Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 08/04/2026, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00688/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00532/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 532 del 2021, proposto da
CO AC, rappresentato e difeso dall'avvocato Tullio D'Amora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Firenze, via dei Rondinelli n. 2;
contro
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (oggi Ministero della cultura) e Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e presso di essa domiciliati come da PEC da Registri di Giustizia.
Comune di Grosseto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Cruciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo del 02/02/2021, inviato a mezzo pec, prot. n. 2580, avente ad oggetto “Comune di Grosseto – Marina di Grosseto, via del Marinaio n. 19. Ambito tutelato ai sensi della Parte III del Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 e s.m.i. “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” con DM 27/03/1958 e art. 142 lett. g) “foreste e boschi”. Richiesta di parere ai sensi dell'art. 146 del Codice per sostituzione edilizia con incremento volumetrico di fabbricato residenziale condonato. Richiedente: Sig. CO AC. Pratica Edilizia n. 2020/111. Parere negativo”;
- nonché di ogni altro atto a questo connesso, presupposto e/o conseguente ivi compresa la presupposta comunicazione dei motivi ostativi opposti dalla stessa Soprintendenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (oggi Ministero della cultura), della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo e del Comune di Grosseto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa SI De EL e udito il difensore di parte ricorrente, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. CO AC è proprietario di un immobile a destinazione residenziale di circa 27 mq sito in Via del Marinaio n. 19, in prossimità del Canale San Rocco, in località Marina di Grosseto.
L’immobile si trova all’interno del perimetro della pineta del Tombolo di Marina di Grosseto, tutelata con d.m. del 27 marzo 1958, nel quale si afferma che "[…] la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché con la sua folta pineta costituisce un quadro naturale di non comune bellezza e rappresenta un elemento fondamentale e caratteristico del paesaggio locale, godibile dalla via litoranea antica”.
L’area, inoltre, è tutelata ope legis ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g) in quanto territorio coperto “da foreste e da boschi”.
In data 30 ottobre 2020 il proprietario ha presentato al Comune istanza di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un intervento di sostituzione edilizia con ampliamento.
Le opere previste - consentite dall’art. 74 delle n.t.a. al vigente regolamento urbanistico - consistono nella demolizione e completa ricostruzione di una nuova unità immobiliare, con sistemazione esterna della corte di proprietà (recinzioni, pavimentazioni, opere fognarie per allaccio alla pubblica fognatura); si avrebbe quindi un ampliamento della superficie dell’immobile residenziale di circa 40 mq, dagli attuali mq 27,39 a mq 67,68 (cfr. in particolare relazione paesaggistica, doc. 9 di parte ricorrente).
La commissione comunale per il paesaggio, nella seduta del 16 dicembre 2020, ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004.
La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, invece, in data 2 febbraio 2021, dopo avere inviato il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della l. n. 241/1990, ha espresso parere negativo, sostanzialmente richiamando l’elaborato 8B del PIT che - alla prescrizione del punto 12.3, lettera b - vieta “nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all’interno delle formazioni boschive costiere che “caratterizzano figurativamente” il territorio, e in quelle planiziarie, così come riconosciuti dal Piano Paesaggistico”; ad avviso dell’Amministrazione, vi sarebbe altresì contrasto con le prescrizioni riportate al punto 2.c.1, 2.c.2. e 4.c.1. che tutelano la pineta costiera e le visuali che si aprono all’interno dell’area boscata protetta (cfr. docc. 11 e 12 di parte ricorrente).
2. Avverso detti provvedimenti è insorto l’odierno ricorrente.
2.1. Con una prima censura egli sostiene che il parere negativo della Soprintendenza non sarebbe supportato da adeguata motivazione.
Nello stesso, infatti, mancherebbe l’obiettiva disamina dello stato attuale dei luoghi, né sarebbero state evidenziate le oggettive ragioni di contrasto tra il bene tutelato e l’intervento di modesto ampliamento che si vorrebbe realizzare.
Le argomentazioni poste a fondamento del parere negativo si risolverebbero quindi in un generico e formale richiamo alla pretesa violazione delle prescrizioni di tutela relative al vincolo di notevole interesse pubblico gravante sull’area (imposto con d.m. del 27 marzo 1958) e al vincolo ex lege di cui all’art. 142, lett. g) del d.lgs. n. 42/2004.
La Soprintendenza, in particolare, non avrebbe considerato che la disciplina di area contenuta nel PIT vieterebbe il consumo di nuovo suolo nei soli casi in cui lo stesso comporti “processi di saldatura dell’urbanizzato”, l’eliminazione degli attuali “varchi inedificati tra le aree urbanizzate” e la frammentazione delle “aree agricole a opera di infrastrutture e urbanizzazioni”, come desumibile dagli obiettivi delineati nella scheda di Ambito 18 – Maremma Grossetana; circostanze che nel caso concreto non sussisterebbero, tanto che lo stesso regolamento urbanistico vigente qualifica l’area interessata dall’intervento - già ampiamente edificata e servita da rete viaria - come tessuto urbano consolidato (centro abitato di Marina di Grosseto).
Il terreno di proprietà del ricorrente, inoltre, non sarebbe coperto da alberi per almeno il 20% e, in base alle specifiche prescrizioni contenute nella L.R.T. n. 39/2000, non potrebbe essere perciò qualificato come area boscata, tutelata ex art. 142, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 42/2004; gli unici due alberi di pino presenti sul terreno, in ogni caso, non sarebbero soggetti ad abbattimento e non si avrebbe perciò alcun pregiudizio per la pineta.
Non vi sarebbe, infine, alcuna compromissione delle visuali – esplicitamente tutelate dal citato d.m. del 27 marzo 1958 – che si aprono all’interno dell’area boscata tutelata, posto che il terreno di proprietà del ricorrente si troverebbe al limite esterno della pineta e l’area sarebbe già edificata, frazionata e recintata.
2.2. Con una seconda censura il ricorrente lamenta che il parere impugnato sarebbe illegittimo anche per ingiustificata disparità di trattamento, poiché nella stessa area - proprio in ragione dell’interpretazione delle prescrizioni di tutela prospettata con il motivo che precede - sarebbero già stati autorizzati interventi edilizi simili, persino più ampi di quello di cui si controverte; in ogni caso, nel parere negativo impugnato non sarebbero state evidenziate circostanze particolari idonee a spiegare e giustificare il diverso orientamento assunto dall’Amministrazione.
3. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Grosseto e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo per chiedere il rigetto del ricorso.
4. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza di smaltimento dell’arretrato del 24 marzo 2026.
5. Le doglianze formulate nel ricorso – che si trattano congiuntamente – sono infondate.
Nel parere emesso dalla Soprintendenza sono puntualmente richiamati i vincoli insistenti sull’area (d.m. del 27 marzo 1958, citato in premessa, e vincolo ex art. 142, comma 1 lett. g) del d.lgs. n. 42/2004).
E’ inoltre riportata la puntuale descrizione dell’intervento progettato dal ricorrente, consistente, come visto, nella demolizione del fabbricato esistente condonato, di superficie pari a 27,39 mq, e la costruzione di un nuovo edificio residenziale, di superficie pari a 67,68 mq.
Le caratteristiche dell’opera e il suo impatto sul contesto di inserimento, del resto, si evincono con chiarezza dalla relazione paesaggistica e dalla documentazione tecnica allegata, che lo stesso ricorrente ha prodotto a corredo della domanda di autorizzazione paesaggistica e che la Soprintendenza ha utilizzato per istruire la pratica.
In particolare, nella tavola che rappresenta lo stato sovrapposto della situazione attuale con il nuovo progetto edificatorio, è bene evidenziata l’effettiva entità dell’ampliamento che si intenderebbe realizzare (cfr. doc. 7 di parte ricorrente).
Inoltre, dall’esame della cartografia e del materiale fotografico versato in atti emerge, ictu oculi , che il terreno del ricorrente è posto al limite dell’abitato e ricade in area complessivamente coperta dalla pineta. A tal fine è sufficiente osservare le foto a pag. 3, 5 e 12 della relazione paesaggistica (doc. 9 di parte ricorrente), dalle quali emerge, con assoluta evidenza, che l’area interessata dall’intervento si trova all’interno della pineta, e anche la tavola dello stato attuale di progetto, in cui sono rappresentati graficamente i pini adiacenti all’immobile del ricorrente (doc. 5 di parte ricorrente).
Il fatto, poi, che sul terreno del ricorrente ci siano solo due pini non rileva poiché, secondo l’art. 3, commi 1 e 2 della L.R.T. n. 39/2000, per verificare se in una determinata zona sia o meno presente un bosco, si deve considerare l’area nel suo complesso; quest’ultima, in particolare, deve essere “di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri”, senza che possano a tal fine rilevare i confini delle singole proprietà e la presenza di “di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri”.
E’ del resto lo stesso progettista di parte ricorrente che, nella relazione, dichiara che l’ambito è tutelato ope legis ex art. 142, comma 1, lett. g) cit. (cfr. pag. 17, doc. 9 di parte ricorrente).
Nel parere negativo della Soprintendenza sono poi indicate le specifiche prescrizioni della Scheda di Paesaggio del d.m. del 27 marzo 1958, parte integrante del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana con valenza di Piano Paesaggistico (PIT), che si ritengono violate. In esso infatti si afferma che l’intervento “contrasta con la tutela della pineta costiera ed interferisce negativamente con le visuali che si aprono all’interno dell’area boscata tutelata”, in violazione delle prescrizioni riportate al punto 2.c.1, 2.c.2. e 4.c.1..
Nel parere si legge anche che “l’intervento prevede un notevole incremento della superficie coperta esistente con conseguente nuovo consumo di suolo all’interno della pineta del Tombolo di Marina di Grosseto, riconosciuta dal PIT-PPR come “formazione boschiva costiera” che caratterizza “figurativamente il territorio” e quindi risulta in contrasto con la “prescrizione” del punto 12.3, lett. b) della “Disciplina dei beni paesaggistici” (elaborato 8/b), in merito alla tutela ex art. 142 lett. g) “foreste e boschi”…”.
Tale prescrizione prevede, invero, che all’interno di tali aree “Non sono ammessi: 1 - nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all’interno delle formazioni boschive costiere che “caratterizzano figurativamente” il territorio, e in quelle planiziarie, così come riconosciuti dal Piano Paesaggistico nella “Carta dei boschi planiziari e costieri “di cui all'Abaco regionale della Invariante “I caratteri ecosistemici dei paesaggi”, ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità non diversamente localizzabili e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile; 2 - l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche”.
A quanto precede si aggiunga che il riferimento alla “Scheda d’Ambito 18 - Maremma Grossetana”, citata da parte ricorrente, non consente di superare i rilievi formulati dalla Soprintendenza.
Difatti, occorre al riguardo rammentare che “il PIT, con valenza di piano paesaggistico regionale, ha dato luogo alla così detta "vestizione" dei vincoli paesaggistici, recependo i decreti ministeriali impositivi degli stessi in apposite schede, contenenti la ricognizione, identificazione e perimetrazione dei beni tutelati e creando poi una puntuale disciplina d'uso ripartita in "obiettivi con valore di indirizzo", "direttive" e "prescrizioni".
L'art. 4, comma 1 della disciplina di Piano (cfr. doc. 17 della controinteressata) stabilisce che "Il piano contiene obiettivi generali, obiettivi di qualità, obiettivi specifici, direttive, orientamenti, indirizzi per le politiche, prescrizioni, nonché, con riferimento ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice, specifiche prescrizioni d'uso".
Al comma 2 la medesima norma descrive la finalità e la portata di ognuna delle disposizioni appena elencate; mentre gli obiettivi, gli orientamenti, le direttive e gli indirizzi impegnano gli enti territoriali al perseguimento delle finalità di tutela e valorizzazione previste dal piano stesso e li guidano nella formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, lasciando loro un certo margine di discrezionalità nella scelta delle specifiche modalità di raggiungimento dei risultati auspicati, le prescrizioni sono immediatamente vincolanti e ad esse le Amministrazioni devono quindi attenersi” (T.A.R. Toscana, sez. I, 16 dicembre 2025, n. 2061).
In conclusione, il parere risulta formulato sulla base di un’attività istruttoria adeguata ed è supportato da una motivazione articolata e completa, nella quale si dà conto delle caratteristiche oggettive dell’area interessata, dell’oggettiva entità dell’intervento edilizio da realizzare e dell’impatto che quest’ultimo produce sui beni soggetti a tutela.
Il fatto che l’area su cui insiste il terreno di proprietà del ricorrente sia classificata dal regolamento urbanistico come tessuto urbano consolidato e che la stessa sia in parte già edificata non incide sulla legittimità del parere paesaggistico reso dalla Soprintendenza che, come detto, lungi dall’affermare l’inedificabilità assoluta dell’area, ha esaminato in modo analitico e circostanziato gli specifici profili di compatibilità paesaggistica dell’intervento progettato, al solo fine di assicurare compiuta tutela ai beni protetti.
Infine, la presenza, nella stessa zona, di interventi edilizi simili a quello progettato dal ricorrente non incide sulla legittimità del parere espresso dalla Soprintendenza, che è chiamata a verificare, caso per caso, la compatibilità paesaggistica delle opere da eseguire, anche al fine, eventualmente, di impedire l’aggravarsi di una situazione già critica e l’ulteriore deterioramento dell’area interessata (arg. ex Cons. Stato, sez. VI, 11 giugno 2012). E comunque, per costante giurisprudenza, in materia paesaggistica l'illegittimità per disparità di trattamento è configurabile solo in casi macroscopici e presuppone un'assoluta identità delle situazioni di fatto prese in considerazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 agosto 2017, n. 4032).
6. In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
7. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore delle Amministrazioni statali, in solido fra loro, e del Comune di Grosseto, liquidandole in € 2.000,00 oltre oneri accessori come per legge per ciascuna delle ridette parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA AN, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
SI De EL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI De EL | CA AN |
IL SEGRETARIO