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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/04/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. 179/2025
N. R.G. 1315/2024 Appello Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO Presidente
Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 1315/2024, avverso la sentenza n.
578/2024, del Tribunale di Pavia, Dott.ssa Federica Ferrari, promossa da:
c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Benelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Crema alla via Crispi, 5,
APPELLANTE
C/
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1
Federica Sclavi e dall'Avv. Marta Francesca Arrigoni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Pavia, Via Cardano n. 41,
pagina 1 di 17 APPELLATA
C/
, (c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Grazia Demaestri e Roberto Maio, ed elettivamente domiciliato in Milano, Via
Savarè 1 presso la sede dell'Avvocatura Metropolitana
APPELLATO E APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
C/
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_3 P.IVA_3
e difeso Paola Scalmanini (C.F. pec CodiceFiscale_2 Email_1
ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Pavia, Piazza Municipio n.15;
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
In via principale:
In riforma della sentenza impugnata n. 578/2024 emessa dal Tribunale di Pavia - Sezione
Lavoro, dott.ssa Federica Ferrari, nel procedimento R.G. 1115/2023, in data 24.10.2024, non notificata, dichiarare valida, efficace e non prescritta l'intimazione di pagamento n.
07920229003136086000 e per l'effetto dovute le somme dalla stessa portate, con ogni conseguenza di legge anche con riferimento ai titoli sottesi.
pagina 2 di 17 Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del doppio grado di giudizio e condanna alla restituzione delle somme eventualmente già versate a titolo di spese legali per il primo grado di giudizio.
PER L'APPELLATA DEL CP_1
Voglia l'On. le Corte d'Appello adita, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- In via preliminare:
dichiarare inammissibile, per i motivi esposti, l'appello principale proposto da
[...]
, Agente della riscossione per la RO di Pavia, già Controparte_4 Controparte_5
, costituendo le conclusioni formulate domanda nuova;
[...]
– in via principale:
- rigettare l'appello principale proposto da , Agente della Controparte_4
riscossione per RO , già in quanto CP_7 Controparte_5
infondato in fatto ed in diritto e per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto,
confermare integralmente la Sentenza n. 578/2024 emessa in data 24.10.2024 dal Tribunale
di Pavia, Sezione Lavoro, Dott.ssa Federica Ferrari nel procedimento n. 1115/2023 R.G.
pubblicata in data 24.10.2024;
- rigettare l'appello incidentale proposto da Controparte_2
sede di Pavia, in quanto infondato in fatto ed in diritto e per tutti i motivi esposti nel
[...]
presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza n. 578/2024 emessa in data 24.10.2024 dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, Dott.ssa Federica Ferrari nel procedimento n. 1115/2023 R.G. pubblicata in data 24.10.2024.
pagina 3 di 17 - Con vittoria di spese e competenze di ambedue i gradi di giudizio.
PER APPELLATO CP_2
Voglia la Corte di appello di Milano, sez. lav. in funzione di Giudice del lavoro, contrariis reiectis:
-provvedere sull'impugnazione promossa da avverso la Controparte_4
sentenza del Tribunale di Pavia n. 578/24 mandando in ogni caso assolto da qualunque CP_2
domanda formulata contro l'ente.
- in accoglimento dell'appello incidentale riformare in ogni caso la sentenza di primo grado nel punto in cui le spese legali del giudizio sono state poste a carico solidale di tutte le parti convenute dichiarando che l'ente appellante nulla deve a titolo di spese legali a favore di
Controparte_1
Con vittoria di spese e competenze.
PER APPELLATO CP_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita giudicare sull'impugnazione promossa dall'Agente
[...]
introduttiva del presente grado di giudizio, mandando in ogni caso l'Istituto Parte_2
assolto da qualunque pretesa per i motivi esposti in narrativa.
Spese, diritti ed onorari come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 20.09.2023, la sig.ra ha chiesto al Tribunale di Pavia di Parte_3
dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n.
pagina 4 di 17 07920239004103168, notificata in data 11.08.23, nonché delle cartelle e degli avvisi di addebito ad essa sottesi, per un importo totale di euro 12.973,61.
A fondamento delle proprie pretese la ricorrente eccepiva: a) violazione dell'art. 7 L. 212/2000
per omessa allegazione dell'atto richiamato;
b) l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute nei seguenti atti: avviso di addebito n. 37920160000939777000 notificato il
13.05.2016 dell'importo di € 5.465,34; avviso di addebito n. 37920160002907034000
notificato il 20.12.2016 dell'importo di € 5.413,80; cartella n. 0792016001522445000 notificata il 01.10.2016 dell'importo di € 575,40
Il Tribunale ha accolto il ricorso ed ha così disposto: “Dichiara che nulla è dovuto per i titoli
oggetto di causa, per avvenuta prescrizione;
dichiara tenuta e condanna i convenuti in solido
al pagamento delle spese della ricorrente che liquida in euro 2700 oltre euro 43 per cu 15%
per spese generali iva e cpa come per legge.”
