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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 03/06/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Previati Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice rel. dott.ssa Rossella Casillo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 545/2020, assunta in decisione all'udienza del 12.11.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio De Benedittis, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Campobasso, via Mazzini n.
40/b;
Attore contro
(C.F. , in persona del rappresentante legale Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, a mezzo della mandataria (C.F. ), in CP_2 P.IVA_2 persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Tommaso Ranchino, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata nel suo studio, sito in Roma, via C. Colombo n. 177;
Convenuto
Nonchè contro
Controparte_3
pagina 1 di 12 Terzo chiamato contumace
Oggetto: fideiussione
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenendo in giudizio hanno chiesto Parte_3 Controparte_1
l'accertamento e la declaratoria di nullità della fideiussione sottoscritta il 3.6.2004, fino a concorrenza dell'importo di euro 1.300.000,00, a garanzia del mutuo ipotecario stipulato in pari data da Controparte_4
Ha premesso la parte attrice: di aver garantito con fideiussione la restituzione del mutuo ipotecario suddetto;
l'intervenuto passaggio a sofferenza del credito relativo al mutuo;
la cessione del credito in favore di . Controparte_1
A sostegno della domanda, ha dedotto: la nullità della fideiussione in quanto predisposta in conformità allo schema ABI e recante il contenuto di cui agli artt. 2, 6
e 8 del predetto schema;
la violazione dell'art. 1469bis c.c. in tema di diritti del consumatore, per mancata approvazione espressa della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., avuto riguardo alla qualità di consumatori sussistente in capo alla parte attrice;
l'infondatezza della domanda riconvenzionale di parte convenuta, per non avere, oltretutto, collegamento alcuno con la domanda principale;
la legittimazione passiva della parte convenuta cessionaria del credito;
nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. ha altresì evidenziato: l'intervenuto fallimento della società debitrice principale;
la violazione dell'art. 1957 c.c., con conseguente decadenza della parte convenuta e liberazione dei fideiussori, in quanto il creditore non avrebbe mai intentato alcuna azione giudiziaria nei confronti dei fideiussori nel termine di legge, nonostante l'intervenuta scadenza del debito e la notifica dell'atto di precetto in data
9.11.2015; il danno subito per effetto della segnalazione a sofferenza, tanto in termini di danno all'immagine, quanto in termini di impossibilità di accesso al credito.
Si è costituita la convenuta , chiedendo, in via preliminare, la Controparte_1 riassegnazione della causa alla sezione ordinaria del Tribunale adito e, nel merito, il rigetto della domanda, evidenziando: il proprio difetto di legittimazione passiva, per pagina 2 di 12 non essere titolare del rapporto dedotto in giudizio, essendo mera cessionaria del credito;
l'infondatezza nel merito delle avverse censure;
la non applicabilità alle fideiussioni specifiche, come quella per cui è causa, dei principi ex adverso invocati;
l'infondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., avuto riguardo all'introduzione dell'azione esecutiva già nel 2015; la non applicabilità delle censure di nullità invocate alla fideiussione stipulata dalle parti in causa, trattandosi di fideiussione specifica, non anche omnibus; ha altresì spiegato domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna degli attori al pagamento dell'importo di euro 355.014,46, oltre interessi come per legge, quale esposizione debitoria alla data del 27.3.2015 derivante dal contratto di mutuo garantito, ad una con l'ulteriore documentazione allegata in punto di calcolo di interessi e accessori.
Confermata l'assegnazione della causa alla Sezione Specializzata Imprese dell'intestato Tribunale, è stata autorizzata la chiamata del terzo
[...]
– richiesta da parte attrice sulla scorta delle Controparte_3 difese articolate da parte convenuta - , quale istituto di credito contraente la fideiussione contestata.
Detto terzo, ritualmente convenuto in giudizio, come da notifiche in atti, non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita in via documentale.
All'udienza del 12.11.2024, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione, con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
La domanda di parte attrice è solo in parte fondata: deve essere dichiarata la nullità delle clausole della fideiussione conformi al cd. schema ABI come specificate in parte motiva e deve essere respinta per il resto;
la domanda riconvenzionale di parte convenuta è fondata e deve essere integralmente accolta, alla luce di quanto segue.
1. Chiarimenti sulla competenza
Ritiene il Collegio che la presente controversia non rientri nella competenza per materia della Sezione Specializzata Impresa del Tribunale di Campobasso, per essere competente la medesima sezione specializzata presso il Tribunale di Napoli.
Sul punto occorre richiamare quanto disposto dall'art. 3 del d. lgs. n. 168 del 2003, per cui le sezioni specializzate sono (per quanto qui rileva) competenti in materia di:
pagina 3 di 12 "c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287" e
"d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea”, unitamente all'art. 4, comma 1-ter, del d.lgs. n. 168 del 2003 (rubricato competenza territoriale delle sezioni), per cui “per le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: (..) c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di
Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza,
Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria”.
