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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/11/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. Francesco Pellecchia presidente
- dott.ssa Sandra Moselli giudice rel.
- dott.ssa Emanuela Gallo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia, iscritta al n. 4047 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto Divorzio -
Cessazione effetti civili
TRA
, (CF: ) nata a [...] il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Pistillo
- RICORRENTE -
E
(CF ) nato in [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._2 ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Pierluigi Penza
- RESISTENTE
NONCHÉ
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI
- INTERVENTORE EX LEGE –
Conclusioni: PER PARTE RICORRENTE;
1)dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AN in data
20/07/2007 e registrato nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 272, parte II, serie A, volume 1, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza
2) Dichiarare l'affido super esclusivo dei figli e Controparte_2 Controparte_3 in favore della madre;
Parte_1
3) confermare in ogni altra parte le condizioni economiche previste nel ricorso per separazione consensuale dei coniugi disposte nel richiamato decreto di omologa n.
1814/2016 cron. del 02/02/2016;
4) autorizzare i coniugi al rilascio e/o al rinnovo del passaporto.
5) adottare ogni ulteriore e idoneo provvedimento che si dovesse ritenere utile in adempimento degli incombenti di legge.
6) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e del sub procedimento n.
4047-1/2020 R.G., nella misura dovuta per legge.
PER PARTE RESISTENTE:
a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la Sig.ra in AN il 20/7/2007 e trascritto nei registri degli Parte_1 atti di matrimonio del Comune di AN al n. 272, parte II, serie A, volume 1;
b) confermare il “diritto di visita” del padre, così come convenuto in sede di separazione, attraverso l'affidamento dei figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
c) accertare la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della Sig.ra Parte_1
e dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in suo favore;
d)
[...] ordinare alla Sig.ra la restituzione di tutti gli effetti personali del sig. Parte_1
innanzi meglio indicati;
Controparte_1
e) ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN di provvedere alla annotazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio a margine dell'atto di matrimonio;
f) compensare integralmente tra le parti i compensi e le spese del presente giudizio, nonché del procedimento cautelare.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 21/09/2020, chiedeva Parte_1 pronunciarsi la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in AN il 20.7.2007 con . Controparte_1
A fondamento della domanda il ricorrente adduceva:
-che in data 20/07/2007, in AN, ha contratto matrimonio concordatario con annotato nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Controparte_1
AN al n. 272, parte II, serie “A”, volume 1;
-che dalla loro unione nascevano due figli, nato a [...] il Controparte_2
26/11/2009, e nato a [...] il [...]; Controparte_3
-che con il tempo, i rapporti tra i coniugi si deterioravano al punto che, essendo venuto meno l'affectio coniugalis ed essendo impossibile la prosecuzione della convivenza, i coniugi proponevano ricorso per separazione consensuale, introdotto congiuntamente in data 06/11/2015, iscritto al n. 6067/2015R.G. Trib. Trani, conclusosi, all'esito dell'udienza presidenziale tenutasi in data 18/01/2016, con la pronuncia del decreto di omologa n.1814/2016 di cron. del02/02/2016, non impugnato e divenuto definitivamente esecutivo;
- che la convenzione di separazione prevedeva affido condiviso dei figli;
concorso del padre nel mantenimento dei propri figli, nella misura di euro 150,00=
(eurocentocinquanta/00), per ciascun figlio, per il complessivo importo di € 300,00, aggiornato automaticamente ed annualmente secondo gli indici ISTAT al 100 % di dette variazioni, spese scolastiche, mediche e ludiche poste per il 50% del loro importo a carico di entrambi i genitori;
il , inoltre, si obbliga a corrispondere a titolo CP_1 di mantenimento della propria moglie, la somma mensile di Euro Parte_1
200.00= (euroduecento/00);
-che sin da epoca precedente all'instaurazione del ricorso per la separazione, i coniugi non hanno più vissuto in comunione di letto e di mensa,
–che persistono le condizioni di inconciliabilità della coppia per il venir meno in maniera definitiva della comunione spirituale e materiale dei coniugi;
-che, pertanto, ricorrono gli estremi di legge per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così come recentemente modificata dalla L. 55/2015;
-che i coniugi non hanno mutato le proprie reciproche condizioni di reddituali, per cui non possono ritenersi necessari mutamenti delle condizioni economiche di mantenimento già concordate nel procedimento di separazione;
Il ricorrente si è costituito non opponendosi alla declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alla conferma delle condizione di cui alla separazione, ma ha chiesto di accertare la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della
Sig.ra e dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi Parte_1 in suo favore;
A seguito dell'udienza del 13.4.0021 di comparizione dei coniugi, il Presidente ff. del
Tribunale, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza della coniuge resistente, con ordinanza resa in pari data , confermava interinalmente le statuizioni di cui alla sentenza di separazione, quindi, nominava il giudice istruttore, innanzi al quale rimetteva le parti per il prosieguo, assumendo le ulteriori statuizioni ordinatorie di rito.