Ha rilevato che ai fini della interruzione della prescrizione ha depositato i seguenti atti CP_8
- Intimazione di pagamento n. 07920189003465205000 notificata il 12.10.2018 (doc. 4);
- Pignoramento presso terzi del 29.04.2019 (doc. 5);
- Intimazione di pagamento n. 07920229003136086000 notificata il 30.01.2023 (doc. 6),
In relazione alla notifica della intimazione di pagamento n. 07920189003465205000 (notifica del 12.10.18) dalla documentazione depositata da si evince che la stessa è stata CP_8
notificata in via dei Mille ove era la sede della Parte_4
, la cui attività era cessata il 31.12.2015; quindi la intimazione di pagamento n.
[...]
pagina 5 di 17 Rimane quale atto interruttivo la intimazione di pagamento n. 07920229003136086000 (doc.
6), in quanto pacificamente il pignoramento presso terzi del 29.04.2019 (doc. 5) non contiene i crediti di cui al presente ricorso.
Sul punto ha dimostrato (doc 6 all. ) che il messo notificatore si recava presso CP_8 CP_8
l'abitazione della ricorrente in data 30.1.2023 e 12.4.2023 e non rinvenendo alcuno, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., depositava l'atto presso la Casa Comunale ai sensi dell'art 140 cpc.
In pari data, come dimostrato col deposito della Comunicazione di avvenuto deposito alla veniva inviata alla la raccomandata informativa consegnata il CP_9 Pt_3
30.7.2023; conseguentemente ha ritenuto come data del perfezionamento della notifica il giorno 30.07.2023.
Ha rilevato che: “In merito all'avviso di addebito n. 37920160000939777000 notificato il
13.05.2016 dell'importo di € 5.465,34 ai fini del calcolo della prescrizione occorre tenere conto
delle previsioni normative di sospensione dei termini di prescrizione della contribuzione (per
cui il termine di decorrenza della prescrizione si “blocca” per un dato periodo) a causa della
pandemia, negli anni 2020- 2021.Come è noto, la prima sospensione venne disposta nel
2020, dalla disposizione emergenziale dell'art. 37, D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n.
27/2020 dal 23.2.2020 al 30.6.2020, per un periodo pari a 129 giorni. Il secondo periodo di
sospensione venne stabilito nell'anno seguente, dal 31.12.2020 al 30.6.2021, in forza dell'art.
11, c.
9. D.L. n. 183/2020, convertito dalla legge n. 21/2021, per complessivi 182 giorni.
Come da circolare n.126/2021, nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione CP_2
maturi a partire dal 31 dicembre 2020, come nella fattispecie in esame, il nuovo termine si
determina sommando per intero la sospensione di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto-
legge n. 18/2020 e la sospensione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. pagina 6 di 17 183/2020 (129 giorni + 182 giorni). Conseguentemente nel caso in esame considerando la
data della notifica avvenuta il 13.05.2016, i cinque anni della prescrizione sarebbero maturati
in data 14.05.2021. A questa data vanno aggiunti i 311 giorni di sospensione, come da
normativa su richiamata, giungendo quindi alla data del 25.03.2022 e quindi il credito vantato
risulta prescritto alla data di notifica della successiva intimazione avvenuta, come detto, in
data 10.7.2023.
Quanto all'avviso di addebito notificato il 20.12.2016 la prescrizione sarebbe maturata il
20.12.2021. Aggiungendo i 311 giorni di sospensione si giunge alla data del 31.10.2021 e
dunque anche in questo caso il credito risulta prescritto.
Analogamente per la cartella 07920160016522445000 notificata il 01/10/2016 i cinque anni
della prescrizione sarebbero maturati in data 1.10.2021. A questa data vanno aggiunti i 311
giorni di sospensione, come da normativa su richiamata, giungendo quindi alla data del
12.8.2022 quindi il credito vantato risulta prescritto alla data di notifica della successiva
intimazione avvenuta in data 10.7.2023”
Con ricorso in appello ha proposto impugnazione avverso la sentenza. Controparte_4
Primo motivo di appello intestato: Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 D.Lgs. 159/2015
della disciplina emergenziale in materia di sospensione della riscossione (D.L. 18/2020 – D.L.
34/2020 – D.L. 104/2020 – D.L. 125/2020 – D.L. 183/2020 – D.L. 41/2021 – D.L. 71/2023)
Impugna la sentenza ritenendo che il primo Giudice nel computare il decorso del termine di prescrizione, ha totalmente omesso di considerare l'art. 12 D. Lgs. 159/2015 il quale stabilisce che per i carichi affidati, come nel caso di specie, entro il 07.03.2020, i termini nei pagina 7 di 17 confronti del debitore scadenti fino al 31.12.2021 devono intendersi prorogati al 31.12.2023,
per cui non risulta intervenuta alcuna prescrizione.
Ritiene che la sentenza di primo grado sia gravemente viziata laddove il Tribunale di Pavia ha ritenuto che i termini di riscossione siano stati sospesi per 129 giorni nel 2020 (dal 23.02.2020
al 30.06.2020) e per 182 giorni nel 2021 (dal 31.12.2020 al 30.06.2021), ignorando completamente l'esistenza di numerosi Decreti Legge (tutti convertiti) emessi nelle more.
In realtà, risulta pacificamente che le cosiddette norme emergenziali hanno determinato la sospensione dal 08.03.2020 al 31.08.2021 dei termini per la notifica di nuove cartelle esattoriali, intimazioni ed atti esecutivi, nonché la proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli enti impositori per tutto il periodo corrispondente alla predetta sospensione.
