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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 19/02/2026, n. 2928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2928 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2928/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: D'AMORE ASSUNTA, Presidente
ZU FABIO, Relatore
AIROMA DOMENICO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17086/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
-Ag.entrate Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Nazionale Delle Puglie Km 50 80035 Nola NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 07120240073540258000 IRES-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1265/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa. Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 29.9.2025 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e alla Direzione Provinciale 2 dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Nola, la Ricorrente_1 Società 1 s.r.l., in persona del legale rappresentante Ricorrente _1, ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata il 12.09.2025, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di 5.019,82 euro a titolo di un presunto mancato pagamento di Ires 2020, già oggetto della cartella esattoriale n. 07120240073540258000. Nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000, stante l'omessa allegazione all'atto gravato degli atti prodromici, che non sarebbero stati regolarmente notificati.
Da ultimo, la parte ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito erariale azionato.
Si è costituita la Direzione Provinciale 2 dell'Agenzia delle Entrate, che ha chiesto di rigettare il ricorso, evidenziando che la cartella di pagamento prodromica risulta essere stata correttamente notificata a mezzo
PEC in data 24/4/2024 alla casella di posta elettronica certificata della società ovvero:
Email_5., a ciò aggiungendosi che tra la notifica della cartella di pagamento (avvenuta il 24/4/2024) e l'intimazione di pagamento (avvenuta in data 12/9/2025) è intercorso poco più di un anno, con la conseguenza che alcuna prescrizione può invocarsi nel caso di cui si discute.
All'udienza del 27 gennaio 2026, aveva luogo la trattazione del processo e la causa veniva decisa come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Occorre innanzitutto premettere che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. in termini Cass. civ., Sezione Tributaria, sentenze 19 febbraio 2025 n. 5112 e 4 luglio 2014 n. 15327) l'articolo 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza.
In applicazione di tale principio, devono escludersi profili di illegittimità nel caso di specie, risultando documentato dalla parte resistente che la cartella di pagamento prodromica all'intimazione impugnata in questa sede risulta essere stata correttamente notificata a mezzo PEC in data 24/04/2024 alla casella di posta elettronica certificata della società ovvero: Email_5., per cui alcun onere di allegazione era configurabile in capo all'ente impositore rispetto alla cartella de qua.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione, dovendosi rilevare che l'imposta azionata (ires) è soggetta alla prescrizione decennale, nel caso di specie non decorsa, risalendo l'annualità contestata al 2020, mentre il primo atto interruttivo è del 2024. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di Ricorrente_1 Società 1 s.r.l. deve essere disatteso, sussistendo giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in ragione della peculiarità e dell'entità della vicenda trattata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: D'AMORE ASSUNTA, Presidente
ZU FABIO, Relatore
AIROMA DOMENICO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17086/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
-Ag.entrate Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Nazionale Delle Puglie Km 50 80035 Nola NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 07120240073540258000 IRES-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1265/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa. Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 29.9.2025 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e alla Direzione Provinciale 2 dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Nola, la Ricorrente_1 Società 1 s.r.l., in persona del legale rappresentante Ricorrente _1, ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata il 12.09.2025, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di 5.019,82 euro a titolo di un presunto mancato pagamento di Ires 2020, già oggetto della cartella esattoriale n. 07120240073540258000. Nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000, stante l'omessa allegazione all'atto gravato degli atti prodromici, che non sarebbero stati regolarmente notificati.
Da ultimo, la parte ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito erariale azionato.
Si è costituita la Direzione Provinciale 2 dell'Agenzia delle Entrate, che ha chiesto di rigettare il ricorso, evidenziando che la cartella di pagamento prodromica risulta essere stata correttamente notificata a mezzo
PEC in data 24/4/2024 alla casella di posta elettronica certificata della società ovvero:
Email_5., a ciò aggiungendosi che tra la notifica della cartella di pagamento (avvenuta il 24/4/2024) e l'intimazione di pagamento (avvenuta in data 12/9/2025) è intercorso poco più di un anno, con la conseguenza che alcuna prescrizione può invocarsi nel caso di cui si discute.
All'udienza del 27 gennaio 2026, aveva luogo la trattazione del processo e la causa veniva decisa come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Occorre innanzitutto premettere che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. in termini Cass. civ., Sezione Tributaria, sentenze 19 febbraio 2025 n. 5112 e 4 luglio 2014 n. 15327) l'articolo 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza.
In applicazione di tale principio, devono escludersi profili di illegittimità nel caso di specie, risultando documentato dalla parte resistente che la cartella di pagamento prodromica all'intimazione impugnata in questa sede risulta essere stata correttamente notificata a mezzo PEC in data 24/04/2024 alla casella di posta elettronica certificata della società ovvero: Email_5., per cui alcun onere di allegazione era configurabile in capo all'ente impositore rispetto alla cartella de qua.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione, dovendosi rilevare che l'imposta azionata (ires) è soggetta alla prescrizione decennale, nel caso di specie non decorsa, risalendo l'annualità contestata al 2020, mentre il primo atto interruttivo è del 2024. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di Ricorrente_1 Società 1 s.r.l. deve essere disatteso, sussistendo giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in ragione della peculiarità e dell'entità della vicenda trattata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese