Sentenza 26 gennaio 1999
Massime • 1
L'esenzione dalla revocatoria disciplinata dall'art. 68 legge fall. in relazione al pagamento di cambiale è previsione di carattere eccezionale, pertanto non estensibile analogicamente alla diversa ipotesi di pagamento accettato dal creditore ipotecario (sui beni dei fideiussori) per non perdere la garanzia del proprio credito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/1999, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Presidente -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Salvatore DI PALMA - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Cons. Relatore -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, via Condotti 91 , presso l'avv. Berardino Libonati , che la rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente all'avv. Alessandro Borgioli di Firenze;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO della soc. SIDER CENTER PIEMONTE a.r.l., in persona del curatore avv. Giovani Drago elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Navi 20 , presso l'avv. Enrico Cesareo , che lo rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente all'avv. Alberto Gaj di Asti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 858 del 21.6.96. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24-09-98 dal Relatore Cons.Luigi Macioce;
Uditi l'avv.Libonati per la ricorrente e l'avv. Cesareo per il controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.Umberto Apice , che ha concluso per l'accoglimento del 3 e 4 motivo, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 6.6.89 il curatore del fallimento della soc. Sider Center Piemonte a r.l. conveniva innanzi al Tribunale di Asti la Cassa di Risparmio di Alessandria al fine di ottenere la revoca ai sensi dell'art. 67 2 L.F. dei pagamenti effettuati, con diversi mezzi, da 11.9.86 a 11.8.97 (data del fallimento), dalla società "in bonis" e per l'importo di lire 289.837.321 alla Cassa-filiale di Felizzano presso la quale aveva intrattenuto un rapporto di apertura di credito in c.c. Esponeva la curatela attrice che i pagamenti effettuati erano stati prima sollecitati e poi imposti, all'indomani della revoca delle linee di credito in atto disposta con lettera 7.11.86, con il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Alessandria, con clausola, in data 12.11.1986, e precisava che la società versava in stato di insolvenza - attestato da protesti e concorrenti iniziative monitorie di altre banche - bennoto alla Ca.Ri.Al. (che nel ricorso per ingiunzione aveva infatti rammentato la costituzione di ipoteche sui beni personali dei garanti). Si costituiva la Cassa negando la propria "scientia decoctionis" (avendo proceduto in via monitoria contro i garanti solo a seguito della diminuzione delle garanzie patrimoniali nei loro riguardi) e rilevando che i pagamenti effettuati nel periodo sospetto erano provenuti da terzi debitori dei titoli girati per lo sconto dal cliente ed erano, come tali, non revocabili.
Il Tribunale di Asti, con sentenza 23.5.92, rigettava le domande del curatore del fallimento osservando che non vi era alcuna prova della "scientia decoctionis" da parte della Cassa, non sussistendo protesti ne' esecuzioni, ed essendo l'iniziativa della banca dettata solo dal timore di veder ridotte le proprie garanzie patrimoniali. Con atto notificato il 28.7.92 la curatela interponeva gravame presso la Corte di Torino e la Cassa si costituiva con comparsa 6.7.93. Il Collegio, quindi, disponeva consulenza tecnica per accertare la situazione contabile dei conti Sider Center Piemonte nel periodo sospetto e, all'esito, definiva il giudizio con sentenza 21.6.96 che, in totale riforma dell'impugnata sentenza, revocava i pagamenti - per lire 289.837.321 - effettuati dalla società "in bonis". Nella motivazione la Corte torinese, prendendo le mosse dalla ammissione - contenuta nella revoca 7.11.1986 e nel ricorso introduttivo - del correlarsi delle iniziative della Cassa al venir meno delle sue garanzie patrimoniali e ricordando che, nel periodo sospetto, a carico della società erano stati levati numerosi protesti ed erano stati chiesti altri decreti ingiuntivi da altre banche, riteneva avverati gravi e concordanti indizi della cognizione dell'insolvenza ed onerata la banca di provare la sua "inscientia". Al proposito sosteneva la persuasività degli elementi indizianti con la particolare condizione informata della AN (che di tal informazione aveva pur fatto uso revocando il fido) e, quanto ai pagamenti effettuati ad estinzione dello scoperto di conto dopo la revoca dell'apertura, ne rilevava la palese funzione solutoria in relazione alle cessioni ed ai versamenti effettuati tra il 29.11.86 ed il 30.6.87.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi del ricorso - da esporre ed esaminare congiuntamente per essere entrambi appuntati sulla prova della conoscenza dello stato di insolvenza, ritenuta dalla Corte torinese - l'istante Ca.Ri.Al denunzia la violazione degli artt. 2325, 2472 e 2697 c.c., dell'art. 67 2 L.F., nonché vizio di motivazione, per avere i giudici d'appello:
1) dato indebito e contraddittorio rilievo a: A) la pretesa ammissione di "scientia decoctionis" contenuta nel ricorso per d.i. là dove essa prospettava la sopravvenuta sottrazione di garanzie da parte dei fidejussori al solo fine di ottenere la clausola di p.e.;
B) la costituzione di ipoteche sui propri beni da parte dei predetti fidejussori come spia rivelatrice della illiquidità del debitore, con palese confusione tra patrimonio personale dei garanti e patrimonio della società obbligata;
C) la levata dei protesti (del tutto inesistenti a carico della soc.
Side Center Piemonte) e le contestuali azioni monitorie di altre banche (sempre proposte nei riguardi dei fidejussori). 2) imposto alla banca un indebito onere di provare la propria "inscientia", onere ricavato proprio dalla qualità del soggetto onerato. Entrambi i motivi non sono fondati.
Appare opportuno che la disamina delle censure di violazione di legge, e di contraddizione ed illogicità della motivazione ,mosse dalla ricorrente al coacervo di indizi utilizzati dai Giudici torinesi per ritenere acquisita la prova presuntiva di "scientia decoctionis", sia preceduta dalla precisazione della soglia di persuasività che tali indizi devono attingere per una corretta valutazione da parte del giudice di merito. Ebbene, questa Corte, all'atto di dare pieno ingresso - in materia di prova della "scientia decoctionis" - alle presunzioni semplici, ha avuto più volte occasione di rammentare (Cass. 4769/98- 4318/98- 8663/97- 7298/97- 10886/96- 8769/96) l'esigenza della acquisizione di una prova di conoscenza effettiva e non solo potenziale della condizione di insolvenza in discorso. Il ché è quanto dire, vertendosi in materia di prova indiziaria e non diretta, che la certezza logica può considerarsi acquisita non quando sia provata la conoscenza effettiva da parte del singolo contraente dell'impresa in stato di decozione (prova inesigibile appunto perché diretta) ne' quando tal conoscenza sia acquisibile da parte di un contraente "astratto" (prova inutilizzabile perché correlata ad un parametro di "imprenditore avveduto" che solo una norma espressa potrebbe rendere cogente), bensì quando la probabilità di conoscenza sia radicata sui presupposti e sulle condizioni (istituzionali, sociali, topografiche etc.) nelle quali si è trovato ad operare il contraente in questione.
E da tale principio di diritto, che il Collegio ritiene di dover ribadire, la Corte di merito non si è affatto discostata nella individuazione specifica e nella raccolta complessiva degli elementi indiziari, pur sottoponendoli ad una valutazione immune dai denunziati vizi logici.
In primo luogo viene denunziato dalla ricorrente che la Corte di merito - individuando in atti (la lettera di revoca ed il ricorso per d.i.), quale indice di conoscenza, una sostanziale "confessione" - avrebbe sostanzialmente confuso la prova (indubbia) del timore di perdere le garanzie patrimoniali con la prova (fondabile su ben altri elementi) della consapevolezza della insolvenza del debitore. La censura non è condivisibile. Ed infatti, essa non sottopone ad alcuna censura (ex art. 360 n. 5 c.p.c.) il fatto - indicato nelle premesse della lettera 7.11.86 ,menzionata in apertura di motivazione dalla sentenza impugnata - che la revoca dell'affidamento prendesse le mosse dall'"..andamento anomalo dei rapporti intercorrenti..." tra imprenditore affidato e banca: e la rilevanza che la Corte territoriale ha inteso dare al richiamo, "in limine",a tale indice di conoscenza è attestato dal successivo passaggio, là dove - nella consapevolezza della insufficienza, ai fini della prova della "scientia decoctionis", di siffatte "anomalie" (in ipotesi relative alla sola "entità" dello scoperto di conto ) - ha pur richiamato le premesse del ricorso per ingiunzione (diretto a conservare garanzie patrimoniali del credito, revocate in dubbio dalla iniziativa dei fidejussori) perché attestanti la ammissione della conoscenza della sopravvenuta illiquidità del proprio contraente. Non coglie, dunque, nel segno il tentativo della ricorrente di denunziare che la Corte di Torino abbia inteso ridurre la "scientia decoctionis" al mero "metus decoctionis" (onde escludere, correttamente, che il secondo possa integrare la prima):
la Corte, infatti, ha richiamato, in unico contesto, gli elementi confessori relativi alle anomalie di gestione del conto ed alla sopravvenuta riduzione delle uniche garanzie patrimoniali del credito (conferite dai soci-fidejussori a beneficio di società di capitali che era, pacificamente, affatto impossidente) al fine di presumere che dalle citate anomalie e riduzione derivasse la conoscenza della sostanziale "evaporazione" della solvibilità del proprio debitore. E non par dubbio che siffatto procedimento presuntivo sia tanto immune da contraddizioni di sorta quanto rispettoso dei canoni di diritto richiamati in premessa. Denunzia, poi, la ricorrente Ca.Ri.Al. la pretesa inversione dell'onere della prova perpetrato dai Giudici di Torino là dove - prendendo le mosse dal ruolo della banca ed argomentando dalle sue specifiche risorse "informative" - avrebbero sostanzialmente onerato la Cassa della prova della "inscientia decoctionis". La censura è affatto errata, posto che, lungi dall'incorrere nella inversione stigmatizzata anche da questa Corte, assai di recente (nella sent. 4765/98 , resa proprio in punto di oneri di informazione del banchiere), i giudici d'appello hanno correttamente ritenuto forniti dal curatore gli elementi indizianti (quelli sopra indicati e quelli di cui appresso) di una presumibile "scientia decoctionis" per poi affermare, altrettanto correttamente, che la Ca.Ri.Al non avrebbe fornito la prova liberatoria della "inscientia", una prova sulla stessa incombente e che sarebbe dovuta essere particolarmente stringente e puntuale avendo riguardo agli strumenti informativi specifici del banchiere. E tanto nel fissare la soglia di persuasività della presunzione quanto nell'indicare il livello di concretezza delle necessarie prove contrarie, la Corte di Torino ha fatto applicazione dei criteri di questa Corte rammentati in premessa.
Censura, infine, la Ca.Ri.Al. - con riguardo agli ulteriori indizi della "scientia" valorizzati dall'impugnata sentenza - l'erroneo richiamo ai protesti a carico della contraente "documentati in atti"(ed in realtà affatto inesistenti) e l'irrilevante riferimento alle altre contestuali procedure monitorie azionate da altre banche. Sotto il primo profilo la censura non espone alcun vizio di motivazione (o di accertamento) della sentenza ma allega, esclusivamente, l'errore di fatto (solo revocabile ex art. 395 n. 4 c.p.c.) nel quale sarebbe incorsa la Corte di merito nell'aver avuto una percezione delle evidenze documentali affatto contraddetta dalla loro reale portata (tali evidenze comprovando, semmai, non già protesti a carico della Sider Center ma protesti successivi ai contestati pagamenti o, se anteriori o coevi , levati a carico di terzi). Sotto il secondo profilo, ancora, appartiene ad una mera, inammissibile, contestazione della valutazione espressa dalla Corte di Torino la censura relativa al valore indiziante riconnesso da quei Giudici al fatto che, contestualmente, vennero intraprese azioni monitorie da altre banche nei confronti degli stessi fidejussori (con la conseguenza, ad evidente parere della Corte di merito, di vedere ancor più ridotta la residua garanzia patrimoniale).
Infondato è anche il terzo motivo di ricorso, con il quale la Cassa denunzia violazione degli artt. 645 c.p.c., 1853 e 2909 c.c., per avere la Corte di Torino ignorato che il credito esposto da essa deducente era portato da d.i. non opposto, legittimamente invocabile come fonte della operata compensazione. Se, infatti, è indubbio che la AN avesse diritto a veder estinto lo scoperto di conto residuato a carico del correntista Sider Center dopo la revoca del 7.11.1986 e se è indiscutibile che tale diritto trovasse irrevocabile accertamento nella ingiunzione richiamata, non da questo sarebbe derivata alcuna esenzione dalla inefficacia dei pagamenti eseguiti in spregio alla "par condicio creditorum" e nel ricorrere delle condizioni di cui all'art. 67 L.F., non potendosi certo invocare l'art. 1853 c.c. in una ipotesi non già di contestuali saldi attivi e passivi tra diversi conti , premessa della compensazione tra diversi crediti, bensì di soli pagamenti effettuati ad estinzione dell'unico scoperto di conto. Altrettanto infondata è la censura contenuta nel quinto motivo del ricorso, con il quale si denunzia la violazione dell'art. 2808 c.c., per avere la Corte ignorato che, essendo essa banca creditrice ipotecaria (sui beni dei fidejussori) che non avrebbe potuto rifiutare i pagamenti se non a costo di perdere le proprie garanzie, non sarebbe potuta essere sottoposta a revocatoria (per le stesse ragioni per le quali sussisteva l'esenzione dalla revocatoria di cui all'art. 68 L.F.). La censura prospetta una ipotesi di esclusione della revocabilità del tutto nuova a questa Corte (le remote sentenze citate nel motivo riguardando la questione posta nel terzo mezzo) e del tutto estranea dalla previsione sub. art. 67 L.F., e la fonda sulla possibilità di estendere -in guisa di principio generale- l'esenzione di cui all'art. 68 L.F. Ma tale possibilità è esclusa proprio dal carattere eccezionale della previsione di esenzione in discorso, non casualmente correlata alla successiva previsione di revocabilità a carico dell'ultimo girante che sia provato essere affetto da "scientia".
Assolutamente fondate sono, invece, le censure contenute nel quarto motivo e, per quanto di ragione, nel sesto motivo del ricorso. Con il quarto mezzo, invero, la Cassa ricorrente denunzia violazione dell'art. 1858 c.c., per avere la Corte territoriale coinvolto nella revoca, e sull'assunto che si trattasse di atti solutori del passivo, pagamenti -effettuati da terzi - degli importi dei titoli da essa banca scontati alla Sider Center prima dell'11.11.1986 in esecuzione dello sconto. pattuito tra le parti e, quindi, ad estinzione di un credito personale della banca stessa. Con il sesto mezzo,infine, si denunzia che l'omissione di cui sopra sia avvenuta nel quadro di una apodittica recezione delle risultanze della CTU e cioè senza porsi il problema di individuare quanti dei pagamenti avvenuti nel periodo sospetto fossero documentati come riferibili alla sopra censurata "species" delle operazioni su titoli. La Corte territoriale, che in premessa aveva ritenuto di riportare il testo della lettera di revoca 7.11.86 (che enumerava nell'"oggetto", le svariate operazioni autorizzate nell'ambito della concessa apertura di credito), all'atto di affrontare la questione della "..revocabilità dei pagamenti su apertura di credito.."