Sentenza 9 aprile 1999
Massime • 1
L'art. 1741 cod. civ. non sottrae lo spedizioniere vettore alla disciplina del contratto di spedizione, ma gli riconosce anche i diritti e gli obblighi del vettore, in relazione a quelle fasi della sua attività riconducibili al trasporto in senso stretto.
Commentario • 1
- 1. Contratti di trasporto e spedizione: caratteri e differenzeGianluca Cascella · https://www.filodiritto.com/ · 13 marzo 2021
1. Premessa. 2 Contratto di trasporto. 3. Contratto di spedizione. 4. Figure particolari di spedizioniere. 5. Differenze con il contratto di trasporto. 1. L'attività che viene svolta attraverso i contratti in questione è una attività tipicamente nel senso di cui all'art. 2195 C.C., ovvero rivolta a consentire il perfezionarsi dei rapporti di affari che intervengono tra altri soggetti (e quindi caratterizzate dagli obblighi proprio dello statuto dell'imprenditore commerciale, come ad esempio la tenuta delle scritture contabili, la soggezione alle procedure concorsuali) siano essi imprese ovvero privati, sia che riguardi per l'appunto il trasferimento di materie prime e/o prodotti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/1999, n. 3468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3468 |
| Data del deposito : | 9 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Vittorio DUVA - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SEND ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ALBERTO JORIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FITZCARRALDO SRL, corrente in Torino, in persona del suo Amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S GIACOMO 18, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FLAUTI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato NICOLA DURAZZO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1505/96 della Corte d'Appello di TORINO, emessa il 22/11/96 e depositata il 11/12/96 (R.G. 699/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/98 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato Teodoro KLITSCHE DE LA GRANGE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giugno 1988 tra la società ND TA s.r.l. (ora s.p.a.) e la società LD s.r.l. veniva stipulato un accordo in base al quale la ND TA avrebbe provveduto al trasporto di pacchi della rivista Quattro passi tra le note edita dalla LD;
questa, a sua volta, avrebbe corrisposto il relativo costo in parte mediante compensazione con inserzioni pubblicitarie su tale pubblicazione e in parte, ovvero per la parte non compensata, con pagamento in contanti.
Consegnati i pacchi ed eseguite le spedizioni, al ricevimento della fattura n. 7852 del 29.7.1988 la LD contestava il mancato rispetto del contratto, in quanto non era stata calcolata la spedizione cumulativa allorché più pacchi erano inviati allo stesso destinatario, per cui il credito indicato in fattura era, a suo dire, superiore a quello reale.
Con atto di citazione notificato in data 15.3.1989 la soc. LD conveniva la soc. ND TA dinanzi al Tribunale di Torino al fine di veder accertato il corrispettivo dovuto per le spedizioni effettuate.
La convenuta, costituitasi, opponeva che la società attrice non l'aveva messa in condizioni di rendersi conto che vi erano delle spedizioni cumulative e in via riconvenzionale chiedeva il pagamento della fattura.
Con sentenza del 30.10.1992 il Tribunale, qualificato il contratto come trasporto, riteneva che il mittente fosse venuto meno all'obbligo di fornire al vettore tutta la documentazione necessaria e, pertanto, respingeva la domanda attorea.
La pronuncia veniva gravata dalla soc. LD, che sosteneva che nessun inadempimento poteva esserle addebitato perché l'art. 1683 c.c. non comprende anche, tra le altre, la indicazione delle spedizioni multiple e la ND TA non aveva chiesto l'elenco delle spedizioni multiple, di cui aveva invece autonomamente tenuto conto nella seconda tornata di spedizioni.