Quindi la normativa emergenziale ha portato allo slittamento di 542 giorni (dal 08.03.2020 al
31.08.2021) e non di 311 giorni (come erroneamente affermato dal Giudice di primo grado nella sentenza impugnata).
Per quanto sopra, dal combinato disposto dell'art. 68, commi 1 e 2 del D.L. 18/2020 e dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, consegue l'applicabilità, al ricorrere dei rispettivi presupposti, non soltanto della suddetta sospensione di 512 gg. ma anche la proroga di cui al comma 2
dell'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015 e tale conclusione vale con riferimento a tutti i carichi affidati ad , ivi compresi quelli antecedenti all'inizio del periodo di Controparte_4
sospensione (cfr. punto 3.9.2 della circolare AdE n. 25/E del 2020).
pagina 8 di 17 In conclusioni quindi, con l'applicazione cumulativa degli istituiti previsti dalla succitata normativa, i termini di decadenza/prescrizione devono intendersi posticipati al mese di Luglio
2025 (31.12.2023 + 542 giorni).
Secondo motivo di appello: “Violazione e falsa applicazione dell'art 26 D.P.R. 602/73 e art. 60
D.P.R. 600/73 in materia di notifica di cartella esattoriale”
Il Tribunale di Pavia è incorso in una ulteriore macroscopica violazione di legge, laddove ha ritenuto che l'intimazione di pagamento n. 07920229003136086000 si stata notifica il
30.07.2023, anziché – come in effetti è avvenuto – il 13.04.2023.
Il combinato disposto degli artt. 26 D.P.R. 602/73 e 60 D.P.R. 600/73 stabilisce con assoluta certezza che nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c. (assenza del destinatario), la notificazione della cartella di pagamento si effettua mediante deposito dell'atto nella Casa Comunale e successivo invio di raccomandata informativa e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune.
Nel caso di specie, l'Ufficiale della Riscossione ha effettuato due accessi, rispettivamente in data 30.01.23 e 12.04.2023, senza rinvenire il destinatario nella propria abitazione;
in pari data (12.04.2023), ha quindi provveduto al deposito dell'atto nella casa comunale (come da doc. 6 del fascicolo di primo grado), provvedendo successivamente all'invio della raccomandata informativa.
E', pertanto, incontrovertibile che la notifica dell'intimazione di pagamento n.07920229003136086000 si sia perfezionata il 13.04.2023 (giorno successivo al deposito),
anziché il 30.07.2023, data in cui la raccomandata informativa è stata effettivamente ritirata della contribuente.
pagina 9 di 17 La corretta applicazione delle norme violate, conduce ad un esito totalmente opposto rispetto a quello cui è pervenuto dal Giudice di prime cure, e cioè che tanto per gli avvisi di addebito n. 37920160000939777000 e n. 37920160002907034000, quanto per la cartella di pagamento n. 0792016001522445000 non è intervenuta alcuna prescrizione. Infatti, tutti i suddetti atti impositivi sono stati notificati nel corso del 2016 e la prescrizione quinquennale
(considerata la sospensione per CO e la proroga dei termini ex D.Lgs. 159/15) sarebbe maturata nel corso del 2025.
L' , costituendosi in giudizio, quale ente impositore, ha dichiarato di non Controparte_10
accettare il contraddittorio su questioni inerenti l'attività di riscossione e gli atti notificati dall'agente della riscossione, ed ha a sua volta, proposto appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Pavia laddove il primo giudice nell'accogliere il ricorso ha dichiarato: “Le spese seguono la soccombenza… dichiara tenuta e condanna i convenuti in
solido al pagamento delle spese della ricorrente che liquida in euro 2700 oltre euro 43 per cu
15% per spese generali iva e cpa”.
Ritiene che l' deve essere tenuto indenne da qualsiasi obbligo di pagamento di spese CP_2
legali a favore della parte privata appellata.
Anche l' si è costituito in giudizio richiamando tutte le difese svolte in primo grado. CP_3
Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della Parte_3
sentenza di I grado.
In relazione al primo motivo di appello di precisa che, l'art. 12 D.Lgs. 159/2015, che CP_8
disciplina la sospensione dei termini per eventi eccezionali, prevede al comma 1 la pagina 10 di 17 sospensione dei termini dei versamenti dei tributi e la sospensione dei termini di prescrizione dell'attività di riscossione dei medesimi.
Pertanto, diversamente da quanto ritenuto da che il D.L. n. 18 del 17.03.2020 (Decreto CP_8
Cura Italia) all'art. 67 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori) prevede al suo 4 comma che: “Con riferimento ai termini di prescrizione e
decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle
disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1
e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”
Pertanto, nel caso di specie, non si applica il termine biennale previsto dal comma 2 dell'art. 12 D. Lgs. 159/2015.
Per quanto riguarda il richiamato art. 68 D.L. 18/2020, invece, rileva come esso si riferisca espressamente alla “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della
riscossione”.
L'art. 68, pertanto, nulla ha a che fare con la sospensione dei termini prescrizionali dei titoli per cui è causa, applicandosi invero unicamente l'art. 67, 4 comma D.L. 18/2020.
E', quindi, evidente che l'interpretazione corretta della normativa come temporalmente susseguitasi nel periodo emergenziale esclude al caso che ci riguarda l'applicazione dell'art. 12, comma 2 del D. Lgs 159/2015 e dell'art. 68 D.L. 18/2020.
All'udienza del 25 febbraio 2025, mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art.127bis c.p.c., la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
*******
pagina 11 di 17 Il ricorso in appello è fondato per le motivazioni di seguito riportate e i relativi motivi, stante la loro connessione, possono essere trattanti congiuntamente.
Ritiene il Collegio che l'appello sia fondato a seguito degli interventi del legislatore sulla prescrizione dei contributi durante il periodo di pandemia COVID (08.03.2020- 31.08.2021).
L'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici.
Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza
sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di
previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8
agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e
riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio
durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La suddetta previsione è stata poi prorogata dall'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre
2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato
“Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”
che ha peraltro disposto al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di
previdenza ed assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8
agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al
30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il
decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del
periodo”.
pagina 12 di 17 Ulteriormente, in combinato disposto con le norme soprarichiamate, l'art. 68 del D.L. n.
18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”) ha statuito: “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non
tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione
nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (…) I versamenti oggetto di
sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine
del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”, e, al comma 4-bis, dispone che: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non
tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi
1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati
dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157,
comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'art. 19 , comma 2, lettera a) del decreto legislativo 13
aprile 1999, n 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e
prescrizione relativi alle stesse entrate”.
L'art. 12 D. Lgs. 159/2015, richiamato espressamente dall'art.68 D.L. n. 18/2020, stabilisce:
“1. le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
pagina 13 di 17 malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano
altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la
sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la
sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo,
accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali
e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3,
comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi
sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli
enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei
Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma
riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da
eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei
versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si
verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla
fine del periodo di sospensione.
3. L' non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il Controparte_11
periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Ne discente che il periodo di sospensione dei termini relativi all'attività di notifica degli atti è
pari a gg. 541 e non 311, come ritenuto dal primo Giudice.
In ogni caso, detto termine pari a 541 giorni non è in contestazione tra le parti del giudizio.
pagina 14 di 17 Inoltre, ai sensi dell' art. 12, 1° e 2° comma, D. Lgs. 159/2015, richiamato dall'art. 68 D.L.
n.18/2020, “ le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali comportano, altresì, per un corrispondente periodo di
tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli
adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e
decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a
favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della
riscossione, e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti
impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
In forza delle richiamate norme, il corso della prescrizione è rimasto sospeso fino al
31/12/2023.
Nel caso in esame, il credito relativo all'intimazione di pagamento n. 07920239004103168
(oggetto di opposizione) non risulta prescritto atteso che:
a) la notifica dell'intimazione di pagamento n.07920229003136086000 si è perfezionata il
13.04.2023 (giorno di invio della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso l'albo del Comune), anziché il 30.07.2023, data in cui la raccomandata informativa è stata ritirata della contribuente.
Il combinato disposto degli artt. 26 D.P.R. 602/73 e 60 D.P.R. 600/73 stabilisce che nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c. (assenza del destinatario), la notificazione della cartella di pagamento si effettua mediante deposito dell'atto nella Casa Comunale e successivo invio di raccomandata informativa e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune. pagina 15 di 17 Nel caso di specie, l'Ufficiale della Riscossione ha effettuato due accessi, rispettivamente in data 30.01.23 e 12.04.2024, senza rinvenire il destinatario nella propria abitazione;
in pari data (12.04.2023), ha provveduto al deposito dell'atto nella casa comunale (Doc. 6 fascicolo di primo grado ), provvedendo successivamente all'invio della raccomandata CP_8
informativa; ne discende che la notifica dell'intimazione di pagamento n.07920229003136086000 si è perfezionata il 13.04.2023 (giorno successivo al deposito);
b) applicazione, al caso di specie, della sospensione della riscossione dal 08.03.2020 al
31.08.2021 in forza della normativa emergenziale anti-CO, (gg.541) sopra richiamata;
c) proroga della notifica di atti impositivi di cui all'art. 12 D. Lgs. 159/2015, fino al 31.12.2023.
Pertanto, la corretta applicazione delle norme intervenute durante il periodo emergenziale
CO, conduce a ritenere che la prescrizione sarebbe maturata nel corso dell'anno 2025
(31.12.23 + 541 gg) e precisamente in data 24 giugno 2025.
Il ricorso di I grado proposto da va, pertanto, integralmente rigettato. Parte_3
L'accoglimento del gravame proposto dall' , comporta Controparte_4
CP_ l'assorbimento dell'appello incidentale proposto dall' , in relazione al pagamento delle spese di lite del giudizio.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio vengono interamente compensate tra tutte le parti in ragione delle diverse interpretazioni delle norme applicabili al caso di specie.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 578/2024 del Tribunale di Pavia rigetta il ricorso di I grado proposto da . Parte_3
Compensa integralmente tra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio. pagina 16 di 17 Milano 25 Febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) ( Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO)
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
07920189003465205000 non può considerarsi interruttiva della prescrizione.
