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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1. dott. Maria G. Di Marco Presidente
2. dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3. dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°900 R. G. anno 2024 promossa in grado di appello
DA
, in proprio e n.q. di erede legittimo di , Parte_1 Persona_1 elettivamente domiciliata in Palermo, nella Piazza Giovanni Amendola n°31, presso lo studio professionale dell'Avv. Emanuele Gualniera, che la rappresenta e difende.
Appellante
CONTRO
, in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore
Appellato- contumace
OGGETTO: rendita ai superstiti
All'udienza di discussione del 16 gennaio 2025 il procuratore di parte appellante ha concluso come dai propri atti difensivi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n.2981/2024, pubblicata il 27 giugno 2024, il Tribunale di Palermo, in funzione di G.L., ha condannato l' a corrispondere a , in CP_1 Parte_1 relazione al decesso del coniuge , avvenuto il 28/09/2021 in Persona_1 conseguenza di malattia professionale correlata all'esposizione ad amianto -
1 contratta per l'esecuzione del rapporto di lavoro presso il Ministero della Difesa e le
Officine Meccaniche Regionali s.p.a. (Imer S.p.a):
- la rendita ai superstiti e l'assegno di cui all'art. 85, D.P.R. n. 1124/1965, con decorrenza e interessi come per legge;
- la prestazione aggiuntiva alla rendita prevista dall'art. 1, comma 241, L 244
/ 2007 e succ. modd., nonché la prestazione una tantum di cui all'art. 1, comma 357 L 178 / 2020.
Quanto alle spese processuali, liquidate in complessivi € 2.500,00, il primo
Giudice ha ritenuto di doverle porre a carico dell' in ragione della CP_1 soccombenza.
Avverso tale statuizione ha proposto appello , con ricorso depositato Parte_1 in cancelleria il 29 luglio 2024, censurando esclusivamente il capo di sentenza relativo al regolamento delle spese;
rilevando, in particolare, che il Tribunale avrebbe liquidato le stesse senza conformarsi ai parametri minimi tabellari previsti dal D.M.
n.55/2014 e succ. modif . in materia di compensi professionali.
Pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio l e ne va CP_1 quindi, dichiarata la contumacia
All'udienza del 16 gennaio 2025 la causa è stata decisa, come da dispositivo steso in calce.
****
L'appello è fondato nei termini che seguono. La disciplina regolamentare applicabile ratione temporis alla vicenda in esame, in relazione all'epoca della contestata liquidazione, è certamente il d.m. n. 37/2018 che con l'art. 1 comma 1 lett. A) ha rimodulato l'art. 4, comma 1, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre
2012, n. 247. (Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati ((fino al 50 per cento)), ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. v. art.4 cit. aggiornato al DM n.147/2022).
Tale art. 4, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, nella originaria formulazione, dettava precisi minimi tabellari ai quali il Giudice era tenuto a conformarsi nella quantificazione delle spese processuali.
La norma stabiliva, in particolare, che, nella liquidazione del compenso, si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle
2 questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti;
ed altresì che il giudice dovesse attenersi ai “valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”.
La giurisprudenza di legittimità, (richiamata, da sent. Cass. n. 11788/2023), aveva, quindi, affermato che “l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, non è soggetto al controllo di legittimità, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, fermo soltanto per la riduzione dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione
(Cass. Sez. 6-3, 29 settembre 2022, n.28325; Cass. Sez. 2, 5 maggio 2022, n. 14198;
Cass. Sez. 3, 13 luglio 2021, n. 19989; Cass. Sez. 3, 7 gennaio 2021, n. 89; Cass. Sez.
6 - 2, 1° giugno 2020, n. 10343; Cass. Sez. 6 - 3, 15/12/2017, n. 30286).”
La Suprema Corte ha, poi, già avuto modo di pronunciarsi in diverse occasioni sulla modifica introdotta dal D.M. n. 37/2018, art.1, comma 1, lettera a), all'art.4 su cit., secondo cui i valori medi “possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento” statuendo l'inderogabilità delle “riduzioni massime” (v. Cass. Ord. n
1421/2021, n. 9690 e 9691/2021, sent. n.9815/2023 e n. 11788/2023 cit.).
