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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/05/2025, n. 2076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2076 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 21/05/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 11163 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti SPERANZA PIETRO e FLORIS VINCENZO;
Ricorrente
E
Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. LA GATTA CARMELINA;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
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Con ricorso depositato in data 20/10/2022 a seguito di contestazione delle conclusioni Parte_1 formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445- bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi in proprio favore la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione previdenziale oggetto della pretesa (indennità di accompagnamento)
a decorrere dalla data della domanda amministrativa. CP_ Resisteva in giudizio l' invocando il rigetto della domanda;
nessuno compariva per il ricorrente.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
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La domanda deve essere rigettata.
Orbene, in questa fase di merito, si è proceduto al rinnovo delle operazioni di consulenza, con incarico al dott.
. Persona_1
1 Tuttavia, con nota del 17.01.2025, il c.t.u. dava atto che, a seguito di duplice convocazione, il periziando non si era presentato senza addurre alcuna giustificazione.
Era disposta la comparizione delle parti alla udienza del 19.02.2025, al fine di verificare l'attualità dell'interesse ad agire del Parte_1
Nonostante la comunicazione del rinvio d'ufficio, alla odierna udienza nessuno si presentava per il ricorrente.
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La domanda è infondata e come tale va respinta.
Non comparendo senza addurre alcun impedimento, né alle convocazioni a visita peritale, né alla odierna udienza, il ricorrente ha mostrato un sostanziale disinteresse alla prosecuzione del giudizio.
In altri termini il on ha comprovato l'attualità e la concretezza del suo interesse ad agire al fine Parte_1 di ottenere una pronuncia giudiziale.
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Il difetto dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. è motivo di rigetto della domanda.
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Quanto alle spese di lite, stante in atti la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., dichiara parte ricorrente non tenuto al rimborso delle spese processuali.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti di Parte_1 [...]
con ricorso depositato il 20/10/2022, così provvede: Controparte_1
- rigetta la domanda;
- dichiara parte ricorrente non tenuto al rimborso delle spese processuali.
Così deciso in Bari, in data 21/05/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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