La Suprema Corte ha richiamato sul punto il proprio orientamento, già espresso in precedenti pronunce, per cui “la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale” (cfr.
Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3248 del 02/02/2023; cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 35661 del 05/12/2022).
In sede di regolamento di competenza proposto da questo Tribunale, ha quindi chiarito che, per le cause relative alla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, concernenti il distretto di Corte d'appello di Campobasso, è competente la Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Napoli, ex artt. 3 comma 1 lett. c) e d) e 4 comma 1-ter lett. c) del d.lgs. n. 168 del 2003.
Trattasi di competenza espressamente definita dalla legge come inderogabile, e pertanto rientrante nel regime di cui all'art. 28 c.p.c., per cui quando l'inderogabilità
è disposta espressamente dalla legge la competenza per territorio non può essere derogata per accordo delle parti. Ex art. 38 comma 3 c.p.c. l'incompetenza per territorio nei casi di cui all'art. 28 c.p.c. può essere (oltre che eccepita dal convenuto pagina 4 di 12 nella comparsa di risposta tempestivamente depositata), anche rilevata d'ufficio dal
Giudice, ma non oltre l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.
Ebbene, nel caso di specie l'incompetenza funzionale non è stata eccepita né rilevata ex officio (posto che i rilievi formulati dalla parte convenuta sono stati articolati nel senso della mera ripartizione interna secondo il meccanismo di assegnazione delle cause nel medesimo ufficio giudiziario in intestazione), di tal che questo Collegio deve comunque pronunciarsi nel merito della causa.
2. Sul difetto di legittimazione della parte convenuta: infondatezza
La parte convenuta eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle censure di nullità della garanzia fideiussoria, per essere stata sottoscritta da altro soggetto, quale l'istituto di credito concedente il mutuo, e per essere, dunque, mera cessionaria del credito.
La censura è infondata.
Sul punto, sarà sufficiente osservare che “venendo in rilievo una controversia in materia di nullità della fideiussione, la legittimazione a resistere spetta ad entrambe le convenute, rispettivamente successore della parte originaria del contratto e beneficiaria della garanzia” (Tribunale Roma – sez. specializzata imprese, sent.
786/2024).
3. Sulle Sezioni Unite n. 41944/2021 e la nullità per conformità al cd. schema
ABI
La parte attrice ha chiesto dichiarare la nullità della fideiussione sottoscritta a garanzia del mutuo ipotecario contratto da Controparte_4
Occorre richiamare, allora, la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 41994/2021 in tema di nullità delle clausole fideiussorie per conformità allo schema ABI e violazione della disciplina antitrust - come è noto, la questione trae origine dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 emesso dalla Banca d'Italia in funzione di Autorità
Garante della Concorrenza tra istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990 (vigenti fino al trasferimento di tali poteri all'AGCM con la L. n. 262 del
2005 con decorrenza dal 12.1.2016), relativo al contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI (luglio 2003) e l'art. 2, co. 1 lett. a) L. cit. - . pagina 5 di 12 Sul punto, occorre fare chiarezza, nei termini che seguono.
Le Sezioni Unite, risolvendo i contrasti giurisprudenziali sorti in ordine alla validità delle fideiussioni bancarie omnibus conformi allo schema ABI, hanno chiarito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419
c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. La soluzione prescelta, pertanto, è quella dell'affermazione della nullità parziale delle sole clausole conformi, in quanto riproduttive, al contenuto degli artt. 2, 6 e 8 del cd. schema ABI, quali:
a) la cd. clausola di reviviscenza, secondo la quale il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”
(art. 2);
b) la cd. clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., secondo cui “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6);
c) la cd. clausola di sopravvivenza, per la quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Il tutto, sul presupposto:
1) dell'esistenza di un collegamento quantomeno funzionale – e non negoziale in senso tecnico – tra il cartello anticoncorrenziale a monte e la garanzia stipulata a valle tra l'istituto bancario aderente all'intesa e il singolo fideiussore, collegamento tale per cui “ai contratti a valle non può attribuirsi un rilievo giuridico diverso rispetto all'intesa che li precede: nulla essendo quest'ultima, la nullità non può che inficiare anche l'atto consequenziale”, di talché dalla nullità delle singole clausole dell'intesa pagina 6 di 12 ABI deriva altresì la nullità delle clausole, contenute nei negozi fideiussori a valle, riproduttive di quello schema;
2) dell'inidoneità del solo strumento risarcitorio ad assicurare adeguata tutela alla concorrenza, non garantendo questo, nei confronti degli istituti di credito, l'effetto deterrente rispetto all'introduzione delle clausole nulle dello schema ABI all'interno delle fideiussioni.
4. Sull'applicabilità dei principi su esposti alle fideiussioni specifiche
La fideiussione per cui è causa è una fideiussione specifica, posto che costituisce garanzia, fino all'importo massimo ivi indicato, per l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo ipotecario in atti.
