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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 18/06/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1993 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott.ssa Luisa Dalla Via, visto l'art. 281 sexies
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
difeso in proprio
[...]
-attore -
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. GIOVANNI Controparte_1 P.IVA_1
CORTELLESSA elettivamente domiciliato in VIA LUIGI SETTEMBRINI, 4 - ROMA
- convenuta -
Conclusioni per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta,
In via principale:
Accertare e dichiarare la responsabilità civile ex art. 82 Regolamento Europeo n. 679/2016 ed ex art.
2043 cod.civ. per danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalle condotte del convenuto di cui
all'espositiva;
per l'effetto condannare la al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificabili in Controparte_1
misura non inferiore ad € 3.500,00 (Euro Tremila Cinquecento), o nella misura maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia;
con vittoria di spese e compensi professionali.
In via istruttoria: […]”.
Conclusioni per parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta,
in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la propria incompetenza per valore a beneficio del Giudice di
Pace del distretto competente di Milano e, per l'effetto, dichiarare improcedibile e inammissibile l'atto di
citazione notificato dall'attore;
sempre in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale indicando quale
organo competente il Giudice del circondario di Milano ove la convenuta ha la propria sede legale;
ancora in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dei termini
minimi di comparizione di cui agli articoli 163, 163 bis e 164 c.p.c o, in subordine, in caso di accoglimento
della citazione, fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini di comparizione previsti dalla
normativa vigente;
nel merito in via principale, in caso di respingimento delle domande precedenti, rigettare le domande di
parte attrice in quanto infondate e non provate sia in fatto che in diritto;
nel merito in subordine, in caso di accoglimento della citazione, determinare l'eventuale risarcimento
dovuto al minimo edittale in quanto infondata e non provata la quantificazione proposta da parte attrice.
Con richiesta di essere ammessi a prova contraria.
Con vittoria di spese e competenze professionali.”.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 19.10.2024 ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale domandando la condanna di l risarcimento dei danni Controparte_1
patrimoniali e non patrimoniali cagionati per aver violato la normativa sulla privacy del
Regolamento Europeo sulla Protezione dei dati (Regolamento n. 679/2016, c.d. GDPR).
2 A fondamento della propria domanda parte attrice ha dedotto di aver ricevuto numerose e-
mail promozionali da parte della società convenuta, a cui non aveva mai fornito il consenso al trattamento dei propri dati, e di aver sollecitato l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali all'apertura di un'istruttoria per l'adozione di misure correttive e sanzionatorie.
In sede di verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c. il G.I. ha rilevato l'omessa prova della notifica dell'atto di citazione e, con decreto dell'11.11.2024, ha assegnato termine a parte attrice per l'integrazione documentale.
Con decreto del 14.11.2024 il G.I., rilevata l'inidoneità della documentazione depositata ai fini della prova della notifica, ha assegnato ulteriore termine a parte attrice per produrre la busta telematica della notifica dell'atto di citazione a mezzo PEC, unitamente al registro Pt_2
Con decreto del 4.12.2024 il G.I., tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, rilevata la nullità della citazione per mancato rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c.,
ha assegnato a parte attrice termine perentorio per la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione e del decreto stesso, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., e fissato nuova udienza di prima comparizione per il giorno 9.05.2025.
Il 5.12.2024 si è costituita in giudizio che, in via pregiudiziale, ha eccepito Controparte_1
l'incompetenza per valore e per territorio del Tribunale adito, nonché la nullità dell'atto di citazione per violazione dei termini minimi di comparizione di cui agli articoli 163, 163 bis e 164
c.p.c. Nel merito, la società convenuta ha domandato il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 3.03.2025 il G.I., richiamato il precedente provvedimento del 4.12.2024 e rilevata la scadenza del termine ivi assegnato ex art. 164 c.p.c. senza che fosse stata depositata la prova della notifica dell'atto di citazione, ha assegnato a parte attrice termine di 10 giorni per il deposito dell'atto notificato a controparte in ottemperanza al decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 4.12.2024.
Il 21.03.2025 il G.I., rilevato che parte attrice nulla aveva depositato nel termine assegnato, ha fissato udienza di discussione.
All'udienza del 16.04.2025 (originariamente fissata per il 28.03.2025 e differita su istanza di
3 parte convenuta) le parti hanno interloquito sulle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla convenuta e, quanto al mancato rispetto dei termini a comparire, parte attrice ha dato atto di non aver rinnovato la notifica dell'atto di citazione, ritenendo sanata l'irregolarità in esito all'avvenuta costituzione della convenuta. Il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 6.06.2025 ex art. 281 sexies e 127 ter c.p.c.
All'udienza del 6.06.2025, richiamate le note conclusive depositate dalle parti, il G.I. ha trattenuto la causa in decisione.
2. Il presente giudizio viene definito con una pronuncia in rito, attesa la nullità dell'atto di citazione per violazione dei termini minimi di comparizione e omessa notifica ai sensi dell'art. 164 c.p.c. (cfr. Cass. civ. Sez. I, sent. n. 4201/2012, a tenore della quale “L'eccezione di estinzione
del processo per inattività delle parti, formulata nella comparsa di costituzione in riassunzione e
richiamata nell'udienza di prosecuzione del giudizio, è da intendersi sollevata “prima di ogni altra
difesa”, e quindi tempestivamente, anche se contestuale a difese inerenti al merito della causa. Tale
eccezione così sollevata è conforme alla “ratio” di garantire il tempestivo e ordinato svolgimento del
giudizio dopo l'evento interruttivo, in quanto, malgrado la contestuale presenza di difese di merito, la
richiesta di estinzione si pone come prioritaria in senso logico.”).
Com'è noto, infatti, ai sensi dell'art. 164, comma 2 c.p.c., “Se il convenuto non si costituisce in
giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la
rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della
domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita,
il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307,
comma terzo.”.
Ai sensi dell'art. 307, comma 3 c.p.c., infatti, “il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali
spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano
provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato
a fissarlo …”.
Applicando i richiamati principi al caso in esame deve dichiararsi l'estinzione del giudizio,
attesa l'omessa rinnovazione della notifica dell'atto di citazione ad opera di parte attrice, che
4 non ha adempiuto nel termine perentorio concesso dalla Giudice con decreto del 4.12.2024.
Nessun dubbio in ordine alla mancata rinnovazione, sia poiché non è agli atti la prova dell'avvenuta notifica, sia in ragione di quanto dichiarato dallo stesso difensore di parte attrice nel corso dell'udienza del 16.04.2025 (“Su richiesta della giudice, l'attore dà atto che non è stata
rinnovata la notifica dell'atto di citazione.”).
Contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, la costituzione di parte convenuta non è
idonea, di per sé, a sanare la mancata notifica dell'atto di citazione: l'art. 164, comma 2 c.p.c.,
infatti, ricollega alla sola rinnovazione della notifica l'effetto di sanare i vizi della domanda,
prevedendo, in caso contrario, l'estinzione del giudizio senza che la costituzione possa produrre un effetto equivalente.
D'altra parte, nel caso di specie, la costituzione della convenuta risulta comunque successiva al decreto con il quale il giudice ha ordinato la rinnovazione della notifica della citazione e, nelle proprie difese, la convenuta ha specificamente eccepito il mancato rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., con ciò precludendo ogni effetto sanante alla relativa costituzione.
Infine, si osserva come parte attrice sia rimasta del tutto inerte, omettendo anche di chiedere un'eventuale rimessione in termini al fine di adempiere all'ordine di rinnovazione.
Attesa, dunque, l'inattività di parte attrice, ricorrono i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo – già applicata la riduzione del 50% per le controversie definite con pronuncia in rito – in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022, ratione temporis applicabile, per le cause di valore compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 con espunzione della fase istruttoria, non celebrata.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così
provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) condanna alla rifusione in favore di elle spese di lite, Parte_1 Controparte_1
5 che liquida in € 850,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese forfettarie pari al 15%, iva e cpa se dovuti per legge.
Lodi, 18 giugno 2025.
