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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 3241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3241 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: UJ LO nato a [...] il [...] RI FE nato in [...] il [...] AN CO nato a [...] il [...] AN AN nato a [...] il [...] CC RA nato a [...] il [...] NE CC nato a [...] il [...] RR IO nato a [...] il [...] NT LI AB nato a [...] il [...] UJ AM nato a [...] il [...] ZA CC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/06/2024 della Corte d'appello di Venezia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IA DA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Cinzia Parasporo, che, come da requisitoria in atti, ha chiesto di: - annullare con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LO UJ, limitatamente ai capi 32) e 89), con assorbimento del terzo motivo sul trattamento sanzionatorio e il rigetto del ricorso nel resto;
- annullare senza rinvio nei confronti di IO RR e CO AN la sentenza impugnata limitatamente all'importo della provvisionale disposta in favore delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Regione Veneto, Città Metropolitana di Venezia, Comune di Venezia, Cgil Venezia, Penale Sent. Sez. 5 Num. 3241 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 24/10/2025 2 rideterminandolo in 10.000 euro per ciascuno, e rigettare nel resto i ricorsi dei predetti RR e AN;
- annullare con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di FE RI, limitatamente alla disposta libertà vigilata;
- annullare senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di CC NE, limitatamente alla pena accessoria, eliminando la relativa statuizione;
- rigettare il ricorso di RA CC;
- dichiarare inammissibili i ricorsi di AM UJ, AN AN, CC ZA, AB LI NT;
udito, per la parte civile NO OR, l'avv. Luigi Ravagnan, il quale si è riportato alle conclusioni scritte che ha depositato unitamente alla nota delle spese, chiedendone l'accoglimento; udito, per la parte civile CGIL, l’avv. Leonello Azzarini, che si è riportato alle conclusioni scritte, depositate unitamente alla nota delle spese, chiedendone l'accoglimento; udito, per la parte civile Regione Veneto, l’avv. Leonello Azzarini, che ha chiesto l’accoglimento delle conclusioni depositate dall'avv. Alberto Berardi a mezzo pec del 21/10/2025, alle quali si è riportato;
udito, per l’imputato CC ZA, l’avv. Simone De Seta, che si è riportato al ricorso proposto e ne ha chiesto l'accoglimento; udito, per l’imputato CO AN, l’avv. Emanuele Fragasso, il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. udito, per gli imputati CO AN, RA CC e IO RR, l’avv. SA AN, che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi;
uditi, per gli imputati LO UJ e AM UJ, gli avv.ti Oliviero Mazza e AO UB, i quali hanno chiesto l’accoglimento dei ricorsi;
udito, per l’imputato AN AN, l’avv. Andrea Frank, il quale ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
udito, per l’imputato AB NT LI, l’avv. SS Lombardo, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 11 giugno 2024, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado del GUP del Tribunale di Venezia, rispetto a quanto rileva in questa sede per le posizioni oggetto di ricorso, ha disposto quanto segue. Sull’accordo delle parti: 3 quanto a RI FE, ritenuta, rispetto al capo 2) l’originaria imputazione di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen., nonché la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., esclusa la contestata recidiva, ritenute le già concesse circostanze attenuanti generiche, nonché la circostanza attenuante della collaborazione di cui all’art. 416.bis.1, terzo comma, cod. pen.,prevalenti sulle aggravanti contestate, ha rideterminato la pena principale in anni quattro e mesi quattro di reclusione, revocato la pena accessoria dell’interdizione legale durante la pena e sostituito la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per la durata di anni cinque, applicando al medesimo la pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la P.A. per la durata di anni uno e, visto l’art. 417 cod. pen., applicava allo stesso la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni uno;
quanto a NE CC, esclusa la recidiva e ritenuta la continuazione tra il reato di cui al capo 36) e quello di cui alla sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Venezia del 26 settembre 2019, irrevocabile dal 24 giugno 2020, e ritenuto più grave il reato giudicato con tale ultima sentenza, ha rideterminato la pena complessiva in anni quattro di reclusione ed euro 13.000,00 di multa, applicando allo stesso, inoltre, la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;
- in relazione agli appelli proposti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia e dagli imputati LO UJ, RA CC, IO RR, CO AN, AB NT LI, AM UJ, AN AN e CC ZA, ritenute le originarie imputazioni d cui al capo 1) nei confronti di LO UJ, del RR e del AN e 2) nei confronti della CC, nonché la responsabilità di LO UJ per i capi 32), 34), 79), 88) e 89, della CC per il capo 3), del AN per il capo 44): quanto a LO UJ, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, ritenuta la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. per tutti i reati per i quali era stata ordinariamente contestata, salvo per il capo 120) e più grave il reato di cui al capo 1), ha rideterminato la pena complessiva in venti anni di reclusione, applicando allo stesso le pene accessorie della interdizione legale durante la pena, dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’incapacità a contrarre con la P.A. per anni tre nonché, visto l’art. 417 cod. pen., la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre;
quanto a RA CC, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, ritenuta la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. per tutti i reati per i quali era stata originariamente contestata e più grave il reato di cui al capo 3), in complessivi anni sei di reclusione ed euro 4.000 di multa, applicando le pene accessorie della interdizione legale durante la pena, dell’interdizione perpetua dai 4 pubblici uffici e dell’incapacità a contrarre con la P.A. per anni un nonché, visto l’art. 417 cod. pen., la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni uno;
quanto a RR IO, ritenuta la continuazione e la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. già contestata al capo 7) e più grave il reato di cui al capo 1), ha rideterminato la pena in anni otto e mesi quattro di reclusione, applicando le pene accessorie della interdizione legale durante la pena, dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’incapacità a contrarre con la P.A. per anni due nonché, visto l’art. 417 cod. pen., la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni due;
rispetto a CO AN, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, ritenuta la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. già contestata ai capi 18) e 21) e più grave il reato di cui al capo 21), ha determinato la pena in anni otto, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 3.000 di multa, applicando le pene accessorie della interdizione legale durante la pena, dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’incapacità a contrarre con la P.A. per anni due nonché, visto l’art. 417 cod. pen., la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni due;
quanto a AB LI NT, ha ridotto la pena ad anni uno e mesi quattro di reclusione e ad euro 2.000 di multa;
rispetto a AN AN, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, ritenuta la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. già contestata ai capi 44), 46) e 68) e più grave il reato di cui al capo 44), ha rideterminato la pena in complessivi anni tre, mesi sei e giorni 20 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa. La Corte d’Appello si è pronunciata, inoltre, su alcune questioni relative alle statuizioni civili. 2. Ha proposto ricorso per cassazione, innanzi tutto, CC NE, affidandosi a un unico motivo con il quale lamenta violazione del divieto di reformatio in peius. A fondamento dell’articolata censura espone che gli è stata applicata la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, sebbene non prevista nel concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. Sottolinea, inoltre, che l’accordo aveva ad oggetto solo un aumento di pena, in continuazione, con fatti già giudicati con un’altra sentenza definitiva, fatti per i quali, tuttavia, la pena accessoria non era stata comminata. 3. AN AN ha articolato cinque motivi, di seguito esposti entro i limiti strettamente necessari per la decisione. 3.1. Con il primo, denuncia violazione manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e omessa motivazione rafforzata rispetto alla condanna, in 5 accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero, per il delitto di cui al capo 44) dell’imputazione. 3.2. Con il secondo lamenta illogicità della motivazione in ordine alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. rispetto allo stesso capo 44) dell’editto accusatorio. Sottolinea che, essendo stato ritenuto che avrebbe “fiancheggiato” il TA in una spedizione punitiva, la sentenza impugnata avrebbe dovuto porsi il problema della distinzione tra il vantaggio del fiancheggiatore di un associato e il vantaggio dell’associazione, non essendo automatico che il lucro degli associati si traduca in un’agevolazione delle attività dell’associazione, vieppiù in un’associazione come quella per cui è processo, nella quale non è provato il controllo del territorio e gli associati potevano operare senza obbligo di esclusiva, come affermato dalla stessa decisione di secondo grado. 3.3. Lamenta, con il terzo motivo, erronea applicazione della legge penale relativamente al capo 46), poiché la sua condotta è stata qualificata quale tentata estorsione, come già in primo grado, e non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Evidenzia, al riguardo, che non solo è stata così disattesa la giurisprudenza di legittimità sulla distinzione tra i due reati ma, altresì, che nella sentenza pronunciata nei confronti dei correi che avevano scelto il rito dibattimentale, il reato è stato riqualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone avendo essi agito nella convinzione, non del tutto irragionevole, di agire a tutela del diritto di credito vantato dal GR, che li aveva persuasi di tale circostanza. Espone che, d’altra parte, anche la persona offesa, già prima dell’intervento di esso ricorrente, aveva ritenuto di essere in debito con il GR, poiché aveva cominciato a restituire il denaro. 3.4. Con il quarto motivo assume violazione di legge per omessa o illogica motivazione rispetto alla ritenuta detenzione di una pistola (capo 133) in virtù del palese contrasto, già denunciato in appello, con le risultanze istruttorie. 3.5. Con il quinto motivo deduce che la Corte territoriale, senza considerare gli specifici motivi di gravame formulati contro la pronuncia di condanna per i capi 46), 68) e 133), ne ha recepito acriticamente la motivazione. 4. Propongono ricorsi per cassazione con atto unitario, a mezzo dello stesso difensore di fiducia, gli imputati CO AN, IO RR e RA CC 6 affidandosi a diciassette motivi (di cui i primi quattro comuni, quelli dal quinto all’undicesimo relativi al AN, quelli dal dodicesimo al quindicesimo alla CC, il sedicesimo e il diciassettesimo al RR). 4.1. Con il primo, denunciano violazione dell’art. 416-bis, terzo comma, cod. pen., in riferimento alla ritenuta natura mafiosa dell’associazione contestata ai capi 1) e 2) dell’imputazione nonché mancanza di motivazione rispetto alla forza intimidatrice dell’associazione e manifesta illogicità della stessa in relazione ai principi espressi dalla sentenza n. 20926 del 2020 di questa Corte. A fondamento dell’articolata censura deducono che la Corte territoriale non ha fornito alcuna motivazione riguardo alla distinzione tra forza intimidatrice propria dell’associazione e del singolo associato. Ciò che era fondamentale nella fattispecie in esame poiché la forza intimidatrice non si correlava alla consorteria bensì al prestigio criminale del TO e del TA, prestigio particolarmente avvertito dalle tre vittime delle estorsioni consumate, che già li avevano conosciuti in passato quali esponenti della “mafia del BR”. Inoltre, che questa forza intimidatrice non fosse stata trasmessa alla Mala del Tronchetto era attestato dalla circostanza che era sempre necessario il loro intervento diretto, come ritraibile anche dalle risultanze captative. Lamentano che la decisione impugnata “ondeggia” tra l’affermare e il negare la continuità tra la Mala del BR e il nuovo gruppo e che nel passaggio decisivo, a pag. 45, la Corte territoriale evidenzia che, pur dovendosi escludere la continuità, gli elementi acquisiti sono coerenti con i principi enunciati dalla sentenza n. 20926 del 2020 della Corte di cassazione, citando, tuttavia, impropriamente la relativa massima e non avvedendosi che, in base alla motivazione del precedente citato, avrebbero comunque dovuto essere dimostrati gli elementi costitutivi del sodalizio di stampo mafioso. D’altra parte, soggiungono, la pronuncia impugnata è incorsa anche nell’erronea applicazione dell’art. 416, terzo comma, cod. pen., non sussistendo uno stato di assoggettamento e timore in danno di una collettività indiscriminata di persone. In particolare, osservano che l’attività estorsiva è stata posta in essere nei confronti di quattro persone e le attività illecite sono state limitate al settore del trasporto acqueo nella zona del tronchetto di Venezia: sarebbero dunque stati disattesi i principi espressi dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 2159 del 2024, secondo cui il concetto di associazione mafiosa non può trovare applicazione per micro-entità associative. 7 4.2. Con il secondo motivo lamentano violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata rispetto all’overturning sfavorevole operato dalla decisione impugnata quanto alla riqualificazione dei delitti di cui ai capi 1) e 2) dell’imputazione. 4.3. Mediante il terzo motivo deducono violazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. per mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Al riguardo evidenziano che la decisione di primo grado, nelle pagine d 115 a 127, ha utilizzato anche le dichiarazioni del MA, unitamente alle risultanze captative, per affermare che l’episodio in danno dello stesso non era indice della mafiosità dell’associazione. Lamentano, di qui, che la sentenza d’appello, nel riformare la pronuncia impugnata, ha valutato in modo diverso la prova dichiarativa resa dal MA (nonché quelle di De SS e AD) anche ai fini della ritenuta natura mafiosa dell’associazione nonché rispetto alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. a carico del RR. 4.4. Con il quarto motivo denunciano, rispetto alle posizioni di AN e RR, violazione degli artt. 539, comma 2, e 597 cod. proc. pen. per l’aumento della provvisionale in favore delle parti civili dall’importo di 10.000 a quello di 20.000 euro, pur in assenza di appello da parte di queste e a fronte del solo gravame del Pubblico Ministero. 4.5. Con il quinto motivo il ricorrente AN lamenta violazione dell’art. 416-bis cod. pen. con riguardo alla sua ritenuta partecipazione alla contestata associazione mafiosa perché solo le estorsioni potrebbero dirsi, a tutto concedere, commesse con metodo mafioso, sicché non potrebbero ritenersi integrati i presupposti, oggettivo e soggettivo, della partecipazione ad un’associazione mafiosa rispetto agli altri accoliti (ossia a quelli che non hanno partecipato alle estorsioni). Conclusione cui si dovrebbe pervenire, secondo l’impostazione difensiva, vieppiù in quanto, in assenza di una cassa comune, non si può affermare che gli altri delitti erano stati commessi per poter perpetrare altre azioni criminose con metodo mafioso. Evidenzia, infine, che non aveva alcuna consapevolezza che l’azione furtiva a casa del MA era finalizzata a una successiva estorsione in danno dello stesso, alla stregua di quanto emerso in una conversazione con il Liveri. 4.6. Con il sesto motivo il AN lamenta violazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione alla relativa circostanza aggravante ritenuta per il reato di rapina cui al capo 18), a fronte della riforma della pronuncia di primo grado, aggravante 8 attribuita senza alcuna prova che detto reato fosse stato commesso per agevolare l’attività dell’associazione. 4.7. Mediante il settimo motivo lo stesso AN denuncia violazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione all’aggravante, ritenuta anche per il reato di rapina cui al capo 21). Rammenta che, a fondamento dell’attribuzione di tale aggravante da parte della Corte territoriale, vi è stata la considerazione che le armi utilizzate per detta rapina sarebbero state le stesse usate poco più di un mese prima per la tentata rapina di cui al capo 18), che erano state in quell'occasione depositate presso il NT LI. In particolare, in conformità alla decisione impugnata, il predetto avrebbe custodito uno stabile deposito di armi dell'associazione presso il quale non avrebbero potuto essere prelevate le armi medesime in assenza del benestare dell’associazione. Senonché, evidenzia il AN, questa ricostruzione non si confronta con la prospettazione difensiva alternativa per la quale, in realtà, le armi di cui alla tentata rapina del capo 18), come pure evidenziato dalla sentenza di primo grado a pagina 170, erano state portate al NT LI nella fretta, a seguito del precipitoso allontanamento dal luogo dove si stava per commettere il delitto e che, dunque, costituiva un'assunzione destituita di ogni prova ritenere che quelle armi non fossero state poi ritirate e presupporre che erano le stesse utilizzate per la rapina di cui dal capo 21). 4.8. Con l'ottavo motivo il medesimo imputato AN denuncia vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del porto e della detenzione di armi ascritta al capo 22) e che, se si ritiene, come assunto nel precedente motivo, che non vi è prova che le armi utilizzate nella rapina di cui al capo 21) fossero le stesse di cui alla tentata rapina del capo 18), non si può neppure ritenere che si tratti di armi vere e non già di simulacri di armi. 4.9. Mediante il nono motivo il medesimo ricorrente contesta vizio di motivazione in ordine alla derubricazione del fatto di cui al capo 23) in furto anziché in ricettazione. Evidenzia che il vizio logico dell'argomentazione in parte qua della decisione della Corte territoriale consiste nel ritenere che il solo ER sarebbe stato, quale esecutore materiale, imputabile di furto mentre egli avrebbe dovuto rispondere di ricettazione, poiché non aveva partecipato al furto dell'auto utilizzata poi per la rapina compiuta al giorno successivo: ciò tuttavia sarebbe stato illogico poiché è prassi servirsi di auto rubate per commettere rapine e, quindi, egli aveva concorso moralmente nel furto della vettura essendosi 9 previamente accordato con il ER sulla necessità di procurarsi una vettura rubata per effettuare la rapina il giorno seguente. 4.10. Con il decimo motivo il medesimo AN denuncia violazione dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., poiché, anche in assenza di un appello del pubblico ministero rispetto all'individuazione della pena base comminata in primo grado per il reato più grave di cui al capo 21) dell’imputazione, la Corte territoriale aveva elevato l'entità della predetta pena base asserendo che essa doveva essere rideterminata in dieci anni di reclusione, ossia nella pena minima contemplata per il reato di associazione di stampo mafioso, poiché, in caso di più reati legati tra loro dal vincolo della continuazione, la pena base non può essere inferiore alla pena base più alta prevista per i vari reati contestati. Sarebbe tuttavia con ciò stato trascurato l'operare delle regole che derivano dal principio devolutivo ritraibile dal predetto art. 597 cod. proc. pen. 4.11. Mediante l'undicesimo motivo il AN contesta l’applicazione da parte della Corte d'appello di Venezia della misura di sicurezza della libertà vigilata per due anni in virtù dell'art. 417 cod. pen. Al riguardo sottolinea che, trattandosi di misura di sicurezza applicabile anche nell'ipotesi di condanna per il delitto di associazione a delinquere semplice e non solo di stampo mafioso, comminarla anche in mancanza di un’impugnazione del pubblico ministero, integra una violazione del divieto di reformatio in peius. 4.12. Con il dodicesimo motivo l'imputata CC denuncia vizio di motivazione con riferimento all'attribuzione, in riforma nella decisione di primo grado, della responsabilità per il delitto di cui al capo 3). Al riguardo deduce che, ancora una volta senza rispettare l'obbligo di motivazione rafforzata, la decisione impugnata ha assunto la sua consapevolezza di accompagnare il TA, privo di patente, a svolgere un’attività estorsiva dalla circostanza che aveva ricevuto un compenso di cinquanta euro e dal suo essere compagna di un esponente della Mala del BR. Tuttavia, il compenso doveva ritenersi congruo per il costo della benzina, il tempo necessario e la distanza tra Padova e Venezia;
inoltre, da nessun atto processuale risulta che il suo compagno era legato alla Mala del BR. 4.13. Con il tredicesimo motivo la medesima imputata CC contesta la logicità della motivazione rispetto al concorso esterno nell'associazione di cui al capo 1), così come riqualificata da parte della sentenza d'appello. In particolare, rileva che la consapevolezza dell'esistenza di un'associazione di tale fatta sarebbe stata ritratta in modo solo congetturale dalla semplice frequentazione con 10 TA e AN e dal fatto che il suo compagno era un pluripregiudicato, tuttavia, come evidenziato nel precedente motivo, mai coinvolto in fatti correlati alla mafia del BR. 4.14. Mediante il quattordicesimo motivo la stessa CC denuncia assenza di motivazione rispetto alla circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa per i delitti di cui ai capi 3) e 21), poiché, a parte l’insussistenza della sua responsabilità penale per detti delitti, ancor più non vi sarebbero argomentazioni dalle quali poter ritrarre la sua consapevolezza di agevolare, mediante tali azioni, l'attività di un'associazione mafiosa. 4.15. Con il quindicesimo motivo la CC spiega censure analoghe a quelle svolte dall’imputato AN nell’undicesimo motivo in relazione all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata. 4.16. Mediante il sedicesimo motivo l'imputato RR lamenta manifesta illogicità della motivazione rispetto alla sua partecipazione all’associazione di cui al capo 1), riqualificata come mafiosa, ponendo in rilievo che la sentenza, nel valutare la sua responsabilità, neppure si interroga sulla circostanza che i fatti di reato che gli erano attribuiti non prevedevano in alcun caso l'utilizzo di una forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo nella loro esecuzione. Inoltre, sebbene agli avesse partecipato alla tentata estorsione ai danni del MA, ritenuta dalla Corte d'appello uno dei reati espressivi dell'esistenza dell'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., tuttavia la decisione impugnata non ha fornito alcuna argomentazione in ordine alla sua consapevolezza che questo singolo episodio si andava a collocare in un disegno più ampio e dunque nella riaffermazione della cosiddetta Mala del BR. 4.17. Con il diciassettesimo motivo il medesimo imputato lamenta violazione dell'art. 597, comma 2, cod. proc. pen., per l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata spiegando censure del tutto analoghe a quelle dei coimputati AN e CC. 5. AB LI NT propone quattro motivi di ricorso. 5.1. Con il primo, deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., rispetto alla ritenuta responsabilità penale per il delitto di cui all'art. 378 cod. pen., quanto al supposto delitto di tentata rapina di cui al capo 18). Evidenzia, in particolare, che non emerge in alcuna misura dalla motivazione della decisione 11 impugnata che egli era consapevole del reato che avevano commesso il ER e il AN, peraltro in assenza di sequestro che non consentiva di conoscere il contenuto del pacco che gli era stato consegnato. 5.2. Con il secondo motivo lo stesso imputato denuncia vizio di motivazione rispetto all’affermazione della sua responsabilità penale per il delitto di favoreggiamento rispetto alle evidenziate deduzioni difensive e sottolinea che le armi che avrebbe asseritamente custodito non sono mai state sequestrate e, quindi, è soltanto con una motivazione congetturale che esse possono essere ricondotte al concetto di armi potenzialmente offensive. Inoltre, lamenta che, come già contestato nella fase cautelare, i giudici di merito non hanno spiegato perché si dovrebbe potrebbe ipotizzare un favoreggiamento anche per armi non utilizzate per un precedente reato ma per uno successivo ipotizzato e neppure organizzato. 5.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione rispetto alla condanna per i delitti di cui ai capi 20) e 20-bis) della rubrica. In particolare, quanto al reato di cui al capo 20), evidenzia che la Corte d'appello non si confronta con il fatto per il quale le pistole non sono mai state sequestrate e la motivazione è illogica laddove omette di considerare che egli non aveva alcuna consapevolezza del reato presupposto. Quanto al reato di cui al capo 21-bis) sottolinea che non vi è alcuna prova, in assenza di sequestro, della effettiva natura di armi di quelle detenute. 5.4. Con il quarto motivo lamenta, rispetto al trattamento sanzionatorio, che la pena base determinata in misura doppia rispetto a quella del minimo edittale, il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, nonché l’omesso riconoscimento sia delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione sia del beneficio della sospensione della pena. 6. FE RI denuncia, con un unico motivo, violazione degli artt. 597 e 599-bis cod. proc. pen. poiché l’applicazione della misura di sicurezza di cui all’art. 417 cod. pen. non rientrava nell’accordo formulato tra le parti e non era conseguenza automatica dello stesso. D’altra parte, sostiene, anche nell’ipotesi di misure di sicurezza obbligatorie, deve essere sempre effettuato un vaglio di pericolosità sociale della persona. Soggiunge che, peraltro, l’astratta applicabilità della misura di sicurezza era possibile già in primo grado, a fronte della condanna per associazione per 12 delinquere semplice, e il Pubblico Ministero non aveva impugnato per la mancata applicazione della stessa. 7. L’imputato LO UJ ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi. 7.1. Con il primo denuncia, rispetto al capo 1), vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 533 cod. pen. e di erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 416-bis cod. pen. Premesso che la decisione impugnata ha operato una refomatio in peius, in accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero, ritenendo mafiosa e non semplice l’associazione di cui al capo 1), assume, innanzi tutto, la violazione dell’obbligo di motivazione rinforzata che si impone in caso di overturning sfavorevole, con conseguenze sia rispetto alla violazione della regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, sia alla contraddittorietà dei passaggi argomentativi fondamentali sulla natura dell’associazione e denuncia le aporie del ragionamento su alcuni elementi decisivi di prova oggetto di travisamento sino all’erronea applicazione della legge penale. Al riguardo, sottolinea che la motivazione è perplessa nella definizione del sodalizio quale prosecuzione della vecchia “mala del BR”, poiché prospetta le due alternative della prosecuzione della pregressa esperienza e della nuova mafia senza assumere una chiara posizione al riguardo. L’aporia del ragionamento è disvelata, assume, dall’ammissione che, in difetto di una riconoscibilità del sodalizio sul territorio, le estorsioni si sono rivolte verso chi già era stato estorto in passato dal TO e dal TA, ossia due esponenti storici della “mala del BR”, sicché, in realtà, la forza intimidatoria nasceva dalla caratura criminale, rispetto a vittime entrate in contatto con la stessa compagine criminale in passato, di tali personaggi e non già da quella della nuova associazione, così come ragionevolmente ritenuto dalla decisione del Giudice dell’udienza preliminare. A fondamento di ciò espone che anche la conversazione captata tra esso ricorrente e il TO, nella quale quest’ultimo fa riferimento alla forza che avevano venticinque anni prima della quale era rimasto solo il nome, era stata oggetto di travisamento da parte della Corte territoriale che, proprio sull’uso del nome, aveva costruito l’elemento fondante per la condanna per associazione di tipo mafioso, senza considerare che gli interlocutori concordavano sull’assenza di qualsivoglia forza organizzativa e di intimidazione dell’attuale compagine. Sottolinea che, a riprova di ciò, rispetto alle quattro estorsioni accertate, quelle nei confronti di LL, De SS e AD erano state commesse perché 13 le richieste provenivano da TO e PI, noti alle vittime per la personale caratura criminale, mentre l’unica vittima “nuova”, il MA, non si era lasciato intimidire e aveva denunciato quanto avvenuto alle forze dell’ordine. Evidenzia, di poi, che il GUP aveva ritenuto che il gruppo criminale non era stato capace di impedire che sul suo stesso territorio operassero, in regime di concorrenza, altre associazioni dedite a reati contro il patrimonio e al traffico di stupefacenti, a riprova della mancanza di quel controllo del territorio indotto dalla forza della intimidazione, riconosciuto dallo stesso TO in una conversazione nella quale ammette di aver millantato con altri mafiosi di avere detto controllo. Sottolinea, di qui, che non è l’aspirazione di un anziano boss a rendere mafiosa un’associazione priva di quella forza di intimidazione che è elemento strutturale della fattispecie (pur nell’ambito di un reato di pericolo, nel senso che il gruppo criminale deve essere potenzialmente capace di esercitare intimidazione) e che deve essere esteriorizzata, secondo quanto più volte ribadito nella giurisprudenza di legittimità. 7.2. Con il secondo motivo lamenta che la sentenza impugnata, in ordine all’affermazione della sua responsabilità penale per i delitti di cui ai nn. 32, 34, 79, 88 e 89, della rubrica è, in primis, affetta da inosservanza della legge processuale in relazione all’art. 533 cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione. Assume, invero, che, con riferimento a detti delitti afferenti cessione di sostanze stupefacenti, nell’accogliere l’appello del Pubblico Ministero, la Corte territoriale non avrebbe assolto all’onere della motivazione rinforzata. Deduce, di poi, che è preliminare il vaglio dell’ammissibilità dello stesso appello del Pubblico Ministero per genericità dei motivi rispetto ai predetti capi e per la stessa riqualificazione di cui al capo 1) dell’imputazione, atteso che nell’atto di appello vengono acriticamente riportate le trascrizioni delle intercettazioni utilizzate dalla sentenza di primo grado senza fornire al giudice d’appello elementi di novità e di critica specifica della ricostruzione operata dal GUP. Assume, altresì, che: quanto al capo 32), afferente la detenzione e porto in luogo pubblico di due armi comuni da sparo utilizzate nella rapina ai danni di NO OR, in primo grado era stato assolto perché non aveva commesso materialmente la rapina (pag. 231), mentre in appello (pag. 79) se ne afferma la responsabilità con una motivazione che non apporta elementi nuovi, non essendo tale il generico richiamo alle dichiarazioni di FE RI dinanzi al GIP in uno con le risultanze della conversazione intercettata quel giorno al progr. 1314; rispetto al capo 34), la decisione impugnata si è limitata a ritenere l’assoluzione in primo grado fondata su una mera clausola di stile, senza 14 considerare la nullità per indeterminatezza del capo di imputazione, con una responsabilità inferita, da pag. 80 a 85, ricopiando le intercettazioni con NE, che non sanano la nullità dell’imputazione né assolvono all’onere della motivazione rafforzata;
quanto al capo 79), rammenta che gli viene attribuito un concorso morale nel fatto di reato a fronte di una contestazione per concorso materiale, con conseguente violazione dell’art. 516 cod. proc. pen. e deduce, peraltro, che la motivazione è apodittica laddove si fonda sull’assunto per il quale l’accordo per la cessione della sostanza stupefacente sarebbe avvenuto verosimilmente presso il bar “Milk and Coffee”, circostanza, non provata, in base alla quale la sentenza di primo grado aveva ritenuto di assolverlo (pag. 310); rispetto al capo 88), deduce che l’appello del Pubblico Ministero è aspecifico e fondato sul vizio logico-argomentativo per il quale, dato che era un capo, la sua presenza al braccio del fratello EN, avrebbe per ciò solo reso più efficace l’azione criminosa di questi;
con riguardo al capo 89) lamenta violazione dell’art. 516 cod. proc. pen. sin dalla prospettazione dell’appello del Pubblico Ministero, poiché, se non vi fosse prova della cessione della sostanza stupefacente, come indicato nell’imputazione, a AB NO, vi sarebbe quella di detta cessione (la prima) a ER TO, ciò che non rientrava nell’originaria contestazione. 7.3. Con il terzo motivo censura la decisione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio per erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62-bis, 81, secondo comma, e 133 cod. pen. nonché per carente motivazione rispetto all’avvenuto e documentato parziale risarcimento del danno e per il comprovato inizio di una condotta resipiscente. Deduce al riguardo omessa considerazione del pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della persona offesa accompagnata da una lettera di scuse e dalla volontà di riparare i danni derivati dai reati commessi, circostanza valutabile ex art. 62-bis cod. pen. Quanto alla concreta determinazione della pena ex art. 133 cod. pen. lamenta l’omessa considerazione dell’inizio di un percorso di disintossicazione dalla cocaina presso il SERD territoriale. 8. L’ imputata AM UJ si affida a tre motivi. 8.1. Con il primo, lamenta palese illogicità e mancanza della motivazione quanto all’affermazione della sua responsabilità penale, in relazione agli artt. 110 e 512-bis cod. pen., per il delitto di cui al capo 49). 15 A fondamento delle censure, premesso di essere stata ritenuta responsabile in concorso con il padre, della condotta di trasferimento fraudolento di valori in relazione alla cessione della licenza di taxi acqueo e di due imbarcazioni per eludere l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, sottolinea che non è stato considerato che, a norma degli artt. 19, comma 3 e 26, comma 2, lett. a), del Codice antimafia, vige una presunzione relativa di fittizietà dell’intestazione dei beni ai prossimi congiunti. Con la conseguenza che, a fronte di tale presunzione di fittizietà, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, avrebbero dovuto essere apprezzati una serie di elementi di fatto idonei a concretizzare la capacità elusiva dell’operazione patrimoniale, altrimenti lecita. Lamenta che, peraltro, la Corte territoriale ha affrontato le questioni relative al basso prezzo di cessione rispetto a quello di mercato, nonché al periodo di affiancamento triennale del padre, come se non si trattasse della figlia bensì della cessione dell’attività ad un soggetto estraneo. Peraltro, il vizio di motivazione si paleserebbe anche rispetto al dolo di essa ricorrente posto che il padre si era limitato a riferirle, nella conversazione captata tra loro, che il trasferimento avveniva per l’ipotesi in cui gli fosse accaduto qualcosa e aveva spiegato i suoi reali intendimenti solo ad altri soggetti, come il TO e la AG. D’altra parte, la stessa imputata non aveva subito accolto l’invito, al punto che il padre aveva dovuto sollecitarla a prendere le informazioni necessarie per l’acquisto della barca. 8.2. Lamenta, con il secondo motivo, in relazione al capo 74) della rubrica, assenza di motivazione in ordine al reato previsto dall’art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per mancanza di dolo specifico e aporia argomentativa del ragionamento seguito dalla decisione impugnata. Sotto quest’ultimo profilo sottolinea che, se il fatto deriva dalla detrazione dalle imposte di un motore marino per la somma di 10.000,00 euro, considerata dalla stessa sentenza inferiore al valore di mercato, sarebbe stato, ove si fosse voluto commettere il reato fiscale, conveniente indicare detto valore come prezzo della cessione. 8.3. Con il terzo motivo denuncia mancanza di motivazione rispetto ai presupposti della confisca (di parte della propria abitazione) indicati dall’art. 240- bis cod. pen. Mancherebbe infatti la prova che l’acquisto sarebbe stato effettuato con i proventi dell’attività illecita oggetto di trasferimento fraudolento proprio perché l’altra imputazione, ritenuta in sentenza, assume che il trasferimento dell’attività non si è mai realizzato, sicché non avrebbero potuto trarsi i relativi profitti. 16 9. Propone ricorso per cassazione l’imputato CC ZA affidandosi a due motivi. 9.1. Con il primo, lamenta che, anche in violazione delle regole sull’acquisizione del materiale probatorio nel rito abbreviato, è stato condannato quale mandante di tre furti in abitazione (capi 94, 95 e 96 dell’imputazione), senza che vi fosse alcun collegamento dalle emergenze istruttorie né con i fatti di reato né con gli esecutori materiali, a fronte dell’unico elemento a disposizione costituito dall’essere proprietario di una vettura vista in data 11 febbraio 2021 tra Biancade di Rocade e Silea, vettura della quale non era stato individuato il conducente. 9.2. Con il secondo lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. pur avendo trasmesso alle persone offese l’importo di euro 1.500,00 ciascuno a riparazione del danno ritenuto incongruo dalla Procura per l’assunto e non provato valore di un orologio stimato del valore di 9.000 euro che sarebbe stato ricompreso nel furto. 10. La difesa di CC NE ha depositato memoria di replica alla requisitoria del Sostituto Procuratore Generale insistendo per l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Per ragioni di priorità logica, devono essere vagliati – innanzitutto – i motivi che contestano l’avvenuta riqualificazione, da parte della Corte territoriale, del delitto di associazione a delinquere c.d. semplice in quello di associazione mafiosa ex art. 416-bis cod. pen. e, dunque, il primo motivo di ricorso di LO UJ e i primi tre motivi di ricorso degli imputati RR, AN e CC. Al riguardo, va premesso che, a differenza di quanto suggestivamente dedotto dalla difesa del UJ (anche per altri reati) in ordine all’inammissibilità dell’appello del Pubblico Ministero per genericità, che, in realtà, le relative censure sono state formulate in maniera specifica evidenziando, in forza delle risultanze processuali, i lamentati errori della decisione di primo grado e chiedendone la riforma. Ciò posto, i predetti motivi non sono fondati, per le ragioni di seguito esposte. 1.1. All’esame delle articolate censure, occorre premettere che i ricorrenti sono stati tratti a giudizio a seguito di una vasta indagine scaturita 17 dall’osservazione, dopo un lungo periodo di carcerazione, di ER TO, esponente di primo piano della c.d. “Mala del BR” che, sotto la guida del boss LI MA, si era imposta, fra la fine degli anni settanta e l’inizio degli anni ottanta del secolo scorso, nel territorio veneto come associazione di stampo mafioso caratterizzata per la concentrazione delle attività nei settori del traffico di droga e delle bische clandestine, per una rigida ripartizione di ruoli (anche quanto alle zone “affidate”) tra gli associati e il riconoscimento del vertice nel predetto MA, per i rapporti in condizioni di parità che questi aveva tenuto con gli esponenti di mafie storiche “classiche” (specie con quella siciliana), per l’esistenza di consolidati rapporti anche con apparati dello Stato, ciò che, unitamente al diffuso clima di omertà per effetto dell’intimidazione mafiosa anche da parte delle vittime dei reati più gravi o dei loro prossimi congiunti, aveva per anni consentito alla compagine di “prosperare” in un clima di relativa impunità. A seguito, poi, dell’arresto e del pentimento di alcuni di loro e, in primis, del medesimo LI MA, nella seconda metà degli anni novanta, erano intervenute una serie di condanne definitive a carico degli esponenti dell’associazione, qualificata come mafiosa ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen., che erano stati a lungo detenuti. Proprio dopo la scarcerazione di ER TO, esponente di primo piano dei “mestrini” (una delle micro-compagini della Mala del BR, peraltro tra le più attive e pericolose), dall’osservazione del predetto è scaturita l’indagine, basata – tra l’altro - su ampie risultanze captative e sulle dichiarazioni di alcune vittime dei numerosi reati fine (estorsioni, rapine, traffico di stupefacenti, armi etc.), che ha dato luogo al presente giudizio. In particolare, in conformità con la prospettazione accusatoria di cui al capo 1) dell’imputazione, alcuni degli odierni ricorrenti (ovvero, LO UJ con il ruolo di promotore e organizzatore, IO RR e CO AN, quali partecipi), unitamente ad altri soggetti (tra i quali, appunto, ER TO, nella veste di capo indiscusso e LO TA, anch’egli storico esponente della c.d. Mala del BR) giudicati separatamente, erano stati chiamati a rispondere del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. Secondo l’impostazione accusatoria, invero, i predetti si erano associati tra loro ripristinando o, comunque, dando seguito all’associazione di tipo mafioso della c.d. Mala del BR, nella specie nella frangia dei maestrini. La sentenza di primo grado, pronunciata dal GUP del Tribunale di Venezia all’esito del giudizio abbreviato, ha ritenuto, tuttavia, di riqualificare la predetta compagine in associazione a delinquere c.d. semplice. Come si evidenzia nella motivazione (pag. 28-46), detta riqualificazione si fonda sull’esistenza di una cesura tra la precedente associazione di stampo 18 mafioso e quella, pur pericolosa, contestata nel processo e affermatasi dopo il lungo periodo di detenzione di ER TO. La decisione di primo grado ha, in particolare, affermato che la nuova associazione è caratterizzata, rispetto alla precedente, da una minore forza pervasiva, perché disarticolata dopo gli arresti del passato e le lunghe detenzioni che ne erano seguite e per il cambiamento storico culturale verificatosi in quasi un trentennio nel Nord-Est. Soprattutto, la nuova associazione è priva di un’effettiva forza di intimidazione, non è in grado di condizionare le istituzioni, non ha legami con gli apparati dello Stato, non vi è il riconoscimento di un capo e non si caratterizza per la penetrante presenza nella compagine sociale, percepita come alternativa alle istituzioni. La sentenza di primo grado ha giustificato l’operata riqualificazione, più nel dettaglio, in forza delle emergenze investigative, ponendo in rilievo: l’incapacità della nuova associazione di “sanzionare” i soggetti sgraditi, come attestato dalla programmazione dell’attentato mortale, non realizzato, in danno di SS ZI, i cui due fratelli erano invece stati uccisi con un’esecuzione esemplare al tempo della “Mala del BR”; che, a differenza del passato, ormai sia mafie storiche (camorra e ‘ndrangheta) sia altre compagini (anche di origine nigeriana, albanese etc.) operano nel Nord-Est, senza che l’associazione in esame riesca a contrastarle, né a stringere patti, così come MA aveva fatto con alcune mafie storiche;
questa consapevolezza dell’incapacità dell’associazione di affermarsi sulle altre compagini operanti sul territorio si ritrarrebbe anche da captazioni dello stesso TO nelle quali il boss rimpiange ed evoca i fasti del passato, sicché manca anche il dolo nei vertici dell’associazione sugli elementi costitutivi della stessa;
l’assenza della forza di intimidazione del sodalizio si ritrae, inoltre, dall’assenza di una diffusa consapevolezza nella popolazione, con conseguente omertà della forza del sodalizio, che riesce, infatti, a “sottomettere” con l’attività estorsiva solo soggetti che erano stati già vittime della Mala del BR in passato in ragione della riconosciuta caratura criminale, di carattere tuttavia personale, del TO e del TA quali esponenti di punta delle predetta Mala, nella frangia dei mestrini;
come emerso da più intercettazioni, lo stesso TO è consapevole che della vecchia associazione è rimasto solo il nome;
del resto, il MA, unica vittima delle estorsioni non “ereditata” dal passato non aveva avvertito il metus dell’associazione, denunciando i fatti alle forze dell’ordine; manca nell’organizzazione una gerarchia, perché TO ha rapporti solo con LO UJ. A seguito dell’appello del Pubblico Ministero sull’operata riqualificazione della contestata associazione a delinquere di stampo mafioso in associazione a delinquere semplice, la Corte d’Appello di Venezia ha accolto i relativi motivi, riformando, in primis sotto tale cruciale profilo, la decisione di primo grado e 19 ritenendo, dunque, in conformità all’originaria prospettazione accusatoria, integrata un’associazione ex art. 416-bis cod. pen. 1.2. Ciò posto, occorre rammentare, in via generale, che il fondamentale elemento che differenzia l’associazione per delinquere c.d. semplice da quella di stampo mafioso è la forza di intimidazione esercitata da quest’ultima, che deve avere una sua esteriorizzazione quale forma di condotta positiva, come si evince dall'uso del termine "avvalersi" contenuto nell'art. 416-bis cod. pen., e può assumere le più diverse manifestazioni, purché l'intimidazione si traduca in atti specifici, riferibili a uno o più soggetti (ex multis, Sez. 6, n. 50064 del 16/09/2015, Barba, Rv. 265656). Peraltro, la forza di intimidazione che caratterizza il vincolo associativo non deve necessariamente essere esternata attraverso specifici atti di minaccia e violenza da parte dell'associazione o dei singoli soggetti che ad essa fanno riferimento, potendosi desumere anche dal compimento di atti che, sebbene non violenti, siano evocativi dell'esistenza attuale, della fama negativa e del prestigio criminale dell'associazione, ovvero da altre circostanze obiettive idonee a dimostrare la capacità attuale del sodalizio, o di coloro che ad essa si richiamano, di incutere timore ovvero dalla generale percezione che la collettività abbia dell'efficienza del gruppo criminale nell'esercizio della coercizione fisica (tra le altre, Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273537). Va puntualizzato, del resto, che, qualora l’associazione eserciti tale forza di intimidazione, è irrilevante che essa abbia, o meno, la capacità di condizionare anche apparati dello Stato, poiché detta capacità di condizionamento non costituisce elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice. 1.3. È ben vero che, rispetto all’esteriorizzazione del metodo mafioso, la giurisprudenza di questa Corte distingue a seconda che si tratti di nuova compagine associativa (nella quale tale esteriorizzazione deve essere dimostrata) ovvero di “locale” di una mafia c.d. storica (ipotesi nella quale, anche in assenza di esteriorizzazione della forza di intimidazione, la stessa opera per derivazione da quella del sodalizio di provenienza). Al riguardo, è stato chiarito che, nell’ipotesi di “nuove mafie”, è necessario accertare se il sodalizio: a) abbia conseguito fama e prestigio criminale, autonomi e distinti da quelli personali dei singoli partecipi, in modo da essere capace di conservarli anche nel caso in cui questi ultimi fossero resi innocui;
b) abbia in concreto manifestato capacità di intimidazione, ancorché non necessariamente attraverso atti di violenza o di minaccia;
c) abbia manifestato una capacità di intimidazione effettivamente percepita come tale e abbia conseguentemente 20 prodotto un assoggettamento omertoso nel "territorio" in cui l'associazione è attiva (ex ceteris, Sez. 6, n. 14444 del 21/02/2023, P., Rv. 284579 – 02). Diversamente, in caso di associazioni di tipo mafioso delocalizzate, costituite cioè al di fuori dei territori di origine delle "mafie storiche", la configurabilità del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. non richiede necessarie forme di esteriorizzazione della forza intimidatrice, caratterizzanti il sodalizio mafioso, in quanto la forza d'intimidazione posseduta e la tangibile percezione della stessa sul territorio di riferimento, in termini di assoggettamento e omertà, possono desumersi dalla replica del modulo organizzativo e dai tratti distintivi della "casa madre", con la quale mantengono uno stretto legame (ex aliis, Sez. 5, n. 14403 del 30/01/2024, Greco, Rv. 286273; Sez. 2, n. 38831 del 17/09/2021, Cicciù, Rv. 282199 – 04). Ciò in quanto in detta ipotesi la compagine locale si avvale di una forza di intimidazione intrinseca che, pur non necessitando di forme eclatanti di esteriorizzazione del metodo mafioso, non consiste nella mera potenzialità, non esercitata e quindi meramente presuntiva, dell'impiego della forza, ma nella spendita d'una vera e propria fama criminale ereditata dalla casa-madre (Sez. 1, n. 51489 del 29/11/2019, Albanese, Rv. 277913). Sicché questa differenza – rispetto alla quale, soltanto, possono riconoscersi limitate aporie argomentative della pronuncia impugnata che sono, peraltro, proprio per quanto ora si dirà, prive di conseguenze pratiche – assume rilievo solo se non vi è un’esteriorizzazione del metodo mafioso, mentre, qualora ciò avvenga, come nel caso in esame, ai fini dell’affermazione del carattere mafioso dell’associazione, non rileva se essa sia o meno in continuità con una mafia “storica”, cui essa pure si riconduce sul piano nominalistico (ovvero della c.d. fama). 1.4. Inoltre, occorre puntualizzare che neppure osta alla qualificazione come mafiosa di un’associazione per delinquere la circostanza che si tratti di una “piccola mafia”. Nello schema normativo previsto dall'art. 416-bis cod. pen. non rientrano, invero, come questa Corte ha ormai più volte sottolineato, solo grandi associazioni di mafia ad alto numero di appartenenti, dotate di mezzi finanziari imponenti, e in grado di assicurare l’assoggettamento e l’omertà attraverso il terrore e la persistente messa in pericolo della vita delle persone;
rientrano anche “piccole” mafie con un basso numero di appartenenti (bastano tre persone), che assoggettano un limitato territorio avvalendosi, però, del metodo “mafioso” e senza necessità che la forza intimidatoria del vincolo associativo sia penetrata in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di riferimento (ex aliis, Sez. 5, n. 30176 del 15/07/2025, A., Rv. 288591; Sez. 5, n. 15041 del 21 24/10/2018, Gualtieri, non mass.; Sez. 5, n.44156 del 13/06/2018, S., Rv. 274120; Sez. 6, n. 57896 del 26/10/2017, Rv. 271724). In particolare, affinché sussista la condizione dell'omertà, non è affatto necessaria una generalizzata e sostanziale adesione alla subcultura mafiosa, né una situazione di così diffuso terrore da impedire qualsiasi atto di ribellione e qualsiasi reazione morale alla condizione di sottomissione. È sufficiente che il rifiuto a collaborare con gli organi dello Stato sia diffuso, anche se non generalizzato;
che tale atteggiamento sia dovuto alla paura o di danni all’integrità della propria persona o anche solo all’attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti;
che sussista la diffusa convinzione che la collaborazione con l'autorità giudiziaria - denunciando il singolo che compie l’attività intimidatoria - non impedirà che si abbiano ritorsioni dannose per la ramificazione dell'associazione, la sua efficienza, la sussistenza di altri soggetti non identificabili e forniti di un potere capace di danneggiare coloro che vi resistono (tra le tante, Sez. 6, n. 1612 del 11/01/2000 Rv. 216634; Sez. F, n. 44315 del 12/09/2013, Rv. 258637). Consegue che il reato in esame è configurabile anche con riguardo ad organizzazioni che, senza controllare tutti coloro che vivono o lavorano in un certo territorio, rivolgono le proprie mire a danno dei componenti di una certa collettività, a condizione che si avvalgano di metodi tipicamente mafiosi e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà (Sez. 6, n. 57896 del 26/10/2017, Fasciani, cit. in motivazione). Assume dunque valenza secondaria, in questa prospettiva, il numero effettivo dei soggetti coinvolti come vittime, a fronte della diffusività del fenomeno a danno di un numero indeterminato di persone, che potrebbero in tempi brevi trovarsi alla mercé del sodalizio. Del resto, la forza prevaricatrice di un'organizzazione mafiosa ha capacità di penetrazione e di diffusione inversamente proporzionali ai livelli di collegamento che la collettività sulla quale si esercita è in grado di mantenere, per cultura o per qualsiasi altra ragione, con le istituzioni statuali di possibile contrasto, potendo evidentemente la intimidazione passare da mezzi molto forti (minaccia alla vita o al patrimonio quando ci si trovi in presenza di soggetti ben radicati in un territorio, come per esempio gli operatori economici non occulti) a mezzi semplici come minacce di percosse rispetto a soggetti che non siano in grado di contrapporre valide difese (Sez. 6, n. 35914 del 30/05/2001). 1.5. Nella fattispecie per cui è processo la sentenza impugnata, ponendosi nel solco del complesso dei superiori principi, ha individuato gli elementi idonei a ricondurre l’associazione di cui al capo 1) sotto l’egida dell’art. 416-bis cod. pen. valorizzando una serie di indici convergenti nella direzione della forza intimidatrice 22 propria della stessa, sebbene in un ambito più ristretto rispetto a quello che caratterizzava, in passato, la Mala del BR. Segnatamente, la decisione della Corte territoriale ha osservato che la strumentalizzazione del nome della “Mala del BR”, evocato anche in virtù della partecipazione alla compagine di storici esponenti della stessa, si è rivelata efficiente nel piegare la volontà delle vittime del passato senza necessità di fare ricorso ad alcuna forma di intimidazione esplicita, necessaria, invece, per i soggetti che non conoscevano in passato quella realtà e nei confronti dei quali è stata puntualmente esercitata. Ha sottolineato, inoltre, che, pur non essendovi continuità tra le due compagini, per il lungo tempo trascorso, vi è una replica del modello organizzativo: innanzi tutto, sussiste il rapporto gerarchico, stante la chiara connotazione del gruppo, con il TO avente il ruolo indiscusso di capo, il UJ dedito alla programmazione dei reati scopo con il boss e il TA quale comprimario dedito ad affari violenti, gli altri come gregari. L’esistenza di un’articolata compagine, con attribuzione di ruoli specifici in capo ai componenti, disvela che l’associazione era in grado di esistere a prescindere da ciascuno dei partecipi e degli stessi vertici che pure hanno, come del resto di norma avviene, una peculiare caratura, senza che questo escluda che, nel caso in cui ne venga meno l’apporto per qualsiasi causa, l’associazione continui ad operare. Il che è particolarmente evidente, come si ritrae dalla decisione impugnata, nel caso in esame, poiché, al di là della “fama” criminale di TO e TA, ruolo eminente ha la figura di LO UJ, figura che emerge come capace di guidare l’associazione anche in assenza di tali esponenti storici della vecchia Mala del BR. Del resto, come ha valorizzato ulteriormente, in modo congruo, la sentenza della Corte territoriale, la compagine sorge proprio per effetto della scarcerazione del TO, che non esita a redarguire il UJ dopo il fallimento dell’estorsione ai danni del MA e verso il quale il AR fa una professione di fedeltà, La pronuncia censurata ha inoltre sottolineato che la presenza sul territorio di microcriminalità di origine straniera è affermata dal giudice di primo grado senza alcun elemento fondato su atti processuali, a fronte, al contrario, di intercettazioni nei quali i vertici del sodalizio rivendicano di essere “solo loro a Venezia”, come corroborato, del resto, dall’assenza, dopo che è stata sgominata la Mala del BR, di sentenze o anche solo indagini concernenti fenomeni criminali associativi insistenti sul territorio e afferenti il trasporto acqueo lagunare. Anche rispetto alle compagini storiche come mafia e ‘ndrangheta, rileva ancora la sentenza, è lo stesso TO a dire nelle intercettazioni della consapevolezza dei relativi esponenti che su Venezia opera lui, cui soltanto occorre rivolgersi. 23 E allora, il sottile ma lineare ragionamento che sottende la pronuncia censurata è che, se è vero che in termini quantitativi, l’attività della nuova associazione non è comparabile a quella della vecchia, con la quale vi è una cesura per molteplici ragioni, in termini qualitativi, compresa la forza intimidatrice verso le vittime dei reati, l’associazione in esame ne replica il modello e integra un’associazione mafiosa avente tutti gli elementi costitutivi contemplati dall’art. 416-bis cod. pen. In altri termini sussiste una forza di intimidazione della nuova compagine associativa, pur non paragonabile alla Mafia del BR che alcuni esponenti storici della stessa parte della nuova associazione ancora evocavano per questo con toni nostalgici nei loro discorsi. E, pertanto, la decisione impugnata non ha fatto che conformarsi al condivisibile principio, affermato nella giurisprudenza di questa Corte, per il quale, in tema di criminalità di tipo mafioso, le "nuove" associazioni possono rientrare nella previsione dell'art. 416-bis cod. pen. qualora presentino le caratteristiche tipiche delle "mafie storiche", sia pur dando luogo ad una riproduzione del fenomeno associativo in termini di minore intensità ed estensione, con riguardo alla complessità dell’organizzazione, all'ambito territoriale ed alle attività interessate, salva restando la necessaria dimostrazione che la "nuova associazione" abbia manifestato in concreto la propria capacità di intimidazione, determinando un assoggettamento omertoso (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555 – 16). 1.6. Né può dirsi che sia stata violata la regola della motivazione rafforzata a fronte dell’overturning sfavorevole, poiché la sentenza impugnata ha confutato e superato, con argomentazioni adeguate e dotate di maggiore forza persuasiva (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679), per come sinora ripercorse, sulla scorta di un puntuale richiamo alle risultanze processuali, quelle utilizzate dalla decisione di primo grado per operare la riqualificazione del delitto originariamente contestato al capo 1). 1.7. Ulteriormente, non assume rilievo la circostanza che non sia stato rinnovato l’esame del teste Magnini, poiché la riqualificazione sfavorevole per gli imputati non è derivata, come si ritrae dal complesso delle argomentazioni poste a sostegno della relativa decisione e richiamate nel § 1.5., in modo decisivo dalla diversa interpretazione della portata del contributo dichiarativo di tale teste, le dichiarazioni del quale, peraltro, non erano state decisive neppure per la pronuncia di primo grado. 24 Al riguardo, va ribadito, infatti, che sussiste l'obbligo di rinnovare l'esame dei dichiaranti nel caso di diversa qualificazione giuridica del fatto in senso peggiorativo, solo se conseguente alla difforme valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva (ex multis, Sez. 6, n. 14444 del 21/02/2023, P., Rv. 284579 – 03). 2. Il ricorso proposto dal NE è fondato, poiché la Corte d’Appello, applicando la pena accessoria anche se il concordato si limitava all’aumento in continuazione con un reato per il quale era intervenuta condanna irrevocabile che non aveva comminato alcuna pena accessoria, si è discostata dal condivisibile principio per il quale il giudice di merito che, ritenendo la continuazione tra i fatti oggetto di giudizio con altri per i quali è già intervenuto giudicato, aumenti la pena inflitta per questi ultimi, non può, vertendo il suo giudizio solo sull'aumento di pena da infliggere per la continuazione, compiere una nuova valutazione circa l'applicabilità o meno di una pena accessoria in relazione alla misura della pena base già inflitta con la precedente decisione, atteso l'ostacolo costituito dal giudicato e trattandosi di questione sottratta al suo giudizio (Sez. 6, n. 1190 del 18/10/2021, dep. 2022, Kulaj, Rv. 282996; Sez.1, n. 3744 del 30/1/1992, Arbore, Rv.189711). Si può peraltro procedere all’annullamento senza rinvio della decisione censurata laddove ha applicato al NE la pena accessoria, senza che sia travolto il concordato medesimo (arg. ex Sez. 5, n. 19400 del 24/03/2021, Tuci, Rv. 281263). 3. Il ricorso proposto dall’imputato AN non è fondato, per le ragioni di seguito indicate. 3.1. Con riguardo al primo motivo, afferente il reato di cui al capo 44) concernente la tentata estorsione in danno del Manca, la Corte territoriale, ripercorse le argomentazioni che avevano portato all’assoluzione in primo grado, evidenzia congruamente gli elementi dotati di maggiore forza persuasiva nell’ottica della motivazione c.d. rafforzata – con i quali la difesa del ricorrente, con censure ai limiti dell’ammissibilità, neppure si confronta – che invece consentono di individuare nello stesso il soggetto che con la sua auto ha inseguito la vittima dopo la presentazione del libro. In particolare, la Corte territoriale valorizza, al riguardo, le dichiarazioni dei titolari del locale, effettua adeguate puntualizzazioni, basate anche sulle risultanze captative, sull’orario dei fatti, sul colore e sulla tipologia della vettura dell’imputato. 25 3.2. Il secondo motivo è, del pari, non fondato. Occorre premettere che la circostanza aggravante è stata in questo caso ritenuta integrata per il metodo mafioso, che, come noto, è configurabile nell’ipotesi in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, quand'anche quest'ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, ma risulti comunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato (Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637). In sintonia con tale principio, la pronuncia impugnata ha congruamente ritenuto integrata la circostanza aggravante, evidenziando che la tentata estorsione in danno del Manca era una sorta di spedizione punitiva conseguente alla dissociazione della vittima dalla “vecchia" consorteria da cui sarebbe derivato un credito illecito, da esigere, di circa 30.000 euro. Le ragioni della spedizione punitiva, dunque, si correlano in modo logico all’assunto per il quale l’attività non era, con evidenza, finalizzata a consentire al TA di trarre un profitto per sé, ma posta a beneficio dell’associazione dalla quale la persona offesa si era dissociata. 3.3. Il terzo motivo non può, ancora una volta, essere accolto. Esso involge la tentata estorsione in danno del Miotto, rispetto alla quale il ricorrente era stato già condannato in primo grado. Talché le decisioni di merito integrano con riferimento ad essa una c.d. doppia conforme, poiché la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (tra le altre, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E. Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Ciò posto, come hanno evidenziato le pronunce di merito, il delitto non poteva essere riqualificato nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, atteso che, da un lato, lo stesso preteso credito del GR non era tutelabile giudizialmente, e, da un altro, era peraltro emerso dalle risultanze captative che il GR si era attivato per recuperare le somme per sé, senza avere alcun ruolo nella società del predetto GR. Ne deriva che è stata fatta corretta applicazione dei principi sanciti dalla pronuncia delle Sezioni Unite c.d. Filardo, la quale ha affermato che il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un 26 contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 03). 3.4. Il quarto motivo, che riguarda il capo 133) della rubrica, relativo all’illecita detenzione di un’arma, è inammissibile perché non si confronta con le congrue argomentazioni con le quali è stata confermata la responsabilità dell’imputato per tale fatto di reato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268822). E, infatti, la pronuncia censurata, a pag. 401-402, ha posto in rilievo, con logico incedere, che dal verbale di perquisizione risulta che l’abitazione di AN è un appartamento in una casa indipendente che si sviluppa su due livelli (piano terra e primo piano) ed il suo è l’appartamento sulla destra salendo le scale, mentre quello della sorella è l’appartamento sulla sinistra. Ha anche rimarcato che la pistola è stata trovata in quest’ultimo appartamento, ma che, come evidenziato nel verbale di perquisizione, lo stesso al momento dell’ingresso presentava la porta aperta e priva di serratura ed era visibilmente non abitato e in stato di abbandono. A fronte di tale stato dei luoghi, le pronunce di merito hanno ragionevolmente inferito che entrambi gli appartamenti fossero nella piena ed esclusiva disponibilità dell’imputato e che la pistola nascosta nella lavatrice fosse in suo possesso. 3.5. Il quinto motivo (considerato che rispetto all’accertamento della responsabilità penale dell’imputato per i reati di cui ai capi 46 e 133 le relative censure sono state già vagliate) censura le argomentazioni con le quali la Corte territoriale, a differenza di quanto dedotto (genericamente) dal ricorrente ha condannato lo stesso per il reato di cui al capo 68), ovvero per il danneggiamento seguito da incendio della sede della “Deverseb Technologies”. Con un ragionamento congruo, invero, la pronuncia della Corte d’Appello, richiamando anche le argomentazioni sottese alla decisione di primo grado, ha sottolineato, del pari, la genericità dei motivi di gravame dell’imputato, a fronte dell’articolato compendio indiziario convergente nel senso della sussistenza della sua responsabilità penale per come valorizzato sin dalla sentenza del Tribunale. Così la partecipazione del AN al danneggiamento è stata congruamente desunta da una serie di emergenze istruttorie, ossia: l’utenza le cui celle avevano agganciato quella sera il luogo dove è avvenuto il fatto era un’utenza “dedicata”, intestata ad una persona sconosciuta alle forze dell’ordine; tale utenza era sì associata ad un’utenza su un apparecchio che nei giorni precedenti era associato ad un’utenza della moglie del AN, ma quest’ultimo era stato trovato in possesso, venti giorni dopo il danneggiamento, dell’apparecchio in questione cui era associata l’utenza che aveva agganciato la cella dove era avvenuto il reato;
27 dalle telecamere era emerso che il fatto era stato commesso da soggetti di sesso maschile;
il ED, sentito a sommarie informazioni, aveva riferito di aver accompagnato sul posto tra gli altri il AN;
la credibilità del ED era corroborata dal frequente contatto per circa sei mesi, anche per alcune settimane dopo il fatto, tra le sue utenze e quelle dell’imputato. 4. Quanto ai restanti motivi dei ricorsi degli imputati RR, AN e CC, si osserva quanto segue. 4.1. Il quarto motivo è inammissibile, poiché, per consolidata giurisprudenza, non possono essere dedotte in sede di legittimità questioni afferenti all’entità della provvisionale liquidata in favore delle parti civili. Alla stregua di quanto ripetutamente affermato da questa Corte, infatti, non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (tra le tante, Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 – 02; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486; si veda Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, dep. 1991, Capelli, Rv. 186722). 4.2. Il quinto motivo, con il quale il AN contesta che gli è stato attribuito, pur essendo stato ritenuto responsabile dei delitti estorsivi rispetto ai quali era stato accertato l’utilizzo del metodo mafioso, il ruolo di partecipe nell’associazione di cui al capo 1), non è fondato, per le ragioni di seguito indicate. Come è noto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la condotta di partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua “messa a disposizione” in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 – 01). Donde, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Talché la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al 28 fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente desumersi l’appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, a titolo esemplificativo, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi facta concludentia -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670). Ai superiori principi, con lineari argomentazioni, la Corte d’Appello si è conformata nel ritenere l’imputato responsabile dell’ascritto delitto. La messa a disposizione del AN per la compagine associativa è stata infatti desunta da una serie di atti concreti, idonei a denotare in modo inequivocabile la sua messa a disposizione del sodalizio, quali: la partecipazione dello stesso a una riunione a casa del TO per riorganizzare anche tramite un “canale” olandese l’attività nel settore dello spaccio di stupefacenti;
l’interessamento del TO a progetti criminosi dell’imputato rispetto ai quali il boss, pur avendo espresso perplessità, aveva evidenziato che, in caso di “successo” degli stessi avrebbe dovuto ricevere una percentuale;