Con tali pronunce i Giudici di legittimità hanno definitivamente chiarito come l'autorità giudicante non possa scendere al di sotto dei minimi tariffari (se non che adottando un'adeguata motivazione- v. Cass. n.89/2021) nel computo delle spese di lite, in quanto aventi carattere inderogabile;
che, peraltro, “L'approdo interpretativo della inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale dei compensi degli avvocati neppure contrasta con il diritto unionale in tema di accesso al mercato e di restrizioni alla libera prestazione dei servizi (articolo 101, paragrafo
1, TFUE), in quanto nel nostro ordinamento le tariffe sono determinate con atto normativo dal Ministro della giustizia, sono fissate nel rispetto di criteri di interesse pubblico, quali quelli alla trasparenza e all'unitarietà nella determinazione dei compensi professionali, alla tutela dei consumatori e alla qualità dei servizi, e si applicano solo in caso di mancata determinazione consensuale degli onorari, restando consentito all'avvocato e al cliente di pattuire un onorario d'importo
3 inferiore (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Prima Sezione, 23 novembre
2017, C-427/16 e C-428/16; Quarta Sezione, 4 luglio 2019, C-377/17).
Anche il Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, nel parere espresso n.
2703/2017 del 27 dicembre 2017, in relazione allo schema di decreto del Ministro della giustizia recante “modifiche al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55”, ha osservato che le cennate modifiche dei parametri erano state introdotte proprio al fine di “superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale”, sicché il decreto intendeva “limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare”, finalità che era stata perseguita mediante l'espunzione, dagli artt. 4, comma 1, 12, comma 1 e 19, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, della locuzione “di regola”. Tenuto conto dei criteri esposti, l'importo delle spese come liquidate dal Tribunale risulta, se pur di poco, inferiore alle soglie minime contemplate dalla suddetta normativa regolamentare.
Considerato, infatti, che lo scaglione di riferimento per valore era quello compreso tra €5.201,00 ed €26.000,00 (in base al principio secondo cui, per le prestazioni assistenziali, quale quella in argomento, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c. per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni), il Tribunale non avrebbe in ogni caso potuto scendere al di sotto dei parametri minimi, commisurati ad un importo non inferiore ai parametri medi ridotti del 50% per tutte le fasi (ed eventualmente non oltre il 70% per la fase istruttoria).
Facendo corretta applicazione dei criteri direttivi su delineati il Tribunale avrebbe dovuto, infatti, attenersi ai seguenti importi minimi delle vigenti tabelle -
D.M. n.147/2022 - in vigore dal 23.10.2022 (pure considerando l'oggetto e l'impegno professionale profuso in relazione alla bassissima complessità della controversia):
-fase di studio, €460,00,
-fase introduttiva, €389,00,
-fase di trattazione/istruttoria, €840,00,
-fase decisoria, €851,00, per un importo complessivo pari ad euro 2.540,00 a titolo di spese processuali, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
4 In termini conclusivi, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata, limitatamente al capo afferente al regolamento delle spese di primo grado, che vanno liquidate a carico dell' nella somma complessiva di euro 2.540,00 per CP_1 compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge e con distrazione ai sensi dell'art 93 c.p.c.. Non risultano, invece, documentate le c.d. “spese vive” per” valori bollati” pari ad € 286,00, di cui si chiede il rimborso. Le spese di questo grado possono essere compensate in ragione dell'esito della lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nella contumacia dell' qui CP_1 dichiarata, in parziale riforma della sentenza n. 298/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo il 14 novembre 2023, liquida in € 2.540,00 le spese del primo grado di giudizio per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge e, per l'effetto, condanna l' in persona del legale rappresentante, al CP_1 pagamento delle stesse in favore del procuratore antistatario della parte appellante.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Compensa le spese di questo grado.