La Giudice
dott.ssa Luisa Dalla Via
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott.ssa Luisa Dalla Via, visto l'art. 281 sexies
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
difeso in proprio
[...]
-attore -
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. GIOVANNI Controparte_1 P.IVA_1
CORTELLESSA elettivamente domiciliato in VIA LUIGI SETTEMBRINI, 4 - ROMA
- convenuta -
Conclusioni per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta,
In via principale:
Accertare e dichiarare la responsabilità civile ex art. 82 Regolamento Europeo n. 679/2016 ed ex art.
2043 cod.civ. per danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalle condotte del convenuto di cui
all'espositiva;
per l'effetto condannare la al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificabili in Controparte_1
misura non inferiore ad € 3.500,00 (Euro Tremila Cinquecento), o nella misura maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia;
con vittoria di spese e compensi professionali.
In via istruttoria: […]”.
Conclusioni per parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta,
in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la propria incompetenza per valore a beneficio del Giudice di
Pace del distretto competente di Milano e, per l'effetto, dichiarare improcedibile e inammissibile l'atto di
citazione notificato dall'attore;
sempre in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale indicando quale
organo competente il Giudice del circondario di Milano ove la convenuta ha la propria sede legale;
ancora in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dei termini
minimi di comparizione di cui agli articoli 163, 163 bis e 164 c.p.c o, in subordine, in caso di accoglimento
della citazione, fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini di comparizione previsti dalla
normativa vigente;
nel merito in via principale, in caso di respingimento delle domande precedenti, rigettare le domande di
parte attrice in quanto infondate e non provate sia in fatto che in diritto;
nel merito in subordine, in caso di accoglimento della citazione, determinare l'eventuale risarcimento
dovuto al minimo edittale in quanto infondata e non provata la quantificazione proposta da parte attrice.
Con richiesta di essere ammessi a prova contraria.
Con vittoria di spese e competenze professionali.”.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 19.10.2024 ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale domandando la condanna di l risarcimento dei danni Controparte_1
patrimoniali e non patrimoniali cagionati per aver violato la normativa sulla privacy del
Regolamento Europeo sulla Protezione dei dati (Regolamento n. 679/2016, c.d. GDPR).
2 A fondamento della propria domanda parte attrice ha dedotto di aver ricevuto numerose e-
mail promozionali da parte della società convenuta, a cui non aveva mai fornito il consenso al trattamento dei propri dati, e di aver sollecitato l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali all'apertura di un'istruttoria per l'adozione di misure correttive e sanzionatorie.
In sede di verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c. il G.I. ha rilevato l'omessa prova della notifica dell'atto di citazione e, con decreto dell'11.11.2024, ha assegnato termine a parte attrice per l'integrazione documentale.
Con decreto del 14.11.2024 il G.I., rilevata l'inidoneità della documentazione depositata ai fini della prova della notifica, ha assegnato ulteriore termine a parte attrice per produrre la busta telematica della notifica dell'atto di citazione a mezzo PEC, unitamente al registro Pt_2
Con decreto del 4.12.2024 il G.I., tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, rilevata la nullità della citazione per mancato rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c.,
ha assegnato a parte attrice termine perentorio per la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione e del decreto stesso, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., e fissato nuova udienza di prima comparizione per il giorno 9.05.2025.
Il 5.12.2024 si è costituita in giudizio che, in via pregiudiziale, ha eccepito Controparte_1
l'incompetenza per valore e per territorio del Tribunale adito, nonché la nullità dell'atto di citazione per violazione dei termini minimi di comparizione di cui agli articoli 163, 163 bis e 164
c.p.c. Nel merito, la società convenuta ha domandato il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 3.03.2025 il G.I., richiamato il precedente provvedimento del 4.12.2024 e rilevata la scadenza del termine ivi assegnato ex art. 164 c.p.c. senza che fosse stata depositata la prova della notifica dell'atto di citazione, ha assegnato a parte attrice termine di 10 giorni per il deposito dell'atto notificato a controparte in ottemperanza al decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 4.12.2024.
Il 21.03.2025 il G.I., rilevato che parte attrice nulla aveva depositato nel termine assegnato, ha fissato udienza di discussione.
All'udienza del 16.04.2025 (originariamente fissata per il 28.03.2025 e differita su istanza di
3 parte convenuta) le parti hanno interloquito sulle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla convenuta e, quanto al mancato rispetto dei termini a comparire, parte attrice ha dato atto di non aver rinnovato la notifica dell'atto di citazione, ritenendo sanata l'irregolarità in esito all'avvenuta costituzione della convenuta. Il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 6.06.2025 ex art. 281 sexies e 127 ter c.p.c.
All'udienza del 6.06.2025, richiamate le note conclusive depositate dalle parti, il G.I. ha trattenuto la causa in decisione.
2. Il presente giudizio viene definito con una pronuncia in rito, attesa la nullità dell'atto di citazione per violazione dei termini minimi di comparizione e omessa notifica ai sensi dell'art. 164 c.p.c. (cfr. Cass. civ. Sez. I, sent. n. 4201/2012, a tenore della quale “L'eccezione di estinzione
del processo per inattività delle parti, formulata nella comparsa di costituzione in riassunzione e
richiamata nell'udienza di prosecuzione del giudizio, è da intendersi sollevata “prima di ogni altra
difesa”, e quindi tempestivamente, anche se contestuale a difese inerenti al merito della causa. Tale
eccezione così sollevata è conforme alla “ratio” di garantire il tempestivo e ordinato svolgimento del
giudizio dopo l'evento interruttivo, in quanto, malgrado la contestuale presenza di difese di merito, la
richiesta di estinzione si pone come prioritaria in senso logico.”).
Com'è noto, infatti, ai sensi dell'art. 164, comma 2 c.p.c., “Se il convenuto non si costituisce in
giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la
rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della
domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita,
il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307,
comma terzo.”.
Ai sensi dell'art. 307, comma 3 c.p.c., infatti, “il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali
spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano
provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato
a fissarlo …”.
Applicando i richiamati principi al caso in esame deve dichiararsi l'estinzione del giudizio,
attesa l'omessa rinnovazione della notifica dell'atto di citazione ad opera di parte attrice, che
4 non ha adempiuto nel termine perentorio concesso dalla Giudice con decreto del 4.12.2024.
Nessun dubbio in ordine alla mancata rinnovazione, sia poiché non è agli atti la prova dell'avvenuta notifica, sia in ragione di quanto dichiarato dallo stesso difensore di parte attrice nel corso dell'udienza del 16.04.2025 (“Su richiesta della giudice, l'attore dà atto che non è stata
rinnovata la notifica dell'atto di citazione.”).
Contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, la costituzione di parte convenuta non è
idonea, di per sé, a sanare la mancata notifica dell'atto di citazione: l'art. 164, comma 2 c.p.c.,
infatti, ricollega alla sola rinnovazione della notifica l'effetto di sanare i vizi della domanda,
prevedendo, in caso contrario, l'estinzione del giudizio senza che la costituzione possa produrre un effetto equivalente.
D'altra parte, nel caso di specie, la costituzione della convenuta risulta comunque successiva al decreto con il quale il giudice ha ordinato la rinnovazione della notifica della citazione e, nelle proprie difese, la convenuta ha specificamente eccepito il mancato rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., con ciò precludendo ogni effetto sanante alla relativa costituzione.
Infine, si osserva come parte attrice sia rimasta del tutto inerte, omettendo anche di chiedere un'eventuale rimessione in termini al fine di adempiere all'ordine di rinnovazione.
Attesa, dunque, l'inattività di parte attrice, ricorrono i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo – già applicata la riduzione del 50% per le controversie definite con pronuncia in rito – in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022, ratione temporis applicabile, per le cause di valore compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 con espunzione della fase istruttoria, non celebrata.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così
provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) condanna alla rifusione in favore di elle spese di lite, Parte_1 Controparte_1
5 che liquida in € 850,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese forfettarie pari al 15%, iva e cpa se dovuti per legge.
Lodi, 18 giugno 2025.
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