il compimento della rapina ai danni del DR con due vertici della consorteria come TA e UJ, l’effettuazione della rapina presso il Despar ricollegabile all’associazione. Anche sul piano soggettivo è stata congruamente valorizzata la consapevolezza dell’imputato di partecipare all’associazione criminosa, trattandosi di uno dei pochi ai quali era consentito incontrare di persona il TO, che, peraltro, subito dopo la scarcerazione, aveva iniziato a riprendere i contatti per dar vita alla nuova compagine proprio attraverso il ricorrente e il TA. 4.3. Il sesto e il settimo motivo del ricorso del AN, suscettibili di valutazione unitaria, laddove contestano la ritenuta circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa per i delitti ascritti al medesimo ai capi 18) e 21) dell’editto imputativo, ossia la tentata rapina a mano armata in danno di Cassiano DR e la rapina a mano armata in un supermercato Despar di Padova, non sono fondati. Occorre evidenziare che non è dubbia la riconducibilità dei predetti reati all’associazione, che aveva tra i propri scopi anche la commissione di rapine e, peraltro, come valorizzato dalla decisione impugnata, quella di cui al capo 18) è stata compiuta dall’imputato in concorso con due soggetti al vertice dell’associazione, come TA e UJ. 29 È stato, d’altra parte, congruamente evidenziato dalla Corte territoriale, rispetto alla tentata rapina di cui al capo 21), che le armi usate sono le medesime dell’altra rapina, ossia quelle custodite presso il NT LI. Sul piano dell’elemento soggettivo è opportuno ricordare, che, come chiarito dalle Sezioni Unite nella sentenza “Chioccini”, la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 – 01). La finalità agevolativa è stata allora correttamente ritratta sotto il profilo dell’elemento soggettivo dalla piena adesione del AN alla compagine associativa e dalla sua partecipazione ad una pluralità di delitti fine. 4.4. L’ottavo motivo non è fondato, in quanto, sotto un primo aspetto, come valorizzato a pag. 266 della decisione impugnata, l’imputato è passato la sera prima e la mattina stessa del fatto da NT LI senza che vi fosse altra ragione per tali “visite” che prelevare le armi per la rapina e poi riconsegnarle. Che non fossero simulacri d’armi è attestato, come osservato dalla pronuncia della Corte territoriale rispetto alle analoghe censure spiegate per il capo 19), dalla circostanza che dalle risultanze captative è emerso che il NT LI riceveva un compenso perché le stesse fossero depositate presso di lui, compenso che, diversamente, non avrebbe avuto alcuna ragion d’essere. 4.5. Il nono motivo proposto dallo stesso AN, in relazione al capo 23) della rubrica, per la mancata riqualificazione del reato ascritto da quello di ricettazione a quello di furto, è manifestamente infondato. Invero, rispetto a tale doglianza, di carattere reiterativo, la Corte d’Appello ha congruamente evidenziato che la dedotta circostanza per la quale egli avrebbe commissionato il furto della vettura non ha alcun riscontro nelle risultanze processuali ed è meramente congetturale anche nella sua stessa prospettazione. Sicché è stata fatta corretta applicazione del consolidato principio secondo cui il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (ex plurimis, Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 – 04; Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, Rv. 259204). 30 4.6. Il decimo motivo del AN non è fondato, atteso che la rideterminazione in aumento della pena base è una conseguenza dell’applicazione delle regole di calcolo del trattamento sanzionatorio a fronte dell’accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero quanto alla riqualificazione in peius dell’associazione di cui al capo 1) e non integra, di qui, alcuna violazione di principi sanciti dall’art. 597 cod. proc. pen. 4.7. L’undicesimo motivo del AN, il quindicesimo motivo della CC e il diciassettesimo motivo del RR, di identico tenore, non sono fondati. In proposito, occorre premettere che, a differenza di FE RI, detti ricorrenti non pongono la questione dell’avvenuto accertamento, o meno, della loro pericolosità sociale, ma solo il problema della reformatio in peius in violazione dell’art. 597 cod. proc. pen. Doglianza, quest’ultima, che non può essere accolta, in quanto la misura di sicurezza segue la riqualificazione, operata a seguito di appello del Pubblico Ministero, e nessuna incidenza ha la circostanza che il primo giudice, pur potendolo fare astrattamente, non l’abbia applicata in primo grado. 4.8. Il dodicesimo motivo, con il quale l’imputata CC contesta l’affermazione della sua responsabilità penale per la tentata estorsione in danno del LL è inammissibile poiché omette di confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata (peraltro, in parte qua, conforme a quella di primo grado). Il motivo, infatti, fa riferimento al pagamento alla CC della somma di cinquanta euro per aver accompagnato il correo a Mestre, evidenziandone la congruità per le ore di impegno e per il costo del carburante: in realtà non si avvede che, nella motivazione delle pronunce di merito, si fa riferimento a più banconote da cinquanta euro ad ella consegnate subito dopo averle ricevute dal LL. Inoltre, a differenza di quanto sostenuto nel motivo, non si dice certo nella sentenza che il compagno della ricorrente faceva parte della Mala del BR ma che è un pregiudicato in rapporti con molti esponenti di tale compagine criminale. 4.9. Il tredicesimo motivo, mediante il quale la stessa ricorrente CC lamenta che è stata ritenuta concorrente esterna nell’associazione mafiosa di cui al capo 1), non è fondato. Su un piano generale, va ricordato che, in tema di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'affectio 31 societatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671). Ciò posto, nella fattispecie per cui è processo la decisione della Corte territoriale, con le argomentazioni della quale, del resto, la ricorrente neppure si confronta in modo puntuale, ha congruamente individuato il ruolo di concorrente esterno della CC nell’associazione mafiosa, osservando che ella ha commesso reati in concorso con persone diverse, tutte facenti parte dell’associazione, e che, dunque, le sue azioni non sono state poste in essere in forza di rapporti personali con singoli componenti della compagine associativa. Inoltre, è stato sottolineato, con incedere logico, che i membri dell’associazione, addirittura i promotori della stessa, solevano contattare l’imputata, a seconda del bisogno, per le più diverse necessità e che la sua attività di supporto all’associazione si è dispiegata per un arco temporale di anni ed ha assunto molteplici forme. 4.10. Il quattordicesimo motivo, proposto dalla medesima imputata CC, con il quale denuncia assenza di motivazione rispetto alla circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa per i delitti di cui ai capi 3) e 21), non è fondato, essendo stata congruamente valorizzata, a tale fine, l’evidente efficienza rispetto al perseguimento degli scopi associativi illeciti delle azioni delittuose commesse dalla stessa. 4.11. Il sedicesimo motivo, che riguarda l’imputato RR, non è fondato. La partecipazione del predetto ricorrente all’associazione mafiosa di cui al capo 1) è stata invero adeguatamente argomentata, in armonia con i già richiamati principi espressi dalle Sezioni Unite “Modaffari” e “Mannino”, sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo. Quanto al primo aspetto, rileva non solo la condotta tenuta dal RR nel delitto di tentata estorsione ai danni del MA ma, altresì e soprattutto, la concreta messa a disposizione del sodalizio attraverso le attività che egli ha posto in essere, come emerso da ampie risultanze captative, per cercare di ampliare il traffico di sostanze stupefacenti, cercando nuovi canali di approvvigionamento, nonché il richiamo al Duse di fare quanto necessario per un furto a un furgone portavalori. Sul piano soggettivo, di poi, è stata sottolineata, ragionevolmente, la consapevolezza dell’imputato di far parte dell’associazione e di cosa questo 32 significasse anche rispetto agli esponenti storici della Mala del BR, come emblematicamente attestato dalla circostanza che il RR ha professato al TO la propria incondizionata fedeltà. 5. Con riguardo al ricorso di AB LI NT si osserva quanto segue. 5.1. Il primo e il secondo motivo, involgenti il reato di favoreggiamento, e il terzo, concernente i fatti di cui ai capi 20) e 20-bis) della rubrica, non sono fondati. In proposito occorre premettere che la Corte territoriale ha confermato la condanna già intervenuta in primo grado, talché le decisioni di merito costituiscono una c.d. doppia conforme con le conseguenze indicate nel § 3.3. Ciò posto, tali sentenze hanno, con congrue argomentazioni, desunto la consapevolezza del ricorrente che il materiale che il AN e il ER era correlato ad un fatto di reato poiché i predetti si erano presentati presso di lui con una barba finta e muniti di spray. Oggetti che, pure legittimamente detenuti, erano stati anch’essi occultati presso il NT LI, come ha congruamente valorizzato la pronuncia impugnata. Quanto alla circostanza che quelle consegnate all’imputato fossero armi effettive, la difesa dell’imputato non considera che, lungi dall’omettere di rispondere al relativo motivo di gravame, la Corte territoriale ha rinviato alle argomentazioni spese per le medesime armi rispetto alla posizione del AN (v., infra, § 4.4.), argomentazioni con le quali il motivo non si confronta, con conseguente genericità. 5.2. Il quarto motivo, afferente il trattamento sanzionatorio, nel complesso è inammissibile. In primis, le censure sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione non tiene conto dell’adeguata giustificazione fornita al riguardo dalla Corte territoriale laddove ha posto in rilievo che, al di là del fatto che l’imputato era stato indotto a commettere i delitti a seguito di difficoltà economiche per la sua bancarotta, non vi erano altri elementi positivi da valorizzare e, anzi, in sede processuale aveva riferito circostanze non veritiere per attenuare la propria responsabilità penale. Del pari inammissibile è la doglianza con la quale il ricorrente lamenta che la pena non è stata calcolata entro i limiti edittali, poiché non si confronta, così, con la congrua motivazione che ha giustificato l’individuazione in concreto della pena valorizzando una serie di elementi concreti dai quali la sua figura emerge come quella della persona di fiducia del gruppo. 33 Si presentano manifestamente infondate anche le censure che attengono all’omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, giustificata, adeguatamente, dalla decisione impugnata in considerazione di plurimi elementi, quali la presenza di un precedente del casellario, la mancanza di un serio ripensamento di quanto commesso e le risultanze delle intercettazioni da cui si evince che voleva mettere a disposizione un proprio capannone sequestrato per depositare altre armi del gruppo. È, ancora, inammissibile la doglianza con la quale il NT LI contesta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895. Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in materia di reati concernenti le armi, l'attenuante di cui all'art. 5, legge 2 ottobre 1967, n. 895 può essere negata anche per le componenti oggettive e soggettive del fatto, diverse da quelle concernenti la qualità e quantità delle armi illegalmente gestite (ex plurimis, Sez. 2, n. 3852 del 13/12/2019, dep. 2020, Keshi, Rv. 278239; Sez. 1, n. 26270 del 27/03/2013, Pietrafesa, Rv. 255827). Principio, questo, del quale hanno fatto applicazione le conformi decisioni di merito, con la motivazione delle quali (e, in particolare, con quella della pronuncia di primo grado richiamata in parte qua dalla Corte territoriale) l’imputato non si confronta. 6. Il ricorso proposto da FE RI è invece fondato per l’assorbente ragione che la misura di sicurezza della libertà vigilata – come detto imputato ha specificamente dedotto – gli è stata applicata senza alcuna argomentazione in ordine alla sua pericolosità sociale, che pure costituisce ineludibile presupposto per l’applicazione delle misure di sicurezza. Come ha chiarito questa Corte, infatti, in tema di misure di sicurezza, a seguito della modifica introdotta dall'art. 31, comma 2, della legge 10 ottobre 1986, n. 633, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, la loro applicazione, ivi compresa quella prevista – come nel caso in esame - dall'art. 417 cod. pen., può essere disposta, anche da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale del condannato, da accertarsi in concreto sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., globalmente valutati, senza possibilità di far ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, ancorché qualificata come semplice (ex aliis, Sez. 1, n. 2875 del 12/12/2023, dep. 2024, Chianese, Rv. 285810; Sez. 1, n. 35996 del 08/05/2019, Natale, Rv. 276813). 7. Con riguardo ai restanti motivi di ricorso di LO UJ si evidenzia quanto segue. 34 7.1. Il secondo motivo – con il quale l’imputato contesta l’avvenuta condanna, in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, per alcuni reati fine - è fondato soltanto entro i limiti e per le ragioni di seguito indicate. Più in particolare, quanto al delitto di cui al capo 32) dell’imputazione, relativo alla detenzione e al porto delle armi per commettere la rapina in danno di NO OR (capo 31 della rubrica), le censure del UJ si presentano fondate poiché gli elementi valorizzati dalla decisione impugnata per affermarne la responsabilità penale dello stesso (ossia le dichiarazioni rese dallo RI dinanzi al GIP, che non sono neppure ripercorse nel provvedimento impugnato, e l’intercettazione di una conversazione tra l’imputato e tale IN LE in cui gli chiede se “avevano le tessere”) non sono tali, almeno per come esplicitati nella motivazione della pronuncia delle Corte territoriale, da consentire un’affermazione della responsabilità penale del predetto anche per tale reato al di là di ogni ragionevole dubbio. E ciò vieppiù al lume dell’obbligo di motivazione rafforzata che avrebbe avuto, al riguardo, la Corte d’Appello di Venezia venendo in rilievo, in parte qua, il ribaltamento di una pronuncia assolutoria. Fondate sono anche le doglianze del UJ con riferimento alla condanna, da parte della decisione impugnata, per il delitto ascrittogli al capo 89) poiché il fatto contestato (id est, la cessione di sostanza stupefacente a AB NO) diverge da quello per cui è intervenuta condanna (ovvero cessione di sostanza stupefacente a ER TO), senza che il nuovo fatto sia stato oggetto di contestazione nel corso del giudizio ex art. 518 cod. proc. pen. Non possono di contro trovare accoglimento le censure proposte dall’imputato rispetto agli altri reati ascritti. Segnatamente, quanto al delitto di cui al capo 34) della prospettazione accusatoria, le doglianze sono generiche in quanto esse non si confrontano con la puntuale ricostruzione del compendio intercettativo e delle risultanze investigative, per come ripercorse ampiamente a pag. 129-135 della decisione censurata, in forza delle quali è stato, con congrue argomentazioni, accertato il concorso dello stesso nel delitto di traffico delle sostanze stupefacenti sequestrate al NE al momento dell’arresto. In particolare, alcun confronto è operato con le cruciali circostanze, emergenti dalle intercettazioni tra l’imputato e il TO che, subito dopo tale arresto, hanno reso evidente il coinvolgimento dei predetti nell’attività svolta dal coimputato NE. Del pari, è infondato il motivo con riferimento alla condanna del ricorrente per il delitto di cui al capo 79), concernente la cessione di sostanza stupefacente in favore di BR SI. Invero, la Corte d’Appello, a pag. 135-138 della motivazione, indicate le ragioni per le quali il Tribunale aveva ritenuto di assolvere, 35 ha al riguardo valorizzato una serie di convergenti risultanze istruttorie concordanti nel senso del concorso della responsabilità di LO UJ per lo stesso. E’ stato difatti posto in rilievo – con argomentazioni con le quali, ancora una volta, la difesa omette di confrontarsi in modo specifico – che: quando era con il fratello EN a casa del TO ed era stata mostrata a questi la sostanza stupefacente da cedere al cliente, proprio il ricorrente ne aveva confermato al boss la qualità richiesta;
il servizio di osservazione ha consentito poi di confermare, come valorizzato dalla pronuncia censurata, che subito dopo il TO si è incontrato con il SI per consegnargli la busta con la sostanza stupefacente;
inoltre, dopo la consegna della sostanza stupefacente, è stata captata una conversazione tra i fratelli UJ, nella quale EN rassicurava LO sulla soddisfazione del cliente per la merce ceduta. Ancora, si presentano manifestamente infondate le doglianze dell’imputato con riguardo al delitto ci cui al capo 88) della rubrica: come si evince, infatti, dalle risultanze captative poste in risalto nella motivazione della pronuncia impugnata (pag. 139-143), egli non si è limitato ad accompagnare il fratello EN dal TO, ma ha sottolineato la necessità di consegnare al boss la sostanza stupefacente. A seguito dell’arresto del SI, poi, dopo che gli era stata consegnata tale sostanza stupefacente, altro elemento adeguatamente valorizzato dalla pronuncia censurata è che LO UJ si sia recato dal TO, esprimendo la propria preoccupazione per quanto accaduto. 7.2. Il terzo motivo proposto da LO UJ, afferendo al trattamento sanzionatorio, resta assorbito in ragione del parziale accoglimento del secondo motivo. 8. Il ricorso di AM UJ deve essere accolto. 8.1. Quanto al primo motivo, con il quale l’imputata contesta la condanna per il delitto di intestazione fittizia ex art. 512-bis cod. pen. con riferimento alla licenza taxi del padre LO UJ, è opportuno ricordare, su un piano generale, che il delitto è configurabile anche nel caso in cui i beni del soggetto sottoposto o sottoponibile a misura di prevenzione patrimoniale siano stati fittiziamente intestati a persone (quali il coniuge, i figli, i conviventi nell'ultimo quinquennio, ecc.) per le quali opera la presunzione d'interposizione fittizia ex art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011. In tal caso occorre, tuttavia, verificare la capacità elusiva dell’operazione patrimoniale, alla luce di elementi di fatto ulteriori rispetto all'atto del trasferimento, idonei a consentire la ricostruzione dell’elemento soggettivo della 36 fattispecie (ex ceteris, Sez. 1, n. 39846 del 23/05/2023, Salerno, Rv. 285368 – 02; Sez. 1, n. 17064 del 02/04/2012, Ficara, Rv. 253340). Nella fattispecie in esame, peraltro, detta capacità elusiva non è stata oggetto della necessaria verifica né sono state spese adeguate argomentazioni circa il dolo della ricorrente, atteso che dalle risultanze processuali valorizzate dalla decisione impugnata non si evince la consapevolezza in capo a AM UJ delle reali intenzioni del padre, esternate solo a soggetti terzi, come la propria compagna e non direttamente alla figlia. E, invero, va rammentato che l’intestatario fittizio del bene risponde del reato a titolo di concorso, ex art. 110, cod. pen., qualora sia consapevole della finalità elusiva o agevolativa perseguita dall'autore della condotta sanzionata dalla norma incriminatrice, non essendo necessario che sia animato dal dolo specifico dell’interponente (Sez. 2, n. 16997 del 28/03/2024, Severini, Rv. 286355 – 01; Sez. 6, n. 19108 del 15/02/2024, Megna, Rv. 286662 – 01; Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, Carnovale, Rv. 284796 – 01; Sez. 2, n. 38044 del 14/07/2021, Chiocchio, Rv. 282202 – 01; diff. Sez. 2, n. 45080 del 14/10/2021, Tarasi, Rv. 282437 – 01; Sez. 5, n. 18852 del 12/02/2013, Ferrigno, Rv. 256242 – 01). D’altra parte, oltre a quanto rilevato, la decisione di condanna dell’imputata per il delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen. è affetta da contraddittorietà intrinseca poiché non spiega come tale condanna possa conciliarsi con la circostanza che l’assoluzione del padre, ossia dell’autore della condotta sanzionata, per lo stesso delitto da parte del Tribunale sia divenuta definitiva per mancata impugnazione in appello da parte del Pubblico Ministero. 8.2. Anche il secondo motivo di ricorso di AM UJ, che investe la condanna per il delitto di utilizzo di fatture per operazione inesistente, è fondato atteso che la cassazione, per le ragioni esposte nel § 8.2., della condanna per il delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen. fa venir meno, allo stato, l’elemento oggettivo della condotta per come contestata e ritenuta. 8.3. L’annullamento, inoltre, delle statuizioni di condanna dell’imputata per entrambi i reati ascritti va venir meno, sempre allo stato, i presupposti per la disposta confisca. 9. Il ricorso di CC ZA non è fondato, per le ragioni di seguito indicate. 9.1. Quanto al primo motivo, lo stesso non si confronta con la circostanza, di carattere decisivo, che ha determinato l’affermazione della sua responsabilità penale per i delitti ascritti, ovvero che egli è stato identificato dagli operanti, 37 perché durante il sopralluogo con UJ e RI è sceso dalla vettura, come risultante da un’annotazione di servizio. 9.2. Il secondo motivo, afferente l’omessa concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., è inammissibile perché inedito, sebbene il trattamento sanzionatorio fosse stato già comminato nella stessa misura da parte della decisione di primo grado. 10. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di NE CC limitatamente alla pena accessoria, che deve essere eliminata. La stessa sentenza deve inoltre essere annullata nei confronti di: RI FE limitatamente alla misura di sicurezza della libertà vigilata, di UJ AM, e di UJ LO, per quest’ultimo limitatamente ai reati di cui ai capi di imputazione n. 32) e n. 89), con rinvio per i predetti imputati per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia Devono essere rigettati i ricorsi di AN AN, RR IO, AN CO, NT LI AB, CC RA e ZA CC, con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali. 11. Inoltre, UJ LO e RI FE, devono essere condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile OR NO, liquidate in complessivi euro 6000,00, oltre accessori di legge. UJ LO, RR IO e AN CO devono essere altresì condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile CGIL Venezia, liquidate in complessivi euro 5000,00, oltre accessori di legge. Infine, RI FE, CC RA, UJ LO, RR IO e AN CO, devono essere condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Regione Veneto, liquidate in complessivi euro 4000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NE CC limitatamente alla pena accessoria, che elimina. 38 Annulla la medesima sentenza nei confronti di RI FE limitatamente alla misura di sicurezza della libertà vigilata, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di UJ AM, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia. Annulla, altresì, la sentenza impugnata nei confronti di UJ LO limitatamente ai reati di cui ai capi di imputazione n. 32) e n. 89), con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia;
rigetta nel resto il ricorso di UJ LO. Rigetta i ricorsi di AN AN, RR IO, AN CO, NT LI AB, CC RA e ZA CC, che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, UJ LO e RI FE, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile OR NO, che liquida in complessivi euro 6000,00, oltre accessori di legge. Condanna, altresì, UJ LO, RR IO e AN CO, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile CGIL Venezia, che liquida in complessivi euro 5000,00, oltre accessori di legge. Condanna, infine, RI FE, CC RA, UJ LO, RR IO e AN CO, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile regione veneto, che liquida in complessivi euro 4000,00, oltre accessori di legge. Così è deciso, 24/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IA DA RA RO NN OL