Ebbene, deve ritenersi che la questione giuridica in commento possa essere estesa anche alle fideiussioni specifiche, posto che “S.U. 41994/2021 non richiede espressamente quest'ultima, bensì si riferisce ai contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante” (Cass. 27243/2024); ed ancora, “sebbene il provvedimento del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia, al punto n.
9, dispone che la censura riguardi lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un fideiussore a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca (ovvero le c.d. fideiussioni omnibus), non può ritenersi che la nullità non colpisca anche le fideiussioni specifiche ripetenti il medesimo schema ABI vietato, atteso che la Banca d'Italia, nel censurare l'intesa ABI, ha fatto riferimento alle condizioni generali di contratto da applicare alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” in generale” (Corte d'Appello L'Aquila, sent. 1089/2024).
5. Sull'onere della prova
In punto di prova, la parte attrice afferma la nullità della fideiussione in quanto riproduttiva dello schema vietato.
Richiamati i principi sopra espressi dalle Sezioni Unite, si osserva che la nullità non investe il contratto nella sua interezza, ma – in tesi - solo le suddette clausole riproposte nelle fideiussioni.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiaramente affermato che la nullità del contratto di fideiussione nel suo complesso deve essere esclusa, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero pagina 7 di 12 concluso il contratto "senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità",
(cfr., ex multis, Cass. 2314/2016), ex art. 1419 c.c.: in altri termini, per dichiarare la nullità della fideiussione nella sua interezza è necessario che la parte, che di detta nullità si duole, dimostri la decisività delle clausole in contestazione – id est: la parte attrice deve provare che, in assenza di dette clausole, non si sarebbe determinata a stipulare il contratto - .
Ciò chiarito, nel caso di specie nulla è stato dedotto né provato dalla parte attrice ai fini della nullità totale.
Ed ancora, si osserva che il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, che fa riferimento allo schema predisposto dall'ABI nel luglio 2003, costituisce prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alle sole fideiussioni stipulate nel medesimo arco temporale interessato dall'istruttoria del provvedimento in questione, ossia tra il 2002 ed il 2005.
Ebbene, nel caso che occupa, la fideiussione in commento è stata stipulata nel
2004: rientra, dunque, nel periodo di indagine sopra descritto e il provvedimento della Banca d'Italia riveste efficacia probatoria privilegiata dell'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale delle fideiussioni stipulate nel predetto arco temporale.
Nella fideiussione in esame è espressamente previsto che:
- La fideiussione “rimarrà ferma e valida anche nell'eventualità in cui le somme incassate dalla Banca in pagamento delle obbligazioni garantite dovessero essere restituite a seguito di revoca, nullità o annullamento dei pagamenti stessi”: previsione, questa, di contenuto corrispondente alla cd. clausola di reviviscenza di cui all'art. 2 dello schema ABI;
- “la fideiussione resterà inoltre in vita sino alla completa estinzione di ogni debito della Ditta finanziata comunque dipendente dal finanziamento, senza che la MPS
MERCHANT SPA sia tenuto ad escutere la Ditta finanziata in via giudiziale o stragiudiziale, anche dopo la scadenza delle sue obbligazioni, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c.” (ex art. 10 – garanzie prestate da terzi di cui al capitolato allegato al contratto e da questo richiamato): previsione, questa, di contenuto corrispondente all'art. 6 dello schema ABI.
Ne consegue che, in ragione della corrispondenza delle predette clausole (non ritenendo vi sia totale corrispondenza, invece, con l'ulteriore clausola pure indicata pagina 8 di 12 da parte attrice a pag. 4 della citazione) allo schema ABI, richiamate le considerazioni sopra esposte, dette clausole devono essere dichiarate nulle.
Occorre, pertanto, applicare l'art. 1957 c.c. ed esaminare nel merito le doglianze relative alla sua violazione.
6. Sull'eccezione ex art. 1957 c.c.: inammissibilità
La parte attrice sviluppa i contenuti dell'eccezione ex art. 1957 c.c. – senza rubricarla espressamente – solo nella prima memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.:
l'eccezione è inammissibile in quanto tardiva e deve essere, pertanto, respinta.
Si osserva che l'eccezione ex art. 1957 c.c. è eccezione in senso stretto, di tal che, dovendo essere sollevata nel primo scritto difensivo utile (nel caso di specie la citazione), la stessa si rivela tardiva (in quanto compiutamente articolata solo nelle memorie istruttorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.) – si legga, sul punto, Cass. civ. n.
8989/2012, secondo cui “La prima udienza di trattazione e le memorie, di cui all'art.
