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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 222/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IZZO FAUSTO, Presidente e Relatore
ACCONCIA RENATO, Giudice
PERNA DANIELE, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2358/2024 depositato il 09/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - Ricorrente_2 E Ricorrente_3 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023CE0128375 CATASTO-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente : accoglimento del ricorso.
Resistente : rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con tempestivo ricorso e rituale costituzione in giudizio, la società ricorrente1 (Società Ricorrente_2 e Ricorrente_3 s.r.l.) propone impugnazione avverso l'avviso di accertamento catastale n. 2023CE0128375, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Caserta, Ufficio Provinciale del Territorio, notificato in data 7 novembre
2023, con il quale è stata rettificata la rendita catastale di una unità immobiliare di proprietà della ricorrente iscritta al foglio 25, particella 5249, sub. 266 del Comune di Marcianise (CE).
Invero con dichiarazione DOCFA in data 6 dicembre 2022 (prot. CE0165200) la rendita catastale dell'unità era stata indicata in euro 3.362,24.
La Direzione Provinciale di Caserta, Ufficio Provinciale - Territorio, con l'impugnato avviso, aveva immotivatamente rideterminando in euro 7.500,00 la rendita.
2. La ricorrente, come in atti rappresentata e difesa, lamentavano il difetto di motivazione dell'atto. In particolare, richiamando giurisprudenza di legittimità, evidenziava che l'Ufficio non può limitarsi a comunicare il classamento che ritiene adeguato, ma deve anche fornire un qualche elemento che spieghi perché la proposta avanzata dal contribuente con la DOCFA venga disattesa.
L'atto impugnato, sul punto, era carente di qualsivoglia supporto probatorio.
3. Nel giudizio si costituiva l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
4. All'udienza del 13/10/2024 la Corte rinviava il processo all'udienza del 01/12/2025, proponendo alle parti una conciliazione sulla base dell'attribuzione del valore di euro 450,00 al mq. (invece di euro 600,00), invitando le parti ad aderire o meno alla proposta con nota scritta da depositare entro 40 giorni.
5. Con memoria del 18/11/2025 la ricorrente aderiva alla proposta, ma la condizionava ad una rideterminazione dell'estensione dell'area tassata.
L'ADE non presentava alcuna memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso è parzialmente fondato.
7. La ricorrente ha prodotto agli atti copia di DOCFA condivisi dall'Ufficio e di accertamenti catastali in riferimento ai quali il valore della superficie per immobili commerciali variava da un minimo di euro 310,00 ad un massimo di euro 400,00.
Ha chiesto pertanto la rideterminazione del valore dell'area commerciale in euro 400,00 al mq.
La società nelle controdeduzioni e memorie successive, ha inoltre evidenziato come il valore accertato dall'Ufficio (euro 600,00 mq.) fosse contraddetto dallo stesso Prontuario, allegato agli atti in sede giurisdizionale, ove i valori dei diversi fabbricati compresi nella categoria D/8 (centri commerciali), e nello specifico in relazione alle singole unità interne, anche di grandi dimensioni, venivano individuati in un l'intervallo tra 350,00 e 450,00 euro al mq.
Consegue da ciò che il ricorso va accolto parzialmente nella parte in cui censura l'accertamento laddove determina il valore a mq. dell'area in euro 600,00, rideterminandolo in euro 450,00 al mq.
7. Va accolta, inoltre, la richiesta della società di rideterminazione dell'estensione dell'area commerciale interessata alla tassazione in mq. 612,05 in quanto sul punto ha allegato specifica perizia giurata non contestata nelle controdeduzioni dell'Ufficio.
Le spese di lite vanno compensate, in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione. Spese compensate
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IZZO FAUSTO, Presidente e Relatore
ACCONCIA RENATO, Giudice
PERNA DANIELE, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2358/2024 depositato il 09/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - Ricorrente_2 E Ricorrente_3 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023CE0128375 CATASTO-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente : accoglimento del ricorso.
Resistente : rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con tempestivo ricorso e rituale costituzione in giudizio, la società ricorrente1 (Società Ricorrente_2 e Ricorrente_3 s.r.l.) propone impugnazione avverso l'avviso di accertamento catastale n. 2023CE0128375, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Caserta, Ufficio Provinciale del Territorio, notificato in data 7 novembre
2023, con il quale è stata rettificata la rendita catastale di una unità immobiliare di proprietà della ricorrente iscritta al foglio 25, particella 5249, sub. 266 del Comune di Marcianise (CE).
Invero con dichiarazione DOCFA in data 6 dicembre 2022 (prot. CE0165200) la rendita catastale dell'unità era stata indicata in euro 3.362,24.
La Direzione Provinciale di Caserta, Ufficio Provinciale - Territorio, con l'impugnato avviso, aveva immotivatamente rideterminando in euro 7.500,00 la rendita.
2. La ricorrente, come in atti rappresentata e difesa, lamentavano il difetto di motivazione dell'atto. In particolare, richiamando giurisprudenza di legittimità, evidenziava che l'Ufficio non può limitarsi a comunicare il classamento che ritiene adeguato, ma deve anche fornire un qualche elemento che spieghi perché la proposta avanzata dal contribuente con la DOCFA venga disattesa.
L'atto impugnato, sul punto, era carente di qualsivoglia supporto probatorio.
3. Nel giudizio si costituiva l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
4. All'udienza del 13/10/2024 la Corte rinviava il processo all'udienza del 01/12/2025, proponendo alle parti una conciliazione sulla base dell'attribuzione del valore di euro 450,00 al mq. (invece di euro 600,00), invitando le parti ad aderire o meno alla proposta con nota scritta da depositare entro 40 giorni.
5. Con memoria del 18/11/2025 la ricorrente aderiva alla proposta, ma la condizionava ad una rideterminazione dell'estensione dell'area tassata.
L'ADE non presentava alcuna memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso è parzialmente fondato.
7. La ricorrente ha prodotto agli atti copia di DOCFA condivisi dall'Ufficio e di accertamenti catastali in riferimento ai quali il valore della superficie per immobili commerciali variava da un minimo di euro 310,00 ad un massimo di euro 400,00.
Ha chiesto pertanto la rideterminazione del valore dell'area commerciale in euro 400,00 al mq.
La società nelle controdeduzioni e memorie successive, ha inoltre evidenziato come il valore accertato dall'Ufficio (euro 600,00 mq.) fosse contraddetto dallo stesso Prontuario, allegato agli atti in sede giurisdizionale, ove i valori dei diversi fabbricati compresi nella categoria D/8 (centri commerciali), e nello specifico in relazione alle singole unità interne, anche di grandi dimensioni, venivano individuati in un l'intervallo tra 350,00 e 450,00 euro al mq.
Consegue da ciò che il ricorso va accolto parzialmente nella parte in cui censura l'accertamento laddove determina il valore a mq. dell'area in euro 600,00, rideterminandolo in euro 450,00 al mq.
7. Va accolta, inoltre, la richiesta della società di rideterminazione dell'estensione dell'area commerciale interessata alla tassazione in mq. 612,05 in quanto sul punto ha allegato specifica perizia giurata non contestata nelle controdeduzioni dell'Ufficio.
Le spese di lite vanno compensate, in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione. Spese compensate