CASS
Sentenza 1 febbraio 2023
Sentenza 1 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/02/2023, n. 3030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3030 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15473/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 – ricorrente – contro CE IL LD, in proprio e quale rappresentante di C.E.D.A.A. DI ET LE LD & C. S.a.s., CE IA – intimati – Oggetto: tributi – società – estinzione – soci - successione Civile Sent. Sez. 5 Num. 3030 Anno 2023 Presidente: MANZON ENRICO Relatore: D'AQUINO FILIPPO Data pubblicazione: 01/02/2023 N. 15473/16 R.G. Est. F. D’Aquino 2 di 6 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia- Romagna n. 1028/18/15 depositata in data 13 maggio 2015 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella pubblica udienza del 26 gennaio 2023; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ROBERTO MUCCI, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udita per il ricorrente l’Avv. LUCREZIA FIANDACA dell’Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. I contribuenti CE IL LD, in proprio e quale legale rappresentante della società C.E.D.A.A. di ET LE LD & C. S.a.s. e CE IA, società esercente l’attività di servizi contabili e fiscali e cancellata dal Registro delle Imprese in data 7 aprile 2005, hanno separatamente impugnato tre avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta 2003, 2004 e 2005, con cui venivano disconosciuti costi non inerenti e indeducibili e accertati maggiori ricavi omessi, oltre ad accertarsi proventi illeciti e indebita detrazione IVA, con recupero di maggiori IVA e IRAP in capo alla società, oltre sanzioni e interessi e maggiore IRPEF da reddito da partecipazione in capo ai soci. 2. La CTP di Reggio Emilia ha accolto i ricorsi riuniti, ritenendo nulli gli atti impugnati in quanto notificati dopo la cancellazione della società contribuente. 3. La CTR dell’Emilia-Romagna, con sentenza in data 13 maggio 2015, nel ritenere regolare l’introduzione del giudizio da parte dei contribuenti, ha rigettato – per quanto qui rileva - l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello, per quanto di interesse, che la cancellazione della società di persone dal registro delle imprese comporta l’estinzione della società e l’insorgere di un fenomeno di tipo successorio in capo ai soci. Il giudice di appello ha, inoltre, ritenuto che N. 15473/16 R.G. Est. F. D’Aquino 3 di 6 il socio accomandatario ET LD non fosse responsabile del rapporto di imposta, posto che l’avviso recava quale destinatario la sola società contribuente, mentre ai soci erano stati notificati i soli avvisi di rettifica dei redditi di partecipazione, per cui i soci non avrebbero potuto partecipare al giudizio né quali successori della società estinta, né quali aventi causa in corso di causa. 4. Ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a tre motivi;
i contribuenti intimati non si sono costituiti in giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dell’art. 40, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt. 2312 e 2313 cod. civ., anche in relazione all’art. 2314, primo comma, cod. civ., nonché falsa applicazione dell’art. 2495, secondo comma, cod. civ. e dell’art. 110 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto insussistente la successione dei soci nei rapporti originariamente facenti capo alla società cancellata. L’Ufficio ricorrente trascrive gli atti impositivi originari, evidenziando che gli avvisi di accertamento nei confronti della società erano stati emessi nei confronti del socio ET LE LD sia quale legale rappresentante della società, sia quale socio, mentre l’avviso nei confronti della contribuente ET AR era stato emesso nella qualità di socia della società. Trascrive, inoltre, il ricorrente, gli originari ricorsi dei contribuenti, dai quali traspare che gli stessi hanno impugnato gli avvisi anche «in proprio» come soci della società estinta. Osserva parte ricorrente come il giudice di appello sarebbe incorso in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e avrebbe errato nel non affermare la responsabilità del socio accomandatario per non avere l’Ufficio fatto applicazione del disposto dell’art. 2495 cod. civ., laddove i ricorsi erano stati proposti anche dai singoli soci, nonché in N. 15473/16 R.G. Est. F. D’Aquino 4 di 6 considerazione del fatto che la qualità di successore del socio discende da circostanze precedenti l’instaurazione del giudizio, incardinato dai medesimi soci. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nel fatto che gli atti impositivi fossero stati intestati direttamente e «destinati espressamente anche ai soci». Il ricorrente trascrive gli avvisi che recano i destinatari degli stessi in persona dei contribuenti quali soci, nonché, quanto alla persona di ET LE LD, anche quale legale rappresentante della società estinta. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione, all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., violazione dell’art. 5 TUIR e dell’art. 40, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973 quanto ai redditi di partecipazione del socio accomandatario, nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che non potessero essere considerati gli atti di accertamento dei redditi di partecipazione del socio accomandatario, posto che trattasi di debito proprio del socio, per cui gli stessi non potrebbero ritenersi travolti dall’accertamento sociale. 2. Il primo e il secondo motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati. Il ricorrente ha trascritto gli avvisi di accertamento, che recano come destinatari i soci della società estinta (oltre che il socio accomandatario anche nella veste di legale rappresentante della società estinta). Gli stessi contribuenti hanno impugnato gli avvisi quali soci (l’ET anche quale legale rappresentante della società estinta). Dalla stessa sentenza impugnata risulta che gli atti impugnati sono stati notificati ai contribuenti quali soci («notificava […] in persona dei già soci accomandatario […] ed accomandante»). Nel qual caso opera il principio per cui la cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua N. 15473/16 R.G. Est. F. D’Aquino 5 di 6 conseguente estinzione comporta la legittimazione passiva dei soci, quali successori della stessa (Cass., Sez. V, 14 dicembre 2022, n. 36696; Cass., Sez. V, 13 ottobre 2020, n. 22014, citata dal Pubblico Ministero durante la requisitoria;
Cass., Sez. U., 12 marzo 2013, n. 6070). 3. Detto principio opera anche nel processo tributario, in cui l'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono – venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate (Cass., Sez. V, 30 luglio 2020, n. 16362). 4. Nella specie, il fenomeno successorio è stato correttamente evocato dall’Ufficio ricorrente, ove ha intestato e notificato gli avvisi di accertamento relativi alla società ai soci in quanto successori della stessa, avvisi che reggono anche quelli relativi al maggior reddito da partecipazione dei medesimi soci ai fini della maggiore IRPEF accertata per trasparenza. La sentenza impugnata, nella parte in cui ha omesso di considerare che gli avvisi fossero stati intestati e notificati ai soci e che tale circostanza abbia innescato il fenomeno successorio degli originari maggiori debiti fiscali della società, non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi e va cassata. 5. Di converso, va dichiarato il difetto di legittimazione del contribuente ET LE LD in qualità di legale rappresentante della società, già estinta per cancellazione all’atto della proposizione dell’originario ricorso (Cass., Sez. V, 21 ottobre 2020, n. 22939; Cass., Sez. V, 31 gennaio 2017, n. 2444) e la relativa procura conferita ai N. 15473/16 R.G. Est. F. D’Aquino 6 di 6 difensori deve ritenersi in parte qua inesistente per insussistenza della mandante società (Cass., Sez. V, 17 giugno 2021, n. 17360; Cass., Sez. V, 21 ottobre 2021, n. 22939), con conseguente inammissibilità dell’originario ricorso. 6. Il ricorso va pertanto accolto in relazione ai primi due motivi, assorbito il terzo, per l’esame del merito, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte, pronunciando sull’originario ricorso, dichiara inammissibile il ricorso proposto da ET LE LD quale legale rappresentante di C.E.D.A.A. di ET LE LD & C. S.a.s.; accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbito il terzo motivo;
cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, in data 26 gennaio 2023
udita per il ricorrente l’Avv. LUCREZIA FIANDACA dell’Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. I contribuenti CE IL LD, in proprio e quale legale rappresentante della società C.E.D.A.A. di ET LE LD & C. S.a.s. e CE IA, società esercente l’attività di servizi contabili e fiscali e cancellata dal Registro delle Imprese in data 7 aprile 2005, hanno separatamente impugnato tre avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta 2003, 2004 e 2005, con cui venivano disconosciuti costi non inerenti e indeducibili e accertati maggiori ricavi omessi, oltre ad accertarsi proventi illeciti e indebita detrazione IVA, con recupero di maggiori IVA e IRAP in capo alla società, oltre sanzioni e interessi e maggiore IRPEF da reddito da partecipazione in capo ai soci. 2. La CTP di Reggio Emilia ha accolto i ricorsi riuniti, ritenendo nulli gli atti impugnati in quanto notificati dopo la cancellazione della società contribuente. 3. La CTR dell’Emilia-Romagna, con sentenza in data 13 maggio 2015, nel ritenere regolare l’introduzione del giudizio da parte dei contribuenti, ha rigettato – per quanto qui rileva - l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello, per quanto di interesse, che la cancellazione della società di persone dal registro delle imprese comporta l’estinzione della società e l’insorgere di un fenomeno di tipo successorio in capo ai soci. Il giudice di appello ha, inoltre, ritenuto che N. 15473/16 R.G. Est. F. D’Aquino 3 di 6 il socio accomandatario ET LD non fosse responsabile del rapporto di imposta, posto che l’avviso recava quale destinatario la sola società contribuente, mentre ai soci erano stati notificati i soli avvisi di rettifica dei redditi di partecipazione, per cui i soci non avrebbero potuto partecipare al giudizio né quali successori della società estinta, né quali aventi causa in corso di causa. 4. Ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a tre motivi;
i contribuenti intimati non si sono costituiti in giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dell’art. 40, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt. 2312 e 2313 cod. civ., anche in relazione all’art. 2314, primo comma, cod. civ., nonché falsa applicazione dell’art. 2495, secondo comma, cod. civ. e dell’art. 110 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto insussistente la successione dei soci nei rapporti originariamente facenti capo alla società cancellata. L’Ufficio ricorrente trascrive gli atti impositivi originari, evidenziando che gli avvisi di accertamento nei confronti della società erano stati emessi nei confronti del socio ET LE LD sia quale legale rappresentante della società, sia quale socio, mentre l’avviso nei confronti della contribuente ET AR era stato emesso nella qualità di socia della società. Trascrive, inoltre, il ricorrente, gli originari ricorsi dei contribuenti, dai quali traspare che gli stessi hanno impugnato gli avvisi anche «in proprio» come soci della società estinta. Osserva parte ricorrente come il giudice di appello sarebbe incorso in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e avrebbe errato nel non affermare la responsabilità del socio accomandatario per non avere l’Ufficio fatto applicazione del disposto dell’art. 2495 cod. civ., laddove i ricorsi erano stati proposti anche dai singoli soci, nonché in N. 15473/16 R.G. Est. F. D’Aquino 4 di 6 considerazione del fatto che la qualità di successore del socio discende da circostanze precedenti l’instaurazione del giudizio, incardinato dai medesimi soci. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nel fatto che gli atti impositivi fossero stati intestati direttamente e «destinati espressamente anche ai soci». Il ricorrente trascrive gli avvisi che recano i destinatari degli stessi in persona dei contribuenti quali soci, nonché, quanto alla persona di ET LE LD, anche quale legale rappresentante della società estinta. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione, all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., violazione dell’art. 5 TUIR e dell’art. 40, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973 quanto ai redditi di partecipazione del socio accomandatario, nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che non potessero essere considerati gli atti di accertamento dei redditi di partecipazione del socio accomandatario, posto che trattasi di debito proprio del socio, per cui gli stessi non potrebbero ritenersi travolti dall’accertamento sociale. 2. Il primo e il secondo motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati. Il ricorrente ha trascritto gli avvisi di accertamento, che recano come destinatari i soci della società estinta (oltre che il socio accomandatario anche nella veste di legale rappresentante della società estinta). Gli stessi contribuenti hanno impugnato gli avvisi quali soci (l’ET anche quale legale rappresentante della società estinta). Dalla stessa sentenza impugnata risulta che gli atti impugnati sono stati notificati ai contribuenti quali soci («notificava […] in persona dei già soci accomandatario […] ed accomandante»). Nel qual caso opera il principio per cui la cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua N. 15473/16 R.G. Est. F. D’Aquino 5 di 6 conseguente estinzione comporta la legittimazione passiva dei soci, quali successori della stessa (Cass., Sez. V, 14 dicembre 2022, n. 36696; Cass., Sez. V, 13 ottobre 2020, n. 22014, citata dal Pubblico Ministero durante la requisitoria;
Cass., Sez. U., 12 marzo 2013, n. 6070). 3. Detto principio opera anche nel processo tributario, in cui l'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono – venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate (Cass., Sez. V, 30 luglio 2020, n. 16362). 4. Nella specie, il fenomeno successorio è stato correttamente evocato dall’Ufficio ricorrente, ove ha intestato e notificato gli avvisi di accertamento relativi alla società ai soci in quanto successori della stessa, avvisi che reggono anche quelli relativi al maggior reddito da partecipazione dei medesimi soci ai fini della maggiore IRPEF accertata per trasparenza. La sentenza impugnata, nella parte in cui ha omesso di considerare che gli avvisi fossero stati intestati e notificati ai soci e che tale circostanza abbia innescato il fenomeno successorio degli originari maggiori debiti fiscali della società, non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi e va cassata. 5. Di converso, va dichiarato il difetto di legittimazione del contribuente ET LE LD in qualità di legale rappresentante della società, già estinta per cancellazione all’atto della proposizione dell’originario ricorso (Cass., Sez. V, 21 ottobre 2020, n. 22939; Cass., Sez. V, 31 gennaio 2017, n. 2444) e la relativa procura conferita ai N. 15473/16 R.G. Est. F. D’Aquino 6 di 6 difensori deve ritenersi in parte qua inesistente per insussistenza della mandante società (Cass., Sez. V, 17 giugno 2021, n. 17360; Cass., Sez. V, 21 ottobre 2021, n. 22939), con conseguente inammissibilità dell’originario ricorso. 6. Il ricorso va pertanto accolto in relazione ai primi due motivi, assorbito il terzo, per l’esame del merito, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte, pronunciando sull’originario ricorso, dichiara inammissibile il ricorso proposto da ET LE LD quale legale rappresentante di C.E.D.A.A. di ET LE LD & C. S.a.s.; accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbito il terzo motivo;
cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, in data 26 gennaio 2023