Nel corso del procedimento è stato depositato un ricorso da parte della Parte_1 per la richiesta di un provvedimento cautelare che prevedesse autorizzazione a
[...] sottoporre i minori ad un intervento psicologico necessario a garantire il corretto sviluppo psicologico degli stessi. Il resistente si costituiva nel sub- Controparte_1 procedimento e deduceva la inutilità della necessità di effettuare il percorso terapeutico richiesto, ma non avrebbe frapposto ostacoli, in caso di ammissione, a condizione che fosse individuata altro professionista diverso da quello scelto dalla ricorrente. il
Giudice in accoglimento del ricorso presentato dalla , disponeva che i minori Parte_1 intraprendessero presso il Consultorio Familiare ASL competente per AN un percorso psicoterapeutico finalizzato principalmente alla elaborazione di vissuti intrafamiliari nonché allo sviluppo e alla integrazione delle loro personalità.
***
Ad avviso del Tribunale sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio.
La domanda è, infatti, fondata, ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898 del 1970 per la declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario.
Invero, dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione n. 1814/2016 cron. del 02/02/2016, si evince che le parti sono legalmente separate in virtù di quel provvedimento.
Al momento del deposito del ricorso per divorzio il termine fissato dalla legge per la proponibilità della domanda de qua era già interamente decorso. Né può fondatamente dubitarsi dell'ininterrotto stato di separazione dei coniugi durante tutto l'indicato periodo di tempo, come emerge dalle allegazioni di entrambe le parti. Pertanto, è certa l'impossibilità di ricostituire tra i due coniugi la comunione materiale e spirituale che caratterizza il matrimonio e, conseguentemente, la domanda va accolta, dichiarandosi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario dalle parti.
All' Ufficiale dello Stato Civile competente, nei cui atti il matrimonio fu trascritto, va ordinato di annotare la presente sentenza negli stessi atti.
***
In ordine alla domanda di affidamento esclusivo o super esclusivo alla madre, occorre rilevarne la tempestività sia perché formulata nella memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. depositata in data 31/01/2022 sia perché trattasi di questione che attiene a diritti indisponibili autonomamente vagliabili dal Tribunale.
Nel merito la ricorrente sostiene che la domanda di affido esclusivo o super esclusivo
è giustificata dalla costante incuranza del padre verso i bisogni dei minori e dall'assenza di questi per lunghissimi periodi, da ultimo per una condanna a pena detentiva pari ad anni 4 e 3 mesi di reclusione per il reato di furto in concorso aggravato.
Il padre si è opposto sostenendo che la sua assenza è dipesa da una lunga detenzione che non gli ha consentito di poter avere rapporti assidui con i propri figli, anche in considerazioni delle difficoltà pratiche di contatto telefonico.
In tema di affidamento dei minori, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice della separazione, è costituito dall'esclusivo interesse morale a materiale della prole, previsto in passato dall'art. 155 c.c. ed oggi dall'art. 337 quater c.c., il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (Cass. 14728/2016;
Cass. 18817/15; Cass. civ. 27/2017).
