Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00359/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01483/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1483 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Palazzo San CE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Duccio Maria Traina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Firenze, via Lamarmora 14;
contro
Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gianna Rogai, Andrea Sansoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RO AC, rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Bayon Salazar e Gaetano Viciconte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Gaetano Viciconte in Firenze, viale Mazzini n. 60;
CO AC, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota prot. 240964 della Direzione Attività Economiche e Turismo – Servizio Promozione Economica, Turistica e Lavoro del Comune di Firenze, datata 16 luglio 2019, indirizzata “alla c.a. dei proprietari del fondo immobiliare locato a: Farmacia Pitti – Piazza S. CE, 4r” spedita a mezzo raccomandata e cognita il 25 luglio 2019, con la quale è stato comunicato che “Voi risultate essere proprietari del fondo in cui ha sede un'attività economica storica inserita nella Cat. A) “eccellenze storiche”. Nello specifico, ai sensi dell'art. 3 comma c) del Regolamento, gli elementi di particolare rilevanza individuati per l'attività ubicata nel fondo di vostra proprietà, e per i quali sono previsti dalla nuova normativa vincoli di non trasformazione, sono risultati i seguenti …”,
- nonché, per quanto possa occorrere, della nota, priva di data e protocollo, della Direzione Attività Economiche e Turismo – Servizio Promozione Economica, Turistica e Lavoro del Comune di Firenze, spedita dall'indirizzo pec direzione.sviluppoeconomico@pec.comune.fi.it il 16.7.2019 al dott. RO AC, indirizzata alla “Spett.le Farmacia Pitti – Piazza S. CE, 4r”, con la quale è stato comunicato che “la sua attività risulta inserita nella Cat. A) “eccellenze storiche”. Nello specifico, ai sensi dell'art. 3 comma c) del Regolamento, gli elementi di particolare rilevanza individuati per l'attività ubicata nel fondo di vostra proprietà, e per i quali sono previsti dalla nuova normativa vincoli di non trasformazione, sono risultati i seguenti …”,
- e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la deliberazione n. 2018/C/00029 del 25.6.2018, con la quale è stato approvato il Regolamento per la Tutela e la Valorizzazione delle Attività Economiche Storiche e Tradizionali Fiorentine, e lo stesso Regolamento a questa allegato, nonché il verbale 22.1.2019 della Commissione di valutazione nominata ai sensi dell'art. 5 del detto Regolamento, con la quale sono stati indicati “i vincoli di salvaguardia, corrispondenti agli elementi di cui all'art. 3 comma c) del Regolamento..”, nonché la “scheda di rilevazione e approfondimento redatta dall'Università di Firenze – Dipartimento di Architettura, relativa alla suddetta attività, i cui estratti sono stati trasmessi con nota del dirigente l'Ufficio Attività Economiche e Turismo del Comune di Firenze prot. 289348 del 6 settembre 2019, nonché l'art. 5 del Regolamento “Misure per la tutela ed il decoro del patrimonio culturale del centro storico” (approvato con deliberazione n. 2016/C/00004 del 18.1.2016 modificata da deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 27.4.2017) anche come successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 26.11.2018, e l'Elenco degli Esercizi Storici allegato al vigente Regolamento Urbanistico Comunale;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6 luglio 2020:
- della Deliberazione della Giunta del Comune di Firenze n. 2020/G/00025 del 28.1.2020 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la allegata nota istruttoria con il relativo allegato redatta dalla responsabile della P.O., la stessa nota prot. 48246 del 13.2.2020 della Direzione Attività Economiche e Turismo – Servizio Promozione Economica, Turistica e Lavoro del Comune di Firenze, inviata il 14.2.2020 a mezzo pec, con la quale è stato notificato l'inserimento in via definitiva della Farmacia Pitti nella categoria A della Lista delle Attività Economiche, Storiche e Tradizionali Fiorentine, nonché la Deliberazione della Giunta del Comune di Firenze n. 2019/G/00041 del 5.2.2019; nonché per l'annullamento, per quanto occorre possa degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso iniziale e segnatamente della nota prot. 240964 della Direzione Attività Economiche e Turismo – Servizio Promozione Economica, Turistica e Lavoro del Comune di Firenze, datata 16.7.2019;
- della nota, priva di data e protocollo, della Direzione Attività Economiche e Turismo – Servizio Promozione Economica, Turistica e Lavoro del Comune di Firenze, spedita dall'indirizzo pec direzione.sviluppoeconomico@pec.comune.fi.it il 16.7.2019 al dott. RO AC, indirizzata alla “Spett.le Farmacia Pitti – Piazza S. CE, 4r”; della deliberazione n. 2018/C/00029 del 25.6.2018, con la quale è stato approvato il Regolamento per la Tutela e la Valorizzazione delle Attività Economiche Storiche e Tradizionali Fiorentine e l'allegato Regolamento, nonché del verbale 22.1.2019 della Commissione di valutazione nominata ai sensi dell'art. 5 del detto Regolamento; nonché della scheda di rilevazione e approfondimento redatta dall'Università di Firenze – Dipartimento di Architettura, relativa alla suddetta attività, i cui estratti sono stati trasmessi con nota del dirigente l'Ufficio Attività Economiche e Turismo del Comune di Firenze prot. 289348 del 6.9.2019, nonché l'art. 5 del Regolamento “Misure per la tutela ed il decoro del patrimonio culturale del centro storico” (approvato con deliberazione n. 2016/C/00004 del 18.1.2016 modificata da deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 27.4.2017) anche come successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 26.11.2018, e l'Elenco degli Esercizi Storici allegato al vigente Regolamento Urbanistico Comunale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Firenze e del sig. RO AC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 la dott.ssa VI De CE e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che, con memoria depositata in data 24 dicembre 2025, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti e ha chiesto che gli stessi siano dichiarati improcedibili, con compensazione delle spese di lite;
Rilevato, inoltre, che il Comune di Firenze e il controinteressato hanno preso atto della dichiarazione resa dalla ricorrente e si sono rimessi al Collegio per la determinazione delle spese di lite;
Ritenuto, alla luce di quanto precede, di dover dichiarare improcedibili il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, e di poter compensare le spese di lite, per la natura in rito della stessa e per la disponibilità manifestata sul punto dalle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VI La DI, Presidente
VI De CE, Primo Referendario, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI De CE | VI La DI |
IL SEGRETARIO