cont consumi comunicata da Enel Distribuzione s.p.a. a .
pagina 1 di 2 Nel corso della verifica eseguita in data 5.6.2019 presso la sede della , alla Parte_1 presenza del legale rappresentante della medesima società , indicato a verbale come Controparte_3 utilizzatore della fornitura intestata alla società da lui rappresentata, i tecnici di Enel Distribuzione hanno accertato un prelievo abusivo di energia elettrica attuato mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione (cfr. verbale di verifica agli atti). In particolare, i tecnici accertatori hanno rilevato quanto segue: “A SEGUITO DI CONTROLLO SULLA FORNITURA VENIVA RILEVATO UN ALLACCIO DIRETTO A MONTE DEL CONTATORE. TALE ALLACCIO ERA STATO REALIZZATO SUL RETRO DELLA TAVOLETTA. I FILI DELLA DERIVAZIONE ABUSIVA ERANO COLLEGATI SU UN TELERUTTORE UBICATO IN UNA CASSETTA ALL'INTERNO DELLA PROPRIETÀ DEL CLIENTE ESATTAMENTE ALLE SPALLE DEL CASSONETTO CONTATORE IN BASSO, TALE CASSETTA ERA OCCULTATA SOTTO L'INTONACO. PER POTER SFILARE I FILI DELLA DERIVAZIONE SI È PROCEDUTI A ROMPERE L'INTONACO SOTTO LA PARTE INFERIORE DEL CASSONETTO IN VETRORESINA. LA FORNITURA È STATA DISTACCATA. LA SEZIONE DELLA PRESA ENEL
RISULTA ESSERE DI 4X6 MMQ IN RAME, LA SEZIONE DELLA DERIVAZIONE ABUSIVA DI 2X6 MMQ IN RAME, LA PORTATA DEL TELERUTTORE 40A”. Il verbale di verifica è stato sottoscritto da senza alcun rilievo o contestazione. Controparte_3
La società distributrice, rilevati il prelievo abusivo e la conseguente impossibilità di misurare i consumi effettivi, ha elaborato una ricostruzione necessariamente presuntiva dei consumi fondata sull'unico dato oggettivo disponibile, vale a dire la potenza tecnicamente prelevabile in quel punto di prelievo in base alla sezione del cavo rilevata.
Si tratta di un parametro di calcolo applicabile soprattutto nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, viene accertato un allaccio abusivo diretto alla rete di distribuzione tale da consentire un prelievo di energia in regime continuativo col massimo della potenza compatibile con la sezione del cavo.
La società si è poi limitata a recepire i dati comunicati dal distributore Controparte_1 come sopra calcolati.
La società opponente, al di là di una generica contestazione, non ha fornito un dato storico di consumo utile per verificare in concreto la congruità dei consumi addebitati. La relazione tecnica di parte allegata alla memoria istruttoria ha soltanto verificato l'energia prelevata durante il sopralluogo del tecnico di parte in relazione alle apparecchiature disponibili ed utilizzate in quel dato momento, senza fornire ulteriori parametri utili di valutazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivo ed esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la parte opponente a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 5800,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 13.3.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3545/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NERI Parte_1 P.IVA_1
DIONIGI
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CAMILLERI VITTORIO
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
Cont
(di seguito ) ha chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione a carico Controparte_1 di per il pagamento della somma complessiva di euro 36.800,43 a titolo di Parte_1 corrispettivo della fornitura di energia elettrica erogata presso la sede della stessa società nell'intero periodo compreso tra gennaio 2015 e giugno 2019, come da fattura di ricostruzione dei consumi per prelievi irregolari n. 071533210021184A del 9.8.2019.
La società ingiunta ha proposto la presente opposizione deducendo ed eccependo l'inidoneità Cont probatoria dell'estratto autentico del libro giornale prodotto da nella fase monitoria e l'incongruità dei consumi addebitati rispetto a quelli reali.
ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Orbene, rileva questo giudicante che il credito azionato nel presente giudizio si fonda sul verbale di verifica redatto dai tecnici di Enel Distribuzione in data 5.6.2019 e sulla tabella di ricostruzione dei Cont consumi comunicata da Enel Distribuzione s.p.a. a .
pagina 1 di 2 Nel corso della verifica eseguita in data 5.6.2019 presso la sede della , alla Parte_1 presenza del legale rappresentante della medesima società , indicato a verbale come Controparte_3 utilizzatore della fornitura intestata alla società da lui rappresentata, i tecnici di Enel Distribuzione hanno accertato un prelievo abusivo di energia elettrica attuato mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione (cfr. verbale di verifica agli atti). In particolare, i tecnici accertatori hanno rilevato quanto segue: “A SEGUITO DI CONTROLLO SULLA FORNITURA VENIVA RILEVATO UN ALLACCIO DIRETTO A MONTE DEL CONTATORE. TALE ALLACCIO ERA STATO REALIZZATO SUL RETRO DELLA TAVOLETTA. I FILI DELLA DERIVAZIONE ABUSIVA ERANO COLLEGATI SU UN TELERUTTORE UBICATO IN UNA CASSETTA ALL'INTERNO DELLA PROPRIETÀ DEL CLIENTE ESATTAMENTE ALLE SPALLE DEL CASSONETTO CONTATORE IN BASSO, TALE CASSETTA ERA OCCULTATA SOTTO L'INTONACO. PER POTER SFILARE I FILI DELLA DERIVAZIONE SI È PROCEDUTI A ROMPERE L'INTONACO SOTTO LA PARTE INFERIORE DEL CASSONETTO IN VETRORESINA. LA FORNITURA È STATA DISTACCATA. LA SEZIONE DELLA PRESA ENEL
RISULTA ESSERE DI 4X6 MMQ IN RAME, LA SEZIONE DELLA DERIVAZIONE ABUSIVA DI 2X6 MMQ IN RAME, LA PORTATA DEL TELERUTTORE 40A”. Il verbale di verifica è stato sottoscritto da senza alcun rilievo o contestazione. Controparte_3
La società distributrice, rilevati il prelievo abusivo e la conseguente impossibilità di misurare i consumi effettivi, ha elaborato una ricostruzione necessariamente presuntiva dei consumi fondata sull'unico dato oggettivo disponibile, vale a dire la potenza tecnicamente prelevabile in quel punto di prelievo in base alla sezione del cavo rilevata.
Si tratta di un parametro di calcolo applicabile soprattutto nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, viene accertato un allaccio abusivo diretto alla rete di distribuzione tale da consentire un prelievo di energia in regime continuativo col massimo della potenza compatibile con la sezione del cavo.
La società si è poi limitata a recepire i dati comunicati dal distributore Controparte_1 come sopra calcolati.
La società opponente, al di là di una generica contestazione, non ha fornito un dato storico di consumo utile per verificare in concreto la congruità dei consumi addebitati. La relazione tecnica di parte allegata alla memoria istruttoria ha soltanto verificato l'energia prelevata durante il sopralluogo del tecnico di parte in relazione alle apparecchiature disponibili ed utilizzate in quel dato momento, senza fornire ulteriori parametri utili di valutazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivo ed esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la parte opponente a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 5800,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 13.3.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 2 di 2