183 c.p.c., possono essere utilizzate solo per precisare le domande e le eccezioni già formulate, e non per introdurre nel giudizio nuovi temi di indagine, che non siano conseguenza diretta delle difese avversarie. Ne consegue che il fideiussore, nell'opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può eccepire nel corso del giudizio la decadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell'art. 1957 c.c., se nell'atto di citazione in opposizione si sia limitato ad invocare l'invalidità del contratto di fideiussione” - : ne consegue, pertanto, che l'eccezione è inammissibile e non può essere esaminata nel merito.
In conclusione, deve essere dichiarata la nullità delle clausole della fideiussione sopra indicate, mentre devono essere respinte tutte le altre doglianze.
Ad abundantiam, si osserva che è parimenti priva di pregio l'eccezione formulata dalla parte attrice in ordine alla ritenuta violazione della disciplina consumeristica, posto che: è intervenuto alla stipula del mutuo ipotecario non solo in Parte_1 proprio come garante, ma anche come legale rappresentante della parte mutuataria di tal che la qualità di consumatore deve essere, a tutta Controparte_4 evidenza, esclusa;
è evidente che le parti siano legate da vincoli di parentela;
nel rogito notarile non si evince che abbiano agito nella qualità di consumatori;
tutti gli attori risultano aver sottoscritto non solo il contratto di mutuo in generale, ma anche i singoli fogli recanti la specifica disciplina della garanzia fideiussoria, il piano di pagina 9 di 12 ammortamento e gli ulteriori allegati, recanti la disciplina delle garanzie e le condizioni generali di contratto, con ulteriore sottoscrizione specifica delle clausole limitative dei diritti ex artt. 1341 e 1342 c.c.. Occorre rammentare, non da ultimo, che altro è la disciplina a tutela dei consumatori, altro è la disciplina a tutela della concorrenza nel mercato, che viene in rilievo nel caso di specie.
7. Sulla domanda riconvenzionale: fondatezza
La domanda riconvenzionale spiegata dalla parte convenuta, con la quale chiede la condanna dei fideiussori al pagamento di quanto dovuto sulla scorta del mutuo ipotecario garantito, è fondata e deve trovare accoglimento.
In primo luogo, si osserva che è tempestiva, essendo stata formulata nella comparsa di risposta tempestivamente depositata (almeno venti giorni prima dell'udienza fissata in citazione).
In secondo luogo, detta domanda risulta provata: la parte convenuta ha allegato il contratto di mutuo, l'estratto conto, l'atto di precetto, ulteriori conteggi relativi al calcolo degli interessi, l'estratto di Gazzetta Ufficiale n. 151 del 23.12.2017, recante l'indicazione dei crediti acquistati nell'operazione di cartolarizzazione da parte di
Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., la procura speciale all'incasso conferita da a e la procura speciale conferita quest'ultima ai Controparte_1 CP_2 propri delegati di firma.
Rammentato il riparto dell'onere della prova nelle domande di adempimento del tipo di quella che occupa, secondo cui al creditore spetta unicamente provare il titolo su cui fonda la propria pretesa ed allegare l'altrui inadempimento, mentre al debitore spetta la prova dell'adempimento ovvero dei fatti estintivi, modificativi, impeditivi dell'avversa pretesa, ne consegue che, sulla scorta della documentazione in atti ed ora riepilogata, il credito vantato dalla parte convenuta nei confronti degli attori risulta provato, posto che la parte attrice, dal canto suo, nulla ha provato.
La parte attrice deve essere condannata, pertanto, al pagamento, in favore della parte convenuta, dell'importo di euro 355.014,46, oltre interessi di mora al tasso legale dal
27.3.2015 al saldo, quale esposizione debitoria derivante dal contratto di mutuo ipotecario garantito.
8. Sulle spese di lite
pagina 10 di 12 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, valori medi per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale, dello scaglione di valore dato dalla domanda riconvenzionale, riconoscendo le fasi studio, introduttiva e decisoria (con esclusione della fase istruttoria in ragione del carattere prettamente documentale della causa e del deposito di una sola memoria istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- In parziale accoglimento della domanda principale, accerta e dichiara la nullità delle clausole della fideiussione sottoscritta dagli attori il 3.6.2004, a garanzia del mutuo ipotecario stipulato in pari data da come Controparte_4 specificamente indicate in parte motiva;
- Rigetta per il resto;
- In accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna la parte attrice e al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_2 Parte_3 parte convenuta costituita , dell'importo di euro 355.014,46, Controparte_1 oltre interessi di mora al tasso legale dal 27.3.2015 al saldo;
- Condanna la parte convenuta contumace Controparte_3
alla rifusione, in favore di parte attrice
[...] Parte_1 Pt_2
e , delle spese di lite, che si liquidano complessivamente
[...] Parte_3 in euro 12.046,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, oltre rimborso spese vive documentate, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
- Condanna la parte attrice e Parte_1 Parte_2 Parte_3 alla rifusione, in favore della parte convenuta costituita , Controparte_1 delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 12.046,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Campobasso, 30 maggio 2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente pagina 11 di 12 Dott.ssa Barbara Previati
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Previati Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice rel. dott.ssa Rossella Casillo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 545/2020, assunta in decisione all'udienza del 12.11.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio De Benedittis, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Campobasso, via Mazzini n.
