Articolo 8 della Legge 13 giugno 1952, n. 694
Articolo 7Articolo 9
Versione
19 luglio 1952
Art. 8.
Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano ai Consiglio dei professori sono esercitate da un apposito Comitato di tre professori ordinari, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, su designazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Al Comitato predetto compete altresi' il potere di formulare proposte di integrazione dello statuto per la parte relativa alla nuova Facolta'.
I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte della predetta Facolta', saranno aggregati al Comitato di cui ai precedenti commi, il quale cessera' dalle sue funzioni allorche' alla Facolta' stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.
Entrata in vigore il 19 luglio 1952