Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 04/06/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 657/2025
avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso)
promossa con ricorso da
(CF ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall' Avv. FELICIONI SABRINA come da mandato difensivo in atti;
Ricorrente
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Rappresentato e difeso come da mandato difensivo in atti;
CP_2
Resistente
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 6
26/05/2025, che qui di seguito si ripotano:
“1) Disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore , nato a [...]_1
l'11 agosto 2012, con collocazione stabile presso la madre e ampio diritto di visita del padre.
2) Stabilire che il padre SI. avrà diritto di tenere con sé il figlio come segue: Controparte_1
-ogni settimana: lunedì pomeriggio con riaccompagno a casa della madre per le ore 20.00 e giovedì
pomeriggio con pernotto e riaccompagno a scuola il venerdì mattina;
- weekend alternati: dal sabato pomeriggio alla domenica sera alle 21.00 con il padre che avrà cura di riaccompagnarlo a casa della madre;
- sette giorni durante le vacanze natalizie, con Natale e Capodanno da trascorrere ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
- tre giorni durante le festività Pasquali, con Pasqua e Pasquetta da trascorrere ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
- metà delle vacanze per Carnevale;
- almeno due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordare anticipatamente tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno.
Oltre a eventuali ulteriori momenti di visita e di permanenza con il padre da concordare di volta in volta tra i genitori.
3) Porre a carico del SI. il contributo al mantenimento del figlio corrispondendo Controparte_3
l'importo di € 300,00 mensili rivalutabile annualmente come da indice Istat Famiglie, da versare anticipatamente entro il giorno 10 di ciascun mese alla SI.ra nel conto corrente alla Pt_1
stessa intestato e noto alle parti.
4) Disporre che le spese straordinarie per il figlio verranno suddivise in misura del 50% tra i ricorrenti, così come previste, individuate e regolate dal vigente Protocollo Famiglia del Tribunale di
Verona del 13.12.2024, come di seguito riportato, tenendo conto le eventuali successive modifiche:
pagina 2 di 6 I) Spese mediche da documentare, che non richiedono preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale, cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché
prescritta dal medico di medicina generale;
protesi ed ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
le spese medico sanitarie urgenti non necessitano di essere previamente concordate, con obbligo della reciproca tempestiva informazione.
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione,
terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici.
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati,
e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali.
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola, tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario.
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di €1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo pagina 3 di 6 svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES),
centri ricreativi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali.
VI) Spese extrascolastiche che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura, corsi di lingue, spese per baby-sitting, viaggi e vacanze senza genitori, centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente. Quando i genitori debbano concordare le spese di cui ai capoversi II, IV e VI (spese con accordo) chi dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
Il pagamento di tutte le spese accessorie (cd. straordinarie) dovrà avvenire, previa richiesta del genitore che le ha sostenute, entro il mese successivo a quello in cui la spesa è stata effettuata e, se previsto, documentata.
I pagamenti per quanto sopra a favore del SI. dovranno avvenire mediante Controparte_1
bonifico bancario sul conto corrente iban IT 45 X083 4059 9510 0000 0520 340;
I pagamenti per quanto sopra a favore della SI.ra dovranno avvenire mediante Parte_1
bonifico bancario sul conto corrente iban IT 02 L 05034 59540 0000 0004 1845;
Si precisa che nel caso di spese medico sanitarie che non necessitino di essere previamente concordate perché urgenti, entrambi i genitori si obbligano al rispetto della reciproca tempestiva informazione circa le ragioni del ricorso urgente ai sanitari ed in merito alle condizioni di salute dei minori.
5) Disporre che l'assegno unico universale per i figli sia posto al 100% nella disponibilità della sig.ra
, da usarsi per esigenze della prole. Pt_1
6) Spese compensate.”
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso chiedeva la regolamentazione dell'esercizio della Parte_1
responsabilità genitoriale alle condizioni ivi riportate.
Si costituiva in giudizio parte convenuta e non si opponeva alla Controparte_1
regolamentazione della responsabilità genitoriale, ma contestava le avverse deduzioni in fatto e relative domande, formulandone di proprie.
All'udienza del 27/05/2025 i procuratori delle parti insieme alle parti, davano atto di aver raggiunto un accordo e chiedevano l'accoglimento delle conclusioni concordi formulate nei termini di cui in epigrafe depositate con nota il 26/05/2025.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per disporre in conformità alle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, atteso che, come risulta dagli atti di causa, le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di cui alla nota congiunta di deposito dep. il 26/05/2025 e richiamate all'udienza del 27/05/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime tenuto conto che garantiscono al figlio minore - (CF ) nato a [...] C.F._3
Legnago in data 11/08/2012 - il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
pagina 5 di 6 Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti, così come anche richiesto dalle stesse.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dispone in conformità alle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale di cui alla nota di deposito dep. 26/05/2025, da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 03/06/2025
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
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