40/b;
Attore contro
(C.F. , in persona del rappresentante legale Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, a mezzo della mandataria (C.F. ), in CP_2 P.IVA_2 persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Tommaso Ranchino, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata nel suo studio, sito in Roma, via C. Colombo n. 177;
Convenuto
Nonchè contro
Controparte_3
pagina 1 di 12 Terzo chiamato contumace
Oggetto: fideiussione
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenendo in giudizio hanno chiesto Parte_3 Controparte_1
l'accertamento e la declaratoria di nullità della fideiussione sottoscritta il 3.6.2004, fino a concorrenza dell'importo di euro 1.300.000,00, a garanzia del mutuo ipotecario stipulato in pari data da Controparte_4
Ha premesso la parte attrice: di aver garantito con fideiussione la restituzione del mutuo ipotecario suddetto;
l'intervenuto passaggio a sofferenza del credito relativo al mutuo;
la cessione del credito in favore di . Controparte_1
A sostegno della domanda, ha dedotto: la nullità della fideiussione in quanto predisposta in conformità allo schema ABI e recante il contenuto di cui agli artt. 2, 6
e 8 del predetto schema;
la violazione dell'art. 1469bis c.c. in tema di diritti del consumatore, per mancata approvazione espressa della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., avuto riguardo alla qualità di consumatori sussistente in capo alla parte attrice;
l'infondatezza della domanda riconvenzionale di parte convenuta, per non avere, oltretutto, collegamento alcuno con la domanda principale;
la legittimazione passiva della parte convenuta cessionaria del credito;
nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. ha altresì evidenziato: l'intervenuto fallimento della società debitrice principale;
la violazione dell'art. 1957 c.c., con conseguente decadenza della parte convenuta e liberazione dei fideiussori, in quanto il creditore non avrebbe mai intentato alcuna azione giudiziaria nei confronti dei fideiussori nel termine di legge, nonostante l'intervenuta scadenza del debito e la notifica dell'atto di precetto in data
9.11.2015; il danno subito per effetto della segnalazione a sofferenza, tanto in termini di danno all'immagine, quanto in termini di impossibilità di accesso al credito.
Si è costituita la convenuta , chiedendo, in via preliminare, la Controparte_1 riassegnazione della causa alla sezione ordinaria del Tribunale adito e, nel merito, il rigetto della domanda, evidenziando: il proprio difetto di legittimazione passiva, per pagina 2 di 12 non essere titolare del rapporto dedotto in giudizio, essendo mera cessionaria del credito;
l'infondatezza nel merito delle avverse censure;
la non applicabilità alle fideiussioni specifiche, come quella per cui è causa, dei principi ex adverso invocati;
l'infondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., avuto riguardo all'introduzione dell'azione esecutiva già nel 2015; la non applicabilità delle censure di nullità invocate alla fideiussione stipulata dalle parti in causa, trattandosi di fideiussione specifica, non anche omnibus; ha altresì spiegato domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna degli attori al pagamento dell'importo di euro 355.014,46, oltre interessi come per legge, quale esposizione debitoria alla data del 27.3.2015 derivante dal contratto di mutuo garantito, ad una con l'ulteriore documentazione allegata in punto di calcolo di interessi e accessori.
Confermata l'assegnazione della causa alla Sezione Specializzata Imprese dell'intestato Tribunale, è stata autorizzata la chiamata del terzo
[...]
– richiesta da parte attrice sulla scorta delle Controparte_3 difese articolate da parte convenuta - , quale istituto di credito contraente la fideiussione contestata.
Detto terzo, ritualmente convenuto in giudizio, come da notifiche in atti, non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita in via documentale.
All'udienza del 12.11.2024, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione, con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
La domanda di parte attrice è solo in parte fondata: deve essere dichiarata la nullità delle clausole della fideiussione conformi al cd. schema ABI come specificate in parte motiva e deve essere respinta per il resto;
la domanda riconvenzionale di parte convenuta è fondata e deve essere integralmente accolta, alla luce di quanto segue.
1. Chiarimenti sulla competenza
Ritiene il Collegio che la presente controversia non rientri nella competenza per materia della Sezione Specializzata Impresa del Tribunale di Campobasso, per essere competente la medesima sezione specializzata presso il Tribunale di Napoli.
Sul punto occorre richiamare quanto disposto dall'art. 3 del d. lgs. n. 168 del 2003, per cui le sezioni specializzate sono (per quanto qui rileva) competenti in materia di:
pagina 3 di 12 "c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287" e
"d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea”, unitamente all'art. 4, comma 1-ter, del d.lgs. n. 168 del 2003 (rubricato competenza territoriale delle sezioni), per cui “per le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: (..) c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di
Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza,
Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria”.
