Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3S, sentenza 03/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00108/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08958/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8958 del 2020, proposto da
NN NT, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Polizzotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, già Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Università e della Ricerca, già Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del Ministero dell'Istruzione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. AOODGOSV. Registro Ufficiale n. 7891 del 6.05.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, avente ad oggetto “Riconoscimento formazione professionale – Direttiva 2013/55/UE. Comunicazione Rigetto istanza e conclusione del procedimento”, notificata al ricorrente a mezzo e-mail standard del 6.05.2019, con cui è stata rigettata l'istanza prot. n. 14843 del 28.08.2018 di riconoscimento del titolo abilitante conseguito dallo stesso in Romania, non comunicata all'odierno ricorrente e conosciuta informalmente soltanto oggi;
- ove occorra e per quanto di ragione dell'avviso di cui alla nota prot. AOODGOSV Registro Ufficiale n. 5636 del 2.04.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, richiamato nella nota 10157 del 17.05.2019, avente ad oggetto chiarimenti e informazioni ai cittadini italiani che hanno concluso in Romania i percorsi denominati “Programului de studi psichopedagogice, Nivel I e Nivel II”;
- di tutti gli atti relativi all'interlocuzione istituzionale avviata dal 2016 al novembre 2018 dal MIUR con il Ministero dell'Educazione nazionale e della ricerca scientifica rumeno, cui si fa riferimento il predetto avviso prot. AOODGOSV Registro Ufficiale n. 5636 del 2.04.2019, non comunicati all'odierno ricorrente e di cui non si ha conoscenza;
- della nota del 11.05.2018 con cui il MIUR ha chiesto parere al CIMEA dell'Unione Europea sulla validità dell' “ADVERINTA” rilasciata dal Ministero rumeno dell'Educazione Nazionale e della ricerca scientifica, non comunicata all'odierno ricorrente e non conosciuta dallo stesso;
- dei pareri rilasciati al MIUR dal CIMEA, compresa la nota del 7.01.2019, in merito alla validità del titolo abilitante e/o di specializzazione conseguito in Romania, non comunicati all'odierno ricorrente e non conosciuti dallo stesso;
- ove occorra e per quanto di ragione, di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
CON CONSEGUENTE RICONOSCIMENTO
del titolo professionale conseguito dal ricorrente presso l'Università “Dimitrie Cantemir” di Tirgu-Mures (Romania), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di docente istruzione secondaria di II grado per la disciplina A028 – MATEMATICA E SCIENZE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 dicembre 2024 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato la nota prot. del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, avente ad oggetto “ Riconoscimento formazione professionale – Direttiva 2013/55/UE. Comunicazione Rigetto istanza e conclusione del procedimento ”, con cui è stata rigettata la sua volta al riconoscimento del titolo abilitante conseguito dallo stesso in Romania, in quanto i titoli acquisiti in Romania al termine di percorsi denominati “Programului de studii psichopedagogice, Nivelul I e Nivelul II” non sono stati ritenuti validi per l’accesso all’insegnamento, né di posto comune, né di sostegno.
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1.Violazione e falsa applicazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali – violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 21 del d.lgs. n. 206 del 2007 ss.mm.ii - eccesso di potere sotto il profilo del grave travisamento dei fatti e dell’erroneità dei presupposti - eccesso di sotto il profilo della disparità di trattamento – grave difetto di istruttoria – erroneità della motivazione. 2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 21 e 22 del d.lgs. n. 206 del 2007 ss.mm.ii – violazione e falsa applicazione della direttive comunitarie 2013/55/ue e 2005/36/ce – violazione e falsa applicazione dell’art. 45 del Trattato fondativo dell’Unione Europea - violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione - eccesso di potere sotto il profilo dell’erroneità dei presupposti - grave difetto ed erroneità di istruttoria erroneità della motivazione. 3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 5 septies, 21 e 22 del d.lgs. n. 206 del 2007 ss.mm.ii – violazione e falsa applicazione della direttive comunitarie 2013/55/UE e 2005/36/CE – violazione e falsa applicazione dell’art.45 del trattato fondativo dell’Unione Europea - violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione - eccesso di potere sotto il profilo dell’erroneità dei presupposti - grave difetto ed erroneità di istruttoria – erroneità della motivazione – grave disparità di trattamento
Sostiene il ricorrente:
- che il Ministero dell’Educazione Nazionale della Romania ha operato una equipollenza del titolo di laurea conseguito dal ricorrente in Italia, con gli studi universitari e/o post-liceali conseguiti in Romania, giusto rilascio di apposita attestazione, proprio in forza del principio di reciprocità di cui alla citata Direttiva Comunitaria 2005/36/CE.;
- che l’odierno ricorrente è in possesso di entrambe le condizioni: necessaria (titolo universitario conseguito in Italia e riconosciuto in Romania) e sufficiente (titolo attestante la formazione psicopedagogica conseguita in Romania) sia per insegnare in Romania, sia per insegnare in Italia, previo riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Romania, in applicazione del principio di reciprocità di cui alla citata Direttiva Comunitaria 2005/36/CE;
- che il MIUR avrebbe dovuto effettuare un’attività di mera equivalenza tra i due percorsi formativi, disponendo, eventualmente misure compensative ai fini del riconoscimento in Italia del titolo di abilitazione conseguito in Romania.
All’udienza di smaltimento del 20 dicembre 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato sulla base della giurisprudenza consolidata per la quale “ il provvedimento impugnato contrasta con la disciplina europea come ricostruita dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze n. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022). In particolare, la sentenza n. 18 del 2022, con riferimento al riconoscimento della qualifica professionale conseguita in altro Stato dell’Unione europea, ha affermato:
“deve ritenersi necessaria una verifica in concreto delle competenze professionali comunque acquisite nel Paese d’origine dal richiedente il riconoscimento e della loro idoneità all’accesso alla "professione regolamentata" in quello di destinazione. In altri termini, il riconoscimento tipizzato dalla direttiva 2005/36/CE, normativamente predeterminato nel senso di una presa atto del titolo professionale, dell’attestazione di competenza, o dell’esperienza professionale acquisita dall’interessato, si colloca comunque in un sistema che, in vista dell'obiettivo di attuazione delle libertà economiche fondamentali dei Trattati europei, si propone di «facilitare il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati ed altri titoli stabilendo regole e criteri comuni che comportino, nei limiti del possibile, il riconoscimento automatico di detti diplomi, certificati ed altri titoli», come enunciato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con specifico riguardo al regime di riconoscimento automatico, ma con valenza espansiva anche per il regime generale di riconoscimento, demandato ad una fase amministrativa di verifica dei percorsi di formazione e acquisizione delle necessarie competenze professionali seguiti dall'interessato in ciascun Paese dell'Unione” (punto 9 della motivazione);
“la mancanza dei documenti necessari ai sensi del più volte [citato] art. 13 della direttiva 2005/36/CE non può pertanto essere automaticamente considerata ostativa al riconoscimento della qualifica professionale acquisita in uno Stato membro dell’Unione europea, dovendosi verificare in concreto il livello di competenza professionale acquisito dall'interessato, valutandolo per accertare se corrisponda o sia comparabile con la qualificazione richiesta nello Stato di destinazione per l’accesso alla "professione regolamentata” (punto 10 della motivazione);
“in conformità con quanto statuito dalla Corte di giustizia sentenza 8 luglio 2021, C166/20, il Ministero dell’Istruzione è tenuto: “- ad esaminare «l’insieme dei diplomi, dei certificati e altri titoli», posseduti da ciascuna interessata; non dunque a «prescindere» dalle attestazioni rilasciate dalla competente autorità dello Stato d’origine, come invece hanno ipotizzato le ordinanze di rimessione; - a procedere quindi ad «un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall’altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale», onde accertare se le stesse interessate abbiano o meno i requisiti per accedere alla "professione regolamentata" di insegnante, eventualmente previa imposizione delle misure compensative di cui al sopra richiamato art. 14 della direttiva” (punto 12 della motivazione).
In base ai principi ora richiamati, deve pertanto ritenersi illegittimo il provvedimento con il quale il Ministero dell’Istruzione rigetta l’istanza di riconoscimento del titolo conseguito all’estero, senza dare conto di alcuna attività istruttoria compiuta e senza analizzare comparativamente i percorsi formativi svolti nei due Stati membri coinvolti; non può infatti essere ritenuta ostativa al riconoscimento la circostanza della mancata produzione dell’attestato di competenza, perché il Ministero deve valutare in concreto, all’esito di appropriata istruttoria e motivazione, previo parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, se il percorso di specializzazione seguito in Romania dall’interessata abbia il medesimo contenuto di quello richiesto per essere ammessi in Italia all’insegnamento di sostegno, eventualmente previa adozione di specifiche ed opportune misure compensative >> (sent. n. 13198/2024).
In conclusione il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato anche ai fini del riesame da parte dell’amministrazione dell’istanza di riconoscimento.
In considerazione del pregresso contrasto giurisprudenziale in materia, risolto dall’Adunanza Plenaria in data successiva all’adozione del provvedimento impugnato, le spese processuali vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudia Lattanzi | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO