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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 26/05/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 1229/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1229 /2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TAMBURINI CATERINA
e
C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. MONTEFUSCO ISABELLA
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 07/04/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in NA IT (PI), trascrivendo l'atto nel Comune di NO MO, il 27.06.2004 e che dalla loro unione sono nati i due figli Persona_1 nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...]. Persona_2
Con provvedimento in data 07/04/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 22/05/2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 22/05/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova e indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. E invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di NO MO Controparte_1 di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in NA IT, registrato presso il Comune di NO MO il 27.06.2004 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 21 P. 2 Serie B anno 2004. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa familiare, sita in Castelnuovo della Misericordia (LI) alla Via della Rimembranza n. 41/B, sarà assegnata, con ogni relativa pertinenza, completa di mobili e arredi, alla sig.ra che ivi continuerà ad abitare insieme ai figli;
Controparte_1
3) i figli e saranno affidati in modo condiviso ai genitori, Persona_1 Persona_2 con collocamento prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e adotteranno di comune accordo le decisioni più importanti relative alla salute, all'educazione e all'istruzione dei figli, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni degli stessi. Attesa l'età dei figli (circa 18 anni il primogenito e circa 13 anni la secondogenita) e il lavoro del padre (turnista), il calendario dei tempi di frequentazione con quest'ultimo sarà determinato, di volta in volta, dalle parti, tenendo conto delle esigenze dei ragazzi e degli orari (turni) di lavoro del genitore, comunque almeno: a) due pomeriggi/sere alla settimana, anche non consecutivi, con pernottamento secondo le esigenze e volontà dei ragazzi;
b) il fine settimana, a settimane alterne, con pernottamento secondo le esigenze e volontà dei ragazzi;
c) giorni di festività natalizie alternati con l'uno e l'altro genitore;
giorni di festività pasquali alternati con l'uno e l'altro genitore;
periodi di vacanza estiva, comunque non inferiore a giorni dieci annui, da concordare con il genitore collocatario entro il mese di aprile di ciascun anno, sempre secondo le esigenze e volontà dei ragazzi.
4) Il Sig. verserà alla sig.ra la somma mensile di Parte_1 Controparte_1
€.500,00= (eurocinquecento/00) quale contributo per il mantenimento ordinario dei figli (€.250,00= al mese per ciascun figlio), mediante bonifico bancario alla sig.ra entro CP_1
e non oltre il giorno 05 di ciascun mese (valuta 05), oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, fino al raggiungimento della piena autosufficienza economica da parte dei figli.
5) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli, individuate secondo le Linee Guida CNF del 2017 allegate in atti, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno;
si precisa che con riferimento alle spese medico-sanitarie per le quali il sig. beneficia di rimborso/assistenza sanitaria, con detrazione sul proprio stipendio, Pt_1 sarà suddivisa al 50% tra i coniugi solo la parte non rimborsata, restando l'altra a completo carico del sig. Con riferimento alle spese di trasporto (autobus urbano e Pt_1 extraurbano e treno) i ricorrenti si accordano per la ripartizione delle spese nella misura del 50%. Quanto alla spesa relativa all'acquisto dei libri scolastici dei figli essa sarà suddivisa al 50%.
6) L'assegno unico e universale per i figli a carico, se e fino a quando percepito dai genitori, sarà suddiviso tra gli stessi nella misura del 50% cadauno.
7) Le rate mensili residue del contratto di mutuo bancario (n. 3546715046367 BNL Gruppo BNP Paribas) stipulato dai ricorrenti per l'acquisto dell'immobile sito in NO VA (LI) alla via Cestoni n. 16, e le rate mensili residue dell'accollo di quota parte (50%) del mutuo (n. 3798957 UNICREDIT) gravante sull'immobile sito in NO MO (LI), frazione di Castelnuovo della Misericordia, Via della Rimembranza n. 41/B, indicati in premessa, saranno suddivise in pari misura tra gli stessi (50% cadauno) a partire dal mese successivo alla data di udienza fissata per la separazione personale, ferma restando la reciproca soddisfazione dei ricorrenti per le rate pregresse già saldate, senza nulla a pretendere l'uno dall'altro. 8) Il canone mensile derivante dalla locazione dell'immobile di comune proprietà, sito in NO VA (LI) alla via Cestoni n. 16, attualmente pari alla somma mensile di
€.450,00=, sarà suddiviso tra i ricorrenti in pari misura (50% ciascuno).
9) Ciascun coniuge resterà nella piena, totale ed esclusiva disponibilità dell'autovettura a sé intestata.