N. R.G. 1315/2024 Appello Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO Presidente
Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 1315/2024, avverso la sentenza n.
578/2024, del Tribunale di Pavia, Dott.ssa Federica Ferrari, promossa da:
c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Benelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Crema alla via Crispi, 5,
APPELLANTE
C/
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1
Federica Sclavi e dall'Avv. Marta Francesca Arrigoni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Pavia, Via Cardano n. 41,
pagina 1 di 17 APPELLATA
C/
, (c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Grazia Demaestri e Roberto Maio, ed elettivamente domiciliato in Milano, Via
Savarè 1 presso la sede dell'Avvocatura Metropolitana
APPELLATO E APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
C/
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_3 P.IVA_3
e difeso Paola Scalmanini (C.F. pec CodiceFiscale_2 Email_1
ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Pavia, Piazza Municipio n.15;
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
In via principale:
In riforma della sentenza impugnata n. 578/2024 emessa dal Tribunale di Pavia - Sezione
Lavoro, dott.ssa Federica Ferrari, nel procedimento R.G. 1115/2023, in data 24.10.2024, non notificata, dichiarare valida, efficace e non prescritta l'intimazione di pagamento n.
07920229003136086000 e per l'effetto dovute le somme dalla stessa portate, con ogni conseguenza di legge anche con riferimento ai titoli sottesi.
pagina 2 di 17 Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del doppio grado di giudizio e condanna alla restituzione delle somme eventualmente già versate a titolo di spese legali per il primo grado di giudizio.
PER L'APPELLATA DEL CP_1
Voglia l'On. le Corte d'Appello adita, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- In via preliminare:
dichiarare inammissibile, per i motivi esposti, l'appello principale proposto da
[...]
, Agente della riscossione per la RO di Pavia, già Controparte_4 Controparte_5
, costituendo le conclusioni formulate domanda nuova;
[...]
– in via principale:
- rigettare l'appello principale proposto da , Agente della Controparte_4
riscossione per RO , già in quanto CP_7 Controparte_5
infondato in fatto ed in diritto e per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto,
confermare integralmente la Sentenza n. 578/2024 emessa in data 24.10.2024 dal Tribunale
di Pavia, Sezione Lavoro, Dott.ssa Federica Ferrari nel procedimento n. 1115/2023 R.G.
pubblicata in data 24.10.2024;
- rigettare l'appello incidentale proposto da Controparte_2
sede di Pavia, in quanto infondato in fatto ed in diritto e per tutti i motivi esposti nel
[...]
presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza n. 578/2024 emessa in data 24.10.2024 dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, Dott.ssa Federica Ferrari nel procedimento n. 1115/2023 R.G. pubblicata in data 24.10.2024.
pagina 3 di 17 - Con vittoria di spese e competenze di ambedue i gradi di giudizio.
PER APPELLATO CP_2
Voglia la Corte di appello di Milano, sez. lav. in funzione di Giudice del lavoro, contrariis reiectis:
-provvedere sull'impugnazione promossa da avverso la Controparte_4
sentenza del Tribunale di Pavia n. 578/24 mandando in ogni caso assolto da qualunque CP_2
domanda formulata contro l'ente.
- in accoglimento dell'appello incidentale riformare in ogni caso la sentenza di primo grado nel punto in cui le spese legali del giudizio sono state poste a carico solidale di tutte le parti convenute dichiarando che l'ente appellante nulla deve a titolo di spese legali a favore di
Controparte_1
Con vittoria di spese e competenze.
PER APPELLATO CP_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita giudicare sull'impugnazione promossa dall'Agente
[...]
introduttiva del presente grado di giudizio, mandando in ogni caso l'Istituto Parte_2
assolto da qualunque pretesa per i motivi esposti in narrativa.
Spese, diritti ed onorari come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 20.09.2023, la sig.ra ha chiesto al Tribunale di Pavia di Parte_3
dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n.
pagina 4 di 17 07920239004103168, notificata in data 11.08.23, nonché delle cartelle e degli avvisi di addebito ad essa sottesi, per un importo totale di euro 12.973,61.
A fondamento delle proprie pretese la ricorrente eccepiva: a) violazione dell'art. 7 L. 212/2000
per omessa allegazione dell'atto richiamato;
b) l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute nei seguenti atti: avviso di addebito n. 37920160000939777000 notificato il
13.05.2016 dell'importo di € 5.465,34; avviso di addebito n. 37920160002907034000
notificato il 20.12.2016 dell'importo di € 5.413,80; cartella n. 0792016001522445000 notificata il 01.10.2016 dell'importo di € 575,40
Il Tribunale ha accolto il ricorso ed ha così disposto: “Dichiara che nulla è dovuto per i titoli
oggetto di causa, per avvenuta prescrizione;
dichiara tenuta e condanna i convenuti in solido
al pagamento delle spese della ricorrente che liquida in euro 2700 oltre euro 43 per cu 15%
per spese generali iva e cpa come per legge.”
