Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 13/02/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Cagliari
Sezione Civile
composta dai magistrati dott. M.Teresa Spanu Presidente rel.
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Grazia Maria Bagella Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 431 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2022, promossa da
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Sanluri, presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Luciano Cau, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto di citazione di primo grado,
appellante
contro
(C.F.: , in persona del sindaco pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato in Livorno, presso lo studio dell'avv. Miranda Longhi, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione,
appellato
OGGETTO: risarcimento danni da illecito extracontrattuale.
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte
1) accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 472/2022, emessa dal Tribunale di Oristano nel giudizio n. 522/2020, depositata il 29-09-2022, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si verificò per responsabilità del in CP_1
quanto ente proprietario del tratto stradale teatro del sinistro;
2) per l'effetto condannare il al risarcimento in favore del sig. di tutti CP_1 Parte_1
i danni subiti e subendi in conseguenza del sinistro in oggetto e, in particolare, al pagamento della somma complessiva di euro 8.556,89 oltre al danno da fermo tecnico o di quell'altra somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, con rivalutazione monetaria secondo i dati Istat, danno da ritardo e interessi dalla data del sinistro fino al saldo;
3) condannare il al pagamento dei diritti e onorari dovuti all'avv. Luciano Cau CP_1
per la fase stragiudiziale del procedimento, pari ad euro 400,00;
4) porre a carico del le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio che il CP_1
sottoscritto difensore chiede vengano distratti in suo favore, avendo anticipato le prime e non riscosso i secondi, concedendo all'emananda sentenza la provvisoria esecutorietà come per legge.
5) In via istruttoria, ammettere le prove orali non ammesse in primo grado.
Nell'interesse dell'appellato: voglia la Corte
1) respingere l'appello proposto dal sig. , considerata la totale infondatezza dei motivi Parte_1
di gravame esposti dall'appellante, con espresso rigetto anche delle deduzioni istruttorie riproposte e con conferma della sentenza n. 472/2022 del Tribunale di Oristano, dichiarando coperte da giudicato le parti della sentenza di primo grado che non sono state espressamente impugnate;
2) sempre con il favore di spese e competenze del doppio grado di giudizio ed ogni conseguente pronuncia di legge, con richiesta di distrazione a favore dello scrivente legale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 472/22 il Tribunale di Oristano respingeva la domanda di risarcimento danni proposta da nei confronti del regolando di conseguenza le spese processuali. Parte_1 CP_1
denunciava di aver subìto danni alle autovetture di sua proprietà, parcheggiate nella via Parte_1
Dante il giorno 30-01-2020, in quanto colpite dai detriti lanciati dal decespugliatore azionato dagli operai comunali incaricati della pulizia dei margini stradali e chiedeva la condanna del CP_1
convenuto quale ente custode della via pubblica, nella quale non erano state disposte misure di protezione per evitare la proiezione da ghiaia e sabbia durante le operazioni di sfalcio.
L'attore produceva a tal fine alcune fotografie raffiguranti i due veicoli e i preventivi di riparazione redatti da un'autocarrozzeria il 24-02-2020.
Nella opposizione del – il quale contestava sia l'esecuzione di lavori di CP_1
decespugliamento nella data indicata dall'attore, sia l'imputabilità a sé dei presunti danni alle autovetture – il Tribunale di Oristano riteneva infondata la pretesa attrice, essendo mancata la prova
Part che, nell'occasione e per le causali indicate dal i due veicoli di sua proprietà fossero rimasti danneggiati mentre si trovavano parcheggiati nella pubblica via.
In particolare, respinte le istanze di prove orali dedotte dall'attore, in quanto inammissibili e/o irrilevanti, concludeva il tribunale che dalle fotografie prodotte con l'atto di citazione non si evinceva la presenza di graffi o lesioni alla carrozzeria e ai cristalli, peraltro nemmeno individuati dall'agente
Part di Polizia Municipale intervenuto qualche giorno dopo la segnalazione inviata dal Testimone_1
al la quale, sentita in qualità di testimone, dichiarava che sulla UL non era visibile alcun CP_1
segno, mentre i raschi presenti sulla erano certamente riconducibili ad altra causa. Pt_2
Avverso tale decisione ha proposto appello , deducendo: (i) l'erronea valutazione delle Parte_1
risultanze istruttorie nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione per avere il giudice fondato la decisione sulla mera visione di fotografie, senza considerare che dalle stesse si traeva quantomeno la presenza di ghiaia e terriccio sopra i veicoli e che i preventivi di riparazione confermavano l'esistenza di danni, mentre la testimonianza di era resa inattendibile dal Testimone_1
rapporto di dipendenza della stessa con il (ii) il mal governo delle istanze istruttorie, CP_1
erroneamente giudicate inammissibili e irrilevanti, invece dirette a dimostrare il fatto storico e il nesso causale tra l'azione degli operai comunali e l'evento dannoso, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 2051 c.c. o quantomeno ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
La causa è stata quindi trattenuta a decisione all'udienza del 25-10-24 sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto riferiti entrambi all'istruzione probatoria ed alla valutazione delle relative risultanze.
Part Va premesso che il sinistro descritto dal può essere ascritto alla fattispecie di cui all'art. 2049
c.c. o, al più, all'ipotesi generale di cui all'art. 2043 c.c., mentre non è ricollegabile in alcun modo alla custodia della strada, che non ha costituito in alcun modo l'occasione del danno.
Il primo giudice denegava l'ammissione delle prove orali dedotte dall'attore, in quanto inidonee a dimostrare quale fosse lo stato delle automobili prima dell'evento denunciato e comunque consistenti in valutazioni sul nesso causale (v. ordinanze del 9-12-2021 e del 4-02-2022, pag. 5 sentenza).
Ed invero, i capi 1) e 2) indicati in citazione e i capi da 1) a 12) contenuti nella memoria istruttoria si riferiscono a circostanze irrilevanti per la decisione, dal momento che - una volta dimostrata l'esecuzione di lavori di sfalcio mediante decespugliatore e il mancato uso di mezzi di protezione per evitare lo spargimento di detriti - permaneva la totale mancanza di prova circa lo stato preesistente dei veicoli e l'indeterminatezza della presunzione di danneggiamento conseguente all'azione degli operai comunali, neppure superabile con la deduzione rivolta al titolare dell'autocarrozzeria
Part interpellato dal il quale avrebbe dovuto testimoniare sul nesso causale tra i danni riscontrati nei veicoli - che non risultano descritti nei preventivi di spesa ove sono indicati soltanto i pezzi da sostituire - e un evento a cui non aveva assistito.
Per gli stessi motivi non è dirimente neanche la prova testimoniale sul capo 13), giacché la presenza di erba e sabbia – non è dato capire su quale parte dell'auto – non costituisce di per sé
danneggiamento, come già osservato dal tribunale.
Ciò posto, la valutazione delle risultanze probatorie operata in prime cure è pienamente condivisibile.
Le fotografie allegate dall'attore non riproducono parti del veicolo UL in cui sia visibile una qualche lesione alla carrozzeria o ai cristalli né l'appellante ha messo in risalto particolari da cui arguire i segni del lamentato danneggiamento;
le fotografie scattate da in data 6-02- Testimone_1
Part 2020 evidenziano invece lo stato della e della AN di proprietà del pochi giorni dopo CP_2
l'evento denunciato allorché questi non aveva ancora provveduto alla riparazione per sua stessa ammissione: la UL appare in ottimo stato e la AN presenta alcune rigature difficilmente riconducibili al lancio di detriti, che avrebbero semmai provocato dei buchi.
Part In ogni caso, il invitato dal vigile urbano a mostrare i segni dei colpi della ghiaia, si era allontanato dicendo che avrebbe fatto periziare le auto (v. relazione di servizio confermata dalla testimone).
Le dichiarazioni della teste - della cui attendibilità non è dato dubitare, avendo peraltro Tes_1
interrotto il rapporto con il (v. verbale dell'udienza del 6-06-2022) - non solo collimano con CP_1
i reperti fotografici dalla stessa allegati, ma non hanno trovato contraddizione alcuna nelle fotografie della UL prodotte dall'attore, ove, si ripete, non si rinvengono con evidenza segni anomali stante il riflesso sulla carrozzeria del panorama sovrastante;
diversamente le foto della Fiat AN
riproducono lunghe striature sul cofano che difficilmente possono essere state provocate dallo spargimento di sabbia ed erba descritte nel capo 13) della prova orale, essendo evidente lo strascinamento profondo da parte di un agente acuminato. Anche in questo caso, peraltro, manca la prova dello stato dell'auto in data anteriore al 30-01-2020,
con la conseguenza che non può ragionevolmente distinguersi tra eventuali danni preesistenti e colpi inferti da detriti lanciati dal decespugliatore.
L'appello deve dunque essere rigettato, condannando l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese processuali, liquidate come in dispositivo al valore medio del relativo scaglione.
Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 472/2020 del Tribunale di Parte_1
Oristano;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese processuali, che liquida in euro 3.966,00 per compensi, oltre quanto dovuto per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/02.
Così deciso in Cagliari il 23-01-2024
Il Presidente
Dott. M.Teresa Spanu