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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 31/03/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Wanda Romanò - Giudice
3) dott. Pietro Caré - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4930 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 Helga Procoio, con domicilio eletto in RO, via Casolini n. 27, presso lo studio del difensore;
- ricorrente -
contro
, nata in [...] l'[...], rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio CP Platì, con domicilio eletto in RO, Piazza San Nicola 5, presso lo studio del difensore;
- resistente - nonché
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Parisi e Francesco Muscari Tomaioli, con domicilio eletto in RO, via Milano n. 18, presso l'ufficio legale;
CP_3
- resistente -
avente ad oggetto: ricorso ai sensi dell'art. 9, co. 3, L. 898/1970. Conclusioni: come in atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 7.10.2024, ha chiesto, ai sensi Parte_1 dell'art. 9, comma 3, L. n. 898/1970, la determinazione, e la conseguente attribuzione, di una quota della pensione di reversibilità del coniuge divorziato , Persona_1 nato a [...] l'[...] ed ivi deceduto il 9.9.2024. In particolare, la ricorrente ha esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario con in data Persona_1 13.10.1974;
- che con sentenza n. 25/2014, depositata il 2.1.2014, il Tribunale di RO aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio con il , prevedendo ER l'obbligo per lo stesso di corrisponderle, a titolo di assegno divorzile, un importo mensile di € 223,00;
1 - che in data 22.9.2015 il aveva contratto matrimonio con l'odierna convenuta ER
, proseguito sino alla data della sua morte;
CP
- di avere diritto, ai sensi del disposto dell'art. 9, comma 3, L. 898/1970, in quanto titolare di assegno di divorzio e non essendo passata a nuove nozze, ad una quota della pensione erogata in vita in favore del de cuius e di avere, a tale fine, avanzato in data 16.09.2024 domanda di reversibilità all' ; CP_3
- che il suo rapporto di coniugio con il aveva avuto una durata di oltre 39 anni, ER a fronte dei circa 9 anni di durata del matrimonio tra il predetto e la CP
- di essere titolare di una piccola pensione di invalidità e di versare in una situazione economica insuscettibile, stante l'età avanzata ed i problemi di salute, di miglioramento;
ed ha chiesto:
- di accertare e riconoscere il proprio diritto a percepire dall la pensione di CP_3 reversibilità spettante a seguito del decesso dell'ex coniuge nella Persona_1 misura pari al 70% o nella misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia. Fissata l'udienza di comparizione del 5.2.2025, con memoria depositata il 24.12.2024 si è costituito in giudizio l osservando che l'attribuzione di una quota della CP_3 pensione di reversibilità o indiretta non è subordinata alla condizione di uno stato di bisogno effettivo ma, unicamente, alla condizione della pregressa fruizione indiretta, mediante l'assegno di divorzio, della pensione di cui l'ex coniuge defunto era titolare (il diritto ad una quota della pensione di reversibilità dovendo qualificarsi come “un diritto nuovo, di natura previdenziale, collegato a una fattispecie legale i cui elementi sono la titolarità di pensione diretta da parte del coniuge defunto, in virtù di un rapporto anteriore alla sentenza di divorzio, e la titolarità, da parte del coniuge superstite, di assegno divorzile disposto dal giudice”) ed evidenziando la necessità, ai fini del riparto del trattamento pensionistico fra più aventi diritto, di una pronuncia, a carattere costitutivo, del Tribunale (l'opponibilità della quale rappresentando l'unica ragione della presenza in giudizio dell ). CP_2 Con memoria in data 28.1.2025 si è poi costituita in giudizio la coniuge superstite CP
, la quale si è opposta all'accoglimento della domanda attrice nella misura
[...] richiesta del 70%, giudicandola sproporzionata rispetto al precedente assetto di interessi, nel quale la era destinataria di un assegno di soli € 223,00. Pt_1 In relazione all'udienza del 5.2.2025, sostituita con il deposito di note scritte, tutte le parti hanno depositato note contenenti le proprie conclusioni e, all'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. 2. La domanda di accertamento del diritto alla percezione di una quota della pensione di reversibilità del coniuge divorziato deve essere accolta e la misura del trattamento pensionistico da attribuire alla ricorrente può essere determinata nel rispetto dei principi di seguito illustrati. 2.1. Giova, anzitutto, richiamare il disposto normativo dell'art. 9, comma 3, L. 898/1970, secondo cui “Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui allo articolo 5”, ed evidenziare come, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 414/1999 e della successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione, il criterio della durata del matrimonio “non si pone come unico ed esclusivo parametro cui conformarsi automaticamente ed in base ad un mero calcolo matematico, potendo essere corretto da altri criteri, da individuare nell'ambito dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, in
