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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/06/2025, n. 2595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2595 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nel processo civile di appello avverso la sentenza n. 165/2015 del Giudice di pace di
Salerno, iscritto al n. 8519/2015 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del giorno 3 marzo 2025, pendente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, per procura speciale a margine dell'appello, dall'avvocato
Giuseppe Caceci (C.F. ), presso il cui studio elettivamente domicilia C.F._2
in Capaccio Scalo, al Viale della Repubblica
-appellante-
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ), titolare Controparte_1 C.F._3
della ditta , con sede in Roscigno, alla Via Vittorio Veneto Controparte_2
n. 54, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avvocato Giuseppe Scorza (C.F. ), presso il cui C.F._4
studio elettivamente domicilia in Capaccio, alla Via Carlo Alberto Dalla Chiesa -appellato-
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Il processo di primo grado.
Con ricorso 24 gennaio 2014, , titolare dell'impresa Controparte_1 [...]
, chiese al Giudice di pace di Capaccio d'ingiungere a , Controparte_2 Parte_1
titolare dell'omonima impresa individuale, il pagamento di € 1.936,00, oltre interessi e spese,
pari al prezzo di 352 kg di carne bovina fornitagli il 28 luglio 2012, come da fattura n. 24 del
28 luglio 2012.
Il 4 febbraio 2014 il Giudice di pace di Capaccio emise il decreto ingiuntivo n. 12/2014,
intimando “alla ditta “ ”” di pagare “alla ditta Parte_1 CP_3 Parte_2
” la somma di € 1.936,00, oltre interessi e spese.
[...]
Il decreto ingiuntivo fu notificato il 13 febbraio 2014.
Con citazione notificata il 18 marzo 2013, convenne in giudizio Parte_1
dinanzi al Giudice di pace di Capaccio la , opponendosi Controparte_2
all'indicato decreto ingiuntivo. L'attore eccepì che: gli aveva fornito la Parte_1
carne bovina di cui alle fatture n. 7 del 25/06/2012 di € 4.400,00, n. 24 del 28/07/2012 di €
1.936,00 e n. 25 del 02/09/2012 di € 1.549,00; aveva pagato tali forniture con gli assegni della BCC di Capaccio n. 10716 di € 3.100,00 e n. 10715 di € 4.400,00, restando debitore solo di € 385,00; non tutta la carne bovina fornita dal venditore aveva le caratteristiche,
richieste, doglianza che aveva immediatamente sollevato e ribadita con missiva del 16 aprile
2013; la pretesa monitoria non era adeguatamente sorretta dalla documentazione necessaria ex artt. 633 e 634 c.p.c. quanto ai rapporti tra imprenditori. L'attore, quindi,
chiese: “• Accertare e dichiarare la nullità del Decreto ingiuntivo nr. 12/2014 – R.G. 06/14 –
del 31/01/14 , reso dal Giudice di Pace di Capaccio, depositata in cancelleria in pari data e notificato all'opponente a mezzo del servizio postale in data 13/02/2014, per carenza dei
requisiti di legge e per l'effetto, previa dichiarazione di nullità, revocare gli effetti del
medesimo decreto, • Nel merito, dichiarare la nullità del decreto opposto, così come sopra
indentificato, per insussistenza del credito azionato, per tutti i motivi e le argomentazioni
esposte e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo ed in via subordinata, dichiarare che la
somma effettivamente dovuta dal sig. è pari ad € 385,00; • Con vittoria di Parte_1
spese diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto Avvocato per
dichiarato anticipo. Il tutto con sentenza.”
Costituendosi, la argomentò della sufficienza della Controparte_2
prodotta fattura e del documento di trasporto, regolarmente sottoscritto, a documentare l'esistenza del suo credito nella fase monitoria, dell'imputazione degli assegni consegnatigli da controparte al pagamento delle altre forniture, diverse da quella per cui era causa, della decadenza dell'acquirente dalla garanzia per i vizi, comunque insussistenti, e chiese:
“preliminarmente concedere provvisoria esecutività all'ingiunzione impugnata, siccome
l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
rigettare l'opposizione
così come spiegata in quanto infondata in fatto ed in diritto nonché inammissibile e/o
improcedibile con vittoria di spese e competenze di causa.”