Ha rilevato che ai fini della interruzione della prescrizione ha depositato i seguenti atti CP_8
- Intimazione di pagamento n. 07920189003465205000 notificata il 12.10.2018 (doc. 4);
- Pignoramento presso terzi del 29.04.2019 (doc. 5);
- Intimazione di pagamento n. 07920229003136086000 notificata il 30.01.2023 (doc. 6),
In relazione alla notifica della intimazione di pagamento n. 07920189003465205000 (notifica del 12.10.18) dalla documentazione depositata da si evince che la stessa è stata CP_8
notificata in via dei Mille ove era la sede della Parte_4
, la cui attività era cessata il 31.12.2015; quindi la intimazione di pagamento n.
[...]
pagina 5 di 17 Rimane quale atto interruttivo la intimazione di pagamento n. 07920229003136086000 (doc.
6), in quanto pacificamente il pignoramento presso terzi del 29.04.2019 (doc. 5) non contiene i crediti di cui al presente ricorso.
Sul punto ha dimostrato (doc 6 all. ) che il messo notificatore si recava presso CP_8 CP_8
l'abitazione della ricorrente in data 30.1.2023 e 12.4.2023 e non rinvenendo alcuno, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., depositava l'atto presso la Casa Comunale ai sensi dell'art 140 cpc.
In pari data, come dimostrato col deposito della Comunicazione di avvenuto deposito alla veniva inviata alla la raccomandata informativa consegnata il CP_9 Pt_3
30.7.2023; conseguentemente ha ritenuto come data del perfezionamento della notifica il giorno 30.07.2023.
Ha rilevato che: “In merito all'avviso di addebito n. 37920160000939777000 notificato il
13.05.2016 dell'importo di € 5.465,34 ai fini del calcolo della prescrizione occorre tenere conto
delle previsioni normative di sospensione dei termini di prescrizione della contribuzione (per
cui il termine di decorrenza della prescrizione si “blocca” per un dato periodo) a causa della
pandemia, negli anni 2020- 2021.Come è noto, la prima sospensione venne disposta nel
2020, dalla disposizione emergenziale dell'art. 37, D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n.
27/2020 dal 23.2.2020 al 30.6.2020, per un periodo pari a 129 giorni. Il secondo periodo di
sospensione venne stabilito nell'anno seguente, dal 31.12.2020 al 30.6.2021, in forza dell'art.
11, c.
9. D.L. n. 183/2020, convertito dalla legge n. 21/2021, per complessivi 182 giorni.
Come da circolare n.126/2021, nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione CP_2
maturi a partire dal 31 dicembre 2020, come nella fattispecie in esame, il nuovo termine si
determina sommando per intero la sospensione di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto-
legge n. 18/2020 e la sospensione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. pagina 6 di 17 183/2020 (129 giorni + 182 giorni). Conseguentemente nel caso in esame considerando la
data della notifica avvenuta il 13.05.2016, i cinque anni della prescrizione sarebbero maturati
in data 14.05.2021. A questa data vanno aggiunti i 311 giorni di sospensione, come da
normativa su richiamata, giungendo quindi alla data del 25.03.2022 e quindi il credito vantato
risulta prescritto alla data di notifica della successiva intimazione avvenuta, come detto, in
data 10.7.2023.
Quanto all'avviso di addebito notificato il 20.12.2016 la prescrizione sarebbe maturata il
20.12.2021. Aggiungendo i 311 giorni di sospensione si giunge alla data del 31.10.2021 e
dunque anche in questo caso il credito risulta prescritto.
Analogamente per la cartella 07920160016522445000 notificata il 01/10/2016 i cinque anni
della prescrizione sarebbero maturati in data 1.10.2021. A questa data vanno aggiunti i 311
giorni di sospensione, come da normativa su richiamata, giungendo quindi alla data del
12.8.2022 quindi il credito vantato risulta prescritto alla data di notifica della successiva
intimazione avvenuta in data 10.7.2023”
Con ricorso in appello ha proposto impugnazione avverso la sentenza. Controparte_4
Primo motivo di appello intestato: Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 D.Lgs. 159/2015
della disciplina emergenziale in materia di sospensione della riscossione (D.L. 18/2020 – D.L.
34/2020 – D.L. 104/2020 – D.L. 125/2020 – D.L. 183/2020 – D.L. 41/2021 – D.L. 71/2023)
Impugna la sentenza ritenendo che il primo Giudice nel computare il decorso del termine di prescrizione, ha totalmente omesso di considerare l'art. 12 D. Lgs. 159/2015 il quale stabilisce che per i carichi affidati, come nel caso di specie, entro il 07.03.2020, i termini nei pagina 7 di 17 confronti del debitore scadenti fino al 31.12.2021 devono intendersi prorogati al 31.12.2023,
per cui non risulta intervenuta alcuna prescrizione.
Ritiene che la sentenza di primo grado sia gravemente viziata laddove il Tribunale di Pavia ha ritenuto che i termini di riscossione siano stati sospesi per 129 giorni nel 2020 (dal 23.02.2020
al 30.06.2020) e per 182 giorni nel 2021 (dal 31.12.2020 al 30.06.2021), ignorando completamente l'esistenza di numerosi Decreti Legge (tutti convertiti) emessi nelle more.
In realtà, risulta pacificamente che le cosiddette norme emergenziali hanno determinato la sospensione dal 08.03.2020 al 31.08.2021 dei termini per la notifica di nuove cartelle esattoriali, intimazioni ed atti esecutivi, nonché la proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli enti impositori per tutto il periodo corrispondente alla predetta sospensione.
