Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 3241
CASS
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata e nullità del capo di imputazione

    La Corte ha ritenuto fondate le doglianze relative al capo 32) per insufficiente motivazione e obbligo di motivazione rafforzata, e al capo 89) per violazione dell'art. 516 c.p.p. a causa della divergenza tra il fatto contestato e quello per cui è intervenuta condanna.

  • Rigettato
    Aumento della provvisionale in assenza di appello delle parti civili

    La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo in quanto la statuizione sulla provvisionale non è impugnabile in Cassazione.

  • Accolto
    Applicazione della misura di sicurezza senza vaglio di pericolosità sociale

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, poiché la misura di sicurezza è stata applicata senza un'argomentazione in ordine alla pericolosità sociale, presupposto indispensabile.

  • Accolto
    Violazione del divieto di reformatio in peius

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, poiché l'applicazione della pena accessoria violava il divieto di reformatio in peius, discostandosi dal concordato e dal giudicato precedente.

  • Accolto
    Riqualificazione dell'associazione da semplice a mafiosa

    La Corte d'Appello ha accolto l'appello del Pubblico Ministero, ritenendo integrata l'associazione ex art. 416-bis c.p. in base alla replica del modello organizzativo, alla forza intimidatrice e alla strumentalizzazione del nome della 'Mala del BR'.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione sull'associazione mafiosa

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendo che la sentenza impugnata abbia valorizzato elementi convergenti sulla forza intimidatrice, pur in un'intensità minore rispetto al passato, e sulla replica del modello organizzativo.

  • Accolto
    Violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata e nullità del capo di imputazione

    La Corte ha ritenuto fondate le doglianze relative al capo 32) per insufficiente motivazione e obbligo di motivazione rafforzata, e al capo 89) per violazione dell'art. 516 c.p.p. a causa della divergenza tra il fatto contestato e quello per cui è intervenuta condanna.

  • Rigettato
    Genericità delle censure sul capo 34)

    La Corte ha ritenuto infondate le censure sul capo 34) per genericità, non confrontandosi con le prove che accertano il concorso nel traffico di stupefacenti.

  • Rigettato
    Condanna per cessione di stupefacenti (capo 79)

    La Corte ha ritenuto infondate le censure sul capo 79), valorizzando convergenti risultanze istruttorie che confermano il concorso di UJ LO.

  • Rigettato
    Condanna per cessione di stupefacenti (capo 88)

    La Corte ha ritenuto infondate le doglianze sul capo 88), evidenziando che UJ LO non si è limitato ad accompagnare il fratello, ma ha sottolineato la necessità di consegnare la sostanza stupefacente.

  • Altro
    Erronea applicazione della legge penale e carente motivazione sul trattamento sanzionatorio

    Il motivo resta assorbito in ragione del parziale accoglimento del secondo motivo di ricorso.

  • Accolto
    Violazione della presunzione di fittizietà e carenza di dolo

    La Corte ha accolto il motivo, ritenendo che non sia stata verificata la capacità elusiva né adeguatamente argomentato sul dolo della ricorrente, e che vi sia contraddittorietà con l'assoluzione del padre.

  • Accolto
    Assenza di motivazione sul dolo specifico

    La Corte ha accolto il motivo, ritenendo che la cassazione della condanna per intestazione fittizia faccia venir meno l'elemento oggettivo del reato fiscale.

  • Accolto
    Mancanza di prova dei profitti illeciti

    La Corte ha ritenuto che l'annullamento delle condanne per i reati ascritti faccia venir meno, allo stato, i presupposti per la confisca.

  • Rigettato
    Violazione delle regole sull'acquisizione del materiale probatorio

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendo che il ricorrente non si confronta con la circostanza decisiva della sua identificazione da parte degli operanti.

  • Inammissibile
    Motivo inammissibile e nuovo

    La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché nuovo, non essendo stato sollevato in appello.

  • Rigettato
    Violazione della motivazione rafforzata

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendo che la sentenza d'appello abbia congruamente valorizzato elementi di prova dotati di maggiore forza persuasiva.

  • Rigettato
    Illogicità della motivazione sull'aggravante

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendo che la spedizione punitiva si correli logicamente al beneficio dell'associazione.

  • Rigettato
    Erronea applicazione della legge penale

    La Corte ha rigettato il motivo, confermando la qualificazione come tentata estorsione e la correttezza dei principi applicati.

  • Inammissibile
    Vizio di motivazione per omessa o illogica motivazione

    La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo, ritenendo che non si confronti con le congrue argomentazioni della sentenza impugnata.

  • Rigettato
    Recepimento acritico della motivazione di primo grado

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendo che la sentenza abbia congruamente valorizzato le emergenze istruttorie e confutato le censure.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 416-bis c.p.

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendo che la sentenza impugnata abbia valorizzato elementi convergenti sulla forza intimidatrice, pur in un'intensità minore rispetto al passato, e sulla replica del modello organizzativo.

  • Rigettato
    Violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendo che la sentenza impugnata abbia confutato le argomentazioni del primo giudice con motivazione adeguata.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p.

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendo che la riqualificazione sfavorevole non sia derivata da una difforme valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva.

  • Inammissibile
    Violazione degli artt. 539, comma 2, e 597 c.p.p.

    La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo, ritenendo che la statuizione sulla provvisionale non sia impugnabile in Cassazione.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 416-bis c.p.

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendo che la messa a disposizione del AN per la compagine associativa sia stata desunta da atti concreti e che vi sia stata piena adesione alla compagine.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 416-bis.1 c.p.

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendo che la riconducibilità dei reati all'associazione sia indiscussa e che la finalità agevolatrice sia desumibile dalla piena adesione alla compagine.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 416-bis.1 c.p.

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendo che la riconducibilità dei reati all'associazione sia indiscussa e che la finalità agevolatrice sia desumibile dalla piena adesione alla compagine.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendo che la Corte territoriale abbia congruamente valorizzato elementi probatori che attestano la natura delle armi e il compenso per la custodia.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione

    La Corte ha dichiarato manifestamente infondato il motivo, ritenendo che la dedotta commissione del furto non abbia riscontro probatorio.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 597, comma 1, c.p.p.

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendo che la rideterminazione della pena base sia conseguenza dell'accoglimento del ricorso del PM sulla riqualificazione dell'associazione.

  • Rigettato
    Violazione del divieto di reformatio in peius

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendo che la misura di sicurezza segua la riqualificazione operata a seguito di appello del PM.

  • Inammissibile
    Vizio di motivazione

    La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo, ritenendo che non si confronti specificamente con la motivazione della decisione impugnata.

  • Rigettato
    Logicità della motivazione

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendo che la ricorrente non si confronti puntualmente con la motivazione della Corte territoriale, che ha individuato il suo ruolo di concorrente esterno.

  • Rigettato
    Assenza di motivazione

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendo che sia stata congruamente valorizzata l'efficienza delle azioni della CC per il perseguimento degli scopi associativi illeciti.

  • Rigettato
    Manifesta illogicità della motivazione

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendo che la partecipazione sia stata adeguatamente argomentata sia sul piano oggettivo che soggettivo, valorizzando la messa a disposizione del sodalizio e la consapevolezza dell'appartenenza.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendo che le sentenze di merito abbiano desunto la consapevolezza del ricorrente che il materiale fosse correlato a un fatto di reato.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendo che le sentenze di merito abbiano desunto la consapevolezza del ricorrente che il materiale fosse correlato a un fatto di reato.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendo che le sentenze di merito abbiano desunto la consapevolezza del ricorrente che il materiale fosse correlato a un fatto di reato.

  • Inammissibile
    Mancato riconoscimento attenuanti generiche

    La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo, ritenendo che le censure sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non tengano conto dell'adeguata giustificazione fornita dalla Corte territoriale.

  • Inammissibile
    Calcolo della pena base

    La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo, ritenendo che non si confronti con la congrua motivazione che ha giustificato l'individuazione in concreto della pena.

  • Inammissibile
    Mancata concessione della sospensione condizionale della pena

    La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo, ritenendo che la decisione impugnata abbia adeguatamente giustificato il diniego della sospensione condizionale.

  • Inammissibile
    Mancata concessione dell'attenuante ex art. 5 L. 895/1967

    La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo, ritenendo che l'imputato non si confronti con la motivazione della sentenza di primo grado, richiamata dalla Corte territoriale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 3241
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3241
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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