Articolo 158 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 127 bisArticolo 159
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19 aprile 1942
Art. 158.

Il termine per l'usucapione delle servitu' discontinue apparenti comincia a decorrere dal 28 ottobre 1941.

La disposizione dell'art. 1075 del codice si applica se la prescrizione del modo della servitu' non si e' compiuta prima del 28 ottobre 1941.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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