udita la relazione svolta dal Consigliere IA DA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Cinzia Parasporo, che, come da requisitoria in atti, ha chiesto di: - annullare con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LO UJ, limitatamente ai capi 32) e 89), con assorbimento del terzo motivo sul trattamento sanzionatorio e il rigetto del ricorso nel resto;
- annullare senza rinvio nei confronti di IO RR e CO AN la sentenza impugnata limitatamente all'importo della provvisionale disposta in favore delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Regione Veneto, Città Metropolitana di Venezia, Comune di Venezia, Cgil Venezia, Penale Sent. Sez. 5 Num. 3241 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 24/10/2025 2 rideterminandolo in 10.000 euro per ciascuno, e rigettare nel resto i ricorsi dei predetti RR e AN;
- annullare con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di FE RI, limitatamente alla disposta libertà vigilata;
- annullare senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di CC NE, limitatamente alla pena accessoria, eliminando la relativa statuizione;
- rigettare il ricorso di RA CC;
- dichiarare inammissibili i ricorsi di AM UJ, AN AN, CC ZA, AB LI NT;
udito, per la parte civile NO OR, l'avv. Luigi Ravagnan, il quale si è riportato alle conclusioni scritte che ha depositato unitamente alla nota delle spese, chiedendone l'accoglimento; udito, per la parte civile CGIL, l’avv. Leonello Azzarini, che si è riportato alle conclusioni scritte, depositate unitamente alla nota delle spese, chiedendone l'accoglimento; udito, per la parte civile Regione Veneto, l’avv. Leonello Azzarini, che ha chiesto l’accoglimento delle conclusioni depositate dall'avv. Alberto Berardi a mezzo pec del 21/10/2025, alle quali si è riportato;
udito, per l’imputato CC ZA, l’avv. Simone De Seta, che si è riportato al ricorso proposto e ne ha chiesto l'accoglimento; udito, per l’imputato CO AN, l’avv. Emanuele Fragasso, il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. udito, per gli imputati CO AN, RA CC e IO RR, l’avv. SA AN, che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi;
uditi, per gli imputati LO UJ e AM UJ, gli avv.ti Oliviero Mazza e AO UB, i quali hanno chiesto l’accoglimento dei ricorsi;
udito, per l’imputato AN AN, l’avv. Andrea Frank, il quale ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
udito, per l’imputato AB NT LI, l’avv. SS Lombardo, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 11 giugno 2024, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado del GUP del Tribunale di Venezia, rispetto a quanto rileva in questa sede per le posizioni oggetto di ricorso, ha disposto quanto segue. Sull’accordo delle parti: 3 quanto a RI FE, ritenuta, rispetto al capo 2) l’originaria imputazione di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen., nonché la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., esclusa la contestata recidiva, ritenute le già concesse circostanze attenuanti generiche, nonché la circostanza attenuante della collaborazione di cui all’art. 416.bis.1, terzo comma, cod. pen.,prevalenti sulle aggravanti contestate, ha rideterminato la pena principale in anni quattro e mesi quattro di reclusione, revocato la pena accessoria dell’interdizione legale durante la pena e sostituito la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per la durata di anni cinque, applicando al medesimo la pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la P.A. per la durata di anni uno e, visto l’art. 417 cod. pen., applicava allo stesso la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni uno;
quanto a NE CC, esclusa la recidiva e ritenuta la continuazione tra il reato di cui al capo 36) e quello di cui alla sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Venezia del 26 settembre 2019, irrevocabile dal 24 giugno 2020, e ritenuto più grave il reato giudicato con tale ultima sentenza, ha rideterminato la pena complessiva in anni quattro di reclusione ed euro 13.000,00 di multa, applicando allo stesso, inoltre, la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;
- in relazione agli appelli proposti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia e dagli imputati LO UJ, RA CC, IO RR, CO AN, AB NT LI, AM UJ, AN AN e CC ZA, ritenute le originarie imputazioni d cui al capo 1) nei confronti di LO UJ, del RR e del AN e 2) nei confronti della CC, nonché la responsabilità di LO UJ per i capi 32), 34), 79), 88) e 89, della CC per il capo 3), del AN per il capo 44): quanto a LO UJ, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, ritenuta la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. per tutti i reati per i quali era stata ordinariamente contestata, salvo per il capo 120) e più grave il reato di cui al capo 1), ha rideterminato la pena complessiva in venti anni di reclusione, applicando allo stesso le pene accessorie della interdizione legale durante la pena, dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’incapacità a contrarre con la P.A. per anni tre nonché, visto l’art. 417 cod. pen., la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre;
quanto a RA CC, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, ritenuta la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. per tutti i reati per i quali era stata originariamente contestata e più grave il reato di cui al capo 3), in complessivi anni sei di reclusione ed euro 4.000 di multa, applicando le pene accessorie della interdizione legale durante la pena, dell’interdizione perpetua dai 4 pubblici uffici e dell’incapacità a contrarre con la P.A. per anni un nonché, visto l’art. 417 cod. pen., la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni uno;
quanto a RR IO, ritenuta la continuazione e la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. già contestata al capo 7) e più grave il reato di cui al capo 1), ha rideterminato la pena in anni otto e mesi quattro di reclusione, applicando le pene accessorie della interdizione legale durante la pena, dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’incapacità a contrarre con la P.A. per anni due nonché, visto l’art. 417 cod. pen., la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni due;
rispetto a CO AN, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, ritenuta la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. già contestata ai capi 18) e 21) e più grave il reato di cui al capo 21), ha determinato la pena in anni otto, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 3.000 di multa, applicando le pene accessorie della interdizione legale durante la pena, dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’incapacità a contrarre con la P.A. per anni due nonché, visto l’art. 417 cod. pen., la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni due;
quanto a AB LI NT, ha ridotto la pena ad anni uno e mesi quattro di reclusione e ad euro 2.000 di multa;
rispetto a AN AN, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, ritenuta la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. già contestata ai capi 44), 46) e 68) e più grave il reato di cui al capo 44), ha rideterminato la pena in complessivi anni tre, mesi sei e giorni 20 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa. La Corte d’Appello si è pronunciata, inoltre, su alcune questioni relative alle statuizioni civili. 2. Ha proposto ricorso per cassazione, innanzi tutto, CC NE, affidandosi a un unico motivo con il quale lamenta violazione del divieto di reformatio in peius. A fondamento dell’articolata censura espone che gli è stata applicata la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, sebbene non prevista nel concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. Sottolinea, inoltre, che l’accordo aveva ad oggetto solo un aumento di pena, in continuazione, con fatti già giudicati con un’altra sentenza definitiva, fatti per i quali, tuttavia, la pena accessoria non era stata comminata. 3. AN AN ha articolato cinque motivi, di seguito esposti entro i limiti strettamente necessari per la decisione. 3.1. Con il primo, denuncia violazione manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e omessa motivazione rafforzata rispetto alla condanna, in 5 accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero, per il delitto di cui al capo 44) dell’imputazione. 3.2. Con il secondo lamenta illogicità della motivazione in ordine alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. rispetto allo stesso capo 44) dell’editto accusatorio. Sottolinea che, essendo stato ritenuto che avrebbe “fiancheggiato” il TA in una spedizione punitiva, la sentenza impugnata avrebbe dovuto porsi il problema della distinzione tra il vantaggio del fiancheggiatore di un associato e il vantaggio dell’associazione, non essendo automatico che il lucro degli associati si traduca in un’agevolazione delle attività dell’associazione, vieppiù in un’associazione come quella per cui è processo, nella quale non è provato il controllo del territorio e gli associati potevano operare senza obbligo di esclusiva, come affermato dalla stessa decisione di secondo grado. 3.3. Lamenta, con il terzo motivo, erronea applicazione della legge penale relativamente al capo 46), poiché la sua condotta è stata qualificata quale tentata estorsione, come già in primo grado, e non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Evidenzia, al riguardo, che non solo è stata così disattesa la giurisprudenza di legittimità sulla distinzione tra i due reati ma, altresì, che nella sentenza pronunciata nei confronti dei correi che avevano scelto il rito dibattimentale, il reato è stato riqualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone avendo essi agito nella convinzione, non del tutto irragionevole, di agire a tutela del diritto di credito vantato dal GR, che li aveva persuasi di tale circostanza. Espone che, d’altra parte, anche la persona offesa, già prima dell’intervento di esso ricorrente, aveva ritenuto di essere in debito con il GR, poiché aveva cominciato a restituire il denaro. 3.4. Con il quarto motivo assume violazione di legge per omessa o illogica motivazione rispetto alla ritenuta detenzione di una pistola (capo 133) in virtù del palese contrasto, già denunciato in appello, con le risultanze istruttorie. 3.5. Con il quinto motivo deduce che la Corte territoriale, senza considerare gli specifici motivi di gravame formulati contro la pronuncia di condanna per i capi 46), 68) e 133), ne ha recepito acriticamente la motivazione. 4. Propongono ricorsi per cassazione con atto unitario, a mezzo dello stesso difensore di fiducia, gli imputati CO AN, IO RR e RA CC 6 affidandosi a diciassette motivi (di cui i primi quattro comuni, quelli dal quinto all’undicesimo relativi al AN, quelli dal dodicesimo al quindicesimo alla CC, il sedicesimo e il diciassettesimo al RR). 4.1. Con il primo, denunciano violazione dell’art. 416-bis, terzo comma, cod. pen., in riferimento alla ritenuta natura mafiosa dell’associazione contestata ai capi 1) e 2) dell’imputazione nonché mancanza di motivazione rispetto alla forza intimidatrice dell’associazione e manifesta illogicità della stessa in relazione ai principi espressi dalla sentenza n. 20926 del 2020 di questa Corte. A fondamento dell’articolata censura deducono che la Corte territoriale non ha fornito alcuna motivazione riguardo alla distinzione tra forza intimidatrice propria dell’associazione e del singolo associato. Ciò che era fondamentale nella fattispecie in esame poiché la forza intimidatrice non si correlava alla consorteria bensì al prestigio criminale del TO e del TA, prestigio particolarmente avvertito dalle tre vittime delle estorsioni consumate, che già li avevano conosciuti in passato quali esponenti della “mafia del BR”. Inoltre, che questa forza intimidatrice non fosse stata trasmessa alla Mala del Tronchetto era attestato dalla circostanza che era sempre necessario il loro intervento diretto, come ritraibile anche dalle risultanze captative. Lamentano che la decisione impugnata “ondeggia” tra l’affermare e il negare la continuità tra la Mala del BR e il nuovo gruppo e che nel passaggio decisivo, a pag. 45, la Corte territoriale evidenzia che, pur dovendosi escludere la continuità, gli elementi acquisiti sono coerenti con i principi enunciati dalla sentenza n. 20926 del 2020 della Corte di cassazione, citando, tuttavia, impropriamente la relativa massima e non avvedendosi che, in base alla motivazione del precedente citato, avrebbero comunque dovuto essere dimostrati gli elementi costitutivi del sodalizio di stampo mafioso. D’altra parte, soggiungono, la pronuncia impugnata è incorsa anche nell’erronea applicazione dell’art. 416, terzo comma, cod. pen., non sussistendo uno stato di assoggettamento e timore in danno di una collettività indiscriminata di persone. In particolare, osservano che l’attività estorsiva è stata posta in essere nei confronti di quattro persone e le attività illecite sono state limitate al settore del trasporto acqueo nella zona del tronchetto di Venezia: sarebbero dunque stati disattesi i principi espressi dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 2159 del 2024, secondo cui il concetto di associazione mafiosa non può trovare applicazione per micro-entità associative. 7 4.2. Con il secondo motivo lamentano violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata rispetto all’overturning sfavorevole operato dalla decisione impugnata quanto alla riqualificazione dei delitti di cui ai capi 1) e 2) dell’imputazione. 4.3. Mediante il terzo motivo deducono violazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. per mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Al riguardo evidenziano che la decisione di primo grado, nelle pagine d 115 a 127, ha utilizzato anche le dichiarazioni del MA, unitamente alle risultanze captative, per affermare che l’episodio in danno dello stesso non era indice della mafiosità dell’associazione. Lamentano, di qui, che la sentenza d’appello, nel riformare la pronuncia impugnata, ha valutato in modo diverso la prova dichiarativa resa dal MA (nonché quelle di De SS e AD) anche ai fini della ritenuta natura mafiosa dell’associazione nonché rispetto alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. a carico del RR. 4.4. Con il quarto motivo denunciano, rispetto alle posizioni di AN e RR, violazione degli artt. 539, comma 2, e 597 cod. proc. pen. per l’aumento della provvisionale in favore delle parti civili dall’importo di 10.000 a quello di 20.000 euro, pur in assenza di appello da parte di queste e a fronte del solo gravame del Pubblico Ministero. 4.5. Con il quinto motivo il ricorrente AN lamenta violazione dell’art. 416-bis cod. pen. con riguardo alla sua ritenuta partecipazione alla contestata associazione mafiosa perché solo le estorsioni potrebbero dirsi, a tutto concedere, commesse con metodo mafioso, sicché non potrebbero ritenersi integrati i presupposti, oggettivo e soggettivo, della partecipazione ad un’associazione mafiosa rispetto agli altri accoliti (ossia a quelli che non hanno partecipato alle estorsioni). Conclusione cui si dovrebbe pervenire, secondo l’impostazione difensiva, vieppiù in quanto, in assenza di una cassa comune, non si può affermare che gli altri delitti erano stati commessi per poter perpetrare altre azioni criminose con metodo mafioso. Evidenzia, infine, che non aveva alcuna consapevolezza che l’azione furtiva a casa del MA era finalizzata a una successiva estorsione in danno dello stesso, alla stregua di quanto emerso in una conversazione con il Liveri. 4.6. Con il sesto motivo il AN lamenta violazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione alla relativa circostanza aggravante ritenuta per il reato di rapina cui al capo 18), a fronte della riforma della pronuncia di primo grado, aggravante 8 attribuita senza alcuna prova che detto reato fosse stato commesso per agevolare l’attività dell’associazione. 4.7. Mediante il settimo motivo lo stesso AN denuncia violazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione all’aggravante, ritenuta anche per il reato di rapina cui al capo 21). Rammenta che, a fondamento dell’attribuzione di tale aggravante da parte della Corte territoriale, vi è stata la considerazione che le armi utilizzate per detta rapina sarebbero state le stesse usate poco più di un mese prima per la tentata rapina di cui al capo 18), che erano state in quell'occasione depositate presso il NT LI. In particolare, in conformità alla decisione impugnata, il predetto avrebbe custodito uno stabile deposito di armi dell'associazione presso il quale non avrebbero potuto essere prelevate le armi medesime in assenza del benestare dell’associazione. Senonché, evidenzia il AN, questa ricostruzione non si confronta con la prospettazione difensiva alternativa per la quale, in realtà, le armi di cui alla tentata rapina del capo 18), come pure evidenziato dalla sentenza di primo grado a pagina 170, erano state portate al NT LI nella fretta, a seguito del precipitoso allontanamento dal luogo dove si stava per commettere il delitto e che, dunque, costituiva un'assunzione destituita di ogni prova ritenere che quelle armi non fossero state poi ritirate e presupporre che erano le stesse utilizzate per la rapina di cui dal capo 21). 4.8. Con l'ottavo motivo il medesimo imputato AN denuncia vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del porto e della detenzione di armi ascritta al capo 22) e che, se si ritiene, come assunto nel precedente motivo, che non vi è prova che le armi utilizzate nella rapina di cui al capo 21) fossero le stesse di cui alla tentata rapina del capo 18), non si può neppure ritenere che si tratti di armi vere e non già di simulacri di armi. 4.9. Mediante il nono motivo il medesimo ricorrente contesta vizio di motivazione in ordine alla derubricazione del fatto di cui al capo 23) in furto anziché in ricettazione. Evidenzia che il vizio logico dell'argomentazione in parte qua della decisione della Corte territoriale consiste nel ritenere che il solo ER sarebbe stato, quale esecutore materiale, imputabile di furto mentre egli avrebbe dovuto rispondere di ricettazione, poiché non aveva partecipato al furto dell'auto utilizzata poi per la rapina compiuta al giorno successivo: ciò tuttavia sarebbe stato illogico poiché è prassi servirsi di auto rubate per commettere rapine e, quindi, egli aveva concorso moralmente nel furto della vettura essendosi 9 previamente accordato con il ER sulla necessità di procurarsi una vettura rubata per effettuare la rapina il giorno seguente. 4.10. Con il decimo motivo il medesimo AN denuncia violazione dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., poiché, anche in assenza di un appello del pubblico ministero rispetto all'individuazione della pena base comminata in primo grado per il reato più grave di cui al capo 21) dell’imputazione, la Corte territoriale aveva elevato l'entità della predetta pena base asserendo che essa doveva essere rideterminata in dieci anni di reclusione, ossia nella pena minima contemplata per il reato di associazione di stampo mafioso, poiché, in caso di più reati legati tra loro dal vincolo della continuazione, la pena base non può essere inferiore alla pena base più alta prevista per i vari reati contestati. Sarebbe tuttavia con ciò stato trascurato l'operare delle regole che derivano dal principio devolutivo ritraibile dal predetto art. 597 cod. proc. pen. 4.11. Mediante l'undicesimo motivo il AN contesta l’applicazione da parte della Corte d'appello di Venezia della misura di sicurezza della libertà vigilata per due anni in virtù dell'art. 417 cod. pen. Al riguardo sottolinea che, trattandosi di misura di sicurezza applicabile anche nell'ipotesi di condanna per il delitto di associazione a delinquere semplice e non solo di stampo mafioso, comminarla anche in mancanza di un’impugnazione del pubblico ministero, integra una violazione del divieto di reformatio in peius. 4.12. Con il dodicesimo motivo l'imputata CC denuncia vizio di motivazione con riferimento all'attribuzione, in riforma nella decisione di primo grado, della responsabilità per il delitto di cui al capo 3). Al riguardo deduce che, ancora una volta senza rispettare l'obbligo di motivazione rafforzata, la decisione impugnata ha assunto la sua consapevolezza di accompagnare il TA, privo di patente, a svolgere un’attività estorsiva dalla circostanza che aveva ricevuto un compenso di cinquanta euro e dal suo essere compagna di un esponente della Mala del BR. Tuttavia, il compenso doveva ritenersi congruo per il costo della benzina, il tempo necessario e la distanza tra Padova e Venezia;
inoltre, da nessun atto processuale risulta che il suo compagno era legato alla Mala del BR. 4.13. Con il tredicesimo motivo la medesima imputata CC contesta la logicità della motivazione rispetto al concorso esterno nell'associazione di cui al capo 1), così come riqualificata da parte della sentenza d'appello. In particolare, rileva che la consapevolezza dell'esistenza di un'associazione di tale fatta sarebbe stata ritratta in modo solo congetturale dalla semplice frequentazione con 10 TA e AN e dal fatto che il suo compagno era un pluripregiudicato, tuttavia, come evidenziato nel precedente motivo, mai coinvolto in fatti correlati alla mafia del BR. 4.14. Mediante il quattordicesimo motivo la stessa CC denuncia assenza di motivazione rispetto alla circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa per i delitti di cui ai capi 3) e 21), poiché, a parte l’insussistenza della sua responsabilità penale per detti delitti, ancor più non vi sarebbero argomentazioni dalle quali poter ritrarre la sua consapevolezza di agevolare, mediante tali azioni, l'attività di un'associazione mafiosa. 4.15. Con il quindicesimo motivo la CC spiega censure analoghe a quelle svolte dall’imputato AN nell’undicesimo motivo in relazione all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata. 4.16. Mediante il sedicesimo motivo l'imputato RR lamenta manifesta illogicità della motivazione rispetto alla sua partecipazione all’associazione di cui al capo 1), riqualificata come mafiosa, ponendo in rilievo che la sentenza, nel valutare la sua responsabilità, neppure si interroga sulla circostanza che i fatti di reato che gli erano attribuiti non prevedevano in alcun caso l'utilizzo di una forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo nella loro esecuzione. Inoltre, sebbene agli avesse partecipato alla tentata estorsione ai danni del MA, ritenuta dalla Corte d'appello uno dei reati espressivi dell'esistenza dell'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., tuttavia la decisione impugnata non ha fornito alcuna argomentazione in ordine alla sua consapevolezza che questo singolo episodio si andava a collocare in un disegno più ampio e dunque nella riaffermazione della cosiddetta Mala del BR. 4.17. Con il diciassettesimo motivo il medesimo imputato lamenta violazione dell'art. 597, comma 2, cod. proc. pen., per l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata spiegando censure del tutto analoghe a quelle dei coimputati AN e CC. 5. AB LI NT propone quattro motivi di ricorso. 5.1. Con il primo, deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., rispetto alla ritenuta responsabilità penale per il delitto di cui all'art. 378 cod. pen., quanto al supposto delitto di tentata rapina di cui al capo 18). Evidenzia, in particolare, che non emerge in alcuna misura dalla motivazione della decisione 11 impugnata che egli era consapevole del reato che avevano commesso il ER e il AN, peraltro in assenza di sequestro che non consentiva di conoscere il contenuto del pacco che gli era stato consegnato. 5.2. Con il secondo motivo lo stesso imputato denuncia vizio di motivazione rispetto all’affermazione della sua responsabilità penale per il delitto di favoreggiamento rispetto alle evidenziate deduzioni difensive e sottolinea che le armi che avrebbe asseritamente custodito non sono mai state sequestrate e, quindi, è soltanto con una motivazione congetturale che esse possono essere ricondotte al concetto di armi potenzialmente offensive. Inoltre, lamenta che, come già contestato nella fase cautelare, i giudici di merito non hanno spiegato perché si dovrebbe potrebbe ipotizzare un favoreggiamento anche per armi non utilizzate per un precedente reato ma per uno successivo ipotizzato e neppure organizzato. 5.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione rispetto alla condanna per i delitti di cui ai capi 20) e 20-bis) della rubrica. In particolare, quanto al reato di cui al capo 20), evidenzia che la Corte d'appello non si confronta con il fatto per il quale le pistole non sono mai state sequestrate e la motivazione è illogica laddove omette di considerare che egli non aveva alcuna consapevolezza del reato presupposto. Quanto al reato di cui al capo 21-bis) sottolinea che non vi è alcuna prova, in assenza di sequestro, della effettiva natura di armi di quelle detenute. 5.4. Con il quarto motivo lamenta, rispetto al trattamento sanzionatorio, che la pena base determinata in misura doppia rispetto a quella del minimo edittale, il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, nonché l’omesso riconoscimento sia delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione sia del beneficio della sospensione della pena. 6. FE RI denuncia, con un unico motivo, violazione degli artt. 597 e 599-bis cod. proc. pen. poiché l’applicazione della misura di sicurezza di cui all’art. 417 cod. pen. non rientrava nell’accordo formulato tra le parti e non era conseguenza automatica dello stesso. D’altra parte, sostiene, anche nell’ipotesi di misure di sicurezza obbligatorie, deve essere sempre effettuato un vaglio di pericolosità sociale della persona. Soggiunge che, peraltro, l’astratta applicabilità della misura di sicurezza era possibile già in primo grado, a fronte della condanna per associazione per 12 delinquere semplice, e il Pubblico Ministero non aveva impugnato per la mancata applicazione della stessa. 7. L’imputato LO UJ ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi. 7.1. Con il primo denuncia, rispetto al capo 1), vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 533 cod. pen. e di erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 416-bis cod. pen. Premesso che la decisione impugnata ha operato una refomatio in peius, in accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero, ritenendo mafiosa e non semplice l’associazione di cui al capo 1), assume, innanzi tutto, la violazione dell’obbligo di motivazione rinforzata che si impone in caso di overturning sfavorevole, con conseguenze sia rispetto alla violazione della regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, sia alla contraddittorietà dei passaggi argomentativi fondamentali sulla natura dell’associazione e denuncia le aporie del ragionamento su alcuni elementi decisivi di prova oggetto di travisamento sino all’erronea applicazione della legge penale. Al riguardo, sottolinea che la motivazione è perplessa nella definizione del sodalizio quale prosecuzione della vecchia “mala del BR”, poiché prospetta le due alternative della prosecuzione della pregressa esperienza e della nuova mafia senza assumere una chiara posizione al riguardo. L’aporia del ragionamento è disvelata, assume, dall’ammissione che, in difetto di una riconoscibilità del sodalizio sul territorio, le estorsioni si sono rivolte verso chi già era stato estorto in passato dal TO e dal TA, ossia due esponenti storici della “mala del BR”, sicché, in realtà, la forza intimidatoria nasceva dalla caratura criminale, rispetto a vittime entrate in contatto con la stessa compagine criminale in passato, di tali personaggi e non già da quella della nuova associazione, così come ragionevolmente ritenuto dalla decisione del Giudice dell’udienza preliminare. A fondamento di ciò espone che anche la conversazione captata tra esso ricorrente e il TO, nella quale quest’ultimo fa riferimento alla forza che avevano venticinque anni prima della quale era rimasto solo il nome, era stata oggetto di travisamento da parte della Corte territoriale che, proprio sull’uso del nome, aveva costruito l’elemento fondante per la condanna per associazione di tipo mafioso, senza considerare che gli interlocutori concordavano sull’assenza di qualsivoglia forza organizzativa e di intimidazione dell’attuale compagine. Sottolinea che, a riprova di ciò, rispetto alle quattro estorsioni accertate, quelle nei confronti di LL, De SS e AD erano state commesse perché 13 le richieste provenivano da TO e PI, noti alle vittime per la personale caratura criminale, mentre l’unica vittima “nuova”, il MA, non si era lasciato intimidire e aveva denunciato quanto avvenuto alle forze dell’ordine. Evidenzia, di poi, che il GUP aveva ritenuto che il gruppo criminale non era stato capace di impedire che sul suo stesso territorio operassero, in regime di concorrenza, altre associazioni dedite a reati contro il patrimonio e al traffico di stupefacenti, a riprova della mancanza di quel controllo del territorio indotto dalla forza della intimidazione, riconosciuto dallo stesso TO in una conversazione nella quale ammette di aver millantato con altri mafiosi di avere detto controllo. Sottolinea, di qui, che non è l’aspirazione di un anziano boss a rendere mafiosa un’associazione priva di quella forza di intimidazione che è elemento strutturale della fattispecie (pur nell’ambito di un reato di pericolo, nel senso che il gruppo criminale deve essere potenzialmente capace di esercitare intimidazione) e che deve essere esteriorizzata, secondo quanto più volte ribadito nella giurisprudenza di legittimità. 7.2. Con il secondo motivo lamenta che la sentenza impugnata, in ordine all’affermazione della sua responsabilità penale per i delitti di cui ai nn. 32, 34, 79, 88 e 89, della rubrica è, in primis, affetta da inosservanza della legge processuale in relazione all’art. 533 cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione. Assume, invero, che, con riferimento a detti delitti afferenti cessione di sostanze stupefacenti, nell’accogliere l’appello del Pubblico Ministero, la Corte territoriale non avrebbe assolto all’onere della motivazione rinforzata. Deduce, di poi, che è preliminare il vaglio dell’ammissibilità dello stesso appello del Pubblico Ministero per genericità dei motivi rispetto ai predetti capi e per la stessa riqualificazione di cui al capo 1) dell’imputazione, atteso che nell’atto di appello vengono acriticamente riportate le trascrizioni delle intercettazioni utilizzate dalla sentenza di primo grado senza fornire al giudice d’appello elementi di novità e di critica specifica della ricostruzione operata dal GUP. Assume, altresì, che: quanto al capo 32), afferente la detenzione e porto in luogo pubblico di due armi comuni da sparo utilizzate nella rapina ai danni di NO OR, in primo grado era stato assolto perché non aveva commesso materialmente la rapina (pag. 231), mentre in appello (pag. 79) se ne afferma la responsabilità con una motivazione che non apporta elementi nuovi, non essendo tale il generico richiamo alle dichiarazioni di FE RI dinanzi al GIP in uno con le risultanze della conversazione intercettata quel giorno al progr. 1314; rispetto al capo 34), la decisione impugnata si è limitata a ritenere l’assoluzione in primo grado fondata su una mera clausola di stile, senza 14 considerare la nullità per indeterminatezza del capo di imputazione, con una responsabilità inferita, da pag. 80 a 85, ricopiando le intercettazioni con NE, che non sanano la nullità dell’imputazione né assolvono all’onere della motivazione rafforzata;
quanto al capo 79), rammenta che gli viene attribuito un concorso morale nel fatto di reato a fronte di una contestazione per concorso materiale, con conseguente violazione dell’art. 516 cod. proc. pen. e deduce, peraltro, che la motivazione è apodittica laddove si fonda sull’assunto per il quale l’accordo per la cessione della sostanza stupefacente sarebbe avvenuto verosimilmente presso il bar “Milk and Coffee”, circostanza, non provata, in base alla quale la sentenza di primo grado aveva ritenuto di assolverlo (pag. 310); rispetto al capo 88), deduce che l’appello del Pubblico Ministero è aspecifico e fondato sul vizio logico-argomentativo per il quale, dato che era un capo, la sua presenza al braccio del fratello EN, avrebbe per ciò solo reso più efficace l’azione criminosa di questi;
con riguardo al capo 89) lamenta violazione dell’art. 516 cod. proc. pen. sin dalla prospettazione dell’appello del Pubblico Ministero, poiché, se non vi fosse prova della cessione della sostanza stupefacente, come indicato nell’imputazione, a AB NO, vi sarebbe quella di detta cessione (la prima) a ER TO, ciò che non rientrava nell’originaria contestazione. 7.3. Con il terzo motivo censura la decisione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio per erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62-bis, 81, secondo comma, e 133 cod. pen. nonché per carente motivazione rispetto all’avvenuto e documentato parziale risarcimento del danno e per il comprovato inizio di una condotta resipiscente. Deduce al riguardo omessa considerazione del pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della persona offesa accompagnata da una lettera di scuse e dalla volontà di riparare i danni derivati dai reati commessi, circostanza valutabile ex art. 62-bis cod. pen. Quanto alla concreta determinazione della pena ex art. 133 cod. pen. lamenta l’omessa considerazione dell’inizio di un percorso di disintossicazione dalla cocaina presso il SERD territoriale. 8. L’ imputata AM UJ si affida a tre motivi. 8.1. Con il primo, lamenta palese illogicità e mancanza della motivazione quanto all’affermazione della sua responsabilità penale, in relazione agli artt. 110 e 512-bis cod. pen., per il delitto di cui al capo 49). 15 A fondamento delle censure, premesso di essere stata ritenuta responsabile in concorso con il padre, della condotta di trasferimento fraudolento di valori in relazione alla cessione della licenza di taxi acqueo e di due imbarcazioni per eludere l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, sottolinea che non è stato considerato che, a norma degli artt. 19, comma 3 e 26, comma 2, lett. a), del Codice antimafia, vige una presunzione relativa di fittizietà dell’intestazione dei beni ai prossimi congiunti. Con la conseguenza che, a fronte di tale presunzione di fittizietà, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, avrebbero dovuto essere apprezzati una serie di elementi di fatto idonei a concretizzare la capacità elusiva dell’operazione patrimoniale, altrimenti lecita. Lamenta che, peraltro, la Corte territoriale ha affrontato le questioni relative al basso prezzo di cessione rispetto a quello di mercato, nonché al periodo di affiancamento triennale del padre, come se non si trattasse della figlia bensì della cessione dell’attività ad un soggetto estraneo. Peraltro, il vizio di motivazione si paleserebbe anche rispetto al dolo di essa ricorrente posto che il padre si era limitato a riferirle, nella conversazione captata tra loro, che il trasferimento avveniva per l’ipotesi in cui gli fosse accaduto qualcosa e aveva spiegato i suoi reali intendimenti solo ad altri soggetti, come il TO e la AG. D’altra parte, la stessa imputata non aveva subito accolto l’invito, al punto che il padre aveva dovuto sollecitarla a prendere le informazioni necessarie per l’acquisto della barca. 8.2. Lamenta, con il secondo motivo, in relazione al capo 74) della rubrica, assenza di motivazione in ordine al reato previsto dall’art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per mancanza di dolo specifico e aporia argomentativa del ragionamento seguito dalla decisione impugnata. Sotto quest’ultimo profilo sottolinea che, se il fatto deriva dalla detrazione dalle imposte di un motore marino per la somma di 10.000,00 euro, considerata dalla stessa sentenza inferiore al valore di mercato, sarebbe stato, ove si fosse voluto commettere il reato fiscale, conveniente indicare detto valore come prezzo della cessione. 8.3. Con il terzo motivo denuncia mancanza di motivazione rispetto ai presupposti della confisca (di parte della propria abitazione) indicati dall’art. 240- bis cod. pen. Mancherebbe infatti la prova che l’acquisto sarebbe stato effettuato con i proventi dell’attività illecita oggetto di trasferimento fraudolento proprio perché l’altra imputazione, ritenuta in sentenza, assume che il trasferimento dell’attività non si è mai realizzato, sicché non avrebbero potuto trarsi i relativi profitti. 16 9. Propone ricorso per cassazione l’imputato CC ZA affidandosi a due motivi. 9.1. Con il primo, lamenta che, anche in violazione delle regole sull’acquisizione del materiale probatorio nel rito abbreviato, è stato condannato quale mandante di tre furti in abitazione (capi 94, 95 e 96 dell’imputazione), senza che vi fosse alcun collegamento dalle emergenze istruttorie né con i fatti di reato né con gli esecutori materiali, a fronte dell’unico elemento a disposizione costituito dall’essere proprietario di una vettura vista in data 11 febbraio 2021 tra Biancade di Rocade e Silea, vettura della quale non era stato individuato il conducente. 9.2. Con il secondo lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. pur avendo trasmesso alle persone offese l’importo di euro 1.500,00 ciascuno a riparazione del danno ritenuto incongruo dalla Procura per l’assunto e non provato valore di un orologio stimato del valore di 9.000 euro che sarebbe stato ricompreso nel furto. 10. La difesa di CC NE ha depositato memoria di replica alla requisitoria del Sostituto Procuratore Generale insistendo per l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Per ragioni di priorità logica, devono essere vagliati – innanzitutto – i motivi che contestano l’avvenuta riqualificazione, da parte della Corte territoriale, del delitto di associazione a delinquere c.d. semplice in quello di associazione mafiosa ex art. 416-bis cod. pen. e, dunque, il primo motivo di ricorso di LO UJ e i primi tre motivi di ricorso degli imputati RR, AN e CC. Al riguardo, va premesso che, a differenza di quanto suggestivamente dedotto dalla difesa del UJ (anche per altri reati) in ordine all’inammissibilità dell’appello del Pubblico Ministero per genericità, che, in realtà, le relative censure sono state formulate in maniera specifica evidenziando, in forza delle risultanze processuali, i lamentati errori della decisione di primo grado e chiedendone la riforma. Ciò posto, i predetti motivi non sono fondati, per le ragioni di seguito esposte. 1.1. All’esame delle articolate censure, occorre premettere che i ricorrenti sono stati tratti a giudizio a seguito di una vasta indagine scaturita 17 dall’osservazione, dopo un lungo periodo di carcerazione, di ER TO, esponente di primo piano della c.d. “Mala del BR” che, sotto la guida del boss LI MA, si era imposta, fra la fine degli anni settanta e l’inizio degli anni ottanta del secolo scorso, nel territorio veneto come associazione di stampo mafioso caratterizzata per la concentrazione delle attività nei settori del traffico di droga e delle bische clandestine, per una rigida ripartizione di ruoli (anche quanto alle zone “affidate”) tra gli associati e il riconoscimento del vertice nel predetto MA, per i rapporti in condizioni di parità che questi aveva tenuto con gli esponenti di mafie storiche “classiche” (specie con quella siciliana), per l’esistenza di consolidati rapporti anche con apparati dello Stato, ciò che, unitamente al diffuso clima di omertà per effetto dell’intimidazione mafiosa anche da parte delle vittime dei reati più gravi o dei loro prossimi congiunti, aveva per anni consentito alla compagine di “prosperare” in un clima di relativa impunità. A seguito, poi, dell’arresto e del pentimento di alcuni di loro e, in primis, del medesimo LI MA, nella seconda metà degli anni novanta, erano intervenute una serie di condanne definitive a carico degli esponenti dell’associazione, qualificata come mafiosa ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen., che erano stati a lungo detenuti. Proprio dopo la scarcerazione di ER TO, esponente di primo piano dei “mestrini” (una delle micro-compagini della Mala del BR, peraltro tra le più attive e pericolose), dall’osservazione del predetto è scaturita l’indagine, basata – tra l’altro - su ampie risultanze captative e sulle dichiarazioni di alcune vittime dei numerosi reati fine (estorsioni, rapine, traffico di stupefacenti, armi etc.), che ha dato luogo al presente giudizio. In particolare, in conformità con la prospettazione accusatoria di cui al capo 1) dell’imputazione, alcuni degli odierni ricorrenti (ovvero, LO UJ con il ruolo di promotore e organizzatore, IO RR e CO AN, quali partecipi), unitamente ad altri soggetti (tra i quali, appunto, ER TO, nella veste di capo indiscusso e LO TA, anch’egli storico esponente della c.d. Mala del BR) giudicati separatamente, erano stati chiamati a rispondere del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. Secondo l’impostazione accusatoria, invero, i predetti si erano associati tra loro ripristinando o, comunque, dando seguito all’associazione di tipo mafioso della c.d. Mala del BR, nella specie nella frangia dei maestrini. La sentenza di primo grado, pronunciata dal GUP del Tribunale di Venezia all’esito del giudizio abbreviato, ha ritenuto, tuttavia, di riqualificare la predetta compagine in associazione a delinquere c.d. semplice. Come si evidenzia nella motivazione (pag. 28-46), detta riqualificazione si fonda sull’esistenza di una cesura tra la precedente associazione di stampo 18 mafioso e quella, pur pericolosa, contestata nel processo e affermatasi dopo il lungo periodo di detenzione di ER TO. La decisione di primo grado ha, in particolare, affermato che la nuova associazione è caratterizzata, rispetto alla precedente, da una minore forza pervasiva, perché disarticolata dopo gli arresti del passato e le lunghe detenzioni che ne erano seguite e per il cambiamento storico culturale verificatosi in quasi un trentennio nel Nord-Est. Soprattutto, la nuova associazione è priva di un’effettiva forza di intimidazione, non è in grado di condizionare le istituzioni, non ha legami con gli apparati dello Stato, non vi è il riconoscimento di un capo e non si caratterizza per la penetrante presenza nella compagine sociale, percepita come alternativa alle istituzioni. La sentenza di primo grado ha giustificato l’operata riqualificazione, più nel dettaglio, in forza delle emergenze investigative, ponendo in rilievo: l’incapacità della nuova associazione di “sanzionare” i soggetti sgraditi, come attestato dalla programmazione dell’attentato mortale, non realizzato, in danno di SS ZI, i cui due fratelli erano invece stati uccisi con un’esecuzione esemplare al tempo della “Mala del BR”; che, a differenza del passato, ormai sia mafie storiche (camorra e ‘ndrangheta) sia altre compagini (anche di origine nigeriana, albanese etc.) operano nel Nord-Est, senza che l’associazione in esame riesca a contrastarle, né a stringere patti, così come MA aveva fatto con alcune mafie storiche;
questa consapevolezza dell’incapacità dell’associazione di affermarsi sulle altre compagini operanti sul territorio si ritrarrebbe anche da captazioni dello stesso TO nelle quali il boss rimpiange ed evoca i fasti del passato, sicché manca anche il dolo nei vertici dell’associazione sugli elementi costitutivi della stessa;
l’assenza della forza di intimidazione del sodalizio si ritrae, inoltre, dall’assenza di una diffusa consapevolezza nella popolazione, con conseguente omertà della forza del sodalizio, che riesce, infatti, a “sottomettere” con l’attività estorsiva solo soggetti che erano stati già vittime della Mala del BR in passato in ragione della riconosciuta caratura criminale, di carattere tuttavia personale, del TO e del TA quali esponenti di punta delle predetta Mala, nella frangia dei mestrini;
come emerso da più intercettazioni, lo stesso TO è consapevole che della vecchia associazione è rimasto solo il nome;
del resto, il MA, unica vittima delle estorsioni non “ereditata” dal passato non aveva avvertito il metus dell’associazione, denunciando i fatti alle forze dell’ordine; manca nell’organizzazione una gerarchia, perché TO ha rapporti solo con LO UJ. A seguito dell’appello del Pubblico Ministero sull’operata riqualificazione della contestata associazione a delinquere di stampo mafioso in associazione a delinquere semplice, la Corte d’Appello di Venezia ha accolto i relativi motivi, riformando, in primis sotto tale cruciale profilo, la decisione di primo grado e 19 ritenendo, dunque, in conformità all’originaria prospettazione accusatoria, integrata un’associazione ex art. 416-bis cod. pen. 1.2. Ciò posto, occorre rammentare, in via generale, che il fondamentale elemento che differenzia l’associazione per delinquere c.d. semplice da quella di stampo mafioso è la forza di intimidazione esercitata da quest’ultima, che deve avere una sua esteriorizzazione quale forma di condotta positiva, come si evince dall'uso del termine "avvalersi" contenuto nell'art. 416-bis cod. pen., e può assumere le più diverse manifestazioni, purché l'intimidazione si traduca in atti specifici, riferibili a uno o più soggetti (ex multis, Sez. 6, n. 50064 del 16/09/2015, Barba, Rv. 265656). Peraltro, la forza di intimidazione che caratterizza il vincolo associativo non deve necessariamente essere esternata attraverso specifici atti di minaccia e violenza da parte dell'associazione o dei singoli soggetti che ad essa fanno riferimento, potendosi desumere anche dal compimento di atti che, sebbene non violenti, siano evocativi dell'esistenza attuale, della fama negativa e del prestigio criminale dell'associazione, ovvero da altre circostanze obiettive idonee a dimostrare la capacità attuale del sodalizio, o di coloro che ad essa si richiamano, di incutere timore ovvero dalla generale percezione che la collettività abbia dell'efficienza del gruppo criminale nell'esercizio della coercizione fisica (tra le altre, Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273537). Va puntualizzato, del resto, che, qualora l’associazione eserciti tale forza di intimidazione, è irrilevante che essa abbia, o meno, la capacità di condizionare anche apparati dello Stato, poiché detta capacità di condizionamento non costituisce elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice. 1.3. È ben vero che, rispetto all’esteriorizzazione del metodo mafioso, la giurisprudenza di questa Corte distingue a seconda che si tratti di nuova compagine associativa (nella quale tale esteriorizzazione deve essere dimostrata) ovvero di “locale” di una mafia c.d. storica (ipotesi nella quale, anche in assenza di esteriorizzazione della forza di intimidazione, la stessa opera per derivazione da quella del sodalizio di provenienza). Al riguardo, è stato chiarito che, nell’ipotesi di “nuove mafie”, è necessario accertare se il sodalizio: a) abbia conseguito fama e prestigio criminale, autonomi e distinti da quelli personali dei singoli partecipi, in modo da essere capace di conservarli anche nel caso in cui questi ultimi fossero resi innocui;
b) abbia in concreto manifestato capacità di intimidazione, ancorché non necessariamente attraverso atti di violenza o di minaccia;
c) abbia manifestato una capacità di intimidazione effettivamente percepita come tale e abbia conseguentemente 20 prodotto un assoggettamento omertoso nel "territorio" in cui l'associazione è attiva (ex ceteris, Sez. 6, n. 14444 del 21/02/2023, P., Rv. 284579 – 02). Diversamente, in caso di associazioni di tipo mafioso delocalizzate, costituite cioè al di fuori dei territori di origine delle "mafie storiche", la configurabilità del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. non richiede necessarie forme di esteriorizzazione della forza intimidatrice, caratterizzanti il sodalizio mafioso, in quanto la forza d'intimidazione posseduta e la tangibile percezione della stessa sul territorio di riferimento, in termini di assoggettamento e omertà, possono desumersi dalla replica del modulo organizzativo e dai tratti distintivi della "casa madre", con la quale mantengono uno stretto legame (ex aliis, Sez. 5, n. 14403 del 30/01/2024, Greco, Rv. 286273; Sez. 2, n. 38831 del 17/09/2021, Cicciù, Rv. 282199 – 04). Ciò in quanto in detta ipotesi la compagine locale si avvale di una forza di intimidazione intrinseca che, pur non necessitando di forme eclatanti di esteriorizzazione del metodo mafioso, non consiste nella mera potenzialità, non esercitata e quindi meramente presuntiva, dell'impiego della forza, ma nella spendita d'una vera e propria fama criminale ereditata dalla casa-madre (Sez. 1, n. 51489 del 29/11/2019, Albanese, Rv. 277913). Sicché questa differenza – rispetto alla quale, soltanto, possono riconoscersi limitate aporie argomentative della pronuncia impugnata che sono, peraltro, proprio per quanto ora si dirà, prive di conseguenze pratiche – assume rilievo solo se non vi è un’esteriorizzazione del metodo mafioso, mentre, qualora ciò avvenga, come nel caso in esame, ai fini dell’affermazione del carattere mafioso dell’associazione, non rileva se essa sia o meno in continuità con una mafia “storica”, cui essa pure si riconduce sul piano nominalistico (ovvero della c.d. fama). 1.4. Inoltre, occorre puntualizzare che neppure osta alla qualificazione come mafiosa di un’associazione per delinquere la circostanza che si tratti di una “piccola mafia”. Nello schema normativo previsto dall'art. 416-bis cod. pen. non rientrano, invero, come questa Corte ha ormai più volte sottolineato, solo grandi associazioni di mafia ad alto numero di appartenenti, dotate di mezzi finanziari imponenti, e in grado di assicurare l’assoggettamento e l’omertà attraverso il terrore e la persistente messa in pericolo della vita delle persone;
rientrano anche “piccole” mafie con un basso numero di appartenenti (bastano tre persone), che assoggettano un limitato territorio avvalendosi, però, del metodo “mafioso” e senza necessità che la forza intimidatoria del vincolo associativo sia penetrata in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di riferimento (ex aliis, Sez. 5, n. 30176 del 15/07/2025, A., Rv. 288591; Sez. 5, n. 15041 del 21 24/10/2018, Gualtieri, non mass.; Sez. 5, n.44156 del 13/06/2018, S., Rv. 274120; Sez. 6, n. 57896 del 26/10/2017, Rv. 271724). In particolare, affinché sussista la condizione dell'omertà, non è affatto necessaria una generalizzata e sostanziale adesione alla subcultura mafiosa, né una situazione di così diffuso terrore da impedire qualsiasi atto di ribellione e qualsiasi reazione morale alla condizione di sottomissione. È sufficiente che il rifiuto a collaborare con gli organi dello Stato sia diffuso, anche se non generalizzato;
che tale atteggiamento sia dovuto alla paura o di danni all’integrità della propria persona o anche solo all’attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti;
che sussista la diffusa convinzione che la collaborazione con l'autorità giudiziaria - denunciando il singolo che compie l’attività intimidatoria - non impedirà che si abbiano ritorsioni dannose per la ramificazione dell'associazione, la sua efficienza, la sussistenza di altri soggetti non identificabili e forniti di un potere capace di danneggiare coloro che vi resistono (tra le tante, Sez. 6, n. 1612 del 11/01/2000 Rv. 216634; Sez. F, n. 44315 del 12/09/2013, Rv. 258637). Consegue che il reato in esame è configurabile anche con riguardo ad organizzazioni che, senza controllare tutti coloro che vivono o lavorano in un certo territorio, rivolgono le proprie mire a danno dei componenti di una certa collettività, a condizione che si avvalgano di metodi tipicamente mafiosi e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà (Sez. 6, n. 57896 del 26/10/2017, Fasciani, cit. in motivazione). Assume dunque valenza secondaria, in questa prospettiva, il numero effettivo dei soggetti coinvolti come vittime, a fronte della diffusività del fenomeno a danno di un numero indeterminato di persone, che potrebbero in tempi brevi trovarsi alla mercé del sodalizio. Del resto, la forza prevaricatrice di un'organizzazione mafiosa ha capacità di penetrazione e di diffusione inversamente proporzionali ai livelli di collegamento che la collettività sulla quale si esercita è in grado di mantenere, per cultura o per qualsiasi altra ragione, con le istituzioni statuali di possibile contrasto, potendo evidentemente la intimidazione passare da mezzi molto forti (minaccia alla vita o al patrimonio quando ci si trovi in presenza di soggetti ben radicati in un territorio, come per esempio gli operatori economici non occulti) a mezzi semplici come minacce di percosse rispetto a soggetti che non siano in grado di contrapporre valide difese (Sez. 6, n. 35914 del 30/05/2001). 1.5. Nella fattispecie per cui è processo la sentenza impugnata, ponendosi nel solco del complesso dei superiori principi, ha individuato gli elementi idonei a ricondurre l’associazione di cui al capo 1) sotto l’egida dell’art. 416-bis cod. pen. valorizzando una serie di indici convergenti nella direzione della forza intimidatrice 22 propria della stessa, sebbene in un ambito più ristretto rispetto a quello che caratterizzava, in passato, la Mala del BR. Segnatamente, la decisione della Corte territoriale ha osservato che la strumentalizzazione del nome della “Mala del BR”, evocato anche in virtù della partecipazione alla compagine di storici esponenti della stessa, si è rivelata efficiente nel piegare la volontà delle vittime del passato senza necessità di fare ricorso ad alcuna forma di intimidazione esplicita, necessaria, invece, per i soggetti che non conoscevano in passato quella realtà e nei confronti dei quali è stata puntualmente esercitata. Ha sottolineato, inoltre, che, pur non essendovi continuità tra le due compagini, per il lungo tempo trascorso, vi è una replica del modello organizzativo: innanzi tutto, sussiste il rapporto gerarchico, stante la chiara connotazione del gruppo, con il TO avente il ruolo indiscusso di capo, il UJ dedito alla programmazione dei reati scopo con il boss e il TA quale comprimario dedito ad affari violenti, gli altri come gregari. L’esistenza di un’articolata compagine, con attribuzione di ruoli specifici in capo ai componenti, disvela che l’associazione era in grado di esistere a prescindere da ciascuno dei partecipi e degli stessi vertici che pure hanno, come del resto di norma avviene, una peculiare caratura, senza che questo escluda che, nel caso in cui ne venga meno l’apporto per qualsiasi causa, l’associazione continui ad operare. Il che è particolarmente evidente, come si ritrae dalla decisione impugnata, nel caso in esame, poiché, al di là della “fama” criminale di TO e TA, ruolo eminente ha la figura di LO UJ, figura che emerge come capace di guidare l’associazione anche in assenza di tali esponenti storici della vecchia Mala del BR. Del resto, come ha valorizzato ulteriormente, in modo congruo, la sentenza della Corte territoriale, la compagine sorge proprio per effetto della scarcerazione del TO, che non esita a redarguire il UJ dopo il fallimento dell’estorsione ai danni del MA e verso il quale il AR fa una professione di fedeltà, La pronuncia censurata ha inoltre sottolineato che la presenza sul territorio di microcriminalità di origine straniera è affermata dal giudice di primo grado senza alcun elemento fondato su atti processuali, a fronte, al contrario, di intercettazioni nei quali i vertici del sodalizio rivendicano di essere “solo loro a Venezia”, come corroborato, del resto, dall’assenza, dopo che è stata sgominata la Mala del BR, di sentenze o anche solo indagini concernenti fenomeni criminali associativi insistenti sul territorio e afferenti il trasporto acqueo lagunare. Anche rispetto alle compagini storiche come mafia e ‘ndrangheta, rileva ancora la sentenza, è lo stesso TO a dire nelle intercettazioni della consapevolezza dei relativi esponenti che su Venezia opera lui, cui soltanto occorre rivolgersi. 23 E allora, il sottile ma lineare ragionamento che sottende la pronuncia censurata è che, se è vero che in termini quantitativi, l’attività della nuova associazione non è comparabile a quella della vecchia, con la quale vi è una cesura per molteplici ragioni, in termini qualitativi, compresa la forza intimidatrice verso le vittime dei reati, l’associazione in esame ne replica il modello e integra un’associazione mafiosa avente tutti gli elementi costitutivi contemplati dall’art. 416-bis cod. pen. In altri termini sussiste una forza di intimidazione della nuova compagine associativa, pur non paragonabile alla Mafia del BR che alcuni esponenti storici della stessa parte della nuova associazione ancora evocavano per questo con toni nostalgici nei loro discorsi. E, pertanto, la decisione impugnata non ha fatto che conformarsi al condivisibile principio, affermato nella giurisprudenza di questa Corte, per il quale, in tema di criminalità di tipo mafioso, le "nuove" associazioni possono rientrare nella previsione dell'art. 416-bis cod. pen. qualora presentino le caratteristiche tipiche delle "mafie storiche", sia pur dando luogo ad una riproduzione del fenomeno associativo in termini di minore intensità ed estensione, con riguardo alla complessità dell’organizzazione, all'ambito territoriale ed alle attività interessate, salva restando la necessaria dimostrazione che la "nuova associazione" abbia manifestato in concreto la propria capacità di intimidazione, determinando un assoggettamento omertoso (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555 – 16). 1.6. Né può dirsi che sia stata violata la regola della motivazione rafforzata a fronte dell’overturning sfavorevole, poiché la sentenza impugnata ha confutato e superato, con argomentazioni adeguate e dotate di maggiore forza persuasiva (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679), per come sinora ripercorse, sulla scorta di un puntuale richiamo alle risultanze processuali, quelle utilizzate dalla decisione di primo grado per operare la riqualificazione del delitto originariamente contestato al capo 1). 1.7. Ulteriormente, non assume rilievo la circostanza che non sia stato rinnovato l’esame del teste Magnini, poiché la riqualificazione sfavorevole per gli imputati non è derivata, come si ritrae dal complesso delle argomentazioni poste a sostegno della relativa decisione e richiamate nel § 1.5., in modo decisivo dalla diversa interpretazione della portata del contributo dichiarativo di tale teste, le dichiarazioni del quale, peraltro, non erano state decisive neppure per la pronuncia di primo grado. 24 Al riguardo, va ribadito, infatti, che sussiste l'obbligo di rinnovare l'esame dei dichiaranti nel caso di diversa qualificazione giuridica del fatto in senso peggiorativo, solo se conseguente alla difforme valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva (ex multis, Sez. 6, n. 14444 del 21/02/2023, P., Rv. 284579 – 03). 2. Il ricorso proposto dal NE è fondato, poiché la Corte d’Appello, applicando la pena accessoria anche se il concordato si limitava all’aumento in continuazione con un reato per il quale era intervenuta condanna irrevocabile che non aveva comminato alcuna pena accessoria, si è discostata dal condivisibile principio per il quale il giudice di merito che, ritenendo la continuazione tra i fatti oggetto di giudizio con altri per i quali è già intervenuto giudicato, aumenti la pena inflitta per questi ultimi, non può, vertendo il suo giudizio solo sull'aumento di pena da infliggere per la continuazione, compiere una nuova valutazione circa l'applicabilità o meno di una pena accessoria in relazione alla misura della pena base già inflitta con la precedente decisione, atteso l'ostacolo costituito dal giudicato e trattandosi di questione sottratta al suo giudizio (Sez. 6, n. 1190 del 18/10/2021, dep. 2022, Kulaj, Rv. 282996; Sez.1, n. 3744 del 30/1/1992, Arbore, Rv.189711). Si può peraltro procedere all’annullamento senza rinvio della decisione censurata laddove ha applicato al NE la pena accessoria, senza che sia travolto il concordato medesimo (arg. ex Sez. 5, n. 19400 del 24/03/2021, Tuci, Rv. 281263). 3. Il ricorso proposto dall’imputato AN non è fondato, per le ragioni di seguito indicate. 3.1. Con riguardo al primo motivo, afferente il reato di cui al capo 44) concernente la tentata estorsione in danno del Manca, la Corte territoriale, ripercorse le argomentazioni che avevano portato all’assoluzione in primo grado, evidenzia congruamente gli elementi dotati di maggiore forza persuasiva nell’ottica della motivazione c.d. rafforzata – con i quali la difesa del ricorrente, con censure ai limiti dell’ammissibilità, neppure si confronta – che invece consentono di individuare nello stesso il soggetto che con la sua auto ha inseguito la vittima dopo la presentazione del libro. In particolare, la Corte territoriale valorizza, al riguardo, le dichiarazioni dei titolari del locale, effettua adeguate puntualizzazioni, basate anche sulle risultanze captative, sull’orario dei fatti, sul colore e sulla tipologia della vettura dell’imputato. 25 3.2. Il secondo motivo è, del pari, non fondato. Occorre premettere che la circostanza aggravante è stata in questo caso ritenuta integrata per il metodo mafioso, che, come noto, è configurabile nell’ipotesi in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, quand'anche quest'ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, ma risulti comunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato (Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637). In sintonia con tale principio, la pronuncia impugnata ha congruamente ritenuto integrata la circostanza aggravante, evidenziando che la tentata estorsione in danno del Manca era una sorta di spedizione punitiva conseguente alla dissociazione della vittima dalla “vecchia" consorteria da cui sarebbe derivato un credito illecito, da esigere, di circa 30.000 euro. Le ragioni della spedizione punitiva, dunque, si correlano in modo logico all’assunto per il quale l’attività non era, con evidenza, finalizzata a consentire al TA di trarre un profitto per sé, ma posta a beneficio dell’associazione dalla quale la persona offesa si era dissociata. 3.3. Il terzo motivo non può, ancora una volta, essere accolto. Esso involge la tentata estorsione in danno del Miotto, rispetto alla quale il ricorrente era stato già condannato in primo grado. Talché le decisioni di merito integrano con riferimento ad essa una c.d. doppia conforme, poiché la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (tra le altre, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E. Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Ciò posto, come hanno evidenziato le pronunce di merito, il delitto non poteva essere riqualificato nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, atteso che, da un lato, lo stesso preteso credito del GR non era tutelabile giudizialmente, e, da un altro, era peraltro emerso dalle risultanze captative che il GR si era attivato per recuperare le somme per sé, senza avere alcun ruolo nella società del predetto GR. Ne deriva che è stata fatta corretta applicazione dei principi sanciti dalla pronuncia delle Sezioni Unite c.d. Filardo, la quale ha affermato che il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un 26 contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 03). 3.4. Il quarto motivo, che riguarda il capo 133) della rubrica, relativo all’illecita detenzione di un’arma, è inammissibile perché non si confronta con le congrue argomentazioni con le quali è stata confermata la responsabilità dell’imputato per tale fatto di reato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268822). E, infatti, la pronuncia censurata, a pag. 401-402, ha posto in rilievo, con logico incedere, che dal verbale di perquisizione risulta che l’abitazione di AN è un appartamento in una casa indipendente che si sviluppa su due livelli (piano terra e primo piano) ed il suo è l’appartamento sulla destra salendo le scale, mentre quello della sorella è l’appartamento sulla sinistra. Ha anche rimarcato che la pistola è stata trovata in quest’ultimo appartamento, ma che, come evidenziato nel verbale di perquisizione, lo stesso al momento dell’ingresso presentava la porta aperta e priva di serratura ed era visibilmente non abitato e in stato di abbandono. A fronte di tale stato dei luoghi, le pronunce di merito hanno ragionevolmente inferito che entrambi gli appartamenti fossero nella piena ed esclusiva disponibilità dell’imputato e che la pistola nascosta nella lavatrice fosse in suo possesso. 3.5. Il quinto motivo (considerato che rispetto all’accertamento della responsabilità penale dell’imputato per i reati di cui ai capi 46 e 133 le relative censure sono state già vagliate) censura le argomentazioni con le quali la Corte territoriale, a differenza di quanto dedotto (genericamente) dal ricorrente ha condannato lo stesso per il reato di cui al capo 68), ovvero per il danneggiamento seguito da incendio della sede della “Deverseb Technologies”. Con un ragionamento congruo, invero, la pronuncia della Corte d’Appello, richiamando anche le argomentazioni sottese alla decisione di primo grado, ha sottolineato, del pari, la genericità dei motivi di gravame dell’imputato, a fronte dell’articolato compendio indiziario convergente nel senso della sussistenza della sua responsabilità penale per come valorizzato sin dalla sentenza del Tribunale. Così la partecipazione del AN al danneggiamento è stata congruamente desunta da una serie di emergenze istruttorie, ossia: l’utenza le cui celle avevano agganciato quella sera il luogo dove è avvenuto il fatto era un’utenza “dedicata”, intestata ad una persona sconosciuta alle forze dell’ordine; tale utenza era sì associata ad un’utenza su un apparecchio che nei giorni precedenti era associato ad un’utenza della moglie del AN, ma quest’ultimo era stato trovato in possesso, venti giorni dopo il danneggiamento, dell’apparecchio in questione cui era associata l’utenza che aveva agganciato la cella dove era avvenuto il reato;
27 dalle telecamere era emerso che il fatto era stato commesso da soggetti di sesso maschile;
il ED, sentito a sommarie informazioni, aveva riferito di aver accompagnato sul posto tra gli altri il AN;
la credibilità del ED era corroborata dal frequente contatto per circa sei mesi, anche per alcune settimane dopo il fatto, tra le sue utenze e quelle dell’imputato. 4. Quanto ai restanti motivi dei ricorsi degli imputati RR, AN e CC, si osserva quanto segue. 4.1. Il quarto motivo è inammissibile, poiché, per consolidata giurisprudenza, non possono essere dedotte in sede di legittimità questioni afferenti all’entità della provvisionale liquidata in favore delle parti civili. Alla stregua di quanto ripetutamente affermato da questa Corte, infatti, non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (tra le tante, Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 – 02; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486; si veda Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, dep. 1991, Capelli, Rv. 186722). 4.2. Il quinto motivo, con il quale il AN contesta che gli è stato attribuito, pur essendo stato ritenuto responsabile dei delitti estorsivi rispetto ai quali era stato accertato l’utilizzo del metodo mafioso, il ruolo di partecipe nell’associazione di cui al capo 1), non è fondato, per le ragioni di seguito indicate. Come è noto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la condotta di partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua “messa a disposizione” in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 – 01). Donde, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Talché la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al 28 fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente desumersi l’appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, a titolo esemplificativo, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi facta concludentia -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670). Ai superiori principi, con lineari argomentazioni, la Corte d’Appello si è conformata nel ritenere l’imputato responsabile dell’ascritto delitto. La messa a disposizione del AN per la compagine associativa è stata infatti desunta da una serie di atti concreti, idonei a denotare in modo inequivocabile la sua messa a disposizione del sodalizio, quali: la partecipazione dello stesso a una riunione a casa del TO per riorganizzare anche tramite un “canale” olandese l’attività nel settore dello spaccio di stupefacenti;
l’interessamento del TO a progetti criminosi dell’imputato rispetto ai quali il boss, pur avendo espresso perplessità, aveva evidenziato che, in caso di “successo” degli stessi avrebbe dovuto ricevere una percentuale;