La Suprema Corte ha richiamato sul punto il proprio orientamento, già espresso in precedenti pronunce, per cui “la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale” (cfr.
Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3248 del 02/02/2023; cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 35661 del 05/12/2022).
In sede di regolamento di competenza proposto da questo Tribunale, ha quindi chiarito che, per le cause relative alla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, concernenti il distretto di Corte d'appello di Campobasso, è competente la Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Napoli, ex artt. 3 comma 1 lett. c) e d) e 4 comma 1-ter lett. c) del d.lgs. n. 168 del 2003.
Trattasi di competenza espressamente definita dalla legge come inderogabile, e pertanto rientrante nel regime di cui all'art. 28 c.p.c., per cui quando l'inderogabilità
è disposta espressamente dalla legge la competenza per territorio non può essere derogata per accordo delle parti. Ex art. 38 comma 3 c.p.c. l'incompetenza per territorio nei casi di cui all'art. 28 c.p.c. può essere (oltre che eccepita dal convenuto pagina 4 di 12 nella comparsa di risposta tempestivamente depositata), anche rilevata d'ufficio dal
Giudice, ma non oltre l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.
Ebbene, nel caso di specie l'incompetenza funzionale non è stata eccepita né rilevata ex officio (posto che i rilievi formulati dalla parte convenuta sono stati articolati nel senso della mera ripartizione interna secondo il meccanismo di assegnazione delle cause nel medesimo ufficio giudiziario in intestazione), di tal che questo Collegio deve comunque pronunciarsi nel merito della causa.
2. Sul difetto di legittimazione della parte convenuta: infondatezza
La parte convenuta eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle censure di nullità della garanzia fideiussoria, per essere stata sottoscritta da altro soggetto, quale l'istituto di credito concedente il mutuo, e per essere, dunque, mera cessionaria del credito.
La censura è infondata.
Sul punto, sarà sufficiente osservare che “venendo in rilievo una controversia in materia di nullità della fideiussione, la legittimazione a resistere spetta ad entrambe le convenute, rispettivamente successore della parte originaria del contratto e beneficiaria della garanzia” (Tribunale Roma – sez. specializzata imprese, sent.
786/2024).
3. Sulle Sezioni Unite n. 41944/2021 e la nullità per conformità al cd. schema
ABI
La parte attrice ha chiesto dichiarare la nullità della fideiussione sottoscritta a garanzia del mutuo ipotecario contratto da Controparte_4
Occorre richiamare, allora, la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 41994/2021 in tema di nullità delle clausole fideiussorie per conformità allo schema ABI e violazione della disciplina antitrust - come è noto, la questione trae origine dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 emesso dalla Banca d'Italia in funzione di Autorità
Garante della Concorrenza tra istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990 (vigenti fino al trasferimento di tali poteri all'AGCM con la L. n. 262 del
2005 con decorrenza dal 12.1.2016), relativo al contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI (luglio 2003) e l'art. 2, co. 1 lett. a) L. cit. - . pagina 5 di 12 Sul punto, occorre fare chiarezza, nei termini che seguono.
Le Sezioni Unite, risolvendo i contrasti giurisprudenziali sorti in ordine alla validità delle fideiussioni bancarie omnibus conformi allo schema ABI, hanno chiarito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419
c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. La soluzione prescelta, pertanto, è quella dell'affermazione della nullità parziale delle sole clausole conformi, in quanto riproduttive, al contenuto degli artt. 2, 6 e 8 del cd. schema ABI, quali:
a) la cd. clausola di reviviscenza, secondo la quale il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”
(art. 2);
b) la cd. clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., secondo cui “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6);
c) la cd. clausola di sopravvivenza, per la quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Il tutto, sul presupposto:
1) dell'esistenza di un collegamento quantomeno funzionale – e non negoziale in senso tecnico – tra il cartello anticoncorrenziale a monte e la garanzia stipulata a valle tra l'istituto bancario aderente all'intesa e il singolo fideiussore, collegamento tale per cui “ai contratti a valle non può attribuirsi un rilievo giuridico diverso rispetto all'intesa che li precede: nulla essendo quest'ultima, la nullità non può che inficiare anche l'atto consequenziale”, di talché dalla nullità delle singole clausole dell'intesa pagina 6 di 12 ABI deriva altresì la nullità delle clausole, contenute nei negozi fideiussori a valle, riproduttive di quello schema;
2) dell'inidoneità del solo strumento risarcitorio ad assicurare adeguata tutela alla concorrenza, non garantendo questo, nei confronti degli istituti di credito, l'effetto deterrente rispetto all'introduzione delle clausole nulle dello schema ABI all'interno delle fideiussioni.
4. Sull'applicabilità dei principi su esposti alle fideiussioni specifiche
La fideiussione per cui è causa è una fideiussione specifica, posto che costituisce garanzia, fino all'importo massimo ivi indicato, per l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo ipotecario in atti.