La causa fu istruita con l'escussione di un testimone, quindi decisa con sentenza n.
164/15.
2.- La sentenza appellata.
Con la sentenza n. 164/15, resa pubblica il 19 aprile 2015, il Giudice di pace di
Salerno affermò che la fondatezza della domanda monitoria era sufficientemente fondata sulla fattura versata in atti, che era tardiva “l'eccezione della opponente in merito alla
mancanza di qualità della merce venduta”, che nessuna prova l'opponente aveva fornito del pagamento della merce, potendo gli assegni essere “il corrispettivo di altre partite”. Il primo giudice, quindi, rigettò l'opposizione e condannò l'opponente al pagamento delle spese di causa, liquidate in € 1.000,00 e direttamente attribuite all'avvocato Giuseppe
Scorza, in ragione del dichiarato anticipo.
3.- L'appello.
Con citazione notificata il 6/8 ottobre 2015, s'appellò a questo Parte_1
Tribunale avverso l'indicata sentenza, dolendosi dell'inammissibilità della prova testimoniale, anche per l'incapacità del teste, della omessa valutazione delle prove documentali e della insufficienza della motivazione espressa dal primo giudice, ribadendo l'inidoneità della sola fattura a dimostrare la pretesa azionata in fase monitoria, l'avvenuto pagamento della merce e, infine, la mancanza delle qualità promesse della carne venduta.
L'appellante chiese, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione di primo grado: “riformare in toto l'impugnata sentenza nr. 164/15 del 15.03.2015 resa dal Giudice di
Pace di Salerno ( ex GDP di Capaccio) per tutti i motivi e le argomentazioni addotte nel
presente atto nonché in quello introduttivo del giudizio dichiarando la nullità del decreto
ingiuntivo opposto per insussistenza del credito e/o nei limiti della somma di € 385,00. Con
vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado di giudizio con attribuzione al
sottoscritto avvocato antistatario. Il tutto con sentenza.”
Costituendosi, , titolare della , Controparte_1 CP_2 Controparte_2
eccepì l'inammissibilità dell'avverso gravame per la genericità dei proposti motivi, ex art. 342 c.p.c., la sufficienza della fattura a giustificare l'azionata pretesa monitoria, la riferibilità
degli assegni ad altre forniture, diverse da quella, contrassegnata dal n. 24 del 28/07/2012,
mai quietanzata, per la quale aveva reclamato il pagamento di € 1.936,00, la capacità a testimoniare di , l'infondatezza dell'avversa doglianza circa la mancanza Testimone_1
di qualità della carne venduta. L'appellato conclude nel senso di “dichiarare inammissibile
l'appello proposto avverso la Sentenza nr 164/2015 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace
di Salerno, ex Capaccio, Dott. Scarpa in data 15.03.2015, depositata in cancelleria in data 09.04.2015 in quanto proposto in violazione dell'art. 342 C.P.C.; gradatamente, rigettare
l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto. In ogni caso, condannare l'appellante alle
spese e competenze del grado di giudizio.”
Ripetutamente rinviato per motivi d'ufficio, la causa è stata riassegnata a questo giudice (in forza del decreto n. 74/2025 del Presidente del Tribunale di Salerno, in ragione del tramutamento ad altro incarico del giudice originariamente designato) che, all'udienza del 3 marzo 2025, sulle conclusioni delle parti, sostanzialmente conformi a quelle rassegnate negli atti introduttivi, l'ha trattenuta a sentenza, previa assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per memorie di replica, l'ultimo dei quali è scaduto il 5 giugno 2025.
4.- La decisione del Tribunale.
4.1.- L'appello, sia pure con le precisazioni di cui innanzi, è in definitiva ammissibile,
dovendosi respingere l'eccezione sollevata da ai sensi dell'art. 342 c.p.c. CP_2
La giurisprudenza di legittimità ha, invero, ripetutamente affermato che “Gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di
inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una
parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che
occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di
decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto
alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass., Sez. U, ordinanza n. 36481 del
13/12/2022; in precedenza cfr. pure Cass., Sez. U, sentenza n. 27199 del 16/11/2017 e,
nello stesso senso, tra le tante Cass., Sez. 6 - 3, ordinanza n. 13535 del 30/05/2018 e Sez. Va aggiunto che gli elementi idonei a rendere "specifici" i motivi d'appello possono essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall'intero atto di impugnazione considerato, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni;
e che la specificità dei motivi d'appello va necessariamente parametrata alla puntualità della decisione impugnata, sicché dev'essere tanto meno rigorosamente vagliata quanto meno puntualmente argomentata è la motivazione della sentenza oggetto di gravame.
Nel caso di specie, l'appellante, a fronte di una decisione sommariamente motivata,
individua gli errori che sarebbero stati commessi dal primo giudice e rivolge al ragionamento di quest'ultimo critiche sufficientemente specifiche, le quali peraltro consentono di individuare la diversa soluzione giuridica e fattuale che l'appello aspira a vedere accolta.
4.2.- Il ricorso per decreto ingiuntivo è stato chiesto ed emesso per l'ammontare di €
1.936,00, pari all'importo indicato nella invocata fattura n. 24 del 28/07/2012.
È insegnamento consolidato che la fattura, in specie nei rapporti tra imprenditori, è
titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ex artt. 633
e 634 c.p.c. (cfr. tra le tante Cass. n. 19944 del 12/07/2023 e n. 5827 del 27/02//2023): non occorreva, quindi, che il ricorrente aggiungesse alla fattura fossero altri documenti contabili dell'impresa.
Inoltre, se il primo giudice ha correttamente riferito l'adeguatezza dell'indicato documento fiscale a fondare una pretesa monitoria, deve ribadirsi che l'effettiva consegna della merce – che l'acquirente mai ha negato di avere ricevuto, anzi implicitamente l'ha ammesso nel contestare la qualità della merce – è confermata dal documento di trasporto versato in atti da parte opposta nel processo di primo grado.
4.3.- È inammissibile la doglianza ex art. 1497 c.c., riproposta in questa fase di gravame semplicemente riproponendo quanto dedotto in prime cure, non avendo la parte confutato la motivazione addotta sul punto dal primo giudice, che ha affermato essere “tardiva, oltre che non provata, l'eccezione della opponente in merito alla mancanza di
qualità della merce venduta” (penultimo capoverso della motivazione, a pagina 2 della sentenza)
Invero, la nuova formulazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c., introdotta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012), non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma comunque “impone all'appellante di
individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle
argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in
caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si
assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di
diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché,
in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale
e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (così Cass., Sez. 3, ordinanza n.
10916 del 5/5/2017).
4.3.- Inconferente, poi, è la doglianza dell'appellante circa l'inammissibilità della testimonianza, non avendo il primo giudice fondato la sua decisione sulla prova orale.
In ogni caso, non sussiste l'incapacità a testimoniare di – neppure Testimone_1
ritualmente eccepita né prima né al tempo del raccoglimento del mezzo istruttorio né al momento della precisazione delle conclusioni (sugli oneri della parte di eccepirla tempestivamente cfr. Cass., Sez. Un., n. 9456 del 06/04/2023) – sol perché cugino dell'opposto, attesa la sua estraneità al giudizio e l'insussistenza di un suo interesse personale, attuale e concreto, alla causa, tale da giustificare la sua partecipazione al giudizio.
4.4.- Infondato, infine, è l'ultimo motivo di gravame, pertinente l'avvenuto pagamento della merce. È ben vero che ebbe a consegnare alla Parte_1 Controparte_2
gli assegni della BCC di Capaccio n. 10716 di € 3.100,00, datato 17 settembre
[...]
2012, e n. 10715 di € 4.400,00, datato 19 novembre 2012.
Ma, in tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni (o cambiali), che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore (cfr. Cass. n. 26275 del
06/11/2017 e n. 27247 del 25/09/2023), come esattamente nel caso di specie.
