Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 25/03/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA C IVILE
Composto dai signori magistrati:
Dott. Gabriella Canto - Presidente relatore
Dott. Marcello Testaquatra - Giudice
Dott. Calogero Domenico Cammarata - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 595/2024 R.G, avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da
DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Fausto Giuseppe Curatolo.
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Salvatore Pirrello.
Con la partecipazione del P.M.
Conclusioni delle parti.
Per il ricorrente: “…accogliersi le conclusioni tutte di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio, con le modifiche riguardo la facoltà di visita del padre nei confronti del figlio minore, disposta dal Presidente di Sezione del Tribunale Civile di Caltanissetta con il provvedimento del 9 luglio 2024, e l'eventuale assegnazione della casa coniugale non più utilizzata dalla moglie al IG.
da intendersi in questa sede ripetute e trascritte”. Pt_1
In ricorso il ricorrente aveva così concluso:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Caltanissetta, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 70, Serie A, Parte
II, Vol. 1, anno 2001.
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Per 2) Affidare il figlio minore , congiuntamente ai genitori con domicilio prevalente dello stesso presso la madre.
(…) 4) In ordine alla regolamentazione del diritto di visita viene convenuto quanto segue: il padre potrà tenere il figlio con sé durante i weekend a settimane alterne, dalle ore 20,00 del venerdì sino alle ore 22.00 della domenica sera, nel corso di ciascuna settimana potrà tenerlo con sé un pomeriggio, dall'uscita dalla scuola sino alle ore 20:00, nella settimana che si conclude con il weekend di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana, dall'uscita da scuola fino alle ore
22:00, nella settimana che si conclude con il weekend di pertinenza della madre . Durante le festività natalizie il padre terrà con sé il figlio ad anni alterni, dal giorno del 23 al giorno 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 06 gennaio;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il figlio trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori due settimane (anche non consecutive) da stabilire concordemente entro il 30 maggio dell'anno in corso;
per tutte le altre festività e per il giorno di compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
5) Porre a carico del IG. l'assegno di mantenimento mensile di € 300,00 in favore Pt_1 della IG.ra ed un assegno di mantenimento in favore dei figli pari ad €. 400,00, Controparte_1
Per di cui €. 200,000 per il figlio da corrispondere a mani della IG.ra a mezzo bonifico CP_1 bancario sul c/c della stessa ed €. 200,00 per la figlia direttamente a mani della stessa, sul Per_2
c/c a lei intestato a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese;
6) Le spese straordinarie relative ai figli saranno sostenute in parti uguali tra i genitori, purché preventivamente concordate e documentate. Nello specifico si indicano come spese straordinarie quelle relative agli studi, alla mensa scolastica, alle attività ludico-sportive, alle visite mediche specialistiche e le spese necessarie ad affrontare tali visite.
(…) 9) Si chiede che l'assegno unico erogato dall' in questo momento solo in favore CP_2 della IG.ra , venga corrisposto ad entrambe le parti al 50%”. CP_1
Per la convenuta: “
1. In via principale dichiarare che non vi sono gli elementi (ndr nella parte motiva delle note scritte aveva dedotto la insussistenza delle condizioni per il divorzio).
2. In subordine, qualora si ritengano sussistenti le condizioni, dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 12.05.2001 a Caltanissetta, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 70, p. II s. A, Volume 1 ed Per affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i coniugi con domicilio prevalente dello stesso presso la madre ed in ordine alla regolamentazione del diritto di visita statuire che il padre potrà tenere con se i figli nel week end a settimane alterne dall'uscita dalla scuola del venerdì sino
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alla ore 21.00 della domenica sera;
nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con se un pomeriggio, dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00 nella settimana che si conclude con il weekend di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 20,00 nella settimana che si conclude con il week end di pertinenza della madre;
. Durante le festività natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni, dal giorno 23 al giorno 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, i figli trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il Lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori due settimane (anche non consecutive) da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio dell'anno in corso;
per le altre festività
e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
3. Porre a carico del sig. il canone del contratto di locazione dell'immobile, sito in Pt_1
Caltanissetta nel Viale Trieste n. 294, di € 350,00 stipulato dalla sig.ra nell'interesse CP_1
soprattutto dei propri figli o, in alternativa, confermare quale casa coniugale l'immobile di C. da
IR di proprietà del sig. Pt_1
4. Dichiarare la modifica del contributo per il mantenimento, statuendo un assegno di mantenimento di € 350,00 per la sig.ra , € 250,00 per il figlio minore Controparte_1 Persona_3 ed € 250,00 per la figlia oltre il 50% delle spese straordinarie per i figli purché Persona_4
documentate.
5. Confermare, per quanto non espressamente richiesto, le condizioni di divorzio così come concordate in sede di separazione anche relativamente all'assegno unico erogato dall' per il CP_2
quale il sig. ha rinunciato al 50% con dichiarazione del 28.2.2023”. Pt_1
Il P.M. nulla ha osservato.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, depositato il 3 aprile 2024, esponeva: Parte_1
- di avere contratto matrimonio con a Caltanissetta il 12 maggio 2001, Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune dell'anno 2001, parte II, n. 70; Per
- che dal matrimonio erano nati due figli, (Caltanissetta, 15/12/2010) e (Canicattì, Per_2
28/7/2005), quest'ultima maggiorenne ma economicamente non indipendente;
- che, con decreto n. 3178/2017 del 28/3/2017, il Tribunale di Caltanissetta aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso.
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Alla luce di quanto sopra e sul rilievo in ordine al decorso del termine di legge, il ricorrente chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate.
Costituitasi, aderiva alla domanda di divorzio, chiedendo: la conferma Controparte_1
delle condizioni previste nell'accordo di separazione consensuale omologato quanto al regime di
Per affidamento e di visita del figlio minore;
la modifica riguardo agli obblighi a carico del Pt_1 nel senso dell'aumento dell'assegno dovuto in favore della moglie e dei figli;
porsi a carico del predetto l'obbligo di pagare il canone di locazione relativo alla casa in cui la moglie si era trasferita con i figli.
All'udienza del 2 luglio 2024 veniva esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione tra i coniugi. Quindi, con ordinanza del 9 luglio 2025 (a scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza), il presidente adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi, confermando le determinazioni di cui all'accordo di separazione consensuale omologato, salvo quelle riguardanti l'affidamento ed il collocamento prevalente della figlia più grande, nelle more divenuta maggiore d'età.
Con la suddetta ordinanza, inoltre, il presidente invitava le parti ad interloquire sulla circostanza emersa in udienza, relativa alla ripresa della convivenza tra i coniugi in epoca successiva alla separazione.
A seguito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c, veniva fissata l'udienza del 28 gennaio 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
Alla suddetta udienza, in accoglimento della richiesta del ricorrente, cui non si opponeva la controparte, veniva disposto un rinvio all'udienza del giorno 11 febbraio 2025, con modalità di trattazione scritta.
Entrambe le parti depositavano note scritte e la causa era posta in decisione.
Il P.M. nulla osservava.
Ritiene il collegio che non ricorrono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo stato accertato che i coniugi, subito dopo la separazione, e fino al 6 febbraio 2020, hanno convissuto nella casa familiare, ricostituendo la comunione di vita materiale e morale, con ripresa delle relazioni in cui si sostanzia (cfr. Cass. n. 27963 del 22/9/2022 e n. 20323 del 26/7/2019).
Innanzi tutto, vanno richiamate le dichiarazioni rese dalle parti all'udienza di comparizione: la moglie ha riferito che a fine marzo del 2017 si è riconciliata con il marito, con il quale ha ripristinato la convivenza, protrattasi fino al 6 febbraio 2020, data in cui ha interrotto ogni rapporto
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con lui, avendo appreso della relazione extraconiugale intrattenuta con altra donna sin da epoca anteriore al matrimonio. La AR ha specificato di essere certa della data di cessazione dei rapporti con il marito (6 febbraio 2020), essendo anteriore di un mese rispetto al decesso del proprio padre.
Interpellato a seguito delle dichiarazioni della moglie, il marito, che inizialmente aveva dichiarato che dall'epoca della comparizione dinanzi al presidente nel giudizio di separazione non era mai stata ripristinata la convivenza, né era intervenuta riconciliazione, ha ammesso la ripresa della convivenza, ma l'ha limitata ad alcuni mesi del 2017 e giustificata con le esigenze connesse alla convalescenza da intervento chirurgico, cui era stato sottoposto il 1° febbraio 2017.
Le posizioni delle parti sono state confermate con le successive note scritte, con cui le predette hanno dedotto quanto segue: il ricorrente, che la convivenza dopo la separazione è durata solo alcuni mesi e non ha implicato riconciliazione, non essendo intervenuta la ricostituzione del consorzio familiare, ma, anzi, essendo stata confermata la impossibilità della vita in comune della coppia; la moglie, che la ripresa della convivenza, durata per ben tre anni, è stata connessa alla riconciliazione tra i coniugi.
A sostegno del proprio assunto la ha richiamato il fatto, già dedotto con la memoria CP_1 di costituzione, che il marito ha iniziato a versare l'assegno previsto in sede di separazione in favore della moglie e dei figli solo a partire dal mese di marzo del 2020; a riprova della convivenza fino a tale epoca.
La circostanza di cui sopra, relativa al mancato versamento dell'assegno fino al mese di febbraio dell'anno 2020, non contestata dal - che non ha, neppure, fornito la prova del Pt_1
suddetto versamento - in uno alla mancanza di iniziative della moglie al fine di ottenere l'adempimento, è idonea a comprovare il protrarsi della convivenza per tre anni, come dedotto dalla predetta.
La convivenza per un sì lungo periodo, già di per sé indicativa della ricostituzione del consorzio familiare, è stata accompagnata da concrete relazioni che denotano l'assolvimento dei doveri di solidarietà e di assistenza morale e materiale: ci si riferisce al fatto che la moglie, com'è pacifico tra le parti, ha prestato assistenza al coniuge nel periodo di convalescenza seguito ad un intervento chirurgico;
da parte sua, il marito, nel corso dei tre anni di convivenza, ha assolto agli oneri di mantenimento della famiglia.
Gli elementi acquisiti, come sopra esposti, sono idonei a comprovare la ricostituzione del rapporto coniugale, con conseguente cessazione degli effetti della separazione (art. 157 c.c.).
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Pertanto, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili matrimonio deve essere dichiarata inammissibile, per insussistenza del requisito di cui all'art. 3, terzo comma, lett. b), L. n. 898/1970.
In considerazione del fatto che la riconciliazione è stata dedotta dalla convenuta per la prima volta all'udienza di comparizione, si ravvisano i presupposti per la compensazione per metà delle spese processuali, con condanna del ricorrente al pagamento della rimanente metà, che per tale quota si liquidano come in dispositivo, disponendosene il versamento in favore dell'Erario, stante l'ammissione della al patrocinio a spese dello Stato. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile la domanda proposta da nei confronti di con ricorso depositato Parte_1 Controparte_1
il 3 aprile 2024; compensa tra le parti, in ragione di metà, le spese del giudizio e con condanna
[...]
al pagamento della rimanente metà, che per tale quota liquida in euro 1.904,50, Parte_1
disponendone il versamento in favore dello Stato.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 marzo 2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Gabriella Canto
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