Nella vicenda in parola, stante la totale assenza del resistente dalla vita dei figli a causa anche della pena detentiva scontata, il collegio ritiene il modulo dell'affidamento condiviso pregiudizievole per i minori, giustificandosi pertanto la scelta per l'affido esclusivo alla madre. Quest'ultima, infatti, come peraltro riferito dai Servizi Sociali di AN, con relazione in atti, appare di certo essere un genitore idoneo, svolgendo in autonomia e da sola da diversi anni tutte le funzioni accuditive nei confronti dei figli, circondandosi del supporto della propria famiglia d'origine, mentre i minori hanno riferito di non ricordare il padre, essendo gli unici ricordi legati al periodo della vita matrimoniale.
Pertanto, ritiene il Tribunale che, alla luce degli elementi acquisiti, debba essere disposto l'affido esclusivo alla madre dei minori e , ma le decisioni di CP_2 CP_3 maggiore interesse per i figli saranno adottate da entrambi i genitori, al fine di non recidere il già complesso rapporto padre-figli.
Va, altresì, confermato il domicilio materno quale luogo di residenza preferenziale dei figli, mentre nulla va disposto in ordine alla casa familiare in assenza di domanda.
Le modalità di incontro con il padre sono libere, in ragione dell'età di e , CP_2 CP_3 ormai in grado di orientare consapevolmente le proprie scelte.
Il mantenimento dei minori a carico del padre va confermato nella misura indicata nel decreto di omologa e confermata dall'ordinanza presidenziale, come da concorde richiesta delle parti.
***
Occorre, ora, valutare la domanda riconvenzionale di assegno divorzile ex art. 5 l.div. proposta dalla ricorrente .
“Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18287 del 11.7.2018).
“Da ciò consegue che, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze”
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21234 del 9.8.2019, cfr. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
4328 del 19.2.2024).
Fatte queste premesse in diritto, si ritiene che in fatto la ricorrente non abbia dimostrato i presupposti perché le possa essere riconosciuto un assegno a carico dell'ex coniuge.
Dalle risultanze delle informative assunte dalla Guardia di Finanza, descritte nella relazione del 13/6/2024, emerge che la ricorrente è proprietaria di diverse unità immobiliari, costituite da locali in Trani e da terreni in AN. Inoltre, risulta proprietaria di autovettura e rapporti bancari con cinque istituti di credito. Inoltre, seppur disoccupata, risulta socia della “B.C. GROUP S.r.l.”, una società che ha come attività: il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di abbigliamento ed accessori con la proprietà del 49% del capitale sociale.
La ricorrente non ha, inoltre, dimostrato una impossibilità oggettiva di lavorare o difficoltà di trovare lavoro.
Ciò posto, la domanda di assegno divorzile non può essere accolta
***
La domanda di parte resistente circa la restituzione degli effetti personali, non può trovare accoglimento in quanto inammissibile , dovendosi escludere il simultaneus processus rispetto a domande soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla domanda di separazione personale dei coniugi, giacché l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione per subordinazione o forte (artt. 31, 32,
34, 35 e 36, cod. proc. civ.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi.
***
Le spese di lite in considerazione della soccombenza reciproca restano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 21/09/2020, da nei confronti di Parte_1
, garantito l'intervento in causa del P.M., così provvede: Controparte_1 - dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in
AN in data 20/07/2007 e registrato nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 272, parte II, serie A, volume 1;
- per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza nei propri atti;
- dispone l'affido esclusivo dei figli e in favore Controparte_2 Controparte_3 della madre , presso il cui domicilio i minori sono collocati;
Parte_1
- dispone incontri liberi tra il padre ed i minori;
- conferma il mantenimento dei minori a carico del padre alle condizioni economiche previste nel ricorso per separazione consensuale dei coniugi;
- rigetta la domanda di assegno ex art. 5 l.div.;
- compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio;
Così deciso in Trani, il 28.10.2025 , nella Camera di consiglio della Sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Sandra Moselli dott. Francesco Pellecchia
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. Francesco Pellecchia presidente
- dott.ssa Sandra Moselli giudice rel.