Ebbene, deve ritenersi che la questione giuridica in commento possa essere estesa anche alle fideiussioni specifiche, posto che “S.U. 41994/2021 non richiede espressamente quest'ultima, bensì si riferisce ai contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante” (Cass. 27243/2024); ed ancora, “sebbene il provvedimento del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia, al punto n.
9, dispone che la censura riguardi lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un fideiussore a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca (ovvero le c.d. fideiussioni omnibus), non può ritenersi che la nullità non colpisca anche le fideiussioni specifiche ripetenti il medesimo schema ABI vietato, atteso che la Banca d'Italia, nel censurare l'intesa ABI, ha fatto riferimento alle condizioni generali di contratto da applicare alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” in generale” (Corte d'Appello L'Aquila, sent. 1089/2024).
5. Sull'onere della prova
In punto di prova, la parte attrice afferma la nullità della fideiussione in quanto riproduttiva dello schema vietato.
Richiamati i principi sopra espressi dalle Sezioni Unite, si osserva che la nullità non investe il contratto nella sua interezza, ma – in tesi - solo le suddette clausole riproposte nelle fideiussioni.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiaramente affermato che la nullità del contratto di fideiussione nel suo complesso deve essere esclusa, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero pagina 7 di 12 concluso il contratto "senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità",
(cfr., ex multis, Cass. 2314/2016), ex art. 1419 c.c.: in altri termini, per dichiarare la nullità della fideiussione nella sua interezza è necessario che la parte, che di detta nullità si duole, dimostri la decisività delle clausole in contestazione – id est: la parte attrice deve provare che, in assenza di dette clausole, non si sarebbe determinata a stipulare il contratto - .
Ciò chiarito, nel caso di specie nulla è stato dedotto né provato dalla parte attrice ai fini della nullità totale.
Ed ancora, si osserva che il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, che fa riferimento allo schema predisposto dall'ABI nel luglio 2003, costituisce prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alle sole fideiussioni stipulate nel medesimo arco temporale interessato dall'istruttoria del provvedimento in questione, ossia tra il 2002 ed il 2005.
Ebbene, nel caso che occupa, la fideiussione in commento è stata stipulata nel
2004: rientra, dunque, nel periodo di indagine sopra descritto e il provvedimento della Banca d'Italia riveste efficacia probatoria privilegiata dell'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale delle fideiussioni stipulate nel predetto arco temporale.
Nella fideiussione in esame è espressamente previsto che:
- La fideiussione “rimarrà ferma e valida anche nell'eventualità in cui le somme incassate dalla Banca in pagamento delle obbligazioni garantite dovessero essere restituite a seguito di revoca, nullità o annullamento dei pagamenti stessi”: previsione, questa, di contenuto corrispondente alla cd. clausola di reviviscenza di cui all'art. 2 dello schema ABI;
- “la fideiussione resterà inoltre in vita sino alla completa estinzione di ogni debito della Ditta finanziata comunque dipendente dal finanziamento, senza che la MPS
MERCHANT SPA sia tenuto ad escutere la Ditta finanziata in via giudiziale o stragiudiziale, anche dopo la scadenza delle sue obbligazioni, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c.” (ex art. 10 – garanzie prestate da terzi di cui al capitolato allegato al contratto e da questo richiamato): previsione, questa, di contenuto corrispondente all'art. 6 dello schema ABI.
Ne consegue che, in ragione della corrispondenza delle predette clausole (non ritenendo vi sia totale corrispondenza, invece, con l'ulteriore clausola pure indicata pagina 8 di 12 da parte attrice a pag. 4 della citazione) allo schema ABI, richiamate le considerazioni sopra esposte, dette clausole devono essere dichiarate nulle.
Occorre, pertanto, applicare l'art. 1957 c.c. ed esaminare nel merito le doglianze relative alla sua violazione.
6. Sull'eccezione ex art. 1957 c.c.: inammissibilità
La parte attrice sviluppa i contenuti dell'eccezione ex art. 1957 c.c. – senza rubricarla espressamente – solo nella prima memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.:
l'eccezione è inammissibile in quanto tardiva e deve essere, pertanto, respinta.
Si osserva che l'eccezione ex art. 1957 c.c. è eccezione in senso stretto, di tal che, dovendo essere sollevata nel primo scritto difensivo utile (nel caso di specie la citazione), la stessa si rivela tardiva (in quanto compiutamente articolata solo nelle memorie istruttorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.) – si legga, sul punto, Cass. civ. n.
8989/2012, secondo cui “La prima udienza di trattazione e le memorie, di cui all'art.
