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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 04/07/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1278/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1278/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
IM SF
e
(CF. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 CodiceFiscale_2
Alessio Ciampini
RICORRENTI
Con l'intervento del PM – sede con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione degli effetti civili)
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3/7/2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e depositavano in data 19/3/2024 ricorso congiunto CP_1 Pt_1 per la separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. contestualmente chiedendo la pronuncia – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in
1 giudicato della sentenza di separazione personale – la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in CA MO (PI) il 25.09.2010, alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 3/12/2024 (sent. n.
406/2024 pubblicata il 5/12/2024, divenuta irrevocabile il 6.6.2025) e rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio, all'udienza del 3/7/2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte, con nota sottoscritta e depositata in PCT.
Venendo dunque all'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rileva il Tribunale che il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (28/11/2024) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi dei figli. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato CA MO (PI) il 25/09/2010 tra e e trascritto nei registri dello stato CP_1 Controparte_2 civile del Comune di CA MO (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2010 Parte 2 Serie A n. 7).
2 Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
- figli – entrambi minori – rimarranno affidati congiuntamente ai genitori e resteranno collocati presso il domicilio della madre, a cui a tale titolo rimane assegnata la casa coniugale sita in Cecina via Aiello 50;
- il padre potrà tenere presso di sé i minori per due pomeriggi a settimana con un pernotto infrasettimanale nelle giornate che i coniugi concorderanno ma che si indicano – in mancanza di modifiche concordate – nei pomeriggi di martedì e mercoledì, dall'uscita della scuola il martedì (ovvero in estate dopo il pranzo) al mercoledì le ore 20,00; il padre frequenterà i figli anche a week end alterni, dal sabato alle 11,00 alla domenica alle 22,00 con la precisazione che nel corso dei fine settimana i minori potrebbero dover pernottare a casa della madre che si occuperà della gestione delle trasferte per l'attività sportiva del figlio minore.- Il padre, previo accordo con la madre a mezzo telefono, potrà frequentare i figli anche nell'abitazione coniugale, al fine di mantenere con gli stessi un rapporto quanto più stabile possibile;
- ogni genitore avrà la possibilità di frequentare esclusivamente i figli per tre settimane non continuative durante l'anno sempre salvo diverso accordo dei coniugi che possono decidere anche per periodi più lunghi (due settimane continuative);
- il sig. si accollerà la rata del mutuo dell'abitazione coniugale - pari ad CP_1
€ 1.350 circa mensili - senza possibilità di chiedere conguaglio o ripetizione alla moglie, sino all'estinzione dello stesso;
- la rata di euro 296,00 circa, relativa al finanziamento del veicolo BMW tg GJ
612 LN graverà sulla sig.ra come i tagliandi e l'assicurazione; il sig. Pt_1 non appena sarà possibile volturerà il finanziamento a nome della CP_1 moglie che sarà anche intestataria del veicolo;
- il marito verserà alla moglie entro il giorno 1° di ogni mese la somma complessiva di euro 2.500,00 da intendersi ripartiti quanto a 1.250,00 euro per il mantenimento ordinario dei figli e quanto ad euro 1.250,00 per il mantenimento della moglie;
- gli assegni familiari verranno percepiti secondo legge al 50% ciascuno;
- i coniugi, intendendo regolare anche le questioni economiche afferenti lo scioglimento della comunione legale tra gli stessi, in relazione alla Società DSM di cui è socio il sig. ed in particolare il diritto nascente dalla Controparte_3 comunione de residuo sugli incrementi, nonché relativamente alla società Le
Palme srl, costituita in corso di matrimonio;
- i coniugi sono concordi nel ritenere che l'incremento di valore della quota
Societaria della DSM sas, nonché per la quota della società Le Palme srl, spettanti alla sig.ra sia di euro 85.000,00 oltre interessi dal dì dello Pt_1 scioglimento della comunione al saldo;
3 - la sig.ra non chiederà l'immediata liquidazione della somma Pt_1 predetta che verrà erogata dal marito secondo le seguenti modalità: euro
15.000,00 alla sottoscrizione del ricorso;
euro 20.000,00 decorso due anni dalla sentenza;
euro 15.000,00 a cinque anni dalla sentenza;
euro 20.000,00 entro 10 anni dalla sentenza ed euro 15.000,00 entro la scadenza del diritto di abitazione in favore della moglie, di cui appresso;
- il signor relativamente alla propria quota di proprietà, si CP_1 impegna a riconoscere – indipendentemente dal diritto di assegnazione - in capo alla sig.ra il diritto di abitazione sull'immobile coniugale per Pt_1 anni 15, ciò sul bene censito al f 34 p.lla 2374, sub 601 cat A/2 e p.lla 2374 sub
602 cat C/6. La signora si impegna ad accettare l'attribuzione; le parti Pt_1 concordano che costituiranno tale diritto con atto notarle da stipularsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologa;
- le parti considerano pattuizioni collaterali, essenziali alla chiusura consensuale della separazione e con le ovvie conseguenze di diritto sulla stabilità del patto: la costituzione del diritto di abitazione;
l'obbligo di pagamento della rata di mutuo in capo al marito;
le disposizioni in materia di comunione de residuo sulla società DSM e Le Palme Srl;
le disposizioni in materia di pagamento della rata e trasferimento di proprietà del veicolo tg GJ
612 LN;
- I coniugi si rilasciano vicendevolmente il consenso al rilascio del passaporto valido per l'espatrio;
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di CA MO (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 3.7.2025
Il Giudice Estensore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1278/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
IM SF
e
(CF. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 CodiceFiscale_2
Alessio Ciampini
RICORRENTI
Con l'intervento del PM – sede con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione degli effetti civili)
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3/7/2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e depositavano in data 19/3/2024 ricorso congiunto CP_1 Pt_1 per la separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. contestualmente chiedendo la pronuncia – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in
1 giudicato della sentenza di separazione personale – la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in CA MO (PI) il 25.09.2010, alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 3/12/2024 (sent. n.