- dott.ssa Emanuela Gallo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia, iscritta al n. 4047 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto Divorzio -
Cessazione effetti civili
TRA
, (CF: ) nata a [...] il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Pistillo
- RICORRENTE -
E
(CF ) nato in [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._2 ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Pierluigi Penza
- RESISTENTE
NONCHÉ
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI
- INTERVENTORE EX LEGE –
Conclusioni: PER PARTE RICORRENTE;
1)dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AN in data
20/07/2007 e registrato nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 272, parte II, serie A, volume 1, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza
2) Dichiarare l'affido super esclusivo dei figli e Controparte_2 Controparte_3 in favore della madre;
Parte_1
3) confermare in ogni altra parte le condizioni economiche previste nel ricorso per separazione consensuale dei coniugi disposte nel richiamato decreto di omologa n.
1814/2016 cron. del 02/02/2016;
4) autorizzare i coniugi al rilascio e/o al rinnovo del passaporto.
5) adottare ogni ulteriore e idoneo provvedimento che si dovesse ritenere utile in adempimento degli incombenti di legge.
6) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e del sub procedimento n.
4047-1/2020 R.G., nella misura dovuta per legge.
PER PARTE RESISTENTE:
a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la Sig.ra in AN il 20/7/2007 e trascritto nei registri degli Parte_1 atti di matrimonio del Comune di AN al n. 272, parte II, serie A, volume 1;
b) confermare il “diritto di visita” del padre, così come convenuto in sede di separazione, attraverso l'affidamento dei figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
c) accertare la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della Sig.ra Parte_1
e dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in suo favore;
d)
[...] ordinare alla Sig.ra la restituzione di tutti gli effetti personali del sig. Parte_1
innanzi meglio indicati;
Controparte_1
e) ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN di provvedere alla annotazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio a margine dell'atto di matrimonio;
f) compensare integralmente tra le parti i compensi e le spese del presente giudizio, nonché del procedimento cautelare.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 21/09/2020, chiedeva Parte_1 pronunciarsi la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in AN il 20.7.2007 con . Controparte_1
A fondamento della domanda il ricorrente adduceva:
-che in data 20/07/2007, in AN, ha contratto matrimonio concordatario con annotato nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Controparte_1
AN al n. 272, parte II, serie “A”, volume 1;
-che dalla loro unione nascevano due figli, nato a [...] il Controparte_2
26/11/2009, e nato a [...] il [...]; Controparte_3
-che con il tempo, i rapporti tra i coniugi si deterioravano al punto che, essendo venuto meno l'affectio coniugalis ed essendo impossibile la prosecuzione della convivenza, i coniugi proponevano ricorso per separazione consensuale, introdotto congiuntamente in data 06/11/2015, iscritto al n. 6067/2015R.G. Trib. Trani, conclusosi, all'esito dell'udienza presidenziale tenutasi in data 18/01/2016, con la pronuncia del decreto di omologa n.1814/2016 di cron. del02/02/2016, non impugnato e divenuto definitivamente esecutivo;
- che la convenzione di separazione prevedeva affido condiviso dei figli;
concorso del padre nel mantenimento dei propri figli, nella misura di euro 150,00=
(eurocentocinquanta/00), per ciascun figlio, per il complessivo importo di € 300,00, aggiornato automaticamente ed annualmente secondo gli indici ISTAT al 100 % di dette variazioni, spese scolastiche, mediche e ludiche poste per il 50% del loro importo a carico di entrambi i genitori;
il , inoltre, si obbliga a corrispondere a titolo CP_1 di mantenimento della propria moglie, la somma mensile di Euro Parte_1
200.00= (euroduecento/00);
-che sin da epoca precedente all'instaurazione del ricorso per la separazione, i coniugi non hanno più vissuto in comunione di letto e di mensa,
–che persistono le condizioni di inconciliabilità della coppia per il venir meno in maniera definitiva della comunione spirituale e materiale dei coniugi;
-che, pertanto, ricorrono gli estremi di legge per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così come recentemente modificata dalla L. 55/2015;
-che i coniugi non hanno mutato le proprie reciproche condizioni di reddituali, per cui non possono ritenersi necessari mutamenti delle condizioni economiche di mantenimento già concordate nel procedimento di separazione;
Il ricorrente si è costituito non opponendosi alla declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alla conferma delle condizione di cui alla separazione, ma ha chiesto di accertare la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della
Sig.ra e dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi Parte_1 in suo favore;
A seguito dell'udienza del 13.4.0021 di comparizione dei coniugi, il Presidente ff. del
Tribunale, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza della coniuge resistente, con ordinanza resa in pari data , confermava interinalmente le statuizioni di cui alla sentenza di separazione, quindi, nominava il giudice istruttore, innanzi al quale rimetteva le parti per il prosieguo, assumendo le ulteriori statuizioni ordinatorie di rito.
Nel corso del procedimento è stato depositato un ricorso da parte della Parte_1 per la richiesta di un provvedimento cautelare che prevedesse autorizzazione a
[...] sottoporre i minori ad un intervento psicologico necessario a garantire il corretto sviluppo psicologico degli stessi. Il resistente si costituiva nel sub- Controparte_1 procedimento e deduceva la inutilità della necessità di effettuare il percorso terapeutico richiesto, ma non avrebbe frapposto ostacoli, in caso di ammissione, a condizione che fosse individuata altro professionista diverso da quello scelto dalla ricorrente. il
Giudice in accoglimento del ricorso presentato dalla , disponeva che i minori Parte_1 intraprendessero presso il Consultorio Familiare ASL competente per AN un percorso psicoterapeutico finalizzato principalmente alla elaborazione di vissuti intrafamiliari nonché allo sviluppo e alla integrazione delle loro personalità.
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Ad avviso del Tribunale sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio.
La domanda è, infatti, fondata, ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898 del 1970 per la declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario.
Invero, dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione n. 1814/2016 cron. del 02/02/2016, si evince che le parti sono legalmente separate in virtù di quel provvedimento.
Al momento del deposito del ricorso per divorzio il termine fissato dalla legge per la proponibilità della domanda de qua era già interamente decorso. Né può fondatamente dubitarsi dell'ininterrotto stato di separazione dei coniugi durante tutto l'indicato periodo di tempo, come emerge dalle allegazioni di entrambe le parti. Pertanto, è certa l'impossibilità di ricostituire tra i due coniugi la comunione materiale e spirituale che caratterizza il matrimonio e, conseguentemente, la domanda va accolta, dichiarandosi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario dalle parti.
All' Ufficiale dello Stato Civile competente, nei cui atti il matrimonio fu trascritto, va ordinato di annotare la presente sentenza negli stessi atti.
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In ordine alla domanda di affidamento esclusivo o super esclusivo alla madre, occorre rilevarne la tempestività sia perché formulata nella memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. depositata in data 31/01/2022 sia perché trattasi di questione che attiene a diritti indisponibili autonomamente vagliabili dal Tribunale.
Nel merito la ricorrente sostiene che la domanda di affido esclusivo o super esclusivo
è giustificata dalla costante incuranza del padre verso i bisogni dei minori e dall'assenza di questi per lunghissimi periodi, da ultimo per una condanna a pena detentiva pari ad anni 4 e 3 mesi di reclusione per il reato di furto in concorso aggravato.
Il padre si è opposto sostenendo che la sua assenza è dipesa da una lunga detenzione che non gli ha consentito di poter avere rapporti assidui con i propri figli, anche in considerazioni delle difficoltà pratiche di contatto telefonico.
In tema di affidamento dei minori, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice della separazione, è costituito dall'esclusivo interesse morale a materiale della prole, previsto in passato dall'art. 155 c.c. ed oggi dall'art. 337 quater c.c., il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (Cass. 14728/2016;
Cass. 18817/15; Cass. civ. 27/2017).
