Articolo 1 della Legge 18 dicembre 1970, n. 1137
Articolo 2
Versione
30 gennaio 1971
Art. 1.
Gli articoli 3 , 4 e 5 del decreto legislativo 10 agosto 1945, n. 631 , sono sostituiti dal seguente:
"Gli stipendi e paghe spettanti al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sia in caso di prima nomina che di promozione e di aumenti periodici, nonche' l'aggiunta di famiglia, sono attribuiti dalla prefettura da cui il personale medesimo e' amministrato.
I provvedimenti prefettizi sono adottati dopo che siano stati registrati alla Corte dei conti i decreti di nomina e promozione".
Entrata in vigore il 30 gennaio 1971
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