Così deciso in Palermo, il 16 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Cinzia Alcamo Maria G. Di Marco
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CORTE D'APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1. dott. Maria G. Di Marco Presidente
2. dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3. dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°900 R. G. anno 2024 promossa in grado di appello
DA
, in proprio e n.q. di erede legittimo di , Parte_1 Persona_1 elettivamente domiciliata in Palermo, nella Piazza Giovanni Amendola n°31, presso lo studio professionale dell'Avv. Emanuele Gualniera, che la rappresenta e difende.
Appellante
CONTRO
, in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore
Appellato- contumace
OGGETTO: rendita ai superstiti
All'udienza di discussione del 16 gennaio 2025 il procuratore di parte appellante ha concluso come dai propri atti difensivi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n.2981/2024, pubblicata il 27 giugno 2024, il Tribunale di Palermo, in funzione di G.L., ha condannato l' a corrispondere a , in CP_1 Parte_1 relazione al decesso del coniuge , avvenuto il 28/09/2021 in Persona_1 conseguenza di malattia professionale correlata all'esposizione ad amianto -
1 contratta per l'esecuzione del rapporto di lavoro presso il Ministero della Difesa e le
Officine Meccaniche Regionali s.p.a. (Imer S.p.a):
- la rendita ai superstiti e l'assegno di cui all'art. 85, D.P.R. n. 1124/1965, con decorrenza e interessi come per legge;
- la prestazione aggiuntiva alla rendita prevista dall'art. 1, comma 241, L 244
/ 2007 e succ. modd., nonché la prestazione una tantum di cui all'art. 1, comma 357 L 178 / 2020.
Quanto alle spese processuali, liquidate in complessivi € 2.500,00, il primo
Giudice ha ritenuto di doverle porre a carico dell' in ragione della CP_1 soccombenza.
Avverso tale statuizione ha proposto appello , con ricorso depositato Parte_1 in cancelleria il 29 luglio 2024, censurando esclusivamente il capo di sentenza relativo al regolamento delle spese;
rilevando, in particolare, che il Tribunale avrebbe liquidato le stesse senza conformarsi ai parametri minimi tabellari previsti dal D.M.
n.55/2014 e succ. modif . in materia di compensi professionali.
Pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio l e ne va CP_1 quindi, dichiarata la contumacia
All'udienza del 16 gennaio 2025 la causa è stata decisa, come da dispositivo steso in calce.
****
L'appello è fondato nei termini che seguono. La disciplina regolamentare applicabile ratione temporis alla vicenda in esame, in relazione all'epoca della contestata liquidazione, è certamente il d.m. n. 37/2018 che con l'art. 1 comma 1 lett. A) ha rimodulato l'art. 4, comma 1, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre
2012, n. 247. (Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati ((fino al 50 per cento)), ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. v. art.4 cit. aggiornato al DM n.147/2022).
Tale art. 4, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, nella originaria formulazione, dettava precisi minimi tabellari ai quali il Giudice era tenuto a conformarsi nella quantificazione delle spese processuali.
La norma stabiliva, in particolare, che, nella liquidazione del compenso, si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle
2 questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti;
ed altresì che il giudice dovesse attenersi ai “valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”.
La giurisprudenza di legittimità, (richiamata, da sent. Cass. n. 11788/2023), aveva, quindi, affermato che “l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, non è soggetto al controllo di legittimità, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, fermo soltanto per la riduzione dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione
(Cass. Sez. 6-3, 29 settembre 2022, n.28325; Cass. Sez. 2, 5 maggio 2022, n. 14198;
Cass. Sez. 3, 13 luglio 2021, n. 19989; Cass. Sez. 3, 7 gennaio 2021, n. 89; Cass. Sez.
6 - 2, 1° giugno 2020, n. 10343; Cass. Sez. 6 - 3, 15/12/2017, n. 30286).”
La Suprema Corte ha, poi, già avuto modo di pronunciarsi in diverse occasioni sulla modifica introdotta dal D.M. n. 37/2018, art.1, comma 1, lettera a), all'art.4 su cit., secondo cui i valori medi “possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento” statuendo l'inderogabilità delle “riduzioni massime” (v. Cass. Ord. n
1421/2021, n. 9690 e 9691/2021, sent. n.9815/2023 e n. 11788/2023 cit.).