183 c.p.c., possono essere utilizzate solo per precisare le domande e le eccezioni già formulate, e non per introdurre nel giudizio nuovi temi di indagine, che non siano conseguenza diretta delle difese avversarie. Ne consegue che il fideiussore, nell'opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può eccepire nel corso del giudizio la decadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell'art. 1957 c.c., se nell'atto di citazione in opposizione si sia limitato ad invocare l'invalidità del contratto di fideiussione” - : ne consegue, pertanto, che l'eccezione è inammissibile e non può essere esaminata nel merito.
In conclusione, deve essere dichiarata la nullità delle clausole della fideiussione sopra indicate, mentre devono essere respinte tutte le altre doglianze.
Ad abundantiam, si osserva che è parimenti priva di pregio l'eccezione formulata dalla parte attrice in ordine alla ritenuta violazione della disciplina consumeristica, posto che: è intervenuto alla stipula del mutuo ipotecario non solo in Parte_1 proprio come garante, ma anche come legale rappresentante della parte mutuataria di tal che la qualità di consumatore deve essere, a tutta Controparte_4 evidenza, esclusa;
è evidente che le parti siano legate da vincoli di parentela;
nel rogito notarile non si evince che abbiano agito nella qualità di consumatori;
tutti gli attori risultano aver sottoscritto non solo il contratto di mutuo in generale, ma anche i singoli fogli recanti la specifica disciplina della garanzia fideiussoria, il piano di pagina 9 di 12 ammortamento e gli ulteriori allegati, recanti la disciplina delle garanzie e le condizioni generali di contratto, con ulteriore sottoscrizione specifica delle clausole limitative dei diritti ex artt. 1341 e 1342 c.c.. Occorre rammentare, non da ultimo, che altro è la disciplina a tutela dei consumatori, altro è la disciplina a tutela della concorrenza nel mercato, che viene in rilievo nel caso di specie.
7. Sulla domanda riconvenzionale: fondatezza
La domanda riconvenzionale spiegata dalla parte convenuta, con la quale chiede la condanna dei fideiussori al pagamento di quanto dovuto sulla scorta del mutuo ipotecario garantito, è fondata e deve trovare accoglimento.
In primo luogo, si osserva che è tempestiva, essendo stata formulata nella comparsa di risposta tempestivamente depositata (almeno venti giorni prima dell'udienza fissata in citazione).
In secondo luogo, detta domanda risulta provata: la parte convenuta ha allegato il contratto di mutuo, l'estratto conto, l'atto di precetto, ulteriori conteggi relativi al calcolo degli interessi, l'estratto di Gazzetta Ufficiale n. 151 del 23.12.2017, recante l'indicazione dei crediti acquistati nell'operazione di cartolarizzazione da parte di
Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., la procura speciale all'incasso conferita da a e la procura speciale conferita quest'ultima ai Controparte_1 CP_2 propri delegati di firma.
Rammentato il riparto dell'onere della prova nelle domande di adempimento del tipo di quella che occupa, secondo cui al creditore spetta unicamente provare il titolo su cui fonda la propria pretesa ed allegare l'altrui inadempimento, mentre al debitore spetta la prova dell'adempimento ovvero dei fatti estintivi, modificativi, impeditivi dell'avversa pretesa, ne consegue che, sulla scorta della documentazione in atti ed ora riepilogata, il credito vantato dalla parte convenuta nei confronti degli attori risulta provato, posto che la parte attrice, dal canto suo, nulla ha provato.
La parte attrice deve essere condannata, pertanto, al pagamento, in favore della parte convenuta, dell'importo di euro 355.014,46, oltre interessi di mora al tasso legale dal
27.3.2015 al saldo, quale esposizione debitoria derivante dal contratto di mutuo ipotecario garantito.
8. Sulle spese di lite
pagina 10 di 12 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, valori medi per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale, dello scaglione di valore dato dalla domanda riconvenzionale, riconoscendo le fasi studio, introduttiva e decisoria (con esclusione della fase istruttoria in ragione del carattere prettamente documentale della causa e del deposito di una sola memoria istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- In parziale accoglimento della domanda principale, accerta e dichiara la nullità delle clausole della fideiussione sottoscritta dagli attori il 3.6.2004, a garanzia del mutuo ipotecario stipulato in pari data da come Controparte_4 specificamente indicate in parte motiva;
- Rigetta per il resto;
- In accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna la parte attrice e al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_2 Parte_3 parte convenuta costituita , dell'importo di euro 355.014,46, Controparte_1 oltre interessi di mora al tasso legale dal 27.3.2015 al saldo;
- Condanna la parte convenuta contumace Controparte_3
alla rifusione, in favore di parte attrice
[...] Parte_1 Pt_2
e , delle spese di lite, che si liquidano complessivamente
[...] Parte_3 in euro 12.046,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, oltre rimborso spese vive documentate, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
- Condanna la parte attrice e Parte_1 Parte_2 Parte_3 alla rifusione, in favore della parte convenuta costituita , Controparte_1 delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 12.046,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Campobasso, 30 maggio 2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente pagina 11 di 12 Dott.ssa Barbara Previati
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