Quindi la normativa emergenziale ha portato allo slittamento di 542 giorni (dal 08.03.2020 al
31.08.2021) e non di 311 giorni (come erroneamente affermato dal Giudice di primo grado nella sentenza impugnata).
Per quanto sopra, dal combinato disposto dell'art. 68, commi 1 e 2 del D.L. 18/2020 e dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, consegue l'applicabilità, al ricorrere dei rispettivi presupposti, non soltanto della suddetta sospensione di 512 gg. ma anche la proroga di cui al comma 2
dell'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015 e tale conclusione vale con riferimento a tutti i carichi affidati ad , ivi compresi quelli antecedenti all'inizio del periodo di Controparte_4
sospensione (cfr. punto 3.9.2 della circolare AdE n. 25/E del 2020).
pagina 8 di 17 In conclusioni quindi, con l'applicazione cumulativa degli istituiti previsti dalla succitata normativa, i termini di decadenza/prescrizione devono intendersi posticipati al mese di Luglio
2025 (31.12.2023 + 542 giorni).
Secondo motivo di appello: “Violazione e falsa applicazione dell'art 26 D.P.R. 602/73 e art. 60
D.P.R. 600/73 in materia di notifica di cartella esattoriale”
Il Tribunale di Pavia è incorso in una ulteriore macroscopica violazione di legge, laddove ha ritenuto che l'intimazione di pagamento n. 07920229003136086000 si stata notifica il
30.07.2023, anziché – come in effetti è avvenuto – il 13.04.2023.
Il combinato disposto degli artt. 26 D.P.R. 602/73 e 60 D.P.R. 600/73 stabilisce con assoluta certezza che nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c. (assenza del destinatario), la notificazione della cartella di pagamento si effettua mediante deposito dell'atto nella Casa Comunale e successivo invio di raccomandata informativa e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune.
Nel caso di specie, l'Ufficiale della Riscossione ha effettuato due accessi, rispettivamente in data 30.01.23 e 12.04.2023, senza rinvenire il destinatario nella propria abitazione;
in pari data (12.04.2023), ha quindi provveduto al deposito dell'atto nella casa comunale (come da doc. 6 del fascicolo di primo grado), provvedendo successivamente all'invio della raccomandata informativa.
E', pertanto, incontrovertibile che la notifica dell'intimazione di pagamento n.07920229003136086000 si sia perfezionata il 13.04.2023 (giorno successivo al deposito),
anziché il 30.07.2023, data in cui la raccomandata informativa è stata effettivamente ritirata della contribuente.
pagina 9 di 17 La corretta applicazione delle norme violate, conduce ad un esito totalmente opposto rispetto a quello cui è pervenuto dal Giudice di prime cure, e cioè che tanto per gli avvisi di addebito n. 37920160000939777000 e n. 37920160002907034000, quanto per la cartella di pagamento n. 0792016001522445000 non è intervenuta alcuna prescrizione. Infatti, tutti i suddetti atti impositivi sono stati notificati nel corso del 2016 e la prescrizione quinquennale
(considerata la sospensione per CO e la proroga dei termini ex D.Lgs. 159/15) sarebbe maturata nel corso del 2025.
L' , costituendosi in giudizio, quale ente impositore, ha dichiarato di non Controparte_10
accettare il contraddittorio su questioni inerenti l'attività di riscossione e gli atti notificati dall'agente della riscossione, ed ha a sua volta, proposto appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Pavia laddove il primo giudice nell'accogliere il ricorso ha dichiarato: “Le spese seguono la soccombenza… dichiara tenuta e condanna i convenuti in
solido al pagamento delle spese della ricorrente che liquida in euro 2700 oltre euro 43 per cu
15% per spese generali iva e cpa”.
Ritiene che l' deve essere tenuto indenne da qualsiasi obbligo di pagamento di spese CP_2
legali a favore della parte privata appellata.
Anche l' si è costituito in giudizio richiamando tutte le difese svolte in primo grado. CP_3
Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della Parte_3
sentenza di I grado.
In relazione al primo motivo di appello di precisa che, l'art. 12 D.Lgs. 159/2015, che CP_8
disciplina la sospensione dei termini per eventi eccezionali, prevede al comma 1 la pagina 10 di 17 sospensione dei termini dei versamenti dei tributi e la sospensione dei termini di prescrizione dell'attività di riscossione dei medesimi.
Pertanto, diversamente da quanto ritenuto da che il D.L. n. 18 del 17.03.2020 (Decreto CP_8
Cura Italia) all'art. 67 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori) prevede al suo 4 comma che: “Con riferimento ai termini di prescrizione e
decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle
disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1
e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”
Pertanto, nel caso di specie, non si applica il termine biennale previsto dal comma 2 dell'art. 12 D. Lgs. 159/2015.
Per quanto riguarda il richiamato art. 68 D.L. 18/2020, invece, rileva come esso si riferisca espressamente alla “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della
riscossione”.
L'art. 68, pertanto, nulla ha a che fare con la sospensione dei termini prescrizionali dei titoli per cui è causa, applicandosi invero unicamente l'art. 67, 4 comma D.L. 18/2020.
