CA
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/11/2025, n. 1930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1930 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1511 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 3 ottobre 2025, composta dai Sigg.ri Magistrati: dr.ssa. Daniela LOCOCO Presidente dr.ssa Lonardo SCIONTI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- SENTENZA -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 29/07/2025 al n. 1511 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2025 avverso la sentenza 457/2025 pubblicata in data 24.05.2025 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. DHIMGJINI SOFIKA, come Parte_1
- appellante - contro rappresentato e difeso dagli Avv. Claudia Palla ed Enza Controparte_1 Curcio., come da procura in atti;
- appellato -
avente ad oggetto: appello avverso sentenza 457/2025 del Tribunale di
Livorno, pubblicato in data 24.05.2025.
Visto il decreto ex art. 127 ter cod. proc. civ., con il quale il Presidente di Sezione ha sostituto l'udienza del 3.10.2025 con lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con riserva alla Corte di successiva adozione fuori udienza di ogni opportuno provvedimento.
Verificata la sua comunicazione alle parti costituite.
Lette le note depositate telematicamente dai procuratori delle parti in conformità col citato decreto di cartolarizzazione dell'udienza.
Rilevato che, come da note depositate nelle date del 22.09.2025 e del
23.09.2025, parte appellante e parte appellata hanno rispettivamente rinunciato ed accettato la rinuncia agli atti, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
Ritenuto che vada conseguentemente dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ai sensi dell'art. 306 cod. proc. civ.
Rilevato, quanto alle spese di giudizio, che entrambe le parti hanno chiesto la compensazione integrale.
P. Q. M.
Letto l'art. 306 c.p.c.,
DICHIARA l'estinzione del presente processo di appello.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Stefania
Bracaglia
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Laura D'Amelio
La Presidente.
Dott.ssa Daniela Lococo
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 3 ottobre 2025, composta dai Sigg.ri Magistrati: dr.ssa. Daniela LOCOCO Presidente dr.ssa Lonardo SCIONTI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- SENTENZA -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 29/07/2025 al n. 1511 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2025 avverso la sentenza 457/2025 pubblicata in data 24.05.2025 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. DHIMGJINI SOFIKA, come Parte_1
- appellante - contro rappresentato e difeso dagli Avv. Claudia Palla ed Enza Controparte_1 Curcio., come da procura in atti;
- appellato -
avente ad oggetto: appello avverso sentenza 457/2025 del Tribunale di
Livorno, pubblicato in data 24.05.2025.
Visto il decreto ex art. 127 ter cod. proc. civ., con il quale il Presidente di Sezione ha sostituto l'udienza del 3.10.2025 con lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con riserva alla Corte di successiva adozione fuori udienza di ogni opportuno provvedimento.
Verificata la sua comunicazione alle parti costituite.
Lette le note depositate telematicamente dai procuratori delle parti in conformità col citato decreto di cartolarizzazione dell'udienza.
Rilevato che, come da note depositate nelle date del 22.09.2025 e del
23.09.2025, parte appellante e parte appellata hanno rispettivamente rinunciato ed accettato la rinuncia agli atti, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
Ritenuto che vada conseguentemente dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ai sensi dell'art. 306 cod. proc. civ.
Rilevato, quanto alle spese di giudizio, che entrambe le parti hanno chiesto la compensazione integrale.
P. Q. M.
Letto l'art. 306 c.p.c.,
DICHIARA l'estinzione del presente processo di appello.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Stefania
Bracaglia
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Laura D'Amelio
La Presidente.
Dott.ssa Daniela Lococo
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
2