Con tali pronunce i Giudici di legittimità hanno definitivamente chiarito come l'autorità giudicante non possa scendere al di sotto dei minimi tariffari (se non che adottando un'adeguata motivazione- v. Cass. n.89/2021) nel computo delle spese di lite, in quanto aventi carattere inderogabile;
che, peraltro, “L'approdo interpretativo della inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale dei compensi degli avvocati neppure contrasta con il diritto unionale in tema di accesso al mercato e di restrizioni alla libera prestazione dei servizi (articolo 101, paragrafo
1, TFUE), in quanto nel nostro ordinamento le tariffe sono determinate con atto normativo dal Ministro della giustizia, sono fissate nel rispetto di criteri di interesse pubblico, quali quelli alla trasparenza e all'unitarietà nella determinazione dei compensi professionali, alla tutela dei consumatori e alla qualità dei servizi, e si applicano solo in caso di mancata determinazione consensuale degli onorari, restando consentito all'avvocato e al cliente di pattuire un onorario d'importo
3 inferiore (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Prima Sezione, 23 novembre
2017, C-427/16 e C-428/16; Quarta Sezione, 4 luglio 2019, C-377/17).
Anche il Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, nel parere espresso n.
2703/2017 del 27 dicembre 2017, in relazione allo schema di decreto del Ministro della giustizia recante “modifiche al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55”, ha osservato che le cennate modifiche dei parametri erano state introdotte proprio al fine di “superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale”, sicché il decreto intendeva “limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare”, finalità che era stata perseguita mediante l'espunzione, dagli artt. 4, comma 1, 12, comma 1 e 19, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, della locuzione “di regola”. Tenuto conto dei criteri esposti, l'importo delle spese come liquidate dal Tribunale risulta, se pur di poco, inferiore alle soglie minime contemplate dalla suddetta normativa regolamentare.
Considerato, infatti, che lo scaglione di riferimento per valore era quello compreso tra €5.201,00 ed €26.000,00 (in base al principio secondo cui, per le prestazioni assistenziali, quale quella in argomento, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c. per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni), il Tribunale non avrebbe in ogni caso potuto scendere al di sotto dei parametri minimi, commisurati ad un importo non inferiore ai parametri medi ridotti del 50% per tutte le fasi (ed eventualmente non oltre il 70% per la fase istruttoria).
Facendo corretta applicazione dei criteri direttivi su delineati il Tribunale avrebbe dovuto, infatti, attenersi ai seguenti importi minimi delle vigenti tabelle -
D.M. n.147/2022 - in vigore dal 23.10.2022 (pure considerando l'oggetto e l'impegno professionale profuso in relazione alla bassissima complessità della controversia):
-fase di studio, €460,00,
-fase introduttiva, €389,00,
-fase di trattazione/istruttoria, €840,00,
-fase decisoria, €851,00, per un importo complessivo pari ad euro 2.540,00 a titolo di spese processuali, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
4 In termini conclusivi, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata, limitatamente al capo afferente al regolamento delle spese di primo grado, che vanno liquidate a carico dell' nella somma complessiva di euro 2.540,00 per CP_1 compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge e con distrazione ai sensi dell'art 93 c.p.c.. Non risultano, invece, documentate le c.d. “spese vive” per” valori bollati” pari ad € 286,00, di cui si chiede il rimborso. Le spese di questo grado possono essere compensate in ragione dell'esito della lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nella contumacia dell' qui CP_1 dichiarata, in parziale riforma della sentenza n. 298/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo il 14 novembre 2023, liquida in € 2.540,00 le spese del primo grado di giudizio per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge e, per l'effetto, condanna l' in persona del legale rappresentante, al CP_1 pagamento delle stesse in favore del procuratore antistatario della parte appellante.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Compensa le spese di questo grado.
Così deciso in Palermo, il 16 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Cinzia Alcamo Maria G. Di Marco
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