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Sentenza 2 agosto 2024
Sentenza 2 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 02/08/2024, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2024 |
Testo completo
N. 687/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente est
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 687 R. G. dell'anno 2024
rappresentato e difeso dall' Avv.to Gaetano Lombardo presso cui è Parte_1
elettivamente domiciliato, come da procura in atti
, rappresentata e difesa dall'Avv. Vita Maria Notaristefano del Foro di Parte_2
Taranto, presso la quale é elettivamente domiciliata, come da procura in atti
- ricorrenti -
e
P.M.
- intervenuto –
avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni
Per le parti congiuntamente: “voglia il tribunale,
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli odierni ricorrenti, contratto in Mottola data 30.8.1998, trascritto dei Registri dello Stato Civile di detto comune al n. 20, serie B parte II 2) ordinare al comune di Mottola (TA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
3) recepire le seguenti condizioni e dichiarare equa l'attribuzione una tantum di cui al punto 8
4) la casa familiare sita in Arona – via Vetta d'Italia 10, di proprietà esclusiva del signor
, verrà assegnata allo stesso che l'abiterà con le figlie e Parte_1 Per_1
oggi maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti Per_2
5) la signora ha trasferito la propria residenza in Mottola e, in attesa Parte_2
di trovare attività lavorativa, vive momentaneamente presso la casa della di lei famiglia di origine
6) il signor provvederà al mantenimento ordinario e straordinario Parte_1
diretto delle figlie
7) il signor si obbliga a versare alla signora , a Parte_1 Parte_2 titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, una tantum ai sensi e per gli effetti dell'art
5 comma 8 legge 898/1970, l'importo di euro 8.000,00 che verrà corrisposto con le seguenti modalità: 4000,00 entro 8 giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della sentenza di divorzio;
i rimanenti 4000,00 con successive 10 rate mensili da euro
400,00 ciascuna. Le parti convengono, altresì, che dal prossimo mese di aprile 2024
e fino al mese di giugno 2024, ove nelle more non intervenga prima il deposito della sentenza di divorzio, il sig verserà alla signora l'ulteriore somma di Parte_1 Pt_2
euro 300,00 mensili
8) le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante della signora ed è stata effettuata a Parte_2
tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art 5 comma 8 legge 898/70
9) l'assegno unico per le figlie verrà interamente riconosciuto al padre”
Per il P.M.: “accoglimento della domanda attrice”.
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso in data 22.03.2024, e chiedevano Parte_1 Parte_2 con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in Mottola il 30.08.1998.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Giudice Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero che concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in data nel comune di Mottola, il
30.08.1998 e si sono separati consensualmente in data 24.10.2022, con omologa del
Tribunale di Verbania in pari data e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Mottola (TA) il 30.08.1998, trascritto nei registri dello stato civile del Parte_2
medesimo Comune al numero 20, parte II, anno 1998, serie B;
assegna la casa coniugale a il quale la abiterà con le figlie, Parte_1
e , oggi maggiorenni ma non ancora economicamente Parte_3 Per_2
indipendenti; pone a carico di il mantenimento ordinario e straordinario delle Parte_1 figlie;
l'assegno unico per le figlie spetterà al medesimo;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a Parte_1 Parte_2 titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, una tantum ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. 8, della l. n. 898/1970, l'importo di € 8.000, da corrispondersi con le seguenti modalità:
€ 4.000 da depositarsi nel termine di 8 giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della sentenza di divorzio, mentre i restanti € 4.000 saranno corrisposti in dieci rate da €
400,00 ciascuna.
Le parti hanno convenuto che l'attribuzione che precede costituisce un “contributo vita natural durante”, a favore di , a tacitazione di qualsiasi pretesa, anche Parte_2 risarcitoria, ai sensi dell'art. 5, co. 8, della l. n. 898/1970. MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 25.07.2024
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente est
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 687 R. G. dell'anno 2024
rappresentato e difeso dall' Avv.to Gaetano Lombardo presso cui è Parte_1
elettivamente domiciliato, come da procura in atti
, rappresentata e difesa dall'Avv. Vita Maria Notaristefano del Foro di Parte_2
Taranto, presso la quale é elettivamente domiciliata, come da procura in atti
- ricorrenti -
e
P.M.
- intervenuto –
avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni
Per le parti congiuntamente: “voglia il tribunale,
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli odierni ricorrenti, contratto in Mottola data 30.8.1998, trascritto dei Registri dello Stato Civile di detto comune al n. 20, serie B parte II 2) ordinare al comune di Mottola (TA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
3) recepire le seguenti condizioni e dichiarare equa l'attribuzione una tantum di cui al punto 8
4) la casa familiare sita in Arona – via Vetta d'Italia 10, di proprietà esclusiva del signor
, verrà assegnata allo stesso che l'abiterà con le figlie e Parte_1 Per_1
oggi maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti Per_2
5) la signora ha trasferito la propria residenza in Mottola e, in attesa Parte_2
di trovare attività lavorativa, vive momentaneamente presso la casa della di lei famiglia di origine
6) il signor provvederà al mantenimento ordinario e straordinario Parte_1
diretto delle figlie
7) il signor si obbliga a versare alla signora , a Parte_1 Parte_2 titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, una tantum ai sensi e per gli effetti dell'art
5 comma 8 legge 898/1970, l'importo di euro 8.000,00 che verrà corrisposto con le seguenti modalità: 4000,00 entro 8 giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della sentenza di divorzio;
i rimanenti 4000,00 con successive 10 rate mensili da euro
400,00 ciascuna. Le parti convengono, altresì, che dal prossimo mese di aprile 2024
e fino al mese di giugno 2024, ove nelle more non intervenga prima il deposito della sentenza di divorzio, il sig verserà alla signora l'ulteriore somma di Parte_1 Pt_2
euro 300,00 mensili
8) le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante della signora ed è stata effettuata a Parte_2
tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art 5 comma 8 legge 898/70
9) l'assegno unico per le figlie verrà interamente riconosciuto al padre”
Per il P.M.: “accoglimento della domanda attrice”.
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso in data 22.03.2024, e chiedevano Parte_1 Parte_2 con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in Mottola il 30.08.1998.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Giudice Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero che concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in data nel comune di Mottola, il
30.08.1998 e si sono separati consensualmente in data 24.10.2022, con omologa del
Tribunale di Verbania in pari data e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Mottola (TA) il 30.08.1998, trascritto nei registri dello stato civile del Parte_2
medesimo Comune al numero 20, parte II, anno 1998, serie B;
assegna la casa coniugale a il quale la abiterà con le figlie, Parte_1
e , oggi maggiorenni ma non ancora economicamente Parte_3 Per_2
indipendenti; pone a carico di il mantenimento ordinario e straordinario delle Parte_1 figlie;
l'assegno unico per le figlie spetterà al medesimo;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a Parte_1 Parte_2 titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, una tantum ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. 8, della l. n. 898/1970, l'importo di € 8.000, da corrispondersi con le seguenti modalità:
€ 4.000 da depositarsi nel termine di 8 giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della sentenza di divorzio, mentre i restanti € 4.000 saranno corrisposti in dieci rate da €
400,00 ciascuna.
Le parti hanno convenuto che l'attribuzione che precede costituisce un “contributo vita natural durante”, a favore di , a tacitazione di qualsiasi pretesa, anche Parte_2 risarcitoria, ai sensi dell'art. 5, co. 8, della l. n. 898/1970. MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 25.07.2024
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco