TAR Firenze, sez. III, sentenza 08/04/2026, n. 688
TAR
Sentenza 8 aprile 2026

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  • Rigettato
    Mancanza di adeguata motivazione del parere negativo

    La Corte ha ritenuto che il parere sia adeguatamente motivato, richiamando puntualmente i vincoli insistenti sull'area, la descrizione dell'intervento e il suo impatto sul contesto, nonché le specifiche prescrizioni violate.

  • Rigettato
    Contrasto con la disciplina di area contenuta nel PIT

    La Corte ha chiarito che le prescrizioni del PIT sono immediatamente vincolanti e che l'intervento contrasta con la tutela della pineta costiera e le visuali, anche se l'area è classificata come tessuto urbano consolidato.

  • Rigettato
    Qualificazione errata dell'area come boscata

    La Corte ha precisato che per la qualificazione di bosco si deve considerare l'area nel suo complesso, non i singoli appezzamenti, e che il progettista stesso ha qualificato l'ambito come tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 42/2004.

  • Rigettato
    Inesistente compromissione delle visuali

    La Corte ha ritenuto che l'intervento contrasti con le visuali che si aprono all'interno dell'area boscata tutelata, come indicato nel parere della Soprintendenza.

  • Rigettato
    Autorizzazione di interventi simili nella stessa area

    La Corte ha affermato che la disparità di trattamento in materia paesaggistica è configurabile solo in casi macroscopici e presuppone un'assoluta identità delle situazioni di fatto. La Soprintendenza verifica la compatibilità caso per caso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. III, sentenza 08/04/2026, n. 688
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 688
    Data del deposito : 8 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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