10) I coniugi si sono dichiarati economicamente indipendenti.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 22.5.2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1229 /2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TAMBURINI CATERINA
e
C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. MONTEFUSCO ISABELLA
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 07/04/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in NA IT (PI), trascrivendo l'atto nel Comune di NO MO, il 27.06.2004 e che dalla loro unione sono nati i due figli Persona_1 nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...]. Persona_2
Con provvedimento in data 07/04/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 22/05/2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 22/05/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova e indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. E invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di NO MO Controparte_1 di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in NA IT, registrato presso il Comune di NO MO il 27.06.2004 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 21 P. 2 Serie B anno 2004. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa familiare, sita in Castelnuovo della Misericordia (LI) alla Via della Rimembranza n. 41/B, sarà assegnata, con ogni relativa pertinenza, completa di mobili e arredi, alla sig.ra che ivi continuerà ad abitare insieme ai figli;
Controparte_1
3) i figli e saranno affidati in modo condiviso ai genitori, Persona_1 Persona_2 con collocamento prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e adotteranno di comune accordo le decisioni più importanti relative alla salute, all'educazione e all'istruzione dei figli, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni degli stessi. Attesa l'età dei figli (circa 18 anni il primogenito e circa 13 anni la secondogenita) e il lavoro del padre (turnista), il calendario dei tempi di frequentazione con quest'ultimo sarà determinato, di volta in volta, dalle parti, tenendo conto delle esigenze dei ragazzi e degli orari (turni) di lavoro del genitore, comunque almeno: a) due pomeriggi/sere alla settimana, anche non consecutivi, con pernottamento secondo le esigenze e volontà dei ragazzi;
b) il fine settimana, a settimane alterne, con pernottamento secondo le esigenze e volontà dei ragazzi;
c) giorni di festività natalizie alternati con l'uno e l'altro genitore;
giorni di festività pasquali alternati con l'uno e l'altro genitore;
periodi di vacanza estiva, comunque non inferiore a giorni dieci annui, da concordare con il genitore collocatario entro il mese di aprile di ciascun anno, sempre secondo le esigenze e volontà dei ragazzi.
4) Il Sig. verserà alla sig.ra la somma mensile di Parte_1 Controparte_1
€.500,00= (eurocinquecento/00) quale contributo per il mantenimento ordinario dei figli (€.250,00= al mese per ciascun figlio), mediante bonifico bancario alla sig.ra entro CP_1
e non oltre il giorno 05 di ciascun mese (valuta 05), oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, fino al raggiungimento della piena autosufficienza economica da parte dei figli.
5) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli, individuate secondo le Linee Guida CNF del 2017 allegate in atti, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno;
si precisa che con riferimento alle spese medico-sanitarie per le quali il sig. beneficia di rimborso/assistenza sanitaria, con detrazione sul proprio stipendio, Pt_1 sarà suddivisa al 50% tra i coniugi solo la parte non rimborsata, restando l'altra a completo carico del sig. Con riferimento alle spese di trasporto (autobus urbano e Pt_1 extraurbano e treno) i ricorrenti si accordano per la ripartizione delle spese nella misura del 50%. Quanto alla spesa relativa all'acquisto dei libri scolastici dei figli essa sarà suddivisa al 50%.
6) L'assegno unico e universale per i figli a carico, se e fino a quando percepito dai genitori, sarà suddiviso tra gli stessi nella misura del 50% cadauno.
7) Le rate mensili residue del contratto di mutuo bancario (n. 3546715046367 BNL Gruppo BNP Paribas) stipulato dai ricorrenti per l'acquisto dell'immobile sito in NO VA (LI) alla via Cestoni n. 16, e le rate mensili residue dell'accollo di quota parte (50%) del mutuo (n. 3798957 UNICREDIT) gravante sull'immobile sito in NO MO (LI), frazione di Castelnuovo della Misericordia, Via della Rimembranza n. 41/B, indicati in premessa, saranno suddivise in pari misura tra gli stessi (50% cadauno) a partire dal mese successivo alla data di udienza fissata per la separazione personale, ferma restando la reciproca soddisfazione dei ricorrenti per le rate pregresse già saldate, senza nulla a pretendere l'uno dall'altro. 8) Il canone mensile derivante dalla locazione dell'immobile di comune proprietà, sito in NO VA (LI) alla via Cestoni n. 16, attualmente pari alla somma mensile di
€.450,00=, sarà suddiviso tra i ricorrenti in pari misura (50% ciascuno).
9) Ciascun coniuge resterà nella piena, totale ed esclusiva disponibilità dell'autovettura a sé intestata.
10) I coniugi si sono dichiarati economicamente indipendenti.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 22.5.2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra