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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 5844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5844 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice dott. Gabriella Gagliardi, all'esito della trattazione della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, decorso il termine assegnato, letti gli atti e le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 18600/2023 RG Lav.
TRA
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Rosaria Rotondo presso il cui studio in Napoli, al Viale Letizia 1, elettivamente domicilia, come da procura in atti
-Ricorrente-
E
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Castrese CP_1 C.F._2
Carandente Tartaglia presso il cui studio in Marano di Napoli alla via Marano San Rocco,
400, elettivamente domicilia, come da procura in atti
-Resistente-
Oggetto: accertamento lavoro subordinato;
differenze retributive e TFR
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 17.10.2023 l'istante in epigrafe indicata deduceva di aver lavorato in maniera continuativa in qualità di “badante” della sig.ra presso l'abitazione CP_1 della stessa in Ponticelli (Na) alla via Pasquariello per il periodo dal 24.2.2020 al 8.5.2023,
“inquadrata nel livello BS del CCNL dei collaboratori domestici”; di avere svolto, in base alla direttive datoriali, mansioni di “addetta ai servizi domestici e familiari in qualità di persona assistente a persona autosufficiente, livello BS, provvedendo ad accudire nelle sue funzioni esistenziali e di relazione, nonché pulire la casa, lavare ed incerare i pavimenti, passare l'aspirapolvere, fare la spesa, cucinare, eccetera”; di aver percepito, in relazione all'attività lavorativa prestata, una retribuzione mensile di Euro 700,00 e, dall'anno 2021, in misura pari ad Euro 800,00, importi corrisposti senza la consegna della relativa busta paga;
di aver ricevuto vitto (prima colazione, pranzo e cena) e alloggio dalla resistente;
che non le erano stati versati i contributi assicurativi a lei dovuti in qualità di badante, “livello Cs”,
1 convivente, per 54 ore settimanali;
di non aver goduto delle festività, delle ferie, della 13^ mensilità e del TFR.
Tanto premesso ha chiesto all'adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli di: “a) accertare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro domestico dal 24.02.2020 al 08.05.2023, della durata di h 24, ciascuna delle quali retribuite con la retribuzione mensile di cui sopra;
b) condannare il convenuto a versare all' e all' i contributi determinati, in relazione al CP_2 CP_3 precedente punto a), limitatamente a quelli non prescritti;
a risarcire parte ricorrente il danno causato dalla omessa contribuzione per i contributi di cui si accerterà la debenza;
c) condannare la convenuta al pagamento in favore della ricorrente la complessiva somma di € 16.966,00 o quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi”; vinte le spese legali, con attribuzione.
Con memoria del 15.5.2024 si costituiva la convenuta che contestava l'esistenza CP_1 del vincolo della subordinazione tra le parti, le mansioni dedotte in ricorso e i conteggi allegati allo stesso – formulati a suo dire in maniera incomprensibile, tale da non consentire il concreto esercizio del diritto di difesa- rilevando che la ricorrente era addetta esclusivamente a tenere compagnia all'anziana signora, comunque autosufficiente, e che pertanto non aveva diritto ad alcuna somma a titolo di differenze retributive dovendosi eventualmente inquadrare il rapporto di lavoro nell'inferiore livello A dell'invocato contratto collettivo e considerato che aveva goduto di vitto e alloggio;
eccepiva, ancora, che la ricorrente aveva goduto di ferie sia nell'anno 2021 che nel 2022, nei rispettivi mesi di luglio, venendo normalmente retribuita nella misura di Euro 800,00 mensili;
che il rapporto di lavoro si risolveva per volontà unilaterale della ricorrente, senza preavviso, nel mese di febbraio del 2023, e che alla cessazione del rapporto la lavoratrice aveva ricevuto la somma di Euro 1.400,00 , “in contanti”. Concludeva affinchè il Tribunale volesse: “a) Rigettare il ricorso poiché inammissibile, improcedibile, infondato in fatto ed in diritto e non provato. b) In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, del ricorso introduttivo, accertare e dichiarare che tra le parti è intervenuto un contratto di lavoro subordinato inquadrabile nel livello A del Ccnl di categoria e, pertanto, dichiarare che nulla è dovuto alla lavoratrice essendole già stato corrisposto dalla resistente tutto quanto previsto per legge.”, con vittoria di spese legali, con distrazione.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'escussione dei testi;
dopo alcuni rinvii per l'assenza giustificata di uno dei testi ammessi, nonchè per consentire la nomina di un interprete di lingua georgiana, erano sentiti un teste per la parte ricorrente e due testi indicati da parte resistente. All'udienza del 26.1.2025 il procuratore della parte ricorrente dichiarava di rinunciare all'escussione del secondo teste indicato nella lista. All'esito, la causa veniva rinviata per discussione all'udienza del
27.5.2025, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., quindi ulteriormente rinviata per consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' stante la CP_2
2 domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi non versati nei confronti dell'ente.
Con nota in data 9.06.2025 la parte ricorrente comunicava di rinunciare alla domanda di condanna al pagamento dei contributi relativi al rapporto di lavoro;
pertanto, disposta la trattazione nella modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note autorizzate richieste dalle parti e le note di trattazione scritta depositate, la causa veniva decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
** **
La domanda va accolta, nei limiti delle argomentazioni di seguito illustrate, nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi imposti dagli artt.132 c.p.c e 118 disp. att. c.p.c.,.
Appare opportuno premettere che, operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c., spetta al lavoratore il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto di collaborazione dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, ad articolarsi in maniera più o meno complessa, in relazione, anzitutto, alla natura legale o contrattuale delle singole voci retributive di cui si chiede il riconoscimento - essendo necessaria, nella seconda delle ipotesi delineate, la prova della applicabilità alla fattispecie concreta della disciplina pattizia invocata - nonché in relazione al carattere diretto o indiretto che le stesse assumono, richiedendosi, in taluni casi, in cui il sorgere del diritto retributivo è connesso ad una fattispecie complessa - ad un quid pluris, cioè, rispetto alla mera prestazione lavorativa - la prova degli ulteriori presupposti di fatto richiesti dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva.
Ciò posto, nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della convenuta, a decorrere dal 24.2.2020 e sino al 8.5.2023 come collaboratrice domestica e badante, occupandosi delle faccende di casa nonché della assistenza della sig.ra CP_1 secondo le direttive e l'orario di lavoro stabiliti da parte datoriale ovvero per l'intera giornata ed anche nelle ore notturne (cfr. conclusioni del ricorso); ha affermato di avere percepito la retribuzione mensile pari ad euro 700,00 e, successivamente, dall'anno 2021 sino alla cessazione del rapporto di lavoro, pari ad euro 800,00, non adeguata alla quantità
e qualità del lavoro (da ricondursi nel livello BS del CCNL), e di non avere percepito le altre voci indicate nel prospetto contabile allegato al ricorso (tredicesima, ferie e festività non godute, TFR).
Ebbene, è opinione del giudicante che le allegazioni attoree hanno trovato solo parziale riscontro nella istruttoria effettuata.
3 La testimone indotta da parte ricorrente, ha dichiarato che Testimone_1 nell'anno 2020, durante la pandemia da Sarscovid-19, la ricorrente iniziò a lavorare come badante recandosi a Ponticelli presso una signora non autosufficiente e bisognevole di assistenza continua;
che lavorava giorno e notte, anche durante i giorni festivi e che, pur essendo stati pattuiti il giovedì pomeriggio e la domenica come giorni di riposo, non ne aveva fruito, in quanto la signora non poteva essere lasciata da sola e non vi era nessuno che potesse accudirla;
ha riferito di essersi recata personalmente presso l'abitazione della predetta signora, per fare visita a ( la ricorrente), non tutte le domeniche ma due-tre Pt_1 domeniche al mese;
che, secondo quanto riferitole dalla ricorrente e per quanto appreso avendo assistito ad una telefonata intervenuta tra costei e il figlio della signora la CP_1 retribuzione era inizialmente di euro 700,00 al mese e poi venne aumentata ad euro 800,00; che non aveva percepito la tredicesima mensilità e non aveva goduto di ferie.; ha Pt_1 ricordato, infine, che il rapporto di lavoro cessava nel 2023 non ricordando precisamente il mese, forse all'inizio dell'anno 2024.