Nel caso in esame sono stati emessi due assegni bancari per importi e tempi di emissione diversi da quelli relativi al credito per cui è causa, che l'opposto ha riferito ad altri rapporti inter partes, sicché spettava al debitore l'onere di dimostrare che in quel modo aveva provveduto al pagamento della fattura azionata in via monitoria, trattandosi di titoli astratti ed autonomi, fonti di presunzione di distinti rapporti sostanziali;
nella specie l'opponente nessuna prova ha offerto, neppure versando in atti le altre due fatture che assume relative alle altre due forniture di carne ricevute da controparte.
4.5.- In conclusione, l'appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata.
5.- Le spese.
5.1.- Le spese del giudizio a norma dell'art. 91 c.p.c. vanno poste a carico dell'appellante, in ragione della sua soccombenza, e vanno liquidate in € 300,00 per la fase di studio, € 300,00 per la fase introduttiva, € 700,00 per la fase di trattazione ed € 500,00 per la fase conclusionale, considerando il valore della controversia, la natura delle questioni trattate, l'attività professionale effettivamente svolta e le vigenti tariffe forensi.
5.2.- Trova, infine, applicazione all'appellante il comma 1-quater che l'art. 1, co. 17,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha inserito nell'art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2001, n. 115, e che prevede che “Quando l'impugnazione, anche
incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte
che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-
bis”.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) rigetta l'appello proposto da , titolare dell'omonima impresa Parte_1
individuale, avverso la sentenza n. 164/15 del Giudice di pace di Salerno;
2) condanna , titolare dell'omonima impresa individuale, a pagare Parte_1
all'appellato , titolare della , le Controparte_1 Controparte_2
spese del grado, che liquida in € 1.800,00, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA e che direttamente attribuisce all'avvocato Giuseppe Scorza;
3) dichiara che sussistono le condizioni processuali perché l'indicato appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno, 11 giugno 2025. Il giudice
Andrea Luce 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 - , ordinanza n. 7675 del 19/03/2019; vedi pure da ultimo Cass. n. 26624 del 15/09/2023).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nel processo civile di appello avverso la sentenza n. 165/2015 del Giudice di pace di
Salerno, iscritto al n. 8519/2015 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del giorno 3 marzo 2025, pendente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, per procura speciale a margine dell'appello, dall'avvocato
Giuseppe Caceci (C.F. ), presso il cui studio elettivamente domicilia C.F._2
in Capaccio Scalo, al Viale della Repubblica
-appellante-
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ), titolare Controparte_1 C.F._3
della ditta , con sede in Roscigno, alla Via Vittorio Veneto Controparte_2
n. 54, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avvocato Giuseppe Scorza (C.F. ), presso il cui C.F._4
studio elettivamente domicilia in Capaccio, alla Via Carlo Alberto Dalla Chiesa -appellato-
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Il processo di primo grado.
Con ricorso 24 gennaio 2014, , titolare dell'impresa Controparte_1 [...]
, chiese al Giudice di pace di Capaccio d'ingiungere a , Controparte_2 Parte_1
titolare dell'omonima impresa individuale, il pagamento di € 1.936,00, oltre interessi e spese,
pari al prezzo di 352 kg di carne bovina fornitagli il 28 luglio 2012, come da fattura n. 24 del
28 luglio 2012.
Il 4 febbraio 2014 il Giudice di pace di Capaccio emise il decreto ingiuntivo n. 12/2014,
intimando “alla ditta “ ”” di pagare “alla ditta Parte_1 CP_3 Parte_2
” la somma di € 1.936,00, oltre interessi e spese.
[...]
Il decreto ingiuntivo fu notificato il 13 febbraio 2014.
Con citazione notificata il 18 marzo 2013, convenne in giudizio Parte_1
dinanzi al Giudice di pace di Capaccio la , opponendosi Controparte_2
all'indicato decreto ingiuntivo. L'attore eccepì che: gli aveva fornito la Parte_1
carne bovina di cui alle fatture n. 7 del 25/06/2012 di € 4.400,00, n. 24 del 28/07/2012 di €
1.936,00 e n. 25 del 02/09/2012 di € 1.549,00; aveva pagato tali forniture con gli assegni della BCC di Capaccio n. 10716 di € 3.100,00 e n. 10715 di € 4.400,00, restando debitore solo di € 385,00; non tutta la carne bovina fornita dal venditore aveva le caratteristiche,
richieste, doglianza che aveva immediatamente sollevato e ribadita con missiva del 16 aprile
2013; la pretesa monitoria non era adeguatamente sorretta dalla documentazione necessaria ex artt. 633 e 634 c.p.c. quanto ai rapporti tra imprenditori. L'attore, quindi,
chiese: “• Accertare e dichiarare la nullità del Decreto ingiuntivo nr. 12/2014 – R.G. 06/14 –
del 31/01/14 , reso dal Giudice di Pace di Capaccio, depositata in cancelleria in pari data e notificato all'opponente a mezzo del servizio postale in data 13/02/2014, per carenza dei
requisiti di legge e per l'effetto, previa dichiarazione di nullità, revocare gli effetti del
medesimo decreto, • Nel merito, dichiarare la nullità del decreto opposto, così come sopra
indentificato, per insussistenza del credito azionato, per tutti i motivi e le argomentazioni
esposte e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo ed in via subordinata, dichiarare che la
somma effettivamente dovuta dal sig. è pari ad € 385,00; • Con vittoria di Parte_1
spese diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto Avvocato per
dichiarato anticipo. Il tutto con sentenza.”
Costituendosi, la argomentò della sufficienza della Controparte_2
prodotta fattura e del documento di trasporto, regolarmente sottoscritto, a documentare l'esistenza del suo credito nella fase monitoria, dell'imputazione degli assegni consegnatigli da controparte al pagamento delle altre forniture, diverse da quella per cui era causa, della decadenza dell'acquirente dalla garanzia per i vizi, comunque insussistenti, e chiese:
“preliminarmente concedere provvisoria esecutività all'ingiunzione impugnata, siccome
l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
rigettare l'opposizione
così come spiegata in quanto infondata in fatto ed in diritto nonché inammissibile e/o
improcedibile con vittoria di spese e competenze di causa.”
La causa fu istruita con l'escussione di un testimone, quindi decisa con sentenza n.
164/15.
2.- La sentenza appellata.
Con la sentenza n. 164/15, resa pubblica il 19 aprile 2015, il Giudice di pace di
Salerno affermò che la fondatezza della domanda monitoria era sufficientemente fondata sulla fattura versata in atti, che era tardiva “l'eccezione della opponente in merito alla
mancanza di qualità della merce venduta”, che nessuna prova l'opponente aveva fornito del pagamento della merce, potendo gli assegni essere “il corrispettivo di altre partite”. Il primo giudice, quindi, rigettò l'opposizione e condannò l'opponente al pagamento delle spese di causa, liquidate in € 1.000,00 e direttamente attribuite all'avvocato Giuseppe
Scorza, in ragione del dichiarato anticipo.
3.- L'appello.
Con citazione notificata il 6/8 ottobre 2015, s'appellò a questo Parte_1
Tribunale avverso l'indicata sentenza, dolendosi dell'inammissibilità della prova testimoniale, anche per l'incapacità del teste, della omessa valutazione delle prove documentali e della insufficienza della motivazione espressa dal primo giudice, ribadendo l'inidoneità della sola fattura a dimostrare la pretesa azionata in fase monitoria, l'avvenuto pagamento della merce e, infine, la mancanza delle qualità promesse della carne venduta.
L'appellante chiese, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione di primo grado: “riformare in toto l'impugnata sentenza nr. 164/15 del 15.03.2015 resa dal Giudice di
Pace di Salerno ( ex GDP di Capaccio) per tutti i motivi e le argomentazioni addotte nel
presente atto nonché in quello introduttivo del giudizio dichiarando la nullità del decreto
ingiuntivo opposto per insussistenza del credito e/o nei limiti della somma di € 385,00. Con
vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado di giudizio con attribuzione al
sottoscritto avvocato antistatario. Il tutto con sentenza.”
Costituendosi, , titolare della , Controparte_1 CP_2 Controparte_2
eccepì l'inammissibilità dell'avverso gravame per la genericità dei proposti motivi, ex art. 342 c.p.c., la sufficienza della fattura a giustificare l'azionata pretesa monitoria, la riferibilità
degli assegni ad altre forniture, diverse da quella, contrassegnata dal n. 24 del 28/07/2012,
mai quietanzata, per la quale aveva reclamato il pagamento di € 1.936,00, la capacità a testimoniare di , l'infondatezza dell'avversa doglianza circa la mancanza Testimone_1
di qualità della carne venduta. L'appellato conclude nel senso di “dichiarare inammissibile
l'appello proposto avverso la Sentenza nr 164/2015 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace
di Salerno, ex Capaccio, Dott. Scarpa in data 15.03.2015, depositata in cancelleria in data 09.04.2015 in quanto proposto in violazione dell'art. 342 C.P.C.; gradatamente, rigettare
l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto. In ogni caso, condannare l'appellante alle
spese e competenze del grado di giudizio.”
Ripetutamente rinviato per motivi d'ufficio, la causa è stata riassegnata a questo giudice (in forza del decreto n. 74/2025 del Presidente del Tribunale di Salerno, in ragione del tramutamento ad altro incarico del giudice originariamente designato) che, all'udienza del 3 marzo 2025, sulle conclusioni delle parti, sostanzialmente conformi a quelle rassegnate negli atti introduttivi, l'ha trattenuta a sentenza, previa assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per memorie di replica, l'ultimo dei quali è scaduto il 5 giugno 2025.
4.- La decisione del Tribunale.
4.1.- L'appello, sia pure con le precisazioni di cui innanzi, è in definitiva ammissibile,
dovendosi respingere l'eccezione sollevata da ai sensi dell'art. 342 c.p.c. CP_2
La giurisprudenza di legittimità ha, invero, ripetutamente affermato che “Gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di
inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una
parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che
occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di
decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto
alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass., Sez. U, ordinanza n. 36481 del
13/12/2022; in precedenza cfr. pure Cass., Sez. U, sentenza n. 27199 del 16/11/2017 e,
nello stesso senso, tra le tante Cass., Sez. 6 - 3, ordinanza n. 13535 del 30/05/2018 e Sez. Va aggiunto che gli elementi idonei a rendere "specifici" i motivi d'appello possono essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall'intero atto di impugnazione considerato, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni;
e che la specificità dei motivi d'appello va necessariamente parametrata alla puntualità della decisione impugnata, sicché dev'essere tanto meno rigorosamente vagliata quanto meno puntualmente argomentata è la motivazione della sentenza oggetto di gravame.
Nel caso di specie, l'appellante, a fronte di una decisione sommariamente motivata,
individua gli errori che sarebbero stati commessi dal primo giudice e rivolge al ragionamento di quest'ultimo critiche sufficientemente specifiche, le quali peraltro consentono di individuare la diversa soluzione giuridica e fattuale che l'appello aspira a vedere accolta.
4.2.- Il ricorso per decreto ingiuntivo è stato chiesto ed emesso per l'ammontare di €
1.936,00, pari all'importo indicato nella invocata fattura n. 24 del 28/07/2012.
È insegnamento consolidato che la fattura, in specie nei rapporti tra imprenditori, è
titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ex artt. 633
e 634 c.p.c. (cfr. tra le tante Cass. n. 19944 del 12/07/2023 e n. 5827 del 27/02//2023): non occorreva, quindi, che il ricorrente aggiungesse alla fattura fossero altri documenti contabili dell'impresa.
Inoltre, se il primo giudice ha correttamente riferito l'adeguatezza dell'indicato documento fiscale a fondare una pretesa monitoria, deve ribadirsi che l'effettiva consegna della merce – che l'acquirente mai ha negato di avere ricevuto, anzi implicitamente l'ha ammesso nel contestare la qualità della merce – è confermata dal documento di trasporto versato in atti da parte opposta nel processo di primo grado.
4.3.- È inammissibile la doglianza ex art. 1497 c.c., riproposta in questa fase di gravame semplicemente riproponendo quanto dedotto in prime cure, non avendo la parte confutato la motivazione addotta sul punto dal primo giudice, che ha affermato essere “tardiva, oltre che non provata, l'eccezione della opponente in merito alla mancanza di
qualità della merce venduta” (penultimo capoverso della motivazione, a pagina 2 della sentenza)
Invero, la nuova formulazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c., introdotta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012), non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma comunque “impone all'appellante di
individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle
argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in
caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si
assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di
diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché,
in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale
e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (così Cass., Sez. 3, ordinanza n.
10916 del 5/5/2017).
4.3.- Inconferente, poi, è la doglianza dell'appellante circa l'inammissibilità della testimonianza, non avendo il primo giudice fondato la sua decisione sulla prova orale.
In ogni caso, non sussiste l'incapacità a testimoniare di – neppure Testimone_1
ritualmente eccepita né prima né al tempo del raccoglimento del mezzo istruttorio né al momento della precisazione delle conclusioni (sugli oneri della parte di eccepirla tempestivamente cfr. Cass., Sez. Un., n. 9456 del 06/04/2023) – sol perché cugino dell'opposto, attesa la sua estraneità al giudizio e l'insussistenza di un suo interesse personale, attuale e concreto, alla causa, tale da giustificare la sua partecipazione al giudizio.
4.4.- Infondato, infine, è l'ultimo motivo di gravame, pertinente l'avvenuto pagamento della merce. È ben vero che ebbe a consegnare alla Parte_1 Controparte_2
gli assegni della BCC di Capaccio n. 10716 di € 3.100,00, datato 17 settembre
[...]
2012, e n. 10715 di € 4.400,00, datato 19 novembre 2012.
Ma, in tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni (o cambiali), che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore (cfr. Cass. n. 26275 del
06/11/2017 e n. 27247 del 25/09/2023), come esattamente nel caso di specie.
Nel caso in esame sono stati emessi due assegni bancari per importi e tempi di emissione diversi da quelli relativi al credito per cui è causa, che l'opposto ha riferito ad altri rapporti inter partes, sicché spettava al debitore l'onere di dimostrare che in quel modo aveva provveduto al pagamento della fattura azionata in via monitoria, trattandosi di titoli astratti ed autonomi, fonti di presunzione di distinti rapporti sostanziali;
nella specie l'opponente nessuna prova ha offerto, neppure versando in atti le altre due fatture che assume relative alle altre due forniture di carne ricevute da controparte.
4.5.- In conclusione, l'appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata.
5.- Le spese.
5.1.- Le spese del giudizio a norma dell'art. 91 c.p.c. vanno poste a carico dell'appellante, in ragione della sua soccombenza, e vanno liquidate in € 300,00 per la fase di studio, € 300,00 per la fase introduttiva, € 700,00 per la fase di trattazione ed € 500,00 per la fase conclusionale, considerando il valore della controversia, la natura delle questioni trattate, l'attività professionale effettivamente svolta e le vigenti tariffe forensi.
5.2.- Trova, infine, applicazione all'appellante il comma 1-quater che l'art. 1, co. 17,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha inserito nell'art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2001, n. 115, e che prevede che “Quando l'impugnazione, anche
incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte
che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-
bis”.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) rigetta l'appello proposto da , titolare dell'omonima impresa Parte_1
individuale, avverso la sentenza n. 164/15 del Giudice di pace di Salerno;
2) condanna , titolare dell'omonima impresa individuale, a pagare Parte_1
all'appellato , titolare della , le Controparte_1 Controparte_2
spese del grado, che liquida in € 1.800,00, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA e che direttamente attribuisce all'avvocato Giuseppe Scorza;
3) dichiara che sussistono le condizioni processuali perché l'indicato appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno, 11 giugno 2025. Il giudice
Andrea Luce 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 - , ordinanza n. 7675 del 19/03/2019; vedi pure da ultimo Cass. n. 26624 del 15/09/2023).