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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/07/2025, n. 2638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2638 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'appello di Venezia, terza sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Massimo Coltro Presidente estensore
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dr.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 610/2023 r.g. promossa da
(c.f. e p. iva ) con sede in Jesolo (VE), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio
Calvetti e Victor Rampazzo per mandato e domiciliata come in atti –
appellante –
contro
(già con sede Controparte_1 Controparte_2
nella Repubblica di SA AR (Codice Operatore Economico SM21476 -
C.F. ) in persona del legale rappresentante, rappresentata e P.IVA_2
difesa dall'avv. Giampaolo Pecci per mandato e domiciliata come in atti –
appellata e appellante incidentale –
contro
Controparte_3
a socio unico, in persona dell'amministratore,
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Berti per mandato e domiciliata come
1 in atti – appellata –
con l'intervento di quale mandataria di Controparte_4 [...]
quale Controparte_5
mandataria di rappresentata e difesa Parte_2
dall'Avv. Giampaolo Pecci per mandato e domiciliata come in atti –
intervenuta -
o 0 o
appelli contro sentenza del Tribunale di Venezia
o 0 o
MOTIVAZIONE
Vista la sentenza non definitiva del 21 maggio 2024;
viste le note delle parti e della intervenuta e dato conto che tra le stesse risulta la stipula di una transazione;
rilevato che il difensore dell'appellante, munito di procura speciale, ha rinunciato all'atto di appello;
rilevato che le parti appellate costituite hanno dichiarato di accettare la rinuncia;
osservato che rinuncia ed accettazione sono regolari e che non occorre provvedere sulle spese processuali, perché le parti hanno dato atto di concordare affinché le stesse siano compensate (note del luglio 2025)
comprese quelle della c.t.u. già regolate e salvi i pagamenti;
atteso che l'istanza del c.t.u. ex art. 92 disp. Att. Cod. proc. Civ. appare inammissibile non attenendo a questioni insorte per le indagini anche se il compenso dovrà essere regolato dalle parti, secondo la normativa fiscale,
2
P.Q.M.
Visto l'art. 306 c.p.c.,
dichiara l'estinzione del giudizio di appello.
Compensa le spese.
Venezia lì 24 luglio 2025
3
Il presidente estensore
Dr. Massimo Coltro