Quanto alle deposizioni dei testi indotti da parte convenuta, il teste , Testimone_2 figlio della resistente, ha riferito che la ricorrente era stata assunta come persona di compagnia poiché le pulizie della casa venivano svolte da un'altra signora per tre, quattro volte a settimana;
che il compito della ricorrente era, in particolare, quello di prestare assistenza notturna e provvedere alla spesa;
che la ricorrente, oltre al giovedì ed alla domenica, ed ai giorni festivi, durante i quali non lavorava, si assentava spesso dalla abitazione, sia la mattina sia il pomeriggio, per farvi rientro alle ore 19,00. Il teste ha affermato che la madre retribuiva la ricorrente nella misura di euro 800,00 mensili ripartiti settimanalmente e che la madre gli aveva riferito di corrispondere la tredicesima;
che la ricorrente non ha goduto di ferie solo nel luglio del 2020.
La teste cognata di ha riferito che presso la casa Testimone_3 Testimone_2 della sig.ra nel periodo compreso tra marzo 2020 e febbraio 2023 vi era una ragazza CP_1 che le faceva compagnia di notte e che provvedeva alla spesa, mentre per le pulizie vi era Per_ una certa signora;
che la Pace provvedeva autonomamente alla preparazione dei pasti e che cucinava anche per la ricorrente, che mangiava assieme a lei;
che quando si recava a trovare la signora ovvero tutti i giovedì pomeriggio e la domenica, oltre ad altre CP_1 visite saltuarie, non incontrava la ricorrente.
Orbene, dal complesso delle deposizioni raccolte, tenuto altresì conto del diverso grado di attendibilità dei testi sentiti stante, in particolare, il vincolo di stretta parentela del teste può ritenersi accertata l'intercorrenza di rapporto di lavoro subordinato tra le Tes_2 parti per il periodo dedotto (dal 24.2.2020 e sino al 8.5.2023). In particolare, la deposizione della teste risulta significativa nella parte in cui attesta la continuità Testimone_1 nel tempo della prestazione resa dalla ricorrente, con una cadenza da cui può trarsi, anche, conferma dell'obbligo dell'osservanza degli orari di lavoro richiesti dal datore.
4 Detti elementi, a cui si aggiunge la considerazione della natura meramente esecutiva della prestazione e la previsione di un compenso mensile in misura fissa, orientano per la corrispondenza al vero della prospettazione fattuale contenuta in ricorso. Del resto, la stessa parte resistente ha ammesso la presenza quotidiana della ricorrente, nel periodo in esame, presso l'abitazione della signora in regime di convivenza, con compiti di CP_1 compagnia alla stessa e di collaborazione domestica come fare la spesa, dietro il pagamento di compenso mensile fisso.
Deve, pertanto, concludersi per l'accertamento processuale della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti riconducibile allo schema dell'art. 2094 c.c.
Una volta accertata la intercorrenza di rapporto di lavoro subordinato, compete al datore di lavoro, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione. Nel caso concreto, parte convenuta non ha fornito alcuna prova in tal senso, avendo anzi negato, in primis, il vincolo di subordinazione inerente il rapporto di lavoro in oggetto.
Tuttavia, l'accertamento giudiziale compiuto nei termini che precedono non consente di statuire pienamente in merito alla dedotta insufficienza della retribuzione corrisposta.
Quanto alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, parte ricorrente ha prospettato di avere svolto mansioni da ricondursi al livello BS di inquadramento di cui al CCNL Collaboratori domestici, allegato al ricorso;
di avere osservato orario di lavoro pari a 54 ore settimanali.
Tuttavia, i testi citati, presenti solo saltuariamente sul luogo di lavoro, non consentono di ritenere positivamente riscontrate le allegazioni di parte attrice in ordine alle mansioni svolte e all'orario effettivamente osservato.
Su tali presupposti, è rimasto impedito al giudicante qualsivoglia indagine rivolta a valutare, ex art. 36 Cost., la qualità e quantità del lavoro svolto, quindi la correttezza e legittimità degli importi retributivi reclamati come crediti di lavoro.
Inoltre, nulla è dovuto per ferie non godute, il limitato contributo dei testi non avendo riscontrato le asserzioni della ricorrente. Si rammenta che “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che
l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (Cass., n. 26985 del 22/12/2009; 22751
/2004; conforme Cass. n. 8521 del 27.04.2015 e Cass. Ord. n. 7696 del 6.04.2020).
Gli unici crediti che conseguono naturalmente alla statuizione di riconducibilità del rapporto allo schema di cui all'art. 2094 cc sono quelli per il trattamento di fine rapporto e per tredicesima mensilità, con i relativi ratei.
5 Trattasi, infatti, di diritti scaturenti dal rapporto di lavoro subordinato, la prova del cui adempimento competeva al datore convenuto.
Tali crediti, in assenza di prova circa alla qualità e quantità della prestazione lavorativa resa, vengono commisurati alla paga di fatto percepita dalla ricorrente, pari ad euro 700 al mese dal febbraio al dicembre 2020, euro 800,00 al mese a decorrere dal gennaio 2021, per come in ricorso asserito.
Pertanto, avuto riguardo alla retribuzione percepita, nella misura indicata in ricorso, escluse le voci non dovute per quanto sopra osservato, deve affermarsi il diritto della ricorrente a percepire la complessiva somma di € 4775,43 di cui € 2450,00 a titolo di tredicesima, ed € 2325,43 a titolo di trattamento di fine rapporto.
Pertanto, parte resistente va condannata al pagamento, in favore dell'istante, della complessiva somma di € 4775,43 sopra indicata.
Su tale somma, via via rivalutata, dovranno essere calcolati gli interessi legali dal 9.5.2023
(giorno successivo alla cessazione del rapporto) al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, compensate nella misura della metà in relazione all'accoglimento solo parziale della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
- in accoglimento parziale del ricorso, accerta e dichiara l'intercorrenza tra le parti di rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal 24.02.2020 al 08.05.2023 e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di CP_1
€ 4775,43 lordi a titolo di differenze retributive, di cui € 2450,00 a titolo di tredicesima e €
2325,43 per TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
- rigetta nel resto il ricorso;
-condanna alla rifusione di metà delle spese di lite, metà che liquida in CP_1 complessivi euro 1350,00, a titolo di onorario, oltre spese generali e oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione;
compensa tra le parti la residua metà delle spese.
Si comunichi
Napoli, 16.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice dott. Gabriella Gagliardi, all'esito della trattazione della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, decorso il termine assegnato, letti gli atti e le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 18600/2023 RG Lav.
TRA
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Rosaria Rotondo presso il cui studio in Napoli, al Viale Letizia 1, elettivamente domicilia, come da procura in atti
-Ricorrente-
E
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Castrese CP_1 C.F._2
Carandente Tartaglia presso il cui studio in Marano di Napoli alla via Marano San Rocco,
400, elettivamente domicilia, come da procura in atti
-Resistente-
Oggetto: accertamento lavoro subordinato;
differenze retributive e TFR
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 17.10.2023 l'istante in epigrafe indicata deduceva di aver lavorato in maniera continuativa in qualità di “badante” della sig.ra presso l'abitazione CP_1 della stessa in Ponticelli (Na) alla via Pasquariello per il periodo dal 24.2.2020 al 8.5.2023,
“inquadrata nel livello BS del CCNL dei collaboratori domestici”; di avere svolto, in base alla direttive datoriali, mansioni di “addetta ai servizi domestici e familiari in qualità di persona assistente a persona autosufficiente, livello BS, provvedendo ad accudire nelle sue funzioni esistenziali e di relazione, nonché pulire la casa, lavare ed incerare i pavimenti, passare l'aspirapolvere, fare la spesa, cucinare, eccetera”; di aver percepito, in relazione all'attività lavorativa prestata, una retribuzione mensile di Euro 700,00 e, dall'anno 2021, in misura pari ad Euro 800,00, importi corrisposti senza la consegna della relativa busta paga;
di aver ricevuto vitto (prima colazione, pranzo e cena) e alloggio dalla resistente;
che non le erano stati versati i contributi assicurativi a lei dovuti in qualità di badante, “livello Cs”,
1 convivente, per 54 ore settimanali;
di non aver goduto delle festività, delle ferie, della 13^ mensilità e del TFR.
Tanto premesso ha chiesto all'adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli di: “a) accertare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro domestico dal 24.02.2020 al 08.05.2023, della durata di h 24, ciascuna delle quali retribuite con la retribuzione mensile di cui sopra;
b) condannare il convenuto a versare all' e all' i contributi determinati, in relazione al CP_2 CP_3 precedente punto a), limitatamente a quelli non prescritti;
a risarcire parte ricorrente il danno causato dalla omessa contribuzione per i contributi di cui si accerterà la debenza;
c) condannare la convenuta al pagamento in favore della ricorrente la complessiva somma di € 16.966,00 o quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi”; vinte le spese legali, con attribuzione.
Con memoria del 15.5.2024 si costituiva la convenuta che contestava l'esistenza CP_1 del vincolo della subordinazione tra le parti, le mansioni dedotte in ricorso e i conteggi allegati allo stesso – formulati a suo dire in maniera incomprensibile, tale da non consentire il concreto esercizio del diritto di difesa- rilevando che la ricorrente era addetta esclusivamente a tenere compagnia all'anziana signora, comunque autosufficiente, e che pertanto non aveva diritto ad alcuna somma a titolo di differenze retributive dovendosi eventualmente inquadrare il rapporto di lavoro nell'inferiore livello A dell'invocato contratto collettivo e considerato che aveva goduto di vitto e alloggio;
eccepiva, ancora, che la ricorrente aveva goduto di ferie sia nell'anno 2021 che nel 2022, nei rispettivi mesi di luglio, venendo normalmente retribuita nella misura di Euro 800,00 mensili;
che il rapporto di lavoro si risolveva per volontà unilaterale della ricorrente, senza preavviso, nel mese di febbraio del 2023, e che alla cessazione del rapporto la lavoratrice aveva ricevuto la somma di Euro 1.400,00 , “in contanti”. Concludeva affinchè il Tribunale volesse: “a) Rigettare il ricorso poiché inammissibile, improcedibile, infondato in fatto ed in diritto e non provato. b) In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, del ricorso introduttivo, accertare e dichiarare che tra le parti è intervenuto un contratto di lavoro subordinato inquadrabile nel livello A del Ccnl di categoria e, pertanto, dichiarare che nulla è dovuto alla lavoratrice essendole già stato corrisposto dalla resistente tutto quanto previsto per legge.”, con vittoria di spese legali, con distrazione.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'escussione dei testi;
dopo alcuni rinvii per l'assenza giustificata di uno dei testi ammessi, nonchè per consentire la nomina di un interprete di lingua georgiana, erano sentiti un teste per la parte ricorrente e due testi indicati da parte resistente. All'udienza del 26.1.2025 il procuratore della parte ricorrente dichiarava di rinunciare all'escussione del secondo teste indicato nella lista. All'esito, la causa veniva rinviata per discussione all'udienza del
27.5.2025, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., quindi ulteriormente rinviata per consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' stante la CP_2
2 domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi non versati nei confronti dell'ente.
Con nota in data 9.06.2025 la parte ricorrente comunicava di rinunciare alla domanda di condanna al pagamento dei contributi relativi al rapporto di lavoro;
pertanto, disposta la trattazione nella modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note autorizzate richieste dalle parti e le note di trattazione scritta depositate, la causa veniva decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
** **
La domanda va accolta, nei limiti delle argomentazioni di seguito illustrate, nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi imposti dagli artt.132 c.p.c e 118 disp. att. c.p.c.,.
Appare opportuno premettere che, operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c., spetta al lavoratore il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto di collaborazione dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, ad articolarsi in maniera più o meno complessa, in relazione, anzitutto, alla natura legale o contrattuale delle singole voci retributive di cui si chiede il riconoscimento - essendo necessaria, nella seconda delle ipotesi delineate, la prova della applicabilità alla fattispecie concreta della disciplina pattizia invocata - nonché in relazione al carattere diretto o indiretto che le stesse assumono, richiedendosi, in taluni casi, in cui il sorgere del diritto retributivo è connesso ad una fattispecie complessa - ad un quid pluris, cioè, rispetto alla mera prestazione lavorativa - la prova degli ulteriori presupposti di fatto richiesti dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva.
Ciò posto, nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della convenuta, a decorrere dal 24.2.2020 e sino al 8.5.2023 come collaboratrice domestica e badante, occupandosi delle faccende di casa nonché della assistenza della sig.ra CP_1 secondo le direttive e l'orario di lavoro stabiliti da parte datoriale ovvero per l'intera giornata ed anche nelle ore notturne (cfr. conclusioni del ricorso); ha affermato di avere percepito la retribuzione mensile pari ad euro 700,00 e, successivamente, dall'anno 2021 sino alla cessazione del rapporto di lavoro, pari ad euro 800,00, non adeguata alla quantità
e qualità del lavoro (da ricondursi nel livello BS del CCNL), e di non avere percepito le altre voci indicate nel prospetto contabile allegato al ricorso (tredicesima, ferie e festività non godute, TFR).
Ebbene, è opinione del giudicante che le allegazioni attoree hanno trovato solo parziale riscontro nella istruttoria effettuata.
3 La testimone indotta da parte ricorrente, ha dichiarato che Testimone_1 nell'anno 2020, durante la pandemia da Sarscovid-19, la ricorrente iniziò a lavorare come badante recandosi a Ponticelli presso una signora non autosufficiente e bisognevole di assistenza continua;
che lavorava giorno e notte, anche durante i giorni festivi e che, pur essendo stati pattuiti il giovedì pomeriggio e la domenica come giorni di riposo, non ne aveva fruito, in quanto la signora non poteva essere lasciata da sola e non vi era nessuno che potesse accudirla;
ha riferito di essersi recata personalmente presso l'abitazione della predetta signora, per fare visita a ( la ricorrente), non tutte le domeniche ma due-tre Pt_1 domeniche al mese;
che, secondo quanto riferitole dalla ricorrente e per quanto appreso avendo assistito ad una telefonata intervenuta tra costei e il figlio della signora la CP_1 retribuzione era inizialmente di euro 700,00 al mese e poi venne aumentata ad euro 800,00; che non aveva percepito la tredicesima mensilità e non aveva goduto di ferie.; ha Pt_1 ricordato, infine, che il rapporto di lavoro cessava nel 2023 non ricordando precisamente il mese, forse all'inizio dell'anno 2024.
Quanto alle deposizioni dei testi indotti da parte convenuta, il teste , Testimone_2 figlio della resistente, ha riferito che la ricorrente era stata assunta come persona di compagnia poiché le pulizie della casa venivano svolte da un'altra signora per tre, quattro volte a settimana;
che il compito della ricorrente era, in particolare, quello di prestare assistenza notturna e provvedere alla spesa;
che la ricorrente, oltre al giovedì ed alla domenica, ed ai giorni festivi, durante i quali non lavorava, si assentava spesso dalla abitazione, sia la mattina sia il pomeriggio, per farvi rientro alle ore 19,00. Il teste ha affermato che la madre retribuiva la ricorrente nella misura di euro 800,00 mensili ripartiti settimanalmente e che la madre gli aveva riferito di corrispondere la tredicesima;
che la ricorrente non ha goduto di ferie solo nel luglio del 2020.
La teste cognata di ha riferito che presso la casa Testimone_3 Testimone_2 della sig.ra nel periodo compreso tra marzo 2020 e febbraio 2023 vi era una ragazza CP_1 che le faceva compagnia di notte e che provvedeva alla spesa, mentre per le pulizie vi era Per_ una certa signora;
che la Pace provvedeva autonomamente alla preparazione dei pasti e che cucinava anche per la ricorrente, che mangiava assieme a lei;
che quando si recava a trovare la signora ovvero tutti i giovedì pomeriggio e la domenica, oltre ad altre CP_1 visite saltuarie, non incontrava la ricorrente.
Orbene, dal complesso delle deposizioni raccolte, tenuto altresì conto del diverso grado di attendibilità dei testi sentiti stante, in particolare, il vincolo di stretta parentela del teste può ritenersi accertata l'intercorrenza di rapporto di lavoro subordinato tra le Tes_2 parti per il periodo dedotto (dal 24.2.2020 e sino al 8.5.2023). In particolare, la deposizione della teste risulta significativa nella parte in cui attesta la continuità Testimone_1 nel tempo della prestazione resa dalla ricorrente, con una cadenza da cui può trarsi, anche, conferma dell'obbligo dell'osservanza degli orari di lavoro richiesti dal datore.
4 Detti elementi, a cui si aggiunge la considerazione della natura meramente esecutiva della prestazione e la previsione di un compenso mensile in misura fissa, orientano per la corrispondenza al vero della prospettazione fattuale contenuta in ricorso. Del resto, la stessa parte resistente ha ammesso la presenza quotidiana della ricorrente, nel periodo in esame, presso l'abitazione della signora in regime di convivenza, con compiti di CP_1 compagnia alla stessa e di collaborazione domestica come fare la spesa, dietro il pagamento di compenso mensile fisso.
Deve, pertanto, concludersi per l'accertamento processuale della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti riconducibile allo schema dell'art. 2094 c.c.
Una volta accertata la intercorrenza di rapporto di lavoro subordinato, compete al datore di lavoro, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione. Nel caso concreto, parte convenuta non ha fornito alcuna prova in tal senso, avendo anzi negato, in primis, il vincolo di subordinazione inerente il rapporto di lavoro in oggetto.
Tuttavia, l'accertamento giudiziale compiuto nei termini che precedono non consente di statuire pienamente in merito alla dedotta insufficienza della retribuzione corrisposta.
Quanto alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, parte ricorrente ha prospettato di avere svolto mansioni da ricondursi al livello BS di inquadramento di cui al CCNL Collaboratori domestici, allegato al ricorso;
di avere osservato orario di lavoro pari a 54 ore settimanali.
Tuttavia, i testi citati, presenti solo saltuariamente sul luogo di lavoro, non consentono di ritenere positivamente riscontrate le allegazioni di parte attrice in ordine alle mansioni svolte e all'orario effettivamente osservato.
Su tali presupposti, è rimasto impedito al giudicante qualsivoglia indagine rivolta a valutare, ex art. 36 Cost., la qualità e quantità del lavoro svolto, quindi la correttezza e legittimità degli importi retributivi reclamati come crediti di lavoro.
Inoltre, nulla è dovuto per ferie non godute, il limitato contributo dei testi non avendo riscontrato le asserzioni della ricorrente. Si rammenta che “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che
l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (Cass., n. 26985 del 22/12/2009; 22751
/2004; conforme Cass. n. 8521 del 27.04.2015 e Cass. Ord. n. 7696 del 6.04.2020).
Gli unici crediti che conseguono naturalmente alla statuizione di riconducibilità del rapporto allo schema di cui all'art. 2094 cc sono quelli per il trattamento di fine rapporto e per tredicesima mensilità, con i relativi ratei.
5 Trattasi, infatti, di diritti scaturenti dal rapporto di lavoro subordinato, la prova del cui adempimento competeva al datore convenuto.
Tali crediti, in assenza di prova circa alla qualità e quantità della prestazione lavorativa resa, vengono commisurati alla paga di fatto percepita dalla ricorrente, pari ad euro 700 al mese dal febbraio al dicembre 2020, euro 800,00 al mese a decorrere dal gennaio 2021, per come in ricorso asserito.
Pertanto, avuto riguardo alla retribuzione percepita, nella misura indicata in ricorso, escluse le voci non dovute per quanto sopra osservato, deve affermarsi il diritto della ricorrente a percepire la complessiva somma di € 4775,43 di cui € 2450,00 a titolo di tredicesima, ed € 2325,43 a titolo di trattamento di fine rapporto.
Pertanto, parte resistente va condannata al pagamento, in favore dell'istante, della complessiva somma di € 4775,43 sopra indicata.
Su tale somma, via via rivalutata, dovranno essere calcolati gli interessi legali dal 9.5.2023
(giorno successivo alla cessazione del rapporto) al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, compensate nella misura della metà in relazione all'accoglimento solo parziale della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
- in accoglimento parziale del ricorso, accerta e dichiara l'intercorrenza tra le parti di rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal 24.02.2020 al 08.05.2023 e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di CP_1
€ 4775,43 lordi a titolo di differenze retributive, di cui € 2450,00 a titolo di tredicesima e €
2325,43 per TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
- rigetta nel resto il ricorso;
-condanna alla rifusione di metà delle spese di lite, metà che liquida in CP_1 complessivi euro 1350,00, a titolo di onorario, oltre spese generali e oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione;
compensa tra le parti la residua metà delle spese.
Si comunichi
Napoli, 16.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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