E', quindi, evidente che l'interpretazione corretta della normativa come temporalmente susseguitasi nel periodo emergenziale esclude al caso che ci riguarda l'applicazione dell'art. 12, comma 2 del D. Lgs 159/2015 e dell'art. 68 D.L. 18/2020.
All'udienza del 25 febbraio 2025, mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art.127bis c.p.c., la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
*******
pagina 11 di 17 Il ricorso in appello è fondato per le motivazioni di seguito riportate e i relativi motivi, stante la loro connessione, possono essere trattanti congiuntamente.
Ritiene il Collegio che l'appello sia fondato a seguito degli interventi del legislatore sulla prescrizione dei contributi durante il periodo di pandemia COVID (08.03.2020- 31.08.2021).
L'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici.
Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza
sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di
previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8
agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e
riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio
durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La suddetta previsione è stata poi prorogata dall'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre
2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato
“Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”
che ha peraltro disposto al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di
previdenza ed assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8
agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al
30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il
decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del
periodo”.
pagina 12 di 17 Ulteriormente, in combinato disposto con le norme soprarichiamate, l'art. 68 del D.L. n.
18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”) ha statuito: “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non
tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione
nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (…) I versamenti oggetto di
sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine
del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”, e, al comma 4-bis, dispone che: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non
tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi
1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati
dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157,
comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'art. 19 , comma 2, lettera a) del decreto legislativo 13
aprile 1999, n 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e
prescrizione relativi alle stesse entrate”.
L'art. 12 D. Lgs. 159/2015, richiamato espressamente dall'art.68 D.L. n. 18/2020, stabilisce:
“1. le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
pagina 13 di 17 malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano
altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la
sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la
sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo,
accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali
e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3,
comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi
sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli
enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei
Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma
riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da
eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei
versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si
verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla
fine del periodo di sospensione.
3. L' non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il Controparte_11
periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Ne discente che il periodo di sospensione dei termini relativi all'attività di notifica degli atti è
pari a gg. 541 e non 311, come ritenuto dal primo Giudice.
In ogni caso, detto termine pari a 541 giorni non è in contestazione tra le parti del giudizio.
pagina 14 di 17 Inoltre, ai sensi dell' art. 12, 1° e 2° comma, D. Lgs. 159/2015, richiamato dall'art. 68 D.L.
n.18/2020, “ le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali comportano, altresì, per un corrispondente periodo di
tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli
adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e
decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a
favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della
riscossione, e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti
impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
In forza delle richiamate norme, il corso della prescrizione è rimasto sospeso fino al
31/12/2023.
Nel caso in esame, il credito relativo all'intimazione di pagamento n. 07920239004103168
(oggetto di opposizione) non risulta prescritto atteso che:
a) la notifica dell'intimazione di pagamento n.07920229003136086000 si è perfezionata il
13.04.2023 (giorno di invio della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso l'albo del Comune), anziché il 30.07.2023, data in cui la raccomandata informativa è stata ritirata della contribuente.
Il combinato disposto degli artt. 26 D.P.R. 602/73 e 60 D.P.R. 600/73 stabilisce che nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c. (assenza del destinatario), la notificazione della cartella di pagamento si effettua mediante deposito dell'atto nella Casa Comunale e successivo invio di raccomandata informativa e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune. pagina 15 di 17 Nel caso di specie, l'Ufficiale della Riscossione ha effettuato due accessi, rispettivamente in data 30.01.23 e 12.04.2024, senza rinvenire il destinatario nella propria abitazione;
in pari data (12.04.2023), ha provveduto al deposito dell'atto nella casa comunale (Doc. 6 fascicolo di primo grado ), provvedendo successivamente all'invio della raccomandata CP_8
informativa; ne discende che la notifica dell'intimazione di pagamento n.07920229003136086000 si è perfezionata il 13.04.2023 (giorno successivo al deposito);
b) applicazione, al caso di specie, della sospensione della riscossione dal 08.03.2020 al
31.08.2021 in forza della normativa emergenziale anti-CO, (gg.541) sopra richiamata;
c) proroga della notifica di atti impositivi di cui all'art. 12 D. Lgs. 159/2015, fino al 31.12.2023.
Pertanto, la corretta applicazione delle norme intervenute durante il periodo emergenziale
CO, conduce a ritenere che la prescrizione sarebbe maturata nel corso dell'anno 2025
(31.12.23 + 541 gg) e precisamente in data 24 giugno 2025.
Il ricorso di I grado proposto da va, pertanto, integralmente rigettato. Parte_3
L'accoglimento del gravame proposto dall' , comporta Controparte_4
CP_ l'assorbimento dell'appello incidentale proposto dall' , in relazione al pagamento delle spese di lite del giudizio.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio vengono interamente compensate tra tutte le parti in ragione delle diverse interpretazioni delle norme applicabili al caso di specie.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 578/2024 del Tribunale di Pavia rigetta il ricorso di I grado proposto da . Parte_3
Compensa integralmente tra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio. pagina 16 di 17 Milano 25 Febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) ( Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO)
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
07920189003465205000 non può considerarsi interruttiva della prescrizione.