2 relazione alle particolarità del caso concreto, nella misura in cui ciò sia necessario per evitare, per quanto possibile, che l'ex coniuge sia privato dei mezzi necessari a mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare (o contribuire ad assicurare) nel tempo l'assegno di divorzio, ed il secondo coniuge del tenore di vita che il “de cuius” gli assicurava in vita” (così Cass. n. 10638/2007). Di più. Il Tribunale ritiene, in accordo con la giurisprudenza più recente (cfr. Cass. n. 8263/2020, conforme a Cass. n. 16093/2012), che il criterio che deve presiedere all'applicazione dell'art. 9, comma 3, L. 898/1970, debba essere il principio di solidarietà - in quanto è proprio tale principio che ispira sia il riconoscimento dell'assegno divorzile, espressione della cd. solidarietà post-coniugale, sia l'attribuzione al coniuge superstite della pensione di reversibilità - e che, in caso di contrasto, il criterio della durata del matrimonio sia da considerarsi recessivo rispetto al principio solidaristico (da ritenersi, in definitiva, il parametro con il quale misurare la giustizia sostanziale del riparto della pensione di reversibilità fra coniuge divorziato e coniuge superstite). Per i motivi esposti, al fine di stabilire il riparto della pensione di reversibilità occorre, dunque, guardare, da un lato alla misura della solidarietà già riconosciuta (in relazione alle sostanze del de cuius ed a quelle del primo coniuge) con l'assegno divorzile, dall'altro, al tenore di vita del coniuge superstite ed alla sua capacità di reddito, in ambo i casi tenendo conto della riduzione della pensione di reversibilità rispetto all'originario trattamento pensionistico e dell'eventuale peggioramento delle condizioni del coniuge divorziato rispetto al momento della pronuncia della sentenza di divorzio. Ciò premesso, occorre rilevare che:
- il rapporto matrimoniale fra la ricorrente ed il si è protratto per circa Pt_1 ER 39 anni ed è stato seguito da un secondo matrimonio, con , durato circa 9 CP anni (del quale, peraltro, non è noto l'eventuale periodo di convivenza prematrimoniale ma solo la data del 20.5.2008 come cessazione della coabitazione con la ); Pt_1
- la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra la ed il Pt_1 ER ha imposto a quest'ultimo di corrispondere all'ex coniuge la somma di € 223,00 mensili in modo da assicurarle - in uno al trattamento di invalidità civile (€ 277,90) di cui la stessa era nel frattempo divenuta titolare - una disponibilità economica di circa € 500,00, pari all'ammontare dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione;
- il coniuge superstite ha dichiarato di essere inoccupata mentre CP [...]
ha riferito di non essere titolare di altri redditi fuorché una pensione di Parte_1 invalidità civile;
- la misura della pensione mensile del de cuius è stata indicata dall'ente convenuto in un importo di € 2.446,26 (pari a circa € 1.836,77 al netto dell'imposizione fiscale);
- il trattamento di reversibilità in favore del coniuge costituisce una percentuale (il 60% secondo le aliquote di cui alla L. 335/1995) dell'importo della pensione spettante al lavoratore. Tutto ciò detto, appare allora corretto attribuire alla ricorrente una quota della pensione di reversibilità del 30%, tale da assicurare al coniuge divorziato una solidarietà equiparabile a quella già ricevuta attraverso l'assegno divorzile (anzi, leggermente superiore, potendosi ipotizzare un importo lordo di circa € 440,33 - non inciso dall'imposizione fiscale rientrando il reddito della nella cd. no tax area - Pt_1 in aggiunta al trattamento di invalidità dalla stessa già percepito - attualmente pari ad
€ 333,00 - escluso ex se da tassazione) ed al coniuge superstite – cui va riconosciuta, quale conseguenza dell'accoglimento parziale della domanda attorea, la restante quota del 70% – il mantenimento di un tenore di vita per quanto possibile analogo a quello
3 goduto in costanza di matrimonio (presumendosi che il de cuius, una volta corrisposto l'assegno divorzile, destinasse tutto il suo reddito residuo, al soddisfacimento delle esigenze proprie e del nuovo coniuge). CP_ Alla suddetta determinazione segue la condanna dell alla corresponsione, in favore della ricorrente, di tutte le quote di pensione ad ella spettanti sin dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato, data di insorgenza del diritto. 2. La natura della controversia – tale da rendere necessitato il ricorso all'autorità giudiziaria – e l'accoglimento solo parziale della pretesa attorea comportano l'irripetibilità delle spese di lite nei confronti dell e l'integrale compensazione nei CP_3 rapporti fra le altre parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro Parte_1 CP
ed
[...] CP_3
a) accerta il diritto di alla percezione, a decorrere dal primo giorno Parte_1 del mese successivo a quello del decesso del titolare del trattamento pensionistico, di una quota pari al 30% della pensione di reversibilità di , nato a Persona_1
RO l'8.1.1953 ed ivi deceduto il 9.9.2024, con attribuzione della restante parte al coniuge superstite;
CP
b) ordina all di corrispondere a , con decorrenza dal 1° CP_3 Parte_1 giorno del mese successivo a quello del decesso di , una quota pari Persona_1 al 30% della pensione di reversibilità; c) dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti fra
[...]
e e l'irripetibilità nei rapporti fra le stesse e l' Parte_1 CP CP_3 RO, lì 24.3.2025 Il giudice est. Il Presidente Dott. Pietro Caré Dott.ssa Francesca Garofalo
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