Resisteva la soc. ND TA, sostenendo: che la LD non l'aveva preavvertita delle spedizioni multiple;
che per l'urgenza essa aveva fatto ricorso ad altri corrieri;
che quindi era stata costretta a predisporre singoli documenti di viaggio. Procedutosi ad ulteriore istruttoria, con sentenza dell'11.12.1996 la Corte d'Appello di Torino, dopo aver innanzitutto ritenuto come la ND TA avesse assunto nella specie la qualità di spedizioniere - vettore, accoglieva l'appello, determinando il credito vantato dalla medesima ND TA in relazione alla fattura 7852/88 - dedotto il credito della LD per prestazioni pubblicitarie - in L. 9.917.420, con gli interessi legali dal 19.6.1989 e condannando la ND TA alle spese.
Avverso tale sentenza la ND TA s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
La LD s.r.l. ha resistito con controricorso. Le parti hanno pure presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., violazione degli artt. 329, 2^ comma, c.p.c., 1678 e 1737 c.c. e difetto di motivazione su punto decisivo. La ricorrente lamenta che la Corte d'Appello abbia proceduto alla riqualificazione del rapporto intervenuto tra le parti come di spedizione (e non di trasporto, quale ritenuto dal Tribunale), che era preclusa, poiché, avendo la LD prestato acquiescenza alla qualificazione data dal giudice di prime cure, si era formato il giudicato interno su tale questione, incorrendo peraltro nel vizio di ultrapetizione. La censura non è fondata.
Oltre a costituire la qualificazione giuridica del rapporto da parte della Corte d'Appello - nell'iter argomentativo della stessa - il mero antecedente logico della decisione di merito e non una questione formante oggetto di una autonoma controversia (per cui non poteva determinarsi il giudicato interno), l'appellante LD aveva nella specie invero proposto impugnazione richiedendo (v. conclusioni riprodotte nell'epigrafe della sentenza impugnata) l'integrale riforma di questa - secondo la prospettazione dei rapporti contrattuali - escludendo in tal modo l'acquiescenza a qualsiasi parte della sentenza di primo grado ed investendo il giudice d'appello dell'intera materia oggetto del giudizio di prime cure.
Entro detti limiti, inoltre, ben poteva il giudice dell'impugnazione definire l'esatta natura di quel contratto e prescisarne il contenuto e gli effetti in relazione alle norme applicabili, si da non sussistere l'addotta ultrapetizione. La stessa qualificazione della ND TA come spedizioniere - vettore (e non spedizioniere puro) è peraltro incensurabile, giacché essa trae ragione dalla valutazione in concreto della situazione di fatto compiuta dalla Corte d'Appello con congruo apprezzamento, essendosi al riguardo evidenziato che la ND non curava soltanto il trasporto dei plichi ma provvedeva al loro ritiro dalle rilegatorie e soprattutto predisponeva le relative lettere di vettura, senza richiedere informazioni o istruzioni alla LD ma in maniera autonoma e automatica;
operazioni tutte che trovavano riscontro nella pubblicità della medesima ricorrente, che spiegava che la "ND TA non è un corriere, non si limita perciò alla fase pur importante del trasporto". Ogni altra e diversa interpretazione dei dati processuali da parte della ricorrente involge il merito della controversia, il cui riesame è precluso in questa sede.
Col secondo motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1739, 1741 e 1683 c.c. e contraddittorietà della motivazione, e ciò in quanto la Corte d'Appello avrebbe erroneamente applicato la disciplina propria dello spedizioniere - vettore, mentre avrebbe dovuto risolvere la fattispecie alla luce della normativa sul trasporto.
Anche questa censura non è fondata.
Ritenuto infatti che la funzione della ND TA era quella di spedizioniere - vettore, ne derivava la corretta applicabilità al caso di specie, come stabilito dalla Corte d'Appello, della norma dell'art. 1739 c.c., ed in generale dei principi in materia di spedizione, fra i quali rientra, anzitutto, quello per cui lo spedizioniere deve adoperarsi con la migliore diligenza in vista dell'interesse del mittente.
Non può quindi l'art. 1741 c.c. - la cui applicazione è invocata dalla ricorrente - essere interpretato nel senso che allo spedizioniere - vettore sarebbe applicabile solo la disciplina del vettore, ma semmai nel senso che a quest'ultimo si applica anche la disciplina del vettore, con riferimento a quella parte della sua attività consistente nella materiale esecuzione del trasporto, poiché, curando lo spedizioniere - vettore, dal canto suo, entrambe le fasi, e dunque oltre alle attività tipiche del vettore anche quelle dello spedizioniere, nei suoi confronti è logicamente e giuridicamente consequenziale l'applicabilità di entrambe le discipline di legge, con riferimento, rispettivamente, a ciascuna delle fasi suddette.
Come del resto sottolineato da parte resistente, la norma dell'art. 1741 non dice che allo spedizioniere - vettore si applica la disciplina del vettore, ma unicamente che questi, nella misura in cui assuma l'esecuzione del trasporto, "... ha gli obblighi e i diritti del vettore", sicché, ferma l'applicabilità allo spedizioniere - vettore della disciplina propria del contratto di spedizione, la norma dell'art. 1741 ha unicamente lo scopo di rendere applicabile nei suoi confronti anche quella del contatto di trasporto. In altri termini detta norma non intende sottrarre lo spedizioniere - vettore alla disciplina del contratto di spedizione, ma unicamente riconoscere a tale soggetto anche i diritti e gli obblighi del vettore, e ciò in relazione a quelle fasi della sua attività riconducibili al trasporto in senso stretto. In ordine infine all'ulteriore deduzione della ricorrente, secondo cui l'art. 1739 c.c. non si attaglierebbe al caso concreto in quanto quivi non si discute - ad esempio - del mancato accredito al committente di un vantaggio tariffario, essa non coglie nel segno, poiché tale norma inequivocabilmente dispone che nella scelta delle modalità di trasporto lo spedizioniere è tenuto ad operare secondo il miglior interesse del committente, ciò che ha costituito oggetto, adeguatamente e correttamente esplicitato, della decisione impugnata. In tal senso questa ha difatti sottolineato come nella prima spedizione del 14 luglio risultassero annotate spedizioni cumulative, "segno - secondo la Corte territoriale - che chi aveva redatto la lettera di vettura era a conoscenza della tariffa e della possibilità che esistessero delle spedizioni multiple". Col terzo, ed ultimo, motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. e della normativa in ordine all'influenza e rilevanza delle prove, per avere la Corte territoriale ritenuto ininfluenti ed inammissibili le deduzioni istruttorie della ND TA in sede di appello.
Pure questa censura va disattesa, avendo la Corte d'Appello congruamente motivato il proprio diniego all'ingresso delle prove dedotte in quella sede dall'odierna ricorrente.
Ha, da un lato, rilevato, infatti, l'inutilità di tali prove, stante il fatto che le circostanze dedotte erano state, per quanto rilevava, riconosciute dal legale rappresentante della soc. LD, e, dall'altro, l'ininfluenza delle stesse, stante la ritenuta inutilità degli elenchi dei plichi, espressa dal D'Elicio. A ciò si aggiungeva - oltre alla considerazione che i gruppi di pacchi potevano essere stati smembrati al momento al momento della compilazione delle lettere di vettura, così da apparire non utile la prova relativa all'accorpamento degli stessi al momento della consegna da parte della legatoria - il rilievo secondo cui l'ammissione della prova in questione avrebbe comunque comportato un'illegittima controprova di circostanze già provate in primo grado, sì da essere priva del carattere della novità. La Corte ha dunque dato adeguatamente conto della ritenuta irrilevanza e inammissibilità delle prove stesse. Introduce d'altronde una quaestio facti, quivi preclusa, la deduzione concernente le modalità relative ai colli oggetto delle spedizioni di cui alla fattura 7852/88.
Conclusivamente, pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di Cassazione sono tra le parti compensate per giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 1999