il compimento della rapina ai danni del DR con due vertici della consorteria come TA e UJ, l’effettuazione della rapina presso il Despar ricollegabile all’associazione. Anche sul piano soggettivo è stata congruamente valorizzata la consapevolezza dell’imputato di partecipare all’associazione criminosa, trattandosi di uno dei pochi ai quali era consentito incontrare di persona il TO, che, peraltro, subito dopo la scarcerazione, aveva iniziato a riprendere i contatti per dar vita alla nuova compagine proprio attraverso il ricorrente e il TA. 4.3. Il sesto e il settimo motivo del ricorso del AN, suscettibili di valutazione unitaria, laddove contestano la ritenuta circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa per i delitti ascritti al medesimo ai capi 18) e 21) dell’editto imputativo, ossia la tentata rapina a mano armata in danno di Cassiano DR e la rapina a mano armata in un supermercato Despar di Padova, non sono fondati. Occorre evidenziare che non è dubbia la riconducibilità dei predetti reati all’associazione, che aveva tra i propri scopi anche la commissione di rapine e, peraltro, come valorizzato dalla decisione impugnata, quella di cui al capo 18) è stata compiuta dall’imputato in concorso con due soggetti al vertice dell’associazione, come TA e UJ. 29 È stato, d’altra parte, congruamente evidenziato dalla Corte territoriale, rispetto alla tentata rapina di cui al capo 21), che le armi usate sono le medesime dell’altra rapina, ossia quelle custodite presso il NT LI. Sul piano dell’elemento soggettivo è opportuno ricordare, che, come chiarito dalle Sezioni Unite nella sentenza “Chioccini”, la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 – 01). La finalità agevolativa è stata allora correttamente ritratta sotto il profilo dell’elemento soggettivo dalla piena adesione del AN alla compagine associativa e dalla sua partecipazione ad una pluralità di delitti fine. 4.4. L’ottavo motivo non è fondato, in quanto, sotto un primo aspetto, come valorizzato a pag. 266 della decisione impugnata, l’imputato è passato la sera prima e la mattina stessa del fatto da NT LI senza che vi fosse altra ragione per tali “visite” che prelevare le armi per la rapina e poi riconsegnarle. Che non fossero simulacri d’armi è attestato, come osservato dalla pronuncia della Corte territoriale rispetto alle analoghe censure spiegate per il capo 19), dalla circostanza che dalle risultanze captative è emerso che il NT LI riceveva un compenso perché le stesse fossero depositate presso di lui, compenso che, diversamente, non avrebbe avuto alcuna ragion d’essere. 4.5. Il nono motivo proposto dallo stesso AN, in relazione al capo 23) della rubrica, per la mancata riqualificazione del reato ascritto da quello di ricettazione a quello di furto, è manifestamente infondato. Invero, rispetto a tale doglianza, di carattere reiterativo, la Corte d’Appello ha congruamente evidenziato che la dedotta circostanza per la quale egli avrebbe commissionato il furto della vettura non ha alcun riscontro nelle risultanze processuali ed è meramente congetturale anche nella sua stessa prospettazione. Sicché è stata fatta corretta applicazione del consolidato principio secondo cui il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (ex plurimis, Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 – 04; Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, Rv. 259204). 30 4.6. Il decimo motivo del AN non è fondato, atteso che la rideterminazione in aumento della pena base è una conseguenza dell’applicazione delle regole di calcolo del trattamento sanzionatorio a fronte dell’accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero quanto alla riqualificazione in peius dell’associazione di cui al capo 1) e non integra, di qui, alcuna violazione di principi sanciti dall’art. 597 cod. proc. pen. 4.7. L’undicesimo motivo del AN, il quindicesimo motivo della CC e il diciassettesimo motivo del RR, di identico tenore, non sono fondati. In proposito, occorre premettere che, a differenza di FE RI, detti ricorrenti non pongono la questione dell’avvenuto accertamento, o meno, della loro pericolosità sociale, ma solo il problema della reformatio in peius in violazione dell’art. 597 cod. proc. pen. Doglianza, quest’ultima, che non può essere accolta, in quanto la misura di sicurezza segue la riqualificazione, operata a seguito di appello del Pubblico Ministero, e nessuna incidenza ha la circostanza che il primo giudice, pur potendolo fare astrattamente, non l’abbia applicata in primo grado. 4.8. Il dodicesimo motivo, con il quale l’imputata CC contesta l’affermazione della sua responsabilità penale per la tentata estorsione in danno del LL è inammissibile poiché omette di confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata (peraltro, in parte qua, conforme a quella di primo grado). Il motivo, infatti, fa riferimento al pagamento alla CC della somma di cinquanta euro per aver accompagnato il correo a Mestre, evidenziandone la congruità per le ore di impegno e per il costo del carburante: in realtà non si avvede che, nella motivazione delle pronunce di merito, si fa riferimento a più banconote da cinquanta euro ad ella consegnate subito dopo averle ricevute dal LL. Inoltre, a differenza di quanto sostenuto nel motivo, non si dice certo nella sentenza che il compagno della ricorrente faceva parte della Mala del BR ma che è un pregiudicato in rapporti con molti esponenti di tale compagine criminale. 4.9. Il tredicesimo motivo, mediante il quale la stessa ricorrente CC lamenta che è stata ritenuta concorrente esterna nell’associazione mafiosa di cui al capo 1), non è fondato. Su un piano generale, va ricordato che, in tema di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'affectio 31 societatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671). Ciò posto, nella fattispecie per cui è processo la decisione della Corte territoriale, con le argomentazioni della quale, del resto, la ricorrente neppure si confronta in modo puntuale, ha congruamente individuato il ruolo di concorrente esterno della CC nell’associazione mafiosa, osservando che ella ha commesso reati in concorso con persone diverse, tutte facenti parte dell’associazione, e che, dunque, le sue azioni non sono state poste in essere in forza di rapporti personali con singoli componenti della compagine associativa. Inoltre, è stato sottolineato, con incedere logico, che i membri dell’associazione, addirittura i promotori della stessa, solevano contattare l’imputata, a seconda del bisogno, per le più diverse necessità e che la sua attività di supporto all’associazione si è dispiegata per un arco temporale di anni ed ha assunto molteplici forme. 4.10. Il quattordicesimo motivo, proposto dalla medesima imputata CC, con il quale denuncia assenza di motivazione rispetto alla circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa per i delitti di cui ai capi 3) e 21), non è fondato, essendo stata congruamente valorizzata, a tale fine, l’evidente efficienza rispetto al perseguimento degli scopi associativi illeciti delle azioni delittuose commesse dalla stessa. 4.11. Il sedicesimo motivo, che riguarda l’imputato RR, non è fondato. La partecipazione del predetto ricorrente all’associazione mafiosa di cui al capo 1) è stata invero adeguatamente argomentata, in armonia con i già richiamati principi espressi dalle Sezioni Unite “Modaffari” e “Mannino”, sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo. Quanto al primo aspetto, rileva non solo la condotta tenuta dal RR nel delitto di tentata estorsione ai danni del MA ma, altresì e soprattutto, la concreta messa a disposizione del sodalizio attraverso le attività che egli ha posto in essere, come emerso da ampie risultanze captative, per cercare di ampliare il traffico di sostanze stupefacenti, cercando nuovi canali di approvvigionamento, nonché il richiamo al Duse di fare quanto necessario per un furto a un furgone portavalori. Sul piano soggettivo, di poi, è stata sottolineata, ragionevolmente, la consapevolezza dell’imputato di far parte dell’associazione e di cosa questo 32 significasse anche rispetto agli esponenti storici della Mala del BR, come emblematicamente attestato dalla circostanza che il RR ha professato al TO la propria incondizionata fedeltà. 5. Con riguardo al ricorso di AB LI NT si osserva quanto segue. 5.1. Il primo e il secondo motivo, involgenti il reato di favoreggiamento, e il terzo, concernente i fatti di cui ai capi 20) e 20-bis) della rubrica, non sono fondati. In proposito occorre premettere che la Corte territoriale ha confermato la condanna già intervenuta in primo grado, talché le decisioni di merito costituiscono una c.d. doppia conforme con le conseguenze indicate nel § 3.3. Ciò posto, tali sentenze hanno, con congrue argomentazioni, desunto la consapevolezza del ricorrente che il materiale che il AN e il ER era correlato ad un fatto di reato poiché i predetti si erano presentati presso di lui con una barba finta e muniti di spray. Oggetti che, pure legittimamente detenuti, erano stati anch’essi occultati presso il NT LI, come ha congruamente valorizzato la pronuncia impugnata. Quanto alla circostanza che quelle consegnate all’imputato fossero armi effettive, la difesa dell’imputato non considera che, lungi dall’omettere di rispondere al relativo motivo di gravame, la Corte territoriale ha rinviato alle argomentazioni spese per le medesime armi rispetto alla posizione del AN (v., infra, § 4.4.), argomentazioni con le quali il motivo non si confronta, con conseguente genericità. 5.2. Il quarto motivo, afferente il trattamento sanzionatorio, nel complesso è inammissibile. In primis, le censure sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione non tiene conto dell’adeguata giustificazione fornita al riguardo dalla Corte territoriale laddove ha posto in rilievo che, al di là del fatto che l’imputato era stato indotto a commettere i delitti a seguito di difficoltà economiche per la sua bancarotta, non vi erano altri elementi positivi da valorizzare e, anzi, in sede processuale aveva riferito circostanze non veritiere per attenuare la propria responsabilità penale. Del pari inammissibile è la doglianza con la quale il ricorrente lamenta che la pena non è stata calcolata entro i limiti edittali, poiché non si confronta, così, con la congrua motivazione che ha giustificato l’individuazione in concreto della pena valorizzando una serie di elementi concreti dai quali la sua figura emerge come quella della persona di fiducia del gruppo. 33 Si presentano manifestamente infondate anche le censure che attengono all’omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, giustificata, adeguatamente, dalla decisione impugnata in considerazione di plurimi elementi, quali la presenza di un precedente del casellario, la mancanza di un serio ripensamento di quanto commesso e le risultanze delle intercettazioni da cui si evince che voleva mettere a disposizione un proprio capannone sequestrato per depositare altre armi del gruppo. È, ancora, inammissibile la doglianza con la quale il NT LI contesta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895. Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in materia di reati concernenti le armi, l'attenuante di cui all'art. 5, legge 2 ottobre 1967, n. 895 può essere negata anche per le componenti oggettive e soggettive del fatto, diverse da quelle concernenti la qualità e quantità delle armi illegalmente gestite (ex plurimis, Sez. 2, n. 3852 del 13/12/2019, dep. 2020, Keshi, Rv. 278239; Sez. 1, n. 26270 del 27/03/2013, Pietrafesa, Rv. 255827). Principio, questo, del quale hanno fatto applicazione le conformi decisioni di merito, con la motivazione delle quali (e, in particolare, con quella della pronuncia di primo grado richiamata in parte qua dalla Corte territoriale) l’imputato non si confronta. 6. Il ricorso proposto da FE RI è invece fondato per l’assorbente ragione che la misura di sicurezza della libertà vigilata – come detto imputato ha specificamente dedotto – gli è stata applicata senza alcuna argomentazione in ordine alla sua pericolosità sociale, che pure costituisce ineludibile presupposto per l’applicazione delle misure di sicurezza. Come ha chiarito questa Corte, infatti, in tema di misure di sicurezza, a seguito della modifica introdotta dall'art. 31, comma 2, della legge 10 ottobre 1986, n. 633, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, la loro applicazione, ivi compresa quella prevista – come nel caso in esame - dall'art. 417 cod. pen., può essere disposta, anche da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale del condannato, da accertarsi in concreto sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., globalmente valutati, senza possibilità di far ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, ancorché qualificata come semplice (ex aliis, Sez. 1, n. 2875 del 12/12/2023, dep. 2024, Chianese, Rv. 285810; Sez. 1, n. 35996 del 08/05/2019, Natale, Rv. 276813). 7. Con riguardo ai restanti motivi di ricorso di LO UJ si evidenzia quanto segue. 34 7.1. Il secondo motivo – con il quale l’imputato contesta l’avvenuta condanna, in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, per alcuni reati fine - è fondato soltanto entro i limiti e per le ragioni di seguito indicate. Più in particolare, quanto al delitto di cui al capo 32) dell’imputazione, relativo alla detenzione e al porto delle armi per commettere la rapina in danno di NO OR (capo 31 della rubrica), le censure del UJ si presentano fondate poiché gli elementi valorizzati dalla decisione impugnata per affermarne la responsabilità penale dello stesso (ossia le dichiarazioni rese dallo RI dinanzi al GIP, che non sono neppure ripercorse nel provvedimento impugnato, e l’intercettazione di una conversazione tra l’imputato e tale IN LE in cui gli chiede se “avevano le tessere”) non sono tali, almeno per come esplicitati nella motivazione della pronuncia delle Corte territoriale, da consentire un’affermazione della responsabilità penale del predetto anche per tale reato al di là di ogni ragionevole dubbio. E ciò vieppiù al lume dell’obbligo di motivazione rafforzata che avrebbe avuto, al riguardo, la Corte d’Appello di Venezia venendo in rilievo, in parte qua, il ribaltamento di una pronuncia assolutoria. Fondate sono anche le doglianze del UJ con riferimento alla condanna, da parte della decisione impugnata, per il delitto ascrittogli al capo 89) poiché il fatto contestato (id est, la cessione di sostanza stupefacente a AB NO) diverge da quello per cui è intervenuta condanna (ovvero cessione di sostanza stupefacente a ER TO), senza che il nuovo fatto sia stato oggetto di contestazione nel corso del giudizio ex art. 518 cod. proc. pen. Non possono di contro trovare accoglimento le censure proposte dall’imputato rispetto agli altri reati ascritti. Segnatamente, quanto al delitto di cui al capo 34) della prospettazione accusatoria, le doglianze sono generiche in quanto esse non si confrontano con la puntuale ricostruzione del compendio intercettativo e delle risultanze investigative, per come ripercorse ampiamente a pag. 129-135 della decisione censurata, in forza delle quali è stato, con congrue argomentazioni, accertato il concorso dello stesso nel delitto di traffico delle sostanze stupefacenti sequestrate al NE al momento dell’arresto. In particolare, alcun confronto è operato con le cruciali circostanze, emergenti dalle intercettazioni tra l’imputato e il TO che, subito dopo tale arresto, hanno reso evidente il coinvolgimento dei predetti nell’attività svolta dal coimputato NE. Del pari, è infondato il motivo con riferimento alla condanna del ricorrente per il delitto di cui al capo 79), concernente la cessione di sostanza stupefacente in favore di BR SI. Invero, la Corte d’Appello, a pag. 135-138 della motivazione, indicate le ragioni per le quali il Tribunale aveva ritenuto di assolvere, 35 ha al riguardo valorizzato una serie di convergenti risultanze istruttorie concordanti nel senso del concorso della responsabilità di LO UJ per lo stesso. E’ stato difatti posto in rilievo – con argomentazioni con le quali, ancora una volta, la difesa omette di confrontarsi in modo specifico – che: quando era con il fratello EN a casa del TO ed era stata mostrata a questi la sostanza stupefacente da cedere al cliente, proprio il ricorrente ne aveva confermato al boss la qualità richiesta;
il servizio di osservazione ha consentito poi di confermare, come valorizzato dalla pronuncia censurata, che subito dopo il TO si è incontrato con il SI per consegnargli la busta con la sostanza stupefacente;
inoltre, dopo la consegna della sostanza stupefacente, è stata captata una conversazione tra i fratelli UJ, nella quale EN rassicurava LO sulla soddisfazione del cliente per la merce ceduta. Ancora, si presentano manifestamente infondate le doglianze dell’imputato con riguardo al delitto ci cui al capo 88) della rubrica: come si evince, infatti, dalle risultanze captative poste in risalto nella motivazione della pronuncia impugnata (pag. 139-143), egli non si è limitato ad accompagnare il fratello EN dal TO, ma ha sottolineato la necessità di consegnare al boss la sostanza stupefacente. A seguito dell’arresto del SI, poi, dopo che gli era stata consegnata tale sostanza stupefacente, altro elemento adeguatamente valorizzato dalla pronuncia censurata è che LO UJ si sia recato dal TO, esprimendo la propria preoccupazione per quanto accaduto. 7.2. Il terzo motivo proposto da LO UJ, afferendo al trattamento sanzionatorio, resta assorbito in ragione del parziale accoglimento del secondo motivo. 8. Il ricorso di AM UJ deve essere accolto. 8.1. Quanto al primo motivo, con il quale l’imputata contesta la condanna per il delitto di intestazione fittizia ex art. 512-bis cod. pen. con riferimento alla licenza taxi del padre LO UJ, è opportuno ricordare, su un piano generale, che il delitto è configurabile anche nel caso in cui i beni del soggetto sottoposto o sottoponibile a misura di prevenzione patrimoniale siano stati fittiziamente intestati a persone (quali il coniuge, i figli, i conviventi nell'ultimo quinquennio, ecc.) per le quali opera la presunzione d'interposizione fittizia ex art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011. In tal caso occorre, tuttavia, verificare la capacità elusiva dell’operazione patrimoniale, alla luce di elementi di fatto ulteriori rispetto all'atto del trasferimento, idonei a consentire la ricostruzione dell’elemento soggettivo della 36 fattispecie (ex ceteris, Sez. 1, n. 39846 del 23/05/2023, Salerno, Rv. 285368 – 02; Sez. 1, n. 17064 del 02/04/2012, Ficara, Rv. 253340). Nella fattispecie in esame, peraltro, detta capacità elusiva non è stata oggetto della necessaria verifica né sono state spese adeguate argomentazioni circa il dolo della ricorrente, atteso che dalle risultanze processuali valorizzate dalla decisione impugnata non si evince la consapevolezza in capo a AM UJ delle reali intenzioni del padre, esternate solo a soggetti terzi, come la propria compagna e non direttamente alla figlia. E, invero, va rammentato che l’intestatario fittizio del bene risponde del reato a titolo di concorso, ex art. 110, cod. pen., qualora sia consapevole della finalità elusiva o agevolativa perseguita dall'autore della condotta sanzionata dalla norma incriminatrice, non essendo necessario che sia animato dal dolo specifico dell’interponente (Sez. 2, n. 16997 del 28/03/2024, Severini, Rv. 286355 – 01; Sez. 6, n. 19108 del 15/02/2024, Megna, Rv. 286662 – 01; Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, Carnovale, Rv. 284796 – 01; Sez. 2, n. 38044 del 14/07/2021, Chiocchio, Rv. 282202 – 01; diff. Sez. 2, n. 45080 del 14/10/2021, Tarasi, Rv. 282437 – 01; Sez. 5, n. 18852 del 12/02/2013, Ferrigno, Rv. 256242 – 01). D’altra parte, oltre a quanto rilevato, la decisione di condanna dell’imputata per il delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen. è affetta da contraddittorietà intrinseca poiché non spiega come tale condanna possa conciliarsi con la circostanza che l’assoluzione del padre, ossia dell’autore della condotta sanzionata, per lo stesso delitto da parte del Tribunale sia divenuta definitiva per mancata impugnazione in appello da parte del Pubblico Ministero. 8.2. Anche il secondo motivo di ricorso di AM UJ, che investe la condanna per il delitto di utilizzo di fatture per operazione inesistente, è fondato atteso che la cassazione, per le ragioni esposte nel § 8.2., della condanna per il delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen. fa venir meno, allo stato, l’elemento oggettivo della condotta per come contestata e ritenuta. 8.3. L’annullamento, inoltre, delle statuizioni di condanna dell’imputata per entrambi i reati ascritti va venir meno, sempre allo stato, i presupposti per la disposta confisca. 9. Il ricorso di CC ZA non è fondato, per le ragioni di seguito indicate. 9.1. Quanto al primo motivo, lo stesso non si confronta con la circostanza, di carattere decisivo, che ha determinato l’affermazione della sua responsabilità penale per i delitti ascritti, ovvero che egli è stato identificato dagli operanti, 37 perché durante il sopralluogo con UJ e RI è sceso dalla vettura, come risultante da un’annotazione di servizio. 9.2. Il secondo motivo, afferente l’omessa concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., è inammissibile perché inedito, sebbene il trattamento sanzionatorio fosse stato già comminato nella stessa misura da parte della decisione di primo grado. 10. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di NE CC limitatamente alla pena accessoria, che deve essere eliminata. La stessa sentenza deve inoltre essere annullata nei confronti di: RI FE limitatamente alla misura di sicurezza della libertà vigilata, di UJ AM, e di UJ LO, per quest’ultimo limitatamente ai reati di cui ai capi di imputazione n. 32) e n. 89), con rinvio per i predetti imputati per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia Devono essere rigettati i ricorsi di AN AN, RR IO, AN CO, NT LI AB, CC RA e ZA CC, con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali. 11. Inoltre, UJ LO e RI FE, devono essere condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile OR NO, liquidate in complessivi euro 6000,00, oltre accessori di legge. UJ LO, RR IO e AN CO devono essere altresì condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile CGIL Venezia, liquidate in complessivi euro 5000,00, oltre accessori di legge. Infine, RI FE, CC RA, UJ LO, RR IO e AN CO, devono essere condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Regione Veneto, liquidate in complessivi euro 4000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NE CC limitatamente alla pena accessoria, che elimina. 38 Annulla la medesima sentenza nei confronti di RI FE limitatamente alla misura di sicurezza della libertà vigilata, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di UJ AM, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia. Annulla, altresì, la sentenza impugnata nei confronti di UJ LO limitatamente ai reati di cui ai capi di imputazione n. 32) e n. 89), con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia;
rigetta nel resto il ricorso di UJ LO. Rigetta i ricorsi di AN AN, RR IO, AN CO, NT LI AB, CC RA e ZA CC, che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, UJ LO e RI FE, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile OR NO, che liquida in complessivi euro 6000,00, oltre accessori di legge. Condanna, altresì, UJ LO, RR IO e AN CO, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile CGIL Venezia, che liquida in complessivi euro 5000,00, oltre accessori di legge. Condanna, infine, RI FE, CC RA, UJ LO, RR IO e AN CO, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile regione veneto, che liquida in complessivi euro 4000,00, oltre accessori di legge. Così è deciso, 24/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IA DA RA RO NN OL