(pag. 6) ha inteso premettere un ampio richiamo alla giurisprudenza di questa Corte sulla distinzione, ai fini della revocabilità ove avvenute nel periodo sospetto, delle rimesse a carattere solutorio da quelle a carattere ripristinatorio del passivo di conto (vd. da ultimo cass. 5269/98- 7829/96- 12/96- 1727/95- 2744/94), per poi esattamente concludere, con evidente ammissione della totale inconferenza del richiamo stesso, nel senso che tutte le rimesse effettuate dal 7.11.86, ed oggetto di azione revocatoria, non potevano che avere carattere solutorio stante la revoca del fido avvenuta in tale data, revoca idonea a rendere liquida ed esigibile tutta la pregressa obbligazione restitutoria (Cass. 1727/95) . Ma posta tale esatta premessa, la Corte territoriale - perdendo di vista quanto all'inizio precisato in ordine all'autorizzazione all'uso dell'apertura di credito attraverso svariate e non omogenee operazioni - ha accomunato nella stessa indiscutibile pronunzia di inefficacia di atti solutori occorsi (secondo la CTU) tra il 29.11.86 ed il 30.6.87 tanto i versamenti (effettuati dalla stessa Sider Center) quanto le cessioni (presumibilmente) di titoli, gli uni e le altre acquisite dalla Ca.Ri.Al onde eliminare, all'indomani della revoca, il maturato scoperto del conto. Ma l'equiparazione indistinta di tutte le menzionate cessioni alla "species" dei pagamenti dell'imprenditore "in bonis" realizza al contempo, come puntualmente denunciato, la falsa applicazione delle norme e l'omessa indagine, posto che indebitamente quanto apoditticamente accomuna alla ipotesi dell'incasso di titoli di credito girati dal correntista debitore (all'uopo conferente mandato e quindi destinatario e "dominus" del conseguente accredito), per l'estinzione dello scoperto, quella del pagamento effettuato dal terzo-debitore ceduto o dal terzo-debitore cartolare nelle mani della banca che, a suo tempo acquisito il credito o scontati i titoli, con tal pagamento riduca lo scoperto stesso (contestualmente realizzando la liberazione del cedente). E ciò con la conseguenza di veder dichiarati inefficaci non solo, ed esattamente, i versamenti dei terzi, incassati in nome e per conto del cliente nel periodo sospetto (cfr.cass. 6882/97 - 7615/96- 2821/91), ma anche quelli acquisiti dalla banca cessionaria in forza di una operazione neppur fatta segno ad azione revocatoria . Ha invero affermato, a tal ultimo proposito, questa Corte che, richiesta dal curatore la revoca dei pagamenti effettuati nel periodo sospetto dalla banca a favore del fallito mediante versamenti sul conto corrente a riduzione del saldo debitorio, non può il giudice ritenere compresa nella domanda anche la revoca dei versamenti effettuati in corrispondenza della riscossione di crediti alla banca stessa ceduti "pro solvendo" dall'impresa "in bonis", posto che, a tal fine, l'oggetto della domanda avrebbe dovuta essere la revoca della cessione dei crediti, presupposto indispensabile della revoca dei conseguenziali accrediti (Cass. 2936/97). Poste tali premesse, appare di tutta evidenza che la Corte di Torino, da un canto acriticamente recependo le conclusioni peritali relative all'ammontare complessivo delle rimesse solutorie e dall'altro adottando la richiesta sanzione di inefficacia nei riguardi di tutti ed indistinti i versamenti sul conto della Sider Center Piemonte, effettuati dai terzi suoi debitori, abbia commesso le violazioni e sia incorsa nel vizio, le une e l'altro denunziate nei motivi. Ne consegue la cassazione dell'impugnata sentenza, in relazione ai motivi accolti, ed il rinvio ad altra sezione della Corte di Torino : dovrà in particolare il Giudice di rinvio, in applicazione dei testè richiamati principi di diritto, individuare, avvalendosi delle risultanze istruttorie (o disponendone integrazione), nell'ambito dei versamenti infrannuali sui conti della Sider Center Piemonte - genericamente dalla sentenza cassata indicati come "cessioni"- quelli effettuati da terzi debitori "ceduti" (pur nell'ipotesi di cui all'art. 1858 c.c.), per l'effetto escludendo tali versamenti dalla pronunzia di inefficacia. Sarà onere del Giudice del rinvio anche la regolamentazione delle spese della fase di legittimità.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione:
accoglie il 4 ed il 6 motivo del ricorso e rigetta gli altri. cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 30.9.98.
Depositata in Cancelleria il 26/1/1999.