Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 19/02/2026, n. 2928
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa allegazione atti prodromici e irregolare notifica

    La Corte ha ritenuto che l'art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000 si riferisce solo agli atti di cui il contribuente non ha già legale conoscenza. Poiché la cartella di pagamento prodromica è stata regolarmente notificata a mezzo PEC, non sussiste l'obbligo di allegazione.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito erariale

    La Corte ha ritenuto che l'imposta (IRES) è soggetta a prescrizione decennale. Poiché l'annualità contestata è il 2020 e il primo atto interruttivo è del 2024, la prescrizione non è decorsa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 19/02/2026, n. 2928
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2928
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

    Testo completo