Nella vicenda in parola, stante la totale assenza del resistente dalla vita dei figli a causa anche della pena detentiva scontata, il collegio ritiene il modulo dell'affidamento condiviso pregiudizievole per i minori, giustificandosi pertanto la scelta per l'affido esclusivo alla madre. Quest'ultima, infatti, come peraltro riferito dai Servizi Sociali di AN, con relazione in atti, appare di certo essere un genitore idoneo, svolgendo in autonomia e da sola da diversi anni tutte le funzioni accuditive nei confronti dei figli, circondandosi del supporto della propria famiglia d'origine, mentre i minori hanno riferito di non ricordare il padre, essendo gli unici ricordi legati al periodo della vita matrimoniale.
Pertanto, ritiene il Tribunale che, alla luce degli elementi acquisiti, debba essere disposto l'affido esclusivo alla madre dei minori e , ma le decisioni di CP_2 CP_3 maggiore interesse per i figli saranno adottate da entrambi i genitori, al fine di non recidere il già complesso rapporto padre-figli.
Va, altresì, confermato il domicilio materno quale luogo di residenza preferenziale dei figli, mentre nulla va disposto in ordine alla casa familiare in assenza di domanda.
Le modalità di incontro con il padre sono libere, in ragione dell'età di e , CP_2 CP_3 ormai in grado di orientare consapevolmente le proprie scelte.
Il mantenimento dei minori a carico del padre va confermato nella misura indicata nel decreto di omologa e confermata dall'ordinanza presidenziale, come da concorde richiesta delle parti.
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Occorre, ora, valutare la domanda riconvenzionale di assegno divorzile ex art. 5 l.div. proposta dalla ricorrente .
“Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18287 del 11.7.2018).
“Da ciò consegue che, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze”
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21234 del 9.8.2019, cfr. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
4328 del 19.2.2024).
Fatte queste premesse in diritto, si ritiene che in fatto la ricorrente non abbia dimostrato i presupposti perché le possa essere riconosciuto un assegno a carico dell'ex coniuge.
Dalle risultanze delle informative assunte dalla Guardia di Finanza, descritte nella relazione del 13/6/2024, emerge che la ricorrente è proprietaria di diverse unità immobiliari, costituite da locali in Trani e da terreni in AN. Inoltre, risulta proprietaria di autovettura e rapporti bancari con cinque istituti di credito. Inoltre, seppur disoccupata, risulta socia della “B.C. GROUP S.r.l.”, una società che ha come attività: il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di abbigliamento ed accessori con la proprietà del 49% del capitale sociale.
La ricorrente non ha, inoltre, dimostrato una impossibilità oggettiva di lavorare o difficoltà di trovare lavoro.
Ciò posto, la domanda di assegno divorzile non può essere accolta
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La domanda di parte resistente circa la restituzione degli effetti personali, non può trovare accoglimento in quanto inammissibile , dovendosi escludere il simultaneus processus rispetto a domande soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla domanda di separazione personale dei coniugi, giacché l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione per subordinazione o forte (artt. 31, 32,
34, 35 e 36, cod. proc. civ.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi.
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Le spese di lite in considerazione della soccombenza reciproca restano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 21/09/2020, da nei confronti di Parte_1
, garantito l'intervento in causa del P.M., così provvede: Controparte_1 - dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in
AN in data 20/07/2007 e registrato nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 272, parte II, serie A, volume 1;
- per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza nei propri atti;
- dispone l'affido esclusivo dei figli e in favore Controparte_2 Controparte_3 della madre , presso il cui domicilio i minori sono collocati;
Parte_1
- dispone incontri liberi tra il padre ed i minori;
- conferma il mantenimento dei minori a carico del padre alle condizioni economiche previste nel ricorso per separazione consensuale dei coniugi;
- rigetta la domanda di assegno ex art. 5 l.div.;
- compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio;
Così deciso in Trani, il 28.10.2025 , nella Camera di consiglio della Sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Sandra Moselli dott. Francesco Pellecchia