406/2024 pubblicata il 5/12/2024, divenuta irrevocabile il 6.6.2025) e rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio, all'udienza del 3/7/2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte, con nota sottoscritta e depositata in PCT.
Venendo dunque all'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rileva il Tribunale che il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (28/11/2024) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi dei figli. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato CA MO (PI) il 25/09/2010 tra e e trascritto nei registri dello stato CP_1 Controparte_2 civile del Comune di CA MO (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2010 Parte 2 Serie A n. 7).
2 Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
- figli – entrambi minori – rimarranno affidati congiuntamente ai genitori e resteranno collocati presso il domicilio della madre, a cui a tale titolo rimane assegnata la casa coniugale sita in Cecina via Aiello 50;
- il padre potrà tenere presso di sé i minori per due pomeriggi a settimana con un pernotto infrasettimanale nelle giornate che i coniugi concorderanno ma che si indicano – in mancanza di modifiche concordate – nei pomeriggi di martedì e mercoledì, dall'uscita della scuola il martedì (ovvero in estate dopo il pranzo) al mercoledì le ore 20,00; il padre frequenterà i figli anche a week end alterni, dal sabato alle 11,00 alla domenica alle 22,00 con la precisazione che nel corso dei fine settimana i minori potrebbero dover pernottare a casa della madre che si occuperà della gestione delle trasferte per l'attività sportiva del figlio minore.- Il padre, previo accordo con la madre a mezzo telefono, potrà frequentare i figli anche nell'abitazione coniugale, al fine di mantenere con gli stessi un rapporto quanto più stabile possibile;
- ogni genitore avrà la possibilità di frequentare esclusivamente i figli per tre settimane non continuative durante l'anno sempre salvo diverso accordo dei coniugi che possono decidere anche per periodi più lunghi (due settimane continuative);
- il sig. si accollerà la rata del mutuo dell'abitazione coniugale - pari ad CP_1
€ 1.350 circa mensili - senza possibilità di chiedere conguaglio o ripetizione alla moglie, sino all'estinzione dello stesso;
- la rata di euro 296,00 circa, relativa al finanziamento del veicolo BMW tg GJ
612 LN graverà sulla sig.ra come i tagliandi e l'assicurazione; il sig. Pt_1 non appena sarà possibile volturerà il finanziamento a nome della CP_1 moglie che sarà anche intestataria del veicolo;
- il marito verserà alla moglie entro il giorno 1° di ogni mese la somma complessiva di euro 2.500,00 da intendersi ripartiti quanto a 1.250,00 euro per il mantenimento ordinario dei figli e quanto ad euro 1.250,00 per il mantenimento della moglie;
- gli assegni familiari verranno percepiti secondo legge al 50% ciascuno;
- i coniugi, intendendo regolare anche le questioni economiche afferenti lo scioglimento della comunione legale tra gli stessi, in relazione alla Società DSM di cui è socio il sig. ed in particolare il diritto nascente dalla Controparte_3 comunione de residuo sugli incrementi, nonché relativamente alla società Le
Palme srl, costituita in corso di matrimonio;
- i coniugi sono concordi nel ritenere che l'incremento di valore della quota
Societaria della DSM sas, nonché per la quota della società Le Palme srl, spettanti alla sig.ra sia di euro 85.000,00 oltre interessi dal dì dello Pt_1 scioglimento della comunione al saldo;
3 - la sig.ra non chiederà l'immediata liquidazione della somma Pt_1 predetta che verrà erogata dal marito secondo le seguenti modalità: euro
15.000,00 alla sottoscrizione del ricorso;
euro 20.000,00 decorso due anni dalla sentenza;
euro 15.000,00 a cinque anni dalla sentenza;
euro 20.000,00 entro 10 anni dalla sentenza ed euro 15.000,00 entro la scadenza del diritto di abitazione in favore della moglie, di cui appresso;
- il signor relativamente alla propria quota di proprietà, si CP_1 impegna a riconoscere – indipendentemente dal diritto di assegnazione - in capo alla sig.ra il diritto di abitazione sull'immobile coniugale per Pt_1 anni 15, ciò sul bene censito al f 34 p.lla 2374, sub 601 cat A/2 e p.lla 2374 sub
602 cat C/6. La signora si impegna ad accettare l'attribuzione; le parti Pt_1 concordano che costituiranno tale diritto con atto notarle da stipularsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologa;
- le parti considerano pattuizioni collaterali, essenziali alla chiusura consensuale della separazione e con le ovvie conseguenze di diritto sulla stabilità del patto: la costituzione del diritto di abitazione;
l'obbligo di pagamento della rata di mutuo in capo al marito;
le disposizioni in materia di comunione de residuo sulla società DSM e Le Palme Srl;
le disposizioni in materia di pagamento della rata e trasferimento di proprietà del veicolo tg GJ
612 LN;
- I coniugi si rilasciano vicendevolmente il consenso al rilascio del passaporto valido per l'espatrio;
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di CA MO (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 